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D-5150/2024

D-5150/2024

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung IV (Asylrecht) · 2026-08-24 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a L'interessato, cittadino iraniano, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 20 febbraio 2024 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. (...)-2/2). A.b Il 22 maggio 2024 la SEM ha provveduto all'audizione approfondita sui motivi d'asilo dell'interessato (cfr. atto SEM n. 19/16). Questi ha dichiarato, in sostanza, di essere un cittadino iraniano di etnia curda e di essere nato e cresciuto a B._______, nel distretto di C._______, nella provincia del D._______, luogo nel quale avrebbe mantenuto il proprio domicilio e presso il quale sarebbe regolarmente rientrato anche successivamente al trasferimento a E._______ per ragioni lavorative. A partire dall'anno 1391 del calendario persiano (corrispondente agli anni 2012-2013 del calendario gregoriano), avrebbe prestato servizio militare per un periodo di un anno e tre mesi, salvo poi interromperlo volontariamente per motivi personali. In considerazione delle discriminazioni e delle condizioni di svantaggio cui sarebbe sottoposta la popolazione curda in Iran, nel 2019 avrebbe deciso di aderire clandestinamente al partito Komala, nell'ambito del quale avrebbe svolto attività di propaganda. Circa un mese prima del proprio espatrio, un cugino che presterebbe servizio presso i Sepah Pasdaran, avrebbe scoperto il suo coinvolgimento con il partito Komala. Circa due settimane più tardi, le forze dell'ordine si sarebbero presentate presso la sua abitazione, contestandogli il mancato completamento del servizio militare. L'interessato avrebbe ritenuto che tale intervento fosse in realtà riconducibile alla sua appartenenza al partito, atteso che esso si sarebbe verificato nello stesso periodo in cui due nuovi membri del Komala, da lui reclutati, sarebbero stati arrestati. Per tale ragione, avrebbe temuto per la propria incolumità. Con il sostegno del partito, nel marzo 2021 avrebbe lasciato l'Iran per raggiungere l'F._______, dove avrebbe formalizzato la propria adesione al Komala e avrebbe assunto l'incarico di (...) destinati alle attività del partito. Durante la sua permanenza in F._______, le autorità iraniane avrebbero continuato a ricercarlo. In un primo momento sarebbero intervenute le forze dell'ordine e, successivamente, agenti dell'Etelaat e dei Sepah Pasdaran, i quali avrebbero effettuato perquisizioni presso la sua abitazione e avrebbero confiscato i suoi documenti personali. Inoltre, in tre distinte occasioni, agenti dell'Etelaat e dei Sepah Pasdaran avrebbero convocato il padre dell'interessato al fine di indurlo a persuadere il figlio a collaborare con le autorità. Infine, le basi del Komala presenti in F._______, compresa quella presso la quale il richiedente sarebbe stato dislocato, sarebbero state oggetto di bombardamenti, nel corso dei quali alcuni appartenenti al partito sarebbero rimasti uccisi. A seguito di tali eventi, tra i mesi di novembre e dicembre 2023, egli avrebbe interrotto ogni attività in favore del Komala e avrebbe lasciato l'F._______ per raggiungere l'Europa. Da ultimo, in caso di rientro in Iran, egli teme di essere arrestato, perseguitato o ucciso, analogamente a quanto sarebbe accaduto ad altri membri del partito Komala. A.c In corso di procedura, il richiedente ha trasmesso vari mezzi di prova di cui si dirà, se del caso e per quanto di rilievo in seguito nei considerandi in diritto. B. Con decisione del 16 luglio 2024, notificata il 18 luglio seguente (cfr. atto SEM n. 34/1), la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, considerando tale misura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 32/10). C. Con ricorso del 13 agosto 2024 (recte: 19 agosto 2024; notificato il 20 agosto 2024, cfr. risultanze processuali) l'interessato (di seguito anche il ricorrente o l'insorgente) è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) avverso la predetta decisione, chiedendo, principalmente, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In subordine, egli ha domandato la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Sul piano procedurale, egli ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio nella persona del suo rappresentante legale. Al ricorso sono stati acclusi degli allegati. D. Tramite complementi al ricorso del 20 agosto 2024 (cfr. atto TAF n. 3) e del 25 settembre 2024 (cfr. atto TAF n. 4), il ricorrente ha trasmesso al Tribunale ulteriori documenti. E. Tramite ordinanza del 16 ottobre 2024 (cfr. atto TAF n. 5), il Tribunale ha avviato uno scambio di scritti tra le parti, il quale è scaturito in una risposta dell'11 novembre 2024 (cfr. atto TAF n. 8), una replica del 13 dicembre 2024 (cfr. atto TAF n. 10) ed una duplica del 19 agosto 2025 (cfr. atto TAF n. 14), nella quale la SEM ha parimenti preso posizione sulle ulteriori comunicazioni del ricorrente del 9 maggio 2025 (cfr. atto TAF n. 11) e del 4 luglio 2025 (cfr. atto TAF n. 12). F. Lo scritto del 26 settembre 2025, con cui l'interessato ha trasmesso al Tribunale una pennetta USB (cfr. atto TAF n. 16). G. La lettera del 13 marzo 2026, tramite cui il ricorrente ha trasmesso informazioni circa la situazione attuale in Iran (cfr. atto TAF n. 17). H. Tramite ordinanza del 23 giugno 2026, il Tribunale ha invitato la SEM ad esprimersi, entro l'8 luglio 2026, in merito agli ulteriori scritti, tenendo conto dell'attuale situazione securitaria del Paese d'origine (cfr. atto TAF n. 18). Essa vi ha dato seguito con osservazioni del 1° luglio 2026 (cfr. atto TAF n. 19), a cui il ricorrente ha replicato con scritto del 21 luglio 2026 (cfr. atto TAF n. 21). I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura.

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso.

E. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest'ultima.

E. 1.4 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro i termini (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.

E. 2 Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), senza scambio di scritti e con motivazione sommaria (art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi).

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene sostanzialmente che le allegazioni del ricorrente in merito al suo timore di essere inviso alle autorità iraniane in ragione del suo presunto sostegno al partito Komala non sarebbero verosimili, in quanto vaghe e inconsistenti. Neppure i mezzi di prova presentati sarebbero atti a rendere verosimili le proprie dichiarazioni. Infine, il rifiuto di prestare servizio militare così come gli asseriti conseguenti svantaggi subiti non sarebbero rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 4.2 Censurando la violazione del diritto federale, il ricorrente contesta le considerazioni dell'autorità inferiore e ritiene che le proprie allegazioni in merito ai motivi d'asilo sarebbero da considerarsi verosimili e rilevanti.

E. 4.3 Tramite gli ulteriori scambi di scritti, le parti si sono riconfermate sostanzialmente nelle proprie conclusioni di causa. La SEM ha in particolare preso posizione sugli ulteriori mezzi di prova prodotti.

E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 6.1 Ora, la situazione in Iran è cambiata notevolmente negli ultimi mesi. Le proteste iniziate il 28 dicembre 2025 a Teheran si sono rapidamente diffuse fino a trasformarsi in manifestazioni di portata nazionale. Le autorità iraniane hanno reagito con una repressione sistematica e un massiccio ricorso alla forza, causando numerosi arresti, feriti gravi e vittime. Secondo le stime attuali, il conflitto avrebbe provocato lo sfollamento di milioni di persone, la maggior parte delle quali avrebbe lasciato Teheran ed altri centri urbani per rifugiarsi nel nord del Paese e nelle zone rurali. In tale contesto, con una situazione incerta e difficilmente valutabile, il 13 gennaio 2026 la SEM ha deciso di sospendere temporaneamente la trattazione delle domande d'asilo presentate da cittadini iraniani per le quali si prevedeva una decisione negativa e con pronuncia dell'allontanamento (cfr. sentenze del TAF D-7936/2025 del 15 giugno 2026 consid. 5; D-2224/2024 del 15 giugno 2026 consid. 5).

E. 6.2 Il 28 febbraio 2026, Israele e Stati Uniti hanno quindi lanciato massicci attacchi aerei contro l'Iran, i quali hanno causato la morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, nonché di altri leader iraniani. Il Paese ha reagito immediatamente con attacchi contro Israele, Qatar, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Giordania, Kuwait e altri Stati, nonché disponendo il blocco dello Stretto di Hormuz. Allo stato attuale permane incertezza circa l'esito dei colloqui tra Stati Uniti e Iran, segnatamente quanto alla possibilità che essi conducano ad un cessate il fuoco a tempo indeterminato e ad un accordo di pace duraturo. La recente firma del protocollo d'intesa di Islamabad costituisce infatti solo una tappa del processo negoziale, dovendo le parti ancora condurre, entro un termine di 60 giorni - prorogabile di comune intesa - ulteriori negoziati al fine di pervenire a un accordo definitivo (cfr. Radiotelevisione svizzera [RSI], L'Accordo tra Washington e Teheran è già firmato, 18 giugno 2026, https://www.rsi.ch/info/mondo/L%E2%80%99accordo-tra-Washington-e-Teheran-%C3%A8-gi%C3%A0-firmato--3829430.html, consultato il 22 luglio 2026). In tale contesto, pur in presenza di un accordo quadro tra le parti, sarebbero già intervenuti i primi scontri tra Stati Uniti e Iran (cfr. RSI, USA-Iran, primi scontri dopo l'accordo, 27 giugno 2026, https://www.rsi.ch/info/mondo/USA-Iran-primi-scontri-dopo-l%E2%80%99accordo--3850484.html, consultato il 22 luglio 2026).

E. 6.3 Ferme queste premesse, l'evoluzione della situazione concreta e di politica interna in Iran appare incerta e imprevedibile. Conseguentemente, l'esito delle analisi delle richieste di asilo depositate in Svizzera da cittadini iraniani non possono fondarsi su presupposti fattuali chiari e definitivi.

E. 7.1 Alla luce della situazione sopradescritta, occorre dunque determinare se il richiedente possa essere riconosciuto quale rifugiato e beneficiare dell'asilo.

E. 7.2.1 Nell'esame della qualità di rifugiato viene innanzitutto analizzata la situazione di persecuzione esistente al momento della partenza dal Paese d'origine della persona richiedente l'asilo. Secondo dottrina e giurisprudenza, occorre tuttavia fare riferimento alla situazione di rischio esistente al momento della decisione sull'asilo, qualora le condizioni nel Paese d'origine siano mutate in modo sostanziale - in senso favorevole o sfavorevole al richiedente - nel periodo intercorso tra l'espatrio e la decisione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.1 e riferimenti citati).

E. 7.2.2 In proposito, va qui ricordato che la vertenza dinnanzi a questo Tribunale può eccezionalmente concludersi con il rinvio della causa all'autorità inferiore, corredato di istruzioni vincolanti, qualora debbano essere accertati ulteriori fatti e si renda necessaria un'istruttoria estesa (cfr. art. 61 cpv. 1 PA). Nondimeno, gli elementi mancanti per la maturità del giudizio possono essere colmati anche dalla stessa autorità di ricorso, qualora ciò risulti opportuno per ragioni di economia processuale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5).

E. 7.3 Orbene, alla luce dell'attuale incertezza, sopra evidenziata circa l'evoluzione della situazione generale in Iran (cfr. supra consid. 6.3), il Tribunale ritiene che la necessaria rivalutazione delle mutate circostanze di fatto non debba essere effettuata dall'autorità di ricorso, bensì dall'autorità di prima istanza, una volta che il quadro fattuale nel Paese si sarà sufficientemente consolidato. Tale modo di procedere consentirà una nuova valutazione della questione dello statuto di rifugiato dei richiedenti l'asilo provenienti dall'Iran e quella dell'esecuzione dell'allontanamento alla luce delle condizioni politiche e socioeconomiche del Paese.

E. 7.4 Posto quanto sopra, si giustifica la cassazione della decisione impugnata. Nell'ambito del nuovo esame, l'autorità inferiore dovrà, da un lato, procedere all'accertamento della situazione generale in Iran e, dall'altro, garantire il diritto di essere sentito del ricorrente. Tale soluzione consente inoltre di preservare il doppio grado di giudizio, elemento tanto più essenziale nel contesto del diritto d'asilo, dove il Tribunale amministrativo federale funge da unica, e quindi ultima, istanza giudiziaria.

E. 8 Ritenuto quanto esposto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 16 luglio 2024 è annullata. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare - se necessario - l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza.

E. 9 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 10.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA).

E. 10.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Nel caso in disamina, al ricorrente rappresentato in questa sede si giustifica l'attribuzione di ripetibili. In difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 1'500.- (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 7 TS-TAF e segg.).

E. 10.3 In tali circostanze, le richieste volte alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio sono divenute prive d'oggetto (cfr. la sentenza del TAF E-184/2026 del 29 giugno 2026 consid. 7.3).

E. 11 La presente sentenza non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto.
  2. La decisione della SEM del 16 luglio 2024 è annullata. Gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità inferiore per procedere ai sensi dei considerandi.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. La SEM rifonderà al ricorrente complessivi CHF 1'500.- a titolo di indennità per spese ripetibili.
  5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5150/2024 Sentenza del 24 agosto 2026 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice William Waeber; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), Iran, patrocinato da Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, BCJ Vaud, Bureau de consultation juridique, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 16 luglio 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino iraniano, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 20 febbraio 2024 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. (...)-2/2). A.b Il 22 maggio 2024 la SEM ha provveduto all'audizione approfondita sui motivi d'asilo dell'interessato (cfr. atto SEM n. 19/16). Questi ha dichiarato, in sostanza, di essere un cittadino iraniano di etnia curda e di essere nato e cresciuto a B._______, nel distretto di C._______, nella provincia del D._______, luogo nel quale avrebbe mantenuto il proprio domicilio e presso il quale sarebbe regolarmente rientrato anche successivamente al trasferimento a E._______ per ragioni lavorative. A partire dall'anno 1391 del calendario persiano (corrispondente agli anni 2012-2013 del calendario gregoriano), avrebbe prestato servizio militare per un periodo di un anno e tre mesi, salvo poi interromperlo volontariamente per motivi personali. In considerazione delle discriminazioni e delle condizioni di svantaggio cui sarebbe sottoposta la popolazione curda in Iran, nel 2019 avrebbe deciso di aderire clandestinamente al partito Komala, nell'ambito del quale avrebbe svolto attività di propaganda. Circa un mese prima del proprio espatrio, un cugino che presterebbe servizio presso i Sepah Pasdaran, avrebbe scoperto il suo coinvolgimento con il partito Komala. Circa due settimane più tardi, le forze dell'ordine si sarebbero presentate presso la sua abitazione, contestandogli il mancato completamento del servizio militare. L'interessato avrebbe ritenuto che tale intervento fosse in realtà riconducibile alla sua appartenenza al partito, atteso che esso si sarebbe verificato nello stesso periodo in cui due nuovi membri del Komala, da lui reclutati, sarebbero stati arrestati. Per tale ragione, avrebbe temuto per la propria incolumità. Con il sostegno del partito, nel marzo 2021 avrebbe lasciato l'Iran per raggiungere l'F._______, dove avrebbe formalizzato la propria adesione al Komala e avrebbe assunto l'incarico di (...) destinati alle attività del partito. Durante la sua permanenza in F._______, le autorità iraniane avrebbero continuato a ricercarlo. In un primo momento sarebbero intervenute le forze dell'ordine e, successivamente, agenti dell'Etelaat e dei Sepah Pasdaran, i quali avrebbero effettuato perquisizioni presso la sua abitazione e avrebbero confiscato i suoi documenti personali. Inoltre, in tre distinte occasioni, agenti dell'Etelaat e dei Sepah Pasdaran avrebbero convocato il padre dell'interessato al fine di indurlo a persuadere il figlio a collaborare con le autorità. Infine, le basi del Komala presenti in F._______, compresa quella presso la quale il richiedente sarebbe stato dislocato, sarebbero state oggetto di bombardamenti, nel corso dei quali alcuni appartenenti al partito sarebbero rimasti uccisi. A seguito di tali eventi, tra i mesi di novembre e dicembre 2023, egli avrebbe interrotto ogni attività in favore del Komala e avrebbe lasciato l'F._______ per raggiungere l'Europa. Da ultimo, in caso di rientro in Iran, egli teme di essere arrestato, perseguitato o ucciso, analogamente a quanto sarebbe accaduto ad altri membri del partito Komala. A.c In corso di procedura, il richiedente ha trasmesso vari mezzi di prova di cui si dirà, se del caso e per quanto di rilievo in seguito nei considerandi in diritto. B. Con decisione del 16 luglio 2024, notificata il 18 luglio seguente (cfr. atto SEM n. 34/1), la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, considerando tale misura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 32/10). C. Con ricorso del 13 agosto 2024 (recte: 19 agosto 2024; notificato il 20 agosto 2024, cfr. risultanze processuali) l'interessato (di seguito anche il ricorrente o l'insorgente) è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) avverso la predetta decisione, chiedendo, principalmente, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In subordine, egli ha domandato la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Sul piano procedurale, egli ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio nella persona del suo rappresentante legale. Al ricorso sono stati acclusi degli allegati. D. Tramite complementi al ricorso del 20 agosto 2024 (cfr. atto TAF n. 3) e del 25 settembre 2024 (cfr. atto TAF n. 4), il ricorrente ha trasmesso al Tribunale ulteriori documenti. E. Tramite ordinanza del 16 ottobre 2024 (cfr. atto TAF n. 5), il Tribunale ha avviato uno scambio di scritti tra le parti, il quale è scaturito in una risposta dell'11 novembre 2024 (cfr. atto TAF n. 8), una replica del 13 dicembre 2024 (cfr. atto TAF n. 10) ed una duplica del 19 agosto 2025 (cfr. atto TAF n. 14), nella quale la SEM ha parimenti preso posizione sulle ulteriori comunicazioni del ricorrente del 9 maggio 2025 (cfr. atto TAF n. 11) e del 4 luglio 2025 (cfr. atto TAF n. 12). F. Lo scritto del 26 settembre 2025, con cui l'interessato ha trasmesso al Tribunale una pennetta USB (cfr. atto TAF n. 16). G. La lettera del 13 marzo 2026, tramite cui il ricorrente ha trasmesso informazioni circa la situazione attuale in Iran (cfr. atto TAF n. 17). H. Tramite ordinanza del 23 giugno 2026, il Tribunale ha invitato la SEM ad esprimersi, entro l'8 luglio 2026, in merito agli ulteriori scritti, tenendo conto dell'attuale situazione securitaria del Paese d'origine (cfr. atto TAF n. 18). Essa vi ha dato seguito con osservazioni del 1° luglio 2026 (cfr. atto TAF n. 19), a cui il ricorrente ha replicato con scritto del 21 luglio 2026 (cfr. atto TAF n. 21). I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest'ultima. 1.4 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro i termini (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.

2. Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), senza scambio di scritti e con motivazione sommaria (art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi).

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene sostanzialmente che le allegazioni del ricorrente in merito al suo timore di essere inviso alle autorità iraniane in ragione del suo presunto sostegno al partito Komala non sarebbero verosimili, in quanto vaghe e inconsistenti. Neppure i mezzi di prova presentati sarebbero atti a rendere verosimili le proprie dichiarazioni. Infine, il rifiuto di prestare servizio militare così come gli asseriti conseguenti svantaggi subiti non sarebbero rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 4.2 Censurando la violazione del diritto federale, il ricorrente contesta le considerazioni dell'autorità inferiore e ritiene che le proprie allegazioni in merito ai motivi d'asilo sarebbero da considerarsi verosimili e rilevanti. 4.3 Tramite gli ulteriori scambi di scritti, le parti si sono riconfermate sostanzialmente nelle proprie conclusioni di causa. La SEM ha in particolare preso posizione sugli ulteriori mezzi di prova prodotti. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6. 6.1 Ora, la situazione in Iran è cambiata notevolmente negli ultimi mesi. Le proteste iniziate il 28 dicembre 2025 a Teheran si sono rapidamente diffuse fino a trasformarsi in manifestazioni di portata nazionale. Le autorità iraniane hanno reagito con una repressione sistematica e un massiccio ricorso alla forza, causando numerosi arresti, feriti gravi e vittime. Secondo le stime attuali, il conflitto avrebbe provocato lo sfollamento di milioni di persone, la maggior parte delle quali avrebbe lasciato Teheran ed altri centri urbani per rifugiarsi nel nord del Paese e nelle zone rurali. In tale contesto, con una situazione incerta e difficilmente valutabile, il 13 gennaio 2026 la SEM ha deciso di sospendere temporaneamente la trattazione delle domande d'asilo presentate da cittadini iraniani per le quali si prevedeva una decisione negativa e con pronuncia dell'allontanamento (cfr. sentenze del TAF D-7936/2025 del 15 giugno 2026 consid. 5; D-2224/2024 del 15 giugno 2026 consid. 5). 6.2 Il 28 febbraio 2026, Israele e Stati Uniti hanno quindi lanciato massicci attacchi aerei contro l'Iran, i quali hanno causato la morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, nonché di altri leader iraniani. Il Paese ha reagito immediatamente con attacchi contro Israele, Qatar, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Giordania, Kuwait e altri Stati, nonché disponendo il blocco dello Stretto di Hormuz. Allo stato attuale permane incertezza circa l'esito dei colloqui tra Stati Uniti e Iran, segnatamente quanto alla possibilità che essi conducano ad un cessate il fuoco a tempo indeterminato e ad un accordo di pace duraturo. La recente firma del protocollo d'intesa di Islamabad costituisce infatti solo una tappa del processo negoziale, dovendo le parti ancora condurre, entro un termine di 60 giorni - prorogabile di comune intesa - ulteriori negoziati al fine di pervenire a un accordo definitivo (cfr. Radiotelevisione svizzera [RSI], L'Accordo tra Washington e Teheran è già firmato, 18 giugno 2026, https://www.rsi.ch/info/mondo/L%E2%80%99accordo-tra-Washington-e-Teheran-%C3%A8-gi%C3%A0-firmato--3829430.html, consultato il 22 luglio 2026). In tale contesto, pur in presenza di un accordo quadro tra le parti, sarebbero già intervenuti i primi scontri tra Stati Uniti e Iran (cfr. RSI, USA-Iran, primi scontri dopo l'accordo, 27 giugno 2026, https://www.rsi.ch/info/mondo/USA-Iran-primi-scontri-dopo-l%E2%80%99accordo--3850484.html, consultato il 22 luglio 2026). 6.3 Ferme queste premesse, l'evoluzione della situazione concreta e di politica interna in Iran appare incerta e imprevedibile. Conseguentemente, l'esito delle analisi delle richieste di asilo depositate in Svizzera da cittadini iraniani non possono fondarsi su presupposti fattuali chiari e definitivi. 7. 7.1 Alla luce della situazione sopradescritta, occorre dunque determinare se il richiedente possa essere riconosciuto quale rifugiato e beneficiare dell'asilo. 7.2 7.2.1 Nell'esame della qualità di rifugiato viene innanzitutto analizzata la situazione di persecuzione esistente al momento della partenza dal Paese d'origine della persona richiedente l'asilo. Secondo dottrina e giurisprudenza, occorre tuttavia fare riferimento alla situazione di rischio esistente al momento della decisione sull'asilo, qualora le condizioni nel Paese d'origine siano mutate in modo sostanziale - in senso favorevole o sfavorevole al richiedente - nel periodo intercorso tra l'espatrio e la decisione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.1 e riferimenti citati). 7.2.2 In proposito, va qui ricordato che la vertenza dinnanzi a questo Tribunale può eccezionalmente concludersi con il rinvio della causa all'autorità inferiore, corredato di istruzioni vincolanti, qualora debbano essere accertati ulteriori fatti e si renda necessaria un'istruttoria estesa (cfr. art. 61 cpv. 1 PA). Nondimeno, gli elementi mancanti per la maturità del giudizio possono essere colmati anche dalla stessa autorità di ricorso, qualora ciò risulti opportuno per ragioni di economia processuale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). 7.3 Orbene, alla luce dell'attuale incertezza, sopra evidenziata circa l'evoluzione della situazione generale in Iran (cfr. supra consid. 6.3), il Tribunale ritiene che la necessaria rivalutazione delle mutate circostanze di fatto non debba essere effettuata dall'autorità di ricorso, bensì dall'autorità di prima istanza, una volta che il quadro fattuale nel Paese si sarà sufficientemente consolidato. Tale modo di procedere consentirà una nuova valutazione della questione dello statuto di rifugiato dei richiedenti l'asilo provenienti dall'Iran e quella dell'esecuzione dell'allontanamento alla luce delle condizioni politiche e socioeconomiche del Paese. 7.4 Posto quanto sopra, si giustifica la cassazione della decisione impugnata. Nell'ambito del nuovo esame, l'autorità inferiore dovrà, da un lato, procedere all'accertamento della situazione generale in Iran e, dall'altro, garantire il diritto di essere sentito del ricorrente. Tale soluzione consente inoltre di preservare il doppio grado di giudizio, elemento tanto più essenziale nel contesto del diritto d'asilo, dove il Tribunale amministrativo federale funge da unica, e quindi ultima, istanza giudiziaria.

8. Ritenuto quanto esposto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 16 luglio 2024 è annullata. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare - se necessario - l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza.

9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 10. 10.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). 10.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Nel caso in disamina, al ricorrente rappresentato in questa sede si giustifica l'attribuzione di ripetibili. In difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 1'500.- (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 7 TS-TAF e segg.). 10.3 In tali circostanze, le richieste volte alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio sono divenute prive d'oggetto (cfr. la sentenza del TAF E-184/2026 del 29 giugno 2026 consid. 7.3).

11. La presente sentenza non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

2. La decisione della SEM del 16 luglio 2024 è annullata. Gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità inferiore per procedere ai sensi dei considerandi.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. La SEM rifonderà al ricorrente complessivi CHF 1'500.- a titolo di indennità per spese ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: