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D-3928/2013

D-3928/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-07-19 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / nuova procedura d'asilo per la Svizzera) ed allontanamento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Corte IV

D-3928/2013

Sentenza del 19 luglio 2013

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,

con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach,

cancelliera Camilla Fumagalli.

Parti

A._______, nato il (...),

Nigeria,

ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM),

Quellenweg 6, 3003 Berna,

autorità inferiore .

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;

decisione dell'UFM del 3 luglio 2013 / N (...).

Visto:

la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 13 aprile 2012 in Svizzera;

la decisione dell'UFM del 31 ottobre 2012 con la quale non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 let. a della Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato, nonché l'esecuzione dell'allontanamento stesso;

la seconda domanda d'asilo in Svizzera che il ricorrente ha presentato in data 16 giugno 2013;

il verbale d'audizione sulle generalità (di seguito: verbale 1) e il verbale di audizione concernente il diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 let. e LAsi (di seguito: verbale 2), entrambi del 20 giugno 2013;

la decisione dell'UFM del 3 luglio 2013, notificata al ricorrente il giorno stesso (cfr. atto B16/1), con la quale l'UFM non è entrato nel merito della suddetta domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 let. e LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato, nonché l'esecuzione dell'allontanamento stesso;

il ricorso del 10 luglio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato);

la copia dell'incarto dell'UFM, trasmessa via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 11 luglio 2013;

l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale in data 15 luglio 2013;

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato:

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino nigeriano nato a Benin City (Nigeria) e di aver vissuto a B._______, Edo State (Nigeria) sino al suo espatrio avvenuto il (...) 2013;

che egli ha affermato di aver lasciato la Svizzera nel novembre 2012, dopo la conclusione infruttuosa della sua procedura d'asilo e di non essere ritornato nel proprio Paese d'origine (cfr. verbale 1, p. 4 e p.7), che egli ha, altresì, dichiarato di non avere nuovi motivi di asilo (cfr. verbale 1, p. 9);

che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità ha dichiarato che i motivi d'asilo sono gli stessi già fatti valere nella prima domanda d'asilo, ossia sarebbe espatriato per scappare dalla famiglia musulmana della fidanzata dello zio che l'avrebbe cercato per ucciderlo e vendicare così la scomparsa della donna, perita in un bombardamento insieme allo zio mentre si trovavano in chiesa; che, in caso di rientro Patria egli teme che i musulmani che gli avevano creato problemi prima dell'espatrio possano trovarlo ed ucciderlo (cfr. verbale 2, p. 1);

che, dopo la conclusione della prima procedura di asilo, il medesimo avrebbe lasciato la Svizzera a fine novembre 2012 per recarsi in Italia, a C._______ (provincia di D._______); che in tale paese avrebbe vissuto con la fidanzata sino al (...) 2013, data in cui la relazione sarebbe terminata e avrebbe fatto rientro in Svizzera per depositare una seconda domanda d'asilo;

che, nella decisione del 3 luglio 2013 l'UFM ha considerato, da un lato, che la prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;

che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la sua esecuzione verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile; che la stessa ha, altresì, fissato un emolumento, giusta l'art. 17b cpv. 4 LAsi, di CHF 600.- a carico del richiedente;

che, nel ricorso, il ricorrente fa valere che i motivi adotti in questa nuova procedura d'asilo sarebbero gli stessi già presentati per la prima domanda; che, per di più, sarebbe tornato in Svizzera per chiedere nuovamente asilo in quanto la sua relazione con la fidanzata sarebbe terminata e non avrebbe prospettive concrete in Italia; il ricorrente aggiunge inoltre che la situazione in Nigeria è andata ulteriormente peggiorando, soprattutto i problemi con i musulmani; che, di conseguenza si ritroverebbe esposto a dei rischi accresciuti per la sua sicurezza e incolumità e la sua vita sarebbe davvero in pericolo; che, quindi, l'UFM avrebbe dovuto trattare la sua domanda in modo ben più approfondito;

che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che egli ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia;

che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;

che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 31 ottobre 2012;

che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi) in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato;

che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo, s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza;

che, segnatamente, il ricorrente ha espressamente dichiarato di non essere rientrato al suo Paese d'origine tra la crescita in giudicato della decisione del 31 ottobre 2012 e l'inoltro della seconda domanda d'asilo in Svizzera e di fare valere gli stessi motivi già invocati nel corso del primo procedimento di asilo (cfr. verbale 1, p. 6 e verbale 2, p. 1);

che, alla luce di quanto evocato, vi è, dunque, ragione di concludere che non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 e i relativi riferimenti);

che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuovamente addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;

che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);

che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);

che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile;

che considerata la situazione generale in Nigeria e la situazione personale del ricorrente egli è giovane, dispone di una formazione scolastica di base quanto di una pluriennale esperienza professionale come agricoltore; che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica DTAF 2009/2, consid. 9.3.2); che, infatti, il ricorrente gode di buona salute;

che, per di più, né la situazione politica né la situazione economica vigenti nel Paese d'origine del richiedente si oppongono all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; che, nonostante le tensioni in parte gravi che caratterizzano alcune regioni del Paese, la Nigeria non è afflitta da una situazione assimilabile a una guerra civile o di violenza generalizzata all'interno del territorio nazionale e il richiedente può sottrarsi ad eventuali disordini locali trasferendo il proprio domicilio in un'altra parte del Paese;

che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile;

che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;

che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;

che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]);

(dispositivo alla pagina seguente)

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico:

La cancelliera:

Daniele Cattaneo

Camilla Fumagalli

Data di spedizione: