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D-5508/2018

D-5508/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-03-18 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5508/2018 Sentenza del 18 marzo 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo (giudice unico), con l'approvazione del giudice Yanick Felley, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), con la moglie B._______, nata il (...), e la figlia C._______, nato il (...), Siria, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 24 agosto 2018 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera l'8 giugno 2016 rispettivamente il 19 ottobre 2017, i verbali d'audizione di B._______ del 13 giugno 2016 (di seguito: verbale 1 MG) e del 6 agosto 2018 (di seguito: verbale 2 MG), i verbali di audizione di A._______ del 24 novembre 2017 (di seguito: verbale 1 NM) e del 6 agosto 2018 (di seguito: verbale 2 NM), i mezzi di prova versati agli atti dai richiedenti asilo nel corso della procedura di prima istanza, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 24 agosto 2018, notificata agli interessati il 27 agosto 2018 (cfr. atto A47), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, ritenendo tuttavia non ragionevolmente esigibile l'esecuzione del medesimo, per il che la conseguente ammissione provvisoria, il ricorso del 26 settembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 27 settembre 2018) per mezzo del quale gli insorgenti sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulando l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo; in subordine, la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per un nuova decisione; ancora, l'ammissione provvisoria in svizzera; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili, una domanda volta alla concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, l'avviso di ricevimento trasmesso dal Tribunale ai ricorrenti il 2 ottobre 2018, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che preliminarmente occorre rilevare che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 24 agosto 2018 e non avendo contestato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione della concessione dell'asilo, che sui medesimi presupposti, la conclusione ricorsuale volta alla concessione dell'ammissione provvisoria è da considerarsi priva di oggetto, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che viene riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5), che gli interessati, cittadini siriani di etnia assiriana e confessione ortodossa con ultimo domicilio ad Aleppo, avrebbero lasciato il loro paese d'origine a seguito dello scoppio della guerra civile e della distruzione della loro abitazione; che nel corso della prima audizione entrambi hanno addotto di non aver avuto problemi con le autorità né con terze persone; che A._______ ha affermato di temere che i figli fossero arruolati per prestare servizio militare senza tuttavia menzionare alcuna problematica concreta dipendente da tale circostanza (cfr. verbale 1 MG; verbale 1 NM), che sentiti ai sensi dell'art. 29 LAsi, i richiedenti asilo hanno dichiarato che il loro figlio maggiorenne Alber, oggetto di separata procedura, sarebbe stato fermato alcune volte dalle autorità con finalità di reclutamento; che quest'ultimo sarebbe inoltre stato detenuto per diversi giorni; che le autorità si sarebbero presentate al loro domicilio per cercare D._______ e l'altro figlio Ibrahim, nonostante entrambi avessero ricevuto un rinvio del servizio; che contestualmente a tale situazione i ricorrenti avrebbero ricevuto minacce e insulti dalle autorità; che nel corso del viaggio d'espatrio il figlio D._______ avrebbe subito un fermo di una notte al confine; che in tale circostanza, B._______ avrebbe dovuto passare la notte all'addiaccio in compagnia dell'altro figlio Hanna, per poi giungere definitivamente in Libano; che chiamata a giustificare l'assenza di tali indicazioni nel corso della prima audizione, ella ha asserito di aver sottaciuto tali aspetti per paura di ripercussioni sul marito; che quest'ultimo, rimasto inizialmente in patria, si sarebbe a suo dire dovuto confrontare con ulteriori minacce ad opera delle autorità; che proprio a causa della renitenza alla leva dei figli, nel dicembre del 2015 A._______ sarebbe stato arrestato rimanendo recluso sino all'aprile dell'anno successivo; che verso la fine dell'estate del 2017, questi si sarebbe a sua volta recato a sua volta in Libano, raggiungendo poi i famigliari in Svizzera (cfr. verbale 2 MG; verbale 2 NM), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che occorre altresì che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve infatti ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che nella querelata decisione l'autorità di prima istanza ha ritenuto inverosimile il resoconto degli interessati; che questi avrebbero dapprima ricondotto l'espatrio alla guerra civile in atto ed alle conseguenze della stessa adducendo presunte problematiche con le autorità derivanti dalla renitenza dei figli solo in un secondo momento; che oltremodo, le allegazioni di B._______ a proposito delle minacce subite si sarebbero rivelate vaghe e stringate; che ella si sarebbe del resto contraddetta anche nell'ambito della sola audizione sui motivi d'asilo, dichiarando prima che il figlio Ibrahim avrebbe ottenuto un rinvio del servizio e di lì a poco che le autorità avrebbero ricercato anche quest'ultimo; che pure il racconto di A._______ a proposito delle costanti minacce di cui sarebbe stato oggetto risulterebbe generico e stereotipato; che d'altro canto, anche le allegazioni a proposito delle circostanze dell'arresto sarebbero palesemente inconsistenti così come quanto addotto a proposito della successiva detenzione, che con ricorso gli insorgenti contestano tale valutazione; che B._______ avrebbe inizialmente sottaciuto le minacce in quanto il marito si sarebbe trovato ancora in Siria; che non si potrebbe ora ignorare il vissuto drammatico di quest'ultima al momento dell'espatrio; che nonostante le audizioni della SEM si svolgano in sicurezza le minacce delle autorità Siriane permarrebbero comprensibilmente preoccupanti per una persona nelle sue condizioni; che a titolo esemplificativo, anche per quanto concerne il racconto dell'ultima volta in cui le autorità si sarebbero recate a cercare i figli al suo domicilio, l'autorità inferiore non avrebbe chiesto alcun chiarimento all'insorgente; che per quanto attiene a A._______, giudicare le sue affermazioni come artefatte sarebbe del tutto apodittico ed arbitrario dal momento che questi si sarebbe limitato a rispondere alle domande postegli; che allo stesso modo, circa l'arresto, dal verbale si evincerebbero i dettagli richiesti; che mal si comprenderebbe dunque, perché la coerenza delle risposte sarebbe stata ignorata; che lo stesso varrebbe per i particolari successivamente forniti in merito alla detenzione; che chiunque potrebbe del resto osservare come B._______ ed il figlio Hanna siano stati collaborativi, entrando regolarmente in Svizzera e presentando alla SEM dei passaporti in corso di validità; che i loro racconti nemmeno presenterebbero incongruenze gravi, considerando oltretutto il lasso di tempo trascorso tra la prima audizione della moglie e quella riguardante suo marito; che l'autorità inferiore non avrebbe peraltro mai contestato che marito e moglie abbiano riferito dei fatti in modo contrastante o difforme; che gli elementi fondamentali su cui si basano le domande d'asilo sarebbero stati riferiti nelle medesime modalità, che la tesi ricorsuale non può essere seguita, che il solo fatto che entrambi i ricorrenti, nel corso dell'audizione sulle generalità, abbiano omesso ogni riferimento alle vicissitudini intercorse in patria con le autorità, getta importanti dubbi sulla veridicità della versione addotta in prosieguo di procedura; che quandanche B._______ abbia in un primo momento potuto sottacere tali circostanze per timore che A._______, inizialmente rimasto in Siria, potesse subire ripercussioni, resta il fatto che quest'ultimo, sentito ad oltre un anno di distanza, non abbia a sua volta inizialmente fatto alcuna menzione delle minacce e della detenzione patite nonostante gli fosse stata data ampia facoltà di esprimersi in proposito (cfr. verbale 1MN, pag. 6); che è invero del tutto inspiegabile che una persona oggetto di ricorrenti atti pregiudizievoli e vittima di una detenzione di oltre tre mesi in condizioni precarie risponda, oltretutto a precisa domanda, di non aver mai avuto problema alcuni con le autorità (cfr. verbale 1MN, pag. 7; verbale 2MN, pag. 4); che del resto entrambi i ricorrenti in un primo momento hanno fatto riferimento alla situazione di insicurezza causata dalla guerra civile erigendo detta circostanza a motivo d'espatrio (cfr. verbale 1MG, pag. 7, verbale 1 MN, pag. 7); che altresì, A._______, pur avendo espresso già in un primo momento il timore che i figli potessero essere convocati al servizio militare, non ha incomprensibilmente addotto alcuna problematica concreta derivante da tale evenienza, lasciando intendere che si trattasse di un semplice rischio astratto (cfr. verbale 1MN, pag. 7); che d'altro canto, come lo ha rettamente constatato l'autorità inferiore, le dichiarazioni di B._______ a proposito delle minacce subite si esauriscono in un enunciato vago ed impersonale; che a titolo esemplificativo, quest'ultima si è infatti limitata ad asserire che le autorità "volevano" i suoi figli e la insultavano per questo motivo, che si recavano al suo domicilio chiedendo "dove sono i figli; perché non ci sono i figli" (cfr. verbale 2MG, pag. 7); che oltremodo, la ricorrente ha inizialmente addotto che il figlio maggiore non avrebbe mai avuto problemi a causa del servizio militare in quanto avrebbe ottenuto un rinvio (cfr. verbale 2MG, pag. 6) salvo poi di lì a poco riferirsi incongruentemente anche a quest'ultimo al momento di elencare quali figli fossero ricercati dalle autorità (cfr. verbale 2MG, pag. 7); che non fuga i dubbi nemmeno lo scarso grado descrittivo di A._______ rispetto alle modalità della presunta incarcerazione (cfr. verbale 2MN, pag. 9: "siccome erano venuti a chiedere per i miei figli e non li hanno trovati, allora quella volta mi hanno portato con loro") ed al trascorrere delle giornate presso la sede della polizia militare (cfr. verbale 2MN, pag. 10: "mi interrogavano chiedendo sempre dei figli e intimandomi di consegnarli, altrimenti avrei avuto conseguenze peggiori ed ero in cella senza cibo adeguato, senza igiene adeguata, con il solito tono minaccioso e maleducato"), che pertanto si può a giusto titolo partire dal presupposto che il racconto dei ricorrenti a proposito dei presunti atti pregiudizievoli di cui avrebbero fatto l'oggetto non ossequi ai succitati criteri di verosimiglianza, che va altresì rammentato che le difficili condizioni securitarie e congiunturali a cui gli insorgenti sono stati esposti rientrano nelle conseguenze del conflitto in essere; che dette circostanze, seppur spiacevoli e di indubbia gravità, non giustificano il riconoscimento dello statuto di rifugiato ma possono semmai essere prese in conto nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento, come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, laddove la stessa non è stata considerata data (cfr. sentenza del Tribunale D-5884/2015 del 13 aprile 2017 [pubblicata come ref.] consid. 6.10), che oltremodo, la sola appartenenza alla comunità cristiana non risulta pertinente in ambito d'asilo, conto tenuto che la giurisprudenza del Tribunale ha già escluso l'esistenza di una persecuzione collettiva in Siria (cfr. sentenza del Tribunale D-5884/2015 consid. 6.11), che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che, il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: