Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento
Sachverhalt
A. Il 4 giugno 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza (cfr. verbali d'audizione del 14 e del 20 giugno 2007), d'essere espatriato perché degli ex combattenti georgiani lo hanno minacciato di morte. Tali minacce sarebbero dovute al fatto che avrebbero sospettato suo padre d'avere combattuto contro di loro nella guerra in Abcasia agli inizi degli anni novanta. B. Il 4 luglio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 6 luglio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della stessa e la conseguente entrata nel merito della domanda d'asilo. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 13 luglio 2007, il TAF ha considerato il gravame come privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria. Ha quindi invitato il ricorrente a versare un anticipo, di fr. 600.--, a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo nel termine accordato. E. Il 23 luglio 2007, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto.
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.
E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza deve essere redatta in italiano.
E. 4 Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il ricorrente non ha presentato alcun documento di viaggio o d'identità e non ha addotto alcun motivo suscettibile di giustificare la mancata consegna di un simile documento. Ha, inoltre, ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'interessato, visto che non è stato in grado di fornire indicazioni sulla fonte delle informazioni ricevute dall'amico riguardanti le minacce nei suoi confronti da parte di ex combattenti georgiani. Peraltro, ha reso dichiarazioni divergenti sul momento in cui sarebbero iniziati i suoi problemi personali (...). Secondo l'autorità inferiore non sono, altresì, necessari degli ulteriori chiarimenti né ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato né dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.
E. 5 Nel ricorso, l'insorgente sostiene d'avere una valida giustificazione per la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità, considerato che non ha mai posseduto un passaporto e che ha distrutto in Georgia la sua carta d'identità. Fa valere, inoltre, che il suo racconto è dettagliato e privo di contraddizioni. Si lamenta che il semplice fatto che in alcune circostanze non sia stato in grado di rispondere ad alcune domande comporti l'inconsistenza dell'intero racconto. Sostiene che sono pertanto necessari degli ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza d'eventuali impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento. Infine, e conto tenuto della situazione in Abcasia, l'esecuzione dell'allontanamento è comunque da ritenersi inesigibile.
E. 6 Preliminarmente, questo Tribunale osserva che l'insorgente non ha censurato la mancata edizione del rapporto concernente l'esame Lingua effettuato dall'autorità inferiore il 18 giugno 2007, benché l'esistenza di detto rapporto gli fosse nota. In effetti, il ricorrente ha preso parte alla conversazione telefonica alla base del rapporto medesimo e quest'ultimo è menzionato nell'indice degli atti di causa che ha ricevuto (v. inoltre la decisione incidentale del TAF del 13 luglio 2007, nella quale il citato rapporto è stato nuovamente esplicitamente menzionato). In assenza di censure di parte e del fatto che nel summenzionato rapporto è confermata l'allegata cittadinanza del ricorrente, non v'è motivo in tale ambito per un intervento d'ufficio da parte del TAF.
E. 7.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).
E. 7.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF D-2279/2007 dell'11 luglio 2007 destinata alla pubblicazione).
E. 7.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF D-688/2007 dell'11 luglio 2007 destinata alla pubblicazione).
E. 8 Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, ha omesso di presentare tempestivamente dei documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al più tardi il 14 giugno 2007. Peraltro, e a prescindere dall'inverosimiglianza dell'allegazione, il fatto che il ricorrente abbia distrutto la sua carta d'identità prima di lasciare la Georgia alfine d'evitare d'essere rimpatriato dalle autorità svizzere non costituisce manifestamente una valida giustificazione ai sensi di legge. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente dei documenti di viaggio o d'identità, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Basti rilevare, fra l'altro, che non avendo allegato delle persecuzioni da parte delle autorità statali georgiane avrebbe potuto e dovuto, usando della necessaria diligenza, rivolgersi ad una rappresentanza georgiana all'estero per chiedere l'emissione d'idonei documenti. Peraltro, se un richiedente l'asilo non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16).
E. 9 Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate. Le stesse s'esauriscono, in effetti, in mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che non v'è, peraltro, ragione di ritenere, tanto meno sulla base d'allegazioni generiche ed imprecise, che le autorità statali georgiane non accorderebbero all'insorgente un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti d'ex combattenti georgiani. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni determinanti rese dal ricorrente.
E. 10 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate (v. considerando 9 del presente giudizio), non risulta una necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
E. 11.1 Per i medesimi motivi, non emergono neppure elementi da cui dedurre che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
E. 11.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 11.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito.
E. 11.3 Premesso ciò, quanto ad eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, va osservato che in Georgia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
E. 11.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa formazione. Peraltro, in sede di ricorso non ha preteso che il suo stato di salute s'oppone alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento, senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici (v. sulla questione GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Georgia.
E. 11.5 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). L'insorgente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 12 Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 13 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
E. 14 L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 11 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 15 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi).
E. 16 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 600.--, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). L'anticipo di fr. 600.--, versato dal ricorrente il 23 luglio 2007, è computato con le spese processuali. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo di fr. 600.--, versato il 23 luglio 2007, è computato con le spese processuali.
- Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata) - autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) - B._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marisa Murray Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Corte IV D-4634/2007/cac {T 0/2} Sentenza del 2 ottobre 2007 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Daniel Schmid e Fulvio Haefeli, cancelliera Marisa Murray. Parti A._______, Georgia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto la decisione del 4 luglio 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N Fatti: A. Il 4 giugno 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza (cfr. verbali d'audizione del 14 e del 20 giugno 2007), d'essere espatriato perché degli ex combattenti georgiani lo hanno minacciato di morte. Tali minacce sarebbero dovute al fatto che avrebbero sospettato suo padre d'avere combattuto contro di loro nella guerra in Abcasia agli inizi degli anni novanta. B. Il 4 luglio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 6 luglio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della stessa e la conseguente entrata nel merito della domanda d'asilo. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 13 luglio 2007, il TAF ha considerato il gravame come privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria. Ha quindi invitato il ricorrente a versare un anticipo, di fr. 600.--, a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo nel termine accordato. E. Il 23 luglio 2007, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza deve essere redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il ricorrente non ha presentato alcun documento di viaggio o d'identità e non ha addotto alcun motivo suscettibile di giustificare la mancata consegna di un simile documento. Ha, inoltre, ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'interessato, visto che non è stato in grado di fornire indicazioni sulla fonte delle informazioni ricevute dall'amico riguardanti le minacce nei suoi confronti da parte di ex combattenti georgiani. Peraltro, ha reso dichiarazioni divergenti sul momento in cui sarebbero iniziati i suoi problemi personali (...). Secondo l'autorità inferiore non sono, altresì, necessari degli ulteriori chiarimenti né ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato né dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 5. Nel ricorso, l'insorgente sostiene d'avere una valida giustificazione per la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità, considerato che non ha mai posseduto un passaporto e che ha distrutto in Georgia la sua carta d'identità. Fa valere, inoltre, che il suo racconto è dettagliato e privo di contraddizioni. Si lamenta che il semplice fatto che in alcune circostanze non sia stato in grado di rispondere ad alcune domande comporti l'inconsistenza dell'intero racconto. Sostiene che sono pertanto necessari degli ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza d'eventuali impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento. Infine, e conto tenuto della situazione in Abcasia, l'esecuzione dell'allontanamento è comunque da ritenersi inesigibile. 6. Preliminarmente, questo Tribunale osserva che l'insorgente non ha censurato la mancata edizione del rapporto concernente l'esame Lingua effettuato dall'autorità inferiore il 18 giugno 2007, benché l'esistenza di detto rapporto gli fosse nota. In effetti, il ricorrente ha preso parte alla conversazione telefonica alla base del rapporto medesimo e quest'ultimo è menzionato nell'indice degli atti di causa che ha ricevuto (v. inoltre la decisione incidentale del TAF del 13 luglio 2007, nella quale il citato rapporto è stato nuovamente esplicitamente menzionato). In assenza di censure di parte e del fatto che nel summenzionato rapporto è confermata l'allegata cittadinanza del ricorrente, non v'è motivo in tale ambito per un intervento d'ufficio da parte del TAF. 7. 7.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 7.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF D-2279/2007 dell'11 luglio 2007 destinata alla pubblicazione). 7.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF D-688/2007 dell'11 luglio 2007 destinata alla pubblicazione). 8. Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, ha omesso di presentare tempestivamente dei documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al più tardi il 14 giugno 2007. Peraltro, e a prescindere dall'inverosimiglianza dell'allegazione, il fatto che il ricorrente abbia distrutto la sua carta d'identità prima di lasciare la Georgia alfine d'evitare d'essere rimpatriato dalle autorità svizzere non costituisce manifestamente una valida giustificazione ai sensi di legge. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente dei documenti di viaggio o d'identità, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Basti rilevare, fra l'altro, che non avendo allegato delle persecuzioni da parte delle autorità statali georgiane avrebbe potuto e dovuto, usando della necessaria diligenza, rivolgersi ad una rappresentanza georgiana all'estero per chiedere l'emissione d'idonei documenti. Peraltro, se un richiedente l'asilo non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16). 9. Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate. Le stesse s'esauriscono, in effetti, in mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che non v'è, peraltro, ragione di ritenere, tanto meno sulla base d'allegazioni generiche ed imprecise, che le autorità statali georgiane non accorderebbero all'insorgente un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti d'ex combattenti georgiani. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni determinanti rese dal ricorrente. 10. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate (v. considerando 9 del presente giudizio), non risulta una necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 11. 11.1 Per i medesimi motivi, non emergono neppure elementi da cui dedurre che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 11.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 11.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito. 11.3 Premesso ciò, quanto ad eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, va osservato che in Georgia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 11.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa formazione. Peraltro, in sede di ricorso non ha preteso che il suo stato di salute s'oppone alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento, senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici (v. sulla questione GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Georgia. 11.5 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). L'insorgente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 12. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 13. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 14. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 11 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 15. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 600.--, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). L'anticipo di fr. 600.--, versato dal ricorrente il 23 luglio 2007, è computato con le spese processuali. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo di fr. 600.--, versato il 23 luglio 2007, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM)
- B._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marisa Murray Data di spedizione: