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D-3418/2007

D-3418/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2007-12-17 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Sachverhalt

A. Il 30 marzo 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 16 e del 20 aprile 2007), d'essere stato minacciato, in quanto responsabile di un'associazione studentesca legata al B._______, da membri di un gruppo islamico, C._______, perché da questi considerato, a torto, colpevole dell'uccisione di due membri del gruppo medesimo durante una manifestazione che si è svolta il [...] del 2005. Avrebbe lasciato l'Iraq il [...] 2006 perché non avrebbe potuto ottenere un'adeguata protezione dal B._______ contro l'agire di membri del menzionato gruppo islamico. Si sarebbe trasferito in Turchia dove avrebbe soggiornato presso una cugina fino al 23 marzo 2007. L'interessato ha esibito la fotocopia di una carta d'identità. B. Il 9 maggio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 15 maggio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 25 maggio 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso, lo stesso non apparendo né inammissibile né manifestamente infondato. E. Il 30 maggio 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 26 giugno 2007, il ricorrente ha inoltrato l'allegato di replica. G. Il 6 novembre 2007, l'insorgente ha esibito una carta d'identità in originale e sollecitato una decisione da parte del TAF sul ricorso da lui interposto.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.

E. 4 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. In particolare, ha giudicato poco credibile che lo stesso abbia potuto varcare "il confine Schengen" senza alcun documento. Non avrebbe altresì fornito alcuna spiegazione valida sulla mancata esibizione di un documento ai sensi di legge. L'autorità inferiore ha inoltre ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente. In particolare, non ha considerato plausibile che il ricorrente, che non ha partecipato alla manifestazione del [...] 2005, possa essere stato ritenuto responsabile della morte di due persone in tale occasione. Inoltre, il suo amico, seguace del gruppo islamico delle due vittime, avrebbe senza dubbio potuto convincere gli altri membri del gruppo dell'estraneità ai fatti dell'insorgente. Poco credibile è pure l'allegazione secondo la quale il B._______, di cui il ricorrente è membro, si sia rifiutato d'intervenire in suo sostegno perché la controversia con i membri del movimento islamico riguardava una questione tribale. Infine, l'UFM ha considerato che non sono necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.

E. 5 Nel ricorso, il ricorrente fa valere d'avere presentato tempestivamente la fotocopia della sua carta d'identità, che gli è stata inviata per telefax dai familiari, e riferito delle difficoltà avute nel farsi recapitare l'originale del documento. L'autorità inferiore non gli avrebbe altresì concesso un termine suppletivo per esibire l'originale. Poco realistica è pure l'affermazione dell'autorità inferiore secondo la quale non è possibile varcare il confine Schengen senza documenti. Già per queste ragioni, si giustifica un'entrata nel merito della sua domanda d'asilo. Inoltre, si duole di una violazione del diritto federale - non sarebbe comunque in casu applicabile l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi - e dell'obbligo di motivare la decisione. In effetti, l'UFM avrebbe liquidato la questione relativa all'esistenza d'eventuali impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento con tre brevi paragrafi, senza un sufficiente approfondimento e ciò nonostante la tragica situazione, peraltro di pubblica notorietà, in cui si trova l'Iraq, anche del nord. L'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine è, fra l'altro, manifestamente contraria all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101).

E. 6 Nella risposta al ricorso, l'UFM si è limitato a proporre la reiezione del gravame.

E. 7 Nella replica, il ricorrente ribadisce che la situazione nel nord dell'Iraq è tutt'altro che tranquilla, come dimostra un attentato di una certa gravità avvenuto il giorno stesso in cui è stata resa la decisione impugnata. Anche successivamente vi sono stati numerosi episodi di violenza nella regione. L'insorgente ha citato, fra l'altro, due attentati del 7 e del 21 giugno 2007 che hanno provocato la morte di numerose persone. Non andrebbe, altresì, dimenticata la crescente tensione tra la Turchia ed il governo dell'Iraq del nord sulla questione relativa al D._______. La necessità d'ulteriori chiarimenti con riferimento all'esecuzione dell'allontanamento verso il nord dell'Iraq appare palese.

E. 8 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).

E. 8.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6).

E. 8.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).

E. 9 Questo Tribunale considera - a prescindere dalla questione di sapere se l'insorgente abbia tempestivamente esibito dei documenti validi ai sensi di legge - che conto tenuto dell'insieme delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente e della nota situazione in Iraq, che non è quella di una safe country, la motivazione della decisione impugnata è da qualificare di gravemente carente. Giova in effetti rilevare che le ragioni indicate dall'autorità inferiore per qualificare di manifestamente inconsistenti le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente si risolvono, da un lato ed in materia d'asilo, in imprecise supposizioni e si fondano, dall'altro lato ed in materia d'esecuzione dell'allontanamento, su brevi, generiche ed imprecise affermazioni dell'autorità decidente che non consentono d'evincere sulla base di quali elementi essa si fonda in concreto per giungere alla conclusione che nel caso concreto l'esecuzione dell'allontanamento medesimo non contravviene all'art. 3 CEDU. Parimenti ingiustificata è la perentoria conclusione secondo la quale non sono necessari degli ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). Occorre in particolare osservare che l'eventualità per un cittadino iracheno d'etnia curda, come il ricorrente, altresì responsabile di un'associazione studentesca legata al B._______, che possa essere vittima di persecuzioni da parte di gruppi islamici fondamentalisti nel nord dell'Iraq è tutt'altro che remota, fermo restando che non è consentito di considerare le sue allegazioni siccome manifestamente inconsistenti formulando ipotesi aleatorie sul fatto che detto movimento islamico avrebbe senz'altro rinunciato a vendicare la morte di due suoi aderenti, imputata anche al ricorrente, semplicemente perché un amico personale dell'insorgente stesso sarebbe un loro membro. Di poco conto appare altresì l'imprecisione nelle dichiarazioni del ricorrente riguardanti il fatto se il padre si sia recato da solo o con il fratello a denunciare le minacce ricevute. Infine, non può definirsi insensata la risposta del B._______ secondo la quale non è in grado di garantire al ricorrente un'appropriata protezione contro l'agire di movimenti di fondamentalisti islamici. Peraltro, l'autorità inferiore non può limitarsi nella motivazione ad affermare genericamente che per un iracheno non sussistono indizi per ritenere che, in caso di rientro in patria, possa essere esposto a trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU. In effetti, il ricorrente non è posto nelle condizioni di ricorrere con criteri adeguati, non conoscendo le ragioni precise della surriferita asserzione dell'UFM. Per i medesimi motivi, il TAF non è in grado d'esperire il sindacato di legittimità della decisione impugnata. Da quanto esposto, discende che il provvedimento litigioso, che viola il diritto federale, incorre nell'annullamento.

E. 10 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., n. 1977 pag. 418). In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (GICRA 1996 n. 7 consid. 12 pag. 65). Tale non è il caso nella presente fattispecie.

E. 11 Da quanto esposto, consegue che gli atti di causa sono rinviati all'UFM affinché proceda, in tempi ragionevoli, al completamento dell'istruttoria, mediante gli opportuni e necessari chiarimenti, e pronunci una nuova decisione, questa volta di merito e che sia altresì rispettosa dei considerandi del presente giudizio.

E. 12 Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 PA).

E. 13 Nel caso di specie, si giustifica altresì l'attribuzione al ricorrente di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In assenza di una nota d'onorario dettagliata, detta indennità è fissata d'ufficio sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 600.--, tenuto conto del lavoro effettivo e utile svolto dal rappresentante dell'insorgente. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
  2. Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
  3. Non si prelevano spese processuali.
  4. L'UFM rifonderà all'insorgente fr. 600.-- a titolo di spese ripetibili.
  5. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (plico raccomandato) - autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ) - E._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marisa Murray Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Corte IV D-3418/2007/cac {T 0/2} Sentenza del 17 dicembre 2007 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Claudia Cotting-Schalch (presidente di corte), Robert Galliker, cancelliera Marisa Murray. Parti A._______, Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto la decisione del 9 maggio 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N. Fatti: A. Il 30 marzo 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 16 e del 20 aprile 2007), d'essere stato minacciato, in quanto responsabile di un'associazione studentesca legata al B._______, da membri di un gruppo islamico, C._______, perché da questi considerato, a torto, colpevole dell'uccisione di due membri del gruppo medesimo durante una manifestazione che si è svolta il [...] del 2005. Avrebbe lasciato l'Iraq il [...] 2006 perché non avrebbe potuto ottenere un'adeguata protezione dal B._______ contro l'agire di membri del menzionato gruppo islamico. Si sarebbe trasferito in Turchia dove avrebbe soggiornato presso una cugina fino al 23 marzo 2007. L'interessato ha esibito la fotocopia di una carta d'identità. B. Il 9 maggio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 15 maggio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 25 maggio 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso, lo stesso non apparendo né inammissibile né manifestamente infondato. E. Il 30 maggio 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 26 giugno 2007, il ricorrente ha inoltrato l'allegato di replica. G. Il 6 novembre 2007, l'insorgente ha esibito una carta d'identità in originale e sollecitato una decisione da parte del TAF sul ricorso da lui interposto. Diritto: 1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. In particolare, ha giudicato poco credibile che lo stesso abbia potuto varcare "il confine Schengen" senza alcun documento. Non avrebbe altresì fornito alcuna spiegazione valida sulla mancata esibizione di un documento ai sensi di legge. L'autorità inferiore ha inoltre ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente. In particolare, non ha considerato plausibile che il ricorrente, che non ha partecipato alla manifestazione del [...] 2005, possa essere stato ritenuto responsabile della morte di due persone in tale occasione. Inoltre, il suo amico, seguace del gruppo islamico delle due vittime, avrebbe senza dubbio potuto convincere gli altri membri del gruppo dell'estraneità ai fatti dell'insorgente. Poco credibile è pure l'allegazione secondo la quale il B._______, di cui il ricorrente è membro, si sia rifiutato d'intervenire in suo sostegno perché la controversia con i membri del movimento islamico riguardava una questione tribale. Infine, l'UFM ha considerato che non sono necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 5. Nel ricorso, il ricorrente fa valere d'avere presentato tempestivamente la fotocopia della sua carta d'identità, che gli è stata inviata per telefax dai familiari, e riferito delle difficoltà avute nel farsi recapitare l'originale del documento. L'autorità inferiore non gli avrebbe altresì concesso un termine suppletivo per esibire l'originale. Poco realistica è pure l'affermazione dell'autorità inferiore secondo la quale non è possibile varcare il confine Schengen senza documenti. Già per queste ragioni, si giustifica un'entrata nel merito della sua domanda d'asilo. Inoltre, si duole di una violazione del diritto federale - non sarebbe comunque in casu applicabile l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi - e dell'obbligo di motivare la decisione. In effetti, l'UFM avrebbe liquidato la questione relativa all'esistenza d'eventuali impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento con tre brevi paragrafi, senza un sufficiente approfondimento e ciò nonostante la tragica situazione, peraltro di pubblica notorietà, in cui si trova l'Iraq, anche del nord. L'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine è, fra l'altro, manifestamente contraria all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). 6. Nella risposta al ricorso, l'UFM si è limitato a proporre la reiezione del gravame. 7. Nella replica, il ricorrente ribadisce che la situazione nel nord dell'Iraq è tutt'altro che tranquilla, come dimostra un attentato di una certa gravità avvenuto il giorno stesso in cui è stata resa la decisione impugnata. Anche successivamente vi sono stati numerosi episodi di violenza nella regione. L'insorgente ha citato, fra l'altro, due attentati del 7 e del 21 giugno 2007 che hanno provocato la morte di numerose persone. Non andrebbe, altresì, dimenticata la crescente tensione tra la Turchia ed il governo dell'Iraq del nord sulla questione relativa al D._______. La necessità d'ulteriori chiarimenti con riferimento all'esecuzione dell'allontanamento verso il nord dell'Iraq appare palese. 8. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 8.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6). 8.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 9. Questo Tribunale considera - a prescindere dalla questione di sapere se l'insorgente abbia tempestivamente esibito dei documenti validi ai sensi di legge - che conto tenuto dell'insieme delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente e della nota situazione in Iraq, che non è quella di una safe country, la motivazione della decisione impugnata è da qualificare di gravemente carente. Giova in effetti rilevare che le ragioni indicate dall'autorità inferiore per qualificare di manifestamente inconsistenti le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente si risolvono, da un lato ed in materia d'asilo, in imprecise supposizioni e si fondano, dall'altro lato ed in materia d'esecuzione dell'allontanamento, su brevi, generiche ed imprecise affermazioni dell'autorità decidente che non consentono d'evincere sulla base di quali elementi essa si fonda in concreto per giungere alla conclusione che nel caso concreto l'esecuzione dell'allontanamento medesimo non contravviene all'art. 3 CEDU. Parimenti ingiustificata è la perentoria conclusione secondo la quale non sono necessari degli ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). Occorre in particolare osservare che l'eventualità per un cittadino iracheno d'etnia curda, come il ricorrente, altresì responsabile di un'associazione studentesca legata al B._______, che possa essere vittima di persecuzioni da parte di gruppi islamici fondamentalisti nel nord dell'Iraq è tutt'altro che remota, fermo restando che non è consentito di considerare le sue allegazioni siccome manifestamente inconsistenti formulando ipotesi aleatorie sul fatto che detto movimento islamico avrebbe senz'altro rinunciato a vendicare la morte di due suoi aderenti, imputata anche al ricorrente, semplicemente perché un amico personale dell'insorgente stesso sarebbe un loro membro. Di poco conto appare altresì l'imprecisione nelle dichiarazioni del ricorrente riguardanti il fatto se il padre si sia recato da solo o con il fratello a denunciare le minacce ricevute. Infine, non può definirsi insensata la risposta del B._______ secondo la quale non è in grado di garantire al ricorrente un'appropriata protezione contro l'agire di movimenti di fondamentalisti islamici. Peraltro, l'autorità inferiore non può limitarsi nella motivazione ad affermare genericamente che per un iracheno non sussistono indizi per ritenere che, in caso di rientro in patria, possa essere esposto a trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU. In effetti, il ricorrente non è posto nelle condizioni di ricorrere con criteri adeguati, non conoscendo le ragioni precise della surriferita asserzione dell'UFM. Per i medesimi motivi, il TAF non è in grado d'esperire il sindacato di legittimità della decisione impugnata. Da quanto esposto, discende che il provvedimento litigioso, che viola il diritto federale, incorre nell'annullamento. 10. Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., n. 1977 pag. 418). In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (GICRA 1996 n. 7 consid. 12 pag. 65). Tale non è il caso nella presente fattispecie. 11. Da quanto esposto, consegue che gli atti di causa sono rinviati all'UFM affinché proceda, in tempi ragionevoli, al completamento dell'istruttoria, mediante gli opportuni e necessari chiarimenti, e pronunci una nuova decisione, questa volta di merito e che sia altresì rispettosa dei considerandi del presente giudizio. 12. Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 PA). 13. Nel caso di specie, si giustifica altresì l'attribuzione al ricorrente di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In assenza di una nota d'onorario dettagliata, detta indennità è fissata d'ufficio sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 600.--, tenuto conto del lavoro effettivo e utile svolto dal rappresentante dell'insorgente. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. 2. Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed emani una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. L'UFM rifonderà all'insorgente fr. 600.-- a titolo di spese ripetibili. 5. Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato)

- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N )

- E._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marisa Murray Data di spedizione: