Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2.; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 4 4.1. Nel proprio ricorso, l'insorgente ritiene essenzialmente come l'autorità inferiore abbia accertato in modo inesatto ed incompleto i fatti determinati e di aver violato l'art. 106 cpv. 1 LAsi e l'art. 3 CEDU e della Convenzione del Consiglio d'Europa contro la tratta di essere umani. In particolare ritiene che l'autorità di prime cure non abbia accertato sufficientemente il suo stato di salute, oltre che le circostanze peculiari relative alla "Tratta di esseri umani".
E. 4.2 Le censure formali vanno analizzate in primo luogo, in quanto sono suscettibili di comportare l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e i riferimenti ivi citati, 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1 e riferimenti citati).
E. 4.3 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo di fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 4.4.1 In primo luogo, per quanto concerne l'accertamento dello stato valetudinario della ricorrente, nell'ambito dello scambio di scritti tra le parti, sono stati prodotti altri fogli F2 (cfr. risultanze istruttorie). L'anamnesi è rimasta costante, mentre la cura farmacologica è stata adattata. Già al momento dell'emissione della decisione impugnata l'incarto della SEM conteneva diversi mezzi di prova riguardanti la situazione medica dell'insorgente e l'anamnesi era quella di episodio depressivo di media entità, confermata anche in seguito. Sulla scorta dei documenti agli atti, lo stato di salute risulta acclarato. Di conseguenza, in rapporto al predetto aspetto, la SEM non è incorsa in alcun accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti nella decisione avversata, ed il principio inquisitorio non è dunque stato violato.
E. 4.4.2 Non si può inoltre seguire la censura dell'insorgente, laddove intravvede una violazione del suo diritto di essere sentita da parte della SEM, non avendo quest'ultima svolto il colloquio Dublino ai sensi dell'art. 5 RD III prima di presentare la domanda di presa a carico alle autorità italiane. Giusta l'art. 5 cpv. 4 RD III, il colloquio personale si svolge in tempo utile e, in ogni caso, prima che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente. In casu, il colloquio è avvenuto prima della decisione dell'autorità di prime cure del (...) agosto 2022 e la ricorrente ha avuto il tempo di esprimersi in modo compiuto in merito altre volte, ad esempio tramite il proprio scritto dell'(...) agosto 2022 (cfr. atto SEM n° [{...}]-42/2).
E. 4.4.3 Proseguendo, neppure il fatto di aver concesso la possibilità di esprimersi circa la competenza dell'Italia per la trattazione della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 5 RD III al termine dell'audizione TEU rappresenta una violazione del diritto di essere sentito. Infatti, la stessa insorgente ha rinunciato esplicitamente al periodo di recupero e riflessione si sensi dell'art. 13 della Convenzione sulla lotta contro gli esseri umani (cfr. atto n°25/15, D81). Inoltre, all'audizione TEU era altresì presente la rappresentante legale della ricorrente, che non ha eccepito alcunché circa lo svolgimento in tale momento del colloquio Dublino. Inoltre, la ricorrente si è espressa nuovamente con lo scritto dell'(...) agosto 2022 circa la competenza dell'Italia per la trattazione della sua domanda d'asilo, richiedendo in tale contesto l'applicazione della clausola di sovranità (cfr. atto n° 42/2).
E. 4.5 Visto quanto sopra, l'autorità inferiore non ha violato né il suo obbligo inquisitorio, avendo sufficientemente e correttamente stabilito i fatti giuridicamente rilevanti, né il diritto di essere sentito dell'insorgente. Le censure formali mosse dalla ricorrente alla decisione impugnata, nel senso sopra indicato sono quindi recisamente respinte.
E. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e di allontanamento.
E. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 5.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) - come è il caso di specie - ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri; cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con rif. cit.). Altresì, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III).
E. 5.4 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 363/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.
E. 5.5 Giusta l'art. 13 par. 1 RD III, quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 22 par. 3 del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) n. 603/2013, che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione. Altresì, ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. a RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato una domanda in un altro Stato membro.
E. 6 6.1. Tornando alla presente disamina, dagli atti risulta che all'insorgente sono state prelevate le impronte dattiloscopiche in data (...) luglio 2021, dopo essere stata interpellata il giorno precedente a Lampedusa e Linosa. In tale Paese ella avrebbe sostato soltanto 18 giorni, prima di giungere in Svizzera (cfr. atto n. 13/10). Il (...) maggio 2022 - quindi entro i termini fissati all'art. 21 par. 1 RD III - la SEM ha così richiesto, a ragione, alle autorità italiane preposte la presa in carico del richiedente fondata sull'art. 13 par. 1 RD III (cfr. atto n. 9/7), non essendo realizzati in casu nessuno dei criteri di competenza previsti agli art. 8-12 RD III. Non avendo queste ultime risposto entro il termine di due mesi previsto dall'art. 22 par. 1 RD III, la stessa equivale ad un'accettazione tacita della richiesta e comporta per l'Italia l'obbligo di prendere in carico il ricorrente, compreso l'obbligo di prendere disposizioni appropriate all'arrivo dello stesso (cfr. art. 22 par. 7 RD III). Di conseguenza, a giusto titolo l'autorità inferiore ha ritenuto la competenzadell'Italia di principio data.
E. 6.2 Dagli atti non emerge alcun elemento volto ad indicare che la ricorrente abbia presentato una domanda d'asilo in Italia. L'interessata ha inoltre confermato tale circostanza (cfr. atto n° 17/3). È pertanto corretto considerare la fattispecie che qui ci occupa quale un take charge.
E. 7.1 Per quanto concerne poi l'accoglienza in Italia dei richiedenti l'asilo, il Tribunale si è già espresso recentemente sulla questione, ritenendo come malgrado la procedura d'asilo ed il dispositivo d'accoglienza e di assistenza sociale nel suddetto Paese siano in parte deficitarie, non vi siano fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III; le sentenze di riferimento del TribunaleD-4235/2022 del 19 aprile 2022 consid. 10.2 e F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 9; cfr. anche tra le altre la sentenza del TribunaleD-2641/2022 del 5 luglio 2022 consid. 10). Peraltro, l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). In proposito, non essendovi nel ricorso delle argomentazioni circostanziate che possano condurre il Tribunale ad una modifica delle conclusioni ivi esposte, onde evitare inutili ridondanze, si rinvia senz'altro integralmente alla medesima giurisprudenza sopra esposta. Peraltro, la mera allegazione generica da parte dell'insorgente che le condizioni del sistema d'accoglienza in Italia non siano buone, non induce neppure ad una diversa valutazione della fattispecie ed a capovolgere la presunzione legale di sicurezza sopra riportata. In proposito occorre difatti osservare che ella ha sostato soltanto per poco tempo in Italia e tra l'altro, non avendo depositato domanda d'asilo, non avrebbe in alcun modo avuto accesso all'accoglienza ed alla procedura a disposizione invece in Italia dei richiedenti l'asilo.
E. 7.2 Di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.
E. 8 8.1. Tuttavia, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza fissati nel RD III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Come ritenuto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può inoltre ammettere tale responsabilità per "motivi umanitari" ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III; cfr. DTAF 2015/9 consid. 8).
E. 8.2 Nella presente disamina, va in primo luogo osservato come la ricorrente, non avendo formalmente sollecitato l'asilo allorché soggiornava in Italia, spetterà innanzitutto a lei, al momento del suo ritorno nel predetto Paese, di presentare al più presto una domanda d'asilo alle autorità italiane competenti e di rispettare le loro istruzioni, ciò che le permetterà pure di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva accoglienza (cfr. sentenzaD-3135/2022 del 21 luglio 2022). L'insorgente non ha neppure apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione rifiuterebbe di prenderla in carico e di esaminare la sua domanda di protezione internazionale, una volta che l'avrà depositata, o ancora che non rispetterebbe il divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandola in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinta in un tale Paese.
E. 8.3 Proseguendo nell'analisi, agli atti non figurano del resto elementi tali da concludere che un suo trasferimento nello Stato in questione esporrebbe l'insorgente al rischio di essere privata del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, essendo qui ancora una volta rammentato come la ricorrente, dopo il deposito della domanda d'asilo in Italia, avrà in particolare accesso alle prestazioni materiali previste dal sistema di accoglienza italiano (cfr. supra consid. 8.1).
E. 8.4 8.4.1. Per quanto poi riguarda lo stato di salute della ricorrente, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). Sempre in questo contesto, nelle procedure di presa in carico - a differenza invece delle procedure di ripresa in carico - non è necessario che le autorità svizzere chiedano a titolo preventivo alle omologhe italiane delle garanzie scritte ed individuali di presa a carico immediata per i richiedenti l'asilo affetti da problematiche mediche (somatiche o psichiche) gravi. In un siffatto contesto, si deve infatti partire dall'assunto che i richiedenti l'asilo possano in linea di principio accedere alle prestazioni assistenziali, comprensive anche delle cure e dei trattamenti necessari ed urgenti, nonché ad un alloggio adatto alle loro condizioni di vulnerabilità, sin dal loro arrivo in Italia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.4.3.2-10.4.3.3).
E. 8.4.2 Dagli atti all'incarto risulta come all'insorgente sia stata posta la diagnosi di insonnia e le sia stata impostata una terapia farmacologica di Trittico e Cipralex (cfr. atto n° 15/3). Da una successiva visita ginecologica è emerso che l'insorgente godesse di buone condizioni generali ed è stata diagnosticata una oligomenorrea su Depo provera e SSSPT (cfr. atto n° 16/2). In data (...) giugno 2022, durante un consulto psichiatrico è stato diagnosticato un episodio depressivo di media entità e prescritto un trattamento farmacologico di Quetiapin e Citalopram (cfr. atto n° 21/2). Il successivo (...) giugno 2022 alla ricorrente è stata effettuata un'otturazione odontoiatrica. (cfr. atto n° 23/2 e 24/3). Successivamente, in data (...) giugno 2022, da un ulteriore consulto psichiatrico è stata confermata la diagnosi di episodio depressivo di media gravità ed è stato aumentato il dosaggio di Citalopram (cfr. atto n° 46/2). In seguito, il (...) agosto 2022, la diagnosi di episodio depressivo di media gravità è stata confermata, mentre la terapia è stata adeguata con Quetiapine, Citalopram e Temesta (cfr. atto n° 54/2). La diagnosi e la terapia sono state confermate durante i consulti psichiatrici del (...) settembre 2022, del (...) settembre 2022 e del (...) ottobre 2022 (cfr. atto n° 60/2, 62/2 e 65/2). Ad oggi non sono pervenuti ulteriori aggiornamenti circa lo stato di salute dell'interessata. Alla luce di tali referti, pur non volendo in alcun modo sminuire lo stato valetudinario dell'insorgente, non sono evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come il suo stato di salute sia di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza testé referenziata nel caso di un suo rinvio in Italia. In particolare, le sue diagnosi non risultano essere, dalla documentazione all'inserto, ad uno stadio a tal punto avanzato o terminale, da far apparire la morte quale prospettiva prossima in caso di trasferimento. In Italia risulta peraltro notorio che vi siano delle strutture mediche sufficienti e comparabili a quelle presenti su suolo svizzero e che dunque l'insorgente vi potrà ottenere - una volta depositata regolare domanda d'asilo - i trattamenti medici adeguati che ancora dovesse necessitare dal suo arrivo in Italia, tenuto anche conto del nuovo assetto del sistema di accoglienza d'asilo nel precitato Stato di destinazione. Le prestazioni di pronto soccorso, risultano inoltre garantite anche in tale Paese (cfr. sentenza di riferimento D-4235/2021 consid. 10.5) Le predette conclusioni non vengono scalfite in alcun modo dalle argomentazioni ricorsuali. 9.9.1. Infine, l'interessata sostiene che il suo trasferimento in Italia rappresenterebbe una violazione della Convenzione contro la tratta degli esseri umani del 13 maggio 2005 (in seguito: Conv. tratta). 9.2. Per tale aspetto, occorre rinviare a quanto sancito nella DTAF 2016/27. In tale contesto il Tribunale ha rilevato che, in presenza di indizi concreti di tratta di esseri umani, la quale deve essere considerata come una violazione dell'art. 4 CEDU, vi sono degli obblighi che si impongono alla Svizzera e che vanno presi in considerazione dalla SEM (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5 e 6 con riferimenti menzionati). Tali obblighi derivano segnatamente dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (RS 0.311.542; di seguito: Protocollo di Palermo) e dalla Conv. tratta. Le vittime devono essere identificate, protette e sostenute. Inoltre nel caso in cui le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi per credere che una persona sia stata vittima di sfruttamento, esse devono adoperarsi onde evitarne l'allontanamento fintanto che la procedura d'identificazione sia completata (art. 10(2) Conv. tratta). Le autorità elvetiche preposte devono inoltre assicurarsi che la persona riceva l'assistenza di cui all'art. 12 (1, 2) Conv. tratta (art. 10(2) Conv. tratta), così come un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni (cfr. art. 13 Conv. tratta). 9.3. Ad identificazione avvenuta, delle misure devono essere prese per proteggere efficacemente la vittima se il rischio di un nuovo reclutamento o di rappresaglie è reso verosimile. Gli obblighi in parola si impongono a tutte le autorità che possono avere dei contatti con le persone implicate e quindi, segnatamente, alle autorità incaricate dell'esame di una procedura d'asilo (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5; tra le tante le sentenze del Tribunale F-2487/2021 del 3 giugno 2021 consid. 4.3; E-4184/2019 del 6 settembre 2019 consid. 9.2, D-3471/2019 del 23 luglio 2019; anche: Nula Frei, Menschenhandel und Asyl: Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren, 2018, pag. 125-127, 161 segg., 176 segg.). 9.4. Nel caso in narrativa la SEM ha identificato l'insorgente quale potenziale vittima di tratta, e ha raccolto il suo assenso allo svolgimento di un'indagine penale, informandone FEDPOL (cfr. atto n° 25/15, 29/1, 30/3, 31/1, 34/5). L'autorità di prime cure ha più volte indicato che la trasmissione delle informazioni raccolte durante l'audizione TEU non equivale ad una denuncia penale (cfr. atto n° 25/15 D77 e 29/1). Sempre durante tale audizione è stato concesso il periodo di riflessione ai sensi dell'art. 13 Conv. tratta, al quale la ricorrente ha espressamente rinunciato (cfr. atto n° 25/15 D81), l'interessata è stata altresì informata circa i propri diritti derivanti dal riconoscimento quale vittima potenziale e dalla legge federale sull'assistenza alle vittime di reati (cfr. atto n° 25/15 D82). La SEM ha inoltre informato le omologhe autorità italiane circa l'identificazione dell'interessata quale potenziale vittima di tratta (cfr. atto n° 38/1 e 39/1). Pertanto, l'autorità di prime cure ha correttamente identificato la ricorrente quale potenziale vittima di tratta ai sensi della Conv. tratta e l'ha informata circa i suoi diritti e gli aiuti che la stessa può richiedere. Si osserva abbondazialmente che, ai sensi degli artt. 31 e 34 RD III, nell'ambito dello scambio di informazioni tra Stati che concernono, oltre lo stato di salute dell'interessato, anche il rispetto dei diritti derivanti dal RD III stesso e da altri strumenti giuridici pertinenti in materia d'asilo, come ad esempio la Conv. tratta, non è previsto alcun obbligo di trasmissione di una conferma di ricezione, pertanto il cosiddetto proof of delivery è sufficiente al fine di dimostrare l'avvenuto invio di informazioni. La SEM ha adempiuto sotto tale aspetto ai propri obblighi. 9.5. La ricorrente, inoltre, contesta una violazione dell'art. 14(1) lett. b Conv. tratta, in quanto l'autorità di prime cure non le avrebbe concesso un termine volto a richiedere un permesso di soggiorno provvisorio, finalizzato alla sua collaborazione con le autorità competenti ai fini dell'inchiesta o procedimento penale. In tal senso è utile ricordare che spetta alle autorità di perseguimento penale indicare se la permanenza della potenziale vittima sul suolo elvetico risponda ad un bisogno istruttorio e di conseguenza se la stessa abbia la possibilità di ottenere - a tal fine - un permesso di soggiorno provvisorio (cfr. DTF 145 I 308 del 14 febbraio 2019 consid. 3.4.2). Ad oggi, nonostante il tempo trascorso, le informazioni supplementari fornite alla ricorrente in corso di procedura, l'indicazione da parte di quest'ultima che avrebbe proceduto in tal senso, dagli atti non risulta che sia stata sporta formalmente alcuna denuncia penale, nonostante ne abbia avuto modo e possibilità (cfr. risultanze istruttorie). Di conseguenza le autorità di perseguimento penale non hanno neppure avuto modo di fornire indicazioni ai sensi di quanto sopra vista la mancata apertura di una procedura penale e pertanto l'art. 14(1) lett. b Conv. tratta non risulta applicabile alla fattispecie. Si osserva infine che, nel caso in cui la ricorrente dovesse effettivamente presentare una denuncia penale, la SEM dovrà accordare all'interessata un termine ragionevole per richiedere all'autorità cantonale di polizia degli stranieri un permesso di soggiorno di breve durata e ciò nel caso in cui le autorità di perseguimento penale dovessero ritenerlo necessario. 9.6. Infine, la ricorrente sostiene che vi sia un rischio concreto di rivittimizzazione nel caso in cui fosse trasferita in Italia, in quanto sussisterebbero delle carenze nel sistema di accoglienza italiano. In merito a quest'ultima censura, si rimanda a quanto indicato sub consid. 7.1. Preliminarmente, si osserva che l'Italia ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Per quanto attiene, invece, il rischio di re-trafficking, dall'istruzione è emerso che il potenziale reato di sfruttamento della prostituzione sia avvenuto in Svizzera e non in Italia (cfr. atto n°25/15). Inoltre, la ricorrente non avrebbe più alcun contatto con i suoi sfruttatori e tutti i debiti nei confronti della sorella sarebbero stati nel frattempo estinti (cfr. atto n° 25/15 D54 e D58-D61). Di conseguenza, la ricorrente difficilmente potrebbe venir raggiunta nuovamente dai suoi sfruttatori, che in ogni caso agirebbero in Svizzera e non in Italia. Come giustamente sostenuto dall'autorità di prime cure nella decisione avversata, l'Italia è uno Stato di diritto, con un'autorità di polizia funzionante e disposta ad offrire un'adeguata protezione. Nel caso in cui la ricorrente dovesse essere esposta a rischi concreti potrà rivolgersi alle competenti autorità. Le autorità italiane sono state altresì informate circa la qualifica della ricorrente quale potenziale vittima di tratta di esseri umani. Concludendo, la ricorrente non ha apportato alcun elemento concreto atto a dimostrare un rischio concreto di re-trafficking in Italia o che le autorità di tale Stato non agirebbero in modo conforme alle disposizioni della Conv. tratta. 9.7. In assenza di ulteriori atti istruttori penali su suolo elvetico, si deve dunque partire dall'assunto che gli obblighi che si imponevano all'autorità competente in materia d'asilo siano stati ossequiati. 9.8. Sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 10.10.1. Riassumendo, la ricorrente non ha fornito alcun indizio serio suscettibile di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU, all'art. 3 Conv. tortura, Conv. tratta o ad altri disposti di diritto internazionale alla quale la Svizzera è tenuta al loro rispetto, in caso di esecuzione del suo trasferimento in Italia. 10.2. In siffatte circostanze, non traspaiono quindi elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere d'apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non risulta pertanto alcun motivo per applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 Oasi 1. 10.3 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, l'Italia è competente per l'esame della domanda d'asilo della ricorrente ai sensi del RD III, ed è tenuta a prenderla in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 RD III.
E. 11 Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che la predetta non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità di prime cure confermata.
E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria dell'insorgente, con decisione incidentale del (...) settembre 2022, nonché che dagli atti all'incarto tutt'oggi v'è da partire dal presupposto che la stessa sia indigente, la medesima è dispensata dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 13 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3763/2022 Sentenza del 24 gennaio 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Jeannine Scherrer-Bänziger; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nata il (...), Camerun, patrocinata dalla signora Cristina Tosone, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 22 agosto 2022 / N (...). Fatti: A. A.a. Il (...) maggio 2022 l'interessata ha depositato una domanda d'asilo inSvizzera. Dai riscontri dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", è risultato che alla richiedente erano state rilevate le impronte dattiloscopiche in Italia il (...) luglio 2021. A.b. Sulla base di tali elementi, in data (...) maggio 2022, l'autorità elvetica preposta ha presentato all'omologa italiana una richiesta di presa in carico dell'interessata fondata sull'art. 13 par. 1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). A.c. Il (...) maggio 2022, si è tenuto con la richiedente l'asilo un'audizione circa il rilevamento dei suoi dati personali, mentre il (...) maggio 2022 è stata sentita nell'ambito del colloquio Dublino ai sensi dell'art. 5 RD III, durante il quale è stato constatato che ella potesse essere una vittima di tratta di esseri umani e per questo motivo il verbale è stato interrotto. Il successivo (...) giugno 2022, si è tenuta l'audizione "Tratta di esseri umani" (TEU) durante la quale le è stato offerto un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni ai sensi dell'art. 13 della Convenzione del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani [RS 0.311.543]. L'insorgente ha espressamente rinunciato al periodo di recupero e pertanto nella medesima sede è stata sentita circa i motivi che si opporrebbero ad un suo ritorno in Italia ai sensi dell'art. 5 RD III. A.d. Il (...) luglio 2022, la SEM ha trasmesso uno scritto all'omologa autorità italiana, comunicando di considerare l'Italia quale competente a partire dal (...) luglio 2022, in quanto rimasta silente alla richiesta di presa a carico del (...) maggio 2022. Sempre lo stesso giorno, la SEM ha informato le autorità italiane che la richiedente è considerata una potenziale vittima di tratta di esseri umani. A.e. In data (...) agosto 2022, la ricorrente richiede l'applicazione della clausola di sovranità giusta l'art. 29a cpv. 3 LAsi. B. Per mezzo della decisione del (...) agosto 2022, notificata il (...) agosto 2022, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessata ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia e l'esecuzione del predetto provvedimento, nonché ha osservato che un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo. C. Con ricorso del (...) agosto 2022 (cfr. risultanze processuali), l'insorgente si è aggravata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM. Ella ha concluso in limine alla sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare ed alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Nel merito, ha postulato, in via principale, la restituzione degli atti alla SEM perché effettui l'esame nazionale della domanda d'asilo ed in via subordinata la restituzione degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un completamento dell'istruttoria. Contestualmente, l'insorgente ha formulato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D.D.a. Con decisione incidentale del (...) settembre 2022, il Tribunale ha pronunciato la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, la concessione dell'assistenza giudiziaria e ha invitato l'autorità di prime cure ad inoltrare una risposta al ricorso. D.b. Il successivo (...) settembre 2022, l'autorità di prime cure ha inoltrato le proprie osservazioni, con cui si riconferma nelle proprie conclusioni, indicando al contempo che lo stato valetudinario della ricorrente è stato chiarito. D.c. In data (...) ottobre 2022 la ricorrente ha trasmesso 4 Fogli F2, aggiornando il Tribunale circa il proprio stato di salute. Il successivo (...) ottobre 2022 l'insorgente si esprime in merito alle osservazioni della SEM del (...) settembre 2022. D.d. L'autorità di prime cure, in data (...) novembre 2022 ha preso posizione alle osservazioni della ricorrente, ribandendo che la sua situazione di salute è acclarata e che sino a quel momento nessuna denuncia penale per la fattispecie TEU è stata depositata dalla ricorrente. D.e. Il successivo (...) dicembre 2022, l'insorgente ha preso posizione all'ultimo scritto dell'autorità di prime cure, indicando al contempo di essere in procinto di depositare la denuncia penale per la fattispecie TEU. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2.; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
4. 4.1. Nel proprio ricorso, l'insorgente ritiene essenzialmente come l'autorità inferiore abbia accertato in modo inesatto ed incompleto i fatti determinati e di aver violato l'art. 106 cpv. 1 LAsi e l'art. 3 CEDU e della Convenzione del Consiglio d'Europa contro la tratta di essere umani. In particolare ritiene che l'autorità di prime cure non abbia accertato sufficientemente il suo stato di salute, oltre che le circostanze peculiari relative alla "Tratta di esseri umani". 4.2. Le censure formali vanno analizzate in primo luogo, in quanto sono suscettibili di comportare l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e i riferimenti ivi citati, 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1 e riferimenti citati). 4.3. Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo di fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.4 4.4.1. In primo luogo, per quanto concerne l'accertamento dello stato valetudinario della ricorrente, nell'ambito dello scambio di scritti tra le parti, sono stati prodotti altri fogli F2 (cfr. risultanze istruttorie). L'anamnesi è rimasta costante, mentre la cura farmacologica è stata adattata. Già al momento dell'emissione della decisione impugnata l'incarto della SEM conteneva diversi mezzi di prova riguardanti la situazione medica dell'insorgente e l'anamnesi era quella di episodio depressivo di media entità, confermata anche in seguito. Sulla scorta dei documenti agli atti, lo stato di salute risulta acclarato. Di conseguenza, in rapporto al predetto aspetto, la SEM non è incorsa in alcun accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti nella decisione avversata, ed il principio inquisitorio non è dunque stato violato. 4.4.2. Non si può inoltre seguire la censura dell'insorgente, laddove intravvede una violazione del suo diritto di essere sentita da parte della SEM, non avendo quest'ultima svolto il colloquio Dublino ai sensi dell'art. 5 RD III prima di presentare la domanda di presa a carico alle autorità italiane. Giusta l'art. 5 cpv. 4 RD III, il colloquio personale si svolge in tempo utile e, in ogni caso, prima che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente. In casu, il colloquio è avvenuto prima della decisione dell'autorità di prime cure del (...) agosto 2022 e la ricorrente ha avuto il tempo di esprimersi in modo compiuto in merito altre volte, ad esempio tramite il proprio scritto dell'(...) agosto 2022 (cfr. atto SEM n° [{...}]-42/2). 4.4.3 Proseguendo, neppure il fatto di aver concesso la possibilità di esprimersi circa la competenza dell'Italia per la trattazione della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 5 RD III al termine dell'audizione TEU rappresenta una violazione del diritto di essere sentito. Infatti, la stessa insorgente ha rinunciato esplicitamente al periodo di recupero e riflessione si sensi dell'art. 13 della Convenzione sulla lotta contro gli esseri umani (cfr. atto n°25/15, D81). Inoltre, all'audizione TEU era altresì presente la rappresentante legale della ricorrente, che non ha eccepito alcunché circa lo svolgimento in tale momento del colloquio Dublino. Inoltre, la ricorrente si è espressa nuovamente con lo scritto dell'(...) agosto 2022 circa la competenza dell'Italia per la trattazione della sua domanda d'asilo, richiedendo in tale contesto l'applicazione della clausola di sovranità (cfr. atto n° 42/2). 4.5 Visto quanto sopra, l'autorità inferiore non ha violato né il suo obbligo inquisitorio, avendo sufficientemente e correttamente stabilito i fatti giuridicamente rilevanti, né il diritto di essere sentito dell'insorgente. Le censure formali mosse dalla ricorrente alla decisione impugnata, nel senso sopra indicato sono quindi recisamente respinte. 5. 5.1. Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e di allontanamento. 5.2. Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.3. Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) - come è il caso di specie - ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri; cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con rif. cit.). Altresì, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). 5.4. Ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 363/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 5.5. Giusta l'art. 13 par. 1 RD III, quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 22 par. 3 del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) n. 603/2013, che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione. Altresì, ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. a RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato una domanda in un altro Stato membro.
6. 6.1. Tornando alla presente disamina, dagli atti risulta che all'insorgente sono state prelevate le impronte dattiloscopiche in data (...) luglio 2021, dopo essere stata interpellata il giorno precedente a Lampedusa e Linosa. In tale Paese ella avrebbe sostato soltanto 18 giorni, prima di giungere in Svizzera (cfr. atto n. 13/10). Il (...) maggio 2022 - quindi entro i termini fissati all'art. 21 par. 1 RD III - la SEM ha così richiesto, a ragione, alle autorità italiane preposte la presa in carico del richiedente fondata sull'art. 13 par. 1 RD III (cfr. atto n. 9/7), non essendo realizzati in casu nessuno dei criteri di competenza previsti agli art. 8-12 RD III. Non avendo queste ultime risposto entro il termine di due mesi previsto dall'art. 22 par. 1 RD III, la stessa equivale ad un'accettazione tacita della richiesta e comporta per l'Italia l'obbligo di prendere in carico il ricorrente, compreso l'obbligo di prendere disposizioni appropriate all'arrivo dello stesso (cfr. art. 22 par. 7 RD III). Di conseguenza, a giusto titolo l'autorità inferiore ha ritenuto la competenzadell'Italia di principio data. 6.2. Dagli atti non emerge alcun elemento volto ad indicare che la ricorrente abbia presentato una domanda d'asilo in Italia. L'interessata ha inoltre confermato tale circostanza (cfr. atto n° 17/3). È pertanto corretto considerare la fattispecie che qui ci occupa quale un take charge. 7. 7.1 Per quanto concerne poi l'accoglienza in Italia dei richiedenti l'asilo, il Tribunale si è già espresso recentemente sulla questione, ritenendo come malgrado la procedura d'asilo ed il dispositivo d'accoglienza e di assistenza sociale nel suddetto Paese siano in parte deficitarie, non vi siano fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III; le sentenze di riferimento del TribunaleD-4235/2022 del 19 aprile 2022 consid. 10.2 e F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 9; cfr. anche tra le altre la sentenza del TribunaleD-2641/2022 del 5 luglio 2022 consid. 10). Peraltro, l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). In proposito, non essendovi nel ricorso delle argomentazioni circostanziate che possano condurre il Tribunale ad una modifica delle conclusioni ivi esposte, onde evitare inutili ridondanze, si rinvia senz'altro integralmente alla medesima giurisprudenza sopra esposta. Peraltro, la mera allegazione generica da parte dell'insorgente che le condizioni del sistema d'accoglienza in Italia non siano buone, non induce neppure ad una diversa valutazione della fattispecie ed a capovolgere la presunzione legale di sicurezza sopra riportata. In proposito occorre difatti osservare che ella ha sostato soltanto per poco tempo in Italia e tra l'altro, non avendo depositato domanda d'asilo, non avrebbe in alcun modo avuto accesso all'accoglienza ed alla procedura a disposizione invece in Italia dei richiedenti l'asilo. 7.2. Di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.
8. 8.1. Tuttavia, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza fissati nel RD III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Come ritenuto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può inoltre ammettere tale responsabilità per "motivi umanitari" ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III; cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). 8.2. Nella presente disamina, va in primo luogo osservato come la ricorrente, non avendo formalmente sollecitato l'asilo allorché soggiornava in Italia, spetterà innanzitutto a lei, al momento del suo ritorno nel predetto Paese, di presentare al più presto una domanda d'asilo alle autorità italiane competenti e di rispettare le loro istruzioni, ciò che le permetterà pure di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva accoglienza (cfr. sentenzaD-3135/2022 del 21 luglio 2022). L'insorgente non ha neppure apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione rifiuterebbe di prenderla in carico e di esaminare la sua domanda di protezione internazionale, una volta che l'avrà depositata, o ancora che non rispetterebbe il divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandola in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinta in un tale Paese. 8.3. Proseguendo nell'analisi, agli atti non figurano del resto elementi tali da concludere che un suo trasferimento nello Stato in questione esporrebbe l'insorgente al rischio di essere privata del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, essendo qui ancora una volta rammentato come la ricorrente, dopo il deposito della domanda d'asilo in Italia, avrà in particolare accesso alle prestazioni materiali previste dal sistema di accoglienza italiano (cfr. supra consid. 8.1). 8.4 8.4.1. Per quanto poi riguarda lo stato di salute della ricorrente, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). Sempre in questo contesto, nelle procedure di presa in carico - a differenza invece delle procedure di ripresa in carico - non è necessario che le autorità svizzere chiedano a titolo preventivo alle omologhe italiane delle garanzie scritte ed individuali di presa a carico immediata per i richiedenti l'asilo affetti da problematiche mediche (somatiche o psichiche) gravi. In un siffatto contesto, si deve infatti partire dall'assunto che i richiedenti l'asilo possano in linea di principio accedere alle prestazioni assistenziali, comprensive anche delle cure e dei trattamenti necessari ed urgenti, nonché ad un alloggio adatto alle loro condizioni di vulnerabilità, sin dal loro arrivo in Italia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.4.3.2-10.4.3.3). 8.4.2. Dagli atti all'incarto risulta come all'insorgente sia stata posta la diagnosi di insonnia e le sia stata impostata una terapia farmacologica di Trittico e Cipralex (cfr. atto n° 15/3). Da una successiva visita ginecologica è emerso che l'insorgente godesse di buone condizioni generali ed è stata diagnosticata una oligomenorrea su Depo provera e SSSPT (cfr. atto n° 16/2). In data (...) giugno 2022, durante un consulto psichiatrico è stato diagnosticato un episodio depressivo di media entità e prescritto un trattamento farmacologico di Quetiapin e Citalopram (cfr. atto n° 21/2). Il successivo (...) giugno 2022 alla ricorrente è stata effettuata un'otturazione odontoiatrica. (cfr. atto n° 23/2 e 24/3). Successivamente, in data (...) giugno 2022, da un ulteriore consulto psichiatrico è stata confermata la diagnosi di episodio depressivo di media gravità ed è stato aumentato il dosaggio di Citalopram (cfr. atto n° 46/2). In seguito, il (...) agosto 2022, la diagnosi di episodio depressivo di media gravità è stata confermata, mentre la terapia è stata adeguata con Quetiapine, Citalopram e Temesta (cfr. atto n° 54/2). La diagnosi e la terapia sono state confermate durante i consulti psichiatrici del (...) settembre 2022, del (...) settembre 2022 e del (...) ottobre 2022 (cfr. atto n° 60/2, 62/2 e 65/2). Ad oggi non sono pervenuti ulteriori aggiornamenti circa lo stato di salute dell'interessata. Alla luce di tali referti, pur non volendo in alcun modo sminuire lo stato valetudinario dell'insorgente, non sono evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come il suo stato di salute sia di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza testé referenziata nel caso di un suo rinvio in Italia. In particolare, le sue diagnosi non risultano essere, dalla documentazione all'inserto, ad uno stadio a tal punto avanzato o terminale, da far apparire la morte quale prospettiva prossima in caso di trasferimento. In Italia risulta peraltro notorio che vi siano delle strutture mediche sufficienti e comparabili a quelle presenti su suolo svizzero e che dunque l'insorgente vi potrà ottenere - una volta depositata regolare domanda d'asilo - i trattamenti medici adeguati che ancora dovesse necessitare dal suo arrivo in Italia, tenuto anche conto del nuovo assetto del sistema di accoglienza d'asilo nel precitato Stato di destinazione. Le prestazioni di pronto soccorso, risultano inoltre garantite anche in tale Paese (cfr. sentenza di riferimento D-4235/2021 consid. 10.5) Le predette conclusioni non vengono scalfite in alcun modo dalle argomentazioni ricorsuali. 9.9.1. Infine, l'interessata sostiene che il suo trasferimento in Italia rappresenterebbe una violazione della Convenzione contro la tratta degli esseri umani del 13 maggio 2005 (in seguito: Conv. tratta). 9.2. Per tale aspetto, occorre rinviare a quanto sancito nella DTAF 2016/27. In tale contesto il Tribunale ha rilevato che, in presenza di indizi concreti di tratta di esseri umani, la quale deve essere considerata come una violazione dell'art. 4 CEDU, vi sono degli obblighi che si impongono alla Svizzera e che vanno presi in considerazione dalla SEM (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5 e 6 con riferimenti menzionati). Tali obblighi derivano segnatamente dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (RS 0.311.542; di seguito: Protocollo di Palermo) e dalla Conv. tratta. Le vittime devono essere identificate, protette e sostenute. Inoltre nel caso in cui le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi per credere che una persona sia stata vittima di sfruttamento, esse devono adoperarsi onde evitarne l'allontanamento fintanto che la procedura d'identificazione sia completata (art. 10(2) Conv. tratta). Le autorità elvetiche preposte devono inoltre assicurarsi che la persona riceva l'assistenza di cui all'art. 12 (1, 2) Conv. tratta (art. 10(2) Conv. tratta), così come un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni (cfr. art. 13 Conv. tratta). 9.3. Ad identificazione avvenuta, delle misure devono essere prese per proteggere efficacemente la vittima se il rischio di un nuovo reclutamento o di rappresaglie è reso verosimile. Gli obblighi in parola si impongono a tutte le autorità che possono avere dei contatti con le persone implicate e quindi, segnatamente, alle autorità incaricate dell'esame di una procedura d'asilo (cfr. DTAF 2016/27 consid. 5; tra le tante le sentenze del Tribunale F-2487/2021 del 3 giugno 2021 consid. 4.3; E-4184/2019 del 6 settembre 2019 consid. 9.2, D-3471/2019 del 23 luglio 2019; anche: Nula Frei, Menschenhandel und Asyl: Die Umsetzung der völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Opferschutz im schweizerischen Asylverfahren, 2018, pag. 125-127, 161 segg., 176 segg.). 9.4. Nel caso in narrativa la SEM ha identificato l'insorgente quale potenziale vittima di tratta, e ha raccolto il suo assenso allo svolgimento di un'indagine penale, informandone FEDPOL (cfr. atto n° 25/15, 29/1, 30/3, 31/1, 34/5). L'autorità di prime cure ha più volte indicato che la trasmissione delle informazioni raccolte durante l'audizione TEU non equivale ad una denuncia penale (cfr. atto n° 25/15 D77 e 29/1). Sempre durante tale audizione è stato concesso il periodo di riflessione ai sensi dell'art. 13 Conv. tratta, al quale la ricorrente ha espressamente rinunciato (cfr. atto n° 25/15 D81), l'interessata è stata altresì informata circa i propri diritti derivanti dal riconoscimento quale vittima potenziale e dalla legge federale sull'assistenza alle vittime di reati (cfr. atto n° 25/15 D82). La SEM ha inoltre informato le omologhe autorità italiane circa l'identificazione dell'interessata quale potenziale vittima di tratta (cfr. atto n° 38/1 e 39/1). Pertanto, l'autorità di prime cure ha correttamente identificato la ricorrente quale potenziale vittima di tratta ai sensi della Conv. tratta e l'ha informata circa i suoi diritti e gli aiuti che la stessa può richiedere. Si osserva abbondazialmente che, ai sensi degli artt. 31 e 34 RD III, nell'ambito dello scambio di informazioni tra Stati che concernono, oltre lo stato di salute dell'interessato, anche il rispetto dei diritti derivanti dal RD III stesso e da altri strumenti giuridici pertinenti in materia d'asilo, come ad esempio la Conv. tratta, non è previsto alcun obbligo di trasmissione di una conferma di ricezione, pertanto il cosiddetto proof of delivery è sufficiente al fine di dimostrare l'avvenuto invio di informazioni. La SEM ha adempiuto sotto tale aspetto ai propri obblighi. 9.5. La ricorrente, inoltre, contesta una violazione dell'art. 14(1) lett. b Conv. tratta, in quanto l'autorità di prime cure non le avrebbe concesso un termine volto a richiedere un permesso di soggiorno provvisorio, finalizzato alla sua collaborazione con le autorità competenti ai fini dell'inchiesta o procedimento penale. In tal senso è utile ricordare che spetta alle autorità di perseguimento penale indicare se la permanenza della potenziale vittima sul suolo elvetico risponda ad un bisogno istruttorio e di conseguenza se la stessa abbia la possibilità di ottenere - a tal fine - un permesso di soggiorno provvisorio (cfr. DTF 145 I 308 del 14 febbraio 2019 consid. 3.4.2). Ad oggi, nonostante il tempo trascorso, le informazioni supplementari fornite alla ricorrente in corso di procedura, l'indicazione da parte di quest'ultima che avrebbe proceduto in tal senso, dagli atti non risulta che sia stata sporta formalmente alcuna denuncia penale, nonostante ne abbia avuto modo e possibilità (cfr. risultanze istruttorie). Di conseguenza le autorità di perseguimento penale non hanno neppure avuto modo di fornire indicazioni ai sensi di quanto sopra vista la mancata apertura di una procedura penale e pertanto l'art. 14(1) lett. b Conv. tratta non risulta applicabile alla fattispecie. Si osserva infine che, nel caso in cui la ricorrente dovesse effettivamente presentare una denuncia penale, la SEM dovrà accordare all'interessata un termine ragionevole per richiedere all'autorità cantonale di polizia degli stranieri un permesso di soggiorno di breve durata e ciò nel caso in cui le autorità di perseguimento penale dovessero ritenerlo necessario. 9.6. Infine, la ricorrente sostiene che vi sia un rischio concreto di rivittimizzazione nel caso in cui fosse trasferita in Italia, in quanto sussisterebbero delle carenze nel sistema di accoglienza italiano. In merito a quest'ultima censura, si rimanda a quanto indicato sub consid. 7.1. Preliminarmente, si osserva che l'Italia ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Per quanto attiene, invece, il rischio di re-trafficking, dall'istruzione è emerso che il potenziale reato di sfruttamento della prostituzione sia avvenuto in Svizzera e non in Italia (cfr. atto n°25/15). Inoltre, la ricorrente non avrebbe più alcun contatto con i suoi sfruttatori e tutti i debiti nei confronti della sorella sarebbero stati nel frattempo estinti (cfr. atto n° 25/15 D54 e D58-D61). Di conseguenza, la ricorrente difficilmente potrebbe venir raggiunta nuovamente dai suoi sfruttatori, che in ogni caso agirebbero in Svizzera e non in Italia. Come giustamente sostenuto dall'autorità di prime cure nella decisione avversata, l'Italia è uno Stato di diritto, con un'autorità di polizia funzionante e disposta ad offrire un'adeguata protezione. Nel caso in cui la ricorrente dovesse essere esposta a rischi concreti potrà rivolgersi alle competenti autorità. Le autorità italiane sono state altresì informate circa la qualifica della ricorrente quale potenziale vittima di tratta di esseri umani. Concludendo, la ricorrente non ha apportato alcun elemento concreto atto a dimostrare un rischio concreto di re-trafficking in Italia o che le autorità di tale Stato non agirebbero in modo conforme alle disposizioni della Conv. tratta. 9.7. In assenza di ulteriori atti istruttori penali su suolo elvetico, si deve dunque partire dall'assunto che gli obblighi che si imponevano all'autorità competente in materia d'asilo siano stati ossequiati. 9.8. Sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 10.10.1. Riassumendo, la ricorrente non ha fornito alcun indizio serio suscettibile di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU, all'art. 3 Conv. tortura, Conv. tratta o ad altri disposti di diritto internazionale alla quale la Svizzera è tenuta al loro rispetto, in caso di esecuzione del suo trasferimento in Italia. 10.2. In siffatte circostanze, non traspaiono quindi elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere d'apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non risulta pertanto alcun motivo per applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 Oasi 1. 10.3 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, l'Italia è competente per l'esame della domanda d'asilo della ricorrente ai sensi del RD III, ed è tenuta a prenderla in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 RD III.
11. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che la predetta non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità di prime cure confermata.
12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria dell'insorgente, con decisione incidentale del (...) settembre 2022, nonché che dagli atti all'incarto tutt'oggi v'è da partire dal presupposto che la stessa sia indigente, la medesima è dispensata dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
13. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: