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D-4267/2012

D-4267/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-08-23 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) e allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La misura supercautelare pronunciata in data 17 agosto 2012 è revocata.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4267/2012 Sentenza del 23 agosto 2012 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Muriel Beck Kadima; cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nato il (...), Eritrea, rappresentato dal lic. iur. Mario Amato, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 31 luglio 2012 / N [...]. Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 12 giugno 2012; il verbale di audizione del 26 giugno 2012 (di seguito: verbale 1), in occasione della quale è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alla domanda d'asilo e circa un'eventuale evasione della stessa tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) con il relativo trasferimento verso l'Italia; lo scritto del 12 luglio 2012 del rappresentante dell'insorgente, pervenuto all'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) in data 13 luglio 2012, tramite il quale ha trasmesso la procura firmata dal richiedente e ha richiesto che, in virtù del principio dell'unità della famiglia sancito dalla LAsi, il richiedente venisse attribuito al cantone Ticino visto che vi si troverebbero la moglie B._______ e la figlia C._______ (N [...]), entrambe al beneficio dell'asilo in Svizzera; la decisione dell'UFM del 31 luglio 2012 (notificata all'insorgente in data 8 agosto 2012; cfr. risultanze processuali) di non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi con contestuale pronuncia dell'allontanamento dell'interessato verso l'Italia, ordinando l'esecuzione al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso e indicando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi; la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato l'esecuzione del rinvio dell'interessato verso l'Italia come lecita, ragionevolmente esigibile e possibile, posto che, da un lato, l'Italia rispetterebbe il principio del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato, non sussisterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dei diritti garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e segnatamente del relativo art. 3; che, inoltre, l'Italia applicherebbe la direttiva 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003; di seguito: direttiva accoglienza); il ricorso del 16 agosto 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 17 agosto 2012) con il quale il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata nonché alla trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore affinché la domanda d'asilo venga esaminata dalla Svizzera; che ha altresì concluso alla sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento quale misura cautelare ai sensi dell'art. 56 PA nonché alla restituzione (recte: concessione) dell'effetto sospensivo e ha presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese con protestate spese e ripetibili; la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento in data 17 agosto 2012; l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 20 agosto 2012; l'incarto originale dell'UFM concernente le rifugiate B._______ e la figlia C._______, con il rispettivo verbale di audizione del 1° marzo 2011 (di seguito: verbale 2), pervenuto al Tribunale in data 21 agosto 2012; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua; che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco e il ricorso è stato presentato in italiano; che, pertanto, la presente sentenza può essere redatta in italiano; che, in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda di asilo (art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3); che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che vi è luogo di determinare se l'UFM poteva applicare la disposizione di cui all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, secondo la quale non entra in materia su una domanda di asilo, allorquando il richiedente può rendersi in uno Stato terzo competente a condurre la procedura di asilo e di rinvio, in virtù di un accordo internazionale; che, in applicazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD, RS 0.142.392.68), l'UFM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti nel Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50/1 del 25 febbraio 2003; di seguito: Regolamento Dublino II) (cfr. art. 1 e 29a cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pagg. 193 e segg.); che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confuso con la procedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima dovendo essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta presso uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 Regolamento Dublino II; Christian Filzwieser / Andrea Sprung, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3ª ed., Vienna 2010, n. 4 pagg. 86 seg.); che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III; che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successivamente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno, sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello presso il quale la domanda di asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazione con gli art. 6 a 13 Regolamento Dublino II); che lo Stato membro sul territorio del quale il richiedente ha soggiornato per un periodo continuato di almeno cinque mesi prima dell'inoltro della sua domanda è tenuto a prendere in carico, nelle condizioni previste agli art. 17 a 19 Regolamento Dublino II, il richiedente l'asilo che ha inoltrato una domanda in un altro Stato membro (cfr. art. 10 cpv. 2 e 16 cpv. 1 lett. a Regolamento Dublino II); che tale obbligo cessa se il cittadino di un Paese terzo si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto cittadino di un Paese terzo non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 16 cpv. 3 Regolamento Dublino II); che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato Regolamento; cfr. ugualmente l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1); che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dall'UFM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC", che il ricorrente aveva depositato una domanda di asilo in Italia a Foggia, il (...) 2003 (cfr. act. A 3/1); che il (...) 2012, l'UFM ha presentato alle autorità italiane competenti una richiesta, fondata sull'art. 16 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino II, volta a riprendere in carico il richiedente l'asilo (cfr. act A 9/5); che l'Italia ha tacitamente riconosciuto la sua competenza, in quanto le sue autorità non hanno risposto entro il termine di due settimane previsto all'art. 20 cpv. 1 lett. b Regolamento Dublino II (art. 20 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino II); che l'interessato non ha contestato né di aver depositato una domanda d'asilo in Italia, né che questo Stato sia competente per trattare la sua domanda (cfr. verbale 1, pag. 8); che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è data; che l'interessato ritiene di non poter vivere in Italia in quanto per anni non sarebbe riuscito a trovare un lavoro e in caso di ritorno temerebbe di rivivere la stessa situazione; che nell'atto di ricorso l'insorgente ha fatto valere, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che in Italia le lacune esistenti nel sistema di assistenza dei richiedenti d'asilo implicherebbero un pericolo grave per il richiedente; che infatti in questo Paese si porrebbe il problema del rispetto dell'art. 3 CEDU; che vi sarebbero critiche non solo da parte di diverse associazioni italiane, ma anche da organizzazioni europee o ancora dall'Organizzazione svizzera aiuto ai rifugiati (OSAR); che anche i tribunali tedeschi avrebbero constatato la gravità della situazione italiana e l'esigenza di una prudenza particolare nel rinvio dei richiedenti l'asilo in Italia; che dunque in caso di rinvio verso l'Italia il ricorrente sarebbe esposto al rischio di trattamenti inumani e degradanti contrari all'art. 3 CEDU; che l'interessato invoca l'art. 29 cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) secondo cui, se motivi umanitari lo giustificano, l'UFM può decidere di entrare nel merito della domanda anche quando risulti che il trattamento della domanda competa a un altro Stato; che certo appartiene alle autorità svizzere di vegliare a che l'interessato non sia esposto, in caso di trasferimento verso Italia, a un trattamento contrario al diritto internazionale, in particolare all'art. 3 CEDU; che tuttavia questo Stato è segnatario della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), così come della CEDU e della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che non incombe quindi alla Svizzera di determinare se l'interessato sarà assistito, dopo il suo trasferimento, in condizioni soddisfacenti; che spetta al ricorrente di provare che la sua situazione potrebbe contravvenire alle esigenze dell'art. 3 CEDU; che vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da parte dello Stato di destinazione, appartiene al ricorrente di inficiarla, adducendo dei seri indizi che permetterebbero di ammettere che, nel suo caso particolare, le autorità di questo Stato non rispetterebbero questa garanzia e non gli accorderebbero la protezione necessaria o lo priverebbero di condizioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [Corte EDU] M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011); che il ricorrente non ha potuto stabilire che lo Stato di destinazione sarebbe sprovvisto di istituzioni pubbliche tali da rispondere, su richiesta dei richiedenti l'asilo, ai loro bisogni; che, segnatamente, se da un lato il ricorrente ha contestato la qualità della presa in carico dei richiedenti l'asilo in Italia, dall'altro lato, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire alla CEDU in caso di esecuzione del suo trasferimento; che, in particolare, egli non ha stabilito che lo Stato di destinazione violerebbe le norme della direttiva accoglienza; che incomberà quindi al ricorrente di far valere la sua situazione specifica e le sue difficoltà, in rapporto al suo statuto, nonché di prevalersene dinanzi alle autorità italiane competenti, utilizzando le vie di diritto adeguate; che, pertanto, in mancanza di tali prove, la presunzione secondo la quale lo Stato di destinazione rispetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. sentenza della Corte EDU M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 69, 342-343 e riferimenti citati; cfr. anche DTAF 2011/35); che neppure il riferimento ricorsuale alle decisioni dei tribunali tedeschi è pertinente al caso di specie, ritenuto che il Tribunale non è vincolato dagli accertamenti e dalla giurisprudenza di un Paese terzo; che, visto quanto precede, il ricorrente non ha stabilito l'esistenza di un rischio personale, serio e concreto che il suo trasferimento verso lo Stato di destinazione sarebbe contrario all'art. 3 CEDU o a un altro obbligo derivante dal diritto internazionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata; che il ricorrente invoca inoltre l'art. 7 Regolamento Dublino II, giusta il quale se un familiare del richiedente l'asilo, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel Paese di origine, è stato autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato in uno Stato membro, lo stesso Stato è competente per esaminare la domanda d'asilo, sempreché gli interessati lo desiderino; che il richiedente sostiene che la signora B._______ e la bambina C._______, alle quali è stato concesso l'asilo in Svizzera, sarebbero sua moglie, rispettivamente sua figlia; che quindi, secondo l'art. 2 lett. i del Regolamento Dublino II si tratterebbe di suoi familiari; che il richiedente riconosce che al momento non sarebbe stato versato agli atti alcun documento che possa dimostrare la sua unione coniugale con la signora B._______, ma che egli starebbe tentando di entrare in possesso della documentazione necessaria per provare l'esistenza di tale vincolo matrimoniale; che inoltre egli si starebbe organizzando al fine di poter provare, tramite l'esame del DNA, che la bambina sarebbe sua figlia; che pertanto l'insorgente chiede che gli venga concesso un lasso di tempo ragionevole per poter dimostrare detti legami familiari; che giusta l'art. 2 lett. i punto i) Regolamento Dublino II sono familiari, tra gli altri, il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli coniugali che abbia una relazione stabile, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri; che secondo il punto ii) della medesima disposizione, sono familiari anche i figli minori di coppie di cui al punto i) o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e che siano a carico, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo la definizione del diritto nazionale; che questo Tribunale prende atto che il richiedente non ha finora trasmesso alle autorità alcun documento che possa provare il legame di matrimonio con la rifugiata B._______ e nemmeno o la paternità della figlia di quest'ultima; che comunque, anche le dichiarazioni fornite dal richiedente in occasione dell'audizione risultano contraddittorie; che infatti, egli ha dapprima asserito di essersi sposato in Eritrea il (...) (cfr. verbale 1, pag. 3); che tuttavia in seguito egli ha affermato di essersi sposato in Sudan il (...) (cfr. verbale 1, pag. 5); che ciò è anche in contraddizione con quanto dichiarato dalla rifugiata B._______, la quale si sarebbe sposata in Eritrea il (...) (cfr. verbale 2, pag. 2); che come rettamente asserito dall'UFM non si può nemmeno ammettere l'esistenza di una relazione stabile di coppia di fatto; che infatti il richiedente ha dichiarato di avere vissuto ad Asmara fino al 1999 e di avere in seguito prestato servizio militare fino al 2003, anno in cui avrebbe disertato e lasciato il Paese; che, eccetto un periodo di un mese e mezzo trascorso in Sudan nel 2010, avrebbe sempre vissuto in Italia fino al giorno della sua entrata in Svizzera (cfr. verbale 1, pag. 5); che B._______ ha dichiarato di avere lasciato l'Eritrea il 15 gennaio 2011 dopo che le autorità sarebbero venute a cercare il marito il (...) 2011, il quale sarebbe sparito il (...) 2010 in seguito a un periodo di congedo dal militare di un mese, trascorso a casa (cfr. verbale 2, pagg. 1, 6 e 8); che inoltre, come giustamente constatato dall'UFM, questo Tribunale osserva che durante l'audizione il richiedente, al momento in cui è stato invitato a esporre i suoi legami familiari nel Paese di origine, in patria e in Paesi terzi, in alcun modo ha menzionato la bambina (cfr. verbale 1, pag. 6); che inoltre, dagli atti nulla lascia desumere che egli abbia mai intrattenuto dei contatti con ella né che abbia mai vissuto per un certo periodo con la madre; che alla luce delle suesposte incongruenze, il Tribunale non può ammettere l'esistenza di un legame familiare ai sensi dell'art. 2 lett. i Regolamento Dublino II che giustificherebbe l'applicazione dell'art. 7 Regolamento Dublino II; che il Tribunale ritiene inoltre che non vi sia da concedere un termine per permettere al richiedente di dimostrare l'esistenza degli asseriti legami familiari; che infatti, alla luce delle palesi incongruenze summenzionate, simili richieste non possono che aspirare a guadagnare del tempo; che, in queste condizioni, non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento dell'interessato, né delle ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1; che, pertanto, non vi è ragione di applicare la clausola di sovranità dell'art. 3 cpv. 2 1a frase Regolamento Dublino II; che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino II ed è tenuta a riprenderlo in carico giusta le condizioni previste all'art. 20 Regolamento Dublino II; che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi e ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 cpv. 1 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1); che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10 pag. 645); che, in virtù di quanto sopra enunciato, anche le conclusioni ricorsuali volte all'annullamento della decisione impugnata e al rinvio degli atti all'autorità inferiore vanno respinte; che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'UFM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, è confermata; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che anche la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene senza oggetto con la presente sentenza; che la misura supercautelare concessa in data 17 agosto 2012 cessa di avere effetto con la pronuncia della presente Sentenza; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva; (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La misura supercautelare pronunciata in data 17 agosto 2012 è revocata.

3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione: