Revoca dell'ammissione provvisoria (asilo)
Sachverhalt
A. Il 25 dicembre 2004, l'interessato, cittadino iracheno originario di B._______ e di etnia araba, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Il 12 febbraio 2007, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha respinto la domanda d'asilo pronunciando la concessione dell'ammissione provvisoria a causa dell'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq. B. Con decreto d'accusa del 18 giugno 2007, il Ministero pubblico del Canton Ticino (in seguito: MPCT) ha condannato l'interessato alla pena pecuniaria di CHF 450.- (corrispondente a quindici aliquote a CHF 30.-) per danneggiamento (art. 144 cpv. 1 codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP, RS 311]) ed ingiuria (art. 177 CP), pena sospesa condizionalmente per un periodo di due anni, ed alla multa di CHF 300.- (commutabile in pena detentiva di 3 giorni in caso di mancato pagamento). C. Il 26 luglio 2007, egli è stato condannato dall'Amtsstatthalteramt C._______ alla pena unica di 63 giorni di detenzione ed alla multa di CHF 500.- (commutabile in pena detentiva di 3 giorni in caso di mancato pagamento) per ricettazione (art. 160 CP), molestie sessuali (art. 198 CP), ripetuta minaccia e violenza contro autorità e funzionari (art. 285 CP) ripetuta ubriachezza, ripetuto disturbo della quiete pubblica e comportamento indecente. D. Il 28 novembre 2005 - anteriormente alla decisione di concessione dell'ammissione provvisoria succitata - l'interessato è stato condannato tramite decreto d'accusa del MPCT a 3 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per ripetuto danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP), vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP) e ubriachezza molesta. Il periodo di prova è stato prolungato tramite il decreto d'accusa del 18 giugno 2007. La condizionale relativa a tale pena è stata revocata dall'Amtsstatthalteramt C._______, il quale ha pronunciato la pena unica di 63 giorni (giusta l'art. 46 cpv. 1 CP), citata al considerando in fatti C, inglobando in tal modo la pena per l'infrazione del 2005. E. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione di D._______ (di seguito: SPI) ha trasmesso all'UFM, in data 19 luglio 2007, copie dei rapporti di polizia redatti a seguito del comportamento dell'interessato nel Canton Lucerna, pregando l'autorità federale di valutare l'eventuale revoca dell'ammissione provvisoria. F. Il 5 settembre 2007, l'UFM ha reso attento l'insorgente circa il tenore dell'art. 14a cpv. 6 dell'abrogata legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RU 49 279) e l'ha avvisato che in caso di condanna o di comportamento scorretto da parte sua, avrebbe potuto revocare l'ammissione provvisoria. G. Il 4 settembre 2007, l'UFM ha inoltre risposto alla segnalazione del 19 luglio 2007 della SPI, comunicando che gli elementi portati a sua conoscenza non erano sufficienti per procedere alla revoca dell'ammissione provvisoria; nel contempo detto Ufficio ha pregato l'autorità cantonale di trasmettere, non appena possibile, la copia di un'eventuale sentenza relativa al comportamento dell'interessato. H. Il decreto d'accusa del 18 giugno 2007 e la sentenza dell'Amtsstatthalteramt C._______ del 26 luglio 2007 sono stati trasmessi dalla SPI all'UFM il 12 settembre 2007, rispettivamente il 6 maggio 2008. I. Con missiva del 23 giugno 2008, l'UFM ha informato l'interessato, per il tramite del suo attuale mandatario, che alla luce del suo comportamento prevedeva di revocare l'ammissione provvisoria. Detto Ufficio ha informato l'interessato del tenore dell'art. 83 cpv. 7 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) e gli ha accordato un termine, scadente il 14 luglio 2008, per inoltrare le sue osservazioni. J. In data 11 luglio 2008, l'interessato ha presentato le proprie osservazioni. Egli ha sostenuto che i fatti a lui imputati non potevano essere considerati di una gravità tale da condurre alla revoca dell'ammissione provvisoria. L'insorgente ha inoltre prodotto i seguenti documenti:
- un certificato di lavoro dal quale risulta che il ricorrente, in qualità di ausiliario di cucina presso gli alberghi (...) di E._______ e (...) di F._______, si è rivelato corretto e collaborativo, sia con i colleghi sia con i superiori;
- una dichiarazione dell'Ufficio esecuzione fallimenti dalla quale risulta che a carico del ricorrente non risultano esserci procedure esecutive, né risultano iscritti attestati di carenza di beni. K. Con decisione del 24 luglio 2008, l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria pronunciata il 12 febbraio 2007. In tale ambito ha considerato adempiuti i presupposti per l'applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStr. Detto Ufficio ha altresì incaricato in Cantone Ticino di eseguire il rinvio. L. Il 25 agosto 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la conferma dell'ammissione provvisoria e, in via subordinata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione. Egli ha altresì domandato la conferma dell'effetto sospensivo al presente ricorso ed ha presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese di procedura. A sostegno del gravame, il ricorrente ha prodotto un articolo pubblicato su di un sito internet relativo ad un attentato suicida avvenuto il 28 luglio 2008 nel suo Paese d'origine, copia del conteggio salario per il mese di luglio 2008 e del contratto di lavoro. M. Il 22 settembre 2008, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera sino alla conclusione della procedura e ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]) a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare la risposta al ricorso. N. In data 7 ottobre 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. O. Il 10 ottobre 2008, il Tribunale ha concesso al ricorrente un termine per introdurre un atto di replica. P. Il 24 ottobre 2008, l'autore del gravame ha presentato l'atto di replica. Q. In data 17 marzo 2009, il ricorrente ha fatto pervenire a codesto Tribunale un ordine d'arresto emanato nel suo Paese datato 14 marzo 2008, accompagnato dalla relativa traduzione in lingua italiana. R. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA nonché dell'UFM in materia degli stranieri concernenti l'ammissione provvisoria (art. 33 lett. d LTAF). La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale (art. 112 cpv. 1 LStr). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
E. 2.2 In merito alle ragioni che impedirebbero l'esecuzione dell'allontanamento, siano esse giuridiche o pratiche, il Tribunale si basa esclusivamente sulla situazione al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dal momento in cui l'autorità inferiore ha emanato la sua decisione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3904/2006 del 16 febbraio 2010 consid. 1.4 e sentenze citate).
E. 2.3 Nella fattispecie, conviene ricordare che tanto la reiezione della domanda d'asilo presentata all'epoca dall'insorgente, quanto la pronuncia dell'allontanamento, sono cresciuti in giudicato. Rimane pertanto litigiosa soltanto la questione circa l'esecuzione dell'allontanamento, in particolare relativamente alla revoca dell'ammissione provvisoria dovuta al comportamento del ricorrente.
E. 3.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che troverebbe applicazione l'art. 83 cpv. 7 LStr, ritenuto che nel periodo di permanenza in Svizzera il richiedente ha subito tre condanne: una per ricettazione, molestie sessuali, ripetuta violenza e minaccia contro le autorità e i funzionari, ripetuta ubriachezza, ripetuto disturbo della quiete pubblica e comportamento indecente, un'altra per danneggiamento e ingiuria ed infine una condanna per ripetuto danneggiamento, vie di fatto e ubriachezza molesta. L'UFM ha osservato che l'applicazione della sopraccitata norma della LStr implicherebbe - conformemente alla prassi dell'UFM, alla dottrina nonché alla giurisprudenza della già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) con particolare riferimento alla Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (GICRA) 2004 n. 39 consid. 5.3, relativa all'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS - una ponderazione tra l'interesse dello straniero a rimanere in Svizzera e quello della Svizzera ad eseguire il suo rinvio. In merito a tale ponderazione, detto Ufficio ha considerato che il richiedente, giovane ed in buona salute, avrebbe vissuto la maggior parte della sua vita in Iraq, dove avrebbe esercitato l'attività lavorativa di macellaio e dove vivrebbero ancora i suoi genitori, due fratelli e due sorelle; in Svizzera, invece e sebbene egli eserciterebbe un'attività lavorativa presso un albergo di E._______, il richiedente risiederebbe da poco più di due anni soltanto e non avrebbe nessun legame famigliare. Considerati i fatti che hanno dato luogo alle condanne precitate, l'UFM ha rilevato che l'interessato non desideri o non sia in grado di adattarsi all'ordinamento sociale e giuridico svizzero e non ha ritenuto gli anni di permanenza in Svizzera dello stesso come anni d'integrazione. Di conseguenza, detto Ufficio ha considerato che la revoca dell'ammissione provvisoria non comporterebbe un pregiudizio sproporzionato in rapporto al beneficio che ne deriverebbe per l'interesse generale e che, pertanto, la questione dell'esigibilità dell'allontanamento - considerato che il richiedente non potrebbe più prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStr in applicazione della suddetta norma - non dovrebbe più essere esaminata. Inoltre, non esisterebbe a priori e non sarebbe stato menzionato nell'ambito del diritto di essere sentito alcun elemento che metterebbe in causa l'ammissibilità e la possibilità dell'allontanamento. Infatti, da un lato, non risulterebbe dagli atti di causa che un tale rinvio del richiedente non rispetterebbe gli obblighi della Confederazione a livello internazionale e, dall'altro lato, il richiedente potrebbe procurarsi un passaporto nazionale per consentire il suo rientro in patria. L'esecuzione dell'allontanamento, anche dal punto di vista tecnico, sarebbe dunque possibile.
E. 3.2 Nel gravame, il ricorrente ha sostenuto che i reati per i quali egli è stato condannato non potrebbero essere ritenuti gravi così come lo esigerebbe la giurisprudenza relativa all'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS. Inoltre, egli si è espresso sugli interessi privati che giustificherebbero la sua permanenza in Svizzera, quali la lievità della condanna subita (complessivamente 66 giorni di detenzione), il fatto che, da un certo tempo, lavorerebbe quale ausiliario presso l'Hotel (...) di E._______ con soddisfazione del datore di lavoro, come pure che provvederebbe in maniera autonoma al proprio fabbisogno senza ricorrere agli aiuti statali. Oltre a ciò, egli ha asserito di aver cambiato vita e di essersi comportato onestamente, dopo le condanne menzionate nella decisione impugnata. L'insorgente ha infine ribadito che l'allontanamento verso B._______ lo esporrebbe ad un pericolo concreto, la situazione in detto Paese non essendo ancora garantita. Allegato all'atto di ricorso, ha prodotto un articolo pubblicato su di un sito internet riguardante un attentato suicida che sarebbe avvenuto a B._______ il 28 luglio 2008 e copie del conteggio salario del mese di luglio 2008 e del contratto di lavoro. Il ricorrente ha pertanto concluso che la decisione dell'UFM violerebbe il principio di proporzionalità.
E. 3.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha precisato che nella decisione impugnata esso avrebbe diligentemente ponderato la situazione del ricorrente giungendo alla conclusione che con il suo comportamento l'insorgente avrebbe dimostrato di non essere in grado di adattarsi all'ordinamento sociale e giuridico svizzero. Inoltre, detto Ufficio ha precisato che la situazione in rapporto al rinvio in Iraq sarebbe stata già valutata ed ha quindi confermato che l'interesse generale alla partenza dalla Svizzera sarebbe preponderante rispetto a quello del ricorrente a rimanere in Svizzera.
E. 3.4 In sede di replica, l'insorgente ha ribadito quanto già espresso nel ricorso e che, nel quadro della ponderazione degli interessi, quello dell'insorgente a restare in Svizzera dovrebbe prevalere.
E. 3.5 Il ricorrente ha successivamente prodotto un ordine di arresto emesso nel marzo 2009 dalle autorità irachene con la relativa traduzione in italiano.
E. 4.1 Giusta l'art. 84 cpv. 3 LStr, su richiesta delle autorità cantonali o dell'Ufficio federale di Polizia (fedpol), l'UFM può revocare un'ammissione provvisoria ordinata perché l'esecuzione dell'allontanamento non era ragionevolmente esigibile o possibile (art. 83 cpv. 2 e 4 LStr) e ordinare l'esecuzione dell'allontanamento, se sussistono motivi di cui all'art. 83 cpv. 7 LStr.
E. 4.2 L'art. 83 cpv. 7 LStr, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, ha rimpiazzato l'art. 14a cpv. 6 dell'ormai abrogata LDDS. Secondo il Messaggio del Consiglio federale concernente la legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002 (FF 2002 3433-3434), il contenuto della nuova disposizione riprende quello della norma anteriore, di modo che non v'è motivo di scostarsi dalla giurisprudenza sviluppata in merito all'art. 14a cpv. 6 LDDS (cfr. in particolare GICRA 2004 n. 39). L'art. 83 cpv. 7 LStr - che vale non soltanto in materia di rifiuto ma anche di revoca dell'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.2 pag. 388) - permette di allontanare lo straniero nello Stato d'origine o di provenienza, dove l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe possibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LStr oppure ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, nella misura in cui è colpito da una pena privativa di libertà di lunga durata o di un provvedimento di diritto penale. Segnatamente, l'art. 83 cpv. 7 lett. a LStr stabilisce che l'ammissione provvisoria, secondo i capoversi 2 e 4, è esclusa se lo straniero "è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 64 o 61 del Codice penale". Se, da un lato, la nozione di "pena detentiva di lunga durata" non è stata definita dal legislatore, dall'altro, secondo la dottrina è reputata una pena detentiva di lunga durata quella superiore ad un anno (cfr. Marc Spescha, in Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, 2ª ed., Zurigo 2009, n. 6 ad art. 62 LStr, come pure Peter Bolzli, op. cit., n. 22 ad art. 83 LStr e n. 5 ad art. 84 LStr), così come secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 135 II 377 consid. 4.2), il quale ha stabilito ad un anno la soglia a partire dalla quale una pena privativa di libertà è considerata di lunga durata, in considerazione del fatto che le pene pecuniarie - le quali rimpiazzano le pene privative di libertà di corta durata - non possono essere pronunciate per una durata superiore ad un anno, ovvero 360 giorni. L'art. 83 cpv. 7 lett. b LStr prevede che l'ammissione provvisoria è altresì esclusa se lo straniero "ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o sterna della Svizzera". A tal proposito, s'intende violazione dell'ordine pubblico (sulla nozione di ordine pubblico cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.5 pag. 388) quando lo straniero commette un crimine o un delitto o quando viola in maniera grave o ripetuta delle norme legali o delle decisioni prese in applicazione di queste norme. Nel messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla LStr, il Consiglio federale definisce che la sicurezza e l'ordine pubblici costituiscono il termine sovraordinato per definire i beni da proteggere: l'ordine pubblico comprende l'insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Ne consegue che, vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici, segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità, nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato. Ciò può anche essere il caso in presenza di atti che di per sé non giustificano una revoca, ma la cui ripetizione lascia presupporre che la persona non è disposta ad osservare l'ordine vigente (FF 2002 3424; cfr. anche DTAF 2007/32 consid. 3.5 pag. 388).
E. 4.3 La giurisprudenza si rileva restrittiva nell'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.2 pag. 386). Infatti, solo la messa in pericolo grave della sicurezza e dell'ordine pubblici o gravi compromissioni di quest'ultimi giustificano la revoca di un'ammissione provvisoria. Un tale comportamento è segnatamente dedotto dalla condanna ad una pena privativa di libertà. Di principio, non è sufficiente una condanna ad una pena privativa di libertà con il beneficio della condizionale, ma la recidiva, la commisurazione particolarmente elevata di una pena o la compromissione di beni da proteggere particolarmente preziosi possono giustificare l'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS, nonostante il giudice penale abbia rinunciato ad una pena detentiva da espiare (cfr. GICRA 2004 n. 39 consid. 5.3 pag. 271, GICRA 2006 n. 30 consid. 6.3 pag. 326). Quando applica la disposizione in oggetto, anche nell'ambito di una revoca dell'ammissione provvisoria, l'autorità deve rispettare il principio della proporzionalità e procedere alla ponderazione degli interessi in presenza, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, in particolare della gravità della pena pronunciata, del rischio per la sicurezza e l'ordine pubblici (gravità della colpa, natura dei beni giuridici compromessi o messi in pericolo, circostanze particolari in cui gli atti reprensibili sono stati commessi, pronostico, rispettivamente rischio di recidiva) e degli antecedenti della persona (cfr. GICRA 2006 n. 30 consid. 6.3.1 pag. 326 e giurisprudenza citata, GICRA 2006 n. 23 consid. 6 e 7, GICRA 2004 n. 39 consid. 5.3). Un certo rigore s'impone, in modo analogo alla giurisprudenza concernente l'espulsione amministrativa, quando l'interessato si rende colpevole di infrazioni gravi alla legge federale sugli stupefacenti, visto l'interesse pubblico preponderante della protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga (cfr. GICRA 2006 n. 30 consid. 6.3.1). In effetti, in tal caso e soprattutto quando si tratta di droghe pesanti, quali ad esempio l'eroina o la cocaina, v'è un reale rischio per la salute e la vita di numerose persone tale da ledere l'ordine pubblico e la sicurezza della società, per il che si giustifica un intervento fermo e deciso nei confronti di stranieri da parte delle autorità amministrative elvetiche, ciò che corrisponde altresì alla severa pratica adottata dalle autorità europee (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-1876/2007 del 25 gennaio 2010 consid. 8.2 e referenze citate). La medesima intransigenza si applica pure nei casi di gravi compromissioni all'integrità fisica, in particolare di violenze carnali (cfr. GICRA 2006 n. 30 consid. 6.3.1 pag. 326 e referenze citate), così come in caso di gravi e ripetute violenze domestiche perpetrate sia contro la coniuge che la prole e questo per un periodo relativamente lungo e malgrado delle condanne anteriori riguardo a medesimi comportamenti (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.7.1 segg.). Nel quadro dell'esame di revoca dell'ammissione provvisoria, l'autorità competente dovrà pertanto valutare, da un lato, se il comportamento delittuoso è di per sé sufficientemente grave per giustificare l'applicazione della disposizione pertinente di revoca e, dall'altro lato, l'incidenza di una siffatta decisione sulla situazione personale dell'interessato, ciò che corrisponde al rispetto del principio della proporzionalità (cfr. GICRA 2006 n. 30). Riguardo al rispetto di detto principio, l'autorità dovrà ponderare, da una parte, l'interesse privato dello straniero a continuare a beneficiare dell'ammissione provvisoria e, dall'altra, l'interesse pubblico della Svizzera a che lo statuto concesso sia revocato (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.2 e riferimenti citati). Conformemente al principio della proporzionalità, la revoca dell'ammissione provvisoria deve apparire idonea ed essenziale a raggiungere lo scopo di protezione della sicurezza e dell'ordine pubblici e non deve portare ad un inconveniente smisurato rispetto a detto scopo. Nell'esame di quest'ultima esigenza si procede ad una ponderazione degli interessi in gioco. Peraltro, l'autorità amministrativa competente in materia di polizia degli stranieri e di asilo si dovrà poggiare su considerazioni diverse rispetto al giudice penale, la cui decisione si basa innanzitutto sul reinserimento sociale del condannato. Come già esposto in precedenza, i fondamenti della decisione dell'autorità amministrativa sono invece ed in particolare l'ordine e la sicurezza pubblici. Ne consegue che la pena inflitta dal giudice penale servirà per valutare la gravità della colpa: più la pena sarà importante, più il principio sarà quello dell'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. L'autorità amministrativa dovrà tuttavia pure considerare la durata della permanenza in Svizzera ed il comportamento dell'interessato durante questo periodo (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-4823/2006 del 13 novembre 2007 consid. 4.1.2.1 e giurisprudenza citata). Di conseguenza, più la durata del soggiorno in territorio elvetico, a beneficio di un'ammissione provvisoria, ed il grado d'integrazione socio-professionale sono importanti, così come il fatto di non aver più avuto comportamenti riprovevoli dalla commissione di una infrazione, più la ponderazione degli interessi si farà in favore della persona toccata dalla decisione (cfr. GICRA 2006 n. 30 consid. 6.3.3 e Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [ed.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.70).
E. 5.1 Nella fattispecie è d'uopo esaminare, se alla luce delle considerazioni che precedono, ritenuto il comportamento dell'insorgente, sono adempiute le condizioni d'applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStr, su cui si fonda la decisione impugnata e, di conseguenza, se può essere escluso l'esame dell'esigibilità e della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, giusta i capoversi 2 e 4 della medesima norma. In particolare, si tratta di apprezzare il comportamento dell'insorgente unicamente sotto il profilo dell'art. 83 cpv. 7 lett. b LStr. In effetti, la lett. a di detta norma non potrebbe essere ritenuta, poiché il ricorrente non è mai stato condannato ad una pena detentiva di lunga durata.
E. 5.2 Il ricorrente, come ritenuto sub considerandi in fatto B a D, è stato condannato a tre riprese, rispettivamente il 28 novembre 2005, il 18 giugno 2007 ed il 26 luglio 2007, per fatti avvenuti tra i mesi di luglio e ottobre 2005 per la prima condanna, il mese di maggio 2007 per la seconda - fatta eccezione per l'infrazione di ricettazione avvenuta nel 2006 - e la terza condanna. L'UFM era peraltro a conoscenza della prima condanna già in occasione della decisione d'ammissione provvisoria del ricorrente vista l'inesigibilità dell'allontanamento. Circa i comportamenti che hanno portato alla prima condanna, trattasi di ripetuto danneggiamento, vie di fatto ai danni della medesima persona e del di lei patrimonio, come pure di ubriachezza molesta. Nel mese di maggio 2007, il ricorrente avrebbe di nuovo preso di mira la medesima persona, insultandola e danneggiando la porta d'entrata del di lei appartamento, comportamento giudicato dal decreto d'accusa del 18 giugno 2007. Dei comportamenti analoghi, sebbene avverso altre persone, sono stati commessi dall'insorgente nel Canton Lucerna e giudicati tramite decreto penale dell'Amtsstatthalteramt C._______ del 26 luglio 2007. In particolare, l'insorgente, in stato di ebbrezza e in compagnia di altri due individui, avrebbe disturbato la quiete pubblica e, usando violenza, impedito agli agenti di polizia intervenuti sul posto, di compiere gli atti che rientrano nelle loro funzioni. L'insorgente, sempre sotto l'effetto dell'alcool, avrebbe in un altra occasione molestato e intimidito una collaboratrice del personale ferroviario; egli avrebbe in particolare e a più riprese aperto i pantaloni, posto le mani sul proprio membro, provocando ed insultando il personale del treno ed i passeggeri. Considerati i comportamenti avvenuti nel Canton Lucerna, tramite decisione del 14 maggio 2007 e in applicazione dell'art. 13e cpv. 3 dell'ormai abrogata LDDS, l'autorità cantonale competente ha imposto al richiedente di non accedere al Canton Lucerna.
E. 5.3 Risulta da quanto precede che in casu ci si trova senza dubbio dinanzi ad una persona che ha commesso delle infrazioni, ledendo così dei beni giuridici individuali quali l'integrità sessuale e della persona, il patrimonio e l'onore, tanto come commettendo un'infrazione contro la pubblica autorità. A mente di questo Tribunale, il comportamento dell'insorgente - per i reati di cui è stato ritenuto responsabile e, di conseguenza, condannato ad una pena pecuniaria e ad una pena detentiva di breve durata di 63 giorni - si traduce a non farne dubbio nella violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici, avendo egli indubbiamente presentato un comportamento scorretto, irriflessivo e sconsiderato. Il Tribunale constata che, pur trattandosi di un caso limite, alla luce della giurisprudenza sopraccitata, detto comportamento non può sottrarsi all'applicazione dell'art. 83 cpv. 7 lett. b LStr. Sia la pena pronunciata sia i beni giuridici protetti che sono stati compromessi - segnatamente vie di fatto, le molestie sessuali, disturbo della quiete pubblica - pur commessi in periodi isolati, costituiscono comportamenti che non denotano senza dubbio un indole di adattamento all'ordinamento sociale e giuridico del paese ospitante. A mente di questo Tribunale, il periodo di sei anni di permanenza in Svizzera, senza famiglia, ancorché esercitante un lavoro presso un ristorante ad Ascona, non può costituire un ostacolo alla revoca dell'ammissione provvisoria. Nell'insieme, da quanto precede discende che la misura di allontanamento del ricorrente non può essere ritenuta sproporzionata, eccessivamente incisiva o inidonea a raggiungere lo scopo precitato. Pur trattandosi di un caso limite dal punto di vista della collocazione temporale e della frequenza della commissione degli atti contestati, a codesto Tribunale preme evidenziare, che le infrazioni commesse dal ricorrente sono comunque di una certa gravità. In considerazione di quanto precede, può essere esclusa la presa in considerazione dell'esigibilità e della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento giusta l'art. 83 cpv. 2 e 4 LStr.
E. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr. Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) nonché ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Ritenuta l'applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStr, è in particolare sull'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento che codesto Tribunale intende approfondire la sua analisi.
E. 6.2 Ritenuta la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 12 febbraio 2007 circa il diniego in favore del ricorrente della qualità di rifugiato prevista dall'art. 3 LAsi - essendo tra l'altro state considerate inverosimili le dichiarazioni sui motivi all'origine della sua fuga dall'Iraq, nonché in assenza di contestazioni da parte del medesimo - il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
E. 6.3 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
E. 6.4 Nel caso concreto non è data rilevare né dalle tavole processuali, né dalle allegazioni del ricorrente l'esistenza di alcun serio indizio secondo cui egli possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. Infatti, l'insorgente non ha saputo fornire, se non in maniera del tutto generale e non sostanziata, un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate, malgrado la situazione di tensione che vige ancora nella regione dell'Iraq da cui proviene il ricorrente.
E. 6.5 In considerazione di quanto precede, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale.
E. 7 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
E. 8 Il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata del 24 luglio 2008 confermata. L'ammissione provvisoria pronunciata in data 12 febbraio 2007 viene quindi revocata.
E. 9 Vista la particolarità del caso, per eccezione, si rinuncia a prelevare spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA in combinato disposto con art. 6 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5448/2008 Sentenza dell'11 luglio 2011 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jenny de Coulon Scuntaro, Fulvio Haefeli, cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Revoca dell'ammissione provvisoria; decisione dell'UFM del 24 luglio 2008 / N [...]. Fatti: A. Il 25 dicembre 2004, l'interessato, cittadino iracheno originario di B._______ e di etnia araba, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Il 12 febbraio 2007, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha respinto la domanda d'asilo pronunciando la concessione dell'ammissione provvisoria a causa dell'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq. B. Con decreto d'accusa del 18 giugno 2007, il Ministero pubblico del Canton Ticino (in seguito: MPCT) ha condannato l'interessato alla pena pecuniaria di CHF 450.- (corrispondente a quindici aliquote a CHF 30.-) per danneggiamento (art. 144 cpv. 1 codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP, RS 311]) ed ingiuria (art. 177 CP), pena sospesa condizionalmente per un periodo di due anni, ed alla multa di CHF 300.- (commutabile in pena detentiva di 3 giorni in caso di mancato pagamento). C. Il 26 luglio 2007, egli è stato condannato dall'Amtsstatthalteramt C._______ alla pena unica di 63 giorni di detenzione ed alla multa di CHF 500.- (commutabile in pena detentiva di 3 giorni in caso di mancato pagamento) per ricettazione (art. 160 CP), molestie sessuali (art. 198 CP), ripetuta minaccia e violenza contro autorità e funzionari (art. 285 CP) ripetuta ubriachezza, ripetuto disturbo della quiete pubblica e comportamento indecente. D. Il 28 novembre 2005 - anteriormente alla decisione di concessione dell'ammissione provvisoria succitata - l'interessato è stato condannato tramite decreto d'accusa del MPCT a 3 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per ripetuto danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP), vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP) e ubriachezza molesta. Il periodo di prova è stato prolungato tramite il decreto d'accusa del 18 giugno 2007. La condizionale relativa a tale pena è stata revocata dall'Amtsstatthalteramt C._______, il quale ha pronunciato la pena unica di 63 giorni (giusta l'art. 46 cpv. 1 CP), citata al considerando in fatti C, inglobando in tal modo la pena per l'infrazione del 2005. E. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione di D._______ (di seguito: SPI) ha trasmesso all'UFM, in data 19 luglio 2007, copie dei rapporti di polizia redatti a seguito del comportamento dell'interessato nel Canton Lucerna, pregando l'autorità federale di valutare l'eventuale revoca dell'ammissione provvisoria. F. Il 5 settembre 2007, l'UFM ha reso attento l'insorgente circa il tenore dell'art. 14a cpv. 6 dell'abrogata legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RU 49 279) e l'ha avvisato che in caso di condanna o di comportamento scorretto da parte sua, avrebbe potuto revocare l'ammissione provvisoria. G. Il 4 settembre 2007, l'UFM ha inoltre risposto alla segnalazione del 19 luglio 2007 della SPI, comunicando che gli elementi portati a sua conoscenza non erano sufficienti per procedere alla revoca dell'ammissione provvisoria; nel contempo detto Ufficio ha pregato l'autorità cantonale di trasmettere, non appena possibile, la copia di un'eventuale sentenza relativa al comportamento dell'interessato. H. Il decreto d'accusa del 18 giugno 2007 e la sentenza dell'Amtsstatthalteramt C._______ del 26 luglio 2007 sono stati trasmessi dalla SPI all'UFM il 12 settembre 2007, rispettivamente il 6 maggio 2008. I. Con missiva del 23 giugno 2008, l'UFM ha informato l'interessato, per il tramite del suo attuale mandatario, che alla luce del suo comportamento prevedeva di revocare l'ammissione provvisoria. Detto Ufficio ha informato l'interessato del tenore dell'art. 83 cpv. 7 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) e gli ha accordato un termine, scadente il 14 luglio 2008, per inoltrare le sue osservazioni. J. In data 11 luglio 2008, l'interessato ha presentato le proprie osservazioni. Egli ha sostenuto che i fatti a lui imputati non potevano essere considerati di una gravità tale da condurre alla revoca dell'ammissione provvisoria. L'insorgente ha inoltre prodotto i seguenti documenti:
- un certificato di lavoro dal quale risulta che il ricorrente, in qualità di ausiliario di cucina presso gli alberghi (...) di E._______ e (...) di F._______, si è rivelato corretto e collaborativo, sia con i colleghi sia con i superiori;
- una dichiarazione dell'Ufficio esecuzione fallimenti dalla quale risulta che a carico del ricorrente non risultano esserci procedure esecutive, né risultano iscritti attestati di carenza di beni. K. Con decisione del 24 luglio 2008, l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria pronunciata il 12 febbraio 2007. In tale ambito ha considerato adempiuti i presupposti per l'applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStr. Detto Ufficio ha altresì incaricato in Cantone Ticino di eseguire il rinvio. L. Il 25 agosto 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la conferma dell'ammissione provvisoria e, in via subordinata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione. Egli ha altresì domandato la conferma dell'effetto sospensivo al presente ricorso ed ha presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese di procedura. A sostegno del gravame, il ricorrente ha prodotto un articolo pubblicato su di un sito internet relativo ad un attentato suicida avvenuto il 28 luglio 2008 nel suo Paese d'origine, copia del conteggio salario per il mese di luglio 2008 e del contratto di lavoro. M. Il 22 settembre 2008, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera sino alla conclusione della procedura e ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]) a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare la risposta al ricorso. N. In data 7 ottobre 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. O. Il 10 ottobre 2008, il Tribunale ha concesso al ricorrente un termine per introdurre un atto di replica. P. Il 24 ottobre 2008, l'autore del gravame ha presentato l'atto di replica. Q. In data 17 marzo 2009, il ricorrente ha fatto pervenire a codesto Tribunale un ordine d'arresto emanato nel suo Paese datato 14 marzo 2008, accompagnato dalla relativa traduzione in lingua italiana. R. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA nonché dell'UFM in materia degli stranieri concernenti l'ammissione provvisoria (art. 33 lett. d LTAF). La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale (art. 112 cpv. 1 LStr). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. 2.1. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 2.2. In merito alle ragioni che impedirebbero l'esecuzione dell'allontanamento, siano esse giuridiche o pratiche, il Tribunale si basa esclusivamente sulla situazione al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dal momento in cui l'autorità inferiore ha emanato la sua decisione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3904/2006 del 16 febbraio 2010 consid. 1.4 e sentenze citate). 2.3. Nella fattispecie, conviene ricordare che tanto la reiezione della domanda d'asilo presentata all'epoca dall'insorgente, quanto la pronuncia dell'allontanamento, sono cresciuti in giudicato. Rimane pertanto litigiosa soltanto la questione circa l'esecuzione dell'allontanamento, in particolare relativamente alla revoca dell'ammissione provvisoria dovuta al comportamento del ricorrente. 3. 3.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che troverebbe applicazione l'art. 83 cpv. 7 LStr, ritenuto che nel periodo di permanenza in Svizzera il richiedente ha subito tre condanne: una per ricettazione, molestie sessuali, ripetuta violenza e minaccia contro le autorità e i funzionari, ripetuta ubriachezza, ripetuto disturbo della quiete pubblica e comportamento indecente, un'altra per danneggiamento e ingiuria ed infine una condanna per ripetuto danneggiamento, vie di fatto e ubriachezza molesta. L'UFM ha osservato che l'applicazione della sopraccitata norma della LStr implicherebbe - conformemente alla prassi dell'UFM, alla dottrina nonché alla giurisprudenza della già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) con particolare riferimento alla Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (GICRA) 2004 n. 39 consid. 5.3, relativa all'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS - una ponderazione tra l'interesse dello straniero a rimanere in Svizzera e quello della Svizzera ad eseguire il suo rinvio. In merito a tale ponderazione, detto Ufficio ha considerato che il richiedente, giovane ed in buona salute, avrebbe vissuto la maggior parte della sua vita in Iraq, dove avrebbe esercitato l'attività lavorativa di macellaio e dove vivrebbero ancora i suoi genitori, due fratelli e due sorelle; in Svizzera, invece e sebbene egli eserciterebbe un'attività lavorativa presso un albergo di E._______, il richiedente risiederebbe da poco più di due anni soltanto e non avrebbe nessun legame famigliare. Considerati i fatti che hanno dato luogo alle condanne precitate, l'UFM ha rilevato che l'interessato non desideri o non sia in grado di adattarsi all'ordinamento sociale e giuridico svizzero e non ha ritenuto gli anni di permanenza in Svizzera dello stesso come anni d'integrazione. Di conseguenza, detto Ufficio ha considerato che la revoca dell'ammissione provvisoria non comporterebbe un pregiudizio sproporzionato in rapporto al beneficio che ne deriverebbe per l'interesse generale e che, pertanto, la questione dell'esigibilità dell'allontanamento - considerato che il richiedente non potrebbe più prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStr in applicazione della suddetta norma - non dovrebbe più essere esaminata. Inoltre, non esisterebbe a priori e non sarebbe stato menzionato nell'ambito del diritto di essere sentito alcun elemento che metterebbe in causa l'ammissibilità e la possibilità dell'allontanamento. Infatti, da un lato, non risulterebbe dagli atti di causa che un tale rinvio del richiedente non rispetterebbe gli obblighi della Confederazione a livello internazionale e, dall'altro lato, il richiedente potrebbe procurarsi un passaporto nazionale per consentire il suo rientro in patria. L'esecuzione dell'allontanamento, anche dal punto di vista tecnico, sarebbe dunque possibile. 3.2. Nel gravame, il ricorrente ha sostenuto che i reati per i quali egli è stato condannato non potrebbero essere ritenuti gravi così come lo esigerebbe la giurisprudenza relativa all'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS. Inoltre, egli si è espresso sugli interessi privati che giustificherebbero la sua permanenza in Svizzera, quali la lievità della condanna subita (complessivamente 66 giorni di detenzione), il fatto che, da un certo tempo, lavorerebbe quale ausiliario presso l'Hotel (...) di E._______ con soddisfazione del datore di lavoro, come pure che provvederebbe in maniera autonoma al proprio fabbisogno senza ricorrere agli aiuti statali. Oltre a ciò, egli ha asserito di aver cambiato vita e di essersi comportato onestamente, dopo le condanne menzionate nella decisione impugnata. L'insorgente ha infine ribadito che l'allontanamento verso B._______ lo esporrebbe ad un pericolo concreto, la situazione in detto Paese non essendo ancora garantita. Allegato all'atto di ricorso, ha prodotto un articolo pubblicato su di un sito internet riguardante un attentato suicida che sarebbe avvenuto a B._______ il 28 luglio 2008 e copie del conteggio salario del mese di luglio 2008 e del contratto di lavoro. Il ricorrente ha pertanto concluso che la decisione dell'UFM violerebbe il principio di proporzionalità. 3.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha precisato che nella decisione impugnata esso avrebbe diligentemente ponderato la situazione del ricorrente giungendo alla conclusione che con il suo comportamento l'insorgente avrebbe dimostrato di non essere in grado di adattarsi all'ordinamento sociale e giuridico svizzero. Inoltre, detto Ufficio ha precisato che la situazione in rapporto al rinvio in Iraq sarebbe stata già valutata ed ha quindi confermato che l'interesse generale alla partenza dalla Svizzera sarebbe preponderante rispetto a quello del ricorrente a rimanere in Svizzera. 3.4. In sede di replica, l'insorgente ha ribadito quanto già espresso nel ricorso e che, nel quadro della ponderazione degli interessi, quello dell'insorgente a restare in Svizzera dovrebbe prevalere. 3.5. Il ricorrente ha successivamente prodotto un ordine di arresto emesso nel marzo 2009 dalle autorità irachene con la relativa traduzione in italiano. 4. 4.1. Giusta l'art. 84 cpv. 3 LStr, su richiesta delle autorità cantonali o dell'Ufficio federale di Polizia (fedpol), l'UFM può revocare un'ammissione provvisoria ordinata perché l'esecuzione dell'allontanamento non era ragionevolmente esigibile o possibile (art. 83 cpv. 2 e 4 LStr) e ordinare l'esecuzione dell'allontanamento, se sussistono motivi di cui all'art. 83 cpv. 7 LStr. 4.2. L'art. 83 cpv. 7 LStr, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, ha rimpiazzato l'art. 14a cpv. 6 dell'ormai abrogata LDDS. Secondo il Messaggio del Consiglio federale concernente la legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002 (FF 2002 3433-3434), il contenuto della nuova disposizione riprende quello della norma anteriore, di modo che non v'è motivo di scostarsi dalla giurisprudenza sviluppata in merito all'art. 14a cpv. 6 LDDS (cfr. in particolare GICRA 2004 n. 39). L'art. 83 cpv. 7 LStr - che vale non soltanto in materia di rifiuto ma anche di revoca dell'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.2 pag. 388) - permette di allontanare lo straniero nello Stato d'origine o di provenienza, dove l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe possibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LStr oppure ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, nella misura in cui è colpito da una pena privativa di libertà di lunga durata o di un provvedimento di diritto penale. Segnatamente, l'art. 83 cpv. 7 lett. a LStr stabilisce che l'ammissione provvisoria, secondo i capoversi 2 e 4, è esclusa se lo straniero "è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 64 o 61 del Codice penale". Se, da un lato, la nozione di "pena detentiva di lunga durata" non è stata definita dal legislatore, dall'altro, secondo la dottrina è reputata una pena detentiva di lunga durata quella superiore ad un anno (cfr. Marc Spescha, in Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, 2ª ed., Zurigo 2009, n. 6 ad art. 62 LStr, come pure Peter Bolzli, op. cit., n. 22 ad art. 83 LStr e n. 5 ad art. 84 LStr), così come secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 135 II 377 consid. 4.2), il quale ha stabilito ad un anno la soglia a partire dalla quale una pena privativa di libertà è considerata di lunga durata, in considerazione del fatto che le pene pecuniarie - le quali rimpiazzano le pene privative di libertà di corta durata - non possono essere pronunciate per una durata superiore ad un anno, ovvero 360 giorni. L'art. 83 cpv. 7 lett. b LStr prevede che l'ammissione provvisoria è altresì esclusa se lo straniero "ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o sterna della Svizzera". A tal proposito, s'intende violazione dell'ordine pubblico (sulla nozione di ordine pubblico cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.5 pag. 388) quando lo straniero commette un crimine o un delitto o quando viola in maniera grave o ripetuta delle norme legali o delle decisioni prese in applicazione di queste norme. Nel messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla LStr, il Consiglio federale definisce che la sicurezza e l'ordine pubblici costituiscono il termine sovraordinato per definire i beni da proteggere: l'ordine pubblico comprende l'insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Ne consegue che, vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici, segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità, nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato. Ciò può anche essere il caso in presenza di atti che di per sé non giustificano una revoca, ma la cui ripetizione lascia presupporre che la persona non è disposta ad osservare l'ordine vigente (FF 2002 3424; cfr. anche DTAF 2007/32 consid. 3.5 pag. 388). 4.3. La giurisprudenza si rileva restrittiva nell'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.2 pag. 386). Infatti, solo la messa in pericolo grave della sicurezza e dell'ordine pubblici o gravi compromissioni di quest'ultimi giustificano la revoca di un'ammissione provvisoria. Un tale comportamento è segnatamente dedotto dalla condanna ad una pena privativa di libertà. Di principio, non è sufficiente una condanna ad una pena privativa di libertà con il beneficio della condizionale, ma la recidiva, la commisurazione particolarmente elevata di una pena o la compromissione di beni da proteggere particolarmente preziosi possono giustificare l'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS, nonostante il giudice penale abbia rinunciato ad una pena detentiva da espiare (cfr. GICRA 2004 n. 39 consid. 5.3 pag. 271, GICRA 2006 n. 30 consid. 6.3 pag. 326). Quando applica la disposizione in oggetto, anche nell'ambito di una revoca dell'ammissione provvisoria, l'autorità deve rispettare il principio della proporzionalità e procedere alla ponderazione degli interessi in presenza, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, in particolare della gravità della pena pronunciata, del rischio per la sicurezza e l'ordine pubblici (gravità della colpa, natura dei beni giuridici compromessi o messi in pericolo, circostanze particolari in cui gli atti reprensibili sono stati commessi, pronostico, rispettivamente rischio di recidiva) e degli antecedenti della persona (cfr. GICRA 2006 n. 30 consid. 6.3.1 pag. 326 e giurisprudenza citata, GICRA 2006 n. 23 consid. 6 e 7, GICRA 2004 n. 39 consid. 5.3). Un certo rigore s'impone, in modo analogo alla giurisprudenza concernente l'espulsione amministrativa, quando l'interessato si rende colpevole di infrazioni gravi alla legge federale sugli stupefacenti, visto l'interesse pubblico preponderante della protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga (cfr. GICRA 2006 n. 30 consid. 6.3.1). In effetti, in tal caso e soprattutto quando si tratta di droghe pesanti, quali ad esempio l'eroina o la cocaina, v'è un reale rischio per la salute e la vita di numerose persone tale da ledere l'ordine pubblico e la sicurezza della società, per il che si giustifica un intervento fermo e deciso nei confronti di stranieri da parte delle autorità amministrative elvetiche, ciò che corrisponde altresì alla severa pratica adottata dalle autorità europee (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-1876/2007 del 25 gennaio 2010 consid. 8.2 e referenze citate). La medesima intransigenza si applica pure nei casi di gravi compromissioni all'integrità fisica, in particolare di violenze carnali (cfr. GICRA 2006 n. 30 consid. 6.3.1 pag. 326 e referenze citate), così come in caso di gravi e ripetute violenze domestiche perpetrate sia contro la coniuge che la prole e questo per un periodo relativamente lungo e malgrado delle condanne anteriori riguardo a medesimi comportamenti (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.7.1 segg.). Nel quadro dell'esame di revoca dell'ammissione provvisoria, l'autorità competente dovrà pertanto valutare, da un lato, se il comportamento delittuoso è di per sé sufficientemente grave per giustificare l'applicazione della disposizione pertinente di revoca e, dall'altro lato, l'incidenza di una siffatta decisione sulla situazione personale dell'interessato, ciò che corrisponde al rispetto del principio della proporzionalità (cfr. GICRA 2006 n. 30). Riguardo al rispetto di detto principio, l'autorità dovrà ponderare, da una parte, l'interesse privato dello straniero a continuare a beneficiare dell'ammissione provvisoria e, dall'altra, l'interesse pubblico della Svizzera a che lo statuto concesso sia revocato (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.2 e riferimenti citati). Conformemente al principio della proporzionalità, la revoca dell'ammissione provvisoria deve apparire idonea ed essenziale a raggiungere lo scopo di protezione della sicurezza e dell'ordine pubblici e non deve portare ad un inconveniente smisurato rispetto a detto scopo. Nell'esame di quest'ultima esigenza si procede ad una ponderazione degli interessi in gioco. Peraltro, l'autorità amministrativa competente in materia di polizia degli stranieri e di asilo si dovrà poggiare su considerazioni diverse rispetto al giudice penale, la cui decisione si basa innanzitutto sul reinserimento sociale del condannato. Come già esposto in precedenza, i fondamenti della decisione dell'autorità amministrativa sono invece ed in particolare l'ordine e la sicurezza pubblici. Ne consegue che la pena inflitta dal giudice penale servirà per valutare la gravità della colpa: più la pena sarà importante, più il principio sarà quello dell'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. L'autorità amministrativa dovrà tuttavia pure considerare la durata della permanenza in Svizzera ed il comportamento dell'interessato durante questo periodo (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-4823/2006 del 13 novembre 2007 consid. 4.1.2.1 e giurisprudenza citata). Di conseguenza, più la durata del soggiorno in territorio elvetico, a beneficio di un'ammissione provvisoria, ed il grado d'integrazione socio-professionale sono importanti, così come il fatto di non aver più avuto comportamenti riprovevoli dalla commissione di una infrazione, più la ponderazione degli interessi si farà in favore della persona toccata dalla decisione (cfr. GICRA 2006 n. 30 consid. 6.3.3 e Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [ed.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.70). 5. 5.1. Nella fattispecie è d'uopo esaminare, se alla luce delle considerazioni che precedono, ritenuto il comportamento dell'insorgente, sono adempiute le condizioni d'applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStr, su cui si fonda la decisione impugnata e, di conseguenza, se può essere escluso l'esame dell'esigibilità e della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, giusta i capoversi 2 e 4 della medesima norma. In particolare, si tratta di apprezzare il comportamento dell'insorgente unicamente sotto il profilo dell'art. 83 cpv. 7 lett. b LStr. In effetti, la lett. a di detta norma non potrebbe essere ritenuta, poiché il ricorrente non è mai stato condannato ad una pena detentiva di lunga durata. 5.2. Il ricorrente, come ritenuto sub considerandi in fatto B a D, è stato condannato a tre riprese, rispettivamente il 28 novembre 2005, il 18 giugno 2007 ed il 26 luglio 2007, per fatti avvenuti tra i mesi di luglio e ottobre 2005 per la prima condanna, il mese di maggio 2007 per la seconda - fatta eccezione per l'infrazione di ricettazione avvenuta nel 2006 - e la terza condanna. L'UFM era peraltro a conoscenza della prima condanna già in occasione della decisione d'ammissione provvisoria del ricorrente vista l'inesigibilità dell'allontanamento. Circa i comportamenti che hanno portato alla prima condanna, trattasi di ripetuto danneggiamento, vie di fatto ai danni della medesima persona e del di lei patrimonio, come pure di ubriachezza molesta. Nel mese di maggio 2007, il ricorrente avrebbe di nuovo preso di mira la medesima persona, insultandola e danneggiando la porta d'entrata del di lei appartamento, comportamento giudicato dal decreto d'accusa del 18 giugno 2007. Dei comportamenti analoghi, sebbene avverso altre persone, sono stati commessi dall'insorgente nel Canton Lucerna e giudicati tramite decreto penale dell'Amtsstatthalteramt C._______ del 26 luglio 2007. In particolare, l'insorgente, in stato di ebbrezza e in compagnia di altri due individui, avrebbe disturbato la quiete pubblica e, usando violenza, impedito agli agenti di polizia intervenuti sul posto, di compiere gli atti che rientrano nelle loro funzioni. L'insorgente, sempre sotto l'effetto dell'alcool, avrebbe in un altra occasione molestato e intimidito una collaboratrice del personale ferroviario; egli avrebbe in particolare e a più riprese aperto i pantaloni, posto le mani sul proprio membro, provocando ed insultando il personale del treno ed i passeggeri. Considerati i comportamenti avvenuti nel Canton Lucerna, tramite decisione del 14 maggio 2007 e in applicazione dell'art. 13e cpv. 3 dell'ormai abrogata LDDS, l'autorità cantonale competente ha imposto al richiedente di non accedere al Canton Lucerna. 5.3. Risulta da quanto precede che in casu ci si trova senza dubbio dinanzi ad una persona che ha commesso delle infrazioni, ledendo così dei beni giuridici individuali quali l'integrità sessuale e della persona, il patrimonio e l'onore, tanto come commettendo un'infrazione contro la pubblica autorità. A mente di questo Tribunale, il comportamento dell'insorgente - per i reati di cui è stato ritenuto responsabile e, di conseguenza, condannato ad una pena pecuniaria e ad una pena detentiva di breve durata di 63 giorni - si traduce a non farne dubbio nella violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici, avendo egli indubbiamente presentato un comportamento scorretto, irriflessivo e sconsiderato. Il Tribunale constata che, pur trattandosi di un caso limite, alla luce della giurisprudenza sopraccitata, detto comportamento non può sottrarsi all'applicazione dell'art. 83 cpv. 7 lett. b LStr. Sia la pena pronunciata sia i beni giuridici protetti che sono stati compromessi - segnatamente vie di fatto, le molestie sessuali, disturbo della quiete pubblica - pur commessi in periodi isolati, costituiscono comportamenti che non denotano senza dubbio un indole di adattamento all'ordinamento sociale e giuridico del paese ospitante. A mente di questo Tribunale, il periodo di sei anni di permanenza in Svizzera, senza famiglia, ancorché esercitante un lavoro presso un ristorante ad Ascona, non può costituire un ostacolo alla revoca dell'ammissione provvisoria. Nell'insieme, da quanto precede discende che la misura di allontanamento del ricorrente non può essere ritenuta sproporzionata, eccessivamente incisiva o inidonea a raggiungere lo scopo precitato. Pur trattandosi di un caso limite dal punto di vista della collocazione temporale e della frequenza della commissione degli atti contestati, a codesto Tribunale preme evidenziare, che le infrazioni commesse dal ricorrente sono comunque di una certa gravità. In considerazione di quanto precede, può essere esclusa la presa in considerazione dell'esigibilità e della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento giusta l'art. 83 cpv. 2 e 4 LStr. 6. 6.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr. Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) nonché ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Ritenuta l'applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStr, è in particolare sull'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento che codesto Tribunale intende approfondire la sua analisi. 6.2. Ritenuta la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 12 febbraio 2007 circa il diniego in favore del ricorrente della qualità di rifugiato prevista dall'art. 3 LAsi - essendo tra l'altro state considerate inverosimili le dichiarazioni sui motivi all'origine della sua fuga dall'Iraq, nonché in assenza di contestazioni da parte del medesimo - il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). 6.3. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. 6.4. Nel caso concreto non è data rilevare né dalle tavole processuali, né dalle allegazioni del ricorrente l'esistenza di alcun serio indizio secondo cui egli possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. Infatti, l'insorgente non ha saputo fornire, se non in maniera del tutto generale e non sostanziata, un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate, malgrado la situazione di tensione che vige ancora nella regione dell'Iraq da cui proviene il ricorrente. 6.5. In considerazione di quanto precede, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale.
7. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
8. Il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata del 24 luglio 2008 confermata. L'ammissione provvisoria pronunciata in data 12 febbraio 2007 viene quindi revocata. 9. Vista la particolarità del caso, per eccezione, si rinuncia a prelevare spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA in combinato disposto con art. 6 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: