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D-5336/2024

D-5336/2024

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung IV (Asylrecht) · 2026-07-03 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

A. A.a A._______ ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 21 maggio 2024. A.b Il 27 maggio 2025 l'interessata ha conferito procura alla Protezione giuridica della Regione (...). A.c In data 5 agosto 2024 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha sentito la richiedente nell'ambito di un'audizione sui motivi d'asilo. Ella ha dichiarato di essere originaria di B._______ e di aver vissuto anche in altri luoghi del Paese per esercitare la sua professione di (...). L'interessata ha dichiarato di essere espatriata per paura di venire uccisa dagli agenti di sicurezza a causa dell'assistenza medica che avrebbe fornito a dei manifestanti feriti nel corso di proteste avvenute a fine 2022. Altresì, ella ha dichiarato di temere ripercussioni anche in ragione alla sua partecipazione a un gruppo ritenuto illegale dal governo. A.d In corso di procedura la richiedente - per il tramite della sua rappresentante legale - ha trasmesso diversi mezzi di prova di cui si dirà, se del caso e per quanto di rilievo nella presente fattispecie, in seguito nei considerandi in diritto. Ella è inoltre stata sottoposta a diverse visite mediche di cui si dirà, se del caso e per quanto rilevanti, in seguito nei considerandi in diritto. A.e Con scritto del 16 agosto 2024 la richiedente, per il tramite della sua rappresentante legale, ha preso posizione in merito alla bozza di decisione della SEM del 14 agosto 2024. B. Con decisione del 19 agosto 2024, notificata il medesimo giorno, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato e ha respinto la domanda d'asilo della richiedente. Allo stesso tempo, l'autorità inferiore ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della misura, incaricando il cantone C._______ dell'esecuzione. La SEM ha in particolare ritenuto che non sarebbe verosimile che ella verrebbe ricercata dagli agenti di sicurezza né che rischierebbe di incorrere in un qualsiasi pericolo di sorta da parte loro. Le allegazioni non sarebbero basate su nulla di concreto e costituirebbero delle mere congetture di parte. L'interessata sarebbe altresì espatriata legalmente. C. Con dichiarazione del 19 agosto 2024 la Protezione giuridica ha rinunciato al mandato di rappresentanza. D. In data 27 agosto 2024 l'interessata è insorta con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) e ha chiesto, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera e, in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria. Contestualmente la ricorrente ha presentato una richiesta di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. In sostanza, la ricorrente contesta le considerazioni dell'autorità inferiore e ritiene che le sue allegazioni in merito ai motivi d'asilo sarebbero da considerarsi verosimili. La SEM non avrebbe tenuto conto adeguatamente del contesto di paura e stress in cui ella si sarebbe trovata al momento delle dichiarazioni. Il suo ruolo di (...) che ha fornito assistenza ai manifestanti potrebbe essere considerato una manifestazione delle sue opinioni politiche e della sua appartenenza a un gruppo sociale perseguitato; pertanto, ella rischierebbe di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo. E. Con decisione di ripartizione del 10 ottobre 2024, la SEM ha attribuito la ricorrente al cantone C._______.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dalla giudice in qualità di giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice o una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), senza scambio di scritti e con motivazione sommaria (art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi).

E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elaborato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.).

E. 5.1 La situazione in Iran è cambiata notevolmente negli ultimi mesi. Le proteste scoppiate il 28 dicembre 2025 a Teheran si sono rapidamente diffuse fino a trasformarsi in manifestazioni di portata nazionale. Le autorità iraniane hanno risposto con una repressione sistematica e una violenza efferata, che ha causato numerosi arresti, feriti gravi e vittime. Secondo le stime attuali, a causa del conflitto sono state sfollate milioni di persone. La maggior parte di loro ha lasciato Teheran e altre città per rifugiarsi nel nord del Paese e nelle zone rurali. In questo contesto, essendo la situazione nel Paese incerta e difficile da valutare, il 13 gennaio 2026 la SEM ha deciso di sospendere temporaneamente le domande d'asilo presentate dai cittadini iraniani per le quali si prevedeva una decisione negativa e con pronuncia dell'allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-7936/2025 del 15 giugno 2026 consid. 5; D-2224/2024 della medesima data consid. 5).

E. 5.2 Il 28 febbraio 2026 Israele e gli Stati Uniti hanno sferrato massicci attacchi aerei contro l'Iran, i quali hanno causato la morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, nonché di altri leader iraniani. Il Paese ha risposto immediatamente con attacchi contro Israele, Qatar, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Giordania, Kuwait e altri Stati, nonché con un blocco dello Stretto di Hormuz. Resterà da vedere se i recenti colloqui tra gli Stati Uniti e l'Iran porteranno a un cessate il fuoco a tempo indeterminato e a un accordo di pace duraturo, poiché la recente firma del protocollo d'intesa costituisce solo una tappa del processo e, successivamente, dovranno ancora essere condotti negoziati su diversi temi entro un termine di 60 giorni al fine di giungere a un accordo definitivo (cfr. Radiotelevisione svizzera [RSI], L'Accordo tra Washington e Teheran è già firmato, 18 giugno 2026, https://www.rsi.ch/info/mondo/L%E2%80%99accordo-tra-Washington-e-Teheran-%C3%A8-gi%C3%A0-firmato--3829430.html, consultato il 29.06.2026; Schweizerisches Radio und Fernsehen [SRF], Iran-USA-Verständigung auf Bürgenstock - die Ausgangslage, 16 giugno 2026,, consultato il 29.06.2026).

E. 5.3 L'evoluzione futura della situazione in Iran (e in Medio Oriente nel suo complesso) appare al momento ancora incerta. In particolare, gli sviluppi di politica interna in Iran sono attualmente imprevedibili e le conseguenze che ne derivano per la valutazione delle procedure di asilo pendenti di cittadini iraniani in Svizzera (e in altri Paesi) non sono chiare.

E. 6.1 Nell'esame della qualità di rifugiato viene innanzitutto analizzata la situazione di persecuzione esistente al momento della partenza dal Paese d'origine della persona richiedente l'asilo. Tuttavia, secondo dottrina e prassi consolidata, viene anche presa in considerazione - sia nell'ambito della valutazione della qualità di rifugiato sia, se del caso, dell'esecuzione dell'allontanamento - la situazione di pericolo al momento della decisione in materia di asilo qualora, nel periodo tra l'espatrio e la decisione stessa, si siano verificati mutamenti significativi nella situazione del Paese d'origine a favore o a sfavore della persona richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.1 con riferimenti).

E. 6.2 Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, il Tribunale statuisce nel merito oppure, in via eccezionale, rinvia la causa all'istanza inferiore con istruzioni vincolanti. L'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio della causa all'istanza inferiore sono particolarmente indicati quando si rendono necessari ulteriori accertamenti e occorre svolgere un'istruttoria estesa. In linea di principio, gli elementi mancanti per la maturità del giudizio possono essere colmati anche dal Tribunale in sede di ricorso, qualora ciò risulti opportuno per ragioni di economia processuale; tuttavia, non vi è alcun obbligo in tal senso (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5).

E. 6.3 Ritenuta l'incertezza attuale circa l'evoluzione futura della situazione generale in Iran, il Tribunale ritiene che la valutazione globale di una situazione di fatto mutata non spetti all'autorità di ricorso, bensì deve essere svolta dall'autorità di prima istanza una volta che la situazione in Iran si sarà stabilizzata. Tale modo di procedere consente una nuova valutazione della questione dello statuto di rifugiato dei richiedenti l'asilo provenienti dall'Iran e dell'esecuzione dell'allontanamento alla luce delle attuali condizioni politiche e socioeconomiche del Paese. Pertanto, si giustifica la cassazione della decisione impugnata. L'istanza inferiore dovrà, nell'accertamento dei fatti, procedere, da un lato, alla necessaria valutazione generale della situazione in Iran e, dall'altro, garantire in modo adeguato il diritto di essere sentito della ricorrente. Infine, tale soluzione permette di preservare il doppio grado di giudizio, elemento tanto più essenziale nel contesto del diritto d'asilo, dove il Tribunale amministrativo federale funge da unica, e quindi ultima, istanza giudiziaria.

E. 7 Alla luce di quanto sopra, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 19 agosto 2024 è annullata. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare - se necessario - l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza.

E. 8 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 9.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA).

E. 9.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentata in questa sede e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 10 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto.
  2. La decisione della SEM del 19 agosto 2024 è annullata. Gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità inferiore per procedere ai sensi dei considerandi.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. Non si assegnano spese ripetibili.
  5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5336/2024 Sentenza del 3 luglio 2026 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nata il (...), Iran, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 19 agosto 2024 / N (...). Fatti: A. A.a A._______ ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 21 maggio 2024. A.b Il 27 maggio 2025 l'interessata ha conferito procura alla Protezione giuridica della Regione (...). A.c In data 5 agosto 2024 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha sentito la richiedente nell'ambito di un'audizione sui motivi d'asilo. Ella ha dichiarato di essere originaria di B._______ e di aver vissuto anche in altri luoghi del Paese per esercitare la sua professione di (...). L'interessata ha dichiarato di essere espatriata per paura di venire uccisa dagli agenti di sicurezza a causa dell'assistenza medica che avrebbe fornito a dei manifestanti feriti nel corso di proteste avvenute a fine 2022. Altresì, ella ha dichiarato di temere ripercussioni anche in ragione alla sua partecipazione a un gruppo ritenuto illegale dal governo. A.d In corso di procedura la richiedente - per il tramite della sua rappresentante legale - ha trasmesso diversi mezzi di prova di cui si dirà, se del caso e per quanto di rilievo nella presente fattispecie, in seguito nei considerandi in diritto. Ella è inoltre stata sottoposta a diverse visite mediche di cui si dirà, se del caso e per quanto rilevanti, in seguito nei considerandi in diritto. A.e Con scritto del 16 agosto 2024 la richiedente, per il tramite della sua rappresentante legale, ha preso posizione in merito alla bozza di decisione della SEM del 14 agosto 2024. B. Con decisione del 19 agosto 2024, notificata il medesimo giorno, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato e ha respinto la domanda d'asilo della richiedente. Allo stesso tempo, l'autorità inferiore ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della misura, incaricando il cantone C._______ dell'esecuzione. La SEM ha in particolare ritenuto che non sarebbe verosimile che ella verrebbe ricercata dagli agenti di sicurezza né che rischierebbe di incorrere in un qualsiasi pericolo di sorta da parte loro. Le allegazioni non sarebbero basate su nulla di concreto e costituirebbero delle mere congetture di parte. L'interessata sarebbe altresì espatriata legalmente. C. Con dichiarazione del 19 agosto 2024 la Protezione giuridica ha rinunciato al mandato di rappresentanza. D. In data 27 agosto 2024 l'interessata è insorta con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) e ha chiesto, in via principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera e, in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria. Contestualmente la ricorrente ha presentato una richiesta di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. In sostanza, la ricorrente contesta le considerazioni dell'autorità inferiore e ritiene che le sue allegazioni in merito ai motivi d'asilo sarebbero da considerarsi verosimili. La SEM non avrebbe tenuto conto adeguatamente del contesto di paura e stress in cui ella si sarebbe trovata al momento delle dichiarazioni. Il suo ruolo di (...) che ha fornito assistenza ai manifestanti potrebbe essere considerato una manifestazione delle sue opinioni politiche e della sua appartenenza a un gruppo sociale perseguitato; pertanto, ella rischierebbe di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo. E. Con decisione di ripartizione del 10 ottobre 2024, la SEM ha attribuito la ricorrente al cantone C._______. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dalla giudice in qualità di giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice o una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), senza scambio di scritti e con motivazione sommaria (art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi). 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elaborato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.). 5. 5.1 La situazione in Iran è cambiata notevolmente negli ultimi mesi. Le proteste scoppiate il 28 dicembre 2025 a Teheran si sono rapidamente diffuse fino a trasformarsi in manifestazioni di portata nazionale. Le autorità iraniane hanno risposto con una repressione sistematica e una violenza efferata, che ha causato numerosi arresti, feriti gravi e vittime. Secondo le stime attuali, a causa del conflitto sono state sfollate milioni di persone. La maggior parte di loro ha lasciato Teheran e altre città per rifugiarsi nel nord del Paese e nelle zone rurali. In questo contesto, essendo la situazione nel Paese incerta e difficile da valutare, il 13 gennaio 2026 la SEM ha deciso di sospendere temporaneamente le domande d'asilo presentate dai cittadini iraniani per le quali si prevedeva una decisione negativa e con pronuncia dell'allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-7936/2025 del 15 giugno 2026 consid. 5; D-2224/2024 della medesima data consid. 5). 5.2 Il 28 febbraio 2026 Israele e gli Stati Uniti hanno sferrato massicci attacchi aerei contro l'Iran, i quali hanno causato la morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, nonché di altri leader iraniani. Il Paese ha risposto immediatamente con attacchi contro Israele, Qatar, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Giordania, Kuwait e altri Stati, nonché con un blocco dello Stretto di Hormuz. Resterà da vedere se i recenti colloqui tra gli Stati Uniti e l'Iran porteranno a un cessate il fuoco a tempo indeterminato e a un accordo di pace duraturo, poiché la recente firma del protocollo d'intesa costituisce solo una tappa del processo e, successivamente, dovranno ancora essere condotti negoziati su diversi temi entro un termine di 60 giorni al fine di giungere a un accordo definitivo (cfr. Radiotelevisione svizzera [RSI], L'Accordo tra Washington e Teheran è già firmato, 18 giugno 2026, https://www.rsi.ch/info/mondo/L%E2%80%99accordo-tra-Washington-e-Teheran-%C3%A8-gi%C3%A0-firmato--3829430.html, consultato il 29.06.2026; Schweizerisches Radio und Fernsehen [SRF], Iran-USA-Verständigung auf Bürgenstock - die Ausgangslage, 16 giugno 2026,, consultato il 29.06.2026). 5.3 L'evoluzione futura della situazione in Iran (e in Medio Oriente nel suo complesso) appare al momento ancora incerta. In particolare, gli sviluppi di politica interna in Iran sono attualmente imprevedibili e le conseguenze che ne derivano per la valutazione delle procedure di asilo pendenti di cittadini iraniani in Svizzera (e in altri Paesi) non sono chiare. 6. 6.1 Nell'esame della qualità di rifugiato viene innanzitutto analizzata la situazione di persecuzione esistente al momento della partenza dal Paese d'origine della persona richiedente l'asilo. Tuttavia, secondo dottrina e prassi consolidata, viene anche presa in considerazione - sia nell'ambito della valutazione della qualità di rifugiato sia, se del caso, dell'esecuzione dell'allontanamento - la situazione di pericolo al momento della decisione in materia di asilo qualora, nel periodo tra l'espatrio e la decisione stessa, si siano verificati mutamenti significativi nella situazione del Paese d'origine a favore o a sfavore della persona richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.1 con riferimenti). 6.2 Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, il Tribunale statuisce nel merito oppure, in via eccezionale, rinvia la causa all'istanza inferiore con istruzioni vincolanti. L'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio della causa all'istanza inferiore sono particolarmente indicati quando si rendono necessari ulteriori accertamenti e occorre svolgere un'istruttoria estesa. In linea di principio, gli elementi mancanti per la maturità del giudizio possono essere colmati anche dal Tribunale in sede di ricorso, qualora ciò risulti opportuno per ragioni di economia processuale; tuttavia, non vi è alcun obbligo in tal senso (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). 6.3 Ritenuta l'incertezza attuale circa l'evoluzione futura della situazione generale in Iran, il Tribunale ritiene che la valutazione globale di una situazione di fatto mutata non spetti all'autorità di ricorso, bensì deve essere svolta dall'autorità di prima istanza una volta che la situazione in Iran si sarà stabilizzata. Tale modo di procedere consente una nuova valutazione della questione dello statuto di rifugiato dei richiedenti l'asilo provenienti dall'Iran e dell'esecuzione dell'allontanamento alla luce delle attuali condizioni politiche e socioeconomiche del Paese. Pertanto, si giustifica la cassazione della decisione impugnata. L'istanza inferiore dovrà, nell'accertamento dei fatti, procedere, da un lato, alla necessaria valutazione generale della situazione in Iran e, dall'altro, garantire in modo adeguato il diritto di essere sentito della ricorrente. Infine, tale soluzione permette di preservare il doppio grado di giudizio, elemento tanto più essenziale nel contesto del diritto d'asilo, dove il Tribunale amministrativo federale funge da unica, e quindi ultima, istanza giudiziaria.

7. Alla luce di quanto sopra, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 19 agosto 2024 è annullata. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare - se necessario - l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza.

8. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 9. 9.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). 9.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentata in questa sede e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

2. La decisione della SEM del 19 agosto 2024 è annullata. Gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità inferiore per procedere ai sensi dei considerandi.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Non si assegnano spese ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: