opencaselaw.ch

D-4059/2008

D-4059/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2011-07-25 · Italiano CH

Revoca dell'ammissione provvisoria (asilo)

Sachverhalt

A. Il richiedente, di etnia curda, è nato a B._______ (C._______) nella provincia di Duhok (Iraq), dove avrebbe risieduto dalla nascita fino al 20 settembre 1999, data in cui sarebbe espatriato. Si sarebbe quindi recato ad D._______ (Turchia) da dove, in data 7 ottobre 1999 nascosto in un Transports Internationaux Routiers (TIR), avrebbe raggiunto la Svizzera, presentando lo stesso giorno domanda d'asilo. Sentito sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di essere ucciso per vendetta da parte dei familiari di un certo E._______ il quale sarebbe stato ucciso da suo fratello. B. Con decisione del 30 luglio 2002, l'Ufficio federale dei rifugiati (di seguito: UFR, oggi Ufficio federale della migrazione [di seguito: UFM]) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 28 agosto 2002, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (di seguito: CRA) contro la menzionata decisione dell'UFR, censurando solo il punto relativo all'esecuzione dell'allontanamento. D. Con decisione di riesame del 18 ottobre 2005, l'UFM ha annullato i punti 4-6 della decisione del 30 luglio 2002 ed ha concesso al richiedente l'ammissione provvisoria, ritenendo come non esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq. E. Il 20 ottobre 2005, la CRA ha stralciato dai ruoli il ricorso siccome divenuto senza d'oggetto. F. A partire dal 1° gennaio 2007, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) è subentrato alla CRA. G. Il 10 aprile 2008, l'UFM ha informato l'interessato dell'intenzione di revocare l'ammissione provvisoria ordinata con decisione del 18 ottobre 2005 e lo ha invitato a determinarsi in merito. L'autorità inferiore ha ritenuto come esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province del nord dell'Iraq, controllate dal governo curdo, ovvero Duhok, Erbil e Suleimaniya. Ha rilevato altresì che il richiedente sarebbe nato ed avrebbe sempre vissuto nella provincia di Duhok, dove vivrebbero sua madre, due fratelli e tre sorelle. Inoltre, sarebbe giovane, in buona salute, non sarebbe sostegno di famiglia e potrebbe reinserirsi nella sua regione d'origine in Iraq. Peraltro, non sussisterebbero motivi individuali suscettibili di costituire un ostacolo per l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. L'esecuzione sarebbe pure ammissibile e possibile. H. L'interessato non ha presentato osservazioni in merito alla preannunciata revoca. Con decisione del 16 maggio 2008, l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria ed ha incaricato il Cantone Ticino di eseguire il rinvio. I. In data 18 giugno 2008 (cfr. plico raccomandato; data d'entrata: 19 giugno 2008), il richiedente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la conferma dell'ammissione provvisoria e, in via sussidiaria, la trasmissione degli atti di causa all'UFM per un approfondimento e una nuova valutazione dei fatti congiuntamente ad una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali; il tutto con protesta di spese e ripetibili. J. Il Tribunale, con due decisioni incidentali distinte del 24 giugno 2008, ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro il 24 luglio 2008 ed ha, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, esonerato l'insorgente dal pagamento dell'anticipo a copertura delle presunte spese processuali. K. Con risposta del 2 luglio 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. L. Con decisione incidentale del 9 luglio 2008, il Tribunale ha concesso al ricorrente un termine fino all'8 agosto 2008 per introdurre l'atto di replica. M. Con scritti dell'8 agosto 2008 (cfr. plichi raccomandati; data d'entrata: 11 agosto 2008), l'insorgente ha prodotto l'atto di replica. N. Con ordinanza del 9 marzo 2011, il Tribunale ha chiesto al ricorrente di esprimersi entro il 24 marzo 2011 circa l'eventuale riconoscimento dei pretesi figli dello stesso; le relazioni ch'egli ha con loro e con la di loro madre, dal punto di vista affettivo ed economico; come pure in merito all'eventuale propria attività professionale o questioni legate al suo stato di salute. O. Con scritto del 24 marzo 2011 (cfr. plico raccomandato; data d'entrata: 28 marzo 2011), l'insorgente ha inoltrato le sue osservazioni. P. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché dell'UFM in materia degli stranieri concernenti l'ammissione provvisoria (art. 33 lett. d LTAF). La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale (art. 112 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 [LStr, RS 142.20]). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

E. 3 Va qui di seguito esaminato se l'autorità inferiore ha giustamente revocato l'ammissione provvisoria al ricorrente, segnatamente se detta autorità ha rettamente ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento come ammissibile, esigibile e possibile.

E. 3.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che nelle tre province di Duhok, Erbil e Suleimaniya, nel nord dell'Iraq, non vi sarebbe una situazione di violenza generalizzata. Inoltre, risulterebbe che il ricorrente abbia sempre vissuto fino all'espatrio nella provincia di Duhok e che ivi avrebbe una rete famigliare nelle persone di sua madre, di due fratelli e di tre sorelle. D'altra parte, l'insorgente che risiede in Svizzera da più di otto anni, non eserciterebbe un'attività lavorativa di particolare rilievo e non avrebbe nessun legame familiare nel nostro Paese. Egli è entrato in Svizzera all'età di 19 anni ed avrebbe vissuto la maggior parte della sua vita in Iraq, ossia l'infanzia e quasi tutta l'adolescenza. E' poi giovane, in buona salute, non sarebbe sostegno a famiglia e potrebbe ragionevolmente reinserirsi nella sua regione d'origine in Iraq. Pertanto, non sussisterebbero motivi individuali suscettibili di costituire un ostacolo per l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. In aggiunta, l'autorità inferiore ha considerato che la revoca dell'ammissione provvisoria non rappresenterebbe per l'insorgente una misura eccessivamente rigorosa. In sostanza l'UFM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento come ammissibile, esigibile e possibile.

E. 3.2 Aggravandosi contra la decisione dell'UFM, il ricorrente contesta, in sostanza e per quanto qui di rilievo, l'analisi fatta dall'Ufficio circa la situazione nelle tre province nel nord dell'Iraq. A suo dire non vi sarebbero indicati fatti che indurrebbero a concludere che la sicurezza sia garantita e che la dignità umana nonché i diritti umani siano rispettati. Inoltre, egli ritiene di aver fondato la propria domanda d'asilo sulla vicenda legata all'uccisione di tale E._______ da parte di suo fratello, quindi, considerato quanto sia diffusa la vendetta in Iraq e quanto possa durare una faida familiare, tale faccenda avrebbe dovuto essere valutata dall'UFM in vista della revoca dell'ammissione provvisoria. Il ricorrente allega poi che le attività dell'esercito turco nelle zone del nord dell'Iraq continuerebbero, causando vittime non solo tra i guerriglieri del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Partîya Karkerén Kurdîstan [di seguito: PKK]), ma anche tra la popolazione civile. Per di più, in data 17 giugno 2008 l'esercito turco avrebbe bombardato un villaggio provocando la morte di 21 ribelli PKK. In data il 16 giugno 2008, sarebbe stato l'Iran a prendere di mira alcuni villaggi curdi dell'Iraq del nord nella provincia di Suleimaniya. Di conseguenza, la valutazione della situazione nel nord dell'Iraq dovrebbe condurre a non poter ritenere esigibile l'esecuzione dell'allontanamento. Aggiungasi, che l'UFM misconoscerebbe i legami familiari che il ricorrente avrebbe in Svizzera. Egli convivrebbe in effetti con la signora F._______, richiedente l'asilo del Kosovo ammessa provvisoriamente in Svizzera. Da questa relazione sarebbero nati i figli G._______ e H._______. La ragione per cui non figurerebbe nei certificati di nascita dei figli il nome del padre sarebbe data dal fatto che lo stesso non sarebbe ancora riuscito ad ottenere dall'Iraq i documenti che lo stato civile richiederebbe per accogliere l'iscrizione. Un rinvio verso l'Iraq violerebbe pertanto il principio dell'unità della famiglia e sarebbe contrasto con disposizioni fondamentali della Convenzione sui diritti del fanciullo.

E. 3.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rilevato, in particolare, che la domanda d'asilo del ricorrente sarebbe stata respinta, in quanto avrebbe considerato che la situazione del ricorrente non sarebbe tale da meritare tutela. Inoltre, l'ammissione provvisoria sarebbe stata pronunciata a causa della situazione allora vigente nel Paese d'origine e non in rapporto alla situazione personale dell'insorgente. Infine, l'autorità inferiore ha osservato che, per quanto riguarda l'integrazione in Svizzera, egli come pure la sua compagna dipenderebbero da prestazioni assistenziali. Peraltro, la convivenza senza nessun vincolo matrimoniale con una persona ammessa provvisoriamente la quale di conseguenza non beneficerebbe di un regolamento stabile delle condizioni di soggiorno in Svizzera come pure la nascita di due figli non riconosciuti dal ricorrente, non potrebbero rappresentare degli elementi determinanti per il mantenimento dell'ammissione provvisoria.

E. 3.4 Nella replica, l'insorgente ha rinviato a quanto già allegato nell'atto ricorsuale ritenendo per di più incomprensibile la considerazione dell'autorità inferiore secondo cui la nascita di due figli in Svizzera e una convivenza "more uxorio" non potrebbero rappresentare degli elementi determinanti per il mantenimento dell'ammissione provvisoria, in quanto in contrasto con l'art. 44 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e con l'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Inoltre, il fatto che l'autorità cantonale non abbia chiesto l'autorizzazione per il rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 84 cpv. 5 LStr, dipenderebbe solo dalla mancata presentazione del ricorrente di una richiesta in tal senso che non avrebbe ancora avuto luogo, in quanto sarebbe necessario dapprima verificare la stabilità professionale dopo un periodo relativamente lungo di disoccupazione. Pertanto, egli potrà presentare domanda di concessione di un permesso di dimora solo nei prossimi mesi.

E. 3.5 Nelle successive osservazioni, il ricorrente ha dichiarato che per quanto riguarda il riconoscimento dei figli non avrebbe potuto procurarsi la documentazione richiesta dallo stato civile. Egli vivrebbe insieme alla compagna e ai figli formando una famiglia ormai già dal 2005 in modo tale da poter considerare le relazioni affettive con i figli e la compagna come quelle che caratterizzerebbero un qualsiasi nucleo familiare vivendo "more uxorio". Attualmente l'insorgente non svolgerebbe alcuna professione e solo da qualche giorno che avrebbe intrapreso uno stage di pittore. Peraltro, sarebbe in buona salute e non presenterebbe patologie particolari.

E. 4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 1 della LStr l'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile. In caso di mancato adempimento di una delle succitate condizioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria. L'UFM verifica periodicamente se le condizioni per la concessione dell'ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte (art. 84 cpv. 1 LStr). In caso contrario, detto Ufficio la revoca ed ordina l'esecuzione dell'allontanamento (art. 84 cpv. 2 LStr).

E. 4.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce semplicemente nella massima del divieto di respingimento, ma anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare gli art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 23).

E. 4.2.1 Nel caso concreto, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente, il quale non ha la qualità di rifugiato ritenuta la crescita in giudicato della decisione dell'UFR del 30 luglio 2002, potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termini il ricorrente non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate. Peraltro, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (cfr. ibidem consid. 6a e GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pagg. 110 segg. nonché relativi riferimenti): in altre parole, la difficile situazione generale dei diritti umani in Iraq, come la denuncia l'insorgente nel gravame, in ogni caso non lascia apparire l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese come di per sé inammissibile. Giova poi infine sottolineare che le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie delle tre province curde del nord dell'Iraq - fra cui Duhok, regione dove il ricorrente ha vissuto dalla nascita fino al suo espatrio in data 20 settembre 1999 - hanno, di principio, la capacità e la volontà, se sollecitate, di garantire agli abitanti delle tre province la protezione dalle persecuzioni (cfr. DTAF 2008/4 consid. 6).

E. 4.2.2 In questo contesto il ricorrente si appella poi al principio dell'unità della famiglia per il mantenimento dell'ammissione provvisoria, principio che sarebbe, secondo lui, violato in caso di allontanamento verso il suo Paese d'origine. Preliminarmente, codesto Tribunale osserva che la conclusione relativa alla violazione del principio dell'unità della famiglia, ossia al rispetto della vita privata e familiare dedotto dall'art. 8 CEDU, non può fare oggetto del caso in disamina, concernendo la pronuncia dell'allontanamento di per sé e non attinente l'esecuzione dell'allontanamento, per il che, la censura sollevata in materia del principio dell'unità della famiglia, va deserta. Va non di meno evidenziato che il rispetto della vita privata e familiare dedotto dall'art. 8 CEDU, presuppone un legame familiare vissuto ed intatto con un membro della famiglia presente in Svizzera, il quale deve essere titolare di un diritto di residenza certo in Svizzera ("gefestigtes Anwesenheitsrecht"), ovvero in caso di cittadinanza svizzera, di un permesso di domicilio oppure di un permesso di dimora il quale si basa su un diritto certo ("gefestigter Rechtsanspruch") o, eccezionalmente, allorquando lo straniero può prevalersi di un'integrazione sociale e professionale particolarmente intensa (cfr. DTF 130 II 281 consid. 3.1-3.2 pag. 261, DTF 129 II 193 consid. 5.3.1, DTF 127 II 60 consid. 1d/aa, DTF 126 II 335 consid. 2a pagg. 339 e 382 segg., DTF 125 II 633 consid. 2e pag. 639). Alla protezione deducibile dall'art. 8 CEDU possono appellarsi, tra gli altri, i membri del nucleo familiare, il coniuge ed i figli minorenni che vivono in comunione (cfr. DTF 129 II 193 consid. 5.3.1, DTF 127 II 60 consid. 1d/aa, DTF 122 II 289 consid. 1c), cosi come il concubino che forma con il rifugiato una comunità durevole analoga al matrimonio può beneficiare di tale protezione (cfr. DTAF 2008/47 consid. 4.1.1; GICRA 1993 n. 24; inoltre art. 2 cpv. 1 LStr in relazione all'art. 1a lett. e dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1], secondo la quale sono equiparati ai coniugi anche i partner registrati). Nel caso in narrativa, nulla giova al ricorrente l'appello al principio dell'unità della famiglia per dedurne un diritto di permanenza in Svizzera. Infatti, la sua compagna ed i presunti figli non dispongono, con l'ammissione provvisoria, di un diritto di residenza certo ("gefestigtes Anwesenheits-recht") a rimanere in Svizzera. La questione del legame di paternità può quindi restare anche aperta, non essendo del resto, stati comprovati né il rapporto di filiazione dei medesimi con l'insorgente, né una comunità durevole la quale rappresenta un rapporto prossimo, vero e vissuto nonché di dipendenza con la sua concubina di cui si è limitato a dichiarare di conviverci dal 2005 (cfr. ricorso, pag. 4; replica, scritto del 24 marzo 2011). Nulla vale in questo contesto nemmeno il richiamo del ricorrente alla massima d'ufficio, non spettando, se del caso, alla scrivente autorità indagare oltre per conto del ricorrente sul rapporto di filiazione con i suoi presunti figli e del rapporto con la sua concubina, nella misura in cui, in virtù dell'obbligo di collaborare, è onere del ricorrente fornire le prove o rendere verosimile quanto allega (cfr. DTF 126 II 335 consid. 2.cc pag. 342, DTF 124 II 361 consid. 2b pag. 365). Per gli stessi motivi e sulla base delle considerazioni precedenti non si evincono poi dagli atti nemmeno elementi sui quali il ricorrente potrebbe prevalersi del principio dell'unità della famiglia ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale E 5698/2010 del 1° novembre 2010 consid. 4.2.2, D 7710/2008 del 12 luglio 2010 pagg. 6 seg., D-4982/2006 del 26 maggio 2010 consid. 4.4; GICRA 2004 n. 12 consid. 7b pag. 77, GICRA 1995 n. 24 consid. 9 pag. 229 e seg.). Visto quanto precede e nella misura in cui la questione va qui esaminata e decisa, non sono ravvisabili le condizioni d'applicazione dell'art. 8 CEDU. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale.

E. 4.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti; GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215). Ciò posto, quo agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). In casu, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino iracheno di etnia curda, di aver vissuto a B._______, nella provincia di Duhok, dalla nascita fino al suo espatrio in data 20 settembre 1999 (cfr. verbale 1, pag. 1; verbale d'audizione del 3 luglio 2002 [di seguito: verbale 3], pag. 2). Inoltre, l'insorgente è giovane, celibe ed ha una certa esperienza come commesso. Dispone altresì di una rete familiare a B._______ (cfr. verbale 1, pag. 2; verbale 2, pag. 2). Egli non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. Non giova al ricorrente appellarsi alla buona integrazione in Svizzera ed il tempo ivi trascorso, non costituendo ragione ostativa all'esecuzione dell'allontanamento. Peraltro, non v'è motivo di ritenere che l'autore del gravame, allontanato in Iraq, subirà uno sradicamento culturale importante. Tutto ciò posto, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per lo stesso di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. Ne consegue che da questo punto di vista l'esecuzione dell'allontanamento è da considerarsi ragionevolmente esigibile.

E. 4.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 90 lett. c LStr; art. 2 cpv. 1 LStr in relazione all'art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513 segg.). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 5 Visto quanto precede, l'UFM ha rettamente revocato l'ammissione provvisoria del ricorrente. Di conseguenza, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. Spetterà, se del caso, al Cantone valutare le condizioni di rilascio di un permesso di dimora ad una persona soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo.

E. 6 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 7 Le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 8 La presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. c cifra 3 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4059/2008 Sentenza del 25 luglio 2011 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (Presidente del collegio) Thomas Wespi, Claudia Cotting-Schalch; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Revoca dell'ammissione provvisoria; decisione dell'UFM del 16 maggio 2008 / N [...]. Fatti: A. Il richiedente, di etnia curda, è nato a B._______ (C._______) nella provincia di Duhok (Iraq), dove avrebbe risieduto dalla nascita fino al 20 settembre 1999, data in cui sarebbe espatriato. Si sarebbe quindi recato ad D._______ (Turchia) da dove, in data 7 ottobre 1999 nascosto in un Transports Internationaux Routiers (TIR), avrebbe raggiunto la Svizzera, presentando lo stesso giorno domanda d'asilo. Sentito sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di essere ucciso per vendetta da parte dei familiari di un certo E._______ il quale sarebbe stato ucciso da suo fratello. B. Con decisione del 30 luglio 2002, l'Ufficio federale dei rifugiati (di seguito: UFR, oggi Ufficio federale della migrazione [di seguito: UFM]) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 28 agosto 2002, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (di seguito: CRA) contro la menzionata decisione dell'UFR, censurando solo il punto relativo all'esecuzione dell'allontanamento. D. Con decisione di riesame del 18 ottobre 2005, l'UFM ha annullato i punti 4-6 della decisione del 30 luglio 2002 ed ha concesso al richiedente l'ammissione provvisoria, ritenendo come non esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq. E. Il 20 ottobre 2005, la CRA ha stralciato dai ruoli il ricorso siccome divenuto senza d'oggetto. F. A partire dal 1° gennaio 2007, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) è subentrato alla CRA. G. Il 10 aprile 2008, l'UFM ha informato l'interessato dell'intenzione di revocare l'ammissione provvisoria ordinata con decisione del 18 ottobre 2005 e lo ha invitato a determinarsi in merito. L'autorità inferiore ha ritenuto come esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province del nord dell'Iraq, controllate dal governo curdo, ovvero Duhok, Erbil e Suleimaniya. Ha rilevato altresì che il richiedente sarebbe nato ed avrebbe sempre vissuto nella provincia di Duhok, dove vivrebbero sua madre, due fratelli e tre sorelle. Inoltre, sarebbe giovane, in buona salute, non sarebbe sostegno di famiglia e potrebbe reinserirsi nella sua regione d'origine in Iraq. Peraltro, non sussisterebbero motivi individuali suscettibili di costituire un ostacolo per l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. L'esecuzione sarebbe pure ammissibile e possibile. H. L'interessato non ha presentato osservazioni in merito alla preannunciata revoca. Con decisione del 16 maggio 2008, l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria ed ha incaricato il Cantone Ticino di eseguire il rinvio. I. In data 18 giugno 2008 (cfr. plico raccomandato; data d'entrata: 19 giugno 2008), il richiedente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la conferma dell'ammissione provvisoria e, in via sussidiaria, la trasmissione degli atti di causa all'UFM per un approfondimento e una nuova valutazione dei fatti congiuntamente ad una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali; il tutto con protesta di spese e ripetibili. J. Il Tribunale, con due decisioni incidentali distinte del 24 giugno 2008, ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro il 24 luglio 2008 ed ha, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, esonerato l'insorgente dal pagamento dell'anticipo a copertura delle presunte spese processuali. K. Con risposta del 2 luglio 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. L. Con decisione incidentale del 9 luglio 2008, il Tribunale ha concesso al ricorrente un termine fino all'8 agosto 2008 per introdurre l'atto di replica. M. Con scritti dell'8 agosto 2008 (cfr. plichi raccomandati; data d'entrata: 11 agosto 2008), l'insorgente ha prodotto l'atto di replica. N. Con ordinanza del 9 marzo 2011, il Tribunale ha chiesto al ricorrente di esprimersi entro il 24 marzo 2011 circa l'eventuale riconoscimento dei pretesi figli dello stesso; le relazioni ch'egli ha con loro e con la di loro madre, dal punto di vista affettivo ed economico; come pure in merito all'eventuale propria attività professionale o questioni legate al suo stato di salute. O. Con scritto del 24 marzo 2011 (cfr. plico raccomandato; data d'entrata: 28 marzo 2011), l'insorgente ha inoltrato le sue osservazioni. P. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché dell'UFM in materia degli stranieri concernenti l'ammissione provvisoria (art. 33 lett. d LTAF). La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale (art. 112 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 [LStr, RS 142.20]). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

3. Va qui di seguito esaminato se l'autorità inferiore ha giustamente revocato l'ammissione provvisoria al ricorrente, segnatamente se detta autorità ha rettamente ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento come ammissibile, esigibile e possibile. 3.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che nelle tre province di Duhok, Erbil e Suleimaniya, nel nord dell'Iraq, non vi sarebbe una situazione di violenza generalizzata. Inoltre, risulterebbe che il ricorrente abbia sempre vissuto fino all'espatrio nella provincia di Duhok e che ivi avrebbe una rete famigliare nelle persone di sua madre, di due fratelli e di tre sorelle. D'altra parte, l'insorgente che risiede in Svizzera da più di otto anni, non eserciterebbe un'attività lavorativa di particolare rilievo e non avrebbe nessun legame familiare nel nostro Paese. Egli è entrato in Svizzera all'età di 19 anni ed avrebbe vissuto la maggior parte della sua vita in Iraq, ossia l'infanzia e quasi tutta l'adolescenza. E' poi giovane, in buona salute, non sarebbe sostegno a famiglia e potrebbe ragionevolmente reinserirsi nella sua regione d'origine in Iraq. Pertanto, non sussisterebbero motivi individuali suscettibili di costituire un ostacolo per l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. In aggiunta, l'autorità inferiore ha considerato che la revoca dell'ammissione provvisoria non rappresenterebbe per l'insorgente una misura eccessivamente rigorosa. In sostanza l'UFM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento come ammissibile, esigibile e possibile. 3.2. Aggravandosi contra la decisione dell'UFM, il ricorrente contesta, in sostanza e per quanto qui di rilievo, l'analisi fatta dall'Ufficio circa la situazione nelle tre province nel nord dell'Iraq. A suo dire non vi sarebbero indicati fatti che indurrebbero a concludere che la sicurezza sia garantita e che la dignità umana nonché i diritti umani siano rispettati. Inoltre, egli ritiene di aver fondato la propria domanda d'asilo sulla vicenda legata all'uccisione di tale E._______ da parte di suo fratello, quindi, considerato quanto sia diffusa la vendetta in Iraq e quanto possa durare una faida familiare, tale faccenda avrebbe dovuto essere valutata dall'UFM in vista della revoca dell'ammissione provvisoria. Il ricorrente allega poi che le attività dell'esercito turco nelle zone del nord dell'Iraq continuerebbero, causando vittime non solo tra i guerriglieri del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Partîya Karkerén Kurdîstan [di seguito: PKK]), ma anche tra la popolazione civile. Per di più, in data 17 giugno 2008 l'esercito turco avrebbe bombardato un villaggio provocando la morte di 21 ribelli PKK. In data il 16 giugno 2008, sarebbe stato l'Iran a prendere di mira alcuni villaggi curdi dell'Iraq del nord nella provincia di Suleimaniya. Di conseguenza, la valutazione della situazione nel nord dell'Iraq dovrebbe condurre a non poter ritenere esigibile l'esecuzione dell'allontanamento. Aggiungasi, che l'UFM misconoscerebbe i legami familiari che il ricorrente avrebbe in Svizzera. Egli convivrebbe in effetti con la signora F._______, richiedente l'asilo del Kosovo ammessa provvisoriamente in Svizzera. Da questa relazione sarebbero nati i figli G._______ e H._______. La ragione per cui non figurerebbe nei certificati di nascita dei figli il nome del padre sarebbe data dal fatto che lo stesso non sarebbe ancora riuscito ad ottenere dall'Iraq i documenti che lo stato civile richiederebbe per accogliere l'iscrizione. Un rinvio verso l'Iraq violerebbe pertanto il principio dell'unità della famiglia e sarebbe contrasto con disposizioni fondamentali della Convenzione sui diritti del fanciullo. 3.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rilevato, in particolare, che la domanda d'asilo del ricorrente sarebbe stata respinta, in quanto avrebbe considerato che la situazione del ricorrente non sarebbe tale da meritare tutela. Inoltre, l'ammissione provvisoria sarebbe stata pronunciata a causa della situazione allora vigente nel Paese d'origine e non in rapporto alla situazione personale dell'insorgente. Infine, l'autorità inferiore ha osservato che, per quanto riguarda l'integrazione in Svizzera, egli come pure la sua compagna dipenderebbero da prestazioni assistenziali. Peraltro, la convivenza senza nessun vincolo matrimoniale con una persona ammessa provvisoriamente la quale di conseguenza non beneficerebbe di un regolamento stabile delle condizioni di soggiorno in Svizzera come pure la nascita di due figli non riconosciuti dal ricorrente, non potrebbero rappresentare degli elementi determinanti per il mantenimento dell'ammissione provvisoria. 3.4. Nella replica, l'insorgente ha rinviato a quanto già allegato nell'atto ricorsuale ritenendo per di più incomprensibile la considerazione dell'autorità inferiore secondo cui la nascita di due figli in Svizzera e una convivenza "more uxorio" non potrebbero rappresentare degli elementi determinanti per il mantenimento dell'ammissione provvisoria, in quanto in contrasto con l'art. 44 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e con l'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Inoltre, il fatto che l'autorità cantonale non abbia chiesto l'autorizzazione per il rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 84 cpv. 5 LStr, dipenderebbe solo dalla mancata presentazione del ricorrente di una richiesta in tal senso che non avrebbe ancora avuto luogo, in quanto sarebbe necessario dapprima verificare la stabilità professionale dopo un periodo relativamente lungo di disoccupazione. Pertanto, egli potrà presentare domanda di concessione di un permesso di dimora solo nei prossimi mesi. 3.5. Nelle successive osservazioni, il ricorrente ha dichiarato che per quanto riguarda il riconoscimento dei figli non avrebbe potuto procurarsi la documentazione richiesta dallo stato civile. Egli vivrebbe insieme alla compagna e ai figli formando una famiglia ormai già dal 2005 in modo tale da poter considerare le relazioni affettive con i figli e la compagna come quelle che caratterizzerebbero un qualsiasi nucleo familiare vivendo "more uxorio". Attualmente l'insorgente non svolgerebbe alcuna professione e solo da qualche giorno che avrebbe intrapreso uno stage di pittore. Peraltro, sarebbe in buona salute e non presenterebbe patologie particolari. 4. 4.1. Giusta l'art. 83 cpv. 1 della LStr l'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile. In caso di mancato adempimento di una delle succitate condizioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria. L'UFM verifica periodicamente se le condizioni per la concessione dell'ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte (art. 84 cpv. 1 LStr). In caso contrario, detto Ufficio la revoca ed ordina l'esecuzione dell'allontanamento (art. 84 cpv. 2 LStr). 4.2. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce semplicemente nella massima del divieto di respingimento, ma anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare gli art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 23). 4.2.1. Nel caso concreto, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente, il quale non ha la qualità di rifugiato ritenuta la crescita in giudicato della decisione dell'UFR del 30 luglio 2002, potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termini il ricorrente non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate. Peraltro, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (cfr. ibidem consid. 6a e GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pagg. 110 segg. nonché relativi riferimenti): in altre parole, la difficile situazione generale dei diritti umani in Iraq, come la denuncia l'insorgente nel gravame, in ogni caso non lascia apparire l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese come di per sé inammissibile. Giova poi infine sottolineare che le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie delle tre province curde del nord dell'Iraq - fra cui Duhok, regione dove il ricorrente ha vissuto dalla nascita fino al suo espatrio in data 20 settembre 1999 - hanno, di principio, la capacità e la volontà, se sollecitate, di garantire agli abitanti delle tre province la protezione dalle persecuzioni (cfr. DTAF 2008/4 consid. 6). 4.2.2. In questo contesto il ricorrente si appella poi al principio dell'unità della famiglia per il mantenimento dell'ammissione provvisoria, principio che sarebbe, secondo lui, violato in caso di allontanamento verso il suo Paese d'origine. Preliminarmente, codesto Tribunale osserva che la conclusione relativa alla violazione del principio dell'unità della famiglia, ossia al rispetto della vita privata e familiare dedotto dall'art. 8 CEDU, non può fare oggetto del caso in disamina, concernendo la pronuncia dell'allontanamento di per sé e non attinente l'esecuzione dell'allontanamento, per il che, la censura sollevata in materia del principio dell'unità della famiglia, va deserta. Va non di meno evidenziato che il rispetto della vita privata e familiare dedotto dall'art. 8 CEDU, presuppone un legame familiare vissuto ed intatto con un membro della famiglia presente in Svizzera, il quale deve essere titolare di un diritto di residenza certo in Svizzera ("gefestigtes Anwesenheitsrecht"), ovvero in caso di cittadinanza svizzera, di un permesso di domicilio oppure di un permesso di dimora il quale si basa su un diritto certo ("gefestigter Rechtsanspruch") o, eccezionalmente, allorquando lo straniero può prevalersi di un'integrazione sociale e professionale particolarmente intensa (cfr. DTF 130 II 281 consid. 3.1-3.2 pag. 261, DTF 129 II 193 consid. 5.3.1, DTF 127 II 60 consid. 1d/aa, DTF 126 II 335 consid. 2a pagg. 339 e 382 segg., DTF 125 II 633 consid. 2e pag. 639). Alla protezione deducibile dall'art. 8 CEDU possono appellarsi, tra gli altri, i membri del nucleo familiare, il coniuge ed i figli minorenni che vivono in comunione (cfr. DTF 129 II 193 consid. 5.3.1, DTF 127 II 60 consid. 1d/aa, DTF 122 II 289 consid. 1c), cosi come il concubino che forma con il rifugiato una comunità durevole analoga al matrimonio può beneficiare di tale protezione (cfr. DTAF 2008/47 consid. 4.1.1; GICRA 1993 n. 24; inoltre art. 2 cpv. 1 LStr in relazione all'art. 1a lett. e dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1], secondo la quale sono equiparati ai coniugi anche i partner registrati). Nel caso in narrativa, nulla giova al ricorrente l'appello al principio dell'unità della famiglia per dedurne un diritto di permanenza in Svizzera. Infatti, la sua compagna ed i presunti figli non dispongono, con l'ammissione provvisoria, di un diritto di residenza certo ("gefestigtes Anwesenheits-recht") a rimanere in Svizzera. La questione del legame di paternità può quindi restare anche aperta, non essendo del resto, stati comprovati né il rapporto di filiazione dei medesimi con l'insorgente, né una comunità durevole la quale rappresenta un rapporto prossimo, vero e vissuto nonché di dipendenza con la sua concubina di cui si è limitato a dichiarare di conviverci dal 2005 (cfr. ricorso, pag. 4; replica, scritto del 24 marzo 2011). Nulla vale in questo contesto nemmeno il richiamo del ricorrente alla massima d'ufficio, non spettando, se del caso, alla scrivente autorità indagare oltre per conto del ricorrente sul rapporto di filiazione con i suoi presunti figli e del rapporto con la sua concubina, nella misura in cui, in virtù dell'obbligo di collaborare, è onere del ricorrente fornire le prove o rendere verosimile quanto allega (cfr. DTF 126 II 335 consid. 2.cc pag. 342, DTF 124 II 361 consid. 2b pag. 365). Per gli stessi motivi e sulla base delle considerazioni precedenti non si evincono poi dagli atti nemmeno elementi sui quali il ricorrente potrebbe prevalersi del principio dell'unità della famiglia ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale E 5698/2010 del 1° novembre 2010 consid. 4.2.2, D 7710/2008 del 12 luglio 2010 pagg. 6 seg., D-4982/2006 del 26 maggio 2010 consid. 4.4; GICRA 2004 n. 12 consid. 7b pag. 77, GICRA 1995 n. 24 consid. 9 pag. 229 e seg.). Visto quanto precede e nella misura in cui la questione va qui esaminata e decisa, non sono ravvisabili le condizioni d'applicazione dell'art. 8 CEDU. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale. 4.3. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti; GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215). Ciò posto, quo agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). In casu, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino iracheno di etnia curda, di aver vissuto a B._______, nella provincia di Duhok, dalla nascita fino al suo espatrio in data 20 settembre 1999 (cfr. verbale 1, pag. 1; verbale d'audizione del 3 luglio 2002 [di seguito: verbale 3], pag. 2). Inoltre, l'insorgente è giovane, celibe ed ha una certa esperienza come commesso. Dispone altresì di una rete familiare a B._______ (cfr. verbale 1, pag. 2; verbale 2, pag. 2). Egli non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. Non giova al ricorrente appellarsi alla buona integrazione in Svizzera ed il tempo ivi trascorso, non costituendo ragione ostativa all'esecuzione dell'allontanamento. Peraltro, non v'è motivo di ritenere che l'autore del gravame, allontanato in Iraq, subirà uno sradicamento culturale importante. Tutto ciò posto, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per lo stesso di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. Ne consegue che da questo punto di vista l'esecuzione dell'allontanamento è da considerarsi ragionevolmente esigibile. 4.4. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 90 lett. c LStr; art. 2 cpv. 1 LStr in relazione all'art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513 segg.). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

5. Visto quanto precede, l'UFM ha rettamente revocato l'ammissione provvisoria del ricorrente. Di conseguenza, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. Spetterà, se del caso, al Cantone valutare le condizioni di rilascio di un permesso di dimora ad una persona soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo.

6. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

7. Le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

8. La presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. c cifra 3 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: