opencaselaw.ch

D-3897/2010

D-3897/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-12-15 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Sachverhalt

A. L' (...), l'interessato - dichiaratosi cittadino turco, di etnia curda, originario di B._______ (Turchia), nella provincia di C._______, dove ha avuto ultimo domicilio - ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Ha affermato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 19 febbraio 2010 [di seguito: verbale 1] e del 10 marzo 2010 [di seguito: verbale 2]) di essere espatriato per il timore di subire ulteriori maltrattamenti da parte delle autorità e di essere ingiustamente incarcerato in ragione delle sue attività politiche. In particolare, all'inizio del mese di marzo 2008, l'interessato sarebbe stato picchiato, nonché ferito al ginocchio dalla polizia. Il (...) 2009, l'interessato sarebbe stato fermato a B._______, durante un controllo di polizia, mentre si stava recando ad un funerale in compagnia di tre amici. L'insorgente sarebbe poi stato trattenuto al posto di polizia per tre giorni, dove sarebbe stato picchiato. Il (...) 2009, sarebbe stato di nuovo condotto alla stazione di polizia, dove sarebbe stato trattenuto per un giorno. Il (...) 2009, dei poliziotti avrebbero cercato l'interessato a casa sua e, vista la sua assenza, avrebbero detto a sua madre che egli avrebbe dovuto presentarsi in questura. L'interessato si sarebbe quindi spontaneamente recato al posto di polizia, dove gli sarebbe stato chiesto se aveva partecipato ad una manifestazione a D._______ (Turchia), sarebbe stato fotografato ed in seguito rilasciato. L'interessato sarebbe quindi espatriato per il timore di subire un'ingiusta condanna, in quanto, secondo le sue allegazioni, una somiglianza con un qualsiasi partecipante alla suddetta manifestazione potrebbe portare al suo arresto. Il ricorrente ha allegato, inoltre, di temere il servizio di leva in quanto, se dovesse essere mandato nel sud-est del Paese, gli toccherebbe sparare contro la "sua gente" e temerebbe di essere ucciso. B. Con decisione del 29 aprile 2010, notificata all'interessato il 30 aprile 2010, l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 31 maggio 2010, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, nonché la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha presentato altresì una domanda di dispensa dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Con decisione incidentale dell'11 giugno 2010, il Tribunale ha respinto la summenzionata domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Ha quindi invitato il ricorrente a versare entro il 28 giugno 2010 l'importo di CHF 600. , con comminatoria di inammissibilità del ricorso, in caso di inosservanza. E. Il 18 giugno 2010, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto.

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

E. 2 Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 e 52 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) come pure all'art. 108 cpv. 1 LAsi.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano.

E. 4 Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. Sentenza del Tribunale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).

E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni del richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, giacché quanto allegato sarebbe nei punti essenziali contrario alla logica dell'agire, all'esperienza generale della vita ed insostenibile. In particolare, il ricorrente, nonostante l'asserito pericolo di essere incarcerato per le sue invocate attività politiche, avrebbe continuato a frequentare tranquillamente il partito, divenendone addirittura membro attivo tesserato poco prima dell'espatrio, benché non si sia mai iscritto al partito prima del gennaio 2010. Il comportamento dell'insorgente sarebbe altresì sorprendente, in quanto non avrebbe mai fatto uso delle possibilità di aiuto concrete a lui disponibili e non avrebbe nemmeno preso in considerazione la possibilità di rendersi irreperibile in una delle metropoli del suo Paese, dove avrebbe potuto facilmente ricostruirsi una vita. Inoltre, dopo essere stato incarcerato, interrogato e picchiato nel 2008, come pure il (...) 2009, il ricorrente avrebbe continuato la propria vita per oltre un anno prima di espatriare, senza intraprendere alcunché per difendersi. Sarebbe del resto eclatante che, dopo il fermo del (...) 2010, il ricorrente sia partito per E._______ il 2 gennaio 2010 per preparare il viaggio di espatrio, tornando poi tranquillamente a casa per ben due volte. Per di più, i mezzi di prova sarebbero inadeguati. Infatti, il tagliando di tesseramento, ottenuto dopo la sua decisione di lasciare la Turchia, non sarebbe in grado di provare il suo annoso coinvolgimento politico, ma al contrario, ne proverebbe solo la sua pretestuosità. In aggiunta, il certificato universitario non attesterebbe altro che la reale possibilità di procrastinare il servizio militare. Infine, i pregiudizi fatti valere non sarebbero determinanti in materia di asilo, in quanto le molestie ed ingiustizie subite dalla minoranza curda in Turchia non sarebbero di per sé motivo sufficiente per riconoscere la qualità di rifugiato.

E. 5.2 Nel gravame, il ricorrente fa valere di aver deciso di lasciare la Turchia per sottrarsi ad ulteriori maltrattamenti e per il timore di essere accusato della partecipazione alla manifestazione di D._______, alla quale non avrebbe preso parte, ed essere condannato ad una pena detentiva. Inoltre, adduce di temere di essere costretto a prestare servizio militare nel sud-est della Turchia con il rischio di dover sparare contro altri curdi e di essere ucciso come pretesto per la sua adesione alla causa curda. Peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM, non sarebbe affatto contrario alla logica dell'agire il fatto di avere continuato a frequentare la sede del partito, iscrivendosi anche al "Bari ve Demokrasi Partisi" (di seguito: BDP) poco prima dell'espatrio e dopo aver preso la decisione di lasciare la Turchia. Infatti, sarebbe noto che molti richiedenti l'asilo - poi riconosciuti come rifugiati - avrebbero atteso del tempo prima di lasciare il Paese di origine, nonostante il rischio di subire nuovi fermi, arresti arbitrari e maltrattamenti vari. Del resto, il vero attivista politico curdo sarebbe disposto a sopportare, almeno per qualche tempo, il rischio di essere sottoposto a tali misure, finché la situazione diviene insopportabile, come nel suo caso. In aggiunta, credere che l'ausilio di un legale, o del fratello medico, oppure del padre, funzionario statale in pensione, possano essere di aiuto, come riterrebbe l'UFM, significherebbe misconoscere la particolare esperienza di vita a cui si riferirebbe l'insorgente. Pertanto, le sue allegazioni sarebbero compatibili con la logica dell'agire e con l'esperienza generale della vita. Non da ultimo, rileva di non avere fatto riferimento ai timori legati al servizio militare nella seconda audizione, poiché essi costituirebbero soltanto una preoccupazione minore. Infine, l'insorgente ritiene che il suo racconto dovrebbe essere giudicato verosimile ed i suoi pregiudizi costituirebbero delle misure comportanti una pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 LAsi).

E. 6.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 8a pag. 180; cfr. GICRA 1997 n. 10 consid. 6 pag. 73 con la giurisprudenza e la dottrina citata). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 7 pag. 179 e seg.; GICRA 1994 n. 24 pag. 171 e segg. e GICRA 1993 n. 11 pag. 67 e segg.). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. GICRA 2004 n. 1 consid. 6a pag. 9, GICRA 1993 n. 21 pag. 134ss e GICRA 1993 n. 11 pag. 67 e segg.; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 447 e segg.; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pag. 69 e segg.; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Walter Kälin (ed.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Friborgo 1991, pag. 44; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e ed., Berna/Stoccarda 1991, pag. 108 e segg.; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea/Francoforte 1990, pag. 126 et 143 e segg.; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, pag. 287 e segg.).

E. 6.3 Nella nozione di pressione psichica insopportabile, quale motivo giustificante la concessione dell'asilo, sono compresi i metodi praticati e le misure intraprese in certi Stati da parte delle autorità nei confronti di alcuni individui o di una parte della popolazione, i quali secondo un esame oggettivo - sono di un'intensità tale da rendere impossibile, o difficilmente sopportabile, il proseguimento della vita o di un'esistenza conforme alla dignità umana, di modo che qualsiasi persona confrontata ad una tale situazione sarebbe stata costretta a fuggire dal suo Paese (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 10.3.1 pag. 200 e seg. e GICRA 2000 n. 17 conisd. 10 e 11 pag. 156 e segg.; KÄLIN, op. cit., pag. 49 e segg.; WERENFELS, op. cit., pag. 275). Come l'ha ritenuto il Consiglio federale, i metodi in oggetto sono quelli che, senza costituire necessariamente una minaccia per la vita o l'integrità corporale, possono provocare presso le vittime stati di costrizione e conflitti di coscienza tali da non rendere più loro tollerabile la permanenza nel Paese (cfr. Messaggio del Consiglio federale a sostegno di una legge sull'asilo del 31 agosto 1977, FF 1977 III 113, spec. pag. 125 e Messaggio concernente la revisione della legge sull'asilo del 6 luglio 1983, FF 1983 III 627, spec. pag. 631).

E. 6.4 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 LAsi). Per poter ammettere la verosimiglianza delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).

E. 6.5 Nella fattispecie, le dichiarazioni decisive del ricorrente si esauriscono in mere affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. D'altronde, il racconto dell'insorgente si distingue per il suo carattere illogico. In particolare, il ricorrente non è stato in grado di rendere verosimile il suo annoso impegno politico. Infatti, sebbene egli abbia affermato di aver frequentato per molti anni la sede del Demokratik Toplum Partisi (di seguito: DTP), predecessore del BDP, di essere sempre stato "all'interno del partito" e di esserne membro (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 8, D73 e D74 ), egli non vi si è mai iscritto (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 8, D76 e D77). In aggiunta, l'essersi iscritto al nuovo partito (BDP) nel gennaio 2010 (cfr. verbale 1, pag. 5), quando aveva già deciso di espatriare (cfr. verbale 2, pag. 9, D79 e D80), è totalmente insensato ed avvalla la tesi secondo cui egli vi si sarebbe iscritto al solo fine di apparire come un militante politico agli occhi delle autorità elvetiche. Inoltre, tale iscrizione costituisce pure un elemento di inverosimiglianza dei suoi timori di persecuzione, in quanto, se davvero l'insorgente avesse avuto un timore concreto ed oggettivo di essere perseguitato per il suo impegno politico al punto di decidere di espatriare, non si sarebbe certo iscritto al BDP a meno di dieci giorni dall'espatrio, con il conseguente rischio di aumentare ancor di più la probabilità di subire pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. verbale 1, pag. 7). Per di più, circa la sua iscrizione al BDP ha dapprima fatto riferimento ad un tagliando "per essere membro del partito" (cfr. verbale 2, pag. 9, D78), per poi affermare di aver soltanto ricevuto il "tagliando per votare" (cfr. verbale 2, pag. 9, D80), allorché dal documento depositato si evince che il tagliando sarebbe relativo all'iscrizione ed al tesseramento. Il ricorrente, confrontato a tale discrepanza, non ha chiarito il motivo di tale confusione (cfr. verbale 2, pag. 9, D81). Tali dichiarazioni contraddittorie conducono a dubitare delle conoscenze del ricorrente sul funzionamento del partito e confermano la tesi di un'iscrizione ad hoc per i bisogni della causa. Non da ultimo, riguardo all'asserito fermo del (...) 2009, l'insorgente ha dapprima sostenuto che il fermo sarebbe durato tre giorni, descrivendone però soltanto due e dando a credere che sarebbero stati portati in ospedale al secondo giorno (cfr. verbale 1, pag. 6), mentre che nella seconda audizione ha dichiarato di essere stato dal medico il terzo giorno e che il secondo giorno avrebbe ricevuto la visita di un avvocato (cfr. verbale 2, pag. 9, D84), di cui non aveva fatto menzione nella prima audizione. Peraltro, qualora gli arresti narrati, avvenuti nel mese di (...) 2009, fossero veritieri, sarebbe più che sorprendente che, nel (...) 2009, una volta appreso dalla madre che la polizia l'avrebbe cercato, il ricorrente si sia presentato spontaneamente al posto di polizia per chiedere che cosa volessero (cfr. verbale 1, pag. 5). Tale comportamento è, infatti, manifestamente contrario alla logica dell'agire, in quanto, se il ricorrente davvero avesse avuto motivo di temere persecuzioni da parte delle autorità, non si sarebbe certo recato al posto di polizia, ma, piuttosto, si sarebbe immediatamente reso irreperibile. Inoltre, l'insorgente si è contraddetto in merito a detto episodio, adducendo dapprima di essersi "presentato alla polizia" (cfr. verbale 1, pag. 5, 6), in seguito, che l'avrebbero "portato in questura" (cfr. verbale 2, pag. 6, D48) e per finire che, avvisato della visita della polizia da sua mamma, egli si sarebbe "spontaneamente presentato" (cfr. verbale 2, pag. 11, D100). Tali divergenze conducono a fortemente dubitare di tale avvenimento. Allo stesso titolo, i timori invocati, peraltro tardivamente, circa il servizio militare sono ipotetici e non fondati su indizi concreti e sufficienti per fare ritenere, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. In considerazione di quanto precede, non soccorrono il ricorrente i mezzi di prova prodotti circa, da un lato, l'iscrizione al partito e, dall'altro lato, la sua idoneità al servizio militare. Inoltre, agli atti emerge che, dopo gli allegati episodi del mese di (...) 2009, egli non ha più avuto problemi con la polizia fino al mese di (...) 2009 e questo senza che egli abbia preso una qualsiasi precauzione per evitare di essere localizzato. Tale fatto inficia l'ipotesi che la polizia lo perseguiti. In effetti, se il ricorrente fosse stato ricercato, la polizia avrebbe potuto facilmente trovarlo, ad esempio presso la sede del partito, che egli frequentava regolarmente. Non da ultimo, se davvero l'insorgente fosse stato perseguitato dalle autorità, non sarebbe certo stato rilasciato così facilmente il (...) 2009. Infine, se avesse temuto davvero persecuzioni da parte delle autorità, il ricorrente avrebbe evitato di espatriare proprio dall'aeroporto internazionale di E._______, munito del proprio passaporto (cfr. verbale 1, pag. 7). Visto tutto quanto sopra e senza che sia necessario menzionare ulteriori elementi di inattendibilità del racconto, il Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Peraltro, in merito alla pretesa esistenza di generali persecuzioni da parte della autorità nei suoi confronti, in ragione dell'appartenenza all'etnia curda (cfr. verbale 2, pag. 5, D48), il mero fatto di appartenere a tale etnia non implica necessariamente l'esistenza di persecuzioni nei suoi confronti e in generale nei confronti di tale popolo (cfr. sentenza del Tribunale D-6904/2006 del 14 gennaio 2010, consid. 7.1 e 9.3.1).

E. 6.6 In considerazione di quanto esposto, il ricorso, in materia di asilo, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 7.1 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. GICRA 2001 n. 21).

E. 7.2.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).

E. 7.2.2 Per gli stessi motivi citati al considerando 6 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Turchia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun elemento secondo cui il ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr).

E. 7.2.3 In aggiunta, in Turchia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, ha una formazione scolastica superiore, avendo egli studiato (...) ed (...) fino al secondo anno di università, nonché un'esperienza professionale quale (...) (cfr. verbale 1, pag. 2). Inoltre, l'insorgente dispone di un'importante rete sociale in patria, ritenuto segnatamente che vi risiedono i suoi genitori e (...) fratelli (cfr. verbale 1, pag. 3). Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il medesimo di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese di origine, tanto più che potrà, se necessario, richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr).

E. 7.2.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515), potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio, oltre a quanto già depositato agli atti (cfr. risultanze processuali). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 7.3 In considerazione di quanto precede, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 8 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).

E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono tuttavia computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dal ricorrente il 18 giugno 2010. (dispositivo alla pagine seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.-, versato il 18 giugno 2010.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3897/2010 Sentenza del 15 dicembre 2011 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, con l'approvazione del giudice François Badoud, cancelliere Andrea Pedrazzini. Parti A._______, nato il (...), Turchia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 29 aprile 2010 / N (...). Fatti: A. L' (...), l'interessato - dichiaratosi cittadino turco, di etnia curda, originario di B._______ (Turchia), nella provincia di C._______, dove ha avuto ultimo domicilio - ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Ha affermato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 19 febbraio 2010 [di seguito: verbale 1] e del 10 marzo 2010 [di seguito: verbale 2]) di essere espatriato per il timore di subire ulteriori maltrattamenti da parte delle autorità e di essere ingiustamente incarcerato in ragione delle sue attività politiche. In particolare, all'inizio del mese di marzo 2008, l'interessato sarebbe stato picchiato, nonché ferito al ginocchio dalla polizia. Il (...) 2009, l'interessato sarebbe stato fermato a B._______, durante un controllo di polizia, mentre si stava recando ad un funerale in compagnia di tre amici. L'insorgente sarebbe poi stato trattenuto al posto di polizia per tre giorni, dove sarebbe stato picchiato. Il (...) 2009, sarebbe stato di nuovo condotto alla stazione di polizia, dove sarebbe stato trattenuto per un giorno. Il (...) 2009, dei poliziotti avrebbero cercato l'interessato a casa sua e, vista la sua assenza, avrebbero detto a sua madre che egli avrebbe dovuto presentarsi in questura. L'interessato si sarebbe quindi spontaneamente recato al posto di polizia, dove gli sarebbe stato chiesto se aveva partecipato ad una manifestazione a D._______ (Turchia), sarebbe stato fotografato ed in seguito rilasciato. L'interessato sarebbe quindi espatriato per il timore di subire un'ingiusta condanna, in quanto, secondo le sue allegazioni, una somiglianza con un qualsiasi partecipante alla suddetta manifestazione potrebbe portare al suo arresto. Il ricorrente ha allegato, inoltre, di temere il servizio di leva in quanto, se dovesse essere mandato nel sud-est del Paese, gli toccherebbe sparare contro la "sua gente" e temerebbe di essere ucciso. B. Con decisione del 29 aprile 2010, notificata all'interessato il 30 aprile 2010, l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 31 maggio 2010, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, nonché la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha presentato altresì una domanda di dispensa dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Con decisione incidentale dell'11 giugno 2010, il Tribunale ha respinto la summenzionata domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Ha quindi invitato il ricorrente a versare entro il 28 giugno 2010 l'importo di CHF 600. , con comminatoria di inammissibilità del ricorso, in caso di inosservanza. E. Il 18 giugno 2010, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto:

1. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

2. Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 e 52 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) come pure all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano.

4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. Sentenza del Tribunale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. 5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni del richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, giacché quanto allegato sarebbe nei punti essenziali contrario alla logica dell'agire, all'esperienza generale della vita ed insostenibile. In particolare, il ricorrente, nonostante l'asserito pericolo di essere incarcerato per le sue invocate attività politiche, avrebbe continuato a frequentare tranquillamente il partito, divenendone addirittura membro attivo tesserato poco prima dell'espatrio, benché non si sia mai iscritto al partito prima del gennaio 2010. Il comportamento dell'insorgente sarebbe altresì sorprendente, in quanto non avrebbe mai fatto uso delle possibilità di aiuto concrete a lui disponibili e non avrebbe nemmeno preso in considerazione la possibilità di rendersi irreperibile in una delle metropoli del suo Paese, dove avrebbe potuto facilmente ricostruirsi una vita. Inoltre, dopo essere stato incarcerato, interrogato e picchiato nel 2008, come pure il (...) 2009, il ricorrente avrebbe continuato la propria vita per oltre un anno prima di espatriare, senza intraprendere alcunché per difendersi. Sarebbe del resto eclatante che, dopo il fermo del (...) 2010, il ricorrente sia partito per E._______ il 2 gennaio 2010 per preparare il viaggio di espatrio, tornando poi tranquillamente a casa per ben due volte. Per di più, i mezzi di prova sarebbero inadeguati. Infatti, il tagliando di tesseramento, ottenuto dopo la sua decisione di lasciare la Turchia, non sarebbe in grado di provare il suo annoso coinvolgimento politico, ma al contrario, ne proverebbe solo la sua pretestuosità. In aggiunta, il certificato universitario non attesterebbe altro che la reale possibilità di procrastinare il servizio militare. Infine, i pregiudizi fatti valere non sarebbero determinanti in materia di asilo, in quanto le molestie ed ingiustizie subite dalla minoranza curda in Turchia non sarebbero di per sé motivo sufficiente per riconoscere la qualità di rifugiato. 5.2. Nel gravame, il ricorrente fa valere di aver deciso di lasciare la Turchia per sottrarsi ad ulteriori maltrattamenti e per il timore di essere accusato della partecipazione alla manifestazione di D._______, alla quale non avrebbe preso parte, ed essere condannato ad una pena detentiva. Inoltre, adduce di temere di essere costretto a prestare servizio militare nel sud-est della Turchia con il rischio di dover sparare contro altri curdi e di essere ucciso come pretesto per la sua adesione alla causa curda. Peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM, non sarebbe affatto contrario alla logica dell'agire il fatto di avere continuato a frequentare la sede del partito, iscrivendosi anche al "Bari ve Demokrasi Partisi" (di seguito: BDP) poco prima dell'espatrio e dopo aver preso la decisione di lasciare la Turchia. Infatti, sarebbe noto che molti richiedenti l'asilo - poi riconosciuti come rifugiati - avrebbero atteso del tempo prima di lasciare il Paese di origine, nonostante il rischio di subire nuovi fermi, arresti arbitrari e maltrattamenti vari. Del resto, il vero attivista politico curdo sarebbe disposto a sopportare, almeno per qualche tempo, il rischio di essere sottoposto a tali misure, finché la situazione diviene insopportabile, come nel suo caso. In aggiunta, credere che l'ausilio di un legale, o del fratello medico, oppure del padre, funzionario statale in pensione, possano essere di aiuto, come riterrebbe l'UFM, significherebbe misconoscere la particolare esperienza di vita a cui si riferirebbe l'insorgente. Pertanto, le sue allegazioni sarebbero compatibili con la logica dell'agire e con l'esperienza generale della vita. Non da ultimo, rileva di non avere fatto riferimento ai timori legati al servizio militare nella seconda audizione, poiché essi costituirebbero soltanto una preoccupazione minore. Infine, l'insorgente ritiene che il suo racconto dovrebbe essere giudicato verosimile ed i suoi pregiudizi costituirebbero delle misure comportanti una pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 LAsi. 6. 6.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 LAsi). 6.2. Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 8a pag. 180; cfr. GICRA 1997 n. 10 consid. 6 pag. 73 con la giurisprudenza e la dottrina citata). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 7 pag. 179 e seg.; GICRA 1994 n. 24 pag. 171 e segg. e GICRA 1993 n. 11 pag. 67 e segg.). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. GICRA 2004 n. 1 consid. 6a pag. 9, GICRA 1993 n. 21 pag. 134ss e GICRA 1993 n. 11 pag. 67 e segg.; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 447 e segg.; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pag. 69 e segg.; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Walter Kälin (ed.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Friborgo 1991, pag. 44; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e ed., Berna/Stoccarda 1991, pag. 108 e segg.; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea/Francoforte 1990, pag. 126 et 143 e segg.; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, pag. 287 e segg.). 6.3. Nella nozione di pressione psichica insopportabile, quale motivo giustificante la concessione dell'asilo, sono compresi i metodi praticati e le misure intraprese in certi Stati da parte delle autorità nei confronti di alcuni individui o di una parte della popolazione, i quali secondo un esame oggettivo - sono di un'intensità tale da rendere impossibile, o difficilmente sopportabile, il proseguimento della vita o di un'esistenza conforme alla dignità umana, di modo che qualsiasi persona confrontata ad una tale situazione sarebbe stata costretta a fuggire dal suo Paese (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 10.3.1 pag. 200 e seg. e GICRA 2000 n. 17 conisd. 10 e 11 pag. 156 e segg.; KÄLIN, op. cit., pag. 49 e segg.; WERENFELS, op. cit., pag. 275). Come l'ha ritenuto il Consiglio federale, i metodi in oggetto sono quelli che, senza costituire necessariamente una minaccia per la vita o l'integrità corporale, possono provocare presso le vittime stati di costrizione e conflitti di coscienza tali da non rendere più loro tollerabile la permanenza nel Paese (cfr. Messaggio del Consiglio federale a sostegno di una legge sull'asilo del 31 agosto 1977, FF 1977 III 113, spec. pag. 125 e Messaggio concernente la revisione della legge sull'asilo del 6 luglio 1983, FF 1983 III 627, spec. pag. 631). 6.4. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 LAsi). Per poter ammettere la verosimiglianza delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 6.5. Nella fattispecie, le dichiarazioni decisive del ricorrente si esauriscono in mere affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. D'altronde, il racconto dell'insorgente si distingue per il suo carattere illogico. In particolare, il ricorrente non è stato in grado di rendere verosimile il suo annoso impegno politico. Infatti, sebbene egli abbia affermato di aver frequentato per molti anni la sede del Demokratik Toplum Partisi (di seguito: DTP), predecessore del BDP, di essere sempre stato "all'interno del partito" e di esserne membro (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 8, D73 e D74 ), egli non vi si è mai iscritto (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 8, D76 e D77). In aggiunta, l'essersi iscritto al nuovo partito (BDP) nel gennaio 2010 (cfr. verbale 1, pag. 5), quando aveva già deciso di espatriare (cfr. verbale 2, pag. 9, D79 e D80), è totalmente insensato ed avvalla la tesi secondo cui egli vi si sarebbe iscritto al solo fine di apparire come un militante politico agli occhi delle autorità elvetiche. Inoltre, tale iscrizione costituisce pure un elemento di inverosimiglianza dei suoi timori di persecuzione, in quanto, se davvero l'insorgente avesse avuto un timore concreto ed oggettivo di essere perseguitato per il suo impegno politico al punto di decidere di espatriare, non si sarebbe certo iscritto al BDP a meno di dieci giorni dall'espatrio, con il conseguente rischio di aumentare ancor di più la probabilità di subire pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. verbale 1, pag. 7). Per di più, circa la sua iscrizione al BDP ha dapprima fatto riferimento ad un tagliando "per essere membro del partito" (cfr. verbale 2, pag. 9, D78), per poi affermare di aver soltanto ricevuto il "tagliando per votare" (cfr. verbale 2, pag. 9, D80), allorché dal documento depositato si evince che il tagliando sarebbe relativo all'iscrizione ed al tesseramento. Il ricorrente, confrontato a tale discrepanza, non ha chiarito il motivo di tale confusione (cfr. verbale 2, pag. 9, D81). Tali dichiarazioni contraddittorie conducono a dubitare delle conoscenze del ricorrente sul funzionamento del partito e confermano la tesi di un'iscrizione ad hoc per i bisogni della causa. Non da ultimo, riguardo all'asserito fermo del (...) 2009, l'insorgente ha dapprima sostenuto che il fermo sarebbe durato tre giorni, descrivendone però soltanto due e dando a credere che sarebbero stati portati in ospedale al secondo giorno (cfr. verbale 1, pag. 6), mentre che nella seconda audizione ha dichiarato di essere stato dal medico il terzo giorno e che il secondo giorno avrebbe ricevuto la visita di un avvocato (cfr. verbale 2, pag. 9, D84), di cui non aveva fatto menzione nella prima audizione. Peraltro, qualora gli arresti narrati, avvenuti nel mese di (...) 2009, fossero veritieri, sarebbe più che sorprendente che, nel (...) 2009, una volta appreso dalla madre che la polizia l'avrebbe cercato, il ricorrente si sia presentato spontaneamente al posto di polizia per chiedere che cosa volessero (cfr. verbale 1, pag. 5). Tale comportamento è, infatti, manifestamente contrario alla logica dell'agire, in quanto, se il ricorrente davvero avesse avuto motivo di temere persecuzioni da parte delle autorità, non si sarebbe certo recato al posto di polizia, ma, piuttosto, si sarebbe immediatamente reso irreperibile. Inoltre, l'insorgente si è contraddetto in merito a detto episodio, adducendo dapprima di essersi "presentato alla polizia" (cfr. verbale 1, pag. 5, 6), in seguito, che l'avrebbero "portato in questura" (cfr. verbale 2, pag. 6, D48) e per finire che, avvisato della visita della polizia da sua mamma, egli si sarebbe "spontaneamente presentato" (cfr. verbale 2, pag. 11, D100). Tali divergenze conducono a fortemente dubitare di tale avvenimento. Allo stesso titolo, i timori invocati, peraltro tardivamente, circa il servizio militare sono ipotetici e non fondati su indizi concreti e sufficienti per fare ritenere, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. In considerazione di quanto precede, non soccorrono il ricorrente i mezzi di prova prodotti circa, da un lato, l'iscrizione al partito e, dall'altro lato, la sua idoneità al servizio militare. Inoltre, agli atti emerge che, dopo gli allegati episodi del mese di (...) 2009, egli non ha più avuto problemi con la polizia fino al mese di (...) 2009 e questo senza che egli abbia preso una qualsiasi precauzione per evitare di essere localizzato. Tale fatto inficia l'ipotesi che la polizia lo perseguiti. In effetti, se il ricorrente fosse stato ricercato, la polizia avrebbe potuto facilmente trovarlo, ad esempio presso la sede del partito, che egli frequentava regolarmente. Non da ultimo, se davvero l'insorgente fosse stato perseguitato dalle autorità, non sarebbe certo stato rilasciato così facilmente il (...) 2009. Infine, se avesse temuto davvero persecuzioni da parte delle autorità, il ricorrente avrebbe evitato di espatriare proprio dall'aeroporto internazionale di E._______, munito del proprio passaporto (cfr. verbale 1, pag. 7). Visto tutto quanto sopra e senza che sia necessario menzionare ulteriori elementi di inattendibilità del racconto, il Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Peraltro, in merito alla pretesa esistenza di generali persecuzioni da parte della autorità nei suoi confronti, in ragione dell'appartenenza all'etnia curda (cfr. verbale 2, pag. 5, D48), il mero fatto di appartenere a tale etnia non implica necessariamente l'esistenza di persecuzioni nei suoi confronti e in generale nei confronti di tale popolo (cfr. sentenza del Tribunale D-6904/2006 del 14 gennaio 2010, consid. 7.1 e 9.3.1). 6.6. In considerazione di quanto esposto, il ricorso, in materia di asilo, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. 7.1. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. GICRA 2001 n. 21). 7.2. 7.2.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 7.2.2. Per gli stessi motivi citati al considerando 6 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Turchia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun elemento secondo cui il ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr). 7.2.3. In aggiunta, in Turchia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, ha una formazione scolastica superiore, avendo egli studiato (...) ed (...) fino al secondo anno di università, nonché un'esperienza professionale quale (...) (cfr. verbale 1, pag. 2). Inoltre, l'insorgente dispone di un'importante rete sociale in patria, ritenuto segnatamente che vi risiedono i suoi genitori e (...) fratelli (cfr. verbale 1, pag. 3). Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il medesimo di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese di origine, tanto più che potrà, se necessario, richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr). 7.2.4. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515), potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio, oltre a quanto già depositato agli atti (cfr. risultanze processuali). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 7.3. In considerazione di quanto precede, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

8. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).

9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono tuttavia computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dal ricorrente il 18 giugno 2010. (dispositivo alla pagine seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.-, versato il 18 giugno 2010.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini Data di spedizione: