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D-4460/2021

D-4460/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-11-11 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. L'interessato, cittadino somalo proveniente da Mogadiscio, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 25 giungo 2021. B. In data 16 luglio 2021 il richiedente l'asilo è sto sottoposto ad un'interrogazione sommaria sulla sua persona (cfr. atto SEM 24/13) e il 27 agosto 2021 ad un'audizione approfondita sui motivi d'asilo (cfr. atto SEM 35/11). C. Egli ha sostanzialmente ricondotto la sua fuga al timore di subire atti pregiudizievoli da parte del gruppo terroristico denominato "Al-Shabaab". In particolare, l'interessato ha riferito di un episodio che sarebbe costato la vita a suo fratello. Quest'ultimo, autista di minibus, avrebbe infatti denunciato un uomo che trasportava esplosivi per conto dei jihadisti in parola ad un posto di blocco. Al-Shabaab avrebbe così minacciato di morte il fratello e la sua famiglia, compreso l'interessato, che in quel periodo lo aiutava sul lavoro fungendo da bigliettaio. Non dando peso alle intimidazioni, il giorno seguente il fratello si sarebbe recato al lavoro mentre che il richiedente avrebbe preferito rimanere a casa per paura di subire ritorsioni. Questi sarebbe poi stato assassinato con un'arma da fuoco. Il richiedente l'asilo avrebbe quindi abbandonato l'abitazione famigliare auspicando che il gruppo terroristico non fosse al corrente dell'identità della madre e del nonno. Qualche giorno dopo egli sarebbe espatriato. Nel corso del viaggio avrebbe dipoi appreso che anche il nonno e la madre avrebbero trovato la morte al mercato dove lavoravano. L'interessato ritiene che anche tale atto sia da ricondurre ad Al-Shabaab. Chiamato ad esternare eventuali ulteriori motivi alla base dell'abbandono della Somalia, egli ha espresso la sua volontà di poter studiare e di crearsi un futuro migliore. D. Il 6 settembre 2021, la protezione giuridica ha trasmesso alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) il proprio parere in merito alla bozza di decisione del 3 settembre 2021. E. Con decisione del 7 settembre 2021, notificata al ricorrente il 9 settembre 2021 (cfr. atto SEM 46/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. Non di meno, ha constatato l'inesigibilità dell'esecuzione dello stesso, con contestuale ammissione provvisoria. F. In data 8 ottobre 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato), il richiedente l'asilo è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo; in subordine la restituzione degli atti alla SEM per complemento istruttorio; contestualmente di essere esentato dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. G. Il giorno medesimo questo Tribunale ha accusato ricezione del gravame. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (cfr. DTAF 2020 I/1, consid. 7), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Preliminarmente, il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e non avendo egli censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la mancata concessione dell'asilo ed il non riconoscimento della qualità di rifugiato.

E. 4 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 5.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato irrilevanti i motivi d'asilo addotti dall'insorgente. Lui ed i famigliari sarebbero invero stati coinvolti nelle minacce di al Al-Shabaab a causa del comportamento del fratello. Gli atti in questione non risulterebbero pertanto in alcun modo riconducibili ad uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi. In altre parole, le ritorsioni sarebbero da imputarsi alla situazione di violenza generalizzata in essere nella regione, e ciò a maggior ragione dal momento che esse avrebbero fatto seguito alla denuncia del passeggero trasportante armi presso le autorità. Peraltro, non si potrebbe a giusto titolo parlare di un'opposizione politica all'ideologia del gruppo come proposto nel parere dalla protezione giuridica, atteso che ciò che si configurerebbe in specie sarebbe un contesto criminale non parificabile a persecuzione.

E. 5.2 Con ricorso, l'interessato reitera la sua tesi circa la rilevanza degli atti pregiudizievoli in esame. Trattandosi di un gruppo ad ideologia politica-religiosa, un'opposizione configurerebbe giocoforza un motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi. Dalle dichiarazioni dell'insorgente si evincerebbe peraltro chiaramente che le azioni del fratello sarebbero state in netto contrasto rispetto con il modo di agire di Al-Shabaab. La denuncia di quest'ultimo sarebbe stata finalizzata ad evitare che delle persone innocenti perdessero la vita, tanto che, anche le forze di sicurezza lo avrebbero ringraziato per il suo contributo. Il fratello avrebbe oltremodo esplicitamente espresso la propria contrarietà anche nell'ambito del successivo contatto telefonico, cosa che per tutta risposta avrebbe dato luogo alle minacce. D'altro canto, per costante prassi giurisprudenziale i motivi di persecuzione non andrebbero categorizzati in maniera rigida. Inoltre, questo Tribunale avrebbe già elevato le minacce e le persecuzioni perpetrate dal Al-Shabaab nei confronti di coloro che si negano di collaborare al rango di motivi d'asilo. La patrocinatrice torna quindi sulla situazione fattuale inerente al caso de quo, e, dopo aver nuovamente contestualizzato gli avvenimenti a monte della fuga, ribadisce che le circostanze in presenza esulerebbero dai fenomeni puramente criminali. A suo modo di vedere, si tratterebbe di un fatto giuridico scaturente da un aspetto intrinseco indissociabile dalla persona dell'insorgente, di modo che, non vi sarebbero azioni od omissioni a lui imputabili che gli avrebbero permesso di sottrarvisi. La fattispecie differirebbe così in modo sostanziale rispetto ad esempio ad un'aggressione casuale per strada per finalità di rapina. Il giovane e la sua famiglia sarebbero invero stati specificatamente identificati e presi di mira da Al-Shabaab. Omettendo di espatriare, il ricorrente sarebbe stato assassinato, così come accaduto agli altri famigliari. La persecuzione risulterebbe mirata ed intensa.

E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza.

E. 6.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5).

E. 6.4 Perché vi sia luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa si necessita che i famigliari di una persona perseguitata siano esposti a delle rappresaglie tese all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. per le condizioni DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del Tribunale D-2265/2017 del 2 luglio 2019 consid. 10.2).

E. 7.1 Nel caso in esame, questo Tribunale deve determinarsi sulla rilevanza in materia d'asilo delle circostanze addotte dall'insorgente. Decisiva è innanzitutto la questione a sapere se il rischio di subire atti pregiudizievoli da parte del gruppo terroristico Al-Shabaab sia o meno da relazionarsi ad uno dei motivi esaustivamente enumerati all'art. 3 LAsi. Ora, di primo acchito la lettura dell'autorità inferiore pare sostenibile. In effetti, anche laddove si voglia credere alla sua versione dei fatti, appare indubbio che il fratello del ricorrente sia finito vittima degli islamisti a causa di una concatenazione di eventi repentina e non riconducibile ad una qualsivoglia pregressa attività politica o religiosa. A ben vedere, quest'ultimo ha effettivamente tentato di ostacolare un piano di tale gruppo, ma solo nell'ambito di uno stato di necessità teso ad evitare che degli innocenti finissero vittima di un attentato. Per quanto concerne il fratello, il fatto di essersi trovato in detta situazione può pertanto essere considerata circostanza fortuita riconducibile alla sua attività professionale e non alla sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o alle sue opinioni politiche. Su questi nitidi presupposti, anche laddove si voglia riconoscere, di riverbero, l'esistenza di un pericolo in capo all'odierno ricorrente, lo stesso non sarebbe riconducibile ad una delle costellazioni previste dal diritto convenzionale. In effetti, sebbene anche l'appartenenza famigliare sia una caratteristica intrinseca e possa di principio rientrare nella nozione di gruppo sociale (cfr. HCR, Principes directeurs sur la protection internationale, «L'appartenance à un certain groupe social», HCR/GIP/02/02 Rev.1, 2008, pag. 3), ammettere che l'insorgente - il cui timore di subire atti pregiudizievoli deriva inequivocabilmente dalle circostanze che hanno toccato il fratello - possa avvalersi di un motivo d'asilo allorché le stesse non risultano originariamente pertinenti, equivarrebbe a privare di contenuto l'essenza stessa del disposto. In questo senso, la giurisprudenza citata dall'insorgente non giunge in suo soccorso. In primo luogo, si tratta di un singolo caso di applicazione e non di una decisione di principio. Altresì, la situazione differisce in maniera importante da quella in esame, dal momento che nella sentenza E-4809/2019 del 30 aprile 2021, il ricorrente medesimo, peraltro appartenente ad un clan minoritario, era stato messo sotto pressione per anni da Al-Shabaab. In tale contesto, nella motivazione che ha condotto il Tribunale a riconoscergli lo statuto di rifugiato sono altresì state considerate alcune serie problematiche con le autorità del suo Paese, anch'esse ingenerate innanzitutto dall'afferenza clanica. Peraltro, essendo nel caso in narrativa il rischio di subire atti pregiudizievoli da ricondurre ad un'ipotetica persecuzione riflessa, v'è altresì da chiedersi se alla luce della scomparsa dell'obbiettivo primario dei terroristi, ossia il fratello, nonché di altri famigliari, il ricorrente possa tutt'ora avvalersi di un fondato timore di persecuzioni future (cfr. in questo senso la sentenza del Tribunale D-6615/2015 del 14 febbraio 2020 consid. 8.3).

E. 7.2 In definitiva, gli avvenimenti addotti dall'insorgente, per quanto di indubbia gravità ed ammesso che abbiano effettivamente avuto luogo nei termini descritti, non ossequiano ai requisiti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato. Essi avrebbero semmai potuto assumere rilevanza nell'ambito della valutazione circa una possibile violazione dell'art. 3 CEDU. Alla luce dell'alternatività delle condizioni per eseguire l'allontanamento e dell'ammissione provvisoria dell'insorgente, nel caso di specie non è tuttavia necessario chinarsi sulla questione (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 8.1 In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 8.2 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 9.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 9.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soc-combenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripeti-bili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è accolta e non sono riscosse spese (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 10 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta.
  3. Non sono riscosse spese processuali.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4460/2021 Sentenza dell'11 novembre 2021 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Simon Thurnheer, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Somalia, patrocinato da Zoe Cometti, Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale, Via 1° Agosto, c.p. 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 7 ottobre 2021. Fatti: A. L'interessato, cittadino somalo proveniente da Mogadiscio, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 25 giungo 2021. B. In data 16 luglio 2021 il richiedente l'asilo è sto sottoposto ad un'interrogazione sommaria sulla sua persona (cfr. atto SEM 24/13) e il 27 agosto 2021 ad un'audizione approfondita sui motivi d'asilo (cfr. atto SEM 35/11). C. Egli ha sostanzialmente ricondotto la sua fuga al timore di subire atti pregiudizievoli da parte del gruppo terroristico denominato "Al-Shabaab". In particolare, l'interessato ha riferito di un episodio che sarebbe costato la vita a suo fratello. Quest'ultimo, autista di minibus, avrebbe infatti denunciato un uomo che trasportava esplosivi per conto dei jihadisti in parola ad un posto di blocco. Al-Shabaab avrebbe così minacciato di morte il fratello e la sua famiglia, compreso l'interessato, che in quel periodo lo aiutava sul lavoro fungendo da bigliettaio. Non dando peso alle intimidazioni, il giorno seguente il fratello si sarebbe recato al lavoro mentre che il richiedente avrebbe preferito rimanere a casa per paura di subire ritorsioni. Questi sarebbe poi stato assassinato con un'arma da fuoco. Il richiedente l'asilo avrebbe quindi abbandonato l'abitazione famigliare auspicando che il gruppo terroristico non fosse al corrente dell'identità della madre e del nonno. Qualche giorno dopo egli sarebbe espatriato. Nel corso del viaggio avrebbe dipoi appreso che anche il nonno e la madre avrebbero trovato la morte al mercato dove lavoravano. L'interessato ritiene che anche tale atto sia da ricondurre ad Al-Shabaab. Chiamato ad esternare eventuali ulteriori motivi alla base dell'abbandono della Somalia, egli ha espresso la sua volontà di poter studiare e di crearsi un futuro migliore. D. Il 6 settembre 2021, la protezione giuridica ha trasmesso alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) il proprio parere in merito alla bozza di decisione del 3 settembre 2021. E. Con decisione del 7 settembre 2021, notificata al ricorrente il 9 settembre 2021 (cfr. atto SEM 46/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. Non di meno, ha constatato l'inesigibilità dell'esecuzione dello stesso, con contestuale ammissione provvisoria. F. In data 8 ottobre 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato), il richiedente l'asilo è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo; in subordine la restituzione degli atti alla SEM per complemento istruttorio; contestualmente di essere esentato dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. G. Il giorno medesimo questo Tribunale ha accusato ricezione del gravame. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (cfr. DTAF 2020 I/1, consid. 7), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Preliminarmente, il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e non avendo egli censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la mancata concessione dell'asilo ed il non riconoscimento della qualità di rifugiato.

4. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti. 5. 5.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato irrilevanti i motivi d'asilo addotti dall'insorgente. Lui ed i famigliari sarebbero invero stati coinvolti nelle minacce di al Al-Shabaab a causa del comportamento del fratello. Gli atti in questione non risulterebbero pertanto in alcun modo riconducibili ad uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi. In altre parole, le ritorsioni sarebbero da imputarsi alla situazione di violenza generalizzata in essere nella regione, e ciò a maggior ragione dal momento che esse avrebbero fatto seguito alla denuncia del passeggero trasportante armi presso le autorità. Peraltro, non si potrebbe a giusto titolo parlare di un'opposizione politica all'ideologia del gruppo come proposto nel parere dalla protezione giuridica, atteso che ciò che si configurerebbe in specie sarebbe un contesto criminale non parificabile a persecuzione. 5.2 Con ricorso, l'interessato reitera la sua tesi circa la rilevanza degli atti pregiudizievoli in esame. Trattandosi di un gruppo ad ideologia politica-religiosa, un'opposizione configurerebbe giocoforza un motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi. Dalle dichiarazioni dell'insorgente si evincerebbe peraltro chiaramente che le azioni del fratello sarebbero state in netto contrasto rispetto con il modo di agire di Al-Shabaab. La denuncia di quest'ultimo sarebbe stata finalizzata ad evitare che delle persone innocenti perdessero la vita, tanto che, anche le forze di sicurezza lo avrebbero ringraziato per il suo contributo. Il fratello avrebbe oltremodo esplicitamente espresso la propria contrarietà anche nell'ambito del successivo contatto telefonico, cosa che per tutta risposta avrebbe dato luogo alle minacce. D'altro canto, per costante prassi giurisprudenziale i motivi di persecuzione non andrebbero categorizzati in maniera rigida. Inoltre, questo Tribunale avrebbe già elevato le minacce e le persecuzioni perpetrate dal Al-Shabaab nei confronti di coloro che si negano di collaborare al rango di motivi d'asilo. La patrocinatrice torna quindi sulla situazione fattuale inerente al caso de quo, e, dopo aver nuovamente contestualizzato gli avvenimenti a monte della fuga, ribadisce che le circostanze in presenza esulerebbero dai fenomeni puramente criminali. A suo modo di vedere, si tratterebbe di un fatto giuridico scaturente da un aspetto intrinseco indissociabile dalla persona dell'insorgente, di modo che, non vi sarebbero azioni od omissioni a lui imputabili che gli avrebbero permesso di sottrarvisi. La fattispecie differirebbe così in modo sostanziale rispetto ad esempio ad un'aggressione casuale per strada per finalità di rapina. Il giovane e la sua famiglia sarebbero invero stati specificatamente identificati e presi di mira da Al-Shabaab. Omettendo di espatriare, il ricorrente sarebbe stato assassinato, così come accaduto agli altri famigliari. La persecuzione risulterebbe mirata ed intensa. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. 6.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). 6.4 Perché vi sia luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa si necessita che i famigliari di una persona perseguitata siano esposti a delle rappresaglie tese all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. per le condizioni DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del Tribunale D-2265/2017 del 2 luglio 2019 consid. 10.2). 7. 7.1 Nel caso in esame, questo Tribunale deve determinarsi sulla rilevanza in materia d'asilo delle circostanze addotte dall'insorgente. Decisiva è innanzitutto la questione a sapere se il rischio di subire atti pregiudizievoli da parte del gruppo terroristico Al-Shabaab sia o meno da relazionarsi ad uno dei motivi esaustivamente enumerati all'art. 3 LAsi. Ora, di primo acchito la lettura dell'autorità inferiore pare sostenibile. In effetti, anche laddove si voglia credere alla sua versione dei fatti, appare indubbio che il fratello del ricorrente sia finito vittima degli islamisti a causa di una concatenazione di eventi repentina e non riconducibile ad una qualsivoglia pregressa attività politica o religiosa. A ben vedere, quest'ultimo ha effettivamente tentato di ostacolare un piano di tale gruppo, ma solo nell'ambito di uno stato di necessità teso ad evitare che degli innocenti finissero vittima di un attentato. Per quanto concerne il fratello, il fatto di essersi trovato in detta situazione può pertanto essere considerata circostanza fortuita riconducibile alla sua attività professionale e non alla sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o alle sue opinioni politiche. Su questi nitidi presupposti, anche laddove si voglia riconoscere, di riverbero, l'esistenza di un pericolo in capo all'odierno ricorrente, lo stesso non sarebbe riconducibile ad una delle costellazioni previste dal diritto convenzionale. In effetti, sebbene anche l'appartenenza famigliare sia una caratteristica intrinseca e possa di principio rientrare nella nozione di gruppo sociale (cfr. HCR, Principes directeurs sur la protection internationale, «L'appartenance à un certain groupe social», HCR/GIP/02/02 Rev.1, 2008, pag. 3), ammettere che l'insorgente - il cui timore di subire atti pregiudizievoli deriva inequivocabilmente dalle circostanze che hanno toccato il fratello - possa avvalersi di un motivo d'asilo allorché le stesse non risultano originariamente pertinenti, equivarrebbe a privare di contenuto l'essenza stessa del disposto. In questo senso, la giurisprudenza citata dall'insorgente non giunge in suo soccorso. In primo luogo, si tratta di un singolo caso di applicazione e non di una decisione di principio. Altresì, la situazione differisce in maniera importante da quella in esame, dal momento che nella sentenza E-4809/2019 del 30 aprile 2021, il ricorrente medesimo, peraltro appartenente ad un clan minoritario, era stato messo sotto pressione per anni da Al-Shabaab. In tale contesto, nella motivazione che ha condotto il Tribunale a riconoscergli lo statuto di rifugiato sono altresì state considerate alcune serie problematiche con le autorità del suo Paese, anch'esse ingenerate innanzitutto dall'afferenza clanica. Peraltro, essendo nel caso in narrativa il rischio di subire atti pregiudizievoli da ricondurre ad un'ipotetica persecuzione riflessa, v'è altresì da chiedersi se alla luce della scomparsa dell'obbiettivo primario dei terroristi, ossia il fratello, nonché di altri famigliari, il ricorrente possa tutt'ora avvalersi di un fondato timore di persecuzioni future (cfr. in questo senso la sentenza del Tribunale D-6615/2015 del 14 febbraio 2020 consid. 8.3). 7.2 In definitiva, gli avvenimenti addotti dall'insorgente, per quanto di indubbia gravità ed ammesso che abbiano effettivamente avuto luogo nei termini descritti, non ossequiano ai requisiti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato. Essi avrebbero semmai potuto assumere rilevanza nell'ambito della valutazione circa una possibile violazione dell'art. 3 CEDU. Alla luce dell'alternatività delle condizioni per eseguire l'allontanamento e dell'ammissione provvisoria dell'insorgente, nel caso di specie non è tuttavia necessario chinarsi sulla questione (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 8. 8.1 In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8.2 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 9. 9.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 9.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soc-combenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripeti-bili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è accolta e non sono riscosse spese (art. 65 cpv. 1 PA).

10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non sono riscosse spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: