Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro) ed allontanamento
Dispositiv
- Il ricorso, per quanto ammissibile, è accolto.
- La decisione dell'UFM del 4 luglio 2014 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali e non vengono assegnate indennità di ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3838/2014 Sentenza dell'11 settembre 2014 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nata il (...), con il figlio B._______, nato il (...), Italia, entrambi patrocinati dall'avv. Sandro Vecchio, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 4 luglio 2014 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato una prima volta in Svizzera in data 24 dicembre 2009; la decisione del 15 gennaio 2014 dell'UFM di stralcio dai ruoli della domanda d'asilo a seguito del ritorno dell'interessata in Italia; la domanda d'asilo che la medesima, insieme al figlio, ha presentato in Svizzera in data 29 luglio 2012, la decisione incidentale dell'UFM dell'8 agosto 2012 che ha ripreso la procedura di asilo; i verbali d'audizione del 7 luglio 2012 (di seguito: verbale 1) e del 26 maggio 2014 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'UFM del 4 luglio 2014, notificata agli interessati al più presto il medesimo giorno, tramite la quale l'Ufficio non è entrato nel merito della domanda di asilo dei medesimi ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31) pronunciando il contestuale allontanamento dalla Svizzera verso l'Italia, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo; il ricorso del 10 luglio 2014 (timbro del plico raccomandato: 11 luglio 2014), pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) dapprima via fax in data 11 luglio 2014 ed in seguito in originale il 14 luglio 2014, mediante il quale gli insorgenti hanno chiesto in via principale l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità, inesigibilità e impossibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; nonché hanno presentato una domanda di gratuito patrocinio; i seguenti mezzi di prova annessi al gravame:
- busta contenente sedici fotografie come prova della detenzione degli insorgenti nel centro di accoglienza (all. 1)
- copia di un certificato medico datato (...) di un medico di C._______ in cui viene certificato che la ricorrente soffre di crisi di tachicardia e non può essere sottoposta a stress eccessivi (all. 2)
- risultati di una ricerca effettuata in data 10 luglio 2014 nel motore di ricerca Google (www.google.it) con la menzione "campo nomadi (...)" (all. 3)
- attestazione di ottenimento di un aiuto finanziario da parte dell'Hospice général, Institution genevoise d'action sociale (all. 4)
- copie degli atti del dossier dell'UFM in libera consultazione
- copie dei documenti N degli insorgenti l'incarto originale dell'UFM pervenuto a codesto Tribunale in data 14 luglio 2014; la decisione incidentale del 18 luglio 2014 con la quale il Tribunale ha esentato i ricorrenti dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, riservandosi di decidere sull'assistenza giudiziaria e sul gratuito patrocinio in prosieguo di procedura ed ha al contempo invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro un termine fissato il 4 agosto 2014; la risposta al ricorso del 31 luglio 2014, trasmessa per conoscenza ai ricorrenti in data 5 settembre 2014, con la quale l'UFM ha confermato la decisione impugnata considerando che in sede di ricorso non sarebbero stati addotti elementi o mezzi di prova atti a modificare il suo apprezzamento, infatti circa le fotografie prodotte in sede ricorsuale nulla permetterebbe di stabilire un legame tra queste e la ricorrente; lo scritto dell'8 settembre 2014, con procura allegata, tramite il quale l'avvocato Sandro Vecchio comunica al Tribunale di essere il rappresentante degli insorgenti nella procedura pendente davanti al Tribunale e richiede una copia dell'integralità del dossier; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono; e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA; che, in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda di asilo (art. 31a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3); che, nell'ambito di un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in materia di asilo, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo che presuppone un esame materiale della domanda stessa (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5); che, di conseguenza, le conclusioni tendenti al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo sono inammissibili; che, nei citati limiti, occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua; che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua italiana; che, pertanto, la presente sentenza è redatta in italiano; che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, preliminarmente, visto l'esito della procedura, che per i motivi che seguono portano alla cassazione della decisione dell'UFM del 4 luglio 2014 ed alla pronuncia di una nuova decisione, per una questione di economia processuale non viene dato seguito alla richiesta del patrocinatore di trasmettergli l'integralità del dossier, avendo egli la possibilità di richiedere in seguito la visione degli atti all'autorità inferiore; che, nell'ambito delle audizioni, l'interessata ha richiamato i motivi d'asilo già presentati nel corso della prima procedura; che ha asserito che lei ed il figlio sarebbero cittadini italiani di etnia rom e di essere espatriati a seguito delle discriminazioni subite in Patria a causa della loro appartenenza etnica (cfr. verbale 1, pagg. 8 e 9; verbale 2, Q57, pagg. 8 e 9); che, in particolare, nel 2012 avrebbero dovuto lasciare contro la loro volontà il loro domicilio per trasferirsi in un centro di accoglienza riservato all'etnia rom, poiché il comune di C.________ avrebbe deciso di demolire la loro abitazione in quanto illegale (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, Q57, Q63-65, pagg. 8 e 9); che la demolizione della loro abitazione sarebbe illegale e motivata da idee razziste; che, invero, unicamente le abitazioni dei rom presenti nel campo sarebbero state abbattute; che quelle degli italiani invece non sarebbero state neppure toccate (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, Q69, pag. 9); che nel centro di accoglienza in cui avrebbero vissuto dopo la demolizione della loro abitazione si sarebbero sentiti in detenzione (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, Q73, pag. 10); che non c'era libertà e sarebbero stati video-sorvegliati 24h/24 (cfr. ibidem); che, inoltre, l'insorgente avrebbe subito delle minacce da parte di un poliziotto (cfr. verbale 2, Q84, pag. 11); che, infine, a causa della sua etnia, l'insorgente non sarebbe riuscita a trovare lavoro (cfr. verbale 1, pag, 9; verbale 2, Q59, Q77-78, pagg. 9 e 10); che a sostegno della loro domanda d'asilo i richiedenti hanno depositato numerosi documenti e fotografie; che, nella querelata decisione del 4 luglio 2014, l'UFM ha anzitutto rilevato che l'Italia rientrerebbe nel novero degli Stati sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi; che, secondariamente, ha osservato che circa le discriminazioni allegate, la ricorrente, quando riempiva le condizioni, avrebbe beneficiato delle prestazioni sociali e amministrative offerte ai cittadini italiani; che, invero, avrebbe beneficiato della scolarità gratuita, avrebbe potuto ottenere un passaporto per se stessa ed il figlio, nonché avrebbe ricevuto diverse prestazioni sociali come per esempio l'accesso alle cure gratuite ed avrebbe anche ricevuto un assegno di maternità per la nascita del figlio; che tali prestazioni sarebbero, per di più, state ottenute dopo che la ricorrente sarebbe stata intervistata alla televisione e dopo le differenti procedure intentate contro lo Stato italiano per la discriminazione risentita; che, per ciò che concerne le diverse procedure intentate contro le autorità e che si sarebbero concluse con delle decisioni di archiviazione, non ci sarebbero elementi per provare che questo modus operandi delle autorità giudiziarie italiane violerebbe delle disposizioni penali in vigore; che, in effetti, non apparterrebbe alla Svizzera di rimettere in questione la sovranità dell'Italia e giudicare le condizioni di ricevibilità di una procedura di competenza di questo Stato; che, di conseguenza, l'UFM ha concluso che non sussisterebbero elementi per invalidare la presunzione di assenza di persecuzioni e dunque, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei richiedenti; che nel ricorso, l'insorgente ha ribadito di essere stata vittima di persecuzioni a causa della sua etnia; che la polizia municipale avrebbe cancellato il suo domicilio; che i mezzi di prova prodotti dimostrerebbero che il governo italiano non riconoscerebbe la cittadinanza dei rom; che il centro in cui sarebbe dovuta andare nel 2012 dopo le autorità le avrebbero abbattuto la casa, sarebbe stato come una vera e propria detenzione, come lo dimostrerebbero le foto prodotte in sede d'audizione sui motivi d'asilo; che nel centro d'accoglienza invero non avrebbe potuto uscire come avrebbe voluto, ma avrebbe dovuto rispettare degli orari; che circa l'abbattimento della sua casa le autorità avrebbero abbattuto unicamente le abitazioni dei rom e non quelle degli italiani; che, inoltre, non avrebbe ottenuto un sussidio a cui avrebbe avuto diritto da parte dell'assistenza sociale; che a causa di questo sarebbe stata costretta a prostituirsi; che avrebbe subito delle percosse e violenza sessuale da parte di un carabiniere corrotto soltanto perché avrebbe minacciato di denunciarlo per gli abusi che commetteva nel campo in cui avrebbe abitato; che un cugino ed un nipote della ricorrente sarebbero stati uccisi; che ella, pertanto, avrebbe paura per se stessa e per suo figlio; che il motivo per cui le sue denunce sarebbero sempre state archiviate senza motivazioni sarebbe il fatto di essere zingara; che in tal senso i ricorrenti richiedono un approfondimento di tutti i documenti deposti e la rivalutazione della domanda d'asilo; che, preliminarmente, il ricorso, giusta l'art. 55 cpv. 1 PA, ha effetto sospensivo; che nella fattispecie di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo nella presente procedura è priva di oggetto; che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente; che si tratta di paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di «non-refoulement» ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, nonché dell'art. 3 CEDU e delle disposizioni equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2); che per definizione uno Stato terzo non può essere lo Stato di origine del richiedente; che, nella fattispecie, l'Italia non è uno Stato terzo in cui gli insorgenti avevano soggiornato precedentemente, bensì è il loro Stato d'origine, essendo essi di nazionalità italiana; che, inoltre all'occorrenza, il fatto che il Consiglio federale abbia inserito l'Italia nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, nei quali esiste una presunzione del principio di «non-refoulement» (art. 5 cpv. 1 LAsi) non è rilevante poiché i ricorrenti adducono di essere vittima di una persecuzione statale; che, di conseguenza, il fatto che l'Italia rispetti il principio di «non-refoulement» è irrilevante vista la loro nazionalità italiana; che, per giunta, a livello ricorsuale l'insorgente allega di aver subito una violenza sessuale da parte di un carabiniere corrotto; che in questo senso, allo scrivente Tribunale appare opportuno che ella sia nuovamente ascoltata al riguardo; che, pertanto, è a torto che l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi; che, in limine, l'UFM, nella nuova decisione, non mancherà di analizzare accuratamente tutti i mezzi di prova depositati dai ricorrenti a sostegno della loro domanda d'asilo; che visto tutto quanto sopra, il ricorso, per quanto ammissibile, è accolto, la decisione del 4 luglio 2014 è annullata e gli atti sono trasmessi all'UFM per una valutazione nel merito; che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA); che pertanto la domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) nonché la domanda di accordo del gratuito patrocinio (cfr. art. 110a LAsi) sono divenute prive di oggetto; che ai ricorrenti, patrocinati in questa sede unicamente a partire dal 4 settembre 2014, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso, per quanto ammissibile, è accolto.
2. La decisione dell'UFM del 4 luglio 2014 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
3. Non si prelevano spese processuali e non vengono assegnate indennità di ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione: