Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data (...) ottobre 2022. A.b Con decisione di ripartizione del 7 novembre 2022, l'interessato è stato attribuito al Cantone B._______. A.c In data (...) aprile 2024 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha sentito il richiedente nell'ambito di un'audizione sui motivi d'asilo. In tale occasione egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto di rilievo, che il padre, a seguito di un incidente stradale nel quale avrebbero perso la vita (...) persone, sarebbe stato incarcerato poiché impossibilitato a versare il risarcimento dovuto per una delle vittime. Tale circostanza avrebbe costretto la famiglia dell'interessato a trasferirsi presso l'abitazione dei nonni, dove avrebbero vissuto sotto l'influenza dello zio. All'età di (...) anni, egli avrebbe subito una violenza sessuale da parte di quest'ultimo, che lo avrebbe costretto al silenzio sotto la minaccia di ritorsioni. Per proteggere la madre, avrebbe obbedito per anni alle richieste della famiglia. Una volta compiuti i 18 anni, egli avrebbe chiesto e ottenuto un prestito, grazie al quale avrebbe potuto pagare il risarcimento, consentendo così al padre di essere scarcerato. La sua famiglia avrebbe quindi insistito affinché sposasse sua cugina, sebbene tale matrimonio non fosse da lui desiderato. Nel corso di un incontro con la cugina, quest'ultima gli avrebbe spiegato di avere una relazione con un altro uomo e che vi sarebbe stata la possibilità che fosse incinta. Per tale ragione, egli l'avrebbe aiutata a fuggire insieme al compagno, dichiarando in seguito di non sapere dove ella si fosse recata. Durante la sua ultima settimana in Iran, mentre si trovava a C._______ presso un amico, la città sarebbe stata attraversata da un'ondata di proteste a seguito della morte di Masha Amini. Insieme all'amico, l'interessato sarebbe uscito per fare la spesa e, durante il tragitto, si sarebbe imbattuto in una delle manifestazioni presenti per strada. Le automobili nelle vicinanze avrebbero iniziato a suonare il clacson in segno di sostegno ai manifestanti. Un poliziotto avrebbe allora cominciato a danneggiare gli specchietti retrovisori delle automobili, rompendo anche quello della macchina dell'amico, il quale, irritato, avrebbe iniziato a discutere con gli agenti. L'interessato sarebbe dunque intervenuto per cercare di calmare la situazione, ma sarebbe stato a sua volta aggredito dalla polizia, che avrebbe tentato di arrestarlo. La folla presente sarebbe intervenuta, permettendogli di scappare. Durante la fuga, i suoi documenti sarebbero rimasti all'interno dell'automobile. Questo episodio, insieme alla precedente minaccia di un matrimonio forzato e al sospetto di essere monitorato dallo zio e dai cugini, probabilmente legati a Ettelaat, lo avrebbe spinto a lasciare il paese illegalmente. In caso di rientro in patria, egli teme di essere ucciso dai parenti oppure dalle autorità. A.d A supporto dei suoi asseriti, oltre che alla copia della licenza di guida iraniana, egli ha versato agli atti diversa documentazione fotografica (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1-5). A.e Con decisione del 16 maggio 2024, il dossier dell'interessato è stato assegnato alla procedura ampliata. B. Con decisione del 24 giugno 2025, notificata il giorno successivo, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e ne ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone B._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura. C. Con ricorso del 24 luglio 2025, in lingua tedesca, l'interessato ha avversato la decisione succitata dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) postulando, a titolo principale, l'annullamento della stessa, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la conseguente concessione dell'asilo e, secondo il senso, in via eventuale, la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Sul piano procedurale, egli ha chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo. Al gravame, quali nuovi mezzi di prova, sono stati allegati uno scambio di e-mail relativo al contratto di tirocinio e alla richiesta di una perizia psicologica, nonché la copia della convocazione elettronica dell'11 gennaio 2020 e della sentenza di condanna del 28 gennaio 2020, entrambe corredate della relativa traduzione. D. D.a Con decisione incidentale del 28 agosto 2025, il Tribunale ha stabilito che il procedimento si svolge in italiano e, al contempo, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria dell'interessato, invitandolo a versare, entro il 12 settembre 2025, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali. D.b Con decisione incidentale del 4 settembre 2025, il Tribunale ha respinto la richiesta di pagamento rateale formulata dal ricorrente con istanza datata 2 settembre 2025, invitandolo a ottemperare, entro il termine del 12 settembre 2025, concesso con decisione incidentale del 28 agosto 2025, al versamento dell'anticipo spese processuali, sempre con la comminatoria, da un lato, dell'inammissibilità del ricorso in caso d'inosservanza e, dall'altro, che, in assenza di fatti nuovi e determinanti, eventuali ulteriori domande di assistenza giudiziaria, di esenzione dall'anticipo delle spese, di riduzione o pagamento rateale del medesimo, oppure di proroga del termine di versamento sarebbero state scartate senza assegnazione di alcun termine di grazia e dichiarate irricevibili. D.c Con scritto dell'8 settembre 2025, il ricorrente ha formulato un'ulteriore richiesta di pagamento rateale, producendo contestualmente un'attestazione dell'assistenza sociale rilasciata dal Comune di D._______. D.d Il 12 settembre 2025, l'interessato ha provveduto al versamento tempestivo dell'anticipo richiesto.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 1.3 Il ricorso manifestamente fondato, per i motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha dapprima rilevato che la violenza sessuale subita dall'interessato da parte dello zio, nonché gli atteggiamenti maligni del medesimo anche nei confronti della madre, risalirebbero a un periodo lontano e non costituirebbero elementi oggettivi idonei a fondare un timore di persecuzione. Nemmeno la circostanza che la famiglia dell'interessato intendesse farlo sposare con la cugina sarebbe idonea a fondare un timore oggettivo e fondato di futura persecuzione. Dagli atti non emergerebbe né la certezza che la giovane fosse effettivamente incinta né elementi idonei a dimostrare che i familiari abbiano rivolto minacce nei confronti dell'interessato o della cugina in seguito alla fuga. Il mancato matrimonio e l'allontanamento della cugina non avrebbero pertanto comportato conseguenze per l'interessato. Quanto allo zio e ai cugini, che l'interessato sostiene lo controllassero in quanto membri dell'Etelaat, l'autorità inferiore ha rilevato che egli avrebbe ammesso di non avere la certezza che lo zio lavori effettivamente per tale servizio. Tali dichiarazioni, ritenute vaghe, non sarebbero idonee a far emergere un timore oggettivo e fondato di persecuzione nei suoi confronti, tanto più che non gli sarebbero mai state rivolte minacce né da parte dei familiari né da parte delle autorità. Quanto all'involontaria partecipazione ad una manifestazione e al successivo scontro con la polizia, nel corso del quale - dandosi alla fuga - egli avrebbe lasciato i propri documenti all'interno dell'automobile dell'amico, la SEM ha concluso che non sussisterebbero indizi concreti per ritenere che, in caso di ritorno in Iran, egli rischierebbe di essere esposto a misure persecutorie statali a causa della sua accidentale partecipazione alle proteste. Considerata la situazione in Iran e il fatto che il ricorrente non abbia fatto valere problemi con le autorità iraniane a seguito della sua partecipazione alle proteste, vi sarebbero fondati motivi per presumere che, in caso di rientro, egli non correrebbe un'elevata probabilità di essere esposto a una persecuzione statale nel prossimo futuro. Nemmeno le prove fotografiche prodotte dall'interessato sarebbero atte a suffragare le sue allegazioni. Di conseguenza, le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. Da ultimo, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
E. 3.2 Dal canto suo, nel gravame il ricorrente ha anzitutto riferito di essere stato condannato in Iran sulla base di accuse di natura politica. La sua identità sarebbe nota alle autorità, circostanza che avrebbe portato all'emissione di una sentenza di condanna nei suoi confronti. Egli non solo sarebbe minacciato, bensì sarebbe già stato oggetto di un procedimento penale, che renderebbe il suo ritorno in Iran pericoloso per la sua vita. Egli sarebbe stato condannato per reati quali atti contro la sicurezza nazionale e sostegno attivo al regime sionista. A suo dire, tali imputazioni sarebbero considerate particolarmente gravi dalle autorità iraniane e potrebbero comportare torture, maltrattamenti o una detenzione di lunga durata. Inoltre, durante l'adolescenza, il ricorrente avrebbe subito per anni violenze familiari e abusi sessuali, eventi che avrebbero profondamente segnato la sua vita e le cui conseguenze continuerebbe a subire ancora oggi. Il ritorno comporterebbe per lui una ritraumatizzazione. Nel 2022, si sarebbe ritrovato involontariamente coinvolto in una manifestazione seguita alla morte di Mahsa Amini. In tale occasione sarebbe stato aggredito dalla polizia e, fuggendo, avrebbe lasciato tuttavia il proprio passaporto all'interno dell'automobile dell'amico. Tale circostanza accrescerebbe il rischio di ulteriori persecuzioni, poiché sarebbe già noto alle autorità, le quali potrebbero interpretarla come un'ulteriore prova della sua opposizione al sistema. Infine, a partire da ottobre 2022 vivrebbe in Svizzera, avrebbe frequentato un corso di tedesco, sarebbe membro dell'associazione ginnica di D._______ e avrebbe intrapreso un tirocinio quale (...).
E. 4.1 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono ritenuti pregiudizi seri l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5).
E. 4.2 Secondo l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La giurisprudenza e la dottrina riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest'ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).
E. 5.1 La situazione in Iran è cambiata notevolmente negli ultimi mesi. Le proteste iniziate il 28 dicembre 2025 a Teheran si sono rapidamente diffuse fino a trasformarsi in manifestazioni di portata nazionale. Le autorità iraniane hanno reagito con una repressione sistematica ed un massiccio ricorso alla forza, causando numerosi arresti, feriti gravi e vittime. Secondo le stime attuali, il conflitto avrebbe provocato lo sfollamento di milioni di persone, la maggior parte delle quali avrebbe lasciato Teheran e altri centri urbani per rifugiarsi nel nord del Paese e nelle zone rurali. In tale contesto, essendo la situazione nel Paese incerta e difficilmente valutabile, il 13 gennaio 2026 la SEM ha deciso di sospendere temporaneamente il trattamento delle domande d'asilo presentate dai cittadini iraniani per le quali si prevedeva una decisione negativa e con pronuncia dell'allontanamento (cfr. sentenze del TAF D-7936/2025 del 15 giugno 2026 consid. 5 e D-2224/2024 del 15 giugno 2026 consid. 5).
E. 5.2 Il 28 febbraio 2026, Israele e Stati Uniti hanno lanciato massicci attacchi aerei contro l'Iran, i quali hanno causato la morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, nonché di altri leader iraniani. Il Paese ha reagito immediatamente con attacchi contro Israele, Qatar, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Giordania, Kuwait e altri Stati, nonché disponendo il blocco dello Stretto di Hormuz. Allo stato attuale permane incertezza circa l'esito dei colloqui tra Stati Uniti e Iran, segnatamente quanto alla possibilità che essi conducano ad un cessate il fuoco a tempo indeterminato e ad un accordo di pace duraturo. La recente firma del protocollo d'intesa di Islamabad costituisce infatti solo una tappa del processo negoziale, dovendo le parti ancora condurre, entro un termine di 60 giorni - prorogabile di comune intesa - ulteriori negoziati al fine di pervenire ad un accordo definitivo (cfr. Radiotelevisione svizzera [RSI], L'Accordo tra Washington e Teheran è già firmato, 18 giugno 2026,, consultato il 29.06.2026). In tale contesto, pur in presenza di un accordo quadro tra le parti, sarebbero già intervenuti i primi scontri tra Stati Uniti ed Iran (cfr. RSI, USA-Iran, primi scontri dopo l'accordo, 27 giugno 2026, https://www.rsi.ch/info/mondo/USA-Iran-primi-scontri-dopo-l%E2%80%9 9accordo--3850484.html>, consultato il 07.07.2026).
E. 5.3 Allo stato attuale, l'evoluzione della situazione in Iran appare ancora incerta. In particolare, gli sviluppi della politica interna iraniana risultano imprevedibili e le conseguenze che ne derivano per il trattamento delle procedure d'asilo pendenti concernenti cittadini iraniani in Svizzera non sono ancora chiare.
E. 6.1 Nell'esame della qualità di rifugiato viene innanzitutto analizzata la situazione di persecuzione esistente al momento della partenza dal Paese d'origine della persona richiedente l'asilo. Secondo dottrina e giurisprudenza, occorre tuttavia fare riferimento alla situazione di rischio esistente al momento della decisione sull'asilo, qualora le condizioni nel Paese d'origine siano mutate in modo sostanziale - in senso favorevole o sfavorevole al richiedente - nel periodo intercorso tra l'espatrio e la decisione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.1 e riferimenti citati).
E. 6.2 Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, il Tribunale decide nel merito oppure rinvia eccezionalmente la causa all'autorità inferiore impartendo istruzioni vincolanti. Una cassazione con rinvio all'autorità inferiore è in particolare indicata quando devono essere accertati ulteriori fatti e occorre svolgere un'istruttoria estesa. In linea di principio, gli elementi mancanti per la maturità del giudizio possono essere colmati anche dalla stessa autorità di ricorso, qualora ciò risulti opportuno per ragioni di economia processuale; essa non vi è tuttavia obbligata (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5).
E. 6.3 Alla luce dell'attuale incertezza circa l'evoluzione della situazione generale in Iran, il Tribunale ritiene che la necessaria rivalutazione delle mutate circostanze di fatto non debba essere effettuata dall'autorità di ricorso, bensì dall'autorità di prima istanza, una volta che il quadro fattuale nel Paese si sarà sufficientemente consolidato. Tale modo di procedere consentirà una nuova valutazione della questione dello statuto di rifugiato dei richiedenti l'asilo provenienti dall'Iran e quella dell'esecuzione dell'allontanamento alla luce delle condizioni politiche e socioeconomiche del Paese. Pertanto, si giustifica la cassazione della decisione impugnata. Nell'ambito del nuovo esame, l'autorità inferiore dovrà, da un lato, procedere all'accertamento della situazione generale in Iran e, dall'altro, garantire il diritto di essere sentito del ricorrente. Tale soluzione consente inoltre di preservare il doppio grado di giudizio, elemento tanto più essenziale nel contesto del diritto d'asilo, dove il Tribunale amministrativo federale funge da unica, e quindi ultima, istanza giudiziaria.
E. 7 Posto quanto sopra, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 24 giugno 2025 è annullata. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare - se necessario - l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza.
E. 8.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). L'anticipo delle presumibili spese processuali, corrisposto in data 12 settembre 2025, sarà restituito al ricorrente.
E. 8.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che non risulta abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 Pa in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 9 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto.
- La decisione della SEM del 24 giugno 2025 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per procedere ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali. L'anticipo delle presumibili spese processuali, corrisposto in data 12 settembre 2025, sarà restituito al ricorrente.
- Non si assegnano spese ripetibili.
- Questa sentenza è comunica al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sara Miljanovic Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5511/2025 Sentenza del 12 ottobre 2026 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Sara Miljanovic. Parti A._______, nato il (...), Iran, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 24 giugno 2025 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data (...) ottobre 2022. A.b Con decisione di ripartizione del 7 novembre 2022, l'interessato è stato attribuito al Cantone B._______. A.c In data (...) aprile 2024 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha sentito il richiedente nell'ambito di un'audizione sui motivi d'asilo. In tale occasione egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto di rilievo, che il padre, a seguito di un incidente stradale nel quale avrebbero perso la vita (...) persone, sarebbe stato incarcerato poiché impossibilitato a versare il risarcimento dovuto per una delle vittime. Tale circostanza avrebbe costretto la famiglia dell'interessato a trasferirsi presso l'abitazione dei nonni, dove avrebbero vissuto sotto l'influenza dello zio. All'età di (...) anni, egli avrebbe subito una violenza sessuale da parte di quest'ultimo, che lo avrebbe costretto al silenzio sotto la minaccia di ritorsioni. Per proteggere la madre, avrebbe obbedito per anni alle richieste della famiglia. Una volta compiuti i 18 anni, egli avrebbe chiesto e ottenuto un prestito, grazie al quale avrebbe potuto pagare il risarcimento, consentendo così al padre di essere scarcerato. La sua famiglia avrebbe quindi insistito affinché sposasse sua cugina, sebbene tale matrimonio non fosse da lui desiderato. Nel corso di un incontro con la cugina, quest'ultima gli avrebbe spiegato di avere una relazione con un altro uomo e che vi sarebbe stata la possibilità che fosse incinta. Per tale ragione, egli l'avrebbe aiutata a fuggire insieme al compagno, dichiarando in seguito di non sapere dove ella si fosse recata. Durante la sua ultima settimana in Iran, mentre si trovava a C._______ presso un amico, la città sarebbe stata attraversata da un'ondata di proteste a seguito della morte di Masha Amini. Insieme all'amico, l'interessato sarebbe uscito per fare la spesa e, durante il tragitto, si sarebbe imbattuto in una delle manifestazioni presenti per strada. Le automobili nelle vicinanze avrebbero iniziato a suonare il clacson in segno di sostegno ai manifestanti. Un poliziotto avrebbe allora cominciato a danneggiare gli specchietti retrovisori delle automobili, rompendo anche quello della macchina dell'amico, il quale, irritato, avrebbe iniziato a discutere con gli agenti. L'interessato sarebbe dunque intervenuto per cercare di calmare la situazione, ma sarebbe stato a sua volta aggredito dalla polizia, che avrebbe tentato di arrestarlo. La folla presente sarebbe intervenuta, permettendogli di scappare. Durante la fuga, i suoi documenti sarebbero rimasti all'interno dell'automobile. Questo episodio, insieme alla precedente minaccia di un matrimonio forzato e al sospetto di essere monitorato dallo zio e dai cugini, probabilmente legati a Ettelaat, lo avrebbe spinto a lasciare il paese illegalmente. In caso di rientro in patria, egli teme di essere ucciso dai parenti oppure dalle autorità. A.d A supporto dei suoi asseriti, oltre che alla copia della licenza di guida iraniana, egli ha versato agli atti diversa documentazione fotografica (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1-5). A.e Con decisione del 16 maggio 2024, il dossier dell'interessato è stato assegnato alla procedura ampliata. B. Con decisione del 24 giugno 2025, notificata il giorno successivo, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e ne ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone B._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura. C. Con ricorso del 24 luglio 2025, in lingua tedesca, l'interessato ha avversato la decisione succitata dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) postulando, a titolo principale, l'annullamento della stessa, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la conseguente concessione dell'asilo e, secondo il senso, in via eventuale, la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Sul piano procedurale, egli ha chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo. Al gravame, quali nuovi mezzi di prova, sono stati allegati uno scambio di e-mail relativo al contratto di tirocinio e alla richiesta di una perizia psicologica, nonché la copia della convocazione elettronica dell'11 gennaio 2020 e della sentenza di condanna del 28 gennaio 2020, entrambe corredate della relativa traduzione. D. D.a Con decisione incidentale del 28 agosto 2025, il Tribunale ha stabilito che il procedimento si svolge in italiano e, al contempo, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria dell'interessato, invitandolo a versare, entro il 12 settembre 2025, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali. D.b Con decisione incidentale del 4 settembre 2025, il Tribunale ha respinto la richiesta di pagamento rateale formulata dal ricorrente con istanza datata 2 settembre 2025, invitandolo a ottemperare, entro il termine del 12 settembre 2025, concesso con decisione incidentale del 28 agosto 2025, al versamento dell'anticipo spese processuali, sempre con la comminatoria, da un lato, dell'inammissibilità del ricorso in caso d'inosservanza e, dall'altro, che, in assenza di fatti nuovi e determinanti, eventuali ulteriori domande di assistenza giudiziaria, di esenzione dall'anticipo delle spese, di riduzione o pagamento rateale del medesimo, oppure di proroga del termine di versamento sarebbero state scartate senza assegnazione di alcun termine di grazia e dichiarate irricevibili. D.c Con scritto dell'8 settembre 2025, il ricorrente ha formulato un'ulteriore richiesta di pagamento rateale, producendo contestualmente un'attestazione dell'assistenza sociale rilasciata dal Comune di D._______. D.d Il 12 settembre 2025, l'interessato ha provveduto al versamento tempestivo dell'anticipo richiesto. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3 Il ricorso manifestamente fondato, per i motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha dapprima rilevato che la violenza sessuale subita dall'interessato da parte dello zio, nonché gli atteggiamenti maligni del medesimo anche nei confronti della madre, risalirebbero a un periodo lontano e non costituirebbero elementi oggettivi idonei a fondare un timore di persecuzione. Nemmeno la circostanza che la famiglia dell'interessato intendesse farlo sposare con la cugina sarebbe idonea a fondare un timore oggettivo e fondato di futura persecuzione. Dagli atti non emergerebbe né la certezza che la giovane fosse effettivamente incinta né elementi idonei a dimostrare che i familiari abbiano rivolto minacce nei confronti dell'interessato o della cugina in seguito alla fuga. Il mancato matrimonio e l'allontanamento della cugina non avrebbero pertanto comportato conseguenze per l'interessato. Quanto allo zio e ai cugini, che l'interessato sostiene lo controllassero in quanto membri dell'Etelaat, l'autorità inferiore ha rilevato che egli avrebbe ammesso di non avere la certezza che lo zio lavori effettivamente per tale servizio. Tali dichiarazioni, ritenute vaghe, non sarebbero idonee a far emergere un timore oggettivo e fondato di persecuzione nei suoi confronti, tanto più che non gli sarebbero mai state rivolte minacce né da parte dei familiari né da parte delle autorità. Quanto all'involontaria partecipazione ad una manifestazione e al successivo scontro con la polizia, nel corso del quale - dandosi alla fuga - egli avrebbe lasciato i propri documenti all'interno dell'automobile dell'amico, la SEM ha concluso che non sussisterebbero indizi concreti per ritenere che, in caso di ritorno in Iran, egli rischierebbe di essere esposto a misure persecutorie statali a causa della sua accidentale partecipazione alle proteste. Considerata la situazione in Iran e il fatto che il ricorrente non abbia fatto valere problemi con le autorità iraniane a seguito della sua partecipazione alle proteste, vi sarebbero fondati motivi per presumere che, in caso di rientro, egli non correrebbe un'elevata probabilità di essere esposto a una persecuzione statale nel prossimo futuro. Nemmeno le prove fotografiche prodotte dall'interessato sarebbero atte a suffragare le sue allegazioni. Di conseguenza, le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. Da ultimo, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 3.2 Dal canto suo, nel gravame il ricorrente ha anzitutto riferito di essere stato condannato in Iran sulla base di accuse di natura politica. La sua identità sarebbe nota alle autorità, circostanza che avrebbe portato all'emissione di una sentenza di condanna nei suoi confronti. Egli non solo sarebbe minacciato, bensì sarebbe già stato oggetto di un procedimento penale, che renderebbe il suo ritorno in Iran pericoloso per la sua vita. Egli sarebbe stato condannato per reati quali atti contro la sicurezza nazionale e sostegno attivo al regime sionista. A suo dire, tali imputazioni sarebbero considerate particolarmente gravi dalle autorità iraniane e potrebbero comportare torture, maltrattamenti o una detenzione di lunga durata. Inoltre, durante l'adolescenza, il ricorrente avrebbe subito per anni violenze familiari e abusi sessuali, eventi che avrebbero profondamente segnato la sua vita e le cui conseguenze continuerebbe a subire ancora oggi. Il ritorno comporterebbe per lui una ritraumatizzazione. Nel 2022, si sarebbe ritrovato involontariamente coinvolto in una manifestazione seguita alla morte di Mahsa Amini. In tale occasione sarebbe stato aggredito dalla polizia e, fuggendo, avrebbe lasciato tuttavia il proprio passaporto all'interno dell'automobile dell'amico. Tale circostanza accrescerebbe il rischio di ulteriori persecuzioni, poiché sarebbe già noto alle autorità, le quali potrebbero interpretarla come un'ulteriore prova della sua opposizione al sistema. Infine, a partire da ottobre 2022 vivrebbe in Svizzera, avrebbe frequentato un corso di tedesco, sarebbe membro dell'associazione ginnica di D._______ e avrebbe intrapreso un tirocinio quale (...). 4. 4.1 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono ritenuti pregiudizi seri l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (per i dettagli, cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). 4.2 Secondo l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La giurisprudenza e la dottrina riconoscono determinati elementi per riconoscere la verosimiglianza delle allegazioni: quest'ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1). 5. 5.1 La situazione in Iran è cambiata notevolmente negli ultimi mesi. Le proteste iniziate il 28 dicembre 2025 a Teheran si sono rapidamente diffuse fino a trasformarsi in manifestazioni di portata nazionale. Le autorità iraniane hanno reagito con una repressione sistematica ed un massiccio ricorso alla forza, causando numerosi arresti, feriti gravi e vittime. Secondo le stime attuali, il conflitto avrebbe provocato lo sfollamento di milioni di persone, la maggior parte delle quali avrebbe lasciato Teheran e altri centri urbani per rifugiarsi nel nord del Paese e nelle zone rurali. In tale contesto, essendo la situazione nel Paese incerta e difficilmente valutabile, il 13 gennaio 2026 la SEM ha deciso di sospendere temporaneamente il trattamento delle domande d'asilo presentate dai cittadini iraniani per le quali si prevedeva una decisione negativa e con pronuncia dell'allontanamento (cfr. sentenze del TAF D-7936/2025 del 15 giugno 2026 consid. 5 e D-2224/2024 del 15 giugno 2026 consid. 5). 5.2 Il 28 febbraio 2026, Israele e Stati Uniti hanno lanciato massicci attacchi aerei contro l'Iran, i quali hanno causato la morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, nonché di altri leader iraniani. Il Paese ha reagito immediatamente con attacchi contro Israele, Qatar, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Giordania, Kuwait e altri Stati, nonché disponendo il blocco dello Stretto di Hormuz. Allo stato attuale permane incertezza circa l'esito dei colloqui tra Stati Uniti e Iran, segnatamente quanto alla possibilità che essi conducano ad un cessate il fuoco a tempo indeterminato e ad un accordo di pace duraturo. La recente firma del protocollo d'intesa di Islamabad costituisce infatti solo una tappa del processo negoziale, dovendo le parti ancora condurre, entro un termine di 60 giorni - prorogabile di comune intesa - ulteriori negoziati al fine di pervenire ad un accordo definitivo (cfr. Radiotelevisione svizzera [RSI], L'Accordo tra Washington e Teheran è già firmato, 18 giugno 2026,, consultato il 29.06.2026). In tale contesto, pur in presenza di un accordo quadro tra le parti, sarebbero già intervenuti i primi scontri tra Stati Uniti ed Iran (cfr. RSI, USA-Iran, primi scontri dopo l'accordo, 27 giugno 2026, https://www.rsi.ch/info/mondo/USA-Iran-primi-scontri-dopo-l%E2%80%9 9accordo--3850484.html>, consultato il 07.07.2026). 5.3 Allo stato attuale, l'evoluzione della situazione in Iran appare ancora incerta. In particolare, gli sviluppi della politica interna iraniana risultano imprevedibili e le conseguenze che ne derivano per il trattamento delle procedure d'asilo pendenti concernenti cittadini iraniani in Svizzera non sono ancora chiare. 6. 6.1 Nell'esame della qualità di rifugiato viene innanzitutto analizzata la situazione di persecuzione esistente al momento della partenza dal Paese d'origine della persona richiedente l'asilo. Secondo dottrina e giurisprudenza, occorre tuttavia fare riferimento alla situazione di rischio esistente al momento della decisione sull'asilo, qualora le condizioni nel Paese d'origine siano mutate in modo sostanziale - in senso favorevole o sfavorevole al richiedente - nel periodo intercorso tra l'espatrio e la decisione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.1 e riferimenti citati). 6.2 Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, il Tribunale decide nel merito oppure rinvia eccezionalmente la causa all'autorità inferiore impartendo istruzioni vincolanti. Una cassazione con rinvio all'autorità inferiore è in particolare indicata quando devono essere accertati ulteriori fatti e occorre svolgere un'istruttoria estesa. In linea di principio, gli elementi mancanti per la maturità del giudizio possono essere colmati anche dalla stessa autorità di ricorso, qualora ciò risulti opportuno per ragioni di economia processuale; essa non vi è tuttavia obbligata (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). 6.3 Alla luce dell'attuale incertezza circa l'evoluzione della situazione generale in Iran, il Tribunale ritiene che la necessaria rivalutazione delle mutate circostanze di fatto non debba essere effettuata dall'autorità di ricorso, bensì dall'autorità di prima istanza, una volta che il quadro fattuale nel Paese si sarà sufficientemente consolidato. Tale modo di procedere consentirà una nuova valutazione della questione dello statuto di rifugiato dei richiedenti l'asilo provenienti dall'Iran e quella dell'esecuzione dell'allontanamento alla luce delle condizioni politiche e socioeconomiche del Paese. Pertanto, si giustifica la cassazione della decisione impugnata. Nell'ambito del nuovo esame, l'autorità inferiore dovrà, da un lato, procedere all'accertamento della situazione generale in Iran e, dall'altro, garantire il diritto di essere sentito del ricorrente. Tale soluzione consente inoltre di preservare il doppio grado di giudizio, elemento tanto più essenziale nel contesto del diritto d'asilo, dove il Tribunale amministrativo federale funge da unica, e quindi ultima, istanza giudiziaria.
7. Posto quanto sopra, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 24 giugno 2025 è annullata. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare - se necessario - l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. 8. 8.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). L'anticipo delle presumibili spese processuali, corrisposto in data 12 settembre 2025, sarà restituito al ricorrente. 8.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che non risulta abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 Pa in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
9. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
2. La decisione della SEM del 24 giugno 2025 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per procedere ai sensi dei considerandi.
3. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo delle presumibili spese processuali, corrisposto in data 12 settembre 2025, sarà restituito al ricorrente.
4. Non si assegnano spese ripetibili.
5. Questa sentenza è comunica al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sara Miljanovic Data di spedizione: