Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto
E. 2 Le misure supercautelari pronunciate il 2 agosto 2018 sono revocate.
E. 3 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e di concessione del gratuito patrocinio, sono respinte.
E. 4 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 5 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Hans Schürch Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4407/2018 Sentenza dell'8 agosto 2018 Composizione Giudice Hans Schürch, giudice unico, con l'approvazione della giudice Daniela Brüschweiler, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), con i figli B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), e D._______, nato il (...), alias E._______, nato il (...), Azerbaigian, tutti patrocinati dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, Studio Legale Iglio Rezzonico, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 20 luglio 2018 / N (...). Visto: la prima domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il (...) marzo 2017 unitamente al marito F._______ ed ai figli B._______ e D._______ (cfr. atto A1), la dichiarazione del (...) novembre 2017 degli interessati di ritiro della succitata domanda d'asilo e la conferma della loro intenzione di lasciare definitivamente la Svizzera beneficiando dell'aiuto al ritorno (cfr. atti processuali), la notifica d'esecuzione e disbrigo del (...) novembre 2017 della (...), che riporta segnatamente che i richiedenti l'asilo summenzionati avrebbero lasciato il territorio elvetico il (...) novembre 2017 con volo a destinazione di G._______ (cfr. atti processuali), la nuova domanda d'asilo del 25 maggio 2018 che A._______ unitamente ai figli B._______ e D._______ hanno presentato in Svizzera (cfr. atto B1), il verbale dell'audizione sulle generalità del 4 giugno 2018 di A._______ con contestuale diritto di essere sentita in merito all'eventuale responsabilità dell'Italia per la trattazione della loro domanda d'asilo nonché in merito al loro stato di salute (cfr. atto B11), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 20 luglio 2018, notificata il 26 luglio 2018 (cfr. risultanze processuali; avviso di ricevimento), mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo succitata ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento (recte: trasferimento) degli interessati verso l'Italia, il ricorso del 31 luglio 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 2 agosto 2018) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM, con il quale i ricorrenti hanno concluso in via pregiudiziale alla sospensione dell'esecuzione del trasferimento ed alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso ed in via principale all'annullamento della decisione impugnata ed al rinvio degli atti di causa all'autorità di prime cure per l'esame in Svizzera della loro domanda d'asilo; altresì hanno presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo nonché di gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, con protesta di spese e ripetibili, le misure supercautelari del 2 agosto 2018 con le quali il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento, la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data 3 agosto 2018, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti, che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) inerente il regolamento Dublino III implica che in una procedura di ricorso contro una decisione di trasferimento Dublino il richiedente l'asilo deve poter censurare l'errata applicazione di tutte le disposizioni del regolamento Dublino III che concorrono alla determinazione dello Stato competente; che in assenza di validi motivi che si oppongano al recepimento di questa giurisprudenza, dev'essere permesso ai richiedenti l'asilo di invocare anche nella procedura di ricorso dinanzi al Tribunale la corretta applicazione di tutti i criteri di competenza (cfr. DTAF 2017 VI/9 consid. 5), che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15 Regolamento Dublino III), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all' art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri; cfr. anche DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e riferimenti citati), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale per la prima volta in uno Stato membro (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), che la domanda presentata dopo che ha avuto luogo un allontanamento effettivo è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente (cfr. art. 19 par. 3 comma 2 Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che nella presente disamina, le investigazioni effettuate dall'autorità inferiore hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo d'informazione sui visti "CS-VIS", che agli interessati è stato rilasciato in data (...) maggio 2018 un visto valido dal (...) maggio 2018 all'(...) giugno 2018 dalla rappresentanza italiana competente a H._______ (I._______; cfr. atto B8), che quanto precede è stato pure confermato da A._______ (cfr. atto B11, p.to 2.05, pag. 5), che il 13 giugno 2018, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di presa in carico dei ricorrenti fondata sull'art. 12 par. 2 Regolamento Dublino III (cfr. atti B18 e B19), che l'Italia, con comunicazione del 15 giugno 2018, ha inizialmente rifiutato di prendere in carico gli interessati, in quanto non ci sarebbero state le prove sufficienti per la richiesta di presa in carico degli stessi da parte della Svizzera (atto B20), che con scritto del 22 giugno 2018 la SEM ha inoltrato una domanda di riesame alle autorità italiane competenti ex art. 5 par. 2 del Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo del 2 settembre 2003, entro i termini della citata disposizione ed allegando delle prove supplementari (atti B22 e B23), che con comunicazione del 19 luglio 2018, le autorità italiane hanno espressamente accettato il trasferimento degli interessati giusta l'art. 12 par. 2 Regolamento Dublino III (cfr. atto B27), che la censura ricorsuale secondo cui la Svizzera non avrebbe informato l'Italia che gli interessati avrebbero presentato una prima domanda di protezione internazionale in Svizzera il (...) marzo 2017, risulta infondata, che invero, malgrado l'indicazione errata al punto 15 del formulario standard per la richiesta di presa in carico all'Italia (cfr. atto B18), dai riscontri EURODAC degli insorgenti, in possesso anche delle autorità italiane (cfr. anche in tal senso: atti B6 e B22), risulta chiaramente che gli stessi avevano presentato una domanda d'asilo il (...) marzo 2017 in Svizzera, che inoltre la loro nuova domanda d'asilo è stata presentata dopo che ha avuto luogo un allontanamento effettivo dal territorio svizzero, e quindi la SEM poteva a ragione dare inizio ad un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente giusta l'art. 19 par. 3 Regolamento Dublino III, che altresì la censura ricorsuale, già presentata dalla patrocinatrice dei ricorrenti con scritto del 5 giugno 2018 (cfr. risultanze processuali e allegato al ricorso, doc. E) circa il fatto che i visti ottenuti dai ricorrenti per l'Italia, fossero stati organizzati e decisi dai passatori per avversare la decisione impugnata, va respinta, che invero, tali motivi non risultano pertinenti per rimettere in discussione la competenza dell'Italia nella trattazione della loro domanda d'asilo essendo, d'un canto, delle semplici allegazioni non supportate da alcun elemento concreto e d'altro canto che, come rilevato rettamente dalla SEM nella decisione impugnata, la domanda di presa in carico all'Italia, si fonda sul criterio di rilascio del visto da parte delle autorità italiane in applicazione del Regolamento Dublino III; che altresì l'Italia ha accettato la richiesta di presa in carico formulata dalla Svizzera, che vieppiù, a ragione la SEM nella decisione avversata, rileva che l'insorgente ha dichiarato, durante l'audizione sulle generalità, di avere ritirato personalmente il visto presso il (...) a H._______ il (...) maggio 2018 (cfr. atto B11, p.to 2.05, pag. 5), e questo, malgrado i passatori avessero organizzato tutta la procedura di ottenimento del visto (cfr. atto B11, p.to 2.05, pag. 5 e p.to 5.02, pag. 8); che pertanto le allegazioni ricorsuali contrarie risultano pure infondate, che infine il Tribunale rileva che il Regolamento Dublino III non conferisce ai richiedenti l'asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, a loro avviso, le migliori condizioni di accoglimento come Stato responsabile per l'esame dello loro domanda d'asilo (cfr. per analogia, sentenza della CGUE del 10 dicembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi/Austria, punti 59-62, pubblicata nella Raccolta digitale (Raccolta generale) all'indirizzo: ; DTAF 2010/45 consid. 8.3), che alla luce di quanto sopra, la competenza dell'Italia è data, che quo alla procedura di asilo ed alle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Italia, malgrado sia notorio che le autorità italiane sono confrontate a dei seri problemi in materia di accoglienza dei richiedenti l'asilo, i quali potrebbero riscontrare delle importanti difficoltà dal punto di vista dell'alloggio, delle condizioni di vita, così come, a seconda delle circostanze, dell'accesso alle cure mediche (cfr. Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR]: Reception Conditions in Italy, Report on the current situation of asylum seekers and beneficiaries of protection, in particular Dublin returnees, in Italy, agosto 2016, http://www.refworld.org/docid/58510a714.html , consultato il 6 agosto 2018), il Tribunale ha più volte ribadito che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che la situazione risulta invero diversa da quella ritenuta per la Grecia; che ad oggi non risulta che la legislazione in materia d'asilo in Italia non venga applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ricorso, come neppure che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09; Mohammed Hussein contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, §114; Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33), che peraltro, l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che ad ogni buon conto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che per quanto riguarda la questione delle garanzie in vista del trasferimento di famiglie in Italia, il Tribunale si è pronunciato con sentenza di principio DTAF 2015/4 riprendendo quanto stabilito dalla CorteEDU nella sopraccitata sentenza Tarakhel contro Svizzera, §122, secondo cui la Svizzera non può procedere al trasferimento di famiglie qualora non ottenga garanzie individuali dall'Italia circa la presa in carico adeguata e conforme all'età dei fanciulli ed alla preservazione dell'unità della famiglia; che in assenza di tali garanzie individuali da parte dell'Italia vi sarebbe il rischio di violazione dell'art. 3 CEDU, che nella sentenza DTAF 2016/2, il Tribunale ha constatato che le garanzie fornite dalle autorità italiane laddove i richiedenti l'asilo vengono indicati con nome, età e come comunità familiare («nucleo familiare») e viene fatto riferimento (anche implicito) alle garanzie generali rilasciate dall'Italia riguardo a una sistemazione conforme alle esigenze della famiglia - in particolare alle circolari del 2 febbraio 2015, dell'8 giugno 2015 e del 15 febbraio 2016 - sono da considerarsi sufficientemente individualizzate e concrete e ciò malgrado sia indicato unicamente l'aeroporto di destinazione e non l'alloggio (cfr. DTAF 2016/2 consid. 5, confermata dalla sentenza della CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia, §34-35), che nella fattispecie, il Tribunale constata che i ricorrenti, sono stati riconosciuti dalle autorità italiane come «nucleo familiare» (cfr. atto B27); che inoltre, in tale comunicazione, le autorità hanno riportato le generalità precise degli stessi, come pure il grado di parentela e le loro date di nascita (cfr. ibidem); che tale comunicazione menziona pure esplicitamente che la famiglia sarà alloggiata conformemente alla circolare dell'8 giugno 2015 e che gli insorgenti dovranno recarsi all' (...) il prima possibile dal loro arrivo in Italia e presentarsi all'«(...)» (cfr. ibidem), che ai sensi della giurisprudenza succitata, le garanzie fornite dall'Italia risultano dunque sufficientemente concrete ed individualizzate, che altresì la censura generica sollevata dai ricorrenti circa l'attualità delle circolari e delle liste dei centri fornite dall'Italia è, alla luce dei recenti sviluppi, nella presente disamina infondata, che invero il Tribunale ha stabilito che alla luce degli sviluppi più recenti, l'Italia con una garanzia analoga come quella poc'anzi citata, assicurerebbe già una disponibilità di posti per i nuclei familiari in modo continuativo (cfr. DTAF 2016/2 consid. 5.2), che l'Italia, come rettamente sottolineato nella decisione impugnata dall'autorità di prime cure, ha pure aggiornato la circolare dell'8 giugno 2015, con successive circolari del 15 febbraio 2016 - dove segnatamente viene comunicata una lista aggiornata dei progetti SPRAR a tutti gli Stati membri del Regolamento Dublino III, ove sono citati i centri in cui saranno accolti i nuclei familiari con minori richiedenti l'asilo, nel rispetto dei diritti fondamentali e delle specifiche vulnerabilità (cfr. Ministero dell'Interno italiano, Circolare del 15 febbraio 2016, <http://www.asylumine<urope.org/sites/default/files/resources/italy_sprar_lis<t_feb_2016.pdf, consultato il 6 agosto 2018) - e del 24 luglio 2017, che ad ogni buon conto la lista dei progetti SPRAR viene costantemente rivalutata ed aggiornata dalle autorità italiane (cfr. Ministero dell'interno, Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), http://www.sprar.it/i-numeri-dello-sprar, consultato il 6 agosto 2018, dove si esplicano i dati aggiornati di posti disponibili nei progetti SPRAR a luglio 2018, che per la [...] risultano un totale di [...]), che ciò dimostra che l'Italia è impegnata continuativamente nel provvedere di alloggi consoni anche le famiglie da accogliere giusta il Regolamento Dublino III (cfr. sentenza DTAF 2016/2 consid. 5.2; sentenza del TAF D-112/2016 del 26 aprile 2016 consid. 7.1), che, visto quanto sopra, il Tribunale non ha indizi concreti per dubitare che l'Italia, nonostante l'importante flusso migratorio che caratterizza il Paese, non sia in grado di accogliere la famiglia nucleare garantendo un alloggio adeguato sia alla madre che ai bambini ed alla preservazione dell'unità della famiglia (cfr. DTAF 2016/2 consid. 5.2; sentenza del TAF D-112/2016 consid. 7.1), conformemente alla sentenza Tarakhel contro Svizzera, così da poter escludere una violazione dell'art. 3 CEDU, che proseguendo nell'analisi, va rilevato che gli insorgenti non hanno dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderli in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della direttiva procedura né che l'Italia non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento, che oltracciò agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che il trasferimento nello Stato in questione esporrebbe i ricorrenti al rischio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione delle direttiva accoglienza, che gli insorgenti contestano il loro trasferimento in Italia anche alla luce dei problemi di salute di A._______, che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05), che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza N. contro Regno Unito; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che in una recente sentenza la CorteEDU ha a tal proposito precisato che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che ciò non risulta essere il caso nella fattispecie, che invero, A._______, sarebbe affetta da una sintomatologia ansioso-depressiva con problemi di insonnia e reazioni somatiche (eritemi e problemi gastrointestinali); che ella dal mese di (...) 2018 starebbe seguendo per le citate problematiche di salute delle regolari sedute di psicoterapia (cfr. rapporto psicologico del 31 luglio 2018, doc. G prodotto con il ricorso), che tuttavia, malgrado nel precitato rapporto psicologico del 31 luglio 2018, si paventi il pregiudizio grave circa l'evoluzione psicofisica dei minori e della madre, se si rinviassero gli stessi nel loro Paese d'origine o se li si sradicasse dal contesto attuale con l'allontanamento in altro Cantone o Stato, non vi sono indizi concreti e sostanziati negli atti processuali, che supportino il fatto che gli insorgenti non siano in grado di viaggiare o che i problemi di salute allegati siano di una gravità tale che il loro trasferimento in Italia diverrebbe illecito al senso restrittivo della giurisprudenza precitata, che oltracciò, se l'insorgente dovesse necessitare anche in futuro di un accompagnamento psicoterapeutico o di una presa in carico medica - attualmente una presa in carico psichiatrica, malgrado sia allegata con il ricorso, non risulta supportata da alcun elemento concreto agli atti - come pure i suoi figli, potranno eventualmente proseguire o iniziare il trattamento opportuno in Italia, che è infatti notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture mediche sufficienti, che in ogni caso, incomberà alle autorità svizzere preposte per l'esecuzione del trasferimento dei ricorrenti, di trasmettere alle autorità italiane competenti le informazioni inerenti ad un'eventuale presa in carico medica degli insorgenti (cfr. art. 31 e 32 del Regolamento Dublino III), che alla luce di quanto sopra, i ricorrenti non hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, come pure che l'Italia contravvenga ai diritti dei minori ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie per uno sviluppo consono ed adeguato all'età ed al suo benessere, che ad ogni buon conto, appartiene agli interessati sollevare l'eventuale violazione dei loro diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), che infine gli insorgenti contestano la mancata applicazione della clausola di sovranità - in un'ottica umanitaria - da parte della SEM al loro caso specifico, in quanto essi avrebbero un trascorso di sofferenza e di traumi importanti nonché adducono che lo sradicamento da un contesto sociale e territoriale (quello del J._______) dove vivrebbero attualmente e ove avrebbero già intessuto delle relazioni positive, sarebbe a loro pregiudizievole e violerebbe l'interesse superiore dei ricorrenti minorenni, che in tal senso gli insorgenti postulano implicitamente l'applicazione dell'art. 17 par. 1 del Regolamento Dublino III (clausola di sovranità), che in merito il Tribunale ricorda dapprima che l'autorità di prime cure, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (disposizione che, come già rilevato, concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità) dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 e seg.), che la modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale; che pertanto il Tribunale può e deve unicamente controllare che l'autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere e l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti; che in questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM, che nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi concreti per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento, che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo dei ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderli in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo dei richiedenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che i ricorrenti non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda d'asilo e pronuncia il trasferimento dei ricorrenti dalla Svizzera verso l'Italia, confermata, che con la presente sentenza le misure supercautelari pronunciate il 2 agosto 2018 sono revocate, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto, che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per l'esame in Svizzera della domanda d'asilo, vanno respinte, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta pure senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che la domanda di accordo del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 65 cpv. 2 PA (a cui l'art. 110a cpv. 2 LAsi rinvia), è pure respinta non essendo i ricorrenti dispensati dal pagamento delle spese procedurali, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto
2. Le misure supercautelari pronunciate il 2 agosto 2018 sono revocate.
3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e di concessione del gratuito patrocinio, sono respinte.
4. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Hans Schürch Alissa Vallenari Data di spedizione: