opencaselaw.ch

D-468/2014

D-468/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-03-04 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a In data 9 giugno 2009 gli interessati hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera fornendo le generalità di B._______ e di D._______. I medesimi hanno dichiarato di essere cittadini iracheni, egli di etnia curda, ella di etnia araba, originari di Baghdad dove avrebbero vissuto dall'infanzia fino a marzo del 2009 (cfr. verbale d'audizione sulle generalità della richiedente del 22 giugno 2009 [di seguito: verbale 1], pag. 2; verbale d'audizione sulle generalità del richiedente del 22 giugno 2009 [di seguito: verbale 2], pag. 2). Il (...) marzo 2009 sarebbero espatriati dall'Iraq e si sarebbero recati in Siria fino al (...) maggio 2009, data in cui sarebbero partiti per la Turchia (cfr. verbale 1, pagg. 9-10; verbale 2, pagg. 9-10). Dopo aver trascorso venti giorni ad Istanbul (Turchia) avrebbero proseguito il viaggio di espatrio e raggiunto la Svizzera in TIR il 9 giugno 2009, dove il medesimo giorno hanno depositato domanda d'asilo (verbale 1, pagg.10-11; verbale 2, pagg. 10-11). A.b Sentiti sui motivi d'asilo, i richiedenti hanno dichiarato di essere espatriati per dei problemi avuti a Baghdad con i Jaish Al Mahdi (cfr. verbale 1, pagg. 6-8; verbale 2, pagg.7-8; verbale d'audizione sui motivi d'asilo del richiedente del 10 febbraio 2010 [di seguito: verbale 3], D23, pag. 4; verbale d'audizione sui motivi d'asilo della richiedente del 10 febbraio 2010 [di seguito: verbale 4], D15, pag. 3 seg.). Il (...) febbraio 2009, D._______ sarebbe infatti stata sgridata e avrebbe ricevuto una sberla da due uomini di tale milizia per non aver coperto il capo con il velo (cfr. ibidem) mentre si recava al mercato. Il marito, dopo aver tentato di parlare con questi due uomini, sarebbe stato minacciato di morte (cfr. ibidem; verbale 3, D39, pag. 5). La sera del medesimo giorno degli esponenti di Jaish Al Mahdi avrebbero cominciato a sparare contro la loro casa (cfr. verbale 3, D40-D41, pag. 6; verbale 4, D23-D24, pagg. 4 seg.). Il marito avrebbe risposto al fuoco, mentre D._______ sarebbe fuggita con i suoceri e il cognato dapprima dai vicini (cfr. ibidem) ed in seguito da uno zio di B._______ (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, pag. 8; verbale 3, D23, pag. 4, D51, D53, pag. 7; verbale 4, D15, pag. 3, D26, pag. 5). All'indomani, il padre di B._______ avrebbe trovato la casa devastata, nonché una lettera di minaccia di morte rivolta a tutta la famiglia ed avrebbe così sporto denuncia alla polizia (cfr. verbale 1, pag. 7 verbale 2, pag. 7; verbale 3, D23, pag. 4; verbale 4, D15, pag. 3; mezzo di prova n. 8). La prima udienza al tribunale si sarebbe tenuta il (...) febbraio 2009 (cfr. ibidem). Il (...) marzo 2009, a seguito dell'insicurezza della situazione, gli interessati sarebbero espatriati in Siria (cfr. ibidem). A seguito della denuncia, il padre di B._______ sarebbe stato ucciso il (...) aprile 2009 dai Jaish Al Mahdi (cfr. verbali 1 e 2, pag. 7; verbale 3, D49, pag. 6; verbale 4, D15, pag. 3 seg.). I richiedenti avrebbero allora deciso di lasciare la Siria ed espatriare definitivamente (cfr. verbali 1 e 2, pag. 7; verbale 3, D23, pag. 4; verbale 4, D15, pag. 3). A.c A sostegno della loro domanda d'asilo gli interessati hanno prodotto:

- Due carte d'identità irachene

- Due certificati di nazionalità irachena

- Copia del contratto di matrimonio steso dal Tribunale civile di Al Kark il 7 agosto 2007

- Certificato di decesso del padre di B._______ steso a Baghdad il (...) aprile 2009 (mezzo di prova n. 1)

- Copia della richiesta del (...) marzo 2009 inoltrata dal padre di B._______ al giudice del Tribunale di Al Risafa di ottenimento di una copia dell'incarto inerenti le indagini di polizia (mezzo di prova n. 3)

- Copia dell'accettazione del (...) marzo 2009 da parte del giudice H._______ della richiesta della medesima data (mezzo di prova n. 2)

- Copia di una dichiarazione dinanzi al Tribunale di Al Risafa del (...) febbraio 2009: "decisione del giudice d'indagine di verbalizzazione delle dichiarazioni" (mezzo di prova n. 4)

- Copia del verbale della denuncia presentata alla centrale di polizia di Bab Al Shekh del (...) febbraio 2009 (mezzo di prova n. 5)

- Copia di una dichiarazione del padre di B._______ dinanzi al Tribunale di Al Risafa del (...) febbraio 2009 (mezzo di prova n. 6)

- Copia di un verbale inerente il sopralluogo della casa effettuato dalla polizia il (...) febbraio 2009 (mezzo di prova n. 7)

- Copia di una lettera minatoria della "squadra della morte giusta" (mezzo di prova n. 8) A.d Al fine di determinare la regione di provenienza degli interessati, il 12 agosto 2009 i medesimi sono stati sottoposti ad un'analisi condotta da esperti commissionati dall'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ai fini di stabilire la loro regione di provenienza (di seguito: esame LINGUA; atti A21/12 e A24/8), i cui risultati sono stati loro comunicati nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo (cfr. verbale 3, D61-71, pagg. 7 e 8; verbale 4, D35-44, pagg. 5-7). Da tale esame risulterebbe che la regione di socializzazione dei richiedenti non potrebbe essere Baghdad come dichiarato (cfr. ibidem). A.e Il 18 agosto 2009 le carte d'identità irachene prodotte a sostegno della domanda d'asilo sono state sottoposte ad un'analisi interna dell'UFM dalla quale non è emerso alcun indizio di falsificazione. A.f A seguito dei risultati dell'esame LINGUA, nonché di diverse informazioni trasmesse all'UFM nell'ambito dell'istruttoria, segnatamente per quanto riguarda l'utilizzo di altre identità da parte del signore B._______ in altri Stati europei, nonché la reale identità della signora D._______, detto Ufficio ha richiesto informazioni alla rappresentanza svizzera ad Ankara (Turchia). I risultati del rapporto d'Ambasciata sono stati comunicati ai richiedenti tramite la Polizia cantonale ticinese il 25 luglio 2013 (atto A59/16) nell'ambito di un'audizione in cui i richiedenti hanno confutato i risultati ed hanno ribadito la totalità delle allegazioni precedenti. A.g Con scritto del 29 luglio 2013 gli interessati hanno formulato le loro osservazioni in merito al rapporto d'Ambasciata (cfr. atto A60/2), ammettendo parzialmente di aver ingannato le autorità. B. In data 23 novembre 2011 rispettivamente 25 febbraio 2013 i coniugi B.________ sono diventati genitori di E._______ e di F._______. Il 9 maggio 2015 è nato il loro figlio G._______. C. Con decisione del 23 settembre 2013, l'UFM ha comunicato ai richiedenti che, visti i risultati delle indagini svolte, i loro dati personali sarebbero stati modificati nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) in A._______, nato il (...), cittadino iracheno e in C.________, nata il (...), cittadina turca. Con scritto del 30 settembre 2013 i richiedenti si sono opposti a tali modifiche. D. Con decisione del 10 gennaio 2014, notificata ai ricorrenti il 22 gennaio 2014 (cfr. atti processuali), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. E. Con ricorso del 3 febbraio 2014 (sic!; timbro del plico raccomandato: 28 gennaio 2014; data d'entrata: 29 gennaio 2014), sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, nonché la concessione dell'asilo e la restituzione dell'effetto sospensivo. Hanno altresì presentato una domanda di concessione del gratuito patrocinio, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. F. Con decisione incidentale del 24 marzo 2014, il Tribunale ha considerato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda di concessione del gratuito patrocinio. Ha quindi invitato i ricorrenti a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo. G. Il 25 marzo 2014, i ricorrenti hanno tempestivamente versato l'anticipo richiesto. H. Con ordinanza del 22 maggio 2014, il Tribunale ha invitato l'UFM ad inoltrare una risposta al ricorso. I. Con osservazioni del 5 giugno 2014, trasmesse ai ricorrenti con possibilità di replica, l'UFM ha confermato le decisioni impugnate e proposto la reiezione del gravame. J. Con replica del 12 giugno 2014, i ricorrenti hanno confermato pienamente le conclusioni presentate in sede ricorsuale e chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA). Vista la nascita del figlio G._______ dopo l'inoltro dell'atto ricorsuale, esso viene incluso nella presente procedura. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea federale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo del 26 giugno 1998. Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono rette dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie. In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizioni transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale applica il nuovo diritto.

E. 3 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione d'un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

E. 4 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti. Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 5 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.1 e relativi riferimenti; 2011/51 consid. 6.2). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.1 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. ibidem). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 6.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni presentate dai richiedenti non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi. Circa le generalità dei richiedenti, l'UFM è giunto alla conclusione che entrambi i richiedenti avrebbero palesemente tentato di ingannare le autorità svizzere sulle loro reali identità. Per quanto concerne i motivi d'asilo, l'UFM è pertanto giunto alla conclusione che i richiedenti non si sarebbero trovati in Iraq durante il periodo indicato e i fatti allegati non sarebbero stati vissuti di persona dai richiedenti. Per ciò che attiene ai documenti d'identità e ai mezzi probatori a sostegno della domanda d'asilo, essi non potrebbero essere considerati autentici e i richiedenti potrebbero essere fondamentalmente accusati di usurpazione d'identità poiché sarebbe stato stabilito che in realtà le generalità della richiedente sarebbero quelle di C._______, cittadina turca sposata il (...) 2008 in Turchia con il signor A._______. La decisione dell'UFM del 23 settembre 2013 di modificazione dei dati personali nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) sarebbe dunque fondata. In conclusione, le dichiarazioni in materia d'asilo non soddisferebbero pertanto le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi. Avendo respinto la domanda d'asilo, l'UFM ha pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera. Altresì, ha indicato che non vi sarebbero indizi per ritenere che gli interessati rischierebbero in Turchia di essere esposti a pene o trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU. Inoltre, siccome la signora sarebbe indubbiamente cittadina turca, avrebbe già vissuto presso la sorella ad Istanbul come affermato nello scritto del 29 luglio 2013 ed avrebbe contratto un matrimonio valido in Turchia il (...) 2008 l'esecuzione dell'allontanamento in Turchia sarebbe ragionevolmente esigibile. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico.

E. 6.2 Nel ricorso, gli insorgenti sostengono che l'UFM avrebbe correttamente considerato che le dichiarazioni dei ricorrenti, i cui fatti allegati avrebbero avuto luogo a Mosul (sic!), non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza dell'art. 7 LAsi. Il richiedente sarebbe espatriato dal suo paese d'origine unitamente alla moglie in quanto esposto a gravi rischi di ritorsione ed avrebbero dapprima cercato aiuto in Gran Bretagna ed in seguito in Svizzera. Il fatto di avere dato delle identità false sarebbe dovuto all'estrema necessità di sfuggire dal grave pericolo nel loro paese d'origine. Rilevano inoltre che essendo stato avviato un procedimento dinanzi ad un Tribunale di Istanbul nei confronti della signora C._______, un loro ritorno in Turchia provocherebbe un serio pericolo alla predetta. La medesima sarebbe inoltre incinta. Pertanto, si sarebbe in presenza di una situazione che metterebbe in pericolo l'esistenza della signora C._______ e l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe dunque possibile. In seguito, i ricorrenti rilevano che le sentenze definitive, pronunciate dal Tribunale, possono essere riviste con il rimedio straordinario della revisione e che il Tribunale è competente per statuire in materia di revisione di sentenze che ha pronunciato quale istanza di ricorso. I ricorrenti richiedono dunque che, sotto il profilo umanitario, il Tribunale riesamini la loro domanda d'asilo. II signor A._______ avrebbe inoltre la possibilità di inserirsi nella nostra società in quanto a partire dal 1° febbraio 2014 avrebbe un contratto di lavoro in misura del 40%. L'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe infine ragionevolmente esigibile poiché comporterebbe un grave pericolo per la loro incolumità. In conclusione hanno chiesto la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché l'annullamento della decisione dell'UFM del 10 gennaio 2014 e la concessione dell'asilo politico.

E. 6.3 Nella risposta al ricorso dell'UFM del 5 giugno 2014, l'autorità inferiore ha confermato la decisione impugnata e proposto la reiezione del gravame ritenendo che in sede di ricorso non sarebbero stati addotti fatti o mezzi di prova che permetterebbero di modificare il suo apprezzamento. Come confermato nel rapporto d'Ambasciata del 22 febbraio 2013, una procedura penale sarebbe stata aperta contro la richiedente per falsità in documenti per aver tentato, il (...) 2009, di lasciare il territorio turco con un passaporto falso. Non essendosi presentata all'udienza davanti al Tribunale, un mandato d'arresto è stato emesso nei suoi confronti in data (...) 2009. Secondo la giurisprudenza, una condanna penale per un delitto di diritto comune non costituirebbe, di per sé, una persecuzione rilevante in materia d'asilo. Sarebbe pertinente per il riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto qualora sia reso verosimile che si tratta di un "politmalus", ossia qualora la sanzione è stata fondata su dei motivi d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi. All'occorrenza, giusta gli elementi presenti nel dossier nessun indizio permetterebbe di dimostrare che la procedura penale oppure la pena pronunciata sarebbero fondati su uno dei motivi rilevanti in materia d'asilo. Infatti, la procedura sembrerebbe fondarsi su di un motivo legittimo. Inoltre, a titolo sussidiario, circa l'ammissibilità dell'allontanamento dalla Svizzera, l'UFM rammenta che una semplice possibilità di subire una violazione dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) non sarebbe sufficiente, al contrario, dovrebbe esserci un rischio concreto e serio di essere vittima di tortura o di trattamenti inumani o degradanti in caso di ritorno al Paese d'origine. Nella fattispecie ciò non sarebbe il caso.

E. 6.4 Con replica del 12 giugno 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 13 giugno 2014) i ricorrenti rilevano che non desiderano entrare nel merito delle osservazioni dell'UFM e confermano pienamente il ricorso. Ribadiscono inoltre che i ricorrenti sarebbero in grave pericolo in Iraq (sic!), pertanto l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso il loro Paese non sarebbe ragionevolmente esigibile poiché comporterebbe un grave pericolo per la loro incolumità. In conclusione, reiterano la richiesta di concessione dell'asilo politico ai richiedenti.

E. 7 Preliminarmente, è d'uopo constatare che, come già rilevato nella decisione incidentale del Tribunale del 24 marzo 2014, il rimedio straordinario della revisione è inammissibile. In secondo luogo, circa l'inverosimiglianza dei fatti avvenuti a Baghdad nel 2009, nonché circa l'inganno sulla loro identità, avendo i ricorrenti dichiarato che a giusto titolo l'autorità inferiore ha ritenuto inverosimili le loro allegazioni (cfr. ricorso pag. 2), così come avendo i ricorrenti ammesso esplicitamente di aver ingannato le autorità in merito alla loro identità (cfr. ibidem), lo scrivente Tribunale conferma pienamente quanto ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata alla quale rinvia. Di conseguenza, oggetto del litigio in questa sede risulta essere unicamente il timore della ricorrente di subire delle persecuzioni in caso di ritorno in Patria poiché accusata di falsificazione in documenti, nonché il timore per l'incolumità di tutta la famiglia. Conformemente a dottrina e giurisprudenza, l'incombere di un procedimento giudiziario non costituisce un motivo rilevante in materia d'asilo. Tuttavia, eccezionalmente l'esecuzione di una procedura penale, rispettivamente la condanna per un'infrazione di diritto comune può costituire una persecuzione rilevante in materia d'asilo. Ciò è in particolare il caso quando ad una persona viene imputata un'infrazione di diritto comune con lo scopo di perseguire o punire l'individuo per una sua caratteristica interna o esterna, segnatamente per la sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi (cfr. DTAF 2013/25 consid. 5.1; sentenza del TAF E-7321/2013 del 3 luglio 2014 consid. 8.3.1 [prevista per la pubblicazione]). Questo "politmalus" è in particolare da ritenere in tre casi: in primo luogo qualora una pena sproporzionatamente severa è pronunciata (cosiddetto "malus" in senso assoluto) o qualora, rispetto ad altri autori, la pena appare sproporzionatamente severa (cosiddetto "malus" in senso relativo), in secondo luogo qualora una procedura penale chiaramente non rispetta i principi dello Stato di diritto o in terzo luogo qualora il richiedente l'asilo con il tipo di pena o con l'espiazione della stessa rischia la violazione dei fondamentali diritti dell'uomo, segnatamente di essere torturato o essere trattato in maniera disumana o degradante (cfr. DTAF 2013/25 consid. 5.1 e relativo riferimento; E-7321/2013 consid. 8.3.1 [prevista per la pubblicazione]). Tuttavia, come già rilevato in precedenza, per poter ritenere un procedimento penale quale motivo rilevante in materia d'asilo, non è sufficiente trovarsi in uno dei tre casi elencati, ma una seconda condizione deve sussistere: l'illegittimità del procedimento penale deve infatti fondarsi su un motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. E-7321/2013 consid. 8.3.1 [prevista per la pubblicazione]), in altre parole un'inchiesta penale è pertinente in materia d'asilo soltanto se risponde ad un intento persecutorio ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. GICRA 1996 n. 34 consid. 3 e 4). Nella fattispecie, contro la signora C._______ è pendente un procedimento penale dinanzi al tribunale di I._______/Istanbul con l'accusa di falsità in documenti (art. 204 del codice penale turco) e l'(...) 2009 è stato emanato nei suoi confronti un mandato d'arresto per non essersi presentata all'udienza in tribunale (cfr. risultati del rapporto d'Ambasciata contenuti nello scritto dell'UFM del 2 maggio 2013 [atto A56/3], pag. 2). Lo scrivente Tribunale rileva innanzitutto che per quanto attiene al procedimento penale e al conseguente mandato d'arresto aperti nei confronti di C._______, si tratta di un procedimento di diritto comune, in relazione al quale peraltro non vi è alcun indizio concreto che si tratti di un procedimento abusivo. Infatti, la ricorrente stessa ha confermato di essere oggetto di tale procedimento penale e non ne ha contestato la legittimità (cfr. scritto del 29 luglio 2013, atto A60/2, pag. 2). In secondo luogo, la falsità in documenti è un'infrazione punita pure dal diritto svizzero all'art. 251 CP con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Pertanto la pena prevista dal codice penale turco per tale infrazione - ovvero una pena detentiva compresa tra i due e i cinque anni di reclusione (art. 204 codice penale turco) - non diverge fondamentalmente da quella prevista dal CP. D'altro canto, non v'è ragione di ritenere che la signora C._______ non possa beneficiare in Patria della necessaria assistenza giuridica e, di conseguenza, della garanzia di potersi difendere adeguatamente. Inoltre, non vi sono indizi che permettano di ritenere che l'eventuale espiazione della pena costituisca una violazione dei diritti fondamentali. In siffatte circostanze, nemmeno su questo punto, v'è ragione di concludere che il rischio della ricorrente di venire incarcerata con l'accusa di falsità in documenti non ha alcun legame di causalità con uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi ed è, pertanto, irrilevante in materia d'asilo. Quanto all'integrazione di successo dell'interessato, il Tribunale osserva che questa circostanza non è rilevante ai sensi dell'asilo. A maggior ragione, le conoscenze professionali acquisite in Svizzera potranno essergli di vantaggio per il suo reinserimento in Turchia. In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni i ricorrenti non soddisfano né le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi né le condizioni di rilevanza poste dall'art. 3 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 9 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).

E. 9.1 Nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo degli insorgenti, quest'ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, per gli stessi motivi citati al considerando 7, pagg. 11-12 della presente sentenza, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti di essere esposti, in caso di allontanamento in Turchia ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. In altri termini, quest'ultimi non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti contrari alle disposizioni sopraccitate. Pertanto, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile.

E. 9.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Si tratta, dunque, d'esaminare se l'allontanamento degli insorgenti è ragionevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Turchia da un lato, e della loro situazione personale dall'altro. Attualmente in Turchia non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Per ciò che è della situazione personale dei ricorrenti, essi sono giovani, dispongono di una rete sociale in Patria, in quanto ad Istanbul vi abita la sorella della signora C._______ - da cui ha già vissuto (cfr. scritto del 29 luglio 2013, atto A60/2, pag. 1) - nonché altri parenti. Inoltre, la signora C._______ è indubbiamente cittadina turca e si è sposata con un contratto di matrimonio valido il (...) 2008 con il signore A._______ dinanzi lo stato civile di J._______/Istanbul, pertanto spetta al signore A._______, a prescindere dalla sua identità reale fare il necessario per potersi recare in Turchia con la moglie ed i figli. Inoltre, l'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107) non costituisce neppure un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento dei bambini degli interessati. Invero, ritenuta la breve durata del loro soggiorno in Svizzera - di rispettivamente quattro, tre e un anno - nonché la tenera età dei tre bambini - nati nel (...), nel (...) e nel (...) - tuttora dipendenti dai loro genitori ed impregnati nel loro modo di vita, non v'è ragione di ammettere che un allontanamento in Turchia equivarrebbe ad uno sradicamento completo tale da pregiudicare il loro sviluppo ed equilibrio (cfr. DTAF 2012/31 consid. 7.3.2.3; 2009/51 consid. 5.6 e relativi riferimenti). Pertanto il loro allontanamento non viola l'art. 3 CDF. Infine, i ricorrenti non hanno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 9.3 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). Gli insorgenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 9.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche su questo punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata.

E. 10 Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.- versato il 25 marzo 2014.

E. 12 La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 600.- versato il 25 marzo 2014.
  3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-468/2014 Sentenza del 4 marzo 2015 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nato il (...), Iraq, alias B._______, nato il (...), Iraq, con la moglie C._______, nata il (...), Turchia, alias D._______, nata il (...), Iraq, e i figli E._______, nato il (...), Iraq F._______, nato il (...), Iraq G._______, nato il (...), Turchia rappresentati dal signor Lodovico Gentile, (...) ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 10 gennaio 2014 / N (...). Fatti: A. A.a In data 9 giugno 2009 gli interessati hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera fornendo le generalità di B._______ e di D._______. I medesimi hanno dichiarato di essere cittadini iracheni, egli di etnia curda, ella di etnia araba, originari di Baghdad dove avrebbero vissuto dall'infanzia fino a marzo del 2009 (cfr. verbale d'audizione sulle generalità della richiedente del 22 giugno 2009 [di seguito: verbale 1], pag. 2; verbale d'audizione sulle generalità del richiedente del 22 giugno 2009 [di seguito: verbale 2], pag. 2). Il (...) marzo 2009 sarebbero espatriati dall'Iraq e si sarebbero recati in Siria fino al (...) maggio 2009, data in cui sarebbero partiti per la Turchia (cfr. verbale 1, pagg. 9-10; verbale 2, pagg. 9-10). Dopo aver trascorso venti giorni ad Istanbul (Turchia) avrebbero proseguito il viaggio di espatrio e raggiunto la Svizzera in TIR il 9 giugno 2009, dove il medesimo giorno hanno depositato domanda d'asilo (verbale 1, pagg.10-11; verbale 2, pagg. 10-11). A.b Sentiti sui motivi d'asilo, i richiedenti hanno dichiarato di essere espatriati per dei problemi avuti a Baghdad con i Jaish Al Mahdi (cfr. verbale 1, pagg. 6-8; verbale 2, pagg.7-8; verbale d'audizione sui motivi d'asilo del richiedente del 10 febbraio 2010 [di seguito: verbale 3], D23, pag. 4; verbale d'audizione sui motivi d'asilo della richiedente del 10 febbraio 2010 [di seguito: verbale 4], D15, pag. 3 seg.). Il (...) febbraio 2009, D._______ sarebbe infatti stata sgridata e avrebbe ricevuto una sberla da due uomini di tale milizia per non aver coperto il capo con il velo (cfr. ibidem) mentre si recava al mercato. Il marito, dopo aver tentato di parlare con questi due uomini, sarebbe stato minacciato di morte (cfr. ibidem; verbale 3, D39, pag. 5). La sera del medesimo giorno degli esponenti di Jaish Al Mahdi avrebbero cominciato a sparare contro la loro casa (cfr. verbale 3, D40-D41, pag. 6; verbale 4, D23-D24, pagg. 4 seg.). Il marito avrebbe risposto al fuoco, mentre D._______ sarebbe fuggita con i suoceri e il cognato dapprima dai vicini (cfr. ibidem) ed in seguito da uno zio di B._______ (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, pag. 8; verbale 3, D23, pag. 4, D51, D53, pag. 7; verbale 4, D15, pag. 3, D26, pag. 5). All'indomani, il padre di B._______ avrebbe trovato la casa devastata, nonché una lettera di minaccia di morte rivolta a tutta la famiglia ed avrebbe così sporto denuncia alla polizia (cfr. verbale 1, pag. 7 verbale 2, pag. 7; verbale 3, D23, pag. 4; verbale 4, D15, pag. 3; mezzo di prova n. 8). La prima udienza al tribunale si sarebbe tenuta il (...) febbraio 2009 (cfr. ibidem). Il (...) marzo 2009, a seguito dell'insicurezza della situazione, gli interessati sarebbero espatriati in Siria (cfr. ibidem). A seguito della denuncia, il padre di B._______ sarebbe stato ucciso il (...) aprile 2009 dai Jaish Al Mahdi (cfr. verbali 1 e 2, pag. 7; verbale 3, D49, pag. 6; verbale 4, D15, pag. 3 seg.). I richiedenti avrebbero allora deciso di lasciare la Siria ed espatriare definitivamente (cfr. verbali 1 e 2, pag. 7; verbale 3, D23, pag. 4; verbale 4, D15, pag. 3). A.c A sostegno della loro domanda d'asilo gli interessati hanno prodotto:

- Due carte d'identità irachene

- Due certificati di nazionalità irachena

- Copia del contratto di matrimonio steso dal Tribunale civile di Al Kark il 7 agosto 2007

- Certificato di decesso del padre di B._______ steso a Baghdad il (...) aprile 2009 (mezzo di prova n. 1)

- Copia della richiesta del (...) marzo 2009 inoltrata dal padre di B._______ al giudice del Tribunale di Al Risafa di ottenimento di una copia dell'incarto inerenti le indagini di polizia (mezzo di prova n. 3)

- Copia dell'accettazione del (...) marzo 2009 da parte del giudice H._______ della richiesta della medesima data (mezzo di prova n. 2)

- Copia di una dichiarazione dinanzi al Tribunale di Al Risafa del (...) febbraio 2009: "decisione del giudice d'indagine di verbalizzazione delle dichiarazioni" (mezzo di prova n. 4)

- Copia del verbale della denuncia presentata alla centrale di polizia di Bab Al Shekh del (...) febbraio 2009 (mezzo di prova n. 5)

- Copia di una dichiarazione del padre di B._______ dinanzi al Tribunale di Al Risafa del (...) febbraio 2009 (mezzo di prova n. 6)

- Copia di un verbale inerente il sopralluogo della casa effettuato dalla polizia il (...) febbraio 2009 (mezzo di prova n. 7)

- Copia di una lettera minatoria della "squadra della morte giusta" (mezzo di prova n. 8) A.d Al fine di determinare la regione di provenienza degli interessati, il 12 agosto 2009 i medesimi sono stati sottoposti ad un'analisi condotta da esperti commissionati dall'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ai fini di stabilire la loro regione di provenienza (di seguito: esame LINGUA; atti A21/12 e A24/8), i cui risultati sono stati loro comunicati nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo (cfr. verbale 3, D61-71, pagg. 7 e 8; verbale 4, D35-44, pagg. 5-7). Da tale esame risulterebbe che la regione di socializzazione dei richiedenti non potrebbe essere Baghdad come dichiarato (cfr. ibidem). A.e Il 18 agosto 2009 le carte d'identità irachene prodotte a sostegno della domanda d'asilo sono state sottoposte ad un'analisi interna dell'UFM dalla quale non è emerso alcun indizio di falsificazione. A.f A seguito dei risultati dell'esame LINGUA, nonché di diverse informazioni trasmesse all'UFM nell'ambito dell'istruttoria, segnatamente per quanto riguarda l'utilizzo di altre identità da parte del signore B._______ in altri Stati europei, nonché la reale identità della signora D._______, detto Ufficio ha richiesto informazioni alla rappresentanza svizzera ad Ankara (Turchia). I risultati del rapporto d'Ambasciata sono stati comunicati ai richiedenti tramite la Polizia cantonale ticinese il 25 luglio 2013 (atto A59/16) nell'ambito di un'audizione in cui i richiedenti hanno confutato i risultati ed hanno ribadito la totalità delle allegazioni precedenti. A.g Con scritto del 29 luglio 2013 gli interessati hanno formulato le loro osservazioni in merito al rapporto d'Ambasciata (cfr. atto A60/2), ammettendo parzialmente di aver ingannato le autorità. B. In data 23 novembre 2011 rispettivamente 25 febbraio 2013 i coniugi B.________ sono diventati genitori di E._______ e di F._______. Il 9 maggio 2015 è nato il loro figlio G._______. C. Con decisione del 23 settembre 2013, l'UFM ha comunicato ai richiedenti che, visti i risultati delle indagini svolte, i loro dati personali sarebbero stati modificati nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) in A._______, nato il (...), cittadino iracheno e in C.________, nata il (...), cittadina turca. Con scritto del 30 settembre 2013 i richiedenti si sono opposti a tali modifiche. D. Con decisione del 10 gennaio 2014, notificata ai ricorrenti il 22 gennaio 2014 (cfr. atti processuali), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. E. Con ricorso del 3 febbraio 2014 (sic!; timbro del plico raccomandato: 28 gennaio 2014; data d'entrata: 29 gennaio 2014), sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, nonché la concessione dell'asilo e la restituzione dell'effetto sospensivo. Hanno altresì presentato una domanda di concessione del gratuito patrocinio, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. F. Con decisione incidentale del 24 marzo 2014, il Tribunale ha considerato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda di concessione del gratuito patrocinio. Ha quindi invitato i ricorrenti a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo. G. Il 25 marzo 2014, i ricorrenti hanno tempestivamente versato l'anticipo richiesto. H. Con ordinanza del 22 maggio 2014, il Tribunale ha invitato l'UFM ad inoltrare una risposta al ricorso. I. Con osservazioni del 5 giugno 2014, trasmesse ai ricorrenti con possibilità di replica, l'UFM ha confermato le decisioni impugnate e proposto la reiezione del gravame. J. Con replica del 12 giugno 2014, i ricorrenti hanno confermato pienamente le conclusioni presentate in sede ricorsuale e chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA). Vista la nascita del figlio G._______ dopo l'inoltro dell'atto ricorsuale, esso viene incluso nella presente procedura. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea federale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo del 26 giugno 1998. Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono rette dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie. In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizioni transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale applica il nuovo diritto.

3. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione d'un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

4. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti. Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.1 e relativi riferimenti; 2011/51 consid. 6.2). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.1 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. ibidem). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 6. 6.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni presentate dai richiedenti non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi. Circa le generalità dei richiedenti, l'UFM è giunto alla conclusione che entrambi i richiedenti avrebbero palesemente tentato di ingannare le autorità svizzere sulle loro reali identità. Per quanto concerne i motivi d'asilo, l'UFM è pertanto giunto alla conclusione che i richiedenti non si sarebbero trovati in Iraq durante il periodo indicato e i fatti allegati non sarebbero stati vissuti di persona dai richiedenti. Per ciò che attiene ai documenti d'identità e ai mezzi probatori a sostegno della domanda d'asilo, essi non potrebbero essere considerati autentici e i richiedenti potrebbero essere fondamentalmente accusati di usurpazione d'identità poiché sarebbe stato stabilito che in realtà le generalità della richiedente sarebbero quelle di C._______, cittadina turca sposata il (...) 2008 in Turchia con il signor A._______. La decisione dell'UFM del 23 settembre 2013 di modificazione dei dati personali nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) sarebbe dunque fondata. In conclusione, le dichiarazioni in materia d'asilo non soddisferebbero pertanto le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi. Avendo respinto la domanda d'asilo, l'UFM ha pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera. Altresì, ha indicato che non vi sarebbero indizi per ritenere che gli interessati rischierebbero in Turchia di essere esposti a pene o trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU. Inoltre, siccome la signora sarebbe indubbiamente cittadina turca, avrebbe già vissuto presso la sorella ad Istanbul come affermato nello scritto del 29 luglio 2013 ed avrebbe contratto un matrimonio valido in Turchia il (...) 2008 l'esecuzione dell'allontanamento in Turchia sarebbe ragionevolmente esigibile. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico. 6.2 Nel ricorso, gli insorgenti sostengono che l'UFM avrebbe correttamente considerato che le dichiarazioni dei ricorrenti, i cui fatti allegati avrebbero avuto luogo a Mosul (sic!), non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza dell'art. 7 LAsi. Il richiedente sarebbe espatriato dal suo paese d'origine unitamente alla moglie in quanto esposto a gravi rischi di ritorsione ed avrebbero dapprima cercato aiuto in Gran Bretagna ed in seguito in Svizzera. Il fatto di avere dato delle identità false sarebbe dovuto all'estrema necessità di sfuggire dal grave pericolo nel loro paese d'origine. Rilevano inoltre che essendo stato avviato un procedimento dinanzi ad un Tribunale di Istanbul nei confronti della signora C._______, un loro ritorno in Turchia provocherebbe un serio pericolo alla predetta. La medesima sarebbe inoltre incinta. Pertanto, si sarebbe in presenza di una situazione che metterebbe in pericolo l'esistenza della signora C._______ e l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe dunque possibile. In seguito, i ricorrenti rilevano che le sentenze definitive, pronunciate dal Tribunale, possono essere riviste con il rimedio straordinario della revisione e che il Tribunale è competente per statuire in materia di revisione di sentenze che ha pronunciato quale istanza di ricorso. I ricorrenti richiedono dunque che, sotto il profilo umanitario, il Tribunale riesamini la loro domanda d'asilo. II signor A._______ avrebbe inoltre la possibilità di inserirsi nella nostra società in quanto a partire dal 1° febbraio 2014 avrebbe un contratto di lavoro in misura del 40%. L'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe infine ragionevolmente esigibile poiché comporterebbe un grave pericolo per la loro incolumità. In conclusione hanno chiesto la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché l'annullamento della decisione dell'UFM del 10 gennaio 2014 e la concessione dell'asilo politico. 6.3 Nella risposta al ricorso dell'UFM del 5 giugno 2014, l'autorità inferiore ha confermato la decisione impugnata e proposto la reiezione del gravame ritenendo che in sede di ricorso non sarebbero stati addotti fatti o mezzi di prova che permetterebbero di modificare il suo apprezzamento. Come confermato nel rapporto d'Ambasciata del 22 febbraio 2013, una procedura penale sarebbe stata aperta contro la richiedente per falsità in documenti per aver tentato, il (...) 2009, di lasciare il territorio turco con un passaporto falso. Non essendosi presentata all'udienza davanti al Tribunale, un mandato d'arresto è stato emesso nei suoi confronti in data (...) 2009. Secondo la giurisprudenza, una condanna penale per un delitto di diritto comune non costituirebbe, di per sé, una persecuzione rilevante in materia d'asilo. Sarebbe pertinente per il riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto qualora sia reso verosimile che si tratta di un "politmalus", ossia qualora la sanzione è stata fondata su dei motivi d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi. All'occorrenza, giusta gli elementi presenti nel dossier nessun indizio permetterebbe di dimostrare che la procedura penale oppure la pena pronunciata sarebbero fondati su uno dei motivi rilevanti in materia d'asilo. Infatti, la procedura sembrerebbe fondarsi su di un motivo legittimo. Inoltre, a titolo sussidiario, circa l'ammissibilità dell'allontanamento dalla Svizzera, l'UFM rammenta che una semplice possibilità di subire una violazione dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) non sarebbe sufficiente, al contrario, dovrebbe esserci un rischio concreto e serio di essere vittima di tortura o di trattamenti inumani o degradanti in caso di ritorno al Paese d'origine. Nella fattispecie ciò non sarebbe il caso. 6.4 Con replica del 12 giugno 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 13 giugno 2014) i ricorrenti rilevano che non desiderano entrare nel merito delle osservazioni dell'UFM e confermano pienamente il ricorso. Ribadiscono inoltre che i ricorrenti sarebbero in grave pericolo in Iraq (sic!), pertanto l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti verso il loro Paese non sarebbe ragionevolmente esigibile poiché comporterebbe un grave pericolo per la loro incolumità. In conclusione, reiterano la richiesta di concessione dell'asilo politico ai richiedenti.

7. Preliminarmente, è d'uopo constatare che, come già rilevato nella decisione incidentale del Tribunale del 24 marzo 2014, il rimedio straordinario della revisione è inammissibile. In secondo luogo, circa l'inverosimiglianza dei fatti avvenuti a Baghdad nel 2009, nonché circa l'inganno sulla loro identità, avendo i ricorrenti dichiarato che a giusto titolo l'autorità inferiore ha ritenuto inverosimili le loro allegazioni (cfr. ricorso pag. 2), così come avendo i ricorrenti ammesso esplicitamente di aver ingannato le autorità in merito alla loro identità (cfr. ibidem), lo scrivente Tribunale conferma pienamente quanto ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata alla quale rinvia. Di conseguenza, oggetto del litigio in questa sede risulta essere unicamente il timore della ricorrente di subire delle persecuzioni in caso di ritorno in Patria poiché accusata di falsificazione in documenti, nonché il timore per l'incolumità di tutta la famiglia. Conformemente a dottrina e giurisprudenza, l'incombere di un procedimento giudiziario non costituisce un motivo rilevante in materia d'asilo. Tuttavia, eccezionalmente l'esecuzione di una procedura penale, rispettivamente la condanna per un'infrazione di diritto comune può costituire una persecuzione rilevante in materia d'asilo. Ciò è in particolare il caso quando ad una persona viene imputata un'infrazione di diritto comune con lo scopo di perseguire o punire l'individuo per una sua caratteristica interna o esterna, segnatamente per la sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi (cfr. DTAF 2013/25 consid. 5.1; sentenza del TAF E-7321/2013 del 3 luglio 2014 consid. 8.3.1 [prevista per la pubblicazione]). Questo "politmalus" è in particolare da ritenere in tre casi: in primo luogo qualora una pena sproporzionatamente severa è pronunciata (cosiddetto "malus" in senso assoluto) o qualora, rispetto ad altri autori, la pena appare sproporzionatamente severa (cosiddetto "malus" in senso relativo), in secondo luogo qualora una procedura penale chiaramente non rispetta i principi dello Stato di diritto o in terzo luogo qualora il richiedente l'asilo con il tipo di pena o con l'espiazione della stessa rischia la violazione dei fondamentali diritti dell'uomo, segnatamente di essere torturato o essere trattato in maniera disumana o degradante (cfr. DTAF 2013/25 consid. 5.1 e relativo riferimento; E-7321/2013 consid. 8.3.1 [prevista per la pubblicazione]). Tuttavia, come già rilevato in precedenza, per poter ritenere un procedimento penale quale motivo rilevante in materia d'asilo, non è sufficiente trovarsi in uno dei tre casi elencati, ma una seconda condizione deve sussistere: l'illegittimità del procedimento penale deve infatti fondarsi su un motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. E-7321/2013 consid. 8.3.1 [prevista per la pubblicazione]), in altre parole un'inchiesta penale è pertinente in materia d'asilo soltanto se risponde ad un intento persecutorio ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. GICRA 1996 n. 34 consid. 3 e 4). Nella fattispecie, contro la signora C._______ è pendente un procedimento penale dinanzi al tribunale di I._______/Istanbul con l'accusa di falsità in documenti (art. 204 del codice penale turco) e l'(...) 2009 è stato emanato nei suoi confronti un mandato d'arresto per non essersi presentata all'udienza in tribunale (cfr. risultati del rapporto d'Ambasciata contenuti nello scritto dell'UFM del 2 maggio 2013 [atto A56/3], pag. 2). Lo scrivente Tribunale rileva innanzitutto che per quanto attiene al procedimento penale e al conseguente mandato d'arresto aperti nei confronti di C._______, si tratta di un procedimento di diritto comune, in relazione al quale peraltro non vi è alcun indizio concreto che si tratti di un procedimento abusivo. Infatti, la ricorrente stessa ha confermato di essere oggetto di tale procedimento penale e non ne ha contestato la legittimità (cfr. scritto del 29 luglio 2013, atto A60/2, pag. 2). In secondo luogo, la falsità in documenti è un'infrazione punita pure dal diritto svizzero all'art. 251 CP con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Pertanto la pena prevista dal codice penale turco per tale infrazione - ovvero una pena detentiva compresa tra i due e i cinque anni di reclusione (art. 204 codice penale turco) - non diverge fondamentalmente da quella prevista dal CP. D'altro canto, non v'è ragione di ritenere che la signora C._______ non possa beneficiare in Patria della necessaria assistenza giuridica e, di conseguenza, della garanzia di potersi difendere adeguatamente. Inoltre, non vi sono indizi che permettano di ritenere che l'eventuale espiazione della pena costituisca una violazione dei diritti fondamentali. In siffatte circostanze, nemmeno su questo punto, v'è ragione di concludere che il rischio della ricorrente di venire incarcerata con l'accusa di falsità in documenti non ha alcun legame di causalità con uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi ed è, pertanto, irrilevante in materia d'asilo. Quanto all'integrazione di successo dell'interessato, il Tribunale osserva che questa circostanza non è rilevante ai sensi dell'asilo. A maggior ragione, le conoscenze professionali acquisite in Svizzera potranno essergli di vantaggio per il suo reinserimento in Turchia. In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni i ricorrenti non soddisfano né le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi né le condizioni di rilevanza poste dall'art. 3 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

9. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 9.1 Nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo degli insorgenti, quest'ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, per gli stessi motivi citati al considerando 7, pagg. 11-12 della presente sentenza, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti di essere esposti, in caso di allontanamento in Turchia ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. In altri termini, quest'ultimi non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti contrari alle disposizioni sopraccitate. Pertanto, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile. 9.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Si tratta, dunque, d'esaminare se l'allontanamento degli insorgenti è ragionevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Turchia da un lato, e della loro situazione personale dall'altro. Attualmente in Turchia non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Per ciò che è della situazione personale dei ricorrenti, essi sono giovani, dispongono di una rete sociale in Patria, in quanto ad Istanbul vi abita la sorella della signora C._______ - da cui ha già vissuto (cfr. scritto del 29 luglio 2013, atto A60/2, pag. 1) - nonché altri parenti. Inoltre, la signora C._______ è indubbiamente cittadina turca e si è sposata con un contratto di matrimonio valido il (...) 2008 con il signore A._______ dinanzi lo stato civile di J._______/Istanbul, pertanto spetta al signore A._______, a prescindere dalla sua identità reale fare il necessario per potersi recare in Turchia con la moglie ed i figli. Inoltre, l'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107) non costituisce neppure un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento dei bambini degli interessati. Invero, ritenuta la breve durata del loro soggiorno in Svizzera - di rispettivamente quattro, tre e un anno - nonché la tenera età dei tre bambini - nati nel (...), nel (...) e nel (...) - tuttora dipendenti dai loro genitori ed impregnati nel loro modo di vita, non v'è ragione di ammettere che un allontanamento in Turchia equivarrebbe ad uno sradicamento completo tale da pregiudicare il loro sviluppo ed equilibrio (cfr. DTAF 2012/31 consid. 7.3.2.3; 2009/51 consid. 5.6 e relativi riferimenti). Pertanto il loro allontanamento non viola l'art. 3 CDF. Infine, i ricorrenti non hanno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). 9.3 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). Gli insorgenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 9.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche su questo punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata.

10. Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.- versato il 25 marzo 2014.

12. La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 600.- versato il 25 marzo 2014.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione: