Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino); decisione della SEM del 27 giugno 2024
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Bundesverwal tungsgeri cht T ri bunal admi ni strati f fédéral T ri bunal e amm ini strati vo federal e T ri bunal admi ni strati v federal
Corte IV D-4132/2024
S e n t e n z a d e l l ' 8 l u g l i o 2 0 2 4 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione della giudice Aileen Truttmann; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nata il (…), Tunisia, con i figli B._______, nato il (…), Siria, C._______, nata il (…), Siria, (…), ricorrenti,
contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino); decisione della SEM del 27 giugno 2024.
D-4132/2024 Pagina 2 Visto: la domanda di asilo che gli interessati hanno presentato l'8 maggio 2024 in Svizzera, l'estratto della banca dati dattiloscopica "EURODAC" del 14 maggio 2024, dal quale risulta che i richiedenti avevano già depositato una domanda d'a- silo in Austria in data (…) agosto 2022, le procure del 14 maggio 2024 conferite dagli interessati alla Protezione giuridica della Regione (…), i colloqui personali del 22 maggio 2024 conformemente all'art. 5 del Rego- lamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione euro- pea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III), la richiesta del 23 maggio 2024 di ripresa in carico dei richiedenti presen- tata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) alle com- petenti autorità austriache fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, l'accettazione del 23 maggio 2024 della suddetta richiesta da parte delle autorità austriache in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III, le visite mediche a cui gli interessati sono stati sottoposti in corso di proce- dura, la decisione della SEM del 27 giugno 2024, notificata il giorno seguente, mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento degli interessati verso l'Austria, le dichiarazioni del 28 giugno 2024 di rinuncia al mandato di rappresen- tanza da parte della Protezione giuridica della Regione (…),
D-4132/2024 Pagina 3 il ricorso del 1° luglio 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en- trata: 2 luglio 2024) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale i ricorrenti hanno chiesto l'entrata nel merito della loro domanda d'a- silo e che la loro procedura venga trattata in Svizzera; contestualmente, essi hanno chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anti- cipo, e dell'effetto sospensivo al ricorso,
e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una deci- sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, art. 48 cpv. 1 lett. a‒c e art. 52 PA ed occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci- sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che in sede di colloquio Dublino gli interessati hanno indicato di non voler fare ritorno in Austria poiché da una parte avrebbero ricevuto una decisione negativa con ordine di rimpatrio in Tunisia e d'altra parte sarebbero stati vittime di violenze da parte del marito di A._______; che le autorità austria- che non li avrebbero protetti e non avrebbero dato seguito alla denuncia; che inoltre, durante la permanenza al campo essi avrebbero sofferto degli episodi di violenza ed il trattamento sarebbe stato pessimo; che i figli non avrebbero potuto iscriversi a scuola ed avrebbero sofferto il razzismo, che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha constatato la compe- tenza dell'Austria per la trattazione della domanda d'asilo e di allontana- mento; che in seguito è stata esclusa la sussistenza di carenze sistemiche
D-4132/2024 Pagina 4 ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o di un rischio di tratta- menti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che altresì, non sussisterebbero motivi che giustificherebbero l'applicazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III o della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordi- nanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che in particolare, dagli atti emergerebbe chiara- mente che le autorità austriache avrebbero seriamente accolto le denunce nei confronti del marito della richiedente; che pertanto in caso di necessità, adendo alle adeguate vie di diritto, essi verrebbero nuovamente tutelati; che infine, i loro problemi medici non sarebbero ostativi al trasferimento, che in sede ricorsuale, gli insorgenti ritengono che l'Austria avrebbe violato gli impegni di diritto internazionale e che la loro domanda d'asilo non sa- rebbe stata oggetto di una procedura regolare; che la SEM avrebbe dovuto applicare la clausola discrezionale ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III in quanto la loro situazione di salute risulterebbe essere ostativa al trasferimento e la loro incolumità fisica sarebbe in pericolo; che nel corso della permanenza in tale Paese essi non avrebbero potuto beneficiare di alcun aiuto e rischierebbero che la loro domanda d'asilo non verrebbe trat- tata correttamente e di essere rinviati, che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com- petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon- sabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro- tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),
D-4132/2024 Pagina 5 che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 con- sid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi- stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te- nuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato mem- bro oppure si trova in altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III), che gli obblighi di cui all'art. 18 par. 1 lett. c–d vengono meno se l'interes- sato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 19 par. 2 Rego- lamento Dublino III), che nel caso di specie, dall'estratto "EURODAC" risulta che i ricorrenti ave- vano già depositato una domanda d'asilo in Austria il (…) agosto 2022 (cfr. atti SEM 19/1, 21/1 e 23/1), che la richiesta di ripresa in carico presentata dalla SEM è stata espressa- mente accettata dalle autorità austriache competenti in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM 41/7 e 44/2),
D-4132/2024 Pagina 6 che di conseguenza, la competenza dell'Austria, per altro non contestata in sede ricorsuale, è di principio data, che proseguendo con l'esame, nel caso di specie, non si giustifica l'appli- cazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Austria sussistano carenze sistemi- che ai sensi dell'art. 4 CartaUE, che il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che la presunzione secondo cui l'Austria rispetti le disposizioni sopracitate così come la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trat- tazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'ac- coglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva ac- coglienza]) non è stata rovesciata dagli insorgenti, che resta ancora da stabilire se, come richiesto dai ricorrenti, nel loro caso trovi applicazione la clausola di sovranità, che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale pre- sentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, secondo il quale se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa,
D-4132/2024 Pagina 7 che nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad en- trare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che in casu, nulla permette di ritenere che la domanda d'asilo degli interes- sati sia stata trattata in modo lacunoso in Austria, che nonostante le decisioni negative con allontanamento in Tunisia rila- sciate dalle autorità austriache e l'asserita procedura non regolare, non vi sono sufficienti e concreti elementi che permettano di ritenere che le sud- dette autorità non rispetterebbero il principio del divieto di respingimento e verrebbero dunque meno all'ossequio degli obblighi internazionali, che essendo l'Austria uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzio- nante, nulla permette di ritenere che gli insorgenti non possano far valere i loro diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese – e perfino adire alla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) – se ritengono che le loro domande d'asilo non siano state valutate in modo corretto, che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro ("one chance only") il Regolamento Dublino III intende far fronte al feno- meno delle domande di asilo multiple ("asylum shopping"), che allo stesso modo, per quanto riguarda i rischi di subire violenze da parte del marito della madre, vi è modo di rilevare che, come a giusto titolo rilevato dalla SEM nella decisione impugnata, le autorità austriache hanno preso seriamente la denuncia della ricorrente ed hanno agito secondo le normative vigenti; che di conseguenza, in caso di necessità, essi potranno nuovamente rivolgersi alle autorità e denunciare eventuali minacce o mal- trattamenti, che peraltro, a titolo abbondanziale il Tribunale rileva che il racconto dei ricorrenti non risulta corrispondere al contenuto della denuncia; che dalla copia del documento presentato risulta quale vittima unicamente A._______, senza alcuna menzione dei figli, e risulta altresì che le minacce di morte sarebbero state telefoniche e l'autore le avrebbe proferite dalla D._______ (cfr. atti SEM 39/2 e 40/3),
D-4132/2024 Pagina 8 che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un tra- sferimento nello Stato in questione esporrebbe i ricorrenti al rischio di es- sere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che in altre parole, essi non hanno fornito indizi seri suscettibili di compro- vare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Austria, che infine, dall'incarto non risultano problemi medici ostativi al trasferi- mento, che invero, il respingimento forzato di persone che soffrono di problemati- che mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in cir- costanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Bel- gio del 13 dicembre 2016, [Grande Camera] 41738/10, § 181 segg.; Sa- vran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, [Grande Camera] 57467/15, § 121-148; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2), che nel caso in disamina, A._______ soffre di sindrome depressiva in trat- tamento da 8 mesi, di insonnia e asma bronchiale in trattamento farmaco- logico (cfr. atto SEM 29/3 e 47/2) ed è inoltre stata in trattamento dentistico (cfr. atti SEM 51/2 e 55/2), che anche alla figlia è stato diagnosticato un disturbo depressivo (ICD-10: F32.11) senza ideazione suicidale o altri sintomi psicotici in trattamento far- macologico e con sostegno psicologico (cfr. atto SEM 47/2 e 56/3) ed è pure stata in trattamento dentistico (cfr. atti SEM 48/3 e 49/3), che invece, per quanto riguarda il ricorrente non risultano diagnosi o di- sturbi di rilievo; che egli è infatti stato unicamente in trattamento medico per la rimozione/incisione di una cisti in testa (cfr. atto SEM 45/2), che pertanto, i problemi di salute di cui soffrono gli insorgenti non risultano essere di particolare gravità ed il trattamento che stanno seguendo attual- mente non presenta eccezionali specificità,
D-4132/2024 Pagina 9 che l'Austria, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanita- ria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il tratta- mento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la neces- saria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di acco- glienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assi- stenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), che altresì, prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti informare in maniera precisa e completa le autorità austriache dell'arrivo e dei problemi di salute dei ricorrenti (art. 31 Regolamento Dublino III), che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezza- mento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Austria è competente per l'esame della domanda di asilo dei ricorrenti ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderli in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do- manda di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Austria conformemente all'art. 44 LAsi, posto che i ricorrenti non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di- stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 con- sid. 5.2), che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata,
D-4132/2024 Pagina 10 che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di con- cessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anti- cipo spese sono divenute senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4132/2024 Pagina 11 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen- tenza. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale.
La giudice unica: La cancelliera:
Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt
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