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D-3990/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-06-06 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 6 giugno 2024

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwal tungsgeri cht T ri bunal admi ni strati f fédéral T ri bunal e amm ini strati vo federal e T ri bunal admi ni strati v federal

Corte IV D-3990/2024

S e n t e n z a d e l 1 5 a p r i l e 2 0 2 5 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Susanne Bolz-Reimann; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (…), Turchia, patrocinato da Ali Tüm, Asylum Rechtsberatung, (…), ricorrente,

contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 6 giugno 2024 / N (…).

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Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 5 febbraio 2024. In precedenza la madre ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 12 gennaio 2023 (procedura […]) come pure la sorella in data 16 aprile 2024 (procedura […]). A.b In data 15 aprile 2024 la SEM ha sentito il richiedente nell'ambito di un'audizione ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) (cfr. atto SEM n. [{…}]-40/16, di seguito: il verbale). A.c In data 18 aprile 2024 l’autorità inferiore ha respinto la domanda d’asilo dell’interessato. A seguito del ricorso interposto a quest’ultima in data 13 maggio 2024, la SEM ha deciso, il seguente 21 maggio 2024 di annul- lare la decisione impugnata e di riprendere la procedura di prima istanza. A.d Con decisione del 22 maggio 2024, la SEM ha assegnato il caso alla procedura ampliata. B. Con decisione del 6 giugno 2024, notificata l’8 giugno 2024, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato dell'interessato, ha respinto la sua do- manda d'asilo, ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera e incaricato il Cantone Lucerna dell'esecuzione della misura. C. In data 25 giugno 2024 (data d'entrata: 26 giugno 2024) l'interessato è in- sorto con ricorso elettronico non firmato validamente dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) e ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera e la trattazione della procedura in tede- sco e la constatazione dei fatti giuridicamente rilevanti; in via subordinata, il rinvio degli atti alla SEM per una nuova decisione, con contestuale richie- sta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, oltre che protesta di spese e ripetibili. In allegato egli ha trasmesso la procura e la decisione impugnata.

D-3990/2024 Pagina 3 D. Il 26 giugno 2024 il ricorrente ha ritrasmesso il ricorso in versione cartacea, allegandovi procura e decisione impugnata. E. Con decisione incidentale del 2 luglio 2024 il Tribunale ha respinto la do- manda di assistenza giudiziaria e ha richiesto il pagamento dell’anticipo entro il 17 luglio 2024. Il successivo 9 luglio 2024 il ricorrente ha versato tale importo.

Diritto: 1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla pro- cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). Gli atti impugnati costituiscono quindi una deci- sione ai sensi dell’art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modifica delle stesse (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest’ultima. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione con l’art. 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318] e art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.

D-3990/2024 Pagina 4 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considera- zioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di una se- conda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Occorre ora esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame, in quanto sono suscettibili di condurre all’annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5). Invero, nel suo ricorso, lamenta un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. 4.2 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). L’accertamento dei fatti è incompleto allor- quando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione. Esso risulta inesatto se l’autorità omette di amministrare la prova di un fatto giuridicamente rile- vante, apprezza in maniera erronea il risultato dell’amministrazione di un mezzo di prova o fonda la decisione su fatti non conformi all’incarto (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2; sentenza del Tribunale A-671/2015 del 3 ago- sto 2020 consid. 2.1 e D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5.2; KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Öffentliches Verfahrensrecht, 3a ed. 2021,

n. marg. 1585). Significativo è il substrato fattuale per le condizioni di ap- plicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.2.2; ISABELLE HÄNER, in: Häner/Waldmann [ed.], Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). 4.3 Dal canto suo l’obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (disciplinato dall’art. 29 cpv. 2 Cost.). Detta prero- gativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interes- sate di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il

D-3990/2024 Pagina 5 suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da con- sentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 con- sid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 4.4 Nel caso di specie, il Tribunale constata che attualmente le procedure d’asilo della madre e della sorella sono ancora pendenti. L’interessato, tra i propri motivi d’asilo solleva tra le altre cose una persecuzione riflessa per quanto asseritamente accaduto alla madre e alla sorella. Le procedure, avvenute in differenti periodi temporali, non hanno permesso all’autorità inferiore di prendere in considerazione degli elementi emersi nelle altre due procedure, non ancora concluse, nonostante le stesse siano state avviate prima dell’emanazione da parte dell’autorità di prime cure della decisione impugnata. Il Tribunale constata che sanare tali problematiche tramite un’istruzione, oppure attendere sino all’emanazione delle sue decisioni senza che esse tengano in considerazione anche la presente, sarebbe troppo dispendioso in termini di tempo e risorse. Di conseguenza il Tribu- nale ritiene giudizioso rinviare gli atti all’autorità inferiore, di modo che possa coordinare le procedure, effettuare una nuova analisi sulla scorta di tutti gli elementi ad oggi disponibili e pronunciarsi in una nuova decisione unica, che riguardi tutti i membri della famiglia. 4.5 Ne discende che le censure formali sono accolte. 5. 5.1 Pertanto il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 6 giugno 2024 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per il completamento dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova decisione coordinata. 5.2 L’autorità inferiore è invitata a congiungere le procedure, armonizzan- done la tipologia, e ad effettuare un’analisi della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi addotti sulla scorta di tutti gli elementi agli atti. Se lo riterrà necessario potrà nuovamente sentire l’interessato.

D-3990/2024 Pagina 6 6. Visto l’esito della procedura, non sono riscosse spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Di conseguenza il Tribunale rifonderà CHF 750.– al ricorrente, versati a titolo di anticipo spese in data 9 luglio 2024. 7. 7.1 Ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’in- dennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha soppor- tato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie deri- vanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della deci- sione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l’inden- nità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribu- nale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). 7.2 Il patrocinatore non ha prodotto alcuna nota d’onorario. Considerato che egli ha già ricevuto un importo di CHF 500.– a titolo di ripetibili nel corso della prima procedura D-2934/2024 del 23 maggio 2024 e che il ri- corso è rimasto pressoché simile, l’indennità per spese ripetibili è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 350.–, le spese ripetibili non comprendono l’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF. 8. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3990/2024 Pagina 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 6 giugno 2024 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell’istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. L’anticipo spese pari a CHF 750.– versato dall’interessato in data 9 luglio 2024 gli viene restituito. 3. La SEM rifonderà al ricorrente CHF 350.– a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

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