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D-4174/2015

D-4174/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-01-20 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, cittadino afghano di etnia tagica e religione sunnita, è nato a Kabul e cresciuto a B._______, nel distretto di C._______ nella provincia di Logar, fino all'età di otto anni per poi trasferirsi con i genitori in un campo profughi in Pakistan, risiedendoci cinque anni. Trascorsi due anni dopo il rientro a B._______, il richiedente si sarebbe recato a Kabul dove avrebbe vissuto ulteriori cinque anni. Egli ha presentato domanda d'asilo in data 4 maggio 2013 dopo aver raggiunto la Svizzera il medesimo giorno per mezzo di un treno proveniente dall'Italia. Egli sarebbe partito dall'Afghanistan e transitato per Pakistan, Iran, Turchia, Grecia e Italia per poi giungere in territorio elvetico (cfr. verbale d'audizione del 13 maggio 2013 [di seguito: verbale 1], pagg. 1, 3 seg. e 6). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di avere lasciato l'Afghanistan in quanto la sua famiglia sarebbe stata minacciata dai Talebani a causa del rapporto di lavoro tra il richiedente e un'impresa statunitense, la quale fornirebbe il cibo ai soldati per conto della NATO (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg.; verbale d'audizione del 22 ottobre 2014 [di seguito: verbale 2], pag. 3 e verbale d'audizione del 17 dicembre 2014 [di seguito: verbale 3], pagg. 2 seg. e verbale d'audizione del 7 maggio 2015 [di seguito: verbale 4], pag. 2). A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto i seguenti documenti:

- la carta d'identità afghana ("Tazkira") rilasciata il 27 ottobre 2009;

- una tessera d'impiegato dell'impresa D._______ valida fino al 30 maggio 2012;

- due diplomi dell'impresa D._______ del 22 febbraio 2011, rispettivamente del 28 giugno 2011. B. Con decisione del 5 giugno 2015, notificata all'interessato in data 8 giugno 2015 (cfr. atto A25/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dello stesso dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 3 luglio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 6 luglio 2015) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Subordinatamente ha chiesto la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione oppure la concessione dell'ammissione provvisoria. Altresì ha presentato, secondo il senso, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate tasse, spese e ripetibili. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 10 luglio 2015, ha informato l'insorgente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura e accolto la domanda di assistenza giudiziaria a condizione che fosse dimostrata con un'attestazione d'indigenza e su riserva di un eventuale cambiamento della situazione finanziaria del ricorrente. Pertanto ha invitato l'insorgente a produrre un'attestazione d'indigenza oppure a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali, entro il 27 luglio 2015, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso d'inosservanza. Il 22 luglio 2015 il ricorrente ha tempestivamente inoltrato l'attestazione d'indigenza. E. Con ordinanza del 27 luglio 2015, il Tribunale ha trasmesso alla SEM un esemplare del ricorso come pure copie dello scritto del 22 luglio 2015 e del certificato medico del 14 luglio 2015 ed ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso entro l'11 agosto 2015. F. In data 7 agosto 2015 la SEM ha inoltrato la risposta al ricorso nella quale ha proposto di respingere il gravame. Il Tribunale, con ordinanza del 31 agosto 2015, ha trasmesso la risposta al ricorso della SEM all'insorgente e l'ha invitato ad inoltrare una replica entro un termine fissato al 15 settembre 2015. G. Con replica del 14 settembre 2015, trasmessa alla SEM con possibilità di esprimersi in duplica, l'insorgente ha presentato le osservazioni in merito alla risposta al ricorso. H. In data 25 settembre 2015 la SEM ha inoltrato la duplica, trasmessa al ricorrente per conoscenza, nella quale ha nuovamente proposto la reiezione del gravame. I. L'insorgente, con scritto del 21 dicembre 2015, ha inoltrato al Tribunale l'attestazione d'indigenza attuale. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 4.1 Nella querelata decisione la SEM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato inverosimili giusta l'art. 7 LAsi. In particolare, le dichiarazioni del richiedente circa l'asserita aggressione subita ed il sequestro del di lui padre sarebbero ingiustificatamente tardive poiché il richiedente avrebbe omesso di accennare a tali fatti durante l'audizione sulle generalità senza fornire una convincente motivazione atta a giustificare tale tardività. Dipoi, l'interessato avrebbe fornito dichiarazioni superficiali e stereotipate circa le minacce subite dai famigliari a causa del suo rapporto di lavoro con un'impresa statunitense: nonostante la sua assenza al momento delle minacce, il richiedente non avrebbe saputo indicare il numero esatto dei Talebani autori delle minacce contro i suoi famigliari; le modalità di tali minacce; la frequenza delle stesse e collocare tali episodi nel tempo. La SEM ha messo inoltre in evidenza come sarebbe incompatibile con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire, essere tornato alla dimora dei suoi genitori, pur sapendo delle minacce subite a causa sua. Nemmeno i mezzi di prova prodotti sarebbero atti a provare la verosimiglianza delle sue allegazioni poiché tali documenti confermerebbero unicamente il suo rapporto di lavoro con l'impresa D._______, fatto ritenuto pacificamente verosimile. Nell'insieme quindi, essendo le dichiarazioni dell'interessato inverosimili, la SEM non ne ha analizzato la loro rilevanza e pertanto non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato ed ha respinto la sua domanda d'asilo. Avendo respinto la domanda d'asilo, la SEM ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Ha indicato che non vi sarebbero indizi tali da dedurre un rischio di esposizione dell'interessato nel suo Paese d'origine a pene o trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU. Oltre ad essere ammissibile, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe pure ragionevolmente esigibile conformemente alla DTAF 2011/7. A Kabul egli avrebbe effettuato parte della sua scolarizzazione e lavorato come impiegato e poi come indipendente. Avendo il ricorrente dapprima indicato di avere vissuto a Kabul con lo zio paterno, per poi invece indicare di avere vissuto da solo in un appartamento in affitto e non essendo stato in grado di giustificare tale incongruenza, la SEM ha concluso che il ricorrente avrebbe una rete socio-famigliare a Kabul. La buona salute, l'esperienza lavorativa e la buona formazione sarebbero quindi condizioni favorevoli per la sua reintegrazione nella società afghana a Kabul. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico.

E. 4.2 Con ricorso, l'insorgente ha preliminarmente contestato la decisione della SEM circa l'inverosimiglianza constatata dei suoi motivi d'asilo e segnatamente circa le allegazioni ritenute tardive, ovvero circa il sequestro del padre e l'aggressione subita a Kabul. Tali allegazioni non potrebbero essere considerate tardive: visto il carattere sommario dell'audizione sulle generalità il ricorrente ne avrebbe sottostimato l'importanza, sapendo che un'audizione approfondita sui motivi d'asilo avrebbe in seguito avuto luogo. Contrariamente a quanto indicato dalla SEM, il ricorrente non avrebbe dimostrato scarso interesse circa le minacce subite dalla sua famiglia. Vivendo a Kabul, avrebbe avuto contatto con il padre solo telefonicamente, il quale, per timore di essere ascoltato, non avrebbe fornito molti dettagli circa le minacce. Dipoi, non avrebbe potuto fornire il numero esatto dei Talebani che avrebbero minacciato la sua famiglia giacché lo stesso avrebbe potuto cambiare secondo le visite, a volte sarebbero stati sei e altre volte sette. D'altra parte avere utilizzato il taxi per recarsi nuovamente alla dimora dei suoi genitori sarebbe comprensibile: tratterebbesi di un taxi collettivo, il quale permetterebbe un certo anonimato che gli avrebbe permesso di passare inosservato. Visto quanto precede le sue allegazioni sarebbero dunque verosimili. Quo all'esecuzione dell'allontanamento e segnatamente all'esigibilità dello stesso, egli ha negato di avere affermato di aver vissuto presso uno zio a Kabul; egli avrebbe invece vissuto nei dintorni della casa dello zio in una camera in affitto. Ciononostante tra lo zio risiedente a Kabul e la sua famiglia non vi sarebbe un buon rapporto a causa di una disputa ereditaria. Lo zio inoltre non avrebbe i mezzi finanziari necessari per poterlo mantenere. Egli a Kabul non potrebbe contare su una rete famigliare. Oltracciò la DTAF 2011/7 sarebbe ormai desueta: la situazione a Kabul sarebbe considerevolmente peggiorata secondo varie fonti tra cui due rapporti dell'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (di seguito: OSAR) del 22 luglio 2014 e del 3 settembre 2012 e richiamando altresì l'attentato effettuato al parlamento afghano a Kabul il 22 giugno 2015. Infine avendo problemi di memoria e mal di testa - secondo il certificato medico del 14 settembre 2015 si tratterebbe di una sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva - rischiando di essere catturato dai Talebani e vista la situazione nella città di Kabul, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ammissibile e ragionevolmente esigibile.

E. 4.3 Nel suo atto responsivo la SEM ha osservato che i problemi di salute riportati nel ricorso non sono stati menzionati durante le diverse audizioni, motivo per il quale i disturbi sarebbero verosimilmente sopraggiunti solo dopo la decisione impugnata. Se da un lato la SEM è a conoscenza della difficoltà di accettazione di una decisione d'asilo con esito negativo, dall'altro lato ha sottolineato che lo psichiatra che avrebbe in cura l'insorgente lo potrà preparare in vista del suo rientro in Afghanistan. Infine, in Afghanistan esisterebbero diversi centri pubblici e privati che offrirebbero delle cure per diverse patologie psichiatriche, in particolare a Kabul. Di conseguenza i disturbi del ricorrente non rappresenterebbero un ostacolo al suo rinvio in Afghanistan. Pertanto ha rinviato ai propri considerandi confermandoli pienamente.

E. 4.4 Con replica, l'insorgente ha contestato l'analisi della SEM circa i suoi problemi di salute, indicando che gli stessi non sarebbero sopraggiunti dopo la notifica della decisione d'asilo, bensì risalirebbero a tempi addietro. Inoltre egli ha reiterato le precarietà della sicurezza in Afghanistan e segnatamente a Kabul. In tale situazione d'insicurezza, oltre ad essere esposto personalmente a pericolo per la sua vita, sarebbe impossibile ottenere le cure mediche di cui avrebbe bisogno.

E. 4.5 Nelle osservazioni in duplica la SEM ha sottolineato come la situazione di sicurezza a Kabul sarebbe valutata regolarmente. Al momento attuale, tenuto conto degli sviluppi recenti, il rinvio dell'insorgente non sarebbe pericoloso al punto da doverlo considerare inesigibile. Per il resto ha rinviato ai considerandi della sua decisione confermandoli pienamente.

E. 5.1 A mente di questo Tribunale, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata decisione, le dichiarazioni rese dal ricorrente circa i motivi d'asilo si esauriscono in affermazioni tardive, contraddittorie, stereotipate e quindi inverosimili. Innanzitutto il ricorrente non ha saputo fornire dichiarazioni collimanti circa l'interruzione del rapporto di lavoro con l'impresa statunitense a causa delle minacce subite dalla sua famiglia: secondo le diverse dichiarazioni egli avrebbe lasciato il lavoro a fine 2011 oppure inizio 2012 oppure ancora fine 2012 (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, pag. 5 e verbale 4, pag. 9). Oltre a contraddirsi sulla data precisa della fine del rapporto di lavoro, lo stesso non ha saputo fornire dichiarazioni esenti da discrepanze circa il momento in cui sarebbero incominciate le minacce e la durata nel tempo delle stesse. Se da un lato egli ha indicato che le minacce sarebbero incominciate, secondo le diverse dichiarazioni, dopo nove, dieci o undici mesi oppure un anno dopo l'inizio del rapporto di lavoro cominciato il nono mese del 2010 (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, pag. 5 e verbale 3, pag. 2), dall'altro lato, egli ha indicato che la prima volta che il padre lo avrebbe avvisato della prima minaccia subita sarebbe stato a metà 2011 (cfr. verbale 4, pag. 6). Orbene il ricorrente ha tuttavia in seguito addotto che le minacce dei Talebani sono state proferite sull'arco di uno, due o tre mesi (cfr. verbale 4, pag. 6) e l'ultima minaccia subita dai genitori l'ha collocata a fine 2012 (cfr. verbale 4, pag. 6). Non dirada i dubbi circa la verosimiglianza nemmeno la sua affermazione di non essere tornato a casa dai suoi genitori tra metà 2011 - periodo in cui i genitori avrebbero subito le prime minacce - e il suo espatrio (cfr. verbale 4, pag. 7) poiché nella stessa audizione come in quelle precedenti egli ha affermato il contrario (cfr. verbale 2, pag. 3; verbale 3, pagg. 3 seg. e verbale 4, pag. 8). Non maggiormente verosimile risulta l'asserita aggressione subita durante la chiusura del suo negozio a Kabul. Chiestogli di descrivere in dettaglio l'avvenimento il ricorrente non è riuscito a fornire elementi convincenti, cadendo poi in contraddizione, indicando dapprima che il passeggero a bordo del motore a due ruote lo avrebbe attaccato con il coltello, per poi indicare di non sapere se fosse stato il conducente del veicolo ad averlo attaccato con l'arma da taglio (cfr. verbale 2, pagg. 3 seg. e verbale 3, pag. 4). Essendo questo l'evento che ha spinto il ricorrente all'espatrio (cfr. verbale 3, pag. 5), la pochezza di elementi nel suo racconto non lo soccorre. Aggiungasi che nonostante gli autori dell'asserita aggressione non abbiano proferito parola, il ricorrente sarebbe stato sicuro che gli aggressori fossero Talebani (cfr. verbale 2, pag. 4 e verbale 3, pag. 5). Oltre ad avere accennato all'aggressione solo in audizione federale sui motivi d'asilo, il ricorrente si è altresì espresso unicamente durante tale audizione circa il sequestro del padre. L'attitudine della narrazione inserita a posteriori desta notevole perplessità da un punto di vista dell'esame della verosimiglianza, considerato peraltro, che egli riconduce all'aggressione subita il motivo scatenante l'espatrio (cfr. verbale 3, pag. 5). Come correttamente rilevato dall'autorità inferiore l'insorgente non è stato in grado di giustificare la tardività delle sue allegazioni (cfr. verbale 2, pagg. 5 seg.). Nemmeno la stereotipata giustificazione ricorsuale soccorre l'insorgente. L'essersi dipoi contraddetto, indicando dapprima che i Talebani si sarebbero presentati l'ultima volta a casa dei genitori tre giorni dopo il suo espatrio oppure tre giorni prima non fa che confermare l'inverosimiglianza tutta dell'asserito sequestro (cfr. verbale 3, pag. 3 e verbale 4, pag. 6). Infine si rilevi che nonostante il ricorrente sia in contatto con i propri genitori non si è informato se siano stati ulteriormente minacciati (cfr. verbale 4, pag. 11), ciò mina la verosimiglianza della sussistenza del suo timore di subire delle persecuzioni.

E. 5.2 Per il resto va osservato che nemmeno il profilo del ricorrente, che avrebbe lavorato per l'impresa statunitense D._______, la quale forniva cibo alle truppe, sarebbe suscettibile di destare l'interesse degli attori non statali testé citati tenuto conto altresì dell'inverosimiglianza precedentemente constatata. Peraltro egli ha terminato la relazione lavorativa prima dell'espatrio e lavorato in proprio in un negozio di vestiti per bambini (cfr. verbale 2, pag. 7). Pertanto per il ricorrente non vi sono elementi per riconoscere un pericolo di persecuzione nemmeno sulla base del rapporto di lavoro avuto con l'impresa statunitense.

E. 5.3 Visto quanto precede, le dichiarazioni dell'interessato, per quanto verosimili, sono irrilevanti. Ne consegue che, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 6 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 7 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato).

E. 7.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). Sicché nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv., RS 0.142.30]). Giusta l'art. 25 cpv. 3 Cost., l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). Come correttamente indicato dalla SEM nella decisione impugnata, il principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi). Pertanto l'allontanamento verso l'Afghanistan è sotto tale aspetto pacifico. In siffatte circostanze non v'è motivo di considerare l'esistenza di una rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 con giurisprudenza ivi citata). Altresì la situazione generale circa il rispetto dei diritti dell'uomo in Afghanistan, segnatamente a Kabul, non conduce attualmente a dover considerare l'esecuzione dell'allontanamento come inammissibile. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento in Afghanistan e segnatamente a Kabul è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.

E. 7.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). Si tratta, dunque, di esaminare se l'allontanamento dell'insorgente è ragionevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Afghanistan da un lato e dalla sua situazione personale dall'altro.

E. 7.2.1 Nell'ambito di un'analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, codesto Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan è continuamente peggiorata negli ultimi anni in tutte le regioni, compresi i centri urbani e la città Kabul (cfr. DTAF 2011/7). Dal profilo umanitario, la situazione nelle aree rurali dell'Afghanistan è grave. Nelle zone urbane la situazione è migliore, tuttavia l'assistenza medica spesso non è garantita tanto da potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia esistenziale ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.1). La situazione umanitaria nella città Kabul è meno grave rispetto alle altre parti del Paese. L'esecuzione dell'allontanamento verso la città Kabul non è generalmente inesigibile, bensì può essere riconosciuta esigibile in presenza di circostanze favorevoli (in particolare una solida rete di rapporti sociali, la possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio, buone condizioni di salute), anche nell'ambito di un'alternativa di soggiorno interna (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.2). Come rilevato dal ricorrente a livello ricorsuale, richiamando due rapporti dell'OSAR, la situazione di sicurezza in Afghanistan è peggiorata negli ultimi anni per quanto concerne l'aumento di attentati, di azioni militari e della criminalità, tuttavia ciò varia a seconda della provincia (cfr. sentenza del TAF E-2563/2015 dell'8 luglio 2015 consid. 6.3.5 e Nils Wörmer, Zeitwende am Hindukusch? Afghanistan vor der Dekade der Transformation, Konrad Adenauer Stiftung [KAS] Auslandinformationen, 1/2015, pagg. 76 seg.). La capitale Kabul è caratterizzata dall'importante presenza di sedi del governo e di Rappresentanze internazionali. Tali sedi, principalmente situate nel centro di Kabul, hanno conosciuto un aumento della violenza soprattutto dal ritiro delle truppe della NATO e dall'aumento delle attività dei Talebani: gli obiettivi degli attentati sono, secondo varie fonti, i funzionari afghani, il personale militare straniero o diplomatico, i collaboratori di Organizzazioni Internazionali, le forze di sicurezza afghane, le Organizzazioni non governative occidentali e i giornalisti (cfr. McNally/Bucala, Afghanistan Report II, The Taliban resurgent: Threats to afghanistan's security, Institute of War [ISW], marzo 2015, pagg 17-20 e Corinne Troxler Gulzar, Afghanistan: Update, Die aktuelle Sicherheitslage, OSAR, 13 settembre 2015, pagg. 7 e 10 seg.). La conseguenza degli attentati delle forze antigovernative colpiscono quindi indiscriminatamente pure i civili e talvolta li utilizzano come mezzo d'intimidazione e ritorsione (cfr. Michael Koch, Fortschrittbericht Afghanistan 2014, Zwischenbilanz des Afghanistan-Engagements, Presse- und Informationsdienst der Bundesregierung, novembre 2014, pagg. 19 seg.). In tale clima, è osservato inoltre che molte donne e molti bambini sono esposti a subire violenze domestiche e violenze sessuali (cfr. Troxler Gulzar, op. cit., pagg. 14-17). Tuttavia la situazione di sicurezza a Kabul è "prevalentemente controllabile" (überwiegend kontrollierbar) dalle forze di sicurezza afghane (ANSF) nonostante l'immutata volatilità causata da isolati attentati. Mentre nelle regioni rurali orientali e meridionali dell'Afghanistan la situazione di sicurezza è "prevalentemente non controllabile" (überwiegend nicht kontrollierbar) e in alcuni distretti la situazione di sicurezza è "incontrollabile" (nicht kontrollierbar) (cfr. sentenza del TAF E-2563/2015 dell'8 luglio 2015 consid. 6.3.5; Koch, op. cit., pag. 20 e Troxler Gulzar, op. cit., pagg. 3-5).

E. 7.2.2 Nella presente fattispecie, il Tribunale rileva che il ricorrente è giovane ed ha vissuto cinque anni a Kabul prima dell'espatrio (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 2, pag. 2 e verbale 4, pag. 10). Nonostante la presenza della famiglia di suo zio, che avrebbe frequentato di rado a causa di problemi famigliari, egli ha vissuto da solo in un appartamento in affitto (cfr. verbale 2, pagg. 10 seg. e verbale 4, pagg. 10 seg.). Titolare di un diploma di maturità e avendo lavorato a Kabul per un'impresa nordamericana ed in seguito aperto un negozio di vestiti per bambini (cfr. verbale 2, pag. 4), il Tribunale può partire dal principio che lo stesso abbia una buona rete sociale nel Paese d'origine, nonostante i genitori vivano a B._______ e le incongruenze rilevate dalla SEM circa la relazione con lo zio paterno residente a Kabul. Viste inoltre le svariate attività intraprese autonomamente si può altresì partire dal presupposto che riuscirà a reinserirsi nel contesto lavorativo di Kabul. A livello ricorsuale l'insorgente ha lamentato di soffrire di una sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva. Invitata ad esprimersi la SEM ha sottolineato come tali problemi siano sopraggiunti unicamente dopo la notifica della decisione negativa e che lo psichiatra potrà preparare il ricorrente al rientro in patria. Qualora il ricorrente avesse bisogno di seguire una cura, in Afghanistan e segnatamente a Kabul vi sarebbero cliniche e ospedali specializzati ai quali potrà rivolgersi. Oltre a trovarsi d'accordo con quanto indicato dall'autorità inferiore, il Tribunale sottolinea che a tuttora non è stato inoltrato alcun ulteriore certificato e parte dal principio, come indicato nel sopraccitato certificato, che il ricorrente abbia ricevuto il sostegno psicologico e farmacologico al fine di poter attenuare maggiormente la sindrome sopranominata. Anche ammettendo che il ricorrente abbia tuttavia tale problema psichico, egli potrà con l'aiuto del medico curante preparare il suo rientro nel Paese d'origine, giacché tale problema di salute non è sufficientemente grave da rendere il suo rinvio in Afghanistan non ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3). Di conseguenza, nonostante il problema psichico diagnosticato con certificato del 14 luglio 2015, il Tribunale parte dal principio che il ricorrente può fare affidamento su una buona rete sociale anche per la ricerca di un appartamento nel quale potrà cominciare il processo di reinserimento sociale contando tra l'altro sulla sua esperienza lavorativa già maturata in patria prima dell'espatrio che gli permetterà di rientrare nel contesto lavorativo di Kabul. Altresì, nonostante la sua inabilità lavorativa evocata nel certificato del 14 luglio 2015 (cfr. certificato, pag. 2), il ricorrente ha potuto accumulare esperienza lavorativa su suolo elvetico, avendo egli nel frattempo svolto un'attività lavorativa (cfr. tabella di calcolo del 16 dicembre 2015 inoltrata con scritto del 21 dicembre 2015). Giova qui ricordare al ricorrente che ha altresì la possibilità di richiedere un aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile.

E. 7.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, l'insorgente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 7.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche circa l'esecuzione dell'allontanamento, la decisione va confermata.

E. 8 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 9 Visto l'esito della procedura le spese processuali sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 10 luglio 2015, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA a condizione che fosse dimostrata con un'attestazione d'indigenza e l'inoltro di quest'ultima il 22 luglio 2015 e il 21 dicembre 2015, non sono riscosse le spese processuali.

E. 10 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4174/2015 Sentenza del 20 gennaio 2016 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Regula Schenker Senn, Gérald Bovier, cancelliera Zoe Cometti. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione, (SEM, già Ufficio federale della migrazione, UFM) Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 5 giugno 2015 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino afghano di etnia tagica e religione sunnita, è nato a Kabul e cresciuto a B._______, nel distretto di C._______ nella provincia di Logar, fino all'età di otto anni per poi trasferirsi con i genitori in un campo profughi in Pakistan, risiedendoci cinque anni. Trascorsi due anni dopo il rientro a B._______, il richiedente si sarebbe recato a Kabul dove avrebbe vissuto ulteriori cinque anni. Egli ha presentato domanda d'asilo in data 4 maggio 2013 dopo aver raggiunto la Svizzera il medesimo giorno per mezzo di un treno proveniente dall'Italia. Egli sarebbe partito dall'Afghanistan e transitato per Pakistan, Iran, Turchia, Grecia e Italia per poi giungere in territorio elvetico (cfr. verbale d'audizione del 13 maggio 2013 [di seguito: verbale 1], pagg. 1, 3 seg. e 6). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di avere lasciato l'Afghanistan in quanto la sua famiglia sarebbe stata minacciata dai Talebani a causa del rapporto di lavoro tra il richiedente e un'impresa statunitense, la quale fornirebbe il cibo ai soldati per conto della NATO (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg.; verbale d'audizione del 22 ottobre 2014 [di seguito: verbale 2], pag. 3 e verbale d'audizione del 17 dicembre 2014 [di seguito: verbale 3], pagg. 2 seg. e verbale d'audizione del 7 maggio 2015 [di seguito: verbale 4], pag. 2). A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto i seguenti documenti:

- la carta d'identità afghana ("Tazkira") rilasciata il 27 ottobre 2009;

- una tessera d'impiegato dell'impresa D._______ valida fino al 30 maggio 2012;

- due diplomi dell'impresa D._______ del 22 febbraio 2011, rispettivamente del 28 giugno 2011. B. Con decisione del 5 giugno 2015, notificata all'interessato in data 8 giugno 2015 (cfr. atto A25/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dello stesso dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 3 luglio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 6 luglio 2015) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Subordinatamente ha chiesto la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione oppure la concessione dell'ammissione provvisoria. Altresì ha presentato, secondo il senso, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate tasse, spese e ripetibili. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 10 luglio 2015, ha informato l'insorgente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura e accolto la domanda di assistenza giudiziaria a condizione che fosse dimostrata con un'attestazione d'indigenza e su riserva di un eventuale cambiamento della situazione finanziaria del ricorrente. Pertanto ha invitato l'insorgente a produrre un'attestazione d'indigenza oppure a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali, entro il 27 luglio 2015, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso d'inosservanza. Il 22 luglio 2015 il ricorrente ha tempestivamente inoltrato l'attestazione d'indigenza. E. Con ordinanza del 27 luglio 2015, il Tribunale ha trasmesso alla SEM un esemplare del ricorso come pure copie dello scritto del 22 luglio 2015 e del certificato medico del 14 luglio 2015 ed ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso entro l'11 agosto 2015. F. In data 7 agosto 2015 la SEM ha inoltrato la risposta al ricorso nella quale ha proposto di respingere il gravame. Il Tribunale, con ordinanza del 31 agosto 2015, ha trasmesso la risposta al ricorso della SEM all'insorgente e l'ha invitato ad inoltrare una replica entro un termine fissato al 15 settembre 2015. G. Con replica del 14 settembre 2015, trasmessa alla SEM con possibilità di esprimersi in duplica, l'insorgente ha presentato le osservazioni in merito alla risposta al ricorso. H. In data 25 settembre 2015 la SEM ha inoltrato la duplica, trasmessa al ricorrente per conoscenza, nella quale ha nuovamente proposto la reiezione del gravame. I. L'insorgente, con scritto del 21 dicembre 2015, ha inoltrato al Tribunale l'attestazione d'indigenza attuale. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 4. 4.1 Nella querelata decisione la SEM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato inverosimili giusta l'art. 7 LAsi. In particolare, le dichiarazioni del richiedente circa l'asserita aggressione subita ed il sequestro del di lui padre sarebbero ingiustificatamente tardive poiché il richiedente avrebbe omesso di accennare a tali fatti durante l'audizione sulle generalità senza fornire una convincente motivazione atta a giustificare tale tardività. Dipoi, l'interessato avrebbe fornito dichiarazioni superficiali e stereotipate circa le minacce subite dai famigliari a causa del suo rapporto di lavoro con un'impresa statunitense: nonostante la sua assenza al momento delle minacce, il richiedente non avrebbe saputo indicare il numero esatto dei Talebani autori delle minacce contro i suoi famigliari; le modalità di tali minacce; la frequenza delle stesse e collocare tali episodi nel tempo. La SEM ha messo inoltre in evidenza come sarebbe incompatibile con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire, essere tornato alla dimora dei suoi genitori, pur sapendo delle minacce subite a causa sua. Nemmeno i mezzi di prova prodotti sarebbero atti a provare la verosimiglianza delle sue allegazioni poiché tali documenti confermerebbero unicamente il suo rapporto di lavoro con l'impresa D._______, fatto ritenuto pacificamente verosimile. Nell'insieme quindi, essendo le dichiarazioni dell'interessato inverosimili, la SEM non ne ha analizzato la loro rilevanza e pertanto non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato ed ha respinto la sua domanda d'asilo. Avendo respinto la domanda d'asilo, la SEM ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Ha indicato che non vi sarebbero indizi tali da dedurre un rischio di esposizione dell'interessato nel suo Paese d'origine a pene o trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU. Oltre ad essere ammissibile, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe pure ragionevolmente esigibile conformemente alla DTAF 2011/7. A Kabul egli avrebbe effettuato parte della sua scolarizzazione e lavorato come impiegato e poi come indipendente. Avendo il ricorrente dapprima indicato di avere vissuto a Kabul con lo zio paterno, per poi invece indicare di avere vissuto da solo in un appartamento in affitto e non essendo stato in grado di giustificare tale incongruenza, la SEM ha concluso che il ricorrente avrebbe una rete socio-famigliare a Kabul. La buona salute, l'esperienza lavorativa e la buona formazione sarebbero quindi condizioni favorevoli per la sua reintegrazione nella società afghana a Kabul. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico. 4.2 Con ricorso, l'insorgente ha preliminarmente contestato la decisione della SEM circa l'inverosimiglianza constatata dei suoi motivi d'asilo e segnatamente circa le allegazioni ritenute tardive, ovvero circa il sequestro del padre e l'aggressione subita a Kabul. Tali allegazioni non potrebbero essere considerate tardive: visto il carattere sommario dell'audizione sulle generalità il ricorrente ne avrebbe sottostimato l'importanza, sapendo che un'audizione approfondita sui motivi d'asilo avrebbe in seguito avuto luogo. Contrariamente a quanto indicato dalla SEM, il ricorrente non avrebbe dimostrato scarso interesse circa le minacce subite dalla sua famiglia. Vivendo a Kabul, avrebbe avuto contatto con il padre solo telefonicamente, il quale, per timore di essere ascoltato, non avrebbe fornito molti dettagli circa le minacce. Dipoi, non avrebbe potuto fornire il numero esatto dei Talebani che avrebbero minacciato la sua famiglia giacché lo stesso avrebbe potuto cambiare secondo le visite, a volte sarebbero stati sei e altre volte sette. D'altra parte avere utilizzato il taxi per recarsi nuovamente alla dimora dei suoi genitori sarebbe comprensibile: tratterebbesi di un taxi collettivo, il quale permetterebbe un certo anonimato che gli avrebbe permesso di passare inosservato. Visto quanto precede le sue allegazioni sarebbero dunque verosimili. Quo all'esecuzione dell'allontanamento e segnatamente all'esigibilità dello stesso, egli ha negato di avere affermato di aver vissuto presso uno zio a Kabul; egli avrebbe invece vissuto nei dintorni della casa dello zio in una camera in affitto. Ciononostante tra lo zio risiedente a Kabul e la sua famiglia non vi sarebbe un buon rapporto a causa di una disputa ereditaria. Lo zio inoltre non avrebbe i mezzi finanziari necessari per poterlo mantenere. Egli a Kabul non potrebbe contare su una rete famigliare. Oltracciò la DTAF 2011/7 sarebbe ormai desueta: la situazione a Kabul sarebbe considerevolmente peggiorata secondo varie fonti tra cui due rapporti dell'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (di seguito: OSAR) del 22 luglio 2014 e del 3 settembre 2012 e richiamando altresì l'attentato effettuato al parlamento afghano a Kabul il 22 giugno 2015. Infine avendo problemi di memoria e mal di testa - secondo il certificato medico del 14 settembre 2015 si tratterebbe di una sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva - rischiando di essere catturato dai Talebani e vista la situazione nella città di Kabul, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ammissibile e ragionevolmente esigibile. 4.3 Nel suo atto responsivo la SEM ha osservato che i problemi di salute riportati nel ricorso non sono stati menzionati durante le diverse audizioni, motivo per il quale i disturbi sarebbero verosimilmente sopraggiunti solo dopo la decisione impugnata. Se da un lato la SEM è a conoscenza della difficoltà di accettazione di una decisione d'asilo con esito negativo, dall'altro lato ha sottolineato che lo psichiatra che avrebbe in cura l'insorgente lo potrà preparare in vista del suo rientro in Afghanistan. Infine, in Afghanistan esisterebbero diversi centri pubblici e privati che offrirebbero delle cure per diverse patologie psichiatriche, in particolare a Kabul. Di conseguenza i disturbi del ricorrente non rappresenterebbero un ostacolo al suo rinvio in Afghanistan. Pertanto ha rinviato ai propri considerandi confermandoli pienamente. 4.4 Con replica, l'insorgente ha contestato l'analisi della SEM circa i suoi problemi di salute, indicando che gli stessi non sarebbero sopraggiunti dopo la notifica della decisione d'asilo, bensì risalirebbero a tempi addietro. Inoltre egli ha reiterato le precarietà della sicurezza in Afghanistan e segnatamente a Kabul. In tale situazione d'insicurezza, oltre ad essere esposto personalmente a pericolo per la sua vita, sarebbe impossibile ottenere le cure mediche di cui avrebbe bisogno. 4.5 Nelle osservazioni in duplica la SEM ha sottolineato come la situazione di sicurezza a Kabul sarebbe valutata regolarmente. Al momento attuale, tenuto conto degli sviluppi recenti, il rinvio dell'insorgente non sarebbe pericoloso al punto da doverlo considerare inesigibile. Per il resto ha rinviato ai considerandi della sua decisione confermandoli pienamente. 5. 5.1 A mente di questo Tribunale, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata decisione, le dichiarazioni rese dal ricorrente circa i motivi d'asilo si esauriscono in affermazioni tardive, contraddittorie, stereotipate e quindi inverosimili. Innanzitutto il ricorrente non ha saputo fornire dichiarazioni collimanti circa l'interruzione del rapporto di lavoro con l'impresa statunitense a causa delle minacce subite dalla sua famiglia: secondo le diverse dichiarazioni egli avrebbe lasciato il lavoro a fine 2011 oppure inizio 2012 oppure ancora fine 2012 (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, pag. 5 e verbale 4, pag. 9). Oltre a contraddirsi sulla data precisa della fine del rapporto di lavoro, lo stesso non ha saputo fornire dichiarazioni esenti da discrepanze circa il momento in cui sarebbero incominciate le minacce e la durata nel tempo delle stesse. Se da un lato egli ha indicato che le minacce sarebbero incominciate, secondo le diverse dichiarazioni, dopo nove, dieci o undici mesi oppure un anno dopo l'inizio del rapporto di lavoro cominciato il nono mese del 2010 (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, pag. 5 e verbale 3, pag. 2), dall'altro lato, egli ha indicato che la prima volta che il padre lo avrebbe avvisato della prima minaccia subita sarebbe stato a metà 2011 (cfr. verbale 4, pag. 6). Orbene il ricorrente ha tuttavia in seguito addotto che le minacce dei Talebani sono state proferite sull'arco di uno, due o tre mesi (cfr. verbale 4, pag. 6) e l'ultima minaccia subita dai genitori l'ha collocata a fine 2012 (cfr. verbale 4, pag. 6). Non dirada i dubbi circa la verosimiglianza nemmeno la sua affermazione di non essere tornato a casa dai suoi genitori tra metà 2011 - periodo in cui i genitori avrebbero subito le prime minacce - e il suo espatrio (cfr. verbale 4, pag. 7) poiché nella stessa audizione come in quelle precedenti egli ha affermato il contrario (cfr. verbale 2, pag. 3; verbale 3, pagg. 3 seg. e verbale 4, pag. 8). Non maggiormente verosimile risulta l'asserita aggressione subita durante la chiusura del suo negozio a Kabul. Chiestogli di descrivere in dettaglio l'avvenimento il ricorrente non è riuscito a fornire elementi convincenti, cadendo poi in contraddizione, indicando dapprima che il passeggero a bordo del motore a due ruote lo avrebbe attaccato con il coltello, per poi indicare di non sapere se fosse stato il conducente del veicolo ad averlo attaccato con l'arma da taglio (cfr. verbale 2, pagg. 3 seg. e verbale 3, pag. 4). Essendo questo l'evento che ha spinto il ricorrente all'espatrio (cfr. verbale 3, pag. 5), la pochezza di elementi nel suo racconto non lo soccorre. Aggiungasi che nonostante gli autori dell'asserita aggressione non abbiano proferito parola, il ricorrente sarebbe stato sicuro che gli aggressori fossero Talebani (cfr. verbale 2, pag. 4 e verbale 3, pag. 5). Oltre ad avere accennato all'aggressione solo in audizione federale sui motivi d'asilo, il ricorrente si è altresì espresso unicamente durante tale audizione circa il sequestro del padre. L'attitudine della narrazione inserita a posteriori desta notevole perplessità da un punto di vista dell'esame della verosimiglianza, considerato peraltro, che egli riconduce all'aggressione subita il motivo scatenante l'espatrio (cfr. verbale 3, pag. 5). Come correttamente rilevato dall'autorità inferiore l'insorgente non è stato in grado di giustificare la tardività delle sue allegazioni (cfr. verbale 2, pagg. 5 seg.). Nemmeno la stereotipata giustificazione ricorsuale soccorre l'insorgente. L'essersi dipoi contraddetto, indicando dapprima che i Talebani si sarebbero presentati l'ultima volta a casa dei genitori tre giorni dopo il suo espatrio oppure tre giorni prima non fa che confermare l'inverosimiglianza tutta dell'asserito sequestro (cfr. verbale 3, pag. 3 e verbale 4, pag. 6). Infine si rilevi che nonostante il ricorrente sia in contatto con i propri genitori non si è informato se siano stati ulteriormente minacciati (cfr. verbale 4, pag. 11), ciò mina la verosimiglianza della sussistenza del suo timore di subire delle persecuzioni. 5.2 Per il resto va osservato che nemmeno il profilo del ricorrente, che avrebbe lavorato per l'impresa statunitense D._______, la quale forniva cibo alle truppe, sarebbe suscettibile di destare l'interesse degli attori non statali testé citati tenuto conto altresì dell'inverosimiglianza precedentemente constatata. Peraltro egli ha terminato la relazione lavorativa prima dell'espatrio e lavorato in proprio in un negozio di vestiti per bambini (cfr. verbale 2, pag. 7). Pertanto per il ricorrente non vi sono elementi per riconoscere un pericolo di persecuzione nemmeno sulla base del rapporto di lavoro avuto con l'impresa statunitense. 5.3 Visto quanto precede, le dichiarazioni dell'interessato, per quanto verosimili, sono irrilevanti. Ne consegue che, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

7. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). 7.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). Sicché nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv., RS 0.142.30]). Giusta l'art. 25 cpv. 3 Cost., l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). Come correttamente indicato dalla SEM nella decisione impugnata, il principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi). Pertanto l'allontanamento verso l'Afghanistan è sotto tale aspetto pacifico. In siffatte circostanze non v'è motivo di considerare l'esistenza di una rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 con giurisprudenza ivi citata). Altresì la situazione generale circa il rispetto dei diritti dell'uomo in Afghanistan, segnatamente a Kabul, non conduce attualmente a dover considerare l'esecuzione dell'allontanamento come inammissibile. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento in Afghanistan e segnatamente a Kabul è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi. 7.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). Si tratta, dunque, di esaminare se l'allontanamento dell'insorgente è ragionevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Afghanistan da un lato e dalla sua situazione personale dall'altro. 7.2.1 Nell'ambito di un'analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, codesto Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan è continuamente peggiorata negli ultimi anni in tutte le regioni, compresi i centri urbani e la città Kabul (cfr. DTAF 2011/7). Dal profilo umanitario, la situazione nelle aree rurali dell'Afghanistan è grave. Nelle zone urbane la situazione è migliore, tuttavia l'assistenza medica spesso non è garantita tanto da potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia esistenziale ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.1). La situazione umanitaria nella città Kabul è meno grave rispetto alle altre parti del Paese. L'esecuzione dell'allontanamento verso la città Kabul non è generalmente inesigibile, bensì può essere riconosciuta esigibile in presenza di circostanze favorevoli (in particolare una solida rete di rapporti sociali, la possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio, buone condizioni di salute), anche nell'ambito di un'alternativa di soggiorno interna (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.2). Come rilevato dal ricorrente a livello ricorsuale, richiamando due rapporti dell'OSAR, la situazione di sicurezza in Afghanistan è peggiorata negli ultimi anni per quanto concerne l'aumento di attentati, di azioni militari e della criminalità, tuttavia ciò varia a seconda della provincia (cfr. sentenza del TAF E-2563/2015 dell'8 luglio 2015 consid. 6.3.5 e Nils Wörmer, Zeitwende am Hindukusch? Afghanistan vor der Dekade der Transformation, Konrad Adenauer Stiftung [KAS] Auslandinformationen, 1/2015, pagg. 76 seg.). La capitale Kabul è caratterizzata dall'importante presenza di sedi del governo e di Rappresentanze internazionali. Tali sedi, principalmente situate nel centro di Kabul, hanno conosciuto un aumento della violenza soprattutto dal ritiro delle truppe della NATO e dall'aumento delle attività dei Talebani: gli obiettivi degli attentati sono, secondo varie fonti, i funzionari afghani, il personale militare straniero o diplomatico, i collaboratori di Organizzazioni Internazionali, le forze di sicurezza afghane, le Organizzazioni non governative occidentali e i giornalisti (cfr. McNally/Bucala, Afghanistan Report II, The Taliban resurgent: Threats to afghanistan's security, Institute of War [ISW], marzo 2015, pagg 17-20 e Corinne Troxler Gulzar, Afghanistan: Update, Die aktuelle Sicherheitslage, OSAR, 13 settembre 2015, pagg. 7 e 10 seg.). La conseguenza degli attentati delle forze antigovernative colpiscono quindi indiscriminatamente pure i civili e talvolta li utilizzano come mezzo d'intimidazione e ritorsione (cfr. Michael Koch, Fortschrittbericht Afghanistan 2014, Zwischenbilanz des Afghanistan-Engagements, Presse- und Informationsdienst der Bundesregierung, novembre 2014, pagg. 19 seg.). In tale clima, è osservato inoltre che molte donne e molti bambini sono esposti a subire violenze domestiche e violenze sessuali (cfr. Troxler Gulzar, op. cit., pagg. 14-17). Tuttavia la situazione di sicurezza a Kabul è "prevalentemente controllabile" (überwiegend kontrollierbar) dalle forze di sicurezza afghane (ANSF) nonostante l'immutata volatilità causata da isolati attentati. Mentre nelle regioni rurali orientali e meridionali dell'Afghanistan la situazione di sicurezza è "prevalentemente non controllabile" (überwiegend nicht kontrollierbar) e in alcuni distretti la situazione di sicurezza è "incontrollabile" (nicht kontrollierbar) (cfr. sentenza del TAF E-2563/2015 dell'8 luglio 2015 consid. 6.3.5; Koch, op. cit., pag. 20 e Troxler Gulzar, op. cit., pagg. 3-5). 7.2.2 Nella presente fattispecie, il Tribunale rileva che il ricorrente è giovane ed ha vissuto cinque anni a Kabul prima dell'espatrio (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 2, pag. 2 e verbale 4, pag. 10). Nonostante la presenza della famiglia di suo zio, che avrebbe frequentato di rado a causa di problemi famigliari, egli ha vissuto da solo in un appartamento in affitto (cfr. verbale 2, pagg. 10 seg. e verbale 4, pagg. 10 seg.). Titolare di un diploma di maturità e avendo lavorato a Kabul per un'impresa nordamericana ed in seguito aperto un negozio di vestiti per bambini (cfr. verbale 2, pag. 4), il Tribunale può partire dal principio che lo stesso abbia una buona rete sociale nel Paese d'origine, nonostante i genitori vivano a B._______ e le incongruenze rilevate dalla SEM circa la relazione con lo zio paterno residente a Kabul. Viste inoltre le svariate attività intraprese autonomamente si può altresì partire dal presupposto che riuscirà a reinserirsi nel contesto lavorativo di Kabul. A livello ricorsuale l'insorgente ha lamentato di soffrire di una sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva. Invitata ad esprimersi la SEM ha sottolineato come tali problemi siano sopraggiunti unicamente dopo la notifica della decisione negativa e che lo psichiatra potrà preparare il ricorrente al rientro in patria. Qualora il ricorrente avesse bisogno di seguire una cura, in Afghanistan e segnatamente a Kabul vi sarebbero cliniche e ospedali specializzati ai quali potrà rivolgersi. Oltre a trovarsi d'accordo con quanto indicato dall'autorità inferiore, il Tribunale sottolinea che a tuttora non è stato inoltrato alcun ulteriore certificato e parte dal principio, come indicato nel sopraccitato certificato, che il ricorrente abbia ricevuto il sostegno psicologico e farmacologico al fine di poter attenuare maggiormente la sindrome sopranominata. Anche ammettendo che il ricorrente abbia tuttavia tale problema psichico, egli potrà con l'aiuto del medico curante preparare il suo rientro nel Paese d'origine, giacché tale problema di salute non è sufficientemente grave da rendere il suo rinvio in Afghanistan non ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3). Di conseguenza, nonostante il problema psichico diagnosticato con certificato del 14 luglio 2015, il Tribunale parte dal principio che il ricorrente può fare affidamento su una buona rete sociale anche per la ricerca di un appartamento nel quale potrà cominciare il processo di reinserimento sociale contando tra l'altro sulla sua esperienza lavorativa già maturata in patria prima dell'espatrio che gli permetterà di rientrare nel contesto lavorativo di Kabul. Altresì, nonostante la sua inabilità lavorativa evocata nel certificato del 14 luglio 2015 (cfr. certificato, pag. 2), il ricorrente ha potuto accumulare esperienza lavorativa su suolo elvetico, avendo egli nel frattempo svolto un'attività lavorativa (cfr. tabella di calcolo del 16 dicembre 2015 inoltrata con scritto del 21 dicembre 2015). Giova qui ricordare al ricorrente che ha altresì la possibilità di richiedere un aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 7.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, l'insorgente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 7.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche circa l'esecuzione dell'allontanamento, la decisione va confermata.

8. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

9. Visto l'esito della procedura le spese processuali sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 10 luglio 2015, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA a condizione che fosse dimostrata con un'attestazione d'indigenza e l'inoltro di quest'ultima il 22 luglio 2015 e il 21 dicembre 2015, non sono riscosse le spese processuali.

10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione: