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D-5302/2006

D-5302/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2009-10-05 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Sachverhalt

A. Il 5 marzo 2004, A._______ e le sue figlie d'etnia khalkhi, originarie di D._______, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Le interessate avrebbero vissuto fino a giugno 2003 a D._______ ed in seguito si sarebbero recate ad E._______ fino a febbraio 2004, quando si sarebbero recate ad Ulaanbaatar in vista dell'espatrio. Dopo la morte del padre nel 1985, la madre di A._______ si sarebbe risposata con un poliziotto, il quale l'avrebbe picchiata e violentata ripetutamente. Nel 1993 si sarebbe sposata, ma avrebbe continuato ad abitare nella stessa casa, in quanto suo marito non avrebbe avuto i mezzi per comprare una casa altrove. Per il timore di subire ulteriori violenze fisiche e sessuali da parte del patrigno nonché per l'ansia che lo stesso avrebbe potuto abusare anche delle sue figlie, la richiedente è espatriata con quest'ultime il 24 febbraio 2004. B. Con decisione del 4 maggio 2006, notificata alle interessate il 6 maggio 2006 (cfr. avviso di ricevimento agli atti), l'UFM ha respinto la domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento delle richiedenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, ossia la Mongolia, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 6 giugno 2006, l'interessata e le sue figlie, hanno inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. Hanno chiesto, l'annullamento della decisione impugnata e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 20 giugno 2006, il CRA ha considerato, nella sua decisione incidentale, il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria. Ha quindi invitato le ricorrenti a versare, entro il 5 luglio 2006, un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo. E. Il 6 luglio 2006, le autrici del gravame hanno tempestivamente versato l'anticipo richiesto.

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le com-missioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).

E. 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.

E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021).

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.

E. 4 Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).

E. 5 Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il TAF può rinunciare allo scambio di scritti.

E. 6.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato siccome divergenti su punti essenziali, inverosimili ed incompatibili con la logica dell'agire le allegazioni delle richiedenti concernenti la loro domanda d'asilo. In particolare, A._______ ha dichiarato di aver venduto la sua casa nel gennaio 2004 e di aver vissuto da quel momento dove poteva, anche in stalle di animali, per poi affermare che, da giugno 2003, non avrebbe più visto suo patrigno, in quanto già da quella data lei non avrebbe più vissuto a casa sua, ma a casa di un'anziana signora che avrebbe tenuto anche sua figlia. Inoltre, avrebbe dichiarato di aver denunciato suo patrigno nell'agosto 2003 e di essere stata avvertita dallo stesso che la denuncia non sarebbe servita a niente. Per contro, visto che a partire da giugno 2003 lei non avrebbe più vissuto a casa sua, ma presso un'anziana signora e dei vicini, non sarebbe chiaro come il patrigno sia riuscito a trovarla ed a parlarle, giacché, a parte suo marito ed i parenti dell'anziana signora, nessuno avrebbe saputo dove si trovava. Peraltro, essendo lei la proprietaria della casa, non sarebbe chiaro perché ella non si sarebbe avvalsa del diritto di interdire al patrigno l'accesso in casa sua. In aggiunta, sarebbe illogica la dichiarazione secondo cui A._______ avrebbe visto per l'ultima volta suo marito nel settembre 2003, il quale non avrebbe mai visto l'ultima figlia, siccome, se così fosse, sarebbe da chiedersi come allora sia possibile che egli abbia riconosciuto come figlia la bambina nata nel novembre del 2003. Per di più, ella avrebbe affermato di aver lasciato a casa sua la carta d'identità, cosa che non sarebbe possibile, visto che avrebbe venduto la sua casa. Inoltre, in merito alle violenze sessuali subite dal suo patrigno, l'UFM ha rilevato che la richiedente avrebbe dovuto rivolgersi alle autorità superiori e ricorrere eventualmente anche all'aiuto di un avvocato per sporgere denuncia al fine di evitare la sottrazione delle denunce da parte del patrigno. Peraltro, la richiedente potrebbe domandare la protezione alle autorità, qualora quest'ultimo importunasse le figlie. Inoltre, l'UFM ha concluso che le allegazioni presentate non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Per conseguenza, non potrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato nella fattispecie. Infine, in relazione all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento l'UFM, data l'impossibilità di riconoscere la qualità di rifugiato, ha considerato inapplicabile il principio del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e costatato l'assenza di indizi d'esposizione concreta ad una pena o un trattamento vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101).

E. 6.2 Nel gravame, le insorgenti sostengono che il loro rientro in Patria non sarebbe ammissibile, in quanto troverebbe applicazione l'art. 3 CEDU. Infatti, A._______ sarebbe stata sottoposta in Mongolia a trattamenti inumani e degradanti da parte del patrigno che avrebbe abusato sessualmente della stessa fin da piccola. Inoltre, sembrerebbe che le autorità in loco non sarebbero in grado di garantire una protezione efficace contro questo genere di trattamento. Peraltro, sarebbe aggravata la situazione in casu dal fatto che il patrigno avrebbe lavorato per la polizia e, vista la società patriarcale mongola, sarebbe in grado di far insabbiare ogni inchiesta diretta contro di lui. Per di più, la stessa si troverebbe senza una rete familiare e sociale di riferimento in caso di rinvio nel suo Paese d'origine, in quanto figlia unica ed orfana. Infine, l'insorgente non convivrebbe più con suo marito e quindi dovrebbe reinserirsi e crescere due figlie da sola. Per conseguenza, l'allontanamento delle ricorrenti non sarebbe ammissibile e dovrebbero essere ammesse provvisoriamente in Svizzera.

E. 7 Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla vero-simiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudi-cante (GICRA 1995 n. 23).

E. 8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).

E. 8.2 L'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti in Mongolia è da considerarsi ammissibile se non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che la medesima possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Le dichiarazioni decisive rese dalle ricorrenti in corso di procedura s'esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Occorre, in particolare, convenire con l'UFM che le stesse risultano divergenti su diverse circostanze essenziali. Giova altresì osservare che le insorgenti si limitano a mere congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento alle presunte violenze sessuali sofferte. Infatti, non solo non convince il fatto che la ricorrente non sia andata ad abitare altrove, lontano dal patrigno al più tardi dopo essersi sposata nel 1993, ma è pure palesemente incompatibile con la logica dell'agire, soprattutto se le denunce sporte fossero realmente state ignorate. In tale ambito, non la soccorre neppure l'affermazione secondo cui suo marito non avrebbe avuto i mezzi finanziari per acquistare un'altra casa, in quanto avrebbe potuto andare ad abitare in affitto, oppure, avrebbe potuto vendere la sua casa, dopo averla ereditata da sua madre nel 2000, e comprarne una nuova altrove (cfr. audizione del 18 marzo 2004 pag. 2). Inoltre, non può neppure essere ritenuta la generica affermazione secondo cui in Mongolia non si chiuderebbero le porte in campagna, ragione per la quale suo patrigno, nonostante se ne fosse andato di casa dopo la morte di sua madre, sarebbe passato regolarmente ad abusare sessualmente di lei (cfr. audizione del 18 marzo 2004 pagg. 2 e 3) giacché niente impediva alla ricorrente di chiudersi in casa per la sua sicurezza personale. Pertanto, sono da considerare inverosimili le violenze subite dall'autrice del gravame come anche le altre allegazioni presentate, essendo proprio la storia dello stupro alla base del suo racconto. Infine, non vi è motivo di ritenere che le insorgenti non possano ottenere dalle autorità in Mongolia, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei loro confronti. Di conseguenza, nel caso concreto non è dato rilevare alcun elemento secondo cui le ricorrenti possano essere esposte in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 8.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Qualora venga constatato un pericolo concreto deve essere concessa l'ammissione provvisoria, salvi i casi di cui l'art. 83 cpv. 7 LStr (cfr. Foglio Federale n. 20 del 20 maggio 2002 pag. 3433 [FF 2002 3433]). Il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale.

E. 8.3.2 Quanto alla situazione personale delle insorgenti, A._______ è ancora giovane ed ha una certa esperienza professionale quale contadina. Inoltre, non vi è ragione di escludere che disponga di una rete sociale in patria, in particolare che abbia ancora un rapporto migliore di quanto allegato con suo marito al quale potrà altresì, in caso di necessità, chiedere il pagamento di alimenti perlomeno per le sue figlie. Peraltro, potrà anche contare sul sostegno della vicina di casa e della sua famiglia. Per di più, le ricorrenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza delle autrici del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per le stesse di un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine. In aggiunta, i cinque anni e mezzo di soggiorno nel nostro Paese non costituiscono una ragione ostativa all'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti. Infatti, B._______ ha trascorso i primi nove anni dell'infanzia in Mongolia ed è ancora caratterizzata dalla cultura ed il modo di vivere di sua madre come pure la quasi seienne C._______ (v. sentenza del TAF D-3284/2006 del 5 dicembre 2008 consid. 5.3). Per di più, le insorgenti non hanno famigliari in Svizzera. Pertanto, non v'è motivo di ritenere che le autrici del gravame, in caso di allontanamento dal nostro Paese, subiranno uno sradicamento culturale importante, ritenuto altresì il loro grado d'integrazione dal profilo socioculturale è maggiore in Mongolia che in Svizzera. Per conseguenza, non sussiste neanche una violazione dell'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107). Infine, nonostante le ricorrenti abbiano presentato una domanda d'asilo più di cinque anni fa, non si giustifica di esaminare se le medesime si trovino in una grave situazione personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis della, nel frattempo abrogata (RU 2007 5488), legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS) e degli abrogati art. 44 cpv. 3-5 LAsi (RU 2006 4745-4767) come pure l'art. 33 OAsi 1, ritenuto che un tale esame non è di competenza di questo Tribunale. Infatti, secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al Cantone rilasciare un eventuale permesso di dimora ad una persona soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo, di cui è sempre stato noto alle autorità il luogo di soggiorno e che ha dimostrato un certo grado d'integrazione. Per conseguenza, l'eventuale concessione di tale permesso alle insorgenti esula dall'ambito procedurale del caso di specie.

E. 8.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allonta-namento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.

E. 8.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, le ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 9 In considerazione di quanto precede, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 10 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplifi-cata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).

E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dalle ricorrenti il 6 luglio 2006. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico delle ricor-renti. L'anticipo, di CHF 600.-, versato il 6 luglio 2006, è computato con le spese processuali.
  3. Comunicazione a: rappresentante delle ricorrenti (plico raccomandato) UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) F._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5302/2006 {T 0/2} Sentenza del 5 ottobre 2009 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice François Badoud; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, B._______ e C._______, Mongolia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM del 4 maggio 2006 / N [...]. Fatti: A. Il 5 marzo 2004, A._______ e le sue figlie d'etnia khalkhi, originarie di D._______, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Le interessate avrebbero vissuto fino a giugno 2003 a D._______ ed in seguito si sarebbero recate ad E._______ fino a febbraio 2004, quando si sarebbero recate ad Ulaanbaatar in vista dell'espatrio. Dopo la morte del padre nel 1985, la madre di A._______ si sarebbe risposata con un poliziotto, il quale l'avrebbe picchiata e violentata ripetutamente. Nel 1993 si sarebbe sposata, ma avrebbe continuato ad abitare nella stessa casa, in quanto suo marito non avrebbe avuto i mezzi per comprare una casa altrove. Per il timore di subire ulteriori violenze fisiche e sessuali da parte del patrigno nonché per l'ansia che lo stesso avrebbe potuto abusare anche delle sue figlie, la richiedente è espatriata con quest'ultime il 24 febbraio 2004. B. Con decisione del 4 maggio 2006, notificata alle interessate il 6 maggio 2006 (cfr. avviso di ricevimento agli atti), l'UFM ha respinto la domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento delle richiedenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, ossia la Mongolia, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 6 giugno 2006, l'interessata e le sue figlie, hanno inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. Hanno chiesto, l'annullamento della decisione impugnata e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 20 giugno 2006, il CRA ha considerato, nella sua decisione incidentale, il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria. Ha quindi invitato le ricorrenti a versare, entro il 5 luglio 2006, un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo. E. Il 6 luglio 2006, le autrici del gravame hanno tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le com-missioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021). 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il TAF può rinunciare allo scambio di scritti. 6. 6.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato siccome divergenti su punti essenziali, inverosimili ed incompatibili con la logica dell'agire le allegazioni delle richiedenti concernenti la loro domanda d'asilo. In particolare, A._______ ha dichiarato di aver venduto la sua casa nel gennaio 2004 e di aver vissuto da quel momento dove poteva, anche in stalle di animali, per poi affermare che, da giugno 2003, non avrebbe più visto suo patrigno, in quanto già da quella data lei non avrebbe più vissuto a casa sua, ma a casa di un'anziana signora che avrebbe tenuto anche sua figlia. Inoltre, avrebbe dichiarato di aver denunciato suo patrigno nell'agosto 2003 e di essere stata avvertita dallo stesso che la denuncia non sarebbe servita a niente. Per contro, visto che a partire da giugno 2003 lei non avrebbe più vissuto a casa sua, ma presso un'anziana signora e dei vicini, non sarebbe chiaro come il patrigno sia riuscito a trovarla ed a parlarle, giacché, a parte suo marito ed i parenti dell'anziana signora, nessuno avrebbe saputo dove si trovava. Peraltro, essendo lei la proprietaria della casa, non sarebbe chiaro perché ella non si sarebbe avvalsa del diritto di interdire al patrigno l'accesso in casa sua. In aggiunta, sarebbe illogica la dichiarazione secondo cui A._______ avrebbe visto per l'ultima volta suo marito nel settembre 2003, il quale non avrebbe mai visto l'ultima figlia, siccome, se così fosse, sarebbe da chiedersi come allora sia possibile che egli abbia riconosciuto come figlia la bambina nata nel novembre del 2003. Per di più, ella avrebbe affermato di aver lasciato a casa sua la carta d'identità, cosa che non sarebbe possibile, visto che avrebbe venduto la sua casa. Inoltre, in merito alle violenze sessuali subite dal suo patrigno, l'UFM ha rilevato che la richiedente avrebbe dovuto rivolgersi alle autorità superiori e ricorrere eventualmente anche all'aiuto di un avvocato per sporgere denuncia al fine di evitare la sottrazione delle denunce da parte del patrigno. Peraltro, la richiedente potrebbe domandare la protezione alle autorità, qualora quest'ultimo importunasse le figlie. Inoltre, l'UFM ha concluso che le allegazioni presentate non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Per conseguenza, non potrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato nella fattispecie. Infine, in relazione all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento l'UFM, data l'impossibilità di riconoscere la qualità di rifugiato, ha considerato inapplicabile il principio del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e costatato l'assenza di indizi d'esposizione concreta ad una pena o un trattamento vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). 6.2 Nel gravame, le insorgenti sostengono che il loro rientro in Patria non sarebbe ammissibile, in quanto troverebbe applicazione l'art. 3 CEDU. Infatti, A._______ sarebbe stata sottoposta in Mongolia a trattamenti inumani e degradanti da parte del patrigno che avrebbe abusato sessualmente della stessa fin da piccola. Inoltre, sembrerebbe che le autorità in loco non sarebbero in grado di garantire una protezione efficace contro questo genere di trattamento. Peraltro, sarebbe aggravata la situazione in casu dal fatto che il patrigno avrebbe lavorato per la polizia e, vista la società patriarcale mongola, sarebbe in grado di far insabbiare ogni inchiesta diretta contro di lui. Per di più, la stessa si troverebbe senza una rete familiare e sociale di riferimento in caso di rinvio nel suo Paese d'origine, in quanto figlia unica ed orfana. Infine, l'insorgente non convivrebbe più con suo marito e quindi dovrebbe reinserirsi e crescere due figlie da sola. Per conseguenza, l'allontanamento delle ricorrenti non sarebbe ammissibile e dovrebbero essere ammesse provvisoriamente in Svizzera. 7. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla vero-simiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudi-cante (GICRA 1995 n. 23). 8. 8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). 8.2 L'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti in Mongolia è da considerarsi ammissibile se non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che la medesima possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Le dichiarazioni decisive rese dalle ricorrenti in corso di procedura s'esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Occorre, in particolare, convenire con l'UFM che le stesse risultano divergenti su diverse circostanze essenziali. Giova altresì osservare che le insorgenti si limitano a mere congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento alle presunte violenze sessuali sofferte. Infatti, non solo non convince il fatto che la ricorrente non sia andata ad abitare altrove, lontano dal patrigno al più tardi dopo essersi sposata nel 1993, ma è pure palesemente incompatibile con la logica dell'agire, soprattutto se le denunce sporte fossero realmente state ignorate. In tale ambito, non la soccorre neppure l'affermazione secondo cui suo marito non avrebbe avuto i mezzi finanziari per acquistare un'altra casa, in quanto avrebbe potuto andare ad abitare in affitto, oppure, avrebbe potuto vendere la sua casa, dopo averla ereditata da sua madre nel 2000, e comprarne una nuova altrove (cfr. audizione del 18 marzo 2004 pag. 2). Inoltre, non può neppure essere ritenuta la generica affermazione secondo cui in Mongolia non si chiuderebbero le porte in campagna, ragione per la quale suo patrigno, nonostante se ne fosse andato di casa dopo la morte di sua madre, sarebbe passato regolarmente ad abusare sessualmente di lei (cfr. audizione del 18 marzo 2004 pagg. 2 e 3) giacché niente impediva alla ricorrente di chiudersi in casa per la sua sicurezza personale. Pertanto, sono da considerare inverosimili le violenze subite dall'autrice del gravame come anche le altre allegazioni presentate, essendo proprio la storia dello stupro alla base del suo racconto. Infine, non vi è motivo di ritenere che le insorgenti non possano ottenere dalle autorità in Mongolia, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei loro confronti. Di conseguenza, nel caso concreto non è dato rilevare alcun elemento secondo cui le ricorrenti possano essere esposte in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 8.3 8.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Qualora venga constatato un pericolo concreto deve essere concessa l'ammissione provvisoria, salvi i casi di cui l'art. 83 cpv. 7 LStr (cfr. Foglio Federale n. 20 del 20 maggio 2002 pag. 3433 [FF 2002 3433]). Il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 8.3.2 Quanto alla situazione personale delle insorgenti, A._______ è ancora giovane ed ha una certa esperienza professionale quale contadina. Inoltre, non vi è ragione di escludere che disponga di una rete sociale in patria, in particolare che abbia ancora un rapporto migliore di quanto allegato con suo marito al quale potrà altresì, in caso di necessità, chiedere il pagamento di alimenti perlomeno per le sue figlie. Peraltro, potrà anche contare sul sostegno della vicina di casa e della sua famiglia. Per di più, le ricorrenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza delle autrici del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per le stesse di un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine. In aggiunta, i cinque anni e mezzo di soggiorno nel nostro Paese non costituiscono una ragione ostativa all'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti. Infatti, B._______ ha trascorso i primi nove anni dell'infanzia in Mongolia ed è ancora caratterizzata dalla cultura ed il modo di vivere di sua madre come pure la quasi seienne C._______ (v. sentenza del TAF D-3284/2006 del 5 dicembre 2008 consid. 5.3). Per di più, le insorgenti non hanno famigliari in Svizzera. Pertanto, non v'è motivo di ritenere che le autrici del gravame, in caso di allontanamento dal nostro Paese, subiranno uno sradicamento culturale importante, ritenuto altresì il loro grado d'integrazione dal profilo socioculturale è maggiore in Mongolia che in Svizzera. Per conseguenza, non sussiste neanche una violazione dell'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107). Infine, nonostante le ricorrenti abbiano presentato una domanda d'asilo più di cinque anni fa, non si giustifica di esaminare se le medesime si trovino in una grave situazione personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis della, nel frattempo abrogata (RU 2007 5488), legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS) e degli abrogati art. 44 cpv. 3-5 LAsi (RU 2006 4745-4767) come pure l'art. 33 OAsi 1, ritenuto che un tale esame non è di competenza di questo Tribunale. Infatti, secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al Cantone rilasciare un eventuale permesso di dimora ad una persona soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo, di cui è sempre stato noto alle autorità il luogo di soggiorno e che ha dimostrato un certo grado d'integrazione. Per conseguenza, l'eventuale concessione di tale permesso alle insorgenti esula dall'ambito procedurale del caso di specie. 8.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allonta-namento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie. 8.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, le ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 9. In considerazione di quanto precede, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplifi-cata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dalle ricorrenti il 6 luglio 2006. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico delle ricor-renti. L'anticipo, di CHF 600.-, versato il 6 luglio 2006, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione a: rappresentante delle ricorrenti (plico raccomandato) UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) F._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: