Asilo e allontanamento
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1 Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 2 Dal 1° gennaio 2007, questo Tribunale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
E. 3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica, il 1° gennaio 2007, è applicabile il nuovo diritto.
E. 4 Giusta l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti.
E. 5 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibi-lità di cui all'art. 48 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA.
E. 6 Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (DTF 126 I 207).
E. 7 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha considerato inverosimili i motivi d'asilo addotti, segnatamente poiché l'interessato non ha saputo indicare a quale Tribunale sarebbe stata versata la citata cauzione né come avrebbe fatto il padre a venire a conoscenza delle modalità di rilascio del figlio. È peraltro inverosimile che sia stato arrestato per avere fornito soldi ed abiti a C._______, una forma di contributo praticato da un'importante parte della popolazione e che non è considerato neppure dalle autorità israeliane come necessariamente destinato al sostegno d'attività terroristiche, come dimostra anche il mancato arresto del padre e del fratello dell'interessato che hanno parimenti sostenuto C._______. Infine, i documenti esibiti sono inidonei a dimostrare dei motivi d'asilo.
E. 8 Il ricorrente ha fatto valere, per quanto qui di rilievo, che per il detenuto non importa più di quel tanto di conoscere le modalità ed il luogo di pagamento della cauzione, ritenuto che per lui, come per ogni prigioniero, determinante è unicamente il fatto d'essere liberato e di potere fuggire. Inoltre, il fatto che suo padre e suo fratello non siano stati arrestati non può essere assunto come motivo per respingere la sua domanda, considerato che le ragioni di un siffatto agire delle autorità israeliane possono essere molteplici e nulla hanno a che fare con il pericolo concreto che corre il ricorrente, ritenuto altresì che essi avrebbero fornito aiuti a C._______ negli anni di pace. La verosimiglianza delle sue dichiarazioni sarebbe stata riconosciuta anche in due rapporti dei rappresentanti delle istituzioni di soccorso presenti alle audizioni del 20 giugno 2002 e del 29 gennaio 2004.
E. 9 Nella risposta al ricorso del 7 settembre 2004, l'autorità inferiore ha rilevato in particolare che le due audizioni del 20 giugno 2002 e del 29 gennaio 2004 si sono svolte correttamente e che le note dei rappresentanti delle istituzioni di soccorso non possono invalidare la valutazione di cui alla decisione impugnata. L'UFM ha pure osservato che il motivo del versamento evocato nel documento emesso dal ministero delle finanze dell'autorità palestinese non è menzionato nel medesimo. Infine, per quanto riguarda gli articoli estratti da internet e attinenti alla situazione generale, l'autorità di prime cure ha osservato che malgrado i continui interventi dell'esercito israeliano nei territori occupati e nelle zone di confine, in Cisgiordania non regna attualmente una situazione di aperta guerra civile o di violenza generalizzata.
E. 10 Nella replica del 6 ottobre 2004, l'insorgente sostiene che le sue allegazioni trovano riscontro nel bollettino di versamento esibito, il cui valore probatorio non potrebbe essere relativizzato.
E. 11 Il 21 dicembre 2006, invitato ad esprimersi, l'UFM ha indicato che a suo giudizio non sono dati gli estremi del caso di rigore personale grave, ritenuto che il ricorrente è in Svizzera solo dall'aprile del 2002, che non ha famiglia a carico, che non si è creato un'esistenza economica duratura in Svizzera e che, avendo sposato una cittadina polacca, è facilitata l'integrazione in detto Paese della comunità europea piuttosto che in Svizzera.
E. 12 Nelle osservazioni dell'8 giugno 2007, relative segnatamente all'applicazione al caso di specie dell'art. 52 cpv. 1 lett. b LAsi, l'insorgente fa valere che della Polonia non conosce né la cultura né la lingua, ragione per cui non si può parlare di un'integrazione facilitata in tale Paese, benché sia convolato a nozze con una cittadina polacca, piuttosto che in Svizzera, dove vive da più di cinque anni. Peraltro, avrebbe più volte chiesto l'evasione della sua domanda anteriormente al 31 dicembre 2006, di modo che l'applicazione del nuovo diritto costituirebbe una violazione dei principi della sicurezza del diritto, della proporzionalità, del divieto dell'arbitrio e della buona fede.
E. 13 L'art. 52 cpv. 1 lett. b LAsi - la cui formulazione è rimasta invariata dalla modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 entrata in vigore il 1° gennaio 2007 - prevede che la domanda d'asilo di una persona che si trova in Svizzera è di regola respinta se il richiedente può recarsi in un Paese terzo in cui vivono parenti prossimi.
E. 13.1 Nel caso concreto, non è contestato che l'insorgente abbia contratto matrimonio con una cittadina polacca che, per quanto emerge dagli atti di causa, vive in Polonia. Non è parimenti contestato dal ricorrente che il coniuge di un cittadino polacco abbia il diritto di trasferirsi in Polonia, Paese che peraltro ha sottoscritto la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) ed il suo articolo 8. In altri termini, il ricorrente non contesta né l'esistenza del citato vincolo matrimoniale né la presenza in Polonia della moglie né infine la possibilità di stabilirsi in detto Paese in modo durevole e sicuro (v. sulla questione Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 4). Le censure giusta le quali egli non conosce né cultura né lingua polacche e che un insediamento in Polonia lo vedrebbe "tutto fuorché integrato, malgrado sia convolato a nozze con una cittadina polacca" nulla mutano alla sostanza della causa, già solo per il fatto che non si vede per quali motivi non potrebbe integrarsi in Polonia, se del caso aiutato dalla moglie. Peraltro, per sovrabbondanza e a prescindere dal fatto che l'art. 44 cpv. 3 LAsi è nel frattempo stato abrogato, può essere rilevato che la sua integrazione in Svizzera non giustifica comunque, allo stato attuale delle cose, un'ammissione di un caso di rigore personale grave (v. considerando 18.4 del presente giudizio).
E. 13.2 A titolo abbondanziale, questo Tribunale osserva che i motivi d'asilo addotti dal ricorrente sono stati giustamente considerati siccome inverosimili in virtù delle risultanze processuali. Basti qui rilevare che le allegazioni decisive dell'insorgente s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento di seria consistenza. Non dimostra alcunché di rilevante neppure la fotocopia di una ricevuta del _______ 2001 che riguarderebbe il versamento a favore del ricorrente, da parte dell'autorità nazionale palestinese, di un risarcimento per ingiusta carcerazione da parte degli israeliani. In effetti, da un lato, le fotocopie non costituiscono di principio dei mezzi efficaci ed idonei da un punto di vista probatorio, considerato che possono essere il frutto d'ogni genere di manipolazione, fermo restando che nel caso concreto l'insorgente non ha spiegato per quale ragione non avrebbe potuto fornire, usando della necessaria diligenza, l'originale del menzionato documento. Dall'altro lato, e come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, il documento non comporta alcuna indicazione del motivo del pagamento rispettivamente delle circostanze cui fa riferimento il ricorrente. Peraltro, che vi siano ancora state delle ricerche da parte delle autorità israeliane dopo la pretesa liberazione e che dette autorità lo ricerchino ancora oggi sono allegazioni che s'esauriscono parimenti in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. In siffatte circostanze, non soccorrono l'insorgente le osservazioni dei rappresentanti delle istituzioni di soccorso presenti alle citate audizioni, ritenuto che si limitano ad esporre genericamente un'opinione personale, peraltro non nell'apposito attestato delle audizioni, ma in un documento interno preparato ulteriormente. Infine, per quanto attiene ai numerosi documenti esibiti relativi alle condizioni di vita a B._______, va rilevato che la situazione generale vigente nella regione di provenienza del ricorrente non è di per sé sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda d'asilo, determinante essendo principalmente la situazione personale del richiedente.
E. 14 Da quanto esposto, discende che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, privo di fondamento, non merita tutela e la decisione di respingimento della domanda d'asilo va confermata.
E. 15 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
E. 16 Per le ragioni già indicate nel considerando 13 del presente giudizio, non emerge dagli atti di causa alcun serio indizio secondo il quale l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (principio del non-refoulement) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20).
E. 17.1 La portata dell'art. 14a cpv. 3 LDDS non si esaurisce, altresì, nella massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, in casu la Polonia, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
E. 17.2 Il TAF osserva che dagli atti di causa, segnatamente dalla determinazione dell'insorgente dell'8 giugno 2007, non v'è ragione di ritenere che il ricorrente possa essere esposto in Polonia al rischio serio e concreto di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. In altri termini, l'interessato non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle menzionate disposizioni. Peraltro, ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della CEDU (GICRA 1995 n. 12 consid. 10, pag. 110 e segg.).
E. 17.3 Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è lecita.
E. 18 Occorre quindi esaminare se per l'insorgente vi siano pericoli concreti in caso d'esecuzione dell'allontanamento verso la Polonia (art. 14a cpv. 4 LDDS).
E. 18.1 In Polonia, trattasi di fatti noti, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme degli abitanti nella totalità del territorio nazionale. Da questo profilo, l'esecuzione dell'allontanamento è esigibile.
E. 18.2 Per il resto, il TAF constata che il ricorrente è giovane, ha una certa formazione (studi _______) ed esperienza professionale (_______) ed è coniugato con una cittadina polacca residente in Polonia. Peraltro, in sede di ricorso l'insorgente neppure ha preteso che il suo stato di salute s'oppone alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento, senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza del ricorrente in Svizzera per motivi medici (v. sulla questione GICRA 2003 n. 24). Dal rapporto medico del _______, emerge tutt'al più che all'insorgente è stata prescritta una terapia fisioterapica. Non v'è tuttavia motivo di ritenere, e il ricorrente neppure lo ha preteso, che, qualora ancora necessaria, detta terapia non sia ottenibile in Polonia. In siffatte circostanze, sono adempite le condizioni per formulare una prognosi favorevole, con riferimento all'effettiva possibilità di un adeguato inserimento sociale dell'insorgente in Polonia.
E. 18.3 Da quanto esposto, consegue che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera deve ritenersi ragionevolmente esigibile.
E. 18.4 Nello scritto dell'8 giugno 2007, l'insorgente allega che qualora la sua procedura fosse stata evasa prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 che ha soppresso l'art. 44 cpv. 3 a 5 LAsi, egli avrebbe dovuto ottenere l'ammissione provvisoria in Svizzera perché apparterrebbe alla categoria dei casi di rigore personale grave. Peraltro, l'applicazione del nuovo diritto violerebbe i principi della sicurezza del diritto, della proporzionalità, del divieto dell'arbitrio e della buona fede, conto tenuto del fatto che il gravame è stato interposto il 1° luglio 2004. In proposito, il TAF osserva, da un lato, che le disposizioni di cui all'art. 44 cpv. 3 a 5 LAsi sono state abrogate dalla citata modifica legislativa. D'altro lato, quanto alle censure di cui al menzionato scritto dell'8 giugno 2007, s'osserva che - secondo una costante giurisprudenza - il fatto che uno straniero abbia soggiornato in Svizzera per diversi anni, che si sia ben integrato professionalmente e socialmente e che il suo comportamento non abbia mai dato adito a lamentele non è di per sé sufficiente a giustificare una deroga alle misure limitative del numero di stranieri (v. DTAF C 288/2006 del 1° giugno 2007 destinata alla pubblicazione e i relativi rinvii alla giurisprudenza del Tribunale federale). Da quanto precede, emerge che quand'anche le citate disposizioni non fossero state abrogate, il ricorrente non avrebbe avuto alcuna possibilità di vedersi concessa l'ammissione provvisoria, considerato che risiede in Svizzera da poco più di cinque anni, che non si è creato un'indipendenza economica duratura nel nostro Paese e che ha sposato una cittadina straniera che vive all'estero. Il fatto che abbia imparato la lingua ufficiale in uso nel Cantone di residenza e che si sia sforzato di trovare un'occupazione non costituisce un'integrazione particolarmente riuscita ai sensi della citata giurisprudenza.
E. 19 Ritenuta la possibilità, per il coniuge straniero di un cittadino polacco, d'ottenere un permesso di soggiorno in Polonia, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, può dunque procurarsi ogni documento indispensabile per recarsi in detto Paese. Infine, nessun ostacolo d'ordine tecnico si oppone all'esecuzione dell'allontanamento che deve pure considerarsi possibile (art. 14a cpv. 2 LDDS).
E. 20 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1, 4 bis e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo di fr. 600.--, versato il 22 luglio 2004, è computato con le spese processuali.
- Comunicazione: - al patrocinatore del ricorrente (plico raccomandato; allegato: originale del giudizio impugnato) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N _______) - alla D._______ (in copia) Il Giudice presidente: Il Cancelliere: Vito Valenti Marco Poretti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Corte IV D-3433/2006 {T 0/2} Sentenza del 13 settembre 2007 Composizione: Giudici Vito Valenti (giudice presidente), Bruno Huber e Fulvio Haefeli Cancelliere Marco Poretti A._______, nato il _______, di origine palestinese, patrocinato ________, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 28 maggio 2004 in materia d'asilo, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N _______ Ritenuto in fatto: A. L'interessato ha presentato domanda d'asilo il 9 aprile 2002. Successivamente, è stato attribuito al Cantone Ticino. Ha dichiarato, nella sostanza (cfr. verbali d'audizione del 19 aprile e 20 giugno 2002 e del 29 gennaio 2004), d'essere d'origine palestinese e d'aver lasciato il proprio domicilio di B._______, località sita nei territori occupati, perché perseguitato dalle forze israeliane. In particolare, sarebbe stato detenuto in un carcere israeliano dal _______ al _______ 2001 - poiché accusato d'avere aiutato l'organizzazione C._______ - per poi essere rilasciato, dopo avere versato una cauzione, perché le accuse mosse nei suoi confronti non avrebbero potuto essere dimostrate. Gli israeliani lo avrebbero in seguito nuovamente cercato, ragione per cui il ______ 2002 avrebbe deciso d'espatriare. B. Il 28 maggio 2004, l'UFM (allora Ufficio federale dei rifugiati, UFR) ha respinto la succitata domanda. Nello stesso tempo, ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 1° luglio 2004, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA), allora competente, contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'accoglimento del gravame, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. D. Con decisione incidentale del 13 luglio 2004, la CRA ha invitato il ricorrente a versare, entro il 28 luglio 2004, un anticipo di fr. 600.-- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. E. L'insorgente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. F. Il 5 e il 27 agosto 2004, il ricorrente ha prodotto, fra l'altro, la fotocopia di un documento presentato come la ricevuta di una somma di denaro versatagli dalle autorità palestinesi a titolo d'indennizzo per la detenzione subita da parte delle autorità israeliane. G. Il 7 settembre 2004, invitato ad esprimersi, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. H. Il 6 ottobre 2004, l'insorgente ha presentato la memoria di replica per il tramite del proprio patrocinatore. I. Il _______ 2005, il ricorrente ha contratto matrimonio con una cittadina polacca con domicilio in Polonia. J. Il 21 dicembre 2006, invitato ad esprimersi in merito all'eventuale adempimento da parte dell'insorgente delle condizioni del caso di rigore personale grave, l'UFM ha nuovamente proposto la reiezione del gravame. K. Il 25 maggio 2007, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha invitato il ricorrente ad esprimersi sull'eventuale applicazione alla procedura in esame dell'art. 52 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Gli è pure stata trasmessa la citata determinazione dell'UFM del 21 dicembre 2006. L. L'8 giugno 2007, l'insorgente ha inoltrato le proprie osservazioni. M. Degli altri scritti e documenti si dirà, nella misura in cui necessario ai fini del giudizio, in corso di motivazione. Considerato in diritto:
1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2. Dal 1° gennaio 2007, questo Tribunale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]).
3. Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica, il 1° gennaio 2007, è applicabile il nuovo diritto.
4. Giusta l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti.
5. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibi-lità di cui all'art. 48 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA.
6. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (DTF 126 I 207).
7. Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha considerato inverosimili i motivi d'asilo addotti, segnatamente poiché l'interessato non ha saputo indicare a quale Tribunale sarebbe stata versata la citata cauzione né come avrebbe fatto il padre a venire a conoscenza delle modalità di rilascio del figlio. È peraltro inverosimile che sia stato arrestato per avere fornito soldi ed abiti a C._______, una forma di contributo praticato da un'importante parte della popolazione e che non è considerato neppure dalle autorità israeliane come necessariamente destinato al sostegno d'attività terroristiche, come dimostra anche il mancato arresto del padre e del fratello dell'interessato che hanno parimenti sostenuto C._______. Infine, i documenti esibiti sono inidonei a dimostrare dei motivi d'asilo.
8. Il ricorrente ha fatto valere, per quanto qui di rilievo, che per il detenuto non importa più di quel tanto di conoscere le modalità ed il luogo di pagamento della cauzione, ritenuto che per lui, come per ogni prigioniero, determinante è unicamente il fatto d'essere liberato e di potere fuggire. Inoltre, il fatto che suo padre e suo fratello non siano stati arrestati non può essere assunto come motivo per respingere la sua domanda, considerato che le ragioni di un siffatto agire delle autorità israeliane possono essere molteplici e nulla hanno a che fare con il pericolo concreto che corre il ricorrente, ritenuto altresì che essi avrebbero fornito aiuti a C._______ negli anni di pace. La verosimiglianza delle sue dichiarazioni sarebbe stata riconosciuta anche in due rapporti dei rappresentanti delle istituzioni di soccorso presenti alle audizioni del 20 giugno 2002 e del 29 gennaio 2004.
9. Nella risposta al ricorso del 7 settembre 2004, l'autorità inferiore ha rilevato in particolare che le due audizioni del 20 giugno 2002 e del 29 gennaio 2004 si sono svolte correttamente e che le note dei rappresentanti delle istituzioni di soccorso non possono invalidare la valutazione di cui alla decisione impugnata. L'UFM ha pure osservato che il motivo del versamento evocato nel documento emesso dal ministero delle finanze dell'autorità palestinese non è menzionato nel medesimo. Infine, per quanto riguarda gli articoli estratti da internet e attinenti alla situazione generale, l'autorità di prime cure ha osservato che malgrado i continui interventi dell'esercito israeliano nei territori occupati e nelle zone di confine, in Cisgiordania non regna attualmente una situazione di aperta guerra civile o di violenza generalizzata.
10. Nella replica del 6 ottobre 2004, l'insorgente sostiene che le sue allegazioni trovano riscontro nel bollettino di versamento esibito, il cui valore probatorio non potrebbe essere relativizzato.
11. Il 21 dicembre 2006, invitato ad esprimersi, l'UFM ha indicato che a suo giudizio non sono dati gli estremi del caso di rigore personale grave, ritenuto che il ricorrente è in Svizzera solo dall'aprile del 2002, che non ha famiglia a carico, che non si è creato un'esistenza economica duratura in Svizzera e che, avendo sposato una cittadina polacca, è facilitata l'integrazione in detto Paese della comunità europea piuttosto che in Svizzera.
12. Nelle osservazioni dell'8 giugno 2007, relative segnatamente all'applicazione al caso di specie dell'art. 52 cpv. 1 lett. b LAsi, l'insorgente fa valere che della Polonia non conosce né la cultura né la lingua, ragione per cui non si può parlare di un'integrazione facilitata in tale Paese, benché sia convolato a nozze con una cittadina polacca, piuttosto che in Svizzera, dove vive da più di cinque anni. Peraltro, avrebbe più volte chiesto l'evasione della sua domanda anteriormente al 31 dicembre 2006, di modo che l'applicazione del nuovo diritto costituirebbe una violazione dei principi della sicurezza del diritto, della proporzionalità, del divieto dell'arbitrio e della buona fede.
13. L'art. 52 cpv. 1 lett. b LAsi - la cui formulazione è rimasta invariata dalla modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 entrata in vigore il 1° gennaio 2007 - prevede che la domanda d'asilo di una persona che si trova in Svizzera è di regola respinta se il richiedente può recarsi in un Paese terzo in cui vivono parenti prossimi. 13.1 Nel caso concreto, non è contestato che l'insorgente abbia contratto matrimonio con una cittadina polacca che, per quanto emerge dagli atti di causa, vive in Polonia. Non è parimenti contestato dal ricorrente che il coniuge di un cittadino polacco abbia il diritto di trasferirsi in Polonia, Paese che peraltro ha sottoscritto la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) ed il suo articolo 8. In altri termini, il ricorrente non contesta né l'esistenza del citato vincolo matrimoniale né la presenza in Polonia della moglie né infine la possibilità di stabilirsi in detto Paese in modo durevole e sicuro (v. sulla questione Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 4). Le censure giusta le quali egli non conosce né cultura né lingua polacche e che un insediamento in Polonia lo vedrebbe "tutto fuorché integrato, malgrado sia convolato a nozze con una cittadina polacca" nulla mutano alla sostanza della causa, già solo per il fatto che non si vede per quali motivi non potrebbe integrarsi in Polonia, se del caso aiutato dalla moglie. Peraltro, per sovrabbondanza e a prescindere dal fatto che l'art. 44 cpv. 3 LAsi è nel frattempo stato abrogato, può essere rilevato che la sua integrazione in Svizzera non giustifica comunque, allo stato attuale delle cose, un'ammissione di un caso di rigore personale grave (v. considerando 18.4 del presente giudizio). 13.2 A titolo abbondanziale, questo Tribunale osserva che i motivi d'asilo addotti dal ricorrente sono stati giustamente considerati siccome inverosimili in virtù delle risultanze processuali. Basti qui rilevare che le allegazioni decisive dell'insorgente s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento di seria consistenza. Non dimostra alcunché di rilevante neppure la fotocopia di una ricevuta del _______ 2001 che riguarderebbe il versamento a favore del ricorrente, da parte dell'autorità nazionale palestinese, di un risarcimento per ingiusta carcerazione da parte degli israeliani. In effetti, da un lato, le fotocopie non costituiscono di principio dei mezzi efficaci ed idonei da un punto di vista probatorio, considerato che possono essere il frutto d'ogni genere di manipolazione, fermo restando che nel caso concreto l'insorgente non ha spiegato per quale ragione non avrebbe potuto fornire, usando della necessaria diligenza, l'originale del menzionato documento. Dall'altro lato, e come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, il documento non comporta alcuna indicazione del motivo del pagamento rispettivamente delle circostanze cui fa riferimento il ricorrente. Peraltro, che vi siano ancora state delle ricerche da parte delle autorità israeliane dopo la pretesa liberazione e che dette autorità lo ricerchino ancora oggi sono allegazioni che s'esauriscono parimenti in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. In siffatte circostanze, non soccorrono l'insorgente le osservazioni dei rappresentanti delle istituzioni di soccorso presenti alle citate audizioni, ritenuto che si limitano ad esporre genericamente un'opinione personale, peraltro non nell'apposito attestato delle audizioni, ma in un documento interno preparato ulteriormente. Infine, per quanto attiene ai numerosi documenti esibiti relativi alle condizioni di vita a B._______, va rilevato che la situazione generale vigente nella regione di provenienza del ricorrente non è di per sé sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda d'asilo, determinante essendo principalmente la situazione personale del richiedente.
14. Da quanto esposto, discende che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, privo di fondamento, non merita tutela e la decisione di respingimento della domanda d'asilo va confermata.
15. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
16. Per le ragioni già indicate nel considerando 13 del presente giudizio, non emerge dagli atti di causa alcun serio indizio secondo il quale l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (principio del non-refoulement) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20). 17. 17.1 La portata dell'art. 14a cpv. 3 LDDS non si esaurisce, altresì, nella massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, in casu la Polonia, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. 17.2 Il TAF osserva che dagli atti di causa, segnatamente dalla determinazione dell'insorgente dell'8 giugno 2007, non v'è ragione di ritenere che il ricorrente possa essere esposto in Polonia al rischio serio e concreto di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. In altri termini, l'interessato non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle menzionate disposizioni. Peraltro, ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della CEDU (GICRA 1995 n. 12 consid. 10, pag. 110 e segg.). 17.3 Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è lecita.
18. Occorre quindi esaminare se per l'insorgente vi siano pericoli concreti in caso d'esecuzione dell'allontanamento verso la Polonia (art. 14a cpv. 4 LDDS). 18.1 In Polonia, trattasi di fatti noti, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme degli abitanti nella totalità del territorio nazionale. Da questo profilo, l'esecuzione dell'allontanamento è esigibile. 18.2 Per il resto, il TAF constata che il ricorrente è giovane, ha una certa formazione (studi _______) ed esperienza professionale (_______) ed è coniugato con una cittadina polacca residente in Polonia. Peraltro, in sede di ricorso l'insorgente neppure ha preteso che il suo stato di salute s'oppone alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento, senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza del ricorrente in Svizzera per motivi medici (v. sulla questione GICRA 2003 n. 24). Dal rapporto medico del _______, emerge tutt'al più che all'insorgente è stata prescritta una terapia fisioterapica. Non v'è tuttavia motivo di ritenere, e il ricorrente neppure lo ha preteso, che, qualora ancora necessaria, detta terapia non sia ottenibile in Polonia. In siffatte circostanze, sono adempite le condizioni per formulare una prognosi favorevole, con riferimento all'effettiva possibilità di un adeguato inserimento sociale dell'insorgente in Polonia. 18.3 Da quanto esposto, consegue che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera deve ritenersi ragionevolmente esigibile. 18.4 Nello scritto dell'8 giugno 2007, l'insorgente allega che qualora la sua procedura fosse stata evasa prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 che ha soppresso l'art. 44 cpv. 3 a 5 LAsi, egli avrebbe dovuto ottenere l'ammissione provvisoria in Svizzera perché apparterrebbe alla categoria dei casi di rigore personale grave. Peraltro, l'applicazione del nuovo diritto violerebbe i principi della sicurezza del diritto, della proporzionalità, del divieto dell'arbitrio e della buona fede, conto tenuto del fatto che il gravame è stato interposto il 1° luglio 2004. In proposito, il TAF osserva, da un lato, che le disposizioni di cui all'art. 44 cpv. 3 a 5 LAsi sono state abrogate dalla citata modifica legislativa. D'altro lato, quanto alle censure di cui al menzionato scritto dell'8 giugno 2007, s'osserva che - secondo una costante giurisprudenza - il fatto che uno straniero abbia soggiornato in Svizzera per diversi anni, che si sia ben integrato professionalmente e socialmente e che il suo comportamento non abbia mai dato adito a lamentele non è di per sé sufficiente a giustificare una deroga alle misure limitative del numero di stranieri (v. DTAF C 288/2006 del 1° giugno 2007 destinata alla pubblicazione e i relativi rinvii alla giurisprudenza del Tribunale federale). Da quanto precede, emerge che quand'anche le citate disposizioni non fossero state abrogate, il ricorrente non avrebbe avuto alcuna possibilità di vedersi concessa l'ammissione provvisoria, considerato che risiede in Svizzera da poco più di cinque anni, che non si è creato un'indipendenza economica duratura nel nostro Paese e che ha sposato una cittadina straniera che vive all'estero. Il fatto che abbia imparato la lingua ufficiale in uso nel Cantone di residenza e che si sia sforzato di trovare un'occupazione non costituisce un'integrazione particolarmente riuscita ai sensi della citata giurisprudenza.
19. Ritenuta la possibilità, per il coniuge straniero di un cittadino polacco, d'ottenere un permesso di soggiorno in Polonia, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, può dunque procurarsi ogni documento indispensabile per recarsi in detto Paese. Infine, nessun ostacolo d'ordine tecnico si oppone all'esecuzione dell'allontanamento che deve pure considerarsi possibile (art. 14a cpv. 2 LDDS).
20. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1, 4 bis e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo di fr. 600.--, versato il 22 luglio 2004, è computato con le spese processuali.
3. Comunicazione:
- al patrocinatore del ricorrente (plico raccomandato; allegato: originale del giudizio impugnato)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N _______)
- alla D._______ (in copia) Il Giudice presidente: Il Cancelliere: Vito Valenti Marco Poretti Data di spedizione: