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D-3796/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-15 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 15 maggio 2024

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwal tungsgeri cht T ri bunal admi ni strati f fédéral T ri bunal e amm ini strati vo federal e T ri bunal admi ni strati v federal

Corte IV D-3796/2024

S e n t e n z a d e l 1 4 a g o s t o 2 0 2 4 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Daniela Brüschweiler; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (…), alias A._______, nato il (…) Afghanistan, patrocinato da Laura Rudolph, (…), ricorrente,

contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 15 maggio 2024 / N (…).

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Visto: la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il (…) feb- braio 2024, il verbale della prima audizione RMNA del (…) marzo 2024 (cfr. atto SEM

n. [{…}]-18/11), durante la quale al richiedente è stato chiesto di descrivere la propria biografia e al termine della quale la SEM ha reputato le proprie asserzioni in relazione alla sua minore età inverosimili ed ha pertanto con- cluso di non considerarlo minorenne per il proseguo della procedura e gli ha attribuito quale data di nascita il (…), la mutazione della data di nascita dell’interessato nel SIMIC del 12 marzo 2024 (cfr. atto SEM n. 19/2) la richiesta di ripresa in carico, sulla scorta del Regolamento Dublino, pre- sentata alle autorità croate in data 13 marzo 2024 (cfr. atto SEM n. 20/5) e la relativa risposta negativa da parte di queste ultime del 27 marzo 2024 (cfr. atto SEM n. 23/1), la decisione di passaggio alla procedura nazionale del 3 aprile 2024 (cfr. atto SEM n. 25/1), l’audizione circa i motivi d’asilo ai sensi dell’Art. 29 LAsi del 24 aprile 2024 (cfr. atto SEM n. 28/12), la decisione di passaggio alla procedura ampliata del 30 aprile 2024 (cfr. atto SEM n. 30/2), la cessazione del mandato di rappresentanza da parte della Protezione giuridica della Regione B._______ e l’autorizzazione sottoscritta dall’inte- ressato alla trasmissione delle informazioni relative allo stato della proce- dura al consultorio giuridico del Canton C._______ (cfr. atto SEM n. 35/1), la decisione dell’autorità inferiore del (…) maggio 2024, trasmessa all’indi- rizzo erroneo del ricorrente (cfr. atto SEM n. 40/1), con la quale la predetta autorità non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato ed ha re- spinto la sua domanda d’asilo, ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, tuttavia ammettendolo provvisoriamente per inesigibilità dell’ese- cuzione dell’allontanamento,

D-3796/2024 Pagina 3 la richiesta del 4 giugno 2024 di accesso agli atti del consultorio giuridico HEKS, Aarau con acclusa regolare procura (cfr. atti SEM n. 41/1 e 42/1), il ricorso del (…) giugno 2024 (cfr. risultanze processuali), per mezzo del quale il ricorrente è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la precitata decisione della SEM, chiedendo in primo luogo la modifica della data di nascita dell’interessato e la corre- zione della stessa in ZEMIS o eventualmente la restituzione degli atti all’istanza inferiore per completamento dell’istruttoria circa l’età dell’interes- sato; in secondo luogo chiedendone l’annullamento e il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, in subordine la ritra- smissione degli atti all’autorità inferiore al fine di procedere con una nuova decisione o una nuova motivazione; contestualmente, ha presentato istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento dell’anticipo delle spese di giustizia e di gratuito patrocinio, con protesta di spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato co- stituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti; il Tribu- nale osserva tuttavia che la notifica della decisione avversata sia avvenuta

D-3796/2024 Pagina 4 irritamente, in quanto l’autorità inferiore la ha trasmessa all’indirizzo errato del ricorrente, che in quel momento non era ancora rappresentato formal- mente dalla consulenza giuridica; che tuttavia il ricorrente ha potuto pren- dere conoscenza del contenuto della decisione e il ricorso risulta in ogni caso tempestivo, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che il ricorso manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se- condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che in primo luogo, occorre chinarsi sulle censure formali sollevate dal ri- corrente in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione im- pugnata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1 e DTAF 2013/34 consid. 4.2 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione; e per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundes- verwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). che nelle procedure d'asilo si applica il principio inquisitorio; che ciò signi- fica che l'autorità competente procede d'ufficio all'accertamento dei fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA), procurandosi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarendo le circostanze giuridiche ed amministrando a tal fine le opportune prove a riguardo; che considerato come uno degli aspetti della nozione generale di processo equo ai sensi dell'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto con- cerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., il diritto

D-3796/2024 Pagina 5 di essere sentito, non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipazione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate), che l'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito; che detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impu- gnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di eser- citare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1); che ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni ad- dotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1); che per adempiere a queste esigenze è neces- sario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1, 142 II 49 consid. 9.2, 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2, 136 I 184 consid. 2.2.1, 134 I 83 con- sid. 4.1; DTAF 2013/34 consid. 4.1 e relativi riferimenti, 2012/23 consid. 6.1.2), che in sostanza e qui di rilievo, il Tribunale constata, come sollevato dal ricorrente nel proprio allegato ricorsuale, che nella decisione impugnata non viene fatta menzione alcuna circa l’analisi della verosimiglianza delle dichiarazioni dell’interessato a sostegno della propria minore età; che nep- pure in fase istruttoria è stato concesso il diritto di essere sentito all’inte- ressato circa la modifica della sua data di nascita nel database SIMIC; che inoltre non è nemmeno stata effettuata un’analisi del valore probatorio della taskara prodotta dal ricorrente, che, essendo la presente una procedura ampliata, pure l’analisi della vero- simiglianza dei motivi addotti effettuata dall’autorità di prime cure, che con- sta in circa un terzo di pagina, risulta essere piuttosto scarna, che viste queste carenze e al fine di non privare il richiedente di un’istanza di ricorso e per una questione di economia processuale, la presente impu- gnativa va accolta e gli atti di causa vanno rinviati all’autorità inferiore per il completamento della motivazione e l’emanazione di una nuova decisione (art. 61 PA),

D-3796/2024 Pagina 6 che la SEM è invitata ad effettuare un’analisi della verosimiglianza delle dichiarazioni dell’interessato circa la propria età, oltre che un’analisi del va- lore probatorio della taskara da egli prodotta e a completare la motivazione circa la verosimiglianza dei motivi d’asilo addotti, che, in considerazione dell'esito della causa, non si prelevano spese pro- cessuali e l’istanza di assistenza giudiziaria diviene priva d’oggetto (cfr. art. 63 cpv. 1 e 2 PA), che giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o su domanda, assegnare al ricorrente un’in- dennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha soppor- tato, che la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie deri- vanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 TS-TAF), che nel caso concreto, il ricorrente, rappresentato in questa sede, ha quindi diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 TS-TAF), che le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tri- bunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota; che in difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF), che tuttavia, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 500.– (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 7 TS-TAF) e le spese ripetibili non comprendono l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, che, visto quanto precede, la domanda di gratuito patrocinio diviene priva d’oggetto, che la presente pronuncia è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

D-3796/2024 Pagina 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto. 2. La decisione della SEM del 15 maggio 2024 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. La SEM rifonderà al ricorrente CHF 500.– a titolo di indennità ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

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