Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. A._______, minorenne non accompagnata, cittadina eritrea di etnia Tigrinia, ha depositato la sua domanda d'asilo in Svizzera il (...) ottobre 2016 (cfr. atto A1/2). B. Il referto radiologico del (...) novembre 2016, inerente la determinazione dell'età ossea della richiedente, ha stabilito che la stima biologica della maturità scheletrica della stessa, in quel momento, corrispondesse a diciassette anni (cfr. atto A11/2). C. Durante l'audizione sulle generalità dell'8 novembre 2016 (cfr. verbale dell'audizione sulle generalità dell'8 novembre 2016 di A._______ [di seguito: verbale 1], atto A14/12), la richiedente ha riferito di aver vissuto dalla nascita sino al suo espatrio a D._______, E._______, F._______ (cfr. verbale 1, p.to 1.07 segg., pag. 2 segg.). Ella sarebbe espatriata dal suo Paese d'origine alla fine del 2013, a piedi, assieme a tre amiche, interrompendo la quinta elementare, in quanto nel mese (...) del 2013 sarebbe stata vittima di due abusi sessuali da parte di un militare, vicino di casa (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4 e p.to 5.01 segg., pag. 6 segg.). D. Con comunicazione del 1° dicembre 2016, la SEM ha notificato la minorenne non accompagnata a (...), chiedendo l'affiancamento dell'interessata da parte di una persona di fiducia per il proseguo della procedura (cfr. atto A20/4). E. Sentita sui motivi alla base della sua domanda d'asilo, alla presenza della persona di fiducia, la richiedente ha dichiarato di essere espatriata in quanto avrebbe subito due stupri da parte di un militare. A proposito di tali evenienze ella ha in particolare addotto che nel mese (...) del 2013, mentre frequentava la quinta classe, un militare, il quale sarebbe stato stanziato in un campo militare nei pressi del domicilio dell'interessata e che si sarebbe spesso recato a casa loro per chiedere il loro asino per il trasporto dell'acqua, sarebbe penetrato nella sua abitazione e le avrebbe usato violenza nella sua camera da letto. In tale frangente la madre sarebbe stata assente dal domicilio, come pure i fratelli e le sorelle che sarebbero stati a scuola, mentre il padre sarebbe stato presente, ma senza poter intervenire in quanto si sarebbe trovato in altra stanza al momento degli eventi e avrebbe difficoltà uditive e deambulatorie. Successivamente alla partenza del militare ella sarebbe scoppiata a piangere ed il padre, vedendola, gliene avrebbe chiesto il motivo. La ricorrente avrebbe quindi raccontato la violenza carnale al padre, il quale oltre o tranquillizzare la figlia, non avrebbe intrapreso alcunché di concreto. Al ritorno della madre a casa, mentre ella si sarebbe accinta a raccontarle quanto accadutole, dei militari sarebbero penetrati al suo domicilio ed avrebbero prelevato la madre. Ella il medesimo giorno si sarebbe recata alla prigione di G._______ per assicurarsi se la madre fosse stata condotta proprio lì o altrove e la stessa risulterebbe essere stata imprigionata nella predetta, ma l'insorgente non avrebbe potuto parlare né vedere la genitrice. Il giorno dopo la madre sarebbe stata dapprima rilasciata ma, in prossimità della loro casa, l'insorgente avrebbe visto che la madre, da allora scomparsa, sarebbe stata nuovamente arrestata da militari che l'avrebbero seguita. Il giorno seguente, circa verso le dodici, il militare sarebbe nuovamente penetrato in casa, passando dal cortile dove si sarebbe trovato suo padre - che anche in tale frangente, malgrado avesse visto il militare, non avrebbe detto alcunché e non sarebbe intervenuto in difesa dell'insorgente - ed avrebbe nuovamente abusato di lei. Ella avrebbe trascorso tutto il pomeriggio piangendo e la sera, dopo aver preparato la cena per i fratelli, temendo che il militare potesse ritornare nuovamente, oltre ad essere preoccupata per l'arresto immotivato della madre e di non potersi più concentrare a scuola a causa di tali eventi, sarebbe espatriata con altre tre amiche (cfr. verbale di audizione sui motivi d'asilo del 12 dicembre 2016 di A._______ [di seguito: verbale 2], atto A21/15, D15 segg., pag. 3 segg.). F. Con decisione del 23 dicembre 2016, notificata alla richiedente il giorno stesso (cfr. atto A26: dichiarazione di notifica e ricevuta), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM; in precedenza Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, l'autorità di prime cure ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento non ragionevolmente esigibile, con conseguente ammissione provvisoria dell'insorgente sul suolo elvetico. G. Il 23 gennaio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 24 gennaio 2017), l'interessata è insorta con ricorso contro suddetta decisione dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento e la concessione dell'asilo in Svizzera. Subordinatamente ha postulato la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione. Altresì ha presentato un'istanza di concessione di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con contestuale protesta di spese e ripetibili. H. Il Tribunale, con decisione incidentale del 6 marzo 2017, ha accolto la richiesta dell'istante di esenzione dal versamento di un anticipo delle presunte spese processuali ed invitato la SEM ad inoltrare una risposta al ricorso (cfr. risultanze processuali). I. In data 21 marzo 2017 (cfr. risultanze processuali), l'autorità intimata ha presentato la propria risposta al gravame. J. Lo scambio di scritti si è concluso con la replica presentata dalla ricorrente il 20 aprile 2017 (cfr. risultanze processuali). K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi successivi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinnanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto risulta legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo la ricorrente stata posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 23 dicembre 2016 e non avendo la stessa contestato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo ed il mancato riconoscimento dello statuto di rifugiato.
E. 4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni dell'interessata inverosimili poiché contraddittorie ed insufficientemente motivate. L'insorgente avrebbe infatti dapprima asserito che durante la seconda aggressione sarebbe stata sola, quando invece nel corso della seconda audizione avrebbe affermato che il padre era presente e che sarebbe stato nel cortile dell'abitazione. Resa attenta dell'incongruenza, A._______ si sarebbe limitata a sostenere che dentro casa lei era sola, essendo il padre sito in cortile. Data la presenza del padre nelle immediate vicinanze della seconda violenza, vieppiù essendo che la casa si affaccerebbe sul cortile dal quale sarebbe giunto il suo aggressore scorto dal padre, a mente dell'autorità di prime cure tale evenienza non avrebbe dovuto essere sottaciuta dall'insorgente nella prima audizione, in quanto le sarebbe già stato chiesto durante la medesima se fosse presente qualcuno presso il domicilio. Per di più, nella prima audizione avrebbe dichiarato di essere espatriata circa due settimane dopo gli abusi sessuali, mentre nella seconda occasione avrebbe sostenuto di essere espatriata la sera stessa della seconda aggressione. Anche a tal riguardo, una volta confrontata in merito, la richiedente avrebbe semplicemente addotto trattarsi di un errore, ribadendo la seconda versione resa. Oltracciò, ella avrebbe fornito due nominativi diversi del carcere nel quale sarebbe stata detenuta la madre nel corso delle due audizioni federali, affermando dapprima che si chiamasse H._______ ed in seguito G._______. Posta difronte all'incongruenza, l'interessata si sarebbe limitata a ribadire che il nominativo sarebbe G._______. Circa le due violenze subite ella avrebbe rilasciato delle dichiarazioni vaghe, stereotipate e prive di elementi sostanziali atti a comprovare il suo reale vissuto degli eventi. Ella infatti non avrebbe fornito alcun elemento significativo delle violenze subite, in quanto non avrebbe narrato alcunché di quanto avvenuto prima e dopo l'abuso, malgrado i ripetuti quesiti in merito; avrebbe risposto evasivamente alla domanda di cosa l'avesse colpita maggiormente dell'aggressione, nonché in modo sbrigativo e senza alcun elemento personale rispetto alle sue riflessioni successivamente agli accadimenti ed alla reazione del padre nell'apprendere del primo stupro. Sempre in modo conciso l'insorgente avrebbe narrato dell'arresto della madre, malgrado le fosse stato richiesto a due riprese di raccontare gli avvenimenti in maniera circostanziata e dettagliata. Infine, anche in merito all'organizzazione del suo espatrio le sue asserzioni sarebbero state laconiche, in quanto avrebbe unicamente asserito di essersi recata senza alcun preavviso a casa delle amiche, alle quali non avrebbe raccontato gli eventi successole, le quali avrebbero inspiegabilmente accettato subito di partire dal loro Paese d'origine alla sua richiesta, senza che lei ne fosse riuscita a chiarire le motivazioni. Inoltre l'autorità inferiore ha ritenuto le altre dichiarazioni dell'insorgente irrilevanti, in quanto non essendo renitente alla leva e non avendo la stessa disertato, non avrebbe infranto la "Proclamation on National Service del 1995". Essendo espatriata ancora minorenne e quindi precedentemente l'età dell'obbligo per l'adempimento del servizio militare, non vi sarebbero gli elementi per sostenere l'uscita illegale dall'Eritrea come pertinente. Pertanto la SEM ha concluso che alla richiedente non andrebbe neppure riconosciuta la qualità di rifugiato ex art. 3 LAsi.
E. 4.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente ha contestato le motivazioni e conclusioni dell'autorità di prime cure. In particolare ella, nonostante ammetta che le sue allegazioni siano state poco sostanziate e circostanziate circa gli episodi di violenza subita, le stesse sarebbero da ritenere verosimili. Invero si dovrebbe considerare l'età della ricorrente ai momenti dei fatti determinanti (tredici anni); il fatto che, come da costante giurisprudenza in merito, le dichiarazioni di un minorenne non accompagnato, andrebbero valutate con un metro meno severo e rigido rispetto alle dichiarazioni di un adulto, nonché che la mancanza di dettagli nell'esposto degli eventi da parte dell'insorgente sarebbe perfettamente compatibile con l'elaborazione di un trauma come descritto pure nella letteratura scientifica relativa a casi di violenza sessuale. In tale contesto risulterebbero indicative delle asserzioni rilasciate dalla ricorrente, che avrebbe segnatamente affermato che dopo tali episodi di abuso non avrebbe più potuto seguire le lezioni scolastiche, poiché avrebbe pensato a ciò che le era successo, nonché alla difficoltà di narrare gli stessi alle amiche, perché le sarebbe venuto da piangere. In relazione alle contraddizioni esposte nella decisione querelata, secondo l'insorgente le stesse non sarebbero fondamentali per l'esame della verosimiglianza delle sue allegazioni, anche alla luce delle giustificazioni plausibili che avrebbe addotto in merito. Circa la rilevanza dei suoi motivi d'asilo, la richiedente censura la decisione impugnata, in quanto ella sarebbe esposta ad un rischio di persecuzioni nel caso di rinvio in Eritrea, per il solo fatto di essere espatriata illegalmente dallo stesso Paese, anche in assenza di renitenza o diserzione alla leva. Pertanto le dovrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l'asilo.
E. 4.3 Nella propria risposta al ricorso, l'autorità intimata rammenta anzitutto che le dichiarazioni dell'insorgente sono state valutate inverosimili nel loro complesso, in quanto tutte le principali asserzioni della stessa sarebbero state generiche e sommarie e non solo la descrizione delle aggressioni. Non sarebbe pertanto ammissibile sostenere che la carenza di dettagli e la sinteticità delle dichiarazioni dell'interessata, siano da attribuire alle violenze traumatiche subite. Le contraddizioni delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in tale valutazione complessiva, non sarebbero quindi trascurabili. Inoltre, a mente della SEM, la minore età dell'insorgente, per quanto le sue dichiarazioni siano da valutare con maggiore tolleranza rispetto a quelle di una persona adulta, non la esimerebbe dall'obbligo di rendere verosimili le sue allegazioni. Per quanto attiene il rischio di persecuzioni rilevanti per la richiedente in caso di rientro in Patria, l'autorità di prime cure ribadisce quanto sostenuto nella decisione querelata, negando vi sia un timore fondato per la stessa di subire delle persecuzioni rilevanti a causa della sola uscita illegale dal suo Paese d'origine.
E. 4.4 In sede di replica, la ricorrente si è unicamente riconfermata nelle proprie tesi in fatto ed in diritto.
E. 5 In limine il Tribunale rileva che la qualità di minore non accompagnato, impone alla SEM il rispetto di alcune esigenze procedurali nell'ambito della trattazione della domanda d'asilo, esaminate già nella DTAF 2014/30.
E. 5.1 Anzitutto vi è da osservare che la ricorrente, al momento dello svolgimento dell'audizione sui motivi, aveva circa 17 anni e che tale minore età non viene d'altronde contestata dall'autorità di prime cure (cfr. sentenza del Tribunale E- 1928/2014 del 24 luglio 2014 consid. 2.2.1, sentenza pubblicata solo parzialmente nella DTAF 2014/30). Inoltre la sua capacità di discernimento all'epoca della richiesta d'asilo e durante il corso dell'audizione succitata è presunta (cfr. E-1928/2014 consid. 2.2.3 segg.).
E. 5.2 Successivamente risulta dagli atti all'incarto che le regole specifiche concernenti la procedura di audizione di minorenni sono state nella presente disanima complessivamente rispettate (cfr. DTAF 2014/30 consid. 2.3.3.1 e segg. e consid. 2.3.4; sentenza del Tribunale D-845/2017 del 5 luglio 2017 consid. 4.1.1-4.1.4). Segnatamente si ritiene che la stessa sia stata svolta in modo adatto all'età, al grado di maturità ed alla situazione psicosociale dell'insorgente. Del resto, non è stata sollevata in merito alcuna censura da parte dell'interessata.
E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 6.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
E. 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). Per quanto concerne l'esame della verosimiglianza delle dichiarazioni rilasciate durante le audizioni da un minorenne, le stesse devono essere apprezzate dalla SEM prendendo in considerazione il grado di maturità del minore come pure dell'età dello stesso (cfr. E-1928/2014 consid. 2.4 con riferimento citato). Difatti non può essere esatto da un minore che possa descrivere un'esperienza vissuta nello stesso modo di un adulto. Invero gli mancherà a volte la facoltà di riconoscere quali informazioni sono importanti, di distinguere la realtà da rappresentazioni immaginarie o di situare gli avvenimenti nel tempo e nello spazio. Secondo la giurisprudenza non si può rimproverare ad un minore la violazione del suo obbligo di collaborare, se egli non si è espresso in maniera sufficientemente chiara e completa. Al momento della valutazione della credibilità delle asserzioni del richiedente minorenne, possono essere utili dei criteri quali la valutazione della coerenza del narrato, della quantità e della qualità dei dettagli forniti, il ricordo di conversazioni, la referenza ad emozioni o ancora le correzioni spontanee, ma devono sempre essere ponderati in funzione dell'età dell'interessato (cfr. E-1928/2014 consid. 2.4 con riferimenti).
E. 7.1 Ora, a mente del Tribunale, occorre ammettere che il racconto della ricorrente in merito alle violenze subite ed all'arresto della madre sia effettivamente pervaso da elementi incongruenti e non risulti sufficientemente sostanziato, mentre in sede ricorsuale non sono stati presentati argomenti o mezzi di prova suscettibili di giustificare una diversa valutazione.
E. 7.1.1 In primo luogo le dichiarazioni dell'insorgente riguardo al suo presunto aggressore come pure le circostanze in cui sarebbero avvenuti i due stupri risultano in più punti contraddittorie. Dapprima le dichiarazioni della ricorrente in merito al luogo teatro della prima presunta violenza sono incongruenti. Ella infatti riferisce in principio che si sarebbe trovata nella terza stanza della casa (cfr. verbale 2, D65, pag. 7) - la quale sarebbe composta da due camere da letto comunicanti e da una cucina (cfr. verbale 2, D65 segg., pag. 7) - in seguito afferma che ella avrebbe invece sostato nella camera di mezzo, che sarebbe anche la prima stanza nella quale sarebbe entrato il suo aggressore (cfr. verbale 2, D69, pag. 7). Poi l'insorgente si contraddice anche in merito alla presenza del padre durante la seconda violenza, in quanto ha inizialmente sostenuto che al momento dei fatti ella sarebbe stata sola in casa, e che in seguito agli accadimenti non avrebbe fatto nulla (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8), quando invece successivamente ha affermato che il padre si sarebbe trovato nel cortile e che avrebbe visto arrivare il suo violentatore (cfr. verbale 2, D101, pag. 10). Confrontata in merito a tale incoerenza, la richiedente ha soltanto ribadito che lei era dentro casa da sola, mentre il padre si trovava in cortile (cfr. verbale 2, D122, pag. 12). La spiegazione fornita dalla richiedente per giustificare una simile contraddizione non risulta però soddisfacente, in quanto, come rettamente sostenuto anche nella decisione impugnata, la stessa avrebbe dovuto menzionare la presenza del padre in prossimità dell'abitazione, già durante la prima audizione. Oltracciò ella in merito al secondo stupro afferma dapprima di non aver visto il militare entrare, in quanto lei si sarebbe trovata all'interno della casa (cfr. verbale 2, D103, pag. 10) e proprio nella medesima stanza da letto quadro della prima violenza (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8), camera da letto che sarebbe situata al centro della casa (cfr. verbale 2, D69, pag. 7); ma allo stesso tempo, mentre entrava il suo aggressore, avrebbe visto il padre che era seduto in cortile e che allo scorgere il suo violentatore non avrebbe fatto nulla né avrebbe cercato di chiedere aiuto a qualcuno (cfr. verbale 2, D105 segg., pag. 10). Non risulta difatti plausibile che da una parte l'insorgente non abbia visto il suo aggressore all'arrivo, ma abbia potuto descrivere l'inazione del padre al momento della sua venuta. Proseguendo nell'analisi, non dissipano i dubbi le dichiarazioni dell'interessata in relazione all'espatrio dal Paese d'origine avendo l'insorgente in un primo tempo asserito di essere espatriata nel 2013, circa due settimane dopo essere stata vittima degli abusi sessuali (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4), per poi invece dichiarare di essere espatriata la sera stessa del secondo stupro, verso le ore otto, dopo aver dato la cena ai fratelli ed aver chiesto a tre amiche se l'avrebbero accompagnata in I._______ (cfr. verbale 2, D109 seg., pag. 10 seg.). Tale importante divergenza temporale, non è stata chiarificata meglio neppure dalla richiedente, che ha asserito in merito che si sarebbe trattato di uno sbaglio, ribadendo di essere espatriata la medesima sera della seconda violenza (cfr. verbale 2, D121, pag. 12).
E. 7.1.2 In secondo luogo, per quanto riguarda le violenze subite come pure l'arresto della madre, agli occhi del Tribunale le dichiarazioni rese a tali soggetti risultano poco sostanziate tanto da instillare ragionevoli dubbi quanto al fatto che gli eventi addotti siano stati realmente vissuti in prima persona dalla ricorrente. Difatti, per quanto non si pretenda assolutamente che la richiedente entrasse nei dettagli degli stupri subiti, a ragione nella decisione querelata l'autorità inferiore denota che la stessa non ha aggiunto al suo racconto degli eventi, alcun dettaglio particolare che possa sostenere la veridicità dei suoi asserti. Ella si è infatti limitata ad affermare che il suo violentatore la prima volta sarebbe entrato in casa, l'avrebbe chiamata, lei lo avrebbe salutato e si sarebbe seduta, al che lui sarebbe entrato e l'avrebbe violentata, dopo di che se ne sarebbe andato (cfr. verbale 2, D47 segg., pag. 5). Chiestole cosa avrebbe fatto durante la violenza, riferisce di avere dapprima urlato ed in seguito sarebbe scoppiata a piangere (cfr. verbale 2, D49 seg., pag. 6). La richiedente ha sempre risposto in modo superficiale e stereotipato, anche quando le è stato richiesto che cosa l'avesse colpita di più di tale evento e cosa pensasse dopo la violenza subita (cfr. verbale 2, D51, pag. 6 e D91, pag. 9). Pur comprendendo le più che plausibili difficoltà a rievocare tali eventi, mal si comprende tuttavia come mai la ricorrente non abbia saputo descrivere quali emozioni personali abbia provato o risentito durante o successivamente agli stessi, se non in modo generico e vago. Invero ella ha allegato di essersi messa a piangere e che era preoccupata di non riuscire più a seguire le lezioni a causa di tali accadimenti, e soltanto alla fine dell'audizione, richiestole come avesse fatto ad organizzare così velocemente l'espatrio, ha dichiarato di aver avuto paura che il suo aggressore tornasse una terza volta (cfr. verbale 2, D112 segg., pag. 11). Anche per quanto concerne il secondo episodio di violenza, malgrado le svariate occasioni in cui alla ricorrente è stata data la possibilità di dettagliare il suo racconto in merito, lo stesso è sempre rimasto laconico e poco concreto. Ella si è infatti limitata a riferire che il suo stupratore sarebbe entrato in casa, avrebbe chiuso la porta per poi violentarla, andandosene in seguito; che tale evento l'avrebbe raccontato al padre ma che lui non avrebbe fatto nulla e sua madre sarebbe stata in carcere (cfr. verbale 2, D101 segg., pag. 10). Anche rispetto a tale aggressione, stupisce la mancanza di reazioni od emozioni espresse dalla ricorrente o annotate nel verbale d'audizione, che possano rendere credibile i suoi asserti. Non di meno, parimenti insussistente risulta essere la descrizione dell'arresto della madre. Pur avendo la ricorrente indicato di essere stata presente durante quest'ultimo, non è riuscita a fornire alcun elemento personale che conduca a ritenere gli avvenimenti dichiarati verosimili. Difatti malgrado le sia stato richiesto a più riprese di raccontare l'episodio dell'arresto della madre nei minimi dettagli, ella ha unicamente riferito che due militari sarebbero entrati in casa e le avrebbero legato le braccia dietro la schiena, conducendola successivamente alla prigione di G._______, che la madre non avrebbe detto alcunché al momento dell'arresto, mentre il padre avrebbe chiesto le ragioni dell'arresto e che lei invece sarebbe stata molto spaventata e non avrebbe per questo motivo potuto reagire o dire nulla (cfr. verbale 2, D73 segg., pag. 7 seg.).
E. 7.1.3 In terzo ed in ultimo luogo, risulta illogica la risoluzione della ricorrente di espatriare la sera stessa la seconda violenza subita, senza prima discuterne per lo meno con il padre, data anche la giovane età ed i fatti appena successole. A maggior ragione risulta sorprendente tale comportamento, essendo che la medesima sera ella, prima di espatriare, si sarebbe comunque recata da tre amiche chiedendo loro di accompagnarla nel viaggio di espatrio, ed ancora più incredibile che le medesime, senza alcuna ragione fondata ed esplicata alla richiedente, abbiano deciso immantinente di accompagnarla (cfr. verbale 2, D109 segg., pag. 10).
E. 7.1.4 Alla luce delle suesposte considerazioni, si può quindi considerare che le dichiarazioni della ricorrente riguardo alle violenze subite, all'arresto della madre ed alle circostanze dell'espatrio risultino inverosimili in quanto contraddittorie, poco sostanziate e contrarie alla logica dell'agire. Vi è infatti da ritenere che le incoerenze, insussistenze ed illogicità vagliate riguardino aspetti ed elementi a tal punto fondamentali che, quandanche se ne volesse relativizzare la portata segnatamente in ragione della minore età della ricorrente al momento delle audizioni federali e degli eventi traumatici dichiarati, la versione dei fatti resa non potrebbe essere considerata nel suo complesso, in preponderanza veritiera.
E. 7.2 In definitiva si può dunque a giusto titolo concludere che i criteri di verosimiglianza previsti dall'art. 7 LAsi non siano in specie ossequiati e che di conseguenza la decisione impugnata vada su questo punto confermata.
E. 8 Allo scrivente Tribunale non resta ora che analizzare se alla ricorrente debbano essere riconosciuti dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga a seguito della sua uscita dal Paese d'origine.
E. 8.1 In una sentenza, pubblicata quale sentenza di riferimento (D- 7898/2015 del 30 gennaio 2017) il Tribunale, dopo approfondita analisi delle attuali informazioni sull'Eritrea (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), ha esaminato la questione della rilevanza in materia d'asilo dell'espatrio illegale dal summenzionato Paese e stabilito che quest'ultimo, da solo, non è sufficiente per ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Dall'analisi è infatti risultato che molte persone che sono espatriate illegalmente dall'Eritrea hanno potuto farvi ritorno senza particolari problemi per soggiorni di corta durata. Pertanto non si può più presumere con una probabilità preponderante che i cittadini eritrei siano esposti in Patria a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni politiche dello Stato equivalgano a seri pregiudizi ai sensi della legge sull'asilo e ciò unicamente a causa dell'espatrio illegale. Un rischio accresciuto di subire una sanzione, può essere riconosciuto unicamente in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 5.1).
E. 8.2 Ora, anche si ritenesse verosimile l'uscita illegale dell'insorgente dal suo Paese d'origine, ma in altre circostanze rispetto a quelle dichiarate dalla stessa, per i motivi esposti al considerando 7 - non avendo infatti la ricorrente reso verosimile alcun contatto con le autorità militari - suddetti elementi supplementari non sono nella fattispecie riconoscibili. All'assenza di contatti con le autorità (militari) eritree, si aggiunge inoltre il fatto che l'interessata non è mai stata convocata per il servizio militare (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4) e quindi non vi è il timore che venga considerata quale renitente o disertore alla leva. Che oltracciò dagli atti non risulta che abbia mai esercitato attività politiche o incontrato delle difficoltà particolari con le autorità eritree. In definitiva, non vi sono dunque elementi per considerare che la ricorrente sia malvista dalle autorità del suo Paese d'origine per il solo espatrio illegale.
E. 8.3 In conclusione non vi è alcun elemento in specie che permetta di ritenere che l'interessata riunisca nella sua persona degli elementi individuali che permettano di ritenere come verosimile un rischio di una persecuzione rilevante in materia d'asilo nel caso in cui ella facesse ritorno in Eritrea.
E. 9 In conclusione, visto tutto quanto sopra, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 10 Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA), sarebbero da porre a carico della ricorrente. Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 6 marzo 2017, accolto la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali in applicazione dell'art. 63 cpv. 4 in fine PA, ex art. 65 cpv. 1 PA non sono riscosse spese processuali.
E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-466/2017 Sentenza del 4 giugno 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), David R. Wenger, Daniela Brüschweiler, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), alias B._______, nata il (...), alias C._______, nata il (...), Eritrea, rappresentata dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 23 dicembre 2016 / N (...). Fatti: A. A._______, minorenne non accompagnata, cittadina eritrea di etnia Tigrinia, ha depositato la sua domanda d'asilo in Svizzera il (...) ottobre 2016 (cfr. atto A1/2). B. Il referto radiologico del (...) novembre 2016, inerente la determinazione dell'età ossea della richiedente, ha stabilito che la stima biologica della maturità scheletrica della stessa, in quel momento, corrispondesse a diciassette anni (cfr. atto A11/2). C. Durante l'audizione sulle generalità dell'8 novembre 2016 (cfr. verbale dell'audizione sulle generalità dell'8 novembre 2016 di A._______ [di seguito: verbale 1], atto A14/12), la richiedente ha riferito di aver vissuto dalla nascita sino al suo espatrio a D._______, E._______, F._______ (cfr. verbale 1, p.to 1.07 segg., pag. 2 segg.). Ella sarebbe espatriata dal suo Paese d'origine alla fine del 2013, a piedi, assieme a tre amiche, interrompendo la quinta elementare, in quanto nel mese (...) del 2013 sarebbe stata vittima di due abusi sessuali da parte di un militare, vicino di casa (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4 e p.to 5.01 segg., pag. 6 segg.). D. Con comunicazione del 1° dicembre 2016, la SEM ha notificato la minorenne non accompagnata a (...), chiedendo l'affiancamento dell'interessata da parte di una persona di fiducia per il proseguo della procedura (cfr. atto A20/4). E. Sentita sui motivi alla base della sua domanda d'asilo, alla presenza della persona di fiducia, la richiedente ha dichiarato di essere espatriata in quanto avrebbe subito due stupri da parte di un militare. A proposito di tali evenienze ella ha in particolare addotto che nel mese (...) del 2013, mentre frequentava la quinta classe, un militare, il quale sarebbe stato stanziato in un campo militare nei pressi del domicilio dell'interessata e che si sarebbe spesso recato a casa loro per chiedere il loro asino per il trasporto dell'acqua, sarebbe penetrato nella sua abitazione e le avrebbe usato violenza nella sua camera da letto. In tale frangente la madre sarebbe stata assente dal domicilio, come pure i fratelli e le sorelle che sarebbero stati a scuola, mentre il padre sarebbe stato presente, ma senza poter intervenire in quanto si sarebbe trovato in altra stanza al momento degli eventi e avrebbe difficoltà uditive e deambulatorie. Successivamente alla partenza del militare ella sarebbe scoppiata a piangere ed il padre, vedendola, gliene avrebbe chiesto il motivo. La ricorrente avrebbe quindi raccontato la violenza carnale al padre, il quale oltre o tranquillizzare la figlia, non avrebbe intrapreso alcunché di concreto. Al ritorno della madre a casa, mentre ella si sarebbe accinta a raccontarle quanto accadutole, dei militari sarebbero penetrati al suo domicilio ed avrebbero prelevato la madre. Ella il medesimo giorno si sarebbe recata alla prigione di G._______ per assicurarsi se la madre fosse stata condotta proprio lì o altrove e la stessa risulterebbe essere stata imprigionata nella predetta, ma l'insorgente non avrebbe potuto parlare né vedere la genitrice. Il giorno dopo la madre sarebbe stata dapprima rilasciata ma, in prossimità della loro casa, l'insorgente avrebbe visto che la madre, da allora scomparsa, sarebbe stata nuovamente arrestata da militari che l'avrebbero seguita. Il giorno seguente, circa verso le dodici, il militare sarebbe nuovamente penetrato in casa, passando dal cortile dove si sarebbe trovato suo padre - che anche in tale frangente, malgrado avesse visto il militare, non avrebbe detto alcunché e non sarebbe intervenuto in difesa dell'insorgente - ed avrebbe nuovamente abusato di lei. Ella avrebbe trascorso tutto il pomeriggio piangendo e la sera, dopo aver preparato la cena per i fratelli, temendo che il militare potesse ritornare nuovamente, oltre ad essere preoccupata per l'arresto immotivato della madre e di non potersi più concentrare a scuola a causa di tali eventi, sarebbe espatriata con altre tre amiche (cfr. verbale di audizione sui motivi d'asilo del 12 dicembre 2016 di A._______ [di seguito: verbale 2], atto A21/15, D15 segg., pag. 3 segg.). F. Con decisione del 23 dicembre 2016, notificata alla richiedente il giorno stesso (cfr. atto A26: dichiarazione di notifica e ricevuta), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM; in precedenza Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera. Tuttavia, l'autorità di prime cure ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento non ragionevolmente esigibile, con conseguente ammissione provvisoria dell'insorgente sul suolo elvetico. G. Il 23 gennaio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 24 gennaio 2017), l'interessata è insorta con ricorso contro suddetta decisione dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento e la concessione dell'asilo in Svizzera. Subordinatamente ha postulato la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione. Altresì ha presentato un'istanza di concessione di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con contestuale protesta di spese e ripetibili. H. Il Tribunale, con decisione incidentale del 6 marzo 2017, ha accolto la richiesta dell'istante di esenzione dal versamento di un anticipo delle presunte spese processuali ed invitato la SEM ad inoltrare una risposta al ricorso (cfr. risultanze processuali). I. In data 21 marzo 2017 (cfr. risultanze processuali), l'autorità intimata ha presentato la propria risposta al gravame. J. Lo scambio di scritti si è concluso con la replica presentata dalla ricorrente il 20 aprile 2017 (cfr. risultanze processuali). K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi successivi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinnanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto risulta legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo la ricorrente stata posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 23 dicembre 2016 e non avendo la stessa contestato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo ed il mancato riconoscimento dello statuto di rifugiato. 4. 4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni dell'interessata inverosimili poiché contraddittorie ed insufficientemente motivate. L'insorgente avrebbe infatti dapprima asserito che durante la seconda aggressione sarebbe stata sola, quando invece nel corso della seconda audizione avrebbe affermato che il padre era presente e che sarebbe stato nel cortile dell'abitazione. Resa attenta dell'incongruenza, A._______ si sarebbe limitata a sostenere che dentro casa lei era sola, essendo il padre sito in cortile. Data la presenza del padre nelle immediate vicinanze della seconda violenza, vieppiù essendo che la casa si affaccerebbe sul cortile dal quale sarebbe giunto il suo aggressore scorto dal padre, a mente dell'autorità di prime cure tale evenienza non avrebbe dovuto essere sottaciuta dall'insorgente nella prima audizione, in quanto le sarebbe già stato chiesto durante la medesima se fosse presente qualcuno presso il domicilio. Per di più, nella prima audizione avrebbe dichiarato di essere espatriata circa due settimane dopo gli abusi sessuali, mentre nella seconda occasione avrebbe sostenuto di essere espatriata la sera stessa della seconda aggressione. Anche a tal riguardo, una volta confrontata in merito, la richiedente avrebbe semplicemente addotto trattarsi di un errore, ribadendo la seconda versione resa. Oltracciò, ella avrebbe fornito due nominativi diversi del carcere nel quale sarebbe stata detenuta la madre nel corso delle due audizioni federali, affermando dapprima che si chiamasse H._______ ed in seguito G._______. Posta difronte all'incongruenza, l'interessata si sarebbe limitata a ribadire che il nominativo sarebbe G._______. Circa le due violenze subite ella avrebbe rilasciato delle dichiarazioni vaghe, stereotipate e prive di elementi sostanziali atti a comprovare il suo reale vissuto degli eventi. Ella infatti non avrebbe fornito alcun elemento significativo delle violenze subite, in quanto non avrebbe narrato alcunché di quanto avvenuto prima e dopo l'abuso, malgrado i ripetuti quesiti in merito; avrebbe risposto evasivamente alla domanda di cosa l'avesse colpita maggiormente dell'aggressione, nonché in modo sbrigativo e senza alcun elemento personale rispetto alle sue riflessioni successivamente agli accadimenti ed alla reazione del padre nell'apprendere del primo stupro. Sempre in modo conciso l'insorgente avrebbe narrato dell'arresto della madre, malgrado le fosse stato richiesto a due riprese di raccontare gli avvenimenti in maniera circostanziata e dettagliata. Infine, anche in merito all'organizzazione del suo espatrio le sue asserzioni sarebbero state laconiche, in quanto avrebbe unicamente asserito di essersi recata senza alcun preavviso a casa delle amiche, alle quali non avrebbe raccontato gli eventi successole, le quali avrebbero inspiegabilmente accettato subito di partire dal loro Paese d'origine alla sua richiesta, senza che lei ne fosse riuscita a chiarire le motivazioni. Inoltre l'autorità inferiore ha ritenuto le altre dichiarazioni dell'insorgente irrilevanti, in quanto non essendo renitente alla leva e non avendo la stessa disertato, non avrebbe infranto la "Proclamation on National Service del 1995". Essendo espatriata ancora minorenne e quindi precedentemente l'età dell'obbligo per l'adempimento del servizio militare, non vi sarebbero gli elementi per sostenere l'uscita illegale dall'Eritrea come pertinente. Pertanto la SEM ha concluso che alla richiedente non andrebbe neppure riconosciuta la qualità di rifugiato ex art. 3 LAsi. 4.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente ha contestato le motivazioni e conclusioni dell'autorità di prime cure. In particolare ella, nonostante ammetta che le sue allegazioni siano state poco sostanziate e circostanziate circa gli episodi di violenza subita, le stesse sarebbero da ritenere verosimili. Invero si dovrebbe considerare l'età della ricorrente ai momenti dei fatti determinanti (tredici anni); il fatto che, come da costante giurisprudenza in merito, le dichiarazioni di un minorenne non accompagnato, andrebbero valutate con un metro meno severo e rigido rispetto alle dichiarazioni di un adulto, nonché che la mancanza di dettagli nell'esposto degli eventi da parte dell'insorgente sarebbe perfettamente compatibile con l'elaborazione di un trauma come descritto pure nella letteratura scientifica relativa a casi di violenza sessuale. In tale contesto risulterebbero indicative delle asserzioni rilasciate dalla ricorrente, che avrebbe segnatamente affermato che dopo tali episodi di abuso non avrebbe più potuto seguire le lezioni scolastiche, poiché avrebbe pensato a ciò che le era successo, nonché alla difficoltà di narrare gli stessi alle amiche, perché le sarebbe venuto da piangere. In relazione alle contraddizioni esposte nella decisione querelata, secondo l'insorgente le stesse non sarebbero fondamentali per l'esame della verosimiglianza delle sue allegazioni, anche alla luce delle giustificazioni plausibili che avrebbe addotto in merito. Circa la rilevanza dei suoi motivi d'asilo, la richiedente censura la decisione impugnata, in quanto ella sarebbe esposta ad un rischio di persecuzioni nel caso di rinvio in Eritrea, per il solo fatto di essere espatriata illegalmente dallo stesso Paese, anche in assenza di renitenza o diserzione alla leva. Pertanto le dovrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l'asilo. 4.3 Nella propria risposta al ricorso, l'autorità intimata rammenta anzitutto che le dichiarazioni dell'insorgente sono state valutate inverosimili nel loro complesso, in quanto tutte le principali asserzioni della stessa sarebbero state generiche e sommarie e non solo la descrizione delle aggressioni. Non sarebbe pertanto ammissibile sostenere che la carenza di dettagli e la sinteticità delle dichiarazioni dell'interessata, siano da attribuire alle violenze traumatiche subite. Le contraddizioni delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in tale valutazione complessiva, non sarebbero quindi trascurabili. Inoltre, a mente della SEM, la minore età dell'insorgente, per quanto le sue dichiarazioni siano da valutare con maggiore tolleranza rispetto a quelle di una persona adulta, non la esimerebbe dall'obbligo di rendere verosimili le sue allegazioni. Per quanto attiene il rischio di persecuzioni rilevanti per la richiedente in caso di rientro in Patria, l'autorità di prime cure ribadisce quanto sostenuto nella decisione querelata, negando vi sia un timore fondato per la stessa di subire delle persecuzioni rilevanti a causa della sola uscita illegale dal suo Paese d'origine. 4.4 In sede di replica, la ricorrente si è unicamente riconfermata nelle proprie tesi in fatto ed in diritto.
5. In limine il Tribunale rileva che la qualità di minore non accompagnato, impone alla SEM il rispetto di alcune esigenze procedurali nell'ambito della trattazione della domanda d'asilo, esaminate già nella DTAF 2014/30. 5.1 Anzitutto vi è da osservare che la ricorrente, al momento dello svolgimento dell'audizione sui motivi, aveva circa 17 anni e che tale minore età non viene d'altronde contestata dall'autorità di prime cure (cfr. sentenza del Tribunale E- 1928/2014 del 24 luglio 2014 consid. 2.2.1, sentenza pubblicata solo parzialmente nella DTAF 2014/30). Inoltre la sua capacità di discernimento all'epoca della richiesta d'asilo e durante il corso dell'audizione succitata è presunta (cfr. E-1928/2014 consid. 2.2.3 segg.). 5.2 Successivamente risulta dagli atti all'incarto che le regole specifiche concernenti la procedura di audizione di minorenni sono state nella presente disanima complessivamente rispettate (cfr. DTAF 2014/30 consid. 2.3.3.1 e segg. e consid. 2.3.4; sentenza del Tribunale D-845/2017 del 5 luglio 2017 consid. 4.1.1-4.1.4). Segnatamente si ritiene che la stessa sia stata svolta in modo adatto all'età, al grado di maturità ed alla situazione psicosociale dell'insorgente. Del resto, non è stata sollevata in merito alcuna censura da parte dell'interessata. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). Per quanto concerne l'esame della verosimiglianza delle dichiarazioni rilasciate durante le audizioni da un minorenne, le stesse devono essere apprezzate dalla SEM prendendo in considerazione il grado di maturità del minore come pure dell'età dello stesso (cfr. E-1928/2014 consid. 2.4 con riferimento citato). Difatti non può essere esatto da un minore che possa descrivere un'esperienza vissuta nello stesso modo di un adulto. Invero gli mancherà a volte la facoltà di riconoscere quali informazioni sono importanti, di distinguere la realtà da rappresentazioni immaginarie o di situare gli avvenimenti nel tempo e nello spazio. Secondo la giurisprudenza non si può rimproverare ad un minore la violazione del suo obbligo di collaborare, se egli non si è espresso in maniera sufficientemente chiara e completa. Al momento della valutazione della credibilità delle asserzioni del richiedente minorenne, possono essere utili dei criteri quali la valutazione della coerenza del narrato, della quantità e della qualità dei dettagli forniti, il ricordo di conversazioni, la referenza ad emozioni o ancora le correzioni spontanee, ma devono sempre essere ponderati in funzione dell'età dell'interessato (cfr. E-1928/2014 consid. 2.4 con riferimenti). 7. 7.1 Ora, a mente del Tribunale, occorre ammettere che il racconto della ricorrente in merito alle violenze subite ed all'arresto della madre sia effettivamente pervaso da elementi incongruenti e non risulti sufficientemente sostanziato, mentre in sede ricorsuale non sono stati presentati argomenti o mezzi di prova suscettibili di giustificare una diversa valutazione. 7.1.1 In primo luogo le dichiarazioni dell'insorgente riguardo al suo presunto aggressore come pure le circostanze in cui sarebbero avvenuti i due stupri risultano in più punti contraddittorie. Dapprima le dichiarazioni della ricorrente in merito al luogo teatro della prima presunta violenza sono incongruenti. Ella infatti riferisce in principio che si sarebbe trovata nella terza stanza della casa (cfr. verbale 2, D65, pag. 7) - la quale sarebbe composta da due camere da letto comunicanti e da una cucina (cfr. verbale 2, D65 segg., pag. 7) - in seguito afferma che ella avrebbe invece sostato nella camera di mezzo, che sarebbe anche la prima stanza nella quale sarebbe entrato il suo aggressore (cfr. verbale 2, D69, pag. 7). Poi l'insorgente si contraddice anche in merito alla presenza del padre durante la seconda violenza, in quanto ha inizialmente sostenuto che al momento dei fatti ella sarebbe stata sola in casa, e che in seguito agli accadimenti non avrebbe fatto nulla (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8), quando invece successivamente ha affermato che il padre si sarebbe trovato nel cortile e che avrebbe visto arrivare il suo violentatore (cfr. verbale 2, D101, pag. 10). Confrontata in merito a tale incoerenza, la richiedente ha soltanto ribadito che lei era dentro casa da sola, mentre il padre si trovava in cortile (cfr. verbale 2, D122, pag. 12). La spiegazione fornita dalla richiedente per giustificare una simile contraddizione non risulta però soddisfacente, in quanto, come rettamente sostenuto anche nella decisione impugnata, la stessa avrebbe dovuto menzionare la presenza del padre in prossimità dell'abitazione, già durante la prima audizione. Oltracciò ella in merito al secondo stupro afferma dapprima di non aver visto il militare entrare, in quanto lei si sarebbe trovata all'interno della casa (cfr. verbale 2, D103, pag. 10) e proprio nella medesima stanza da letto quadro della prima violenza (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8), camera da letto che sarebbe situata al centro della casa (cfr. verbale 2, D69, pag. 7); ma allo stesso tempo, mentre entrava il suo aggressore, avrebbe visto il padre che era seduto in cortile e che allo scorgere il suo violentatore non avrebbe fatto nulla né avrebbe cercato di chiedere aiuto a qualcuno (cfr. verbale 2, D105 segg., pag. 10). Non risulta difatti plausibile che da una parte l'insorgente non abbia visto il suo aggressore all'arrivo, ma abbia potuto descrivere l'inazione del padre al momento della sua venuta. Proseguendo nell'analisi, non dissipano i dubbi le dichiarazioni dell'interessata in relazione all'espatrio dal Paese d'origine avendo l'insorgente in un primo tempo asserito di essere espatriata nel 2013, circa due settimane dopo essere stata vittima degli abusi sessuali (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4), per poi invece dichiarare di essere espatriata la sera stessa del secondo stupro, verso le ore otto, dopo aver dato la cena ai fratelli ed aver chiesto a tre amiche se l'avrebbero accompagnata in I._______ (cfr. verbale 2, D109 seg., pag. 10 seg.). Tale importante divergenza temporale, non è stata chiarificata meglio neppure dalla richiedente, che ha asserito in merito che si sarebbe trattato di uno sbaglio, ribadendo di essere espatriata la medesima sera della seconda violenza (cfr. verbale 2, D121, pag. 12). 7.1.2 In secondo luogo, per quanto riguarda le violenze subite come pure l'arresto della madre, agli occhi del Tribunale le dichiarazioni rese a tali soggetti risultano poco sostanziate tanto da instillare ragionevoli dubbi quanto al fatto che gli eventi addotti siano stati realmente vissuti in prima persona dalla ricorrente. Difatti, per quanto non si pretenda assolutamente che la richiedente entrasse nei dettagli degli stupri subiti, a ragione nella decisione querelata l'autorità inferiore denota che la stessa non ha aggiunto al suo racconto degli eventi, alcun dettaglio particolare che possa sostenere la veridicità dei suoi asserti. Ella si è infatti limitata ad affermare che il suo violentatore la prima volta sarebbe entrato in casa, l'avrebbe chiamata, lei lo avrebbe salutato e si sarebbe seduta, al che lui sarebbe entrato e l'avrebbe violentata, dopo di che se ne sarebbe andato (cfr. verbale 2, D47 segg., pag. 5). Chiestole cosa avrebbe fatto durante la violenza, riferisce di avere dapprima urlato ed in seguito sarebbe scoppiata a piangere (cfr. verbale 2, D49 seg., pag. 6). La richiedente ha sempre risposto in modo superficiale e stereotipato, anche quando le è stato richiesto che cosa l'avesse colpita di più di tale evento e cosa pensasse dopo la violenza subita (cfr. verbale 2, D51, pag. 6 e D91, pag. 9). Pur comprendendo le più che plausibili difficoltà a rievocare tali eventi, mal si comprende tuttavia come mai la ricorrente non abbia saputo descrivere quali emozioni personali abbia provato o risentito durante o successivamente agli stessi, se non in modo generico e vago. Invero ella ha allegato di essersi messa a piangere e che era preoccupata di non riuscire più a seguire le lezioni a causa di tali accadimenti, e soltanto alla fine dell'audizione, richiestole come avesse fatto ad organizzare così velocemente l'espatrio, ha dichiarato di aver avuto paura che il suo aggressore tornasse una terza volta (cfr. verbale 2, D112 segg., pag. 11). Anche per quanto concerne il secondo episodio di violenza, malgrado le svariate occasioni in cui alla ricorrente è stata data la possibilità di dettagliare il suo racconto in merito, lo stesso è sempre rimasto laconico e poco concreto. Ella si è infatti limitata a riferire che il suo stupratore sarebbe entrato in casa, avrebbe chiuso la porta per poi violentarla, andandosene in seguito; che tale evento l'avrebbe raccontato al padre ma che lui non avrebbe fatto nulla e sua madre sarebbe stata in carcere (cfr. verbale 2, D101 segg., pag. 10). Anche rispetto a tale aggressione, stupisce la mancanza di reazioni od emozioni espresse dalla ricorrente o annotate nel verbale d'audizione, che possano rendere credibile i suoi asserti. Non di meno, parimenti insussistente risulta essere la descrizione dell'arresto della madre. Pur avendo la ricorrente indicato di essere stata presente durante quest'ultimo, non è riuscita a fornire alcun elemento personale che conduca a ritenere gli avvenimenti dichiarati verosimili. Difatti malgrado le sia stato richiesto a più riprese di raccontare l'episodio dell'arresto della madre nei minimi dettagli, ella ha unicamente riferito che due militari sarebbero entrati in casa e le avrebbero legato le braccia dietro la schiena, conducendola successivamente alla prigione di G._______, che la madre non avrebbe detto alcunché al momento dell'arresto, mentre il padre avrebbe chiesto le ragioni dell'arresto e che lei invece sarebbe stata molto spaventata e non avrebbe per questo motivo potuto reagire o dire nulla (cfr. verbale 2, D73 segg., pag. 7 seg.). 7.1.3 In terzo ed in ultimo luogo, risulta illogica la risoluzione della ricorrente di espatriare la sera stessa la seconda violenza subita, senza prima discuterne per lo meno con il padre, data anche la giovane età ed i fatti appena successole. A maggior ragione risulta sorprendente tale comportamento, essendo che la medesima sera ella, prima di espatriare, si sarebbe comunque recata da tre amiche chiedendo loro di accompagnarla nel viaggio di espatrio, ed ancora più incredibile che le medesime, senza alcuna ragione fondata ed esplicata alla richiedente, abbiano deciso immantinente di accompagnarla (cfr. verbale 2, D109 segg., pag. 10). 7.1.4 Alla luce delle suesposte considerazioni, si può quindi considerare che le dichiarazioni della ricorrente riguardo alle violenze subite, all'arresto della madre ed alle circostanze dell'espatrio risultino inverosimili in quanto contraddittorie, poco sostanziate e contrarie alla logica dell'agire. Vi è infatti da ritenere che le incoerenze, insussistenze ed illogicità vagliate riguardino aspetti ed elementi a tal punto fondamentali che, quandanche se ne volesse relativizzare la portata segnatamente in ragione della minore età della ricorrente al momento delle audizioni federali e degli eventi traumatici dichiarati, la versione dei fatti resa non potrebbe essere considerata nel suo complesso, in preponderanza veritiera. 7.2 In definitiva si può dunque a giusto titolo concludere che i criteri di verosimiglianza previsti dall'art. 7 LAsi non siano in specie ossequiati e che di conseguenza la decisione impugnata vada su questo punto confermata.
8. Allo scrivente Tribunale non resta ora che analizzare se alla ricorrente debbano essere riconosciuti dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga a seguito della sua uscita dal Paese d'origine. 8.1 In una sentenza, pubblicata quale sentenza di riferimento (D- 7898/2015 del 30 gennaio 2017) il Tribunale, dopo approfondita analisi delle attuali informazioni sull'Eritrea (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), ha esaminato la questione della rilevanza in materia d'asilo dell'espatrio illegale dal summenzionato Paese e stabilito che quest'ultimo, da solo, non è sufficiente per ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Dall'analisi è infatti risultato che molte persone che sono espatriate illegalmente dall'Eritrea hanno potuto farvi ritorno senza particolari problemi per soggiorni di corta durata. Pertanto non si può più presumere con una probabilità preponderante che i cittadini eritrei siano esposti in Patria a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni politiche dello Stato equivalgano a seri pregiudizi ai sensi della legge sull'asilo e ciò unicamente a causa dell'espatrio illegale. Un rischio accresciuto di subire una sanzione, può essere riconosciuto unicamente in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 5.1). 8.2 Ora, anche si ritenesse verosimile l'uscita illegale dell'insorgente dal suo Paese d'origine, ma in altre circostanze rispetto a quelle dichiarate dalla stessa, per i motivi esposti al considerando 7 - non avendo infatti la ricorrente reso verosimile alcun contatto con le autorità militari - suddetti elementi supplementari non sono nella fattispecie riconoscibili. All'assenza di contatti con le autorità (militari) eritree, si aggiunge inoltre il fatto che l'interessata non è mai stata convocata per il servizio militare (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4) e quindi non vi è il timore che venga considerata quale renitente o disertore alla leva. Che oltracciò dagli atti non risulta che abbia mai esercitato attività politiche o incontrato delle difficoltà particolari con le autorità eritree. In definitiva, non vi sono dunque elementi per considerare che la ricorrente sia malvista dalle autorità del suo Paese d'origine per il solo espatrio illegale. 8.3 In conclusione non vi è alcun elemento in specie che permetta di ritenere che l'interessata riunisca nella sua persona degli elementi individuali che permettano di ritenere come verosimile un rischio di una persecuzione rilevante in materia d'asilo nel caso in cui ella facesse ritorno in Eritrea.
9. In conclusione, visto tutto quanto sopra, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
10. Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA), sarebbero da porre a carico della ricorrente. Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 6 marzo 2017, accolto la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali in applicazione dell'art. 63 cpv. 4 in fine PA, ex art. 65 cpv. 1 PA non sono riscosse spese processuali.
12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: