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D-4472/2010

D-4472/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-06-28 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Comunicazione a: ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di C._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Centro di registrazione e di procedura di C._______, (via fax, con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale; allegato: incarto N [...]) D._______, (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Jean-Marie Meraldi Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  4. Comunicazione a: ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di C._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Centro di registrazione e di procedura di C._______, (via fax, con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale; allegato: incarto N [...]) D._______, (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Jean-Marie Meraldi Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4472/2010/ {T 0/2} Sentenza del 28 giugno 2010 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione di Muriel Beck Kadima, giudice; cancelliere Jean-Marie Meraldi. Parti A._______, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 giugno 2010 / N (...). Visto: la prima domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in data 18 maggio 2009, la decisione del 16 giugno 2009 dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) che non è entrato nel merito della menzionata domanda ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, la sentenza del 15 luglio 2009 del Tribunale amministrativo federale (TAF) che ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'interessato del 17 giugno 2009, la seconda domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in data 3 maggio 2010, i verbali d'audizione del (...) relativi all'audizione sommaria (di seguito: verbale 1) e al diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) (di seguito verbale 2), la decisione dell'UFM del 16 giugno 2010, notificata all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 21 giugno 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, l'incarto dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in copia via fax il 22 giugno 2010 e in originale il 23 giugno 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato : che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, originario di B._______ (Nigeria), che, inoltre, egli ha dichiarato di aver inoltrato la sua seconda domanda d'asilo per i medesimi motivi per cui ha depositato la prima, senza che si siano aggiunte nuove ragioni a parte il fatto di soffrire di (...) (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 pag. 1), che egli ha affermato di aver lasciato la Svizzera il (...), dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo, di essersi recato in Italia e di non aver mai fatto rientro in Patria (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 pag. 1), che, nella decisione del 16 giugno 2010, l'UFM ha constatato che la prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa, che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura, come egli stesso riconosce, sarebbero esattamente gli stessi presentati nel corso della prima procedura e già reputati inverosimili nella sua decisione del 16 giugno 2009, peraltro cresciuta in giudicato con la sentenza del TAF del 15 luglio 2009, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente fa valere che l'UFM, avrebbe dovuto esaminare maggiormente l'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento in Nigeria a causa dei gravi pericoli che vi correrebbe in caso di rientro e che, conto tenuto delle sue condizioni di salute, l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e l'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, non risultando chiaramente dal ricorso se l'insorgente intende contestare unicamente l'esecuzione dell'allontanamento oppure anche la decisione di non entrata nel merito della sua domanda d'asilo, vi è luogo di interpretare il gravame in favore del ricorrente e di analizzare la questione della non entrata nel merito della domanda d'asilo, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 16 giugno 2009, a seguito della sentenza del 15 luglio 2009 del TAF con la quale il ricorso è stato dichiarato inammissibile, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi), che, infatti, il ricorrente stesso ha affermato espressamente che i motivi da lui invocati sono gli stessi di quelli della prima procedura (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 pag. 1), che i problemi medici allegati in sede di ricorso non influenzano la questione della non entrata nel merito, ma sono, tuttalpiù, pertinenti alla questione dell'esecuzione dell'allontanamento, che, per conseguenza, l'UFM rettamente ha deciso di non entrare nel merito secondo l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, la situazione in Nigeria non appare, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che, quindi, non soccorre il ricorrente la generica allegazione ricorsuale secondo laquale egli temerebbe in patria gravi pericoli per la sua vita, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, dispone di una scolarizzazione di base, gode di un'esperienza lavorativa quale (...) e, nonostante affermi di aver perso i propri genitori, dispone ancora di una rete famigliare, segnatamente di diversi zii e di un cugino (cfr. verbale 1 pag. 3) e, avendovi passato la sua intera vita, non vi è motivo di ritenere che non disponga in patria pure di una rete sociale, che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24); che, infatti, come emerge dalla documentazione medica dell'Ors service AG (cfr. atto B12/1) l'(...) di cui soffre è da considerarsi una bagatella, non ostativa all'esecuzione dell'allontanamento, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-mento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di C._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Centro di registrazione e di procedura di C._______, (via fax, con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale; allegato: incarto N [...]) D._______, (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Jean-Marie Meraldi Data di spedizione: