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D-462/2016

D-462/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-05-29 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. A._______, cittadina siriana di religione cristiana e confessione siro-ortodossa nonché di etnia assira, è nata e cresciuta ad al-Hasaka (arabo) rispettivamente Hesiçe (curdo) e vi ha vissuto fino all'espatrio avvenuto il 30 ottobre 2013. Munita di un visto Schengen per visita familiare (tipo C) rilasciato dalla rappresentanza svizzera a Beirut è entrata legalmente in territorio elvetico il 17 luglio 2014. Il 5 agosto 2014 ha quindi depositato domanda d'asilo in Svizzera (cfr. verbale d'audizione sulle generalità del 13 agosto 2014 (di seguito: verbale 1], pag. 3 segg.). Sentita sui motivi d'asilo, ha indicato di essere espatriata per la situazione di insicurezza causata dal conflitto in essere (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 29 ottobre 2014 [di seguito: verbale 2], Q27, Q47). In particolare, a causa dell'assenza di acqua ed elettricità. Inoltre, il padre avrebbe subito delle minacce ed ella, essendo una studentessa di diritto, avrebbe studiato la costituzione del partito Baath e sarebbe dunque stata considerata come membro di tale partito. Di conseguenza avrebbe avuto il timore di venire uccisa (cfr. verbale 2, Q22-Q23 e Q41; verbale d'audizione complementare del 13 agosto 2015 [di seguito: verbale 3], Q61). Dappoi, la richiedente avrebbe temuto di venire stuprata come molte altre donne in Siria (cfr. verbale 1, pag. 8). Infine, in Libano sarebbe stata vittima di violenze fisiche e verbali da parte del marito (cfr. verbale 2, Q61-Q65; verbale 3, Q3 segg.). B. Con decisione del 18 dicembre 2015, notificata alla richiedente il 23 dicembre 2015 (cfr. atto A22/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM, già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Siria concedendole l'ammissione provvisoria. C. Con ricorso del 22 gennaio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 25 gennaio 2016), l'interessata è insorta contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, in via preliminare di procedere ad uno scambio di scritti, ossia di concedere alla SEM la facoltà di prendere posizione in merito al ricorso, nonché di determinarsi in merito alle prove esperite ed in seguito di permettere alla ricorrente di esprimersi in replica. Nel merito, l'insorgente ha concluso all'accoglimento del ricorso con contestuale riconoscimento della qualità di rifugiato e conseguente annullamento dei punti 1, 2, 3 e 6 del dispositivo della decisione impugnata. Ella ha altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. A sostegno dell'atto ricorsuale, la ricorrente ha prodotto i seguenti documenti:

- una copia della decisione impugnata (all. A) e il tracciamento dell'invio raccomandato (all. B);

- una copia della procura del 18 gennaio 2016 al suo patrocinatore (all. C);

- un articolo in lingua inglese dell'11 dicembre 2013 intitolato "Syria: US and UK suspend aid after Islamist fighters seize weapons stores" (all. D);

- un articolo del 25 agosto 2014 intitolato "Iraq. Onu accusa Is di pulizia etnica. Siria pronta a cooperare con Usa" (all. E);

- un articolo del 29 settembre 2014 intitolato "Iraq, primi raid aerei britannici contro lo Stato Islamico" (all. F);

- un articolo del 23 settembre 2014 intitolato "Primi raid Usa e alleati arabi in Siria. Obama: <Non è una battaglia solo americana>" (all. G);

- un articolo del 23 settembre 2014 intitolato "Obama scaglia l'arma aerea contro l'Is in Siria e spera in alleati arabi e curdi per l'offensiva di terra" (all. H);

- un articolo del 5 ottobre 2014 intitolato "Isis, nuova ondata di raid Usa in Siria e Iraq" (all. I);

- un articolo del 30 settembre 2014 intitolato "La situation humanitaire en Syrie continue de s'aggraver, prévient Valerie Amos" (all. L);

- un articolo del 25 agosto 2014 intitolato "Isis: la Siria <apre> agli Stati Uniti. Onu, <in Iraq in corso pulizia etnica>" (all. M);

- un articolo non recante data intitolato "Onu: <Pulizia etnica e religiosa in Iraq>. Siria apre a Usa" (all. N);

- un articolo del 26 agosto 2014 intitolato "<Iraq, pulizia etnica>. Siria chiama Obama" (all. O);

- un articolo del 18 aprile 2014 intitolato "Syrie: une religieuse dénonce des crucifixions de chrétiens par des jihadistes" (all. P);

- un articolo del 17 settembre 2014 intitolato "<Ieri Mosul oggi Aleppo>. I cristiani siriani e il terrore <di essere i prossimi. Si può morire in ogni ora>" (all. Q);

- un articolo del 2 giugno 2014 intitolato "Siria: Fides a Raqqa jiahdisti ISIL sequestrano proprietà cristiani" (all. R);

- una testimonianza e un rapporto in lingua inglese del U.S. Department of State del 10 settembre 2014 intitolato "ISIL's persecution of religious minorities in Iraq and Syria" (all. S);

- la proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Iraq e in Siria e l'offensiva dell'ISIS, inclusa la persecuzione delle minoranze, 16 settembre 2014, doc. B8-0109/2014 (all. T). D. Con decisione incidentale del 5 febbraio 2016 il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria a condizione che l'indigenza fosse dimostrata con un'attestazione e su riserva di un eventuale cambiamento della situazione finanziaria della ricorrente. Pertanto ha invitato l'insorgente a produrre un'attestazione di indigenza oppure a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali entro il 22 febbraio 2016 con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di inosservanza. L'11 febbraio 2016 la ricorrente ha tempestivamente inoltrato al Tribunale l'attestazione d'indigenza. E. Il 15 marzo 2016 il Tribunale ha trasmesso alla SEM una copia del ricorso e dei relativi allegati invitandola nel contempo a presentare una risposta al ricorso entro il 30 marzo 2016. F. Con risposta del 18 marzo 2016 la SEM ha rinviato alla motivazione contenuta nella decisione impugnata, cogliendo l'occasione per sottolineare l'assenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. G. In data 6 aprile 2016 la ricorrente ha presentato le osservazioni in merito alla risposta al ricorso, allegando i seguenti documenti:

- un articolo in lingua inglese del 31 dicembre 2015 intitolato "Twin suicide bombs in northeast Syria kill or wound dozens" (all. U);

- un articolo del 6 gennaio 2016 intitolato "Siria. A Qamishli attentato contro i cristiani" (all. V);

- un articolo in lingua francese del 6 aprile 2016 intitolato "Dans le désert syrien, l'EI s'est acharné sur un monastère symbole de coexistence" (all. Z). H. Con scritto spontaneo dell'11 aprile 2016, l'insorgente ha aggiornato il Tribunale riguardo la situazione dei cristiani in Siria allegando il seguente documento:

- un articolo dell'11 aprile 2016 intitolato "Siria, patriarca denuncia strage di cristiani per mano dei jihadisti dell'Is" (all. AA). I. Il 19 aprile 2016, in sede di duplica - trasmessa alla ricorrente per informazione - la SEM ha nuovamente sottolineato l'insussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria e proposto la reiezione del gravame. J. Con scritto spontaneo del 30 giugno 2016, l'insorgente ha nuovamente aggiornato il Tribunale in merito alla situazione dei cristiani in Siria allegando i seguenti documenti:

- un articolo del 26 febbraio 2015 intitolato "Siria, almeno 15 uccisi tra I rapiti Distrutti I villaggi cristiani assiri" (all. BB);

- un articolo in lingua inglese del 14 gennaio 2016 intitolato "The "Islamic State" release 16 Assyrian kidnapped about year ago" (all. CC);

- un articolo in lingua inglese del 23 febbraio 2016 intitolato "For a ransom, The <Islamic State> closes the Assyrians citizens' file who were abducted from villages in the countryside of Tal Tamr" (all. DD);

- un articolo del 31 dicembre 2015 intitolato "Siria, duplice attentato kamikaze: decine di vittime" (all. EE);

- un articolo in lingua inglese del 31 dicembre 2015 intitolato "More causalties rise the number of al-Qameshly bombings victims to 18" (all. FF);

- un articolo in lingua inglese del 25 gennaio 2016 intitolato "15 causalties and injuries at least in an explosion at Al-Qameshly city center" (all. GG);

- un articolo del 19 giugno 2016 intitolato "Attentato in Siria" (all. HH);

- un articolo in lingua inglese del 19 giugno 2016 intitolato "6 killed wounded by Suicide attack in Qamishli" (all. II);

- un articolo in lingua inglese del 19 giugno 2016 intitolato "Suicide attack targets the Patriarch Ignatius Ephrem II" (all. JJ). K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Preliminarmente, essendo stata la ricorrente posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 18 dicembre 2015, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento.

E. 4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessata irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Anzitutto, l'autorità di prime cure ha ritenuto che le difficoltà dovute alla mancanza di viveri, acqua, elettricità e sicurezza in ragione della guerra civile non sarebbero rilevanti in materia d'asilo. L'insicurezza generale sarebbe una conseguenza inevitabile di un conflitto che colpisce tutta la popolazione siriana con la medesima intensità e non sarebbe dettata dalla volontà di persecuzione mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi. In secondo luogo, l'interessata non avrebbe un timore fondato di subire delle persecuzioni future. Segnatamente, tutte le donne in Siria sarebbero esposte a delle violenze sessuali. Inoltre, i timori della richiedente di essere considerata membro del partito Baath in quanto studentessa di diritto e di essere vittima di rapimenti non sarebbero fondati su indizi concreti. Ella avrebbe riferito unicamente di minacce ipotetiche legate alla situazione generale in Siria, senza aver allegato alcun problema personale. Infine, anche il suo timore di essere uccisa dal marito in caso di ritorno in Siria non poggerebbe su alcun indizio concreto. Da una parte infatti, il marito vivrebbe attualmente in Germania, mentre d'altra parte la famiglia dell'interessata, attualmente in Svizzera, si sarebbe schierata al suo fianco e l'avrebbe sostenuta durante il conflitto con il marito. Oltracciò ella, tra breve otterrà l'annullamento del matrimonio. Per quanto attiene alla persecuzione collettiva dei cristiani, la SEM osserva che le condizioni per poterla riconoscere sarebbero molto restrittive. L'autorità di prime cure rileva che in Siria, stato laico, la percentuale di cristiani sull'insieme della popolazione sarebbe stimata attorno al dieci per cento. In linea di massima la popolazione cristiana residente nelle zone controllate dal governo siriano non avrebbe motivo di temere persecuzioni di natura prettamente religiosa. Nelle zone cadute in mano ai ribelli sarebbero invece rimasti pochissimi cristiani anche se tale esodo non sarebbe da ricondurre in primis a persecuzioni per motivi religiosi. Ad ogni modo, i cristiani residenti nelle zone controllate dall'opposizione avrebbero possibilità molto limitate di praticare la loro fede nelle chiese. Sebbene il governo e l'opposizione tentino di ottenere il supporto da parte della comunità cristiana, la maggior parte di essi manterrebbe una posizione neutra, riuscendo ad ottenere un accomodamento con entrambi a seconda della regione di residenza. Tornando quindi alle situazione nelle zone controllate dal regime di al-Assad, la SEM ha riportato che vi sarebbero effettivamente evidenze quanto all'esistenza di singoli casi di cristiani caduti nel mirino delle autorità siriane per aver sostenuto l'opposizione. Ella ha rilevato come tuttavia il carattere di tale persecuzione sarebbe di tipo politico e non religioso e ha concluso pertanto che non vi sarebbero gli estremi per riconoscere una persecuzione sistematica dei cristiani da parte delle autorità della Repubblica Araba di Siria. Diversa sarebbe la situazione della comunità cristiana residente nelle regioni controllate dal sedicente "Stato Islamico" laddove giungerebbero evidenze circa l'esistenza di conversioni forzate di non-musulmani, soprattutto di cristiani e iazidi e di imposizione di particolari tasse a sfondo religioso, il tutto corroborato dal divieto di praticare in pubblico una religione non musulmana. In ragione di ciò quasi tutti i cristiani residenti in tali regioni sarebbero fuggiti verso altre regioni della Siria. Il terrore non colpirebbe soltanto le minoranze religiose, bensì anche importanti gruppi islamici sunniti e sciiti. Ad ogni modo non si avrebbero dati attendibili riguardo al numero di vittime dello "Stato islamico" né vi sarebbero indicatori di esecuzioni pubbliche di cristiani. Le vittime di esecuzioni pubbliche sarebbero piuttosto combattenti di gruppi ribelli avversi o di attivisti politici che avrebbero opposto resistenza. In generale, in Siria sarebbero inoltre avvenuti pochissimi assassini di cristiani per motivi religiosi. Per queste ragioni, secondo la SEM, la situazione dei cristiani in Siria e quindi la minaccia che pesa su di essi varierebbe da una regione all'altra. Solo una piccola parte dei cristiani sarebbe stata vittima di abusi. Le condizioni per il riconoscimento di una persecuzione collettiva della popolazione cristiana non sarebbero pertanto soddisfatte.

E. 4.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura come pure i fatti circa l'andamento della guerra civile in Siria, l'insorgente ritiene che vi siano gli estremi per riconoscere una persecuzione collettiva dei cristiani da parte dello "Stato Islamico". Sarebbe invero fatto notorio che i gruppi fondamentalisti di matrice islamica hanno preso il controllo di gran parte del territorio siriano. L'ONU avrebbe accusato più volte lo "Stato Islamico" di pulizia etnica e religiosa: i Jihadisti attaccherebbero sistematicamente uomini, donne e bambini in base alla loro appartenenza etnica, religiosa o settaria e condurrebbero in modo spietato tali atti nelle zone da loro controllate. I cristiani che non accettano di convertirsi o di pagare una tassa, verrebbero rapiti, uccisi e addirittura crocifissi; le chiese occupate e dissacrate. Il Parlamento europeo, con l'adozione di una proposta di risoluzione sulla situazione in Iraq e Siria, avrebbe condannato gli atti terroristici commessi dallo "Stato Islamico" e deplorato le uccisioni indiscriminate e le violazioni dei diritti umani commessi dai terroristi a danno di cristiani e di altre minoranze religiose od etniche. La ricorrente avrebbe indicato diverse volte il pericolo cui sarebbero sottoposte le minoranze cristiane in Siria. Nei villaggi conquistati dai gruppi fondamentalisti di matrice islamica la shari'a sarebbe stata immediatamente imposta, ai parroci sarebbe vietato celebrare messe e le donne cristiane dovrebbero indossare il velo. Inoltre, due vescovi di Aleppo sarebbero stati rapiti ed un parroco giustiziato. Sarebbe quindi notorio il fatto che i cristiani sarebbero particolarmente soggetti a sequestri da parte delle milizie islamiche le quali chiederebbero dei riscatti esorbitanti per la loro liberazione. L'avanzata dei fondamentalisti islamici si sarebbe de facto tradotta in un vero e proprio genocidio nei confronti di coloro che non sono di fede sunnita più oltranzista. In altri termini, in Siria sarebbe in atto una pulizia etnica. L'aggravarsi della guerra civile e la situazione precaria delle minoranze a causa dei terroristi jihadisti, hanno indotto la ricorrente, cittadina siriana di fede cristiana, ad espatriare e chiedere asilo in Svizzera. L'insorgente sottolinea che la sua città di provenienza, ovvero al-Hasaka, disterebbe appena 200 km da ar-Raqqa, la roccaforte del califfato islamico. Inoltre, a suo dire, la SEM non avrebbe nemmeno esaminato la motivazione principale che avrebbe spinto l'interessata ad espatriare, ovvero quella riferita alla drammatica circostanza in cui si trovano i cittadini siriani di fede cristiana. L'autorità di prime cure avrebbe accertato in maniera incompleta ed inesatta i fatti giuridicamente rilevanti.

E. 4.3 Con atto responsivo, la SEM osserva anzitutto di essersi già espressa in merito all'esistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria nella decisione impugnata. L'autorità di prime cure, citando delle sentenze del Tribunale, rileva inoltre che una tale persecuzione sarebbe attualmente esclusa. Infine, i mezzi di prova allegati in sede ricorsuale on sarebbero atti a giustificare una modifica della posizione della SEM.

E. 4.4 In sede di replica, l'insorgente rileva che l'accertamento fatto dal Tribunale nella sentenza D-1495/2015 del 21 marzo 2016 - nella quale viene negata la sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani nella città di al-Qamishli - sarebbe ormai superato dagli eventi dato che alla vigilia di capodanno, due esercizi pubblici in cui erano prevalentemente presenti dei cristiani, sarebbero stati presi di mira con attacchi suicidi che avrebbero causato la morte di decine di persone. Inoltre, il monastero di Saint Elian sarebbe stato distrutto dallo "Stato Islamico". Pertanto, la ricorrente auspica che la SEM aggiorni le sue informazioni riguardo alla condizione di questa particolare minoranza.

E. 4.5 Con scritto spontaneo dell'11 aprile 2016 la ricorrente intende aggiornare il Tribunale circa la situazione dei cristiani in Siria. La loro condizione non farebbe altro che peggiorare drammaticamente in quanto sarebbero oggetto di una persecuzione mirata. Le condizioni per riconoscere una persecuzione collettiva sarebbero pertanto adempiute.

E. 4.6 Nelle osservazioni in duplica, la SEM rileva che sarebbe a conoscenza della situazione attuale dei cristiani in Siria. Tuttavia, i fatti invocati non sarebbero sufficienti per riconoscere una persecuzione collettiva nei loro confronti.

E. 4.7 Con ulteriore scritto spontaneo del 30 giugno 2016 l'insorgente aggiorna nuovamente la situazione che tocca i cristiani residenti nella provincia di al-Hasaka. La persecuzione dei cristiani in tale provincia si sarebbe infatti ampliata con attacchi mirati che avrebbero esacerbato la situazione di continua tensione in cui vivono le minoranze cristiane. Ella rammenta inoltre il rapimento di oltre 350 cristiani avvenuto nel mese di febbraio 2015 da parte di miliziani dello "Stato Islamico" e i tre attacchi terroristici nei confronti dei cristiani avvenuti nel corso degli ultimi sei mesi nella città di al-Qamishli. In particolare, l'attacco del 19 giugno 2016 avrebbe avuto come obiettivo quello di colpire direttamente il Patriarca, la massima figura istituzionale della Chiesa siro-ortodossa. Questi attacchi sarebbero dei manifesti e chiari tentativi di pulizia etnica.

E. 5 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).

E. 6 Come si evince dall'atto ricorsuale, la ricorrente contesta unicamente l'insussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria.

E. 6.1 In merito all'esistenza di una persecuzione collettiva, occorre ammettere che una persona può eccezionalmente allegare a fondamento della sua domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personalmente contro di lei. Tale è il caso in cui il richiedente l'asilo nel suo Paese d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9).

E. 6.2 Per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive, tant'è che la sola appartenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare la qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'asilo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad un determinato gruppo di persone deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato. In primo luogo la persona interessata deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di persone. Dipoi v'è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti sono indirizzati contro un determinato gruppo di persone oppure in egual misura contro il resto della popolazione. I provvedimenti devono essere caratterizzati da una considerevole intensità. Quest'ultima è data allorquando il provvedimento implica un intervento che compromette la vita, lede l'integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di considerevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono avere l'obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di un determinato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla grandezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprezzare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi pregiudizi effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii; 2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte di tale comunità potranno far valere con successo l'esistenza di un fondato timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 1 consid. 6a).

E. 6.3 In specie, l'appartenenza della ricorrente alla comunità cristiana siriana non è posta in discussione.

E. 6.4 Quo all'esistenza di una persecuzione collettiva, il Tribunale, vista la frammentazione del territorio susseguente alla guerra civile, ha ritenuto opportuno, adottare un approccio regionale (cfr. sentenza del TAF D-1495/2015 del 21 marzo 2016 consid. 9.4, pubblicata come sentenza di riferimento e riguardante la città di al-Qamishli).

E. 6.5 Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare e constatare la precarietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Secondo le frammentarie fonti disponibili, sin dall'inizio delle manifestazioni contro il governo, i cristiani e le altre minoranze avrebbero cercato di rimanere neutrali. Con l'intensificarsi del conflitto queste ultime si sarebbero tuttavia viste obbligate a schierarsi, sostenendo alternativamente il regime o l'opposizione. Seppur non si possa partire dal principio che tutti i cristiani siano sostenitori del regime, è verosimile ritenere che la maggioranza di quest'ultimi risulterebbe essere rimasta fedele ad al-Assad (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.2.2 e fonti citate). Con lo scoppio della guerra sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare dalla Siria e recarsi in Libano oppure nei paesi occidentali, mentre gli altri si sarebbero invece spostati all'interno del territorio siriano verso città o regioni dove la situazione era meno pericolosa (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.3 e fonti citate). I principali motivi di fuga andrebbero ricondotti ai rischi derivanti dalle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e alla criminalità. Oltre ai motivi derivanti dalla situazione di violenza generalizzata, per i cristiani la fuga potrebbe trarre motivazioni anche dal timore di essere presi di mira per la sola appartenenza religiosa. In quanto minoranza, la situazione per questi ultimi sarebbe infatti precaria dal momento che i vari attori agenti nel conflitto li sospetterebbero di sostenere la fazione opposta. Ad aggravare il di per sé già teso contesto è la presenza dell'organizzazione terrorista autoproclamatosi "Stato Islamico" e di altri gruppi Jihadisti. Le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui quindi anche i cristiani, temerebbero infatti di essere uccisi o perseguitati da questi attori allorché il governo siriano dovesse cadere (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.4 e fonti citate). Il quadro sarebbe reso ancor peggiore a causa dell'ubicazione delle zone da loro abitate, le quali avrebbero acquisito una certa importanza a livello strategico e militare (cfr. Ibidem).

E. 6.6 Gli atti di violenza subiti dai cristiani, quali omicidi, minacce, espulsioni e rapimenti non sarebbero, in linea generale, mossi da motivi religiosi, ma piuttosto da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile. Nell'integralità del territorio siriano sarebbero relativamente poche le uccisioni di cristiani documentate e riconducibili esclusivamente dall'appartenenza religiosa. Le fonti non sono tuttavia lineari: se da un lato alcuni indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cristiani sarebbero rari e vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto che alcuni musulmani avrebbero protetto questi ultimi dai Jihadisti stranieri, dall'altro lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una situazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là delle mere risultanze della situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3 e fonti citate).

E. 6.7 In casu la ricorrente proviene dalla città di al-Hasaka nell'omonima provincia. Ora, il Tribunale in una recente sentenza ha già avuto modo di esaminare nel dettaglio la situazione dei cristiani nella provincia di al-Hasaka, concludendo all'inesistenza di una persecuzione mirata nei loro confronti (cfr. sentenza del TAF E-7028/2014 del 6 dicembre 2016, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 10; sono escluse da tale analisi alcune zone nel sud della provincia ancora sotto il controllo di alcuni gruppi Jihadisti). A pari conclusione giunge anche una precedente e già citata sentenza riguardante proprio la città di al-Hasaka, laddove è stato concluso che essendo tale centro controllato dalle forze filogovernative e da forze di sicurezza delle autorità autonome curde come pure dalle milizie di assiri cristiani Sootoro e Sutoro, non vi sia modo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione collettiva all'indirizzo dei cristiani in loco (cfr. sentenza D-5337/2014, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 8).

E. 6.8 Alla luce di quanto precede e considerato il fatto che la situazione non si sia al momento modificata in modo sostanziale e meglio che la città di al-Hasaka così come la grande maggioranza dell'omonima provincia non siano attualmente controllate da gruppi Jihadisti noti per il rischio di perpetramento di violenze sui cristiani (cfr. Van Linge Thomas, the Situation in Syria, 8 Gennaio 2017, consultato su < http://acloserlookonsyria.shoutwiki.com/wiki/File:Situation_in_Syria.png >, consultato il 23.03.2017), occorre concludere anche in questa sede all'insussistenza, per la ricorrente, di un rischio di subire delle persecuzioni per il semplice fatto della sua appartenenza alla minoranza cristiana.

E. 6.9 Senza pregiudizio alcuno per quanto esposto sin qui, occorre quantomeno rilevare il fatto che sia innegabile che la popolazione cristiana del luogo abbia dovuto e debba attualmente far fronte a carenze nella protezione contro degli atti di violenza perpetrati da entità criminali - le quali possono in parte essere ricondotte anche ad attori attivi nel conflitto (segnatamente il rischio di essere oggetto di rapimenti e violenze da parte di gruppi terroristici) - così come, più genericamente, al peggioramento delle condizioni di sussistenza e di sicurezza. Occorre tuttavia prendere atto del fatto che queste ultime vicissitudini vanno classificate quali conseguenze del conflitto in essere, che, seppur spiacevoli e di indubbia gravità, non possono essere ricondotte a una persecuzione intensa e mirata contro la minoranza religiosa, non essendo peraltro l'appartenenza alla confessione decisiva. Pure l'incontestabile vicinanza con i vari fronti di guerra e le relative conseguenze nefaste, che, come si può ben comprendere, ha causato timori importanti nella ricorrente, e più in generale, nei residenti della regione presa in esame, non può, ad essa sola, essere ritenuta fondante atti persecutori mirati nei confronti della popolazione cristiana. Queste ultime vicissitudini possono semmai essere prese in conto nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, laddove la stessa non è stata considerata data dall'autorità di prime cure. Ne consegue che sul punto di questione della qualità di rifugiato il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche per quanto riguarda la pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 8 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).

E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente. Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 5 febbraio 2016, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.

E. 10 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-462/2016 Sentenza del 29 maggio 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Markus König, Contessina Theis, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nata il (...), Siria, patrocinata dall'avv. Ergin Cimen, Studio legale, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 18 dicembre 2015 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadina siriana di religione cristiana e confessione siro-ortodossa nonché di etnia assira, è nata e cresciuta ad al-Hasaka (arabo) rispettivamente Hesiçe (curdo) e vi ha vissuto fino all'espatrio avvenuto il 30 ottobre 2013. Munita di un visto Schengen per visita familiare (tipo C) rilasciato dalla rappresentanza svizzera a Beirut è entrata legalmente in territorio elvetico il 17 luglio 2014. Il 5 agosto 2014 ha quindi depositato domanda d'asilo in Svizzera (cfr. verbale d'audizione sulle generalità del 13 agosto 2014 (di seguito: verbale 1], pag. 3 segg.). Sentita sui motivi d'asilo, ha indicato di essere espatriata per la situazione di insicurezza causata dal conflitto in essere (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 29 ottobre 2014 [di seguito: verbale 2], Q27, Q47). In particolare, a causa dell'assenza di acqua ed elettricità. Inoltre, il padre avrebbe subito delle minacce ed ella, essendo una studentessa di diritto, avrebbe studiato la costituzione del partito Baath e sarebbe dunque stata considerata come membro di tale partito. Di conseguenza avrebbe avuto il timore di venire uccisa (cfr. verbale 2, Q22-Q23 e Q41; verbale d'audizione complementare del 13 agosto 2015 [di seguito: verbale 3], Q61). Dappoi, la richiedente avrebbe temuto di venire stuprata come molte altre donne in Siria (cfr. verbale 1, pag. 8). Infine, in Libano sarebbe stata vittima di violenze fisiche e verbali da parte del marito (cfr. verbale 2, Q61-Q65; verbale 3, Q3 segg.). B. Con decisione del 18 dicembre 2015, notificata alla richiedente il 23 dicembre 2015 (cfr. atto A22/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM, già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Siria concedendole l'ammissione provvisoria. C. Con ricorso del 22 gennaio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 25 gennaio 2016), l'interessata è insorta contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, in via preliminare di procedere ad uno scambio di scritti, ossia di concedere alla SEM la facoltà di prendere posizione in merito al ricorso, nonché di determinarsi in merito alle prove esperite ed in seguito di permettere alla ricorrente di esprimersi in replica. Nel merito, l'insorgente ha concluso all'accoglimento del ricorso con contestuale riconoscimento della qualità di rifugiato e conseguente annullamento dei punti 1, 2, 3 e 6 del dispositivo della decisione impugnata. Ella ha altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. A sostegno dell'atto ricorsuale, la ricorrente ha prodotto i seguenti documenti:

- una copia della decisione impugnata (all. A) e il tracciamento dell'invio raccomandato (all. B);

- una copia della procura del 18 gennaio 2016 al suo patrocinatore (all. C);

- un articolo in lingua inglese dell'11 dicembre 2013 intitolato "Syria: US and UK suspend aid after Islamist fighters seize weapons stores" (all. D);

- un articolo del 25 agosto 2014 intitolato "Iraq. Onu accusa Is di pulizia etnica. Siria pronta a cooperare con Usa" (all. E);

- un articolo del 29 settembre 2014 intitolato "Iraq, primi raid aerei britannici contro lo Stato Islamico" (all. F);

- un articolo del 23 settembre 2014 intitolato "Primi raid Usa e alleati arabi in Siria. Obama: " (all. G);

- un articolo del 23 settembre 2014 intitolato "Obama scaglia l'arma aerea contro l'Is in Siria e spera in alleati arabi e curdi per l'offensiva di terra" (all. H);

- un articolo del 5 ottobre 2014 intitolato "Isis, nuova ondata di raid Usa in Siria e Iraq" (all. I);

- un articolo del 30 settembre 2014 intitolato "La situation humanitaire en Syrie continue de s'aggraver, prévient Valerie Amos" (all. L);

- un articolo del 25 agosto 2014 intitolato "Isis: la Siria agli Stati Uniti. Onu, " (all. M);

- un articolo non recante data intitolato "Onu: . Siria apre a Usa" (all. N);

- un articolo del 26 agosto 2014 intitolato " . Siria chiama Obama" (all. O);

- un articolo del 18 aprile 2014 intitolato "Syrie: une religieuse dénonce des crucifixions de chrétiens par des jihadistes" (all. P);

- un articolo del 17 settembre 2014 intitolato " . I cristiani siriani e il terrore " (all. Q);

- un articolo del 2 giugno 2014 intitolato "Siria: Fides a Raqqa jiahdisti ISIL sequestrano proprietà cristiani" (all. R);

- una testimonianza e un rapporto in lingua inglese del U.S. Department of State del 10 settembre 2014 intitolato "ISIL's persecution of religious minorities in Iraq and Syria" (all. S);

- la proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Iraq e in Siria e l'offensiva dell'ISIS, inclusa la persecuzione delle minoranze, 16 settembre 2014, doc. B8-0109/2014 (all. T). D. Con decisione incidentale del 5 febbraio 2016 il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria a condizione che l'indigenza fosse dimostrata con un'attestazione e su riserva di un eventuale cambiamento della situazione finanziaria della ricorrente. Pertanto ha invitato l'insorgente a produrre un'attestazione di indigenza oppure a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali entro il 22 febbraio 2016 con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di inosservanza. L'11 febbraio 2016 la ricorrente ha tempestivamente inoltrato al Tribunale l'attestazione d'indigenza. E. Il 15 marzo 2016 il Tribunale ha trasmesso alla SEM una copia del ricorso e dei relativi allegati invitandola nel contempo a presentare una risposta al ricorso entro il 30 marzo 2016. F. Con risposta del 18 marzo 2016 la SEM ha rinviato alla motivazione contenuta nella decisione impugnata, cogliendo l'occasione per sottolineare l'assenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. G. In data 6 aprile 2016 la ricorrente ha presentato le osservazioni in merito alla risposta al ricorso, allegando i seguenti documenti:

- un articolo in lingua inglese del 31 dicembre 2015 intitolato "Twin suicide bombs in northeast Syria kill or wound dozens" (all. U);

- un articolo del 6 gennaio 2016 intitolato "Siria. A Qamishli attentato contro i cristiani" (all. V);

- un articolo in lingua francese del 6 aprile 2016 intitolato "Dans le désert syrien, l'EI s'est acharné sur un monastère symbole de coexistence" (all. Z). H. Con scritto spontaneo dell'11 aprile 2016, l'insorgente ha aggiornato il Tribunale riguardo la situazione dei cristiani in Siria allegando il seguente documento:

- un articolo dell'11 aprile 2016 intitolato "Siria, patriarca denuncia strage di cristiani per mano dei jihadisti dell'Is" (all. AA). I. Il 19 aprile 2016, in sede di duplica - trasmessa alla ricorrente per informazione - la SEM ha nuovamente sottolineato l'insussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria e proposto la reiezione del gravame. J. Con scritto spontaneo del 30 giugno 2016, l'insorgente ha nuovamente aggiornato il Tribunale in merito alla situazione dei cristiani in Siria allegando i seguenti documenti:

- un articolo del 26 febbraio 2015 intitolato "Siria, almeno 15 uccisi tra I rapiti Distrutti I villaggi cristiani assiri" (all. BB);

- un articolo in lingua inglese del 14 gennaio 2016 intitolato "The "Islamic State" release 16 Assyrian kidnapped about year ago" (all. CC);

- un articolo in lingua inglese del 23 febbraio 2016 intitolato "For a ransom, The closes the Assyrians citizens' file who were abducted from villages in the countryside of Tal Tamr" (all. DD);

- un articolo del 31 dicembre 2015 intitolato "Siria, duplice attentato kamikaze: decine di vittime" (all. EE);

- un articolo in lingua inglese del 31 dicembre 2015 intitolato "More causalties rise the number of al-Qameshly bombings victims to 18" (all. FF);

- un articolo in lingua inglese del 25 gennaio 2016 intitolato "15 causalties and injuries at least in an explosion at Al-Qameshly city center" (all. GG);

- un articolo del 19 giugno 2016 intitolato "Attentato in Siria" (all. HH);

- un articolo in lingua inglese del 19 giugno 2016 intitolato "6 killed wounded by Suicide attack in Qamishli" (all. II);

- un articolo in lingua inglese del 19 giugno 2016 intitolato "Suicide attack targets the Patriarch Ignatius Ephrem II" (all. JJ). K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Preliminarmente, essendo stata la ricorrente posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 18 dicembre 2015, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento. 4. 4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessata irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Anzitutto, l'autorità di prime cure ha ritenuto che le difficoltà dovute alla mancanza di viveri, acqua, elettricità e sicurezza in ragione della guerra civile non sarebbero rilevanti in materia d'asilo. L'insicurezza generale sarebbe una conseguenza inevitabile di un conflitto che colpisce tutta la popolazione siriana con la medesima intensità e non sarebbe dettata dalla volontà di persecuzione mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi. In secondo luogo, l'interessata non avrebbe un timore fondato di subire delle persecuzioni future. Segnatamente, tutte le donne in Siria sarebbero esposte a delle violenze sessuali. Inoltre, i timori della richiedente di essere considerata membro del partito Baath in quanto studentessa di diritto e di essere vittima di rapimenti non sarebbero fondati su indizi concreti. Ella avrebbe riferito unicamente di minacce ipotetiche legate alla situazione generale in Siria, senza aver allegato alcun problema personale. Infine, anche il suo timore di essere uccisa dal marito in caso di ritorno in Siria non poggerebbe su alcun indizio concreto. Da una parte infatti, il marito vivrebbe attualmente in Germania, mentre d'altra parte la famiglia dell'interessata, attualmente in Svizzera, si sarebbe schierata al suo fianco e l'avrebbe sostenuta durante il conflitto con il marito. Oltracciò ella, tra breve otterrà l'annullamento del matrimonio. Per quanto attiene alla persecuzione collettiva dei cristiani, la SEM osserva che le condizioni per poterla riconoscere sarebbero molto restrittive. L'autorità di prime cure rileva che in Siria, stato laico, la percentuale di cristiani sull'insieme della popolazione sarebbe stimata attorno al dieci per cento. In linea di massima la popolazione cristiana residente nelle zone controllate dal governo siriano non avrebbe motivo di temere persecuzioni di natura prettamente religiosa. Nelle zone cadute in mano ai ribelli sarebbero invece rimasti pochissimi cristiani anche se tale esodo non sarebbe da ricondurre in primis a persecuzioni per motivi religiosi. Ad ogni modo, i cristiani residenti nelle zone controllate dall'opposizione avrebbero possibilità molto limitate di praticare la loro fede nelle chiese. Sebbene il governo e l'opposizione tentino di ottenere il supporto da parte della comunità cristiana, la maggior parte di essi manterrebbe una posizione neutra, riuscendo ad ottenere un accomodamento con entrambi a seconda della regione di residenza. Tornando quindi alle situazione nelle zone controllate dal regime di al-Assad, la SEM ha riportato che vi sarebbero effettivamente evidenze quanto all'esistenza di singoli casi di cristiani caduti nel mirino delle autorità siriane per aver sostenuto l'opposizione. Ella ha rilevato come tuttavia il carattere di tale persecuzione sarebbe di tipo politico e non religioso e ha concluso pertanto che non vi sarebbero gli estremi per riconoscere una persecuzione sistematica dei cristiani da parte delle autorità della Repubblica Araba di Siria. Diversa sarebbe la situazione della comunità cristiana residente nelle regioni controllate dal sedicente "Stato Islamico" laddove giungerebbero evidenze circa l'esistenza di conversioni forzate di non-musulmani, soprattutto di cristiani e iazidi e di imposizione di particolari tasse a sfondo religioso, il tutto corroborato dal divieto di praticare in pubblico una religione non musulmana. In ragione di ciò quasi tutti i cristiani residenti in tali regioni sarebbero fuggiti verso altre regioni della Siria. Il terrore non colpirebbe soltanto le minoranze religiose, bensì anche importanti gruppi islamici sunniti e sciiti. Ad ogni modo non si avrebbero dati attendibili riguardo al numero di vittime dello "Stato islamico" né vi sarebbero indicatori di esecuzioni pubbliche di cristiani. Le vittime di esecuzioni pubbliche sarebbero piuttosto combattenti di gruppi ribelli avversi o di attivisti politici che avrebbero opposto resistenza. In generale, in Siria sarebbero inoltre avvenuti pochissimi assassini di cristiani per motivi religiosi. Per queste ragioni, secondo la SEM, la situazione dei cristiani in Siria e quindi la minaccia che pesa su di essi varierebbe da una regione all'altra. Solo una piccola parte dei cristiani sarebbe stata vittima di abusi. Le condizioni per il riconoscimento di una persecuzione collettiva della popolazione cristiana non sarebbero pertanto soddisfatte. 4.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura come pure i fatti circa l'andamento della guerra civile in Siria, l'insorgente ritiene che vi siano gli estremi per riconoscere una persecuzione collettiva dei cristiani da parte dello "Stato Islamico". Sarebbe invero fatto notorio che i gruppi fondamentalisti di matrice islamica hanno preso il controllo di gran parte del territorio siriano. L'ONU avrebbe accusato più volte lo "Stato Islamico" di pulizia etnica e religiosa: i Jihadisti attaccherebbero sistematicamente uomini, donne e bambini in base alla loro appartenenza etnica, religiosa o settaria e condurrebbero in modo spietato tali atti nelle zone da loro controllate. I cristiani che non accettano di convertirsi o di pagare una tassa, verrebbero rapiti, uccisi e addirittura crocifissi; le chiese occupate e dissacrate. Il Parlamento europeo, con l'adozione di una proposta di risoluzione sulla situazione in Iraq e Siria, avrebbe condannato gli atti terroristici commessi dallo "Stato Islamico" e deplorato le uccisioni indiscriminate e le violazioni dei diritti umani commessi dai terroristi a danno di cristiani e di altre minoranze religiose od etniche. La ricorrente avrebbe indicato diverse volte il pericolo cui sarebbero sottoposte le minoranze cristiane in Siria. Nei villaggi conquistati dai gruppi fondamentalisti di matrice islamica la shari'a sarebbe stata immediatamente imposta, ai parroci sarebbe vietato celebrare messe e le donne cristiane dovrebbero indossare il velo. Inoltre, due vescovi di Aleppo sarebbero stati rapiti ed un parroco giustiziato. Sarebbe quindi notorio il fatto che i cristiani sarebbero particolarmente soggetti a sequestri da parte delle milizie islamiche le quali chiederebbero dei riscatti esorbitanti per la loro liberazione. L'avanzata dei fondamentalisti islamici si sarebbe de facto tradotta in un vero e proprio genocidio nei confronti di coloro che non sono di fede sunnita più oltranzista. In altri termini, in Siria sarebbe in atto una pulizia etnica. L'aggravarsi della guerra civile e la situazione precaria delle minoranze a causa dei terroristi jihadisti, hanno indotto la ricorrente, cittadina siriana di fede cristiana, ad espatriare e chiedere asilo in Svizzera. L'insorgente sottolinea che la sua città di provenienza, ovvero al-Hasaka, disterebbe appena 200 km da ar-Raqqa, la roccaforte del califfato islamico. Inoltre, a suo dire, la SEM non avrebbe nemmeno esaminato la motivazione principale che avrebbe spinto l'interessata ad espatriare, ovvero quella riferita alla drammatica circostanza in cui si trovano i cittadini siriani di fede cristiana. L'autorità di prime cure avrebbe accertato in maniera incompleta ed inesatta i fatti giuridicamente rilevanti. 4.3 Con atto responsivo, la SEM osserva anzitutto di essersi già espressa in merito all'esistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria nella decisione impugnata. L'autorità di prime cure, citando delle sentenze del Tribunale, rileva inoltre che una tale persecuzione sarebbe attualmente esclusa. Infine, i mezzi di prova allegati in sede ricorsuale on sarebbero atti a giustificare una modifica della posizione della SEM. 4.4 In sede di replica, l'insorgente rileva che l'accertamento fatto dal Tribunale nella sentenza D-1495/2015 del 21 marzo 2016 - nella quale viene negata la sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani nella città di al-Qamishli - sarebbe ormai superato dagli eventi dato che alla vigilia di capodanno, due esercizi pubblici in cui erano prevalentemente presenti dei cristiani, sarebbero stati presi di mira con attacchi suicidi che avrebbero causato la morte di decine di persone. Inoltre, il monastero di Saint Elian sarebbe stato distrutto dallo "Stato Islamico". Pertanto, la ricorrente auspica che la SEM aggiorni le sue informazioni riguardo alla condizione di questa particolare minoranza. 4.5 Con scritto spontaneo dell'11 aprile 2016 la ricorrente intende aggiornare il Tribunale circa la situazione dei cristiani in Siria. La loro condizione non farebbe altro che peggiorare drammaticamente in quanto sarebbero oggetto di una persecuzione mirata. Le condizioni per riconoscere una persecuzione collettiva sarebbero pertanto adempiute. 4.6 Nelle osservazioni in duplica, la SEM rileva che sarebbe a conoscenza della situazione attuale dei cristiani in Siria. Tuttavia, i fatti invocati non sarebbero sufficienti per riconoscere una persecuzione collettiva nei loro confronti. 4.7 Con ulteriore scritto spontaneo del 30 giugno 2016 l'insorgente aggiorna nuovamente la situazione che tocca i cristiani residenti nella provincia di al-Hasaka. La persecuzione dei cristiani in tale provincia si sarebbe infatti ampliata con attacchi mirati che avrebbero esacerbato la situazione di continua tensione in cui vivono le minoranze cristiane. Ella rammenta inoltre il rapimento di oltre 350 cristiani avvenuto nel mese di febbraio 2015 da parte di miliziani dello "Stato Islamico" e i tre attacchi terroristici nei confronti dei cristiani avvenuti nel corso degli ultimi sei mesi nella città di al-Qamishli. In particolare, l'attacco del 19 giugno 2016 avrebbe avuto come obiettivo quello di colpire direttamente il Patriarca, la massima figura istituzionale della Chiesa siro-ortodossa. Questi attacchi sarebbero dei manifesti e chiari tentativi di pulizia etnica.

5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).

6. Come si evince dall'atto ricorsuale, la ricorrente contesta unicamente l'insussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. 6.1 In merito all'esistenza di una persecuzione collettiva, occorre ammettere che una persona può eccezionalmente allegare a fondamento della sua domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personalmente contro di lei. Tale è il caso in cui il richiedente l'asilo nel suo Paese d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9). 6.2 Per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive, tant'è che la sola appartenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare la qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'asilo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad un determinato gruppo di persone deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato. In primo luogo la persona interessata deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di persone. Dipoi v'è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti sono indirizzati contro un determinato gruppo di persone oppure in egual misura contro il resto della popolazione. I provvedimenti devono essere caratterizzati da una considerevole intensità. Quest'ultima è data allorquando il provvedimento implica un intervento che compromette la vita, lede l'integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di considerevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono avere l'obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di un determinato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla grandezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprezzare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi pregiudizi effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii; 2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte di tale comunità potranno far valere con successo l'esistenza di un fondato timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 1 consid. 6a). 6.3 In specie, l'appartenenza della ricorrente alla comunità cristiana siriana non è posta in discussione. 6.4 Quo all'esistenza di una persecuzione collettiva, il Tribunale, vista la frammentazione del territorio susseguente alla guerra civile, ha ritenuto opportuno, adottare un approccio regionale (cfr. sentenza del TAF D-1495/2015 del 21 marzo 2016 consid. 9.4, pubblicata come sentenza di riferimento e riguardante la città di al-Qamishli). 6.5 Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare e constatare la precarietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Secondo le frammentarie fonti disponibili, sin dall'inizio delle manifestazioni contro il governo, i cristiani e le altre minoranze avrebbero cercato di rimanere neutrali. Con l'intensificarsi del conflitto queste ultime si sarebbero tuttavia viste obbligate a schierarsi, sostenendo alternativamente il regime o l'opposizione. Seppur non si possa partire dal principio che tutti i cristiani siano sostenitori del regime, è verosimile ritenere che la maggioranza di quest'ultimi risulterebbe essere rimasta fedele ad al-Assad (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.2.2 e fonti citate). Con lo scoppio della guerra sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare dalla Siria e recarsi in Libano oppure nei paesi occidentali, mentre gli altri si sarebbero invece spostati all'interno del territorio siriano verso città o regioni dove la situazione era meno pericolosa (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.3 e fonti citate). I principali motivi di fuga andrebbero ricondotti ai rischi derivanti dalle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e alla criminalità. Oltre ai motivi derivanti dalla situazione di violenza generalizzata, per i cristiani la fuga potrebbe trarre motivazioni anche dal timore di essere presi di mira per la sola appartenenza religiosa. In quanto minoranza, la situazione per questi ultimi sarebbe infatti precaria dal momento che i vari attori agenti nel conflitto li sospetterebbero di sostenere la fazione opposta. Ad aggravare il di per sé già teso contesto è la presenza dell'organizzazione terrorista autoproclamatosi "Stato Islamico" e di altri gruppi Jihadisti. Le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui quindi anche i cristiani, temerebbero infatti di essere uccisi o perseguitati da questi attori allorché il governo siriano dovesse cadere (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.4 e fonti citate). Il quadro sarebbe reso ancor peggiore a causa dell'ubicazione delle zone da loro abitate, le quali avrebbero acquisito una certa importanza a livello strategico e militare (cfr. Ibidem). 6.6 Gli atti di violenza subiti dai cristiani, quali omicidi, minacce, espulsioni e rapimenti non sarebbero, in linea generale, mossi da motivi religiosi, ma piuttosto da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile. Nell'integralità del territorio siriano sarebbero relativamente poche le uccisioni di cristiani documentate e riconducibili esclusivamente dall'appartenenza religiosa. Le fonti non sono tuttavia lineari: se da un lato alcuni indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cristiani sarebbero rari e vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto che alcuni musulmani avrebbero protetto questi ultimi dai Jihadisti stranieri, dall'altro lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una situazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là delle mere risultanze della situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3 e fonti citate). 6.7 In casu la ricorrente proviene dalla città di al-Hasaka nell'omonima provincia. Ora, il Tribunale in una recente sentenza ha già avuto modo di esaminare nel dettaglio la situazione dei cristiani nella provincia di al-Hasaka, concludendo all'inesistenza di una persecuzione mirata nei loro confronti (cfr. sentenza del TAF E-7028/2014 del 6 dicembre 2016, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 10; sono escluse da tale analisi alcune zone nel sud della provincia ancora sotto il controllo di alcuni gruppi Jihadisti). A pari conclusione giunge anche una precedente e già citata sentenza riguardante proprio la città di al-Hasaka, laddove è stato concluso che essendo tale centro controllato dalle forze filogovernative e da forze di sicurezza delle autorità autonome curde come pure dalle milizie di assiri cristiani Sootoro e Sutoro, non vi sia modo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione collettiva all'indirizzo dei cristiani in loco (cfr. sentenza D-5337/2014, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 8). 6.8 Alla luce di quanto precede e considerato il fatto che la situazione non si sia al momento modificata in modo sostanziale e meglio che la città di al-Hasaka così come la grande maggioranza dell'omonima provincia non siano attualmente controllate da gruppi Jihadisti noti per il rischio di perpetramento di violenze sui cristiani (cfr. Van Linge Thomas, the Situation in Syria, 8 Gennaio 2017, consultato su , consultato il 23.03.2017), occorre concludere anche in questa sede all'insussistenza, per la ricorrente, di un rischio di subire delle persecuzioni per il semplice fatto della sua appartenenza alla minoranza cristiana. 6.9 Senza pregiudizio alcuno per quanto esposto sin qui, occorre quantomeno rilevare il fatto che sia innegabile che la popolazione cristiana del luogo abbia dovuto e debba attualmente far fronte a carenze nella protezione contro degli atti di violenza perpetrati da entità criminali - le quali possono in parte essere ricondotte anche ad attori attivi nel conflitto (segnatamente il rischio di essere oggetto di rapimenti e violenze da parte di gruppi terroristici) - così come, più genericamente, al peggioramento delle condizioni di sussistenza e di sicurezza. Occorre tuttavia prendere atto del fatto che queste ultime vicissitudini vanno classificate quali conseguenze del conflitto in essere, che, seppur spiacevoli e di indubbia gravità, non possono essere ricondotte a una persecuzione intensa e mirata contro la minoranza religiosa, non essendo peraltro l'appartenenza alla confessione decisiva. Pure l'incontestabile vicinanza con i vari fronti di guerra e le relative conseguenze nefaste, che, come si può ben comprendere, ha causato timori importanti nella ricorrente, e più in generale, nei residenti della regione presa in esame, non può, ad essa sola, essere ritenuta fondante atti persecutori mirati nei confronti della popolazione cristiana. Queste ultime vicissitudini possono semmai essere prese in conto nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, laddove la stessa non è stata considerata data dall'autorità di prime cure. Ne consegue che sul punto di questione della qualità di rifugiato il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche per quanto riguarda la pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

8. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).

9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente. Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 5 febbraio 2016, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.

10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: