Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessata 2, cittadina iraniana ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 30 giugno 2019 (cfr. atto SEM [(...)]-A1/2), mentre gli interessati 1, 3 e 4, sempre di nazionalità iraniana, in data 28 novembre 2019 (cfr. atto SEM n. 47/2; 54/2; 58/2). B. Il 30 agosto 2019 si è tenuta con la richiedente 2 un'audizione sommaria sulla sua persona (cfr. atto SEM 40/16) mentre in data 27 dicembre 2019 un'audizione approfondita sui motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. 75/12). Il richiedente 1, invece, è stato sentito in data 27 dicembre 2019 durante un'interrogazione sommaria sulla sua persona (cfr. atto SEM n.77/13) ed il successivo 10 luglio 2020 in un'audizione integrativa (cfr. atto SEM n. 75/12). In data 8 gennaio 2020, i richiedenti sono stati assegnati alla procedura ampliata. C. Con decisione del 18 settembre 2020, notificata il 21 settembre 2020 (cfr. atto SEM n. 128/1) la Segreteria di Stato della migrazione ha respinto le succitate domande d'asilo e pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera. Al contempo ne ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione. D. In data 19 ottobre 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 20 ottobre 2020), i ricorrenti sono insorti contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione della SEM nonché il riconoscimento della qualità di rifugiati ed in subordine il riconoscimento della protezione temporanea, ancora più in subordine la restituzione della decisione impugnata all'autorità di prime cure per una rivalutazione, oltre che la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento, la concessione dell'assistenza giudiziaria con costi e spese a carico dell'autorità di prime cure. E. In data 8 luglio 2020 i ricorrenti hanno presentato una nota integrativa al loro ricorso, producendo al contempo copia di una traduzione di una condanna della richiedente 2 a 5 mesi di reclusione oltre che l'affidamento delle figlie minori al padre del ricorrente 1, una copia di tale sentenza in lingua originale, una copia di una procura di nomina dell'avvocato iraniano, una copia di uno scritto dell'avvocato iraniano in lingua originale e relativa traduzione e altre 2 procure. F.Il 26 giugno 2023 il Tribunale ha accolto il ricorso, annullando la decisione del 18 settembre 2020 e chiedendo un complemento istruttorio. G.Con decisione del 20 dicembre 2024, notificata il 23 dicembre 2024 (cfr. atto SEM n. 168/1) la Segreteria di Stato della migrazione ha respinto le succitate domande d'asilo e pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera. Al contempo ne ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione. H.In data 22 gennaio 2025 (cfr. invio elettronico; data d'entrata: 22 gennaio 2025), i ricorrenti sono insorti contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale, chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione della SEM nonché il riconoscimento della qualità di rifugiati ed in subordine il riconoscimento della protezione temporanea, ancora più in subordine la restituzione della decisione impugnata all'autorità di prime cure per una rivalutazione, oltre che la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento, la concessione dell'assistenza giudiziaria con costi e spese a carico dell'autorità di prime cure. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), senza scambio di scritti e con motivazione sommaria (art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi).
E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elaborato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.).
E. 5.1 La situazione in Iran è cambiata notevolmente negli ultimi mesi. Le proteste scoppiate il 28 dicembre 2025 a Teheran si sono rapidamente diffuse fino a trasformarsi in manifestazioni di portata nazionale. Le autorità iraniane hanno risposto con una repressione sistematica e una violenza efferata, che ha causato numerosi arresti, feriti gravi e vittime. Secondo le stime attuali, a causa del conflitto sono state sfollate milioni di persone. La maggior parte di loro ha lasciato Teheran e altre città per rifugiarsi nel nord del Paese e nelle zone rurali. In questo contesto, essendo la situazione nel Paese incerta e difficile da valutare, il 13 gennaio 2026 la SEM ha deciso di sospendere temporaneamente le domande d'asilo presentate dai cittadini iraniani per le quali si prevedeva una decisione negativa e con pronuncia dell'allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-7936/2025 del 15 giugno 2026 consid. 5; D-2224/2024 della medesima data consid. 5).
E. 5.2 Il 28 febbraio 2026 Israele e gli Stati Uniti hanno sferrato massicci attacchi aerei contro l'Iran, i quali hanno causato la morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, nonché di altri leader iraniani. Il Paese ha risposto immediatamente con attacchi contro Israele, Qatar, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Giordania, Kuwait e altri Stati, nonché con un blocco dello Stretto di Hormuz. Resterà da vedere se i recenti colloqui tra gli Stati Uniti e l'Iran porteranno a un cessate il fuoco a tempo indeterminato e a un accordo di pace duraturo, poiché la recente firma del protocollo d'intesa costituisce solo una tappa del processo e, successivamente, dovranno ancora essere condotti negoziati su diversi temi entro un termine di 60 giorni al fine di giungere a un accordo definitivo (cfr. Radiotelevisione svizzera [RSI], L'Accordo tra Washington e Teheran è già firmato, 18 giugno 2026, https://www.rsi.ch/info/mondo/L%E2%80%99accordo-tra-Washington-e-Teheran-%C3%A8-gi%C3%A0-firmato--3829430.html, consultato il 29.06.2026; Schweizerisches Radio und Fernsehen [SRF], Iran-USA-Verständigung auf Bürgenstock - die Ausgangslage, 16 giugno 2026,, consultato il 30.07.2026).
E. 5.3 L'evoluzione futura della situazione in Iran (e in Medio Oriente nel suo complesso) appare al momento ancora incerta. In particolare, gli sviluppi di politica interna in Iran sono attualmente imprevedibili e le conseguenze che ne derivano per la valutazione delle procedure di asilo pendenti di cittadini iraniani in Svizzera (e in altri Paesi) non sono chiare.
E. 6.1 Nell'esame della qualità di rifugiato viene innanzitutto analizzata la situazione di persecuzione esistente al momento della partenza dal Paese d'origine della persona richiedente l'asilo. Tuttavia, secondo dottrina e prassi consolidata, viene anche presa in considerazione - sia nell'ambito della valutazione della qualità di rifugiato sia, se del caso, dell'esecuzione dell'allontanamento - la situazione di pericolo al momento della decisione in materia di asilo qualora, nel periodo tra l'espatrio e la decisione stessa, si siano verificati mutamenti significativi nella situazione del Paese d'origine a favore o a sfavore della persona richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.1 con riferimenti).
E. 6.2 Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, il Tribunale statuisce nel merito oppure, in via eccezionale, rinvia la causa all'istanza inferiore con istruzioni vincolanti. L'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio della causa all'istanza inferiore sono particolarmente indicati quando si rendono necessari ulteriori accertamenti e occorre svolgere un'istruttoria estesa. In linea di principio, gli elementi mancanti per la maturità del giudizio possono essere colmati anche dal Tribunale in sede di ricorso, qualora ciò risulti opportuno per ragioni di economia processuale; tuttavia, non vi è alcun obbligo in tal senso (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5).
E. 6.3 Ritenuta l'incertezza attuale circa l'evoluzione futura della situazione generale in Iran, il Tribunale ritiene che la valutazione globale di una situazione di fatto mutata non spetti all'autorità di ricorso, bensì deve essere svolta dall'autorità di prima istanza una volta che la situazione in Iran si sarà stabilizzata. Tale modo di procedere consente una nuova valutazione della questione dello statuto di rifugiato dei richiedenti l'asilo provenienti dall'Iran e dell'esecuzione dell'allontanamento alla luce delle attuali condizioni politiche e socioeconomiche del Paese. Pertanto, si giustifica la cassazione della decisione impugnata. L'istanza inferiore dovrà, nell'accertamento dei fatti, procedere, da un lato, alla necessaria valutazione generale della situazione in Iran e, dall'altro, garantire in modo adeguato il diritto di essere sentito della ricorrente. Infine, tale soluzione permette di preservare il doppio grado di giudizio, elemento tanto più essenziale nel contesto del diritto d'asilo, dove il Tribunale amministrativo federale funge da unica, e quindi ultima, istanza giudiziaria.
E. 7 Alla luce di quanto sopra, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 20 dicembre 2024 è annullata. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare - se necessario - l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza.
E. 8 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 9.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA).
E. 9.2 In seguito, ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 9.3 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Giusta l'art. 10 cpv. 2 TS-TAF, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi.
E. 9.4 Nel caso in disamina, ai ricorrenti rappresentati in questa sede si giustifica l'attribuzione di ripetibili. In difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 1'000.- (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 7 TS-TAF e segg.).
E. 10 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto.
- La decisione della SEM del 20 dicembre 2024 è annullata. Gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità inferiore per procedere ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali.
- La SEM rifonderà alla ricorrente complessivi CHF 1'000.- a titolo di indennità ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-455/2025 Sentenza del 30 luglio 2026 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Roswitha Petry; cancelliere Adriano Alari. Parti
1. A. _______, nato il (...),
2. B. _______, nata il (...),
3. C. _______, nata il (...),
4. D. _______, nata il (...), Iran, tutti patrocinati dall'avv. Lea Hungerbühler, Rechtsanwältin, e Michel Brülhart, AsyLex, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 20 dicembre 2024 / N (...). Fatti: A. L'interessata 2, cittadina iraniana ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 30 giugno 2019 (cfr. atto SEM [(...)]-A1/2), mentre gli interessati 1, 3 e 4, sempre di nazionalità iraniana, in data 28 novembre 2019 (cfr. atto SEM n. 47/2; 54/2; 58/2). B. Il 30 agosto 2019 si è tenuta con la richiedente 2 un'audizione sommaria sulla sua persona (cfr. atto SEM 40/16) mentre in data 27 dicembre 2019 un'audizione approfondita sui motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. 75/12). Il richiedente 1, invece, è stato sentito in data 27 dicembre 2019 durante un'interrogazione sommaria sulla sua persona (cfr. atto SEM n.77/13) ed il successivo 10 luglio 2020 in un'audizione integrativa (cfr. atto SEM n. 75/12). In data 8 gennaio 2020, i richiedenti sono stati assegnati alla procedura ampliata. C. Con decisione del 18 settembre 2020, notificata il 21 settembre 2020 (cfr. atto SEM n. 128/1) la Segreteria di Stato della migrazione ha respinto le succitate domande d'asilo e pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera. Al contempo ne ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione. D. In data 19 ottobre 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 20 ottobre 2020), i ricorrenti sono insorti contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione della SEM nonché il riconoscimento della qualità di rifugiati ed in subordine il riconoscimento della protezione temporanea, ancora più in subordine la restituzione della decisione impugnata all'autorità di prime cure per una rivalutazione, oltre che la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento, la concessione dell'assistenza giudiziaria con costi e spese a carico dell'autorità di prime cure. E. In data 8 luglio 2020 i ricorrenti hanno presentato una nota integrativa al loro ricorso, producendo al contempo copia di una traduzione di una condanna della richiedente 2 a 5 mesi di reclusione oltre che l'affidamento delle figlie minori al padre del ricorrente 1, una copia di tale sentenza in lingua originale, una copia di una procura di nomina dell'avvocato iraniano, una copia di uno scritto dell'avvocato iraniano in lingua originale e relativa traduzione e altre 2 procure. F.Il 26 giugno 2023 il Tribunale ha accolto il ricorso, annullando la decisione del 18 settembre 2020 e chiedendo un complemento istruttorio. G.Con decisione del 20 dicembre 2024, notificata il 23 dicembre 2024 (cfr. atto SEM n. 168/1) la Segreteria di Stato della migrazione ha respinto le succitate domande d'asilo e pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera. Al contempo ne ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione. H.In data 22 gennaio 2025 (cfr. invio elettronico; data d'entrata: 22 gennaio 2025), i ricorrenti sono insorti contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale, chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione della SEM nonché il riconoscimento della qualità di rifugiati ed in subordine il riconoscimento della protezione temporanea, ancora più in subordine la restituzione della decisione impugnata all'autorità di prime cure per una rivalutazione, oltre che la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento, la concessione dell'assistenza giudiziaria con costi e spese a carico dell'autorità di prime cure. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), senza scambio di scritti e con motivazione sommaria (art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi). 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elaborato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.). 5. 5.1 La situazione in Iran è cambiata notevolmente negli ultimi mesi. Le proteste scoppiate il 28 dicembre 2025 a Teheran si sono rapidamente diffuse fino a trasformarsi in manifestazioni di portata nazionale. Le autorità iraniane hanno risposto con una repressione sistematica e una violenza efferata, che ha causato numerosi arresti, feriti gravi e vittime. Secondo le stime attuali, a causa del conflitto sono state sfollate milioni di persone. La maggior parte di loro ha lasciato Teheran e altre città per rifugiarsi nel nord del Paese e nelle zone rurali. In questo contesto, essendo la situazione nel Paese incerta e difficile da valutare, il 13 gennaio 2026 la SEM ha deciso di sospendere temporaneamente le domande d'asilo presentate dai cittadini iraniani per le quali si prevedeva una decisione negativa e con pronuncia dell'allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-7936/2025 del 15 giugno 2026 consid. 5; D-2224/2024 della medesima data consid. 5). 5.2 Il 28 febbraio 2026 Israele e gli Stati Uniti hanno sferrato massicci attacchi aerei contro l'Iran, i quali hanno causato la morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, nonché di altri leader iraniani. Il Paese ha risposto immediatamente con attacchi contro Israele, Qatar, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Giordania, Kuwait e altri Stati, nonché con un blocco dello Stretto di Hormuz. Resterà da vedere se i recenti colloqui tra gli Stati Uniti e l'Iran porteranno a un cessate il fuoco a tempo indeterminato e a un accordo di pace duraturo, poiché la recente firma del protocollo d'intesa costituisce solo una tappa del processo e, successivamente, dovranno ancora essere condotti negoziati su diversi temi entro un termine di 60 giorni al fine di giungere a un accordo definitivo (cfr. Radiotelevisione svizzera [RSI], L'Accordo tra Washington e Teheran è già firmato, 18 giugno 2026, https://www.rsi.ch/info/mondo/L%E2%80%99accordo-tra-Washington-e-Teheran-%C3%A8-gi%C3%A0-firmato--3829430.html, consultato il 29.06.2026; Schweizerisches Radio und Fernsehen [SRF], Iran-USA-Verständigung auf Bürgenstock - die Ausgangslage, 16 giugno 2026,, consultato il 30.07.2026). 5.3 L'evoluzione futura della situazione in Iran (e in Medio Oriente nel suo complesso) appare al momento ancora incerta. In particolare, gli sviluppi di politica interna in Iran sono attualmente imprevedibili e le conseguenze che ne derivano per la valutazione delle procedure di asilo pendenti di cittadini iraniani in Svizzera (e in altri Paesi) non sono chiare. 6. 6.1 Nell'esame della qualità di rifugiato viene innanzitutto analizzata la situazione di persecuzione esistente al momento della partenza dal Paese d'origine della persona richiedente l'asilo. Tuttavia, secondo dottrina e prassi consolidata, viene anche presa in considerazione - sia nell'ambito della valutazione della qualità di rifugiato sia, se del caso, dell'esecuzione dell'allontanamento - la situazione di pericolo al momento della decisione in materia di asilo qualora, nel periodo tra l'espatrio e la decisione stessa, si siano verificati mutamenti significativi nella situazione del Paese d'origine a favore o a sfavore della persona richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.1 con riferimenti). 6.2 Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, il Tribunale statuisce nel merito oppure, in via eccezionale, rinvia la causa all'istanza inferiore con istruzioni vincolanti. L'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio della causa all'istanza inferiore sono particolarmente indicati quando si rendono necessari ulteriori accertamenti e occorre svolgere un'istruttoria estesa. In linea di principio, gli elementi mancanti per la maturità del giudizio possono essere colmati anche dal Tribunale in sede di ricorso, qualora ciò risulti opportuno per ragioni di economia processuale; tuttavia, non vi è alcun obbligo in tal senso (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). 6.3 Ritenuta l'incertezza attuale circa l'evoluzione futura della situazione generale in Iran, il Tribunale ritiene che la valutazione globale di una situazione di fatto mutata non spetti all'autorità di ricorso, bensì deve essere svolta dall'autorità di prima istanza una volta che la situazione in Iran si sarà stabilizzata. Tale modo di procedere consente una nuova valutazione della questione dello statuto di rifugiato dei richiedenti l'asilo provenienti dall'Iran e dell'esecuzione dell'allontanamento alla luce delle attuali condizioni politiche e socioeconomiche del Paese. Pertanto, si giustifica la cassazione della decisione impugnata. L'istanza inferiore dovrà, nell'accertamento dei fatti, procedere, da un lato, alla necessaria valutazione generale della situazione in Iran e, dall'altro, garantire in modo adeguato il diritto di essere sentito della ricorrente. Infine, tale soluzione permette di preservare il doppio grado di giudizio, elemento tanto più essenziale nel contesto del diritto d'asilo, dove il Tribunale amministrativo federale funge da unica, e quindi ultima, istanza giudiziaria.
7. Alla luce di quanto sopra, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 20 dicembre 2024 è annullata. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare - se necessario - l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza.
8. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 9. 9.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). 9.2 In seguito, ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 9.3 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Giusta l'art. 10 cpv. 2 TS-TAF, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi. 9.4 Nel caso in disamina, ai ricorrenti rappresentati in questa sede si giustifica l'attribuzione di ripetibili. In difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 1'000.- (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 7 TS-TAF e segg.).
10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
2. La decisione della SEM del 20 dicembre 2024 è annullata. Gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità inferiore per procedere ai sensi dei considerandi.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. La SEM rifonderà alla ricorrente complessivi CHF 1'000.- a titolo di indennità ripetibili.
5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: