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D-444/2015

D-444/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-06-05 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-444/2015 Sentenza del 5 giugno 2015 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice David R. Wenger; cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Nigeria, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 7 gennaio 2015 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 14 dicembre 2014; il verbale dell'audizione sulle generalità del 17 dicembre 2014 (di seguito: verbale 1), il verbale dell'audizione sui motivi d'asilo del 23 dicembre 2014 (di seguito: verbale 2), interrotta per malessere del richiedente e il verbale dell'audizione del 7 gennaio 2015 (di seguito: verbale 3); il verbale della decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) del 7 gennaio 2015, notificata oralmente al richiedente il medesimo giorno (cfr. atto A17/1); il ricorso del 21 gennaio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 22 gennaio 2015); il foglio di trasmissione di informazioni mediche, inoltrato dal Centro di registrazione e procedura di Chiasso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) via telefax il 12 febbraio 2015, secondo cui al richiedente è stata diagnosticata l'infezione HIV; lo scritto del 25 febbraio 2015 con il quale il ricorrente ha reso noto al Tribunale di essere risultato positivo al virus HIV ed ha inoltre allegato i risultati del laboratorio analitico; l'ordinanza del 3 marzo 2015 con la quale il Tribunale ha invitato la SEM ad esprimersi in merito al cambiamento dello stato di salute del ricorrente; le osservazioni della SEM del 18 marzo 2015 inoltrate al Tribunale via telefax il medesimo giorno; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv.1 lett. a-c e 52 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2); che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, nato a C._______ (LGA C._______, Rivers State) dove avrebbe vissuto fino al 2000, anno del suo trasferimento a D._______ (LGA D._______, Lagos State) (cfr. verbale 1, pag. 6); che sarebbe espatriato a seguito di problemi avuti a causa delle sua posizione di capo di un partito politico nigeriano; che, in particolare, egli sarebbe stato vittima di una grave aggressione e di minacce, sua moglie e suo figlio sarebbero stati uccisi e la loro casa bruciata (cfr. verbale 1, pag. 10); che nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili le dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che, in primo luogo, l'autorità inferiore ha ritenuto estremamente vaghe, oltre che contraddittorie, le dichiarazioni rilasciate dal richiedente circa la sua attività politica in seno al partito All Progressive Congress Party (di seguito: APC; cfr. verbale 2, D16-19, pag. 3); che, in particolare, egli non è sarebbe stato in grado di indicare il nome di alcuna persona in relazione con il partito e, inoltre, le scarse informazioni rilasciate in merito alla storia recente dello stesso si sarebbero rivelate non coerenti con la realtà dei fatti; che, a mente dell'autorità inferiore, l'interessato avrebbe fornito versioni incongruenti in merito alla sua adesione al partito e all'assunzione della carica di Youth leader; che confrontato a tali contraddizioni egli avrebbe semplicemente contestato la correttezza del verbale; che, in secondo luogo, le descrizioni degli episodi che avrebbero portato l'interessato ad espatriare, ossia l'aggressione subita e l'uccisione di sua moglie e di suo figlio, sarebbero stereotipate e contraddittorie; che, pertanto, la SEM, ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione della SEM circa l'inverosimiglianza rilevata dei suoi motivi d'asilo; che, infatti, egli avrebbe fatto riferimento ad alcuni esponenti del partito APC ed avrebbe inoltre cercato di spiegare i meccanismi di selezione dei candidati, come pure i compiti da lui svolti all'interno del partito; che il ricorrente ha altresì sostenuto di aver avuto modo di chiarire le contraddizioni rilevate durante le audizioni; che circa la vaghezza rilevata dalla SEM nella descrizione dell'aggressione subita, l'insorgente ha asserito che non ricorderebbe nel dettaglio l'accaduto a causa della drammaticità del momento stesso; che per quanto riguarda l'uccisione di sua moglie e di suo figlio, il ricorrente ha ribadito che ciò sarebbe accaduto a causa della sua attività politica; che egli non sarebbe a conoscenza dell'autore del delitto, poiché immediatamente dopo lo stesso sarebbe scappato dalla Nigeria; che, infine, l'insorgente ha contestato l'allontanamento verso il suo Paese d'origine, poiché non ragionevolmente esigibile; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, l'annullamento della decisione della SEM del 7 gennaio 2015 ed il riconoscimento della qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo; che ha altresì presentato, secondo il senso, una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili; che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata); che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura sono inverosimili, non corroborate da elementi consistenti, limitandosi, quo ai fatti evocati, ad esprimere delle congetture non fondate su alcun dettaglio concreto; che, ad esempio, il racconto relativo alla sua carriera politica è caratterizzato da vaghezza e da importanti contraddizioni; che interrogato circa l'anno della sua adesione al partito APC, il ricorrente ha inizialmente indicato di essere entrato a farne parte nel 2012 (cfr. verbale 1, pag. 5), successivamente ha dichiarato di essere membro a pieno titolo dal 2004 (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, D15, pag. 3) ed infine dal 2007 (cfr. verbale 1, pag. 11); che altresì contraddittorie sono le sue dichiarazioni in merito all'anno della sua elezione a capo del partito; che mal si comprende se egli sia stato nominato Youth Leader nel 2004 o nel 2009 (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, D28, pag. 4); che le allegazioni del ricorrente circa l'aggressione subita il 12 settembre 2014 (cfr. verbale 1, pag. 10; verbale 2, D31, pag.5) sono impersonali e stereotipate; che, in particolare, per tre volte egli ha descritto l'accaduto in maniera praticamente identica, quasi meccanica (cfr. verbale 2, D34, pag. 5, D41-42, pag. 6); che lo stesso si rileva pure nell'esposizione dei fatti accaduti immediatamente dopo l'aggressione (cfr. verbale 2, D51-53, pag. 7); che, nel corso della prima audizione, egli ha dichiarato di essere stato aggredito da un gruppo di dieci o undici persone (cfr. verbale 1, pag.10), mentre durante la seconda audizione ha riferito di sei o sette aggressori (cfr. verbale 2, D48, pag. 6); che anche il racconto dell'episodio scatenante il suo espatrio, ovvero l'uccisione di sua moglie e suo figlio, risulta stranamente succinto; che egli si è limitato a dichiarare che la sua casa sarebbe stata bruciata e i suoi cari sarebbero stati uccisi (cfr. verbale 1, pag.11; verbale 2, D 61, pag. 7); che, chiamato a circostanziare maggiormente il suo racconto, egli non ha saputo aggiungere praticamente alcun dettaglio (cfr. verbale 2, D62, pag. 8); che, sia come sia, anche tenendo conto dell'eventuale concitazione del momento, non si spiega come il racconto dell'insorgente risulti, nella sua totalità, impersonale e scarno; che lo scrivente Tribunale conferma pienamente quanto ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata alla quale rinvia onde evitare ulteriori ripetizioni; che le lacune presenti nel racconto dell'insorgente sono difficilmente compatibili con un'esperienza di vita realmente vissuta; che, inoltre, nel gravame non vi sono elementi atti a provare l'improvvisa verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo; che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311); cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4); che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento; che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che la portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento; che anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che l'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni; che spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10); che in casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 Conv. rifugiati; che inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale e immediato («real risk») di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. Sentenza della CorteEDU Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06); che in altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione a un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate; che, in particolare la CorteEDU ha ammesso che l'esecuzione di un rinvio di una persona malata di AIDS allo stadio terminale può, in talune circostanze straordinarie, violare l'art. 3 CEDU; che, tuttavia, la stessa Corte ha già più volte giudicato che il rinvio di una persona affetta da HIV ma non ancora malata di AIDS non viola la citata disposizione e, nell'affare N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05, ha riassunto la sua giurisprudenza a riguardo (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.3); che, nella menzionata sentenza D. contro. Regno Unito del 2 maggio 1997, 30240/96, le circostanze straordinarie risiedevano nel fatto che il richiedente era gravemente malato e appariva vicino alla morte, che le cure necessarie nel suo Paese di origine non erano garantite e che non disponeva in patria di parenti pronti a occuparsi di lui o a fornirgli un sostegno sociale e materiale (cfr. a riguardo anche la Sentenza del Tribunale amministrativo federale E-3853/2006 del 30 luglio 2009, consid. 5.2.3 e 5.2.4); che, secondo la classificazione dell'agenzia americana "Center for Disease Control and Prevention", l'infezione da HIV va suddivisa in più stadi: nello stadio A la persona affetta dal virus non soffre di alcun disturbo, nello stadio B vi è la comparsa di malattie, mentre si passa allo stadio C dal momento in cui l'ammalato contrae l'AIDS; che gli stadi A-C vengono ulteriormente suddivisi secondo i relativi valori delle cellule CD4: nel livello 1 se esse sono più di 500 per microlitro, nel livello 2 se sono tra i 200 e i 499 e nel livello 3 quando scendono sotto la soglia di 200 (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.4 con riferimenti citati); che, nel caso in esame, secondo i certificati medici prodotti, al momento in cui è stata diagnosticata al richiedente l'infezione da HIV, questa aveva raggiunto lo stadio A3 con linfoadenopatia inguinale B3 (cfr. risultanze processuali), della malattia secondo la classificazione CDC; che, nella fattispecie, non si tratta quindi di una persona malata di AIDS allo stadio terminale e il rischio che, in caso di rimpatrio, l'interessato debba confrontarsi con grandi sofferenze fisiche o psichiche assimilabili a trattamenti inumani ai sensi dell'art. 3 CEDU, può essere escluso; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica; che in Nigeria, malgrado le attività terroristiche di Boko Haram nel nord del Paese, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che possa portare ad ammettere, per tutti i richiedenti provenienti da questo stato e indipendentemente dalle circostanze di ogni singolo caso, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento riconducibile all'art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi; che motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese di origine e un rimpatrio comprometterebbe lo stato di salute della persona rapidamente e in modo rischioso per la vita; che sono considerate essenziali le cure di medicina generale e acuta strettamente necessarie per permettere una conduzione di un'esistenza conforme alla dignità umana; che non può essere concluso all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per il solo motivo che non è garantito un trattamento medico conforme agli standard svizzeri (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 con relativo riferimento); che secondo la giurisprudenza del Tribunale, l'esecuzione dell'allontanamento di un richiedente l'asilo HIV-sieropositivo è in principio esigibile fintanto che l'infezione da HIV non ha ancora raggiunto lo stadio C, ossia fintanto che il richiedente non ha ancora contratto l'AIDS; che nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, oltre che allo stadio dell'infezione da HIV, va anche considerata la situazione nel Paese di origine, in particolare l'accesso alle cure mediche, la situazione relativa alla sicurezza e la situazione personale (rete familiare, qualifiche professionali e situazione finanziaria); che, pertanto, secondo le circostanze del caso, l'esecuzione dell'allontanamento può non essere ragionevolmente esigibile già al raggiungimento dello stadio B3 o addirittura B2 della malattia, mentre viceversa lo sviluppo della malattia dell'AIDS, quindi dello stadio C, non deve obbligatoriamente portare ad ammettere l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.4 e relativi riferimenti). che nelle osservazioni del 18 marzo 2015, la SEM ha sottolineato l'esistenza, in tutta la Nigeria, di centri istituiti dal governo adibiti al trattamento di pazienti sieropositivi o che hanno già sviluppato la malattia dell'AIDS nella forma attiva; che inoltre i relativi trattamenti medici sono attualmente disponibili su tutto il territorio nigeriano e sono completamente gratuiti; che il ricorrente, proveniente dalla città di D._______, avrà dunque facile accesso alle necessarie terapie antiretrovirali; che pertanto l'autorità inferiore ha considerato l'allontanamento dell'interessato verso la Nigeria esigibile; che, infine, il ricorrente potrà eventualmente formulare una richiesta di aiuto al ritorno di carattere medico; che dalle informazioni in possesso di questo Tribunale, il governo nigeriano si impegna, dal 2002, a mettere a disposizione medicamenti per il trattamento dell'HIV, inclusi trattamenti antiretrovirali, in maniera gratuita (cfr. Sentenza del TAF D-5025/2014 del 9 gennaio 2015); che circa i problemi di depressione del ricorrente, in data (...) gennaio 2015 egli si è recato spontaneamente al pronto soccorso dell'Ospedale Regionale di E._______ ed ha riferito al personale medico deflessione del tono d'umore e pensieri di morte (cfr. atto A14/1); che l'interessato ha successivamente negato tali dichiarazioni ma si è dichiarato motivato a cercare un medico di riferimento per impostare un'eventuale terapia antidepressiva; che, in conclusione, al ricorrente è stata diagnosticata una deflessione del tono d'umore senza idee suicidali (cfr. atto A14/1); che il (...) gennaio 2015 nel corso di una visita medica il ricorrente ha accusato sintomi di depressione (cfr. atto A19/1); che tuttavia il foglio di segnalazione di un caso medico non menziona alcun tipo di trattamento per suddetti disturbi depressivi; che, inoltre, il ricorrente ha la possibilità di chiarire il suo stato di salute e, in relazione ai mezzi finanziari necessari per accedere alle cure mediche in patria, il Tribunale segnala che, se date le condizioni, egli ha la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi; che peraltro, anche per quanto concerne il trattamento dell'HIV, l'aiuto al ritorno può ugualmente includere dei chiarimenti circa le concrete possibilità di cura nel luogo di origine, ad esempio la segnalazione di un determinato ospedale (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.4); che va infine rilevato che egli ha frequentato l'Università ed è laureato in comunicazione di massa e vanta un'esperienza professionale decennale come giornalista (cfr. verbale 1, pag. 5); che la sua famiglia, in particolare zii e cugini, risiede nel suo Paese d'origine e avendovi egli vissuto la totalità della sua esistenza (cfr. verbale 1, pag. 6) si può partire dal presupposto che abbia una buona rete sociale in Patria; che, pertanto, alla luce di quanto sopra, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che la SEM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto; che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, infine, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva; (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione: