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D-3624/2021

D-3624/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-08-23 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3624/2021 Sentenza del 23 agosto 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Egitto, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 26 luglio 2021 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) maggio 2021 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-9/2), successivamente ad un soggiorno regolare in Svizzera dal (...) al (...), in cui avrebbe beneficiato di autorizzazioni di soggiorno di tipo (...) e (...), avendo contratto matrimonio con una cittadina svizzera, dalla quale avrebbe divorziato nel (...) ed in seguito, le autorità competenti del B._______, gli avrebbero revocato l'autorizzazione di soggiorno (...) a far tempo dal (...) (cfr. atto SEM n. 14/2), i verbali del rilevamento dei dati personali dell'(...) giugno 2021 (cfr. atto SEM n. 20/10), rispettivamente del colloquio personale Dublino del (...) giugno 2021 (cfr. atto SEM n. 27/2) e dell'audizione sui motivi secondo l'art. 29 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) del (...) luglio 2021 (cfr. atto SEM n. 35/11), la documentazione presentata a supporto della sua domanda d'asilo, e meglio: i suoi passaporti egiziani validi sino al (...) rispettivamente fino al (...) e la sua carta d'identità egiziana (cfr. atti SEM n. 1/-, mezzi di prova 1-3; atto n. 7/19); i passaporti egiziani della moglie e di tre figli (cfr. atti SEM n. 1/-, mezzi di prova da n. 10 a n. 13; atti SEM n. 2/2, 4/2, 5/2 e 6/2), nonché la carta d'identità della moglie (cfr. atti SEM n. 1/-, mezzo di prova 4; atto n. 3/2), il certificato di famiglia del (...) (cfr. atto SEM n. 1/-, mezzo di prova 5) ed i certificati di nascita dei suoi quattro figli (cfr. atto SEM n. 1/-, mezzi di prova da n. 6 a n. 9), gli atti medici contenuti nel dossier (cfr. atti SEM n. 24/1, 25/1, 26/4, 31/15 e 33/6), il progetto di decisione negativa dell'autorità inferiore del 22 luglio 2021 (cfr. atto SEM n. 37/6) ed il contestuale parere dell'interessato nei confronti della medesima del 23 luglio 2021 (cfr. atto SEM n. 38/3), la decisione della SEM del 26 luglio 2021, notificata lo stesso giorno (cfr. atto SEM n. 41/1), con cui la precitata autorità non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione della medesima misura siccome ammissibile, esigibile e possibile, la cessazione del mandato di rappresentanza legale del (...) luglio 2021 (cfr. atto SEM n. 42/1), conferito dall'insorgente tramite procura il 7 giugno 2021 (cfr. atto SEM n. 19/1), il ricorso datato 11 agosto 2021 (data del timbro postale: 12 agosto 2021, cfr. risultanze processuali), inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM, per il tramite del quale il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata ed a titolo principale alla concessione dell'asilo in Svizzera; mentre che a titolo eventuale alla concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; con contestuale istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché protestate spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318]; sentenza del Tribunale D-4820/2020 del 10 novembre 2020 consid. 7 [prevista per la pubblicazione quale DTAF]), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il ricorso manifestamente infondato, ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il richiedente, cittadino egiziano, di etnia araba e religione islamica, nonché originario del villaggio di C._______, sito nel capoluogo di D._______, nella provincia di E._______, ha in sunto dichiarato di essere espatriato da ultimo il (...), poiché non avrebbe potuto apertamente mutare la religione da quella islamica a quella cristiana, in quanto avrebbe temuto che qualcuno potesse scoprire le sue affinità religiose maturate nel tempo e delle conseguenze sia sulla sua persona che sulla sua famiglia se si fosse scoperta tale sua preferenza; che segnatamente egli avrebbe potuto frequentare in gioventù la scuola cattolica copta assorbendone i valori cristiani ma non potendo tuttavia manifestare apertamente le sue convinzioni; che egli proverrebbe difatti da una famiglia musulmana e da un contesto sociale molto conservatori; che in particolare egli avrebbe dovuto sposare una donna non da lui scelta e le due figlie avute da tale unione avrebbero subito l'infibulazione; che in un'occasione, circa (...) anni prima, sarebbe voluto entrare in una chiesa ad F._______, ma vi avrebbe desistito dopo che un agente gli avrebbe chiesto il documento ed indicazioni sulla sua fede; che in tale evenienza egli avrebbe percepito la gravità della sua scelta religiosa; che egli vorrebbe offrire alla sua famiglia una vita migliore, di libertà e senza la pressione sociale che imporrebbe determinate usanze in Egitto; che se egli rientrasse nel suo Paese d'origine, teme delle ripercussioni per lui e per la sua famiglia a causa della sua scelta religiosa, nonché non potrebbe più offrire alla sua famiglia lo standard di vita elevato che poteva invece concedere loro allorché egli viveva in Svizzera, che nella decisione avversata, l'autorità inferiore ha ritenuto che i motivi fatti valere dall'interessato, non adempirebbero alle condizioni di verosimiglianza ex art. 7 LAsi; che invero, egli non avrebbe reso credibili le sue allegazioni relative la sua supposta scelta interiore di aderire al cristianesimo, né i pericoli che egli avrebbe incorso se lo avesse dichiarato pubblicamente; che per di più apparirebbe alquanto singolare il tempismo della sua domanda d'asilo, ovvero inoltrata soltanto successivamente alla revoca dell'autorizzazione di soggiorno in Svizzera, e viste le sue allegazioni di tipo economico rilasciate in merito a cosa l'attenderebbe in caso di un suo rientro in Egitto, ove non potrebbe più garantire il medesimo standard di vita elevato alla sua famiglia rispetto a quanto poteva fare allorché risiedeva in Svizzera, che in sede ricorsuale, l'insorgente contesta la valutazione esposta dalla SEM nel provvedimento sindacato; che invero, a mente sua, la verosimiglianza e la coerenza delle sue dichiarazioni andrebbero considerate dal punto di vista globale, tenendo conto nel complesso della situazione presente nel suo Paese d'origine, ciò che l'autorità inferiore non avrebbe compiuto procedendo ad un accertamento inesatto ed incompleto delle sue allegazioni; che la sua vita sarebbe stata influenzata difatti da due forti correnti di pensiero; che d'un canto sarebbe cresciuto in una famiglia musulmana dalle fortissime tradizioni, con la quale non avrebbe mai potuto tagliare i legami; che d'altro canto, avrebbe ricevuto un'educazione cattolica ed avrebbe vissuto in un paese come la Svizzera, ove vigerebbe la più estesa libertà di pensiero; che di conseguenza, il suo percorso di conversione, sarebbe stato lungo e travagliato; che altresì egli contesta di aver vissuto in uno stato di bigamia, in quanto il matrimonio contratto in Egitto, non sarebbe stato un atto da lui compiuto volontariamente; che per il resto, sarebbe rifugiato anche chi si sottrarrebbe ad una pressione psichica divenuta insopportabile, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, che, nel caso in cui un atto pregiudizievole rilevante in materia d'asilo si sia già prodotto al momento della fuga, si può partire dalla presunzione che un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi ulteriori sia dato (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 127; OSAR [ed.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2a ed., 2016, pag. 194 e riferimenti citati); che, perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale; che segnatamente la concretezza delle minacce implica la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione; che lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1); che il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, op. cit., pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti), che il Tribunale ritiene in specie che le dichiarazioni dell'insorgente inerenti la sua conversione interna al cristianesimo, come pure i suoi timori di ripercussioni derivanti dall'eventuale scoperta nel suo Paese d'origine di tale suo cambiamento di fede, siano inverosimili ed irrilevanti, che invero d'un canto egli ha rilasciato delle allegazioni vaghe e stereotipate riguardo ai valori cristiani che avrebbe assimilato durante gli studi ed i quali lo avrebbero fatto optare per il cristianesimo (cfr. atto SEM n. 35/11, D27, pag. 4 e D35 segg., pag. 6 seg.), che per di più appare a dir poco sorprendente che egli d'un lato riferisca di essersi convertito internamente al cristianesimo, ma d'altro lato, durante il suo lungo soggiorno in Svizzera prima del deposito della domanda d'asilo non abbia mai praticato la sua asserita fede, avendone avuto la possibilità, a prescindere dai suoi timori inconsistenti e non supportati da qualsivoglia elemento concreto legati alla ex-moglie (cfr. atto SEM n. 35/11, D56 segg., pag. 9), che inoltre, il fatto che egli abbia potuto effettuare i suoi studi presso una scuola cattolica copta, quale unico musulmano - nonché pure la sua figlia minore per un periodo (cfr. atto SEM n. 35/11, D55, pag. 9) - nel contesto della quale vi erano anche programmate delle visite a dei conventi religiosi ed era presente una chiesa all'interno della scuola (cfr. atto SEM n. 35/11, D34 segg., pag. 6 seg.), appaiono essere delle asserzioni inconciliabili con la mentalità molto conservatrice senza alcuna tolleranza con la quale egli ha dipinto la sua famiglia d'origine (cfr. atto SEM n. 35/11, D27, pag. 5; D46 segg., pag. 8), che altresì, il suo comportamento, durante l'unico evento da egli narrato riguardo alla sua presa di coscienza del pericolo e della gravità che la sua scelta di conversione interna avrebbe comportato nel caso in cui egli l'avrebbe resa pubblica (cfr. atto SEM n. 35/11, D27, pag. 5), appare essere illogico, che invero, non risulta comprensibile come egli non abbia voluto rispondere all'agente di polizia riguardo alla sua fede prima di entrare in una chiesa, poiché intimorito, allorché egli stesso ha dichiarato che le chiese in Egitto sarebbero protette dalla polizia, per vegliare sulla sicurezza dei fedeli cristiani (cfr. atto SEM n. 35/11, D27, pag. 5); che quindi il ricorrente doveva attendersi dei controlli in tal senso da parte delle autorità preposte, senza tuttavia intravvedere in tale episodio alcun pregiudizio serio e concreto per la sua persona, che d'altro canto, egli stesso ha riferito che nell'ultimo periodo trascorso in Egitto, ovvero dal (...) sino all'espatrio avvenuto il (...), non gli sarebbe successo nulla di concreto, che l'avrebbe spinto all'espatrio (cfr. atto SEM n. 35/11, D39, pag. 7), non avendo per il resto mai riscontrato delle problematiche con le autorità egiziane o con terze persone nel suo Paese d'origine (cfr. atto SEM n. 35/11, D31 segg., pag. 6), né svolto delle attività pubbliche nell'ambito della sua scelta religiosa (cfr. atto SEM n. 35/11, D34, pag. 6), che il Tribunale ritiene quindi che, anche nell'ipotesi in cui la verosimiglianza della conversione alla fede cristiana dell'insorgente fosse data, il timore dell'insorgente di subire delle persecuzioni al momento dell'espatrio non fosse originato da cause riconducibili alla stessa, che invero, le asserite problematiche che gli occasionerebbero la sua conversione al cristianesimo se resa pubblica, non risultano essere il reale motivo per il quale l'insorgente ha deciso di espatriare; che dalle sue dichiarazioni l'espatrio appare essere difatti piuttosto motivato da considerazioni economiche e dalla possibilità di far vivere i suoi figli in un contesto come quello elvetico, che egli avrebbe imparato a conoscere durante il suo soggiorno precedente in Svizzera (cfr. atto SEM n. 35/11, D27, pag. 5; D55, pag. 9), che tale conclusione è maggiormente supportata dalla tempistica nella quale è avvenuta la presentazione della domanda d'asilo da parte dell'insorgente, ovvero a seguito della revoca del suo permesso di soggiorno svizzero da parte delle autorità preposte, che pertanto, in casu, difetta pure il legame di causalità materiale tra l'allegato timore dell'insorgente di subire delle persecuzioni ingenerate dalla sua supposta conversione al cristianesimo e l'espatrio, che infine, le motivazioni economiche asserite come pure la volontà di far vivere i figli in un contesto come quello svizzero, non risultano essere all'evidenza rilevanti in materia d'asilo; che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni, che in definitiva, e proprio tenendo conto delle sue asserzioni in modo globale come postulato nel gravame dall'insorgente, v'è dunque da tutelare la valutazione dell'autorità inferiore, che, per quanto concerne la concessione dell'asilo ed il riconoscimento della qualità di rifugiato il ricorso non è quindi destinato ad esito favorevole, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg.; art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione avversata, l'autorità sindacata ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel gravame, l'insorgente contesta anche tale conclusione; che segnatamente la situazione in Egitto non militerebbe per un suo rientro nel Paese nella dignità e nella sicurezza; che pertanto, l'esecuzione del suo allontanamento non sarebbe, all'ora attuale, ragionevolmente esigibile, che ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui lo scrivente Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), come invece allegato in sede ricorsuale, che, in siffatte circostanze, non v'è nemmeno motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione con l'art. 3 CEDU o con l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), che altresì, ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che dapprima si rileva come in Egitto non viga attualmente una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale; che pertanto per costante giurisprudenza l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento è in generale data (cfr. sentenze del Tribunale E-5389/2020 del 15 dicembre 2020 consid. 8.4.1 con ulteriori riferimenti citati; E-2656/2020 del 19 giugno 2020), che le allegazioni generiche ed inconsistenti presentate dal ricorrente con il gravame, non sono atte a mutare la conclusione precitata, che dagli atti non traspaiono neppure motivi personali che si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Egitto; che egli è difatti giovane, con una solida esperienza scolastica e lavorativa, nonché dispone di un'ampia rete famigliare nel suo Paese d'origine, come esposto dalla SEM nel provvedimento impugnato, al quale per il resto si rinvia onde evitare inutili ridondanze (cfr. art. 109 cpv. 3 della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110] su rinvio dell'art. 6 LAsi), che risulta in proposito sufficientemente motivato e circostanziato (cfr. p.to III/2, pag. 7 della decisione impugnata), che proseguendo, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa (cfr. atti SEM n. 24/1, 25/1, 26/4, 31/15, 33/6) emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3), che invero l'unico episodio di perdita di coscienza sospetta per crisi epilettica generalizzata avvenuto l'(...), non appare aver più avuto alcun seguito di rilievo né alcuna necessità di terapia a partire dal (...) (cfr. atto SEM n. 31/15); che inoltre le problematiche alla vista, parrebbero essersi pure risolte dopo la visita oftalmologica avvenuta il(...) con la prescrizione di un paio di occhiali (cfr. atto SEM n. 33/6), che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento risulta parimenti ragionevolmente esigibile (cfr. art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), che infine, non si osservano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), che segnatamente egli dispone del suo passaporto tutt'ora valido, ed è in grado e tenuto ad intraprendere, se del caso, ogni ulteriore passo necessario per il suo rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12), che l'attuale situazione dal punto di vista sanitario dovuta alla propagazione nel Mondo del Coronavirus (detto anche Covid-19), non è atta a rimettere in discussione le conclusioni che precedono, visto il suo carattere temporaneo; che se nel caso di specie dovesse ritardare momentaneamente l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, la stessa interverrebbe necessariamente più tardi, in tempi appropriati (cfr. fra le tante la sentenza del Tribunale E-4583/2020 del 15 luglio 2021 consid. 11.2 con ulteriori riferimenti citati), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento il gravame va disatteso e la decisione impugnata confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: