Revoca dell'ammissione provvisoria (asilo)
Sachverhalt
A. Il 15 maggio 2006, l'interessato - cittadino iracheno di etnia curda e proveniente da B._______ - ha inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera. Con decisione del 5 luglio 2006, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha respinto la succitata domanda ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. Detto Ufficio ha tuttavia concesso al medesimo l'ammissione provvisoria vista l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq. B. A seguito di rapporti sul controllo alla frontiera redatti tra il 2006 e il 2007 in merito a diversi fermi del ricorrente a ridosso del confine svizzero, come pure del rapporto della Polizia cantonale di C._______ del 5 aprile 2007, con il relativo verbale d'interrogatorio annesso, l'UFM ha inviato uno scritto al ricorrente il 31 maggio 2007 rammentandogli che in qualità di persona ammessa provvisoriamente non le era consentito di recarsi all'estero senza un'autorizzazione da parte dell'UFM e informandolo che qualora si fosse reso all'estero senza autorizzazione da parte dell'Ufficio, l'ammissione provvisoria pronunciata il 5 luglio 2006 avrebbe potuto prendere immediatamente fine. C. Tramite scritto del 21 agosto 2007, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione (in seguito: SPI) ha trasmesso all'UFM un ulteriore rapporto di polizia redatto il 18 luglio 2007 dalla Polizia cantonale di D._______ in relazione al possesso di hascisc e detenzione di un coltello da parte dell'interessato, comunicando di rimanere in attesa di una decisione su di un'eventuale revoca dell'ammissione provvisoria. D. Il 4 settembre 2007, l'UFM ha risposto alla SPI informandola che, dopo esame del caso, non vi erano sufficienti elementi per giustificare la revoca dell'ammissione provvisoria. E. Il 7 maggio 2008, l'interessato è stato condannato dal Ministero pubblico del Canton E._______ (di seguito: MPCT) alla pena pecuniaria di CHF 900.- (corrispondente a 30 aliquote da CHF 30.-) e alla multa di CHF 300.-, sostituibile con una pena detentiva di 3 giorni in caso di mancato pagamento, per rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP; RS 311.0]) ed infrazione all'abrogata legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (art. 23 cpv. 1 LDDS, RU 49 279), per essersi procurato per via elettronica e posseduto il video di una persona che viene decapitata con un coltello, il video di una persona che gravemente mutilata chiede inutilmente aiuto ma viene ignorata filmata e schernita, il video di un'imboscata a soldati americani i quali vengono falciati in corsa mentre cercano riparo e l'immagine dello sventramento di un coccodrillo dalla cui pancia vengono estratti resti umani, come pure per essere entrato in Svizzera, in data 2 dicembre 2007, da una zona non autorizzata. F. L'interessato sarebbe inoltre stato denunciato alla magistratura quale passatore, in seguito ad un ulteriore fermo avvenuto il 28 aprile 2008 da parte del Corpo delle guardie di confine (di seguito: CGCF) E._______. G. Con scritto 23 giugno 2008, l'UFM ha informato l'interessato che alla luce del suo comportamento, segnatamente la condanna tramite decreto d'accusa del 7 maggio 2008, prevedeva di revocare l'ammissione provvisoria. Detto Ufficio l'ha informato del tenore dell'art. 83 cpv. 7 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) e gli ha impartito un termine scadente il 14 luglio 2008 per inoltrare le sue osservazioni in merito al contenuto della missiva. H. Il 30 giugno 2008, l'interessato ha presentato le proprie osservazioni. I. Con decisione 24 luglio 2008, l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria pronunciata il 5 luglio 2006. In tale ambito, ha considerato adempiuti i presupposti dell'art. 83 cpv. 7 LStr. J. Il 25 agosto 2008, per il tramite del suo attuale mandatario, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale). Egli ha chiesto l'annullamento del provvedimento litigioso, la conferma dell'ammissione provvisoria e, in subordine, che gli atti di causa siano rinviati all'UFM per un approfondimento ed una nuova valutazione dei fatti. Il ricorrente ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali. Allegato al ricorso ha inoltre prodotto un articolo relativo ad un attentato avvenuto a B._______ il 28 luglio 2008, pubblicato sul sito internet (...). K. Il 22 settembre 2008, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura ed ha rinunciato a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Con ordinanza del medesimo giorno l'autorità inferiore è stata invitata presentare una risposta sul ricorso. L. In data 7 ottobre 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. M. Il 10 ottobre 2008, il Tribunale ha concesso all'insorgente un termine fino al 27 ottobre 2008 per introdurre l'atto di replica. N. In data 24 ottobre 2008, l'autore del gravame ha presentato l'atto di replica. O. Il 3 marzo, il 29 aprile, rispettivamente il 9 dicembre 2009, la SPI ha trasmesso a codesto Tribunale i seguenti documenti riguardanti il ricorrente:
a) il rapporto di segnalazione della Polizia cantonale del 9 febbraio 2009 ed il verbale d'interrogatorio del 5 febbraio 2009, dai quali risulta che l'insorgente si è assentato dal Canton E._______ per due mesi, recandosi a F._______, senza avvisare e chiedere l'autorizzazione alle autorità;
b) il decreto d'accusa del 16 marzo 2009 MPCT tramite il quale il ricorrente è stato condannato per contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121) ad una multa di CHF 400.-, sostituibile con una pena detentiva di 4 giorni in caso di mancato pagamento, per aver consumato tra il mese di maggio 2006 e il 9 febbraio 2009 almeno 300 grammi di marijuana ed aver detenuto in data 9 febbraio 2009 1,7 grammi di marijuana destinata al suo consumo personale;
c) il rapporto del CGCF del 7 giugno 2009 dal quale risulta che l'insorgente si sarebbe recato in Francia. P. Il 17 giugno 2010, il Tribunale ha concesso un termine al ricorrente per esprimersi sui succitati documenti. Q. In data 2 luglio 2010, l'autore del gravame ha comunicato di rinunciare ad esprimersi. R. L'11 agosto 2010 la SPI ha trasmesso al Tribunale un rapporto di segnalazione per inchiesta a carico di persona titolare di un permesso stranieri per contravvenzione alla LStup, dal quale risulta che il ricorrente sarebbe solito a frequentare ambienti in cui circolano stupefacenti. S. Ulteriori fatti ed argomenti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché dell'UFM in materia degli stranieri concernenti l'ammissione provvisoria (art. 33 lett. d LTAF). La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale (art. 112 cpv. 1 LStr). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
E. 3.1 Nella fattispecie, giova ricordare che tanto la reiezione della domanda d'asilo presentata dal richiedente, quanto la pronuncia dell'allontanamento sono cresciuti in giudicato. Rimane quindi litigiosa soltanto la questione circa l'esecuzione dell'allontanamento relativamente alla revoca dell'ammissione provvisoria.
E. 3.2 Quanto alle ragioni che impedirebbero l'esecuzione dell'allontanamento, siano le stesse giuridiche o pratiche, il Tribunale si basa esclusivamente sulla situazione al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dal momento in cui l'autorità inferiore ha emanato la sua decisione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3904/2006 del 16 febbraio 2010 consid. 1.4 e giurisprudenza citata).
E. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che troverebbe applicazione l'art. 83 cpv. 7 LStr, ritenuto che nel periodo di permanenza in Svizzera il richiedente è stato condannato per rappresentazione di atti di cruda violenza e infrazione alla LDDS, ed è stato denunciato alla Magistratura quale passatore. L'autorità inferiore ha ricordato il comportamento, ed in particolare il contenuto delle immagini scaricate dal richiedente, che hanno dato luogo alla condanna precitata. Secondo detto Ufficio l'applicazione della summenzionata norma della LStr implicherebbe - conformemente alla prassi dell'UFM, alla dottrina nonché alla giurisprudenza della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) con particolare riferimento alla Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (GICRA) 2004 n. 39 consid. 5.3, relativa all'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS - una ponderazione tra l'interesse dello straniero a rimanere in Svizzera e quello della Svizzera ad eseguire il suo rinvio. In merito a tale ponderazione, l'autorità di prima istanza ha osservato che il richiedente, giovane ed in buona salute, avrebbe vissuto la maggior parte della sua vita in Iraq, dove vivrebbero la madre e la sorella e ove avrebbe esercitato per sei anni la professione di meccanico; in Svizzera, per contro, il richiedente risiederebbe da poco più di due anni, non avrebbe esercitato alcuna attività lavorativa e non avrebbe nessun legame famigliare. L'UFM ha quindi considerato che l'interessato non desideri o non sia in grado di adattarsi all'ordinamento sociale e giuridico svizzero, non ha ritenuto gli anni di permanenza in Svizzera dello stesso come anni d'integrazione ed ha osservato che la revoca dell'ammissione provvisoria non comporterebbe un pregiudizio sproporzionato in rapporto al beneficio che ne deriverebbe per l'interesse generale. L'UFM ha poi sottolineato che la questione dell'esigibilità dell'allontanamento - considerato che il richiedente non potrebbe più prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStr in applicazione della suddetta norma - non dovrebbe più essere esaminata. Inoltre, non esisterebbe a priori e non sarebbe stato menzionato nell'ambito del diritto di essere sentito alcun elemento che metterebbe in causa l'ammissibilità e la possibilità dell'allontanamento. Infatti, da un lato, dagli atti di causa non risulterebbe che un tale rinvio del richiedente non rispetterebbe gli obblighi della Confederazione a livello internazionale e, dall'altro lato, il richiedente potrebbe procurarsi un passaporto nazionale per consentire il suo rientro in patria. L'esecuzione dell'allontanamento, anche dal punto di vista tecnico, sarebbe dunque possibile.
E. 4.2 Nel gravame, il ricorrente ha sostenuto che i reati per i quali sarebbe stato condannato non potrebbero essere ritenuti gravi così come lo esigerebbe la giurisprudenza vigente sotto l'imperio dell'art. 14a cpv. 6 della LDDS. Inoltre, egli si è espresso sugli interessi privati che giustificherebbero, secondo lui, la sua permanenza in Svizzera, quali la lievità della condanna subita, ma anche il fatto che l'esecuzione dell'allontanamento verso B._______ lo esporrebbe ad un pericolo concreto. Allegato all'atto di ricorso, l'interessato ha prodotto un articolo pubblicato su di un sito internet e riportante un attentato suicida avvenuto a B._______ il 28 luglio 2008. L'insorgente ha concluso che la decisione dell'UFM violerebbe il principio di proporzionalità.
E. 4.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha precisato che nella decisione impugnata esso avrebbe diligentemente ponderato la situazione del ricorrente giungendo alla conclusione che con il suo comportamento egli avrebbe dimostrato di non essere in grado di adattarsi all'ordinamento sociale e giuridico svizzero. L'autorità di prime cure ha precisato che la situazione in rapporto al rinvio in Iraq sarebbe stata già valutata ed ha quindi confermato che l'interesse generale alla partenza dalla Svizzera sarebbe preponderante rispetto a quello del ricorrete a rimanere in Svizzera.
E. 4.4 In sede di replica, l'insorgente ha ribadito che nel suo caso, contrariamente a quanto sostenuto dall'UFM, l'interesse a rimanere in Svizzera debba prevalere sull'interesse pubblico ad una rapida esecuzione dell'allontanamento verso B._______ e che, sebbene abbia commesso un reato non si potrebbe sostenere, data la pena pronunciata, che per questo fatto egli non sia in grado di adattarsi all'ordinamento giuridico svizzero. L'autore del gravame ha inoltre rammentato la situazione d'instabilità che vigerebbe ancora a B._______.
E. 4.5 I successivi documenti inviati dalla SPI di G._______ a codesto Tribunale, in merito ai quali al ricorrente è stata data la possibilità di esprimersi, riguardano viaggi e soggiorni da parte dell'insorgente medesimo a F._______ ed in Francia e questi senza avvisare l'autorità competente, senza fornire l'indirizzo presso il quale egli poteva essere reperibile o chiedere l'autorizzazione necessaria, come pure la sua condanna per consumo e detenzione di marijuana ed una successiva segnalazione per inchiesta sempre in relazione al consumo di detta sostanza stupefacente.
E. 5.1 Giusta l'art. 84 cpv. 3 LStr, su richiesta delle autorità cantonali o dell'Ufficio federale di Polizia, l'UFM può revocare un'ammissione provvisoria ordinata perché l'esecuzione dell'allontanamento non era ragionevolmente esigibile o possibile (art. 83 cpv. 2 e 4 LStr) e ordinare l'esecuzione dell'allontanamento, se sussistono motivi di cui all'art. 83 cpv. 7 LStr.
E. 5.2 L'art. 83 cpv. 7 LStr, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, ha rimpiazzato l'art. 14a cpv. 6 LDDS. Secondo il Messaggio del Consiglio federale concernente la legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002 (FF 2002 3433-3434), il contenuto della nuova disposizione riprende quello della norma anteriore, di modo che non v'è motivo di scostarsi dalla giurisprudenza sviluppata in merito all'art. 14a cpv. 6 LDDS (cfr. in particolare GICRA 2004 n. 39). L'art. 83 cpv. 7 LStr - che vale non soltanto in materia di rifiuto ma anche di revoca dell'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.2 pag. 388) - permette di allontanare lo straniero nello Stato d'origine o di provenienza, dove l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe possibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LStr oppure ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, nella misura in cui è colpito da una pena privativa di libertà di lunga durata o di un provvedimento di diritto penale. Segnatamente, l'art. 83 cpv. 7 lett. a LStr stabilisce che l'ammissione provvisoria, secondo i capoversi 2 e 4, è esclusa se lo straniero "è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 64 o 61 del Codice penale". Se, da un lato, la nozione di "pena detentiva di lunga durata" non è stata definita dal legislatore, dall'altro, secondo la dottrina è reputata una pena detentiva di lunga durata quella superiore ad un anno (cfr. Marc Spescha, in Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurigo 2009, n. 6 ad art. 62 LStr, come pure Peter Bolzli, op. cit., n. 22 ad art. 83 LStr. e n. 5 ad art. 84 LStr), così come secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 135 II 377 consid. 4.2), il quale ha stabilito ad un anno la soglia a partire dalla quale una pena privativa di libertà è considerata di lunga durata, in considerazione del fatto che le pene pecuniarie - le quali rimpiazzano le pene privative di libertà di corta durata - non possono essere pronunciate per una durata superiore ad un anno, ovvero 360 giorni. L'art. 83 cpv. 7 lett. b LStr prevede che l'ammissione provvisoria è altresì esclusa se lo straniero "ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera". A tal proposito, s'intende violazione dell'ordine pubblico (sulla nozione di ordine pubblico cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.5 pag. 388) quando lo straniero commette un crimine o un delitto o quando viola in maniera grave o ripetuta delle norme legali o delle decisioni prese in applicazione di queste norme. Nel messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla LStr, il Consiglio federale definisce che la sicurezza e l'ordine pubblici costituiscono il termine sovraordinato per definire i beni da proteggere: l'ordine pubblico comprende l'insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Ne consegue che, vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici, segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità, nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato. Ciò può anche essere il caso in presenza di atti che di per sé non giustificano una revoca, ma la cui ripetizione lascia presupporre che la persona non è disposta ad osservare l'ordine vigente (FF 2002 3424; cfr. anche DTAF 2007/32 consid. 3.5 pag. 388). Nondimeno, la lett. b della norma in esame, a differenza della lett. a, non impone che ci si trovi in presenza di una condanna penale, ma è sufficiente che l'interessato sia sospettato di aver commesso un'infrazione, o che, come lo prevede la disposizione medesima - con rinvio all'art. 80 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA, RS 142.201) - che l'ordine e la sicurezza pubblici siano violati quando l'interessato, in modo ripetuto o grave, non rispetti le prescrizioni di legge, le decisioni delle autorità o non rispetti, in modo temerario e colpevole, i doveri di diritto pubblico o privato (cfr. Marc Spescha, in op. cit., n. 7 ad art. 62 LStr).
E. 5.3 La giurisprudenza nell'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS, dalla quale come detto poc'anzi non v'è motivo di scostarsi, si rileva restrittiva (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.2 pag. 386). Infatti, solo la messa in pericolo grave della sicurezza e dell'ordine pubblici o gravi compromissioni di quest'ultimi giustificano la revoca di un'ammissione provvisoria. Un tale comportamento è in particolare dedotto dalla condanna ad una pena privativa di libertà. In effetti, di principio, non è sufficiente una condanna ad una pena privativa di libertà con il beneficio della condizionale, ma la recidiva, la commisurazione particolarmente elevata di una pena o la compromissione di beni da proteggere particolarmente preziosi possono tuttavia giustificare l'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS, nonostante il giudice penale abbia rinunciato ad una pena detentiva da espiare (cfr. GICRA 2006 n. 30 consid. 6.3, pag. 326; GICRA 2004 n. 39 consid. 5.3 pag. 271). Quando applica la disposizione in oggetto, anche nell'ambito di una revoca dell'ammissione provvisoria, l'autorità deve rispettare il principio della proporzionalità e procedere alla ponderazione degli interessi in presenza, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, in particolare della gravità della pena pronunciata, del rischio per la sicurezza e l'ordine pubblici (gravità della colpa, natura dei beni giuridici compromessi o messi in pericolo, circostanze particolari in cui gli atti reprensibili sono stati commessi, pronostico, rispettivamente rischio di recidiva) e degli antecedenti della persona (cfr. GICRA 2006 n. 30 consid. 6.3.1, pag. 326 e giurisprudenza citata; GICRA 2006 n. 23 consid. 6 e 7; GICRA 2004 n. 39 consid. 5.3.). Un certo rigore s'impone - in modo analogo alla giurisprudenza concernente l'espulsione amministrativa - qualora l'interessato si rende colpevole di infrazioni gravi alla legge federale sugli stupefacenti, visto l'interesse pubblico preponderante della protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga (GICRA 2006 n. 30 consid. 6.3.1). In effetti, in tal caso e soprattutto quando si tratta di droghe pesanti quali ad esempio l'eroina o la cocaina, v'è un reale rischio per la salute e la vita di numerose persone tale da ledere l'ordine pubblico e la sicurezza della società, per il che si giustifica un intervento fermo e deciso nei confronti di stranieri da parte delle autorità amministrative elvetiche, ciò che corrisponde altresì alla severa pratica adottata dalle autorità europee (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D 1876/2007 del 25 gennaio 2010 consid. 8.2 e referenze citate). Un'analoga intransigenza vige in casi di gravi compromissioni all'integrità fisica, in particolare di violenze carnali (GICRA 2006 n. 30 consid. 6.3.1 pag. 326 e referenze citate), così come in caso di gravi e ripetute violenze domestiche perpetrate sia contro la coniuge che la prole e questo per un periodo relativamente lungo e malgrado delle condanne anteriori riguardo a dei medesimi comportamenti (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.7.1 segg.). Nel quadro dell'esame di una revoca dell'ammissione provvisoria, l'autorità competente dovrà quindi valutare, da un lato, se il comportamento delittuoso è di per sé sufficientemente grave per giustificare l'applicazione della disposizione pertinente di revoca e, dall'altro lato, l'incidenza di una siffatta decisione sulla situazione personale dell'interessato, ciò che corrisponde al rispetto del principio della proporzionalità (cfr. GICRA 2006 n. 30). Conformemente al principio della proporzionalità, la revoca dell'ammissione provvisoria deve apparire idonea ed essenziale a raggiungere lo scopo di protezione della sicurezza e dell'ordine pubblici e non deve portare ad un inconveniente smisurato rispetto a detto scopo. Nell'esame di quest'ultima esigenza si procede ad una ponderazione degli interessi in gioco: da una parte, l'interesse privato dello straniero a continuare a beneficiare dell'ammissione provvisoria e, dall'altra, l'interesse pubblico della Svizzera a che lo statuto concesso sia revocato (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.2 e riferimenti citati). D'altronde, l'autorità amministrativa competente in materia di polizia degli stranieri e di asilo si dovrà poggiare su considerazioni diverse rispetto al giudice penale, la cui decisione si basa innanzitutto sul reinserimento sociale del condannato. Come già esposto in precedenza, i fondamenti della decisione dell'autorità amministrativa sono invece ed in particolare l'ordine e la sicurezza pubblici. Ne consegue che la pena inflitta dal giudice penale servirà per valutare la gravità della colpa: più la pena sarà importante, più il principio sarà quello dell'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. L'autorità amministrativa dovrà tuttavia pure considerare la durata della permanenza in Svizzera ed il comportamento dell'interessato durante questo periodo (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-4823/2006 del 13 novembre 2007 consid. 4.1.2.1 e giurisprudenza citata). In altri termini, più la durata del soggiorno in territorio elvetico, a beneficio di un'ammissione provvisoria, ed il grado d'integrazione socio-professionale sono importanti, così come il fatto di non aver più avuto comportamenti riprovevoli dalla commissione di un'infrazione, più la ponderazione degli interessi si farà in favore della persona toccata dalla decisione (cfr. GICRA 2006 n. 30 consid. 6.3.3 e Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [ed.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.70).
E. 6.1 Nel caso di specie, conviene esaminare, se - in considerazione del comportamento delittuoso dell'insorgente ed alla luce delle considerazioni che precedono - sono adempite le condizioni d'applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStr, su cui si fonda la decisione impugnata e, di conseguenza, se può essere escluso l'esame dell'esigibilità e della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, giusta i capoversi 2 e 4 della medesima norma. In particolare, si tratta di apprezzare il comportamento dell'insorgente unicamente sotto il profilo dell'art. 83 cpv. 7 lett. b LStr. In effetti, la lett. a di detta norma non potrebbe essere ritenuta, poiché il ricorrente non è mai stato condannato ad una pena detentiva di lunga durata.
E. 6.2 Il ricorrente - come risulta dai considerandi in fatto sub B a F, O e R - non ha di certo avuto dei comportamenti esenti da rimproveri. In effetti, egli è stato condannato due volte, una volta per rappresentazioni di cruda violenza - le cui immagini scaricate e possedute mostrano chiaramente una certa brutalità, come ad esempio la decapitazione di una persona la cui testa decapitata viene poi mostrata come un trofeo - e una seconda volta per consumo e detenzione di marijuana. Quanto alle pene pronunciate, esse sono state di una pena pecuniaria di CHF 900.- (corrispondente a 30 aliquote da CHF 30.-), sospesa con la condizionale, e di una multa di CHF 300.- per la prima condanna, come pure di una multa di CHF 400.- per la seconda. Giova tra l'altro ricordare che il ricorrente ha dovuto scontare in tutto 7 giorni di detenzione, dovuti segnatamente al mancato pagamento delle multe precitate. Sebbene inoltre non vi siano state altre condanne penali a conoscenza di codesto Tribunale, risulta dagli atti ch'egli ha violato a più riprese le regole vigenti in materia di soggiorno di stranieri, non comunicando i suoi spostamenti nel Canton F._______ e non chiedendo le autorizzazioni necessarie quando si è recato in Francia, questo per di più malgrado le informazioni risultanti nella decisione del 5 giugno 2006 dell'UFM nella quale gli veniva accordata l'ammissione provvisoria, come pure il successivo scritto dell'UFM del 31 maggio 2007 che lo informava di nuovo che non gli era consentito di rendersi all'estero senza autorizzazione da parte di detto Ufficio. In casu non si può quindi ritenere che il ricorrente abbia dimostrato di sapersi adattare all'ordine giuridico svizzero, avendovi ripetutamente violato la sicurezza e l'ordine pubblici, mancando rispetto alle prescrizioni di legge, ai sensi degli art. 83 cpv. 7 lett. b LStr e 80 OASA.
E. 6.3 Quanto all'esame della proporzionalità, ed in particolare nel quadro della ponderazione tra interesse pubblico della Svizzera all'allontanamento del ricorrente e l'interesse privato di quest'ultimo a continuare a beneficiare dell'ammissione provvisoria, il Tribunale rileva che l'interesse pubblico è nel caso in narrativa preponderante. Infatti, come già indicato poc'anzi, i moniti a lui trasmessi dall'UFM in data 31 maggio 2007 e successivamente il 23 maggio 2008 tramite lo scritto in cui lo si informava dell'intenzione di procedere alla revoca dell'ammissione provvisoria, non gli hanno in alcun modo impedito di comportarsi contrariamente all'ordine giuridico svizzero, violando tramite i suoi comportamenti le disposizioni della legge federale sugli stupefacenti - ambito in cui si impone un certo rigore - come pure le regole vigenti in materia di ammissione provvisoria. Ora e sebbene gli atti commessi dall'autore del gravame possano sembrare a prima vista di non così grave importanza, la ripetuta violazione commessa dallo stesso e risultanti in particolare dai documenti pervenuti in seguito a codesto Tribunale ed in merito ai quali è stata data la possibilità al ricorrente di esprimersi (cfr. considerandi in fatto O a Q), mostrano che la prognosi circa il suo comportamento futuro non può essere positiva, conto tenuto a titolo abbondanziale che l'art. 83 cpv. 7 LStr è concepita in parte al passato tramite i termini "ha messo in pericolo" e "ha violato". In merito alla situazione del ricorrente, si osserva che egli risiede da soli quattro anni in Svizzera, non vi esercita alcuna attività professionale, non intrattiene dei legami affettivi particolari e non ha neppure famigliari in territorio elvetico, per il che non v'è motivo di ritenere che allontanato verso l'Iraq, egli subirà uno sradicamento importante. Inoltre, risulta dall'incarto relativo alla domanda d'asilo inoltrata dall'interessato all'epoca, ch'egli sarebbe entrato in Svizzera all'età di 23 anni ed avrebbe vissuto sino al momento dell'espatrio in Iraq, dove vivrebbero ancora diversi parenti, senza dimenticare che in patria egli avrebbe pure esercitato dal 1999 al 2005 l'attività di meccanico. Considerati questi elementi, è pertanto da ritenersi il grado d'integrazione dal profilo socioculturale ed economico dell'autore del gravame maggiore in Iraq che in Svizzera. In conclusione, visto tutto quanto precede, l'interesse pubblico della Svizzera all'allontanamento prevale sull'interesse medesimo a restare in territorio elvetico.
E. 6.4 In considerazione di quanto precede, il Tribunale ritiene che - in applicazione lett. b dell'art. 83 cpv. 7 LStr - deve essere escluso l'esame dell'esigibilità e della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento giusta i capoversi 2 e 4 della medesima norma, come rettamente ritenuto dall'UFM.
E. 7.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr. Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) nonché ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Ritenuta l'applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStr, è in particolare sull'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento che codesto Tribunale intende approfondire la sua analisi.
E. 7.2 Ritenuta la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 5 luglio 2006 circa il diniego in favore del ricorrente della qualità di rifugiato prevista dall'art. 3 LAsi - essendo tra l'altro state considerate inverosimili le dichiarazioni sui motivi all'origine della sua fuga dall'Iraq, nonché in assenza di contestazioni da parte del medesimo - il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
E. 7.3 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
E. 7.4 Nel caso concreto non è data rilevare né dagli atti dell'incarto, né dalle allegazioni del ricorrente l'esistenza di alcun serio indizio secondo cui egli possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. Infatti, l'insorgente non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate, malgrado la situazione di tensione che vige ancora nella regione dell'Iraq da cui proviene il ricorrente.
E. 7.5 In considerazione di quanto precede, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale.
E. 8 Ne discende quindi che l'UFM ha rettamente revocato l'ammissione provvisoria accordata in favore del ricorrente il 5 luglio 2006. Di conseguenza, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 10 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. c LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5450/2008 Sentenza del 29 giugno 2011 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Markus König, Walter Lang, cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Revoca dell'ammissione provvisoria; decisione dell'UFM del 24 luglio 2008 / N [...]. Fatti: A. Il 15 maggio 2006, l'interessato - cittadino iracheno di etnia curda e proveniente da B._______ - ha inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera. Con decisione del 5 luglio 2006, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha respinto la succitata domanda ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. Detto Ufficio ha tuttavia concesso al medesimo l'ammissione provvisoria vista l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq. B. A seguito di rapporti sul controllo alla frontiera redatti tra il 2006 e il 2007 in merito a diversi fermi del ricorrente a ridosso del confine svizzero, come pure del rapporto della Polizia cantonale di C._______ del 5 aprile 2007, con il relativo verbale d'interrogatorio annesso, l'UFM ha inviato uno scritto al ricorrente il 31 maggio 2007 rammentandogli che in qualità di persona ammessa provvisoriamente non le era consentito di recarsi all'estero senza un'autorizzazione da parte dell'UFM e informandolo che qualora si fosse reso all'estero senza autorizzazione da parte dell'Ufficio, l'ammissione provvisoria pronunciata il 5 luglio 2006 avrebbe potuto prendere immediatamente fine. C. Tramite scritto del 21 agosto 2007, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione (in seguito: SPI) ha trasmesso all'UFM un ulteriore rapporto di polizia redatto il 18 luglio 2007 dalla Polizia cantonale di D._______ in relazione al possesso di hascisc e detenzione di un coltello da parte dell'interessato, comunicando di rimanere in attesa di una decisione su di un'eventuale revoca dell'ammissione provvisoria. D. Il 4 settembre 2007, l'UFM ha risposto alla SPI informandola che, dopo esame del caso, non vi erano sufficienti elementi per giustificare la revoca dell'ammissione provvisoria. E. Il 7 maggio 2008, l'interessato è stato condannato dal Ministero pubblico del Canton E._______ (di seguito: MPCT) alla pena pecuniaria di CHF 900.- (corrispondente a 30 aliquote da CHF 30.-) e alla multa di CHF 300.-, sostituibile con una pena detentiva di 3 giorni in caso di mancato pagamento, per rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP; RS 311.0]) ed infrazione all'abrogata legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (art. 23 cpv. 1 LDDS, RU 49 279), per essersi procurato per via elettronica e posseduto il video di una persona che viene decapitata con un coltello, il video di una persona che gravemente mutilata chiede inutilmente aiuto ma viene ignorata filmata e schernita, il video di un'imboscata a soldati americani i quali vengono falciati in corsa mentre cercano riparo e l'immagine dello sventramento di un coccodrillo dalla cui pancia vengono estratti resti umani, come pure per essere entrato in Svizzera, in data 2 dicembre 2007, da una zona non autorizzata. F. L'interessato sarebbe inoltre stato denunciato alla magistratura quale passatore, in seguito ad un ulteriore fermo avvenuto il 28 aprile 2008 da parte del Corpo delle guardie di confine (di seguito: CGCF) E._______. G. Con scritto 23 giugno 2008, l'UFM ha informato l'interessato che alla luce del suo comportamento, segnatamente la condanna tramite decreto d'accusa del 7 maggio 2008, prevedeva di revocare l'ammissione provvisoria. Detto Ufficio l'ha informato del tenore dell'art. 83 cpv. 7 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) e gli ha impartito un termine scadente il 14 luglio 2008 per inoltrare le sue osservazioni in merito al contenuto della missiva. H. Il 30 giugno 2008, l'interessato ha presentato le proprie osservazioni. I. Con decisione 24 luglio 2008, l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria pronunciata il 5 luglio 2006. In tale ambito, ha considerato adempiuti i presupposti dell'art. 83 cpv. 7 LStr. J. Il 25 agosto 2008, per il tramite del suo attuale mandatario, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale). Egli ha chiesto l'annullamento del provvedimento litigioso, la conferma dell'ammissione provvisoria e, in subordine, che gli atti di causa siano rinviati all'UFM per un approfondimento ed una nuova valutazione dei fatti. Il ricorrente ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali. Allegato al ricorso ha inoltre prodotto un articolo relativo ad un attentato avvenuto a B._______ il 28 luglio 2008, pubblicato sul sito internet (...). K. Il 22 settembre 2008, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura ed ha rinunciato a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Con ordinanza del medesimo giorno l'autorità inferiore è stata invitata presentare una risposta sul ricorso. L. In data 7 ottobre 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. M. Il 10 ottobre 2008, il Tribunale ha concesso all'insorgente un termine fino al 27 ottobre 2008 per introdurre l'atto di replica. N. In data 24 ottobre 2008, l'autore del gravame ha presentato l'atto di replica. O. Il 3 marzo, il 29 aprile, rispettivamente il 9 dicembre 2009, la SPI ha trasmesso a codesto Tribunale i seguenti documenti riguardanti il ricorrente:
a) il rapporto di segnalazione della Polizia cantonale del 9 febbraio 2009 ed il verbale d'interrogatorio del 5 febbraio 2009, dai quali risulta che l'insorgente si è assentato dal Canton E._______ per due mesi, recandosi a F._______, senza avvisare e chiedere l'autorizzazione alle autorità;
b) il decreto d'accusa del 16 marzo 2009 MPCT tramite il quale il ricorrente è stato condannato per contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121) ad una multa di CHF 400.-, sostituibile con una pena detentiva di 4 giorni in caso di mancato pagamento, per aver consumato tra il mese di maggio 2006 e il 9 febbraio 2009 almeno 300 grammi di marijuana ed aver detenuto in data 9 febbraio 2009 1,7 grammi di marijuana destinata al suo consumo personale;
c) il rapporto del CGCF del 7 giugno 2009 dal quale risulta che l'insorgente si sarebbe recato in Francia. P. Il 17 giugno 2010, il Tribunale ha concesso un termine al ricorrente per esprimersi sui succitati documenti. Q. In data 2 luglio 2010, l'autore del gravame ha comunicato di rinunciare ad esprimersi. R. L'11 agosto 2010 la SPI ha trasmesso al Tribunale un rapporto di segnalazione per inchiesta a carico di persona titolare di un permesso stranieri per contravvenzione alla LStup, dal quale risulta che il ricorrente sarebbe solito a frequentare ambienti in cui circolano stupefacenti. S. Ulteriori fatti ed argomenti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché dell'UFM in materia degli stranieri concernenti l'ammissione provvisoria (art. 33 lett. d LTAF). La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale (art. 112 cpv. 1 LStr). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 3. 3.1. Nella fattispecie, giova ricordare che tanto la reiezione della domanda d'asilo presentata dal richiedente, quanto la pronuncia dell'allontanamento sono cresciuti in giudicato. Rimane quindi litigiosa soltanto la questione circa l'esecuzione dell'allontanamento relativamente alla revoca dell'ammissione provvisoria. 3.2. Quanto alle ragioni che impedirebbero l'esecuzione dell'allontanamento, siano le stesse giuridiche o pratiche, il Tribunale si basa esclusivamente sulla situazione al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dal momento in cui l'autorità inferiore ha emanato la sua decisione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3904/2006 del 16 febbraio 2010 consid. 1.4 e giurisprudenza citata). 4. 4.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che troverebbe applicazione l'art. 83 cpv. 7 LStr, ritenuto che nel periodo di permanenza in Svizzera il richiedente è stato condannato per rappresentazione di atti di cruda violenza e infrazione alla LDDS, ed è stato denunciato alla Magistratura quale passatore. L'autorità inferiore ha ricordato il comportamento, ed in particolare il contenuto delle immagini scaricate dal richiedente, che hanno dato luogo alla condanna precitata. Secondo detto Ufficio l'applicazione della summenzionata norma della LStr implicherebbe - conformemente alla prassi dell'UFM, alla dottrina nonché alla giurisprudenza della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) con particolare riferimento alla Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (GICRA) 2004 n. 39 consid. 5.3, relativa all'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS - una ponderazione tra l'interesse dello straniero a rimanere in Svizzera e quello della Svizzera ad eseguire il suo rinvio. In merito a tale ponderazione, l'autorità di prima istanza ha osservato che il richiedente, giovane ed in buona salute, avrebbe vissuto la maggior parte della sua vita in Iraq, dove vivrebbero la madre e la sorella e ove avrebbe esercitato per sei anni la professione di meccanico; in Svizzera, per contro, il richiedente risiederebbe da poco più di due anni, non avrebbe esercitato alcuna attività lavorativa e non avrebbe nessun legame famigliare. L'UFM ha quindi considerato che l'interessato non desideri o non sia in grado di adattarsi all'ordinamento sociale e giuridico svizzero, non ha ritenuto gli anni di permanenza in Svizzera dello stesso come anni d'integrazione ed ha osservato che la revoca dell'ammissione provvisoria non comporterebbe un pregiudizio sproporzionato in rapporto al beneficio che ne deriverebbe per l'interesse generale. L'UFM ha poi sottolineato che la questione dell'esigibilità dell'allontanamento - considerato che il richiedente non potrebbe più prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStr in applicazione della suddetta norma - non dovrebbe più essere esaminata. Inoltre, non esisterebbe a priori e non sarebbe stato menzionato nell'ambito del diritto di essere sentito alcun elemento che metterebbe in causa l'ammissibilità e la possibilità dell'allontanamento. Infatti, da un lato, dagli atti di causa non risulterebbe che un tale rinvio del richiedente non rispetterebbe gli obblighi della Confederazione a livello internazionale e, dall'altro lato, il richiedente potrebbe procurarsi un passaporto nazionale per consentire il suo rientro in patria. L'esecuzione dell'allontanamento, anche dal punto di vista tecnico, sarebbe dunque possibile. 4.2. Nel gravame, il ricorrente ha sostenuto che i reati per i quali sarebbe stato condannato non potrebbero essere ritenuti gravi così come lo esigerebbe la giurisprudenza vigente sotto l'imperio dell'art. 14a cpv. 6 della LDDS. Inoltre, egli si è espresso sugli interessi privati che giustificherebbero, secondo lui, la sua permanenza in Svizzera, quali la lievità della condanna subita, ma anche il fatto che l'esecuzione dell'allontanamento verso B._______ lo esporrebbe ad un pericolo concreto. Allegato all'atto di ricorso, l'interessato ha prodotto un articolo pubblicato su di un sito internet e riportante un attentato suicida avvenuto a B._______ il 28 luglio 2008. L'insorgente ha concluso che la decisione dell'UFM violerebbe il principio di proporzionalità. 4.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha precisato che nella decisione impugnata esso avrebbe diligentemente ponderato la situazione del ricorrente giungendo alla conclusione che con il suo comportamento egli avrebbe dimostrato di non essere in grado di adattarsi all'ordinamento sociale e giuridico svizzero. L'autorità di prime cure ha precisato che la situazione in rapporto al rinvio in Iraq sarebbe stata già valutata ed ha quindi confermato che l'interesse generale alla partenza dalla Svizzera sarebbe preponderante rispetto a quello del ricorrete a rimanere in Svizzera. 4.4. In sede di replica, l'insorgente ha ribadito che nel suo caso, contrariamente a quanto sostenuto dall'UFM, l'interesse a rimanere in Svizzera debba prevalere sull'interesse pubblico ad una rapida esecuzione dell'allontanamento verso B._______ e che, sebbene abbia commesso un reato non si potrebbe sostenere, data la pena pronunciata, che per questo fatto egli non sia in grado di adattarsi all'ordinamento giuridico svizzero. L'autore del gravame ha inoltre rammentato la situazione d'instabilità che vigerebbe ancora a B._______. 4.5. I successivi documenti inviati dalla SPI di G._______ a codesto Tribunale, in merito ai quali al ricorrente è stata data la possibilità di esprimersi, riguardano viaggi e soggiorni da parte dell'insorgente medesimo a F._______ ed in Francia e questi senza avvisare l'autorità competente, senza fornire l'indirizzo presso il quale egli poteva essere reperibile o chiedere l'autorizzazione necessaria, come pure la sua condanna per consumo e detenzione di marijuana ed una successiva segnalazione per inchiesta sempre in relazione al consumo di detta sostanza stupefacente. 5. 5.1. Giusta l'art. 84 cpv. 3 LStr, su richiesta delle autorità cantonali o dell'Ufficio federale di Polizia, l'UFM può revocare un'ammissione provvisoria ordinata perché l'esecuzione dell'allontanamento non era ragionevolmente esigibile o possibile (art. 83 cpv. 2 e 4 LStr) e ordinare l'esecuzione dell'allontanamento, se sussistono motivi di cui all'art. 83 cpv. 7 LStr. 5.2. L'art. 83 cpv. 7 LStr, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, ha rimpiazzato l'art. 14a cpv. 6 LDDS. Secondo il Messaggio del Consiglio federale concernente la legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002 (FF 2002 3433-3434), il contenuto della nuova disposizione riprende quello della norma anteriore, di modo che non v'è motivo di scostarsi dalla giurisprudenza sviluppata in merito all'art. 14a cpv. 6 LDDS (cfr. in particolare GICRA 2004 n. 39). L'art. 83 cpv. 7 LStr - che vale non soltanto in materia di rifiuto ma anche di revoca dell'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.2 pag. 388) - permette di allontanare lo straniero nello Stato d'origine o di provenienza, dove l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe possibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LStr oppure ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, nella misura in cui è colpito da una pena privativa di libertà di lunga durata o di un provvedimento di diritto penale. Segnatamente, l'art. 83 cpv. 7 lett. a LStr stabilisce che l'ammissione provvisoria, secondo i capoversi 2 e 4, è esclusa se lo straniero "è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 64 o 61 del Codice penale". Se, da un lato, la nozione di "pena detentiva di lunga durata" non è stata definita dal legislatore, dall'altro, secondo la dottrina è reputata una pena detentiva di lunga durata quella superiore ad un anno (cfr. Marc Spescha, in Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurigo 2009, n. 6 ad art. 62 LStr, come pure Peter Bolzli, op. cit., n. 22 ad art. 83 LStr. e n. 5 ad art. 84 LStr), così come secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 135 II 377 consid. 4.2), il quale ha stabilito ad un anno la soglia a partire dalla quale una pena privativa di libertà è considerata di lunga durata, in considerazione del fatto che le pene pecuniarie - le quali rimpiazzano le pene privative di libertà di corta durata - non possono essere pronunciate per una durata superiore ad un anno, ovvero 360 giorni. L'art. 83 cpv. 7 lett. b LStr prevede che l'ammissione provvisoria è altresì esclusa se lo straniero "ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera". A tal proposito, s'intende violazione dell'ordine pubblico (sulla nozione di ordine pubblico cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.5 pag. 388) quando lo straniero commette un crimine o un delitto o quando viola in maniera grave o ripetuta delle norme legali o delle decisioni prese in applicazione di queste norme. Nel messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla LStr, il Consiglio federale definisce che la sicurezza e l'ordine pubblici costituiscono il termine sovraordinato per definire i beni da proteggere: l'ordine pubblico comprende l'insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Ne consegue che, vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici, segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità, nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato. Ciò può anche essere il caso in presenza di atti che di per sé non giustificano una revoca, ma la cui ripetizione lascia presupporre che la persona non è disposta ad osservare l'ordine vigente (FF 2002 3424; cfr. anche DTAF 2007/32 consid. 3.5 pag. 388). Nondimeno, la lett. b della norma in esame, a differenza della lett. a, non impone che ci si trovi in presenza di una condanna penale, ma è sufficiente che l'interessato sia sospettato di aver commesso un'infrazione, o che, come lo prevede la disposizione medesima - con rinvio all'art. 80 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA, RS 142.201) - che l'ordine e la sicurezza pubblici siano violati quando l'interessato, in modo ripetuto o grave, non rispetti le prescrizioni di legge, le decisioni delle autorità o non rispetti, in modo temerario e colpevole, i doveri di diritto pubblico o privato (cfr. Marc Spescha, in op. cit., n. 7 ad art. 62 LStr). 5.3. La giurisprudenza nell'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS, dalla quale come detto poc'anzi non v'è motivo di scostarsi, si rileva restrittiva (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.2 pag. 386). Infatti, solo la messa in pericolo grave della sicurezza e dell'ordine pubblici o gravi compromissioni di quest'ultimi giustificano la revoca di un'ammissione provvisoria. Un tale comportamento è in particolare dedotto dalla condanna ad una pena privativa di libertà. In effetti, di principio, non è sufficiente una condanna ad una pena privativa di libertà con il beneficio della condizionale, ma la recidiva, la commisurazione particolarmente elevata di una pena o la compromissione di beni da proteggere particolarmente preziosi possono tuttavia giustificare l'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS, nonostante il giudice penale abbia rinunciato ad una pena detentiva da espiare (cfr. GICRA 2006 n. 30 consid. 6.3, pag. 326; GICRA 2004 n. 39 consid. 5.3 pag. 271). Quando applica la disposizione in oggetto, anche nell'ambito di una revoca dell'ammissione provvisoria, l'autorità deve rispettare il principio della proporzionalità e procedere alla ponderazione degli interessi in presenza, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, in particolare della gravità della pena pronunciata, del rischio per la sicurezza e l'ordine pubblici (gravità della colpa, natura dei beni giuridici compromessi o messi in pericolo, circostanze particolari in cui gli atti reprensibili sono stati commessi, pronostico, rispettivamente rischio di recidiva) e degli antecedenti della persona (cfr. GICRA 2006 n. 30 consid. 6.3.1, pag. 326 e giurisprudenza citata; GICRA 2006 n. 23 consid. 6 e 7; GICRA 2004 n. 39 consid. 5.3.). Un certo rigore s'impone - in modo analogo alla giurisprudenza concernente l'espulsione amministrativa - qualora l'interessato si rende colpevole di infrazioni gravi alla legge federale sugli stupefacenti, visto l'interesse pubblico preponderante della protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga (GICRA 2006 n. 30 consid. 6.3.1). In effetti, in tal caso e soprattutto quando si tratta di droghe pesanti quali ad esempio l'eroina o la cocaina, v'è un reale rischio per la salute e la vita di numerose persone tale da ledere l'ordine pubblico e la sicurezza della società, per il che si giustifica un intervento fermo e deciso nei confronti di stranieri da parte delle autorità amministrative elvetiche, ciò che corrisponde altresì alla severa pratica adottata dalle autorità europee (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D 1876/2007 del 25 gennaio 2010 consid. 8.2 e referenze citate). Un'analoga intransigenza vige in casi di gravi compromissioni all'integrità fisica, in particolare di violenze carnali (GICRA 2006 n. 30 consid. 6.3.1 pag. 326 e referenze citate), così come in caso di gravi e ripetute violenze domestiche perpetrate sia contro la coniuge che la prole e questo per un periodo relativamente lungo e malgrado delle condanne anteriori riguardo a dei medesimi comportamenti (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.7.1 segg.). Nel quadro dell'esame di una revoca dell'ammissione provvisoria, l'autorità competente dovrà quindi valutare, da un lato, se il comportamento delittuoso è di per sé sufficientemente grave per giustificare l'applicazione della disposizione pertinente di revoca e, dall'altro lato, l'incidenza di una siffatta decisione sulla situazione personale dell'interessato, ciò che corrisponde al rispetto del principio della proporzionalità (cfr. GICRA 2006 n. 30). Conformemente al principio della proporzionalità, la revoca dell'ammissione provvisoria deve apparire idonea ed essenziale a raggiungere lo scopo di protezione della sicurezza e dell'ordine pubblici e non deve portare ad un inconveniente smisurato rispetto a detto scopo. Nell'esame di quest'ultima esigenza si procede ad una ponderazione degli interessi in gioco: da una parte, l'interesse privato dello straniero a continuare a beneficiare dell'ammissione provvisoria e, dall'altra, l'interesse pubblico della Svizzera a che lo statuto concesso sia revocato (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.2 e riferimenti citati). D'altronde, l'autorità amministrativa competente in materia di polizia degli stranieri e di asilo si dovrà poggiare su considerazioni diverse rispetto al giudice penale, la cui decisione si basa innanzitutto sul reinserimento sociale del condannato. Come già esposto in precedenza, i fondamenti della decisione dell'autorità amministrativa sono invece ed in particolare l'ordine e la sicurezza pubblici. Ne consegue che la pena inflitta dal giudice penale servirà per valutare la gravità della colpa: più la pena sarà importante, più il principio sarà quello dell'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. L'autorità amministrativa dovrà tuttavia pure considerare la durata della permanenza in Svizzera ed il comportamento dell'interessato durante questo periodo (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-4823/2006 del 13 novembre 2007 consid. 4.1.2.1 e giurisprudenza citata). In altri termini, più la durata del soggiorno in territorio elvetico, a beneficio di un'ammissione provvisoria, ed il grado d'integrazione socio-professionale sono importanti, così come il fatto di non aver più avuto comportamenti riprovevoli dalla commissione di un'infrazione, più la ponderazione degli interessi si farà in favore della persona toccata dalla decisione (cfr. GICRA 2006 n. 30 consid. 6.3.3 e Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [ed.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.70). 6. 6.1. Nel caso di specie, conviene esaminare, se - in considerazione del comportamento delittuoso dell'insorgente ed alla luce delle considerazioni che precedono - sono adempite le condizioni d'applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStr, su cui si fonda la decisione impugnata e, di conseguenza, se può essere escluso l'esame dell'esigibilità e della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, giusta i capoversi 2 e 4 della medesima norma. In particolare, si tratta di apprezzare il comportamento dell'insorgente unicamente sotto il profilo dell'art. 83 cpv. 7 lett. b LStr. In effetti, la lett. a di detta norma non potrebbe essere ritenuta, poiché il ricorrente non è mai stato condannato ad una pena detentiva di lunga durata. 6.2. Il ricorrente - come risulta dai considerandi in fatto sub B a F, O e R - non ha di certo avuto dei comportamenti esenti da rimproveri. In effetti, egli è stato condannato due volte, una volta per rappresentazioni di cruda violenza - le cui immagini scaricate e possedute mostrano chiaramente una certa brutalità, come ad esempio la decapitazione di una persona la cui testa decapitata viene poi mostrata come un trofeo - e una seconda volta per consumo e detenzione di marijuana. Quanto alle pene pronunciate, esse sono state di una pena pecuniaria di CHF 900.- (corrispondente a 30 aliquote da CHF 30.-), sospesa con la condizionale, e di una multa di CHF 300.- per la prima condanna, come pure di una multa di CHF 400.- per la seconda. Giova tra l'altro ricordare che il ricorrente ha dovuto scontare in tutto 7 giorni di detenzione, dovuti segnatamente al mancato pagamento delle multe precitate. Sebbene inoltre non vi siano state altre condanne penali a conoscenza di codesto Tribunale, risulta dagli atti ch'egli ha violato a più riprese le regole vigenti in materia di soggiorno di stranieri, non comunicando i suoi spostamenti nel Canton F._______ e non chiedendo le autorizzazioni necessarie quando si è recato in Francia, questo per di più malgrado le informazioni risultanti nella decisione del 5 giugno 2006 dell'UFM nella quale gli veniva accordata l'ammissione provvisoria, come pure il successivo scritto dell'UFM del 31 maggio 2007 che lo informava di nuovo che non gli era consentito di rendersi all'estero senza autorizzazione da parte di detto Ufficio. In casu non si può quindi ritenere che il ricorrente abbia dimostrato di sapersi adattare all'ordine giuridico svizzero, avendovi ripetutamente violato la sicurezza e l'ordine pubblici, mancando rispetto alle prescrizioni di legge, ai sensi degli art. 83 cpv. 7 lett. b LStr e 80 OASA. 6.3. Quanto all'esame della proporzionalità, ed in particolare nel quadro della ponderazione tra interesse pubblico della Svizzera all'allontanamento del ricorrente e l'interesse privato di quest'ultimo a continuare a beneficiare dell'ammissione provvisoria, il Tribunale rileva che l'interesse pubblico è nel caso in narrativa preponderante. Infatti, come già indicato poc'anzi, i moniti a lui trasmessi dall'UFM in data 31 maggio 2007 e successivamente il 23 maggio 2008 tramite lo scritto in cui lo si informava dell'intenzione di procedere alla revoca dell'ammissione provvisoria, non gli hanno in alcun modo impedito di comportarsi contrariamente all'ordine giuridico svizzero, violando tramite i suoi comportamenti le disposizioni della legge federale sugli stupefacenti - ambito in cui si impone un certo rigore - come pure le regole vigenti in materia di ammissione provvisoria. Ora e sebbene gli atti commessi dall'autore del gravame possano sembrare a prima vista di non così grave importanza, la ripetuta violazione commessa dallo stesso e risultanti in particolare dai documenti pervenuti in seguito a codesto Tribunale ed in merito ai quali è stata data la possibilità al ricorrente di esprimersi (cfr. considerandi in fatto O a Q), mostrano che la prognosi circa il suo comportamento futuro non può essere positiva, conto tenuto a titolo abbondanziale che l'art. 83 cpv. 7 LStr è concepita in parte al passato tramite i termini "ha messo in pericolo" e "ha violato". In merito alla situazione del ricorrente, si osserva che egli risiede da soli quattro anni in Svizzera, non vi esercita alcuna attività professionale, non intrattiene dei legami affettivi particolari e non ha neppure famigliari in territorio elvetico, per il che non v'è motivo di ritenere che allontanato verso l'Iraq, egli subirà uno sradicamento importante. Inoltre, risulta dall'incarto relativo alla domanda d'asilo inoltrata dall'interessato all'epoca, ch'egli sarebbe entrato in Svizzera all'età di 23 anni ed avrebbe vissuto sino al momento dell'espatrio in Iraq, dove vivrebbero ancora diversi parenti, senza dimenticare che in patria egli avrebbe pure esercitato dal 1999 al 2005 l'attività di meccanico. Considerati questi elementi, è pertanto da ritenersi il grado d'integrazione dal profilo socioculturale ed economico dell'autore del gravame maggiore in Iraq che in Svizzera. In conclusione, visto tutto quanto precede, l'interesse pubblico della Svizzera all'allontanamento prevale sull'interesse medesimo a restare in territorio elvetico. 6.4. In considerazione di quanto precede, il Tribunale ritiene che - in applicazione lett. b dell'art. 83 cpv. 7 LStr - deve essere escluso l'esame dell'esigibilità e della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento giusta i capoversi 2 e 4 della medesima norma, come rettamente ritenuto dall'UFM. 7. 7.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr. Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) nonché ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Ritenuta l'applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStr, è in particolare sull'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento che codesto Tribunale intende approfondire la sua analisi. 7.2. Ritenuta la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 5 luglio 2006 circa il diniego in favore del ricorrente della qualità di rifugiato prevista dall'art. 3 LAsi - essendo tra l'altro state considerate inverosimili le dichiarazioni sui motivi all'origine della sua fuga dall'Iraq, nonché in assenza di contestazioni da parte del medesimo - il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). 7.3. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. 7.4. Nel caso concreto non è data rilevare né dagli atti dell'incarto, né dalle allegazioni del ricorrente l'esistenza di alcun serio indizio secondo cui egli possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. Infatti, l'insorgente non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate, malgrado la situazione di tensione che vige ancora nella regione dell'Iraq da cui proviene il ricorrente. 7.5. In considerazione di quanto precede, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale.
8. Ne discende quindi che l'UFM ha rettamente revocato l'ammissione provvisoria accordata in favore del ricorrente il 5 luglio 2006. Di conseguenza, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
10. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. c LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: