Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 30 settembre 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
E. 2 Non si prelevano spese processuali.
E. 3 Non sono accordate spese ripetibili.
E. 4 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 30 settembre 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali.
- Non sono accordate spese ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5254/2019 Sentenza del 23 ottobre 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yanick Fellay cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nata il (...), Somalia, patrocinata dal MLaw Cinzia Chirayil, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);decisione della SEM del 30 settembre 2019 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera il 6 agosto 2019, i verbali d'audizione del 21 agosto 2018 (di seguito: verbale 1) e del 23 settembre 2018 (di seguito: verbale 2), la bozza di decisione negativa sull'asilo del 26 settembre 2019 ed il parere al riguardo della rappresentante legale datato 27 settembre 2019, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 30 settembre 2019, notificata in medesima data (cfr. risultanze processuali), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera, salvo ammetterla provvisoriamente per causa d'inesigibilità, il ricorso del 9 ottobre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 10 ottobre 2019), con cui la ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine la ritrasmissione degli atti all'autorità inferiore per l'emanazione di una nuova decisione; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili, di essere esentata dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 10 ottobre 2019 alla ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimata ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata la ricorrente posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con la medesima decisione qui avversata e non avendo essa censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo, che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che la richiedente, cittadina somala di etnia araba, ha dichiarato di aver lasciato il proprio Paese d'origine il 1° luglio 2019 (cfr. verbale 2, pag. 3, D12) poiché sarebbe stata sottoposta a pressioni e minacce da parte di Al-Shabaab in ragione del suo impiego presso l'aeroporto di Mogadiscio per conto (...); che queste persecuzioni sarebbero sfociate, da ultimo, in un attentato che ha cagionato la morte del marito della richiedente; che in tale occasione la medesima avrebbe anche sofferto un'interruzione della gravidanza, che nel parere del 27 settembre 2019 sul progetto di decisione della SEM, la patrocinatrice dell'insorgente ha allegato che la ricorrente appartiene ad una categoria a rischio di attacco politicamente motivato da parte di Al-Shabaab e che pertanto anche il fondato timore di future persecuzioni dovrebbe essere esaminato specificamente, che tuttavia, nella propria motivazione, la SEM si è limitata a valutare i motivi addotti dall'insorgente sotto l'aspetto della verosimiglianza, e ciò prendendo in esame unicamente il suo vissuto personale, astenendosi dall'esaminare l'esistenza di un timore fondato derivante dal rapporto collaborativo fra la (...) e la richiedente; che l'autorità di prima istanza non ha invece espresso alcun dubbio a proposito dell'effettiva collaborazione della ricorrente con la (...), che ciò sarebbe stato giustificato unicamente se nel prosieguo della propria motivazione l'autorità avesse escluso l'esistenza di un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi con riferimento a tale circostanza, cosa non riscontrabile in casu; che infatti l'autorità in parola si è astenuta dal pronunciarsi sulla questione, asserendo di aver concesso l'ammissione provvisoria (cfr. decisione della SEM del 30 settembre 2019, pag. 6, consid. 4), che difatti, la questione risultava potenzialmente rilevante ai fini della concessione dell'asilo e ciò indipendentemente dalla verosimiglianza delle allegazioni dell'interessata sugli aspetti analizzati nella decisione avversata, che in effetti, le persone sospettate di lavorare all'aeroporto di Mogadiscio, parrebbero rientrare in una categoria di individui a rischio di trattamenti pregiudizievoli sia da parte di Al-Shaabab che da parte di altre persone (cfr. The Danish Immigration Service, Country Report 1/2017, South and Central Somalia, Security Situation, al-Shabaab Presence, and Target Groups, pag. 17, punto 2 e pag. 28, punto 4), che su tali presupposti, avendo la SEM omesso di esprimersi su parte dei motivi d'asilo addotti dall'interessata, v'è da riscontrare una violazione del suo diritto di essere sentito, che difatti, tale garanzia procedurale, già deducibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e concretizzata agli art. 26 e seg. PA, impone all'autorità giudicante di prendere in debita considerazione le allegazioni della parte in causa nell'ambito della procedura di elaborazione delle decisioni (cfr. art. 32 PA, DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3, Waldmann/Bickel, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed. 2016, art. 30 n. 3), che un suo corollario è inoltre il cosiddetto obbligo di motivare le decisioni, premessa essenziale per la verifica della fondatezza dei provvedimenti, che in riferimento a ciò, si necessita che l'autorità menzioni, quantomeno brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto di modo che, la persona toccata dalla decisione possa rendersi conto della sua portata ed impugnarla in piena cognizione di causa (cfr. DTF 136 I 184 consid. 2.2.1, 136 I 229, Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n°4 consid. 5), che il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5), che pertanto, il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 30 settembre 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a pronunciare una nuova decisione, che l'autorità di prima istanza è invitata a valutare la rilevanza in materia d'asilo del legame lavorativo fra l'insorgente e la (...), segnatamente del potenziale rischio per la ricorrente di subire rappresaglie in ragione del medesimo, che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) e l'istanza di assistenza giudiziaria è da considerarsi priva d'oggetto, che non vengono attribuite indennità ripetibili, che la pronuncia è definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 30 settembre 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non sono accordate spese ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: