Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 31 maggio 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwal tungsgeri cht T ri bunal admi ni strati f fédéral T ri bunal e amm ini strati vo federal e T ri bunal admi ni strati v federal
Corte IV D-4211/2024, D-4212/2024
S e n t e n z a d e l 1 6 s e t t e m b r e 2 0 2 5 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Deborah D'Aveni; cancelliere Miroslav Vuckovic. Parti A._______, nata il (…), Afghanistan, B._______, nato il (…), Iran, patrocinati dalla MLaw Elisabetta Luda, (…), ricorrenti,
contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 31 maggio 2024.
D-4211/2024, D-4212/2024 Pagina 2 Fatti: A. A.a Gli interessati hanno presentato domanda d’asilo in Svizzera il 18 set- tembre 2023. Il 22 febbraio 2024, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha dato loro modo di esporre i propri motivi d’asilo nel contesto di due audizioni individuali ai sensi dell’art. 29 LAsi (RS 142.31). In tale occasione, la richiedente ha sostanzialmente dichiarato di essere nata e cresciuta in Iran da genitori afghani di etnia hazara, espatriati dal Paese d’origine ancor prima della sua nascita. Ella sarebbe cresciuta in Iran senza mai aver avuto alcun documento d’identità ufficiale e frequen- tando una scuola per bambini afghani. Sin dall’infanzia, lei ed i suoi fami- gliari sarebbero stati vittime di discriminazioni e vessazioni da parte della popolazione locale. Nel (…) sarebbe fuggita con i genitori – priva di qualsi- voglia documento d’identità ufficiale – alla volta della Turchia, ove avrebbe vissuto diverso tempo svolgendo svariati lavori; durante uno di questi im- pieghi avrebbe conosciuto il richiedente. Nel maggio 2023, i due si sareb- bero sposati attraverso il rito matrimoniale islamico della Sigheh (o Sighé). In seguito, sarebbero espatriati in Svizzera, dato il dissenso dei di lei geni- tori riguardo al matrimonio con un iraniano e l’incertezza del soggiorno in Turchia senza documenti validi.
Il richiedente, invece, sarebbe espatriato dall’Iran e alla volta della Turchia nell’inverno del 2020 in seguito alla fuga dalle fila del Sepa (ovvero il “Corpo delle guardie della rivoluzione islamica”). Egli sarebbe divenuto membro di tale milizia grazie (…), già attivo in seno alla stessa formazione. Egli avrebbe poi deciso con la coniuge di raggiungere la Svizzera, anche per il timore che il Sepa potesse in qualche modo individuarlo all’interno del territorio turco.
A.b A supporto dei propri asserti, gli interessati hanno versato agli atti i seguenti mezzi di prova (cfr. mezzi di prova SEM, ID-n. 001-010): - Copia della tessera di pensionato (…) dell’interessato presso le forze armate (ID-n. 003); - Copia della taskara afghana del padre dell’interessata (n. 004); - Copia della richiesta di una taskara afghana dell’interessata (n. 005); - Copia del “permesso di soggiorno” turco dell’interessata, indicante la nazionalità af- ghana della stessa (n. 006); - Copia di documenti dell’UNHCR dei genitori dell’interessata, ove è indicata la naziona- lità afghana degli stessi e la loro volontà di richiedere protezione internazionale allo Stato turco, in copia (n. 007);
D-4211/2024, D-4212/2024 Pagina 3 - Originale del documento dell’UNHCR dell’interessata, ove è indicata la cittadinanza afghana della stessa e la sua volontà di richiedere protezione internazionale allo Stato turco (n. 008); - Originale della carta d’identità iraniana dell’interessato (n. 009); - Originale del “certificato di matrimonio” degli interessati, indicante la nazionalità af- ghana della stessa (n. 010).
B. Con separate decisioni del 31 maggio 2024, notificate il 3 giugno succes- sivo, la SEM ha negato ai richiedenti la qualità di rifugiati, ha respinto la loro domanda d’asilo e ne ha pronunciato l’allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone C._______ dell’esecuzione di quest’ultima misura.
C. C.a Con ricorsi del 3 luglio 2024 gli insorgenti si aggravano dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) postulando il riconoscimento della qualità di rifugiati, la concessione dell’asilo nonché
– in subordine – l’ammissione provvisoria in Svizzera. Sul piano procedu- rale, essi chiedono la concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anti- cipo, protestando spese e ripetibili. Al gravame allegano l’originale di un’at- testazione di nazionalità afghana rilasciata l’(…) 2024 dalla sezione conso- lare dell’Ambasciata afghana in Svizzera.
C.b Con decisione incidentale del 4 settembre 2024, il Tribunale ha auto- rizzato i ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della proce- dura, ha congiunto le due procedure concernenti gli stessi ed ha accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio nella persona della MLaw Elisabetta Luda del Consultorio giuridico di SOS Ticino (cfr. atto TAF n. 3).
C.c Con ordinanza del 1° ottobre 2024, il Tribunale ha invitato l’autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso (cfr. atto TAF n. 7), pervenuta al Tribunale il 10 ottobre 2024 (cfr. atto TAF n. 8).
C.d Il 29 ottobre 2024 (cfr. atto TAF n. 10) i ricorrenti hanno presentato una replica, alla quale la SEM ha duplicato il 14 novembre seguente (cfr. atto TAF n. 12). Il Tribunale ha chiuso infine la fase di scambio degli scritti con ordinanza del 3 dicembre 2024 (cfr. atto TAF n. 13).
D-4211/2024, D-4212/2024 Pagina 4 Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒ 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
1.3 Il ricorso manifestamente fondato, per i motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), e la decisione è motivata soltanto sommaria- mente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vin- colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giu- ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. 3.1 Nella decisione concernente la ricorrente, la SEM ha ritenuto inverosi- mili i motivi d’asilo addotti ed inattendibili le affermazioni in merito alla sua nazionalità afghana. Nello specifico ella non solo avrebbe fornito indica- zioni vaghe ed evasive in merito alle origini afghane dei genitori ma pure non avrebbe nemmeno alcuna conoscenza delle usanze e della cultura afghana, e ciò nonostante abbia dichiarato di aver frequentato per dodici anni una scuola per bambini afghani in Iran. Sussisterebbero inoltre incon- gruenze riguardo al rito matrimoniale scelto dagli interessati, officiato tele- fonicamente da un mullah iraniano, e non sarebbe chiara la natura di que- sta unione, inizialmente descritta come temporanea e poi indicata come definitiva, sia dal punto di vista religioso che civile. Quanto ai mezzi di prova versati agli atti – in fotocopia – essi non comproverebbero né l’effettivo rap- porto di parentela con i dichiarati genitori né le sue origini afghane. Nem- meno la restante documentazione concernente l’asserita nazionalità af- ghana sarebbe rilevante, trattandosi di atti redatti sulla base delle sue
D-4211/2024, D-4212/2024 Pagina 5 indicazioni o di quelle dei genitori del marito. Di conseguenza, non essendo soddisfatte le condizioni di verosimiglianza ex art. 7 LAsi, la SEM non ha proceduto con un’analisi della rilevanza ai sensi dell’art. 3 LAsi. Infine, l’esecuzione dell’allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possi- bile.
Nella decisione avversata riguardante il ricorrente, l’autorità inferiore ha considerato generalmente vaghe e stereotipate le sue affermazioni. In par- ticolare, l’impiego dell’interessato presso Sepa non sarebbe stato reso ve- rosimile avendo egli approssimativamente descritto il periodo trascorso in servizio, le armi utilizzate ed il logo della milizia. In aggiunta, susciterebbe dubbi anche la modalità con cui sarebbe riuscito ad ottenere un congedo ed espatriare in seguito. Da ultimo, in virtù di ricerche esperite (…), egli non risulterebbe essere sposato civilmente, come invece affermato da entrambi i ricorrenti. Anche nel suo caso, la SEM, posta la valutazione negativa dal profilo della verosimiglianza, non ha analizzato le allegazioni sotto il profilo della loro rilevanza, confermando infine l’esecuzione dell’allontanamento in quanto ammissibile, esigibile e possibile.
3.2 Con l’impugnativa, i ricorrenti hanno dapprima preso posizione in punto al contestato matrimonio precisando che esso, data la natura “tempora- nea”, non avrebbe dovuto essere segnalato alle autorità. Peraltro la man- cata registrazione negli atti civili sarebbe da ricondurre alla sua ritrosia nel mettersi in contatto con qualsiasi autorità del suo Paese d’origine, onde evitare persecuzioni. Ma soprattutto essi hanno evidenziato come l’attesta- zione di nazionalità rilasciata dall’Ambasciata afghana l’(…) 2024 compro- verebbe la cittadinanza afghana della ricorrente, senza lasciare adito a dubbi. Per quanto concerne poi le allegazioni dell’insorgente, queste sa- rebbero state sufficientemente chiare e coerenti in merito a tutte le que- stioni sollevate dalla SEM, di conseguenza le condizioni di verosimiglianza ex art. 7 LAsi sarebbero adempiute. Pure sul lato della pertinenza, il ricor- rente avrebbe un timore fondato di subire seri pregiudizi essendo egli fug- gito dal gruppo militare Sepa ed essendo tale fuga punibile con la pena capitale. Infine, l’esecuzione dell’allontanamento sarebbe inammissibile, in quanto l’allontanamento del ricorrente verso l’Iran contrasterebbe con l’art. 8 CEDU, mentre quello della ricorrente verso l’Afghanistan sarebbe altresì inesigibile.
3.3 Nelle proprie osservazioni, l’autorità inferiore ha ribadito l’inverosimi- glianza della nazionalità afghana della ricorrente. Ella non sarebbe stata in grado di rispondere a nessuna domanda sulle sue origini, in particolare su etnia, usi e costumi afghani. L’attestazione rilasciata dall’Ambasciata
D-4211/2024, D-4212/2024 Pagina 6 afghana di Ginevra, non soccorrerebbe gli insorgenti nella propria tesi ri- corsuale, soprattutto in virtù del fatto che le rappresentanze afghane all’estero non avrebbero accesso diretto ai registri di persone in Patria, ma solamente al registro di E-taskara e dei passaporti. Peraltro, la ricorrente non avrebbe mai posseduto né una taskara né un passaporto afghano, e quindi non sarebbe presente nel sistema anche qualora il Consolato avesse ancora accesso ai suddetti sistemi, ipotesi che la SEM ritiene im- probabile. L’autorità consolare, a dire della SEM, si baserebbe quindi uni- camente su dichiarazioni verbali ed eventuali documenti d’identità e di stato civile della postulante. Per quanto concerne l’interessato, la SEM riafferma la propria valutazione della verosimiglianza, rimandando alla relativa deci- sione.
3.4 In sede di replica, i ricorrenti hanno sottolineato come l’interessata ab- bia dichiarato di aver vissuto sempre in Iran e che i genitori non le avreb- bero trasmesso gli usi e costumi afghani. Infatti, si sarebbe conformata alle consuetudini iraniane anche per quanto concerne la lingua. La sua origine hazara sarebbe altresì identificabile anche da un punto di vista visivo, so- prattutto agli occhi di un cittadino iraniano. Gli interessati contestano inoltre la valutazione in merito all’attestazione ufficiale di cittadinanza rilasciata dall’Ambasciata afghana in Svizzera, ritenendola di valore probatorio deci- sivo. Infatti, per procedere con l’emissione di tale documento, sotto loro responsabilità, i funzionari incaricati compierebbero tutti gli accertamenti necessari. Pertanto, considerata tutta la documentazione versata agli atti dalla ricorrente, la sua nazionalità dovrebbe essere considerata accertata.
3.5 La SEM ha infine duplicato riconfermandosi nella propria decisione, ri- badendo l’inadeguatezza della documentazione agli atti per corroborare una eventuale cittadinanza afghana dell’interessata.
4. 4.1 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi in combinato disposto con l’art. 12 PA; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Nello specifico, l’accertamento dei fatti è inesatto se l’autorità omette di amministrare la prova di un fatto giu- ridicamente rilevante, apprezza in maniera erronea il risultato dell’ammini- strazione di un mezzo di prova o fonda la decisione su fatti non conformi all’incarto (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Significativo è il substrato fat- tuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del TAF D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.2; ISABELLE HÄNER, in: Häner/Waldmann [ed.], Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008,
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n. 34). Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA e art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.2 In casu, alla ricorrente non può essere anzitutto imputata alcuna viola- zione dell’obbligo di collaborare. Invero, ella ha fornito diversi documenti atti a corroborare la propria cittadinanza afghana già dinnanzi alla SEM. In proposito, l’autorità inferiore ha avuto modo di valutare la copia della ta- skara del padre della ricorrente (cfr. ID-n. 004), la copia di un “permesso di soggiorno” turco intestato all’interessata (cfr. ID-n. 006), un documento ri- lasciato dall’UNHCR nel 2018 alla stessa (in originale; cfr. ID-n. 008) ed ai di lei genitori (in copia; cfr. ID-n. 007), oltre all’originale del certificato di matrimonio dei ricorrenti (cfr. ID-n. 010), tutti indicanti la nazionalità af- ghana dell’interessata o dei di lei genitori. Già questi allegati – rilasciati anche in tempi di molto precedenti al deposito della domanda d’asilo in Svizzera – concorrevano a favore della verosimiglianza della cittadinanza afghana della ricorrente, o quantomeno l’avvaloravano in maniera consi- derevole. In sede ricorsuale, l’interessata ha poi inoltrato un attestato di nazionalità (“attestation de nationalité”) rilasciato dalla sezione consolare dell’Ambasciata della repubblica islamica d’Afghanistan con sede a Gine- vra (cfr. allegato ricorsuale lett. C). Tale documento, come rettamente as- serito dai ricorrenti, è un’attestazione ufficiale rilasciata dalla massima au- torità di rappresentanza su territorio svizzero e sulla scorta di specifici ac- certamenti. Non è compito del Tribunale appurare quali elementi abbiano concorso al rilascio della suddetta attestazione sull’effettiva cittadinanza o meno della ricorrente, soprattutto alla luce del fatto che non sarebbero ri- levabili degli indizi concreti che possano metterne in dubbio la veridicità o legittimità. Sicché, quest’ultima – valutata congiuntamente ai summenzio- nati mezzi di prova già versati agli atti – deve essere considerata quale elemento determinante nella disamina in essere. Pertanto, elementi con- vergenti convincono questo Tribunale circa la nazionalità afghana della ri- corrente; conseguentemente la SEM ha accertato in modo inesatto ele- menti fattuali a fondamento del proprio ragionamento giuridico e meglio a sostegno di una inverosimiglianza del racconto circa la nazionalità.
4.3 Ciò detto, l’autorità inferiore ha accertato in maniera inesatta i fatti, ap- prezzando in maniera erronea le prove versate agli atti. Essa si dovrà dun- que chinare nuovamente sulla questione, considerata in particolar modo la cittadinanza afghana dell’interessata, soffermandosi segnatamente sulle allegazioni fornite e procedendo ad un nuovo esame della verosimiglianza
D-4211/2024, D-4212/2024 Pagina 8 e della rilevanza dei motivi d’asilo ex artt. 7 e 3 LAsi. In aggiunta, dovrà parimenti valutare le conseguenze – ex art. 8 CEDU – di un eventuale al- lontanamento dei presunti coniugi verso due Paesi differenti, qualora de facto ordinato dall’autorità stessa.
4.4 Al fine di non privare i richiedenti di un’istanza di ricorso (cfr. DTF 137 I 195 con referenze citate) nonché per economia processuale, la presente impugnativa va accolta e gli atti di causa vanno rinviati all’autorità inferiore per un completamento dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova deci- sione (art. 61 cpv. 1 PA) ai sensi dei considerandi.
5. Alla luce del succitato accoglimento del ricorso, il Tribunale può inoltre esi- mersi dall’esaminare le ulteriori e residuali censure.
6. Visto l’esito della procedura, non sono riscosse spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA).
7. 7.1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie deri- vanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA ed art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chie- dono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese affinché il Tribunale possa fissare l’indennità dovuta alla parte sulla base di detta nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).
7.2 Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocina- tore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.– ed i CHF 220.–, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvo- cati, come nel caso in esame, tra i CHF 100.– e i CHF 150.– (cfr. artt. 12 e 10 cpv. 2 TS-TAF). Le spese non necessarie non vengono invece inden- nizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF).
7.3 Nel concreto, il Tribunale ritiene adeguato condannare l’autorità infe- riore, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante dei ricorrenti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), al versamento in loro favore di un’indennità per spese ripetibili
D-4211/2024, D-4212/2024 Pagina 9 pari a CHF 600.–, corrispondenti a sei ore lavorative ad una tariffa oraria di CHF 100.–.
8. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4211/2024, D-4212/2024 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto. Le decisioni della SEM del 31 maggio 2024 concernenti i ricorrenti sono annullate e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il com- pletamento dell’istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La SEM rifonderà ai ricorrenti CHF 600.– a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Manuel Borla Miroslav Vuckovic
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