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D-3385/2019

D-3385/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-07-25 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3385/2019 Sentenza del 25 luglio 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Simon Thurnheer, Walter Lang, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Iran, patrocinato dalla Sig.ra Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio giuridico di SOS Ticino, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. 4 Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 24 giugno 2019. Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera 9 marzo 2019, i verbali relativi al rilevamento delle generalità del 15 marzo 2019 (cfr. atto [...]) e all'audizione sui motivi d'asilo del 2 aprile 2019 (cfr. atto [...]), la decisione della SEM dell'11 aprile 2019 per il cui tramite detta autorità ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile, il ricorso del 23 aprile 2019 e la successiva sentenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 14 maggio 2019, che annullava la decisione della SEM precitata ritrasmettendo gli atti a detta autorità per il complemento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione, l'audizione complementare del richiedente l'asilo svolta dalla SEM il 12 giugno 2019 (cfr. atto [...]), l'ulteriore decisione della SEM del 24 giugno 2019 notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. conferma di ricezione), per il cui tramite l'autorità inferiore ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso giudicata lecita, esigibile e possibile, il ricorso del 3 luglio 2019 con cui l'interessato ha postulato il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine di essere ammesso provvisoriamente previo riconoscimento dello statuto di rifugiato; in via ancor più subordinata l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; il tutto con contestuale domanda di assistenza giudiziaria e protesta di spese e ripetibili, l'ordine di comparizione prodotto in originale unitamente al gravame, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il richiedente asilo, cittadino iraniano originario di B._______, ha lasciato il proprio paese nell'agosto del 2018 (cfr. atto 1035205-11/7, pag. 2 e seg.), che a sostegno della sua domanda, egli ha dichiarato di temere per la sua incolumità a causa del suo avvicinamento alla religione Bahá'í avvenuto nel contesto di una relazione con una ragazza la cui famiglia avrebbe professato tale fede; che dopo essersi reso conto del diverso orientamento religioso di quest'ultima, avrebbe iniziato un percorso di conversione apprendendo i fondamenti del culto assieme ad altri tre iniziati; che a tal fine egli avrebbe partecipato ad alcuni incontri in un locale di proprietà di un amico; che proprio quest'ultimo l'avrebbe però informato che i tre correligionari sarebbero stati arrestati dal Corpo delle guardie della rivoluzione e di aver fatto anche il suo nome e quello della ragazza per preservare la sua incolumità; che temendo di essere ricercato dalle autorità, egli si sarebbe rifugiato ad C._______, restandovi sino all'espatrio; che l'interessato avrebbe perso ogni contatto con la ragazza; che durante il periodo di residenza ad C._______, egli sarebbe stato informato dal fratello che alcuni agenti in borghese si sarebbero presentati presso il suo domicilio mostrandogli un ordine di arresto spiccato nei suoi confronti (cfr. atto 1035205-19/21), che nell'audizione complementare a cui è stato sottoposto successivamente alla retrocessione degli atti da parte del Tribunale, l'insorgente, incalzato dall'autorità inferiore, ha in primo luogo tentato di chiarire le circostanze della notifica della convocazione precedentemente prodotta; che quest'ultima sarebbe pervenuta al suo domicilio dopo l'espatrio, venendo presa in consegna dalla madre che la avrebbe inizialmente nascosta per timore; che il fratello gliene avrebbe quindi trasmesso una fotografia per via elettronica, non essendo a quel momento ancora riuscito a spedirla per posta; che l'insorgente ha poi confermato di non avervi dato seguito; che egli temeva infatti di essere condannato all'ergastolo o di essere giustiziato; che il ricorrente ha in seguito informato la SEM circa le sue frequentazioni della comunità Bahá'í in D._______; ch'egli sarebbe stato introdotto nella vita religiosa ed avrebbe cercato di partecipare a quante più cerimonie possibile, studiando nel contempo ulteriori libri sacri autonomamente; che al di fuori della locale assemblea spirituale, nessuno, oltre ad i collaboratori della SEM, sarebbe al corrente delle sue frequentazioni (cfr. atto [...]), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti), che nella querelata decisione, l'autorità di prima istanza ha considerato insufficientemente sostanziate le allegazioni dell'insorgente circa la sua conversione alla fede Bahá'í ed il fatto di essere ricercato nel paese d'origine; che le asserzioni in merito al contenuto di tale religione si sarebbero rivelate vaghe e stereotipate allo stesso modo delle ragioni alla base della sua scelta; che gli unici motivi menzionati sarebbero stati l'affetto e la serenità della sua ragazza; che l'interessato si sarebbe d'altro canto limitato a riferire alcune caratteristiche generali della confessione in parola, peraltro comuni a molte altre religioni; che nonostante egli abbia affermato di aver intrapreso un percorso di studio, l'insorgente non sarebbe stato in misura di riferire gli elementi concreti appresi, se non menzionando precetti basilari e facilmente reperibili; che d'altro canto, le allegazioni dell'insorgente lascerebbero pure dubitare che questi possa essere percepito come membro di tale comunità; che al di fuori delle sessioni di studio presso il locale di un amico, l'insorgente non avrebbe vissuto alcun evento concreto; che anche in merito alle frequentazioni con persone appartenenti alla cerchia di esponenti Bahá'í, il richiedente non sarebbe stato in misura di circostanziare a sufficienza le sue allegazioni; che questi non avrebbe saputo spiegare il modo in cui la sua ragazza vivesse concretamente la fede né descrivere e distinguere il documento ed il codice utilizzati da quest'ultima per accreditarsi in seno alla comunità; che per il resto, tutto quanto asserito al proposito sarebbe il frutto di circostanze riportatigli da quest'ultima; che pure le asserzioni circa il fatto di essere ricercato dalle autorità non sarebbero verosimili; che l'arresto dei compagni non avrebbe avuto luogo in presenza del richiedente, cosa che escluderebbe che le autorità lo abbiano potuto identificare; che oltremodo, l'interessato nemmeno avrebbe visto l'ordine di arresto spiccato nei suoi confronti, atto, quest'ultimo, che le autorità avrebbero semplicemente mostrato al fratello senza consegnarglielo; che l'ordine di comparizione, prodotto in copia e dunque già sprovvisto di valore probatorio, non giungerebbe in soccorso della tesi del richiedente asilo, posta l'inspiegabile assenza di una condanna in contumacia successiva alla mancata comparizione; che l'entità della partecipazione dell'insorgente alla vita della comunità Bahá'í in Svizzera non sarebbe d'altro canto tale da implicare un rischio di persecuzione, che con ricorso, l'insorgente avversa la valutazione dell'autorità inferiore; che a suo dire, un cammino di conversione potrebbe iniziare anche in circostanze poco rilevanti; che egli avrebbe invero menzionato motivi concreti per il cambio di credo; che il fatto che alcuni elementi del culto Bahá'í siano comuni ad altre religioni non avrebbe rilevanza alcuna; che non sarebbe affatto banale spiegare a terzi i dettagli dei dogmi della propria fede, soprattutto allorquando ci si trovi ad uno stadio inziale del proprio percorso; che sarebbe d'altro canto perfettamente logico che la sua ragazza non lo abbia coinvolto nelle attività legate alla comunità per ragioni di prudenza, visto che il ricorrente era un nuovo adepto dal quale ci si aspettava una conferma circa la bontà delle sue intenzioni; che quo al cosiddetto codice Bahá'í, sarebbe d'uopo precisare che i documenti menzionati dal ricorrente verrebbero rilasciati solo dopo il percorso di iniziazione; che oltremodo, le considerazioni della SEM in merito al fatto di essere o meno ricercato nel paese d'origine sarebbero del tutto prive di fondamento; che a proposito dell'ordine di comparizione, l'insorgente avrebbe a più riprese sottolineato i tentativi di trasmissione infruttuosi da parte del fratello; che pertanto, le sue allegazioni, sufficientemente motivate e lineari, sarebbero da considerare verosimili; che altresì, egli potrebbe avvalersi di un fondato timore ex art. 3 LAsi; che frequentando la comunità Bahá'í in Svizzera, egli si dovrebbe ad ogni modo veder riconoscere la qualità di rifugiato, che a seguito del chiarimento della fattispecie da parte dell'autorità inferiore, il Tribunale ritiene a sua volta che la versione dell'insorgente non ossequi ai succitati criteri di verosimiglianza, che in primo luogo, va constatato come le conoscenze del bahaismo illustrate dal ricorrente risultino molto embrionali; che questi non è stato infatti in misura di riferire nulla oltre ad alcuni singoli aspetti, peraltro notori e facilmente accessibili per il tramite delle fonti pubblicamente disponibili; che invero, nell'audizione del 2 aprile 2019 egli ha in buona sostanza saputo menzionare unicamente il divieto di mentire e di parlare alle spalle delle persone (cfr. atto [...], pag. 11-13), segnalando in aggiunta a ciò, solo dell'esistenza di incontri denominati "Ziafat", ai quali egli non avrebbe del resto nemmeno preso parte (cfr. atto [...], pag. 13-14 e segnatamente http://iranpresswatch.org/post/6152/islamic-government-domestic-crisis-and-the-bahai-community-in-iran/ , da cui si evince l'accessibilità delle informazioni al riguardo di tali incontri e del loro contenuto così come il fatto che tutti i membri della comunità Bahá'í vi partecipano e, ad esempio, https://www.bahai.org/beliefs/life-spirit/character-conduct/truthfulness-trustworthiness-justice consultato il 17.07.2019 laddove si possono ritrovare facilmente le informazioni fornite dall'interessato sull'importanza di onestà e franchezza); che anche in merito alla letteratura il ricorrente si è limitato a fare riferimento ad un volume dei cosiddetti Ruhi (senza saper indicare il numero di pagine e la struttura del medesimo) che oltremodo non risulta un testo sacro come da lui asserito (cfr. atto [...], pag. 5) ma bensì un semplice ausilio allo studio (cfr. https://www.ruhi.org/insttute/path.php?link_id=1#1 consultato il 17.07.2019, laddove peraltro vengono menzionati 11 volumi e non 8 come asserito dall'insorgente) a differenza di altri testi quali il "Kitáb-i-Aqdas", il cui contenuto essenziale è a sua volta facilmente reperibile (cfr. https://www.bahai.org/bahaullah/articles-resources/from-kitab-i-aqdas consultato il 17.07.2019); che nemmeno nell'audizione complementare cui è stato sottoposto il 2 giugno 2019 l'insorgente ha fornito informazioni concludenti e ciò nonostante avesse avuto un ulteriore mese di tempo per approfondire le nozioni in questione (cfr. atto [...], pag. 5, 6); che egli ha ad ogni modo omesso ogni riferimento ai principi cardine del culto, ossia che Báb (Mírzá `Alí Mu ammad) e Bahá'u'lláh (M rz usain Ali N r ) sarebbero delle manifestazioni di Dio di cui si ignora l'essenza e che la religione in questione si ripropone l'instaurazione di una fede universale basata sul superamento dei conflitti razziali, religiosi e sociali (cfr. Le Petit Robert des noms propres, Paris 2011, pag. 190), che d'altro canto anche l'esistenza di frequentazioni con esponenti della comunità Bahá'í in patria non può essere ritenuta verosimile; che l'insorgente ha infatti asserito di essersi avvicinato a tale confessione per il tramite della sua ragazza, la quale avrebbe "sparlato dei musulmani" lasciando intendere quanto ad un diverso orientamento religioso, poi subitamente confermatogli da quest'ultima dietro sua precisa richiesta (cfr. atto [...], pag. 8) ; che tale asserto, oltre ad essere in manifesta contraddizione rispetto ai principi stessi del credo Bahá'í da lui illustrati (importanza dell'onesta; divieto di mentire e di parlare alle spalle delle persone), risulta pure poco sensato se comparato con le sue successive allegazioni, ribadite in sede riscorsuale, circa il fatto che quest'ultima sarebbe stata restia a coinvolgerlo nelle faccende comunitarie per ragioni di prudenza e che "non sparlava degli altri" (cfr. atto [...], pag. 8-10); che altresì, nell'ambito dell'audizione complementare a cui è stato sottoposto proprio al fine di chiarire le sue potenziali relazioni con membri del bahaismo, egli ha asserito di non essersi recato in luoghi di culto né di aver partecipato a cerimonie particolari, salvo prendere parte alle prolusioni dispensate dalla sua diletta (cfr. atto [...], pag. 10); che pertanto non si può ritenere che il ricorrente sia verosimilmente entrato in contatto con bahaisti esposti e si possono persino condividere i dubbi della SEM circa il fatto che la sua stessa compagna d'allora, quandanche realmente esistente, fosse o meno esponente attiva di tale religione; che l'integralità delle sue deduzioni in merito si basano infatti su elementi riportati da terzi; che ad ogni modo, l'interessato ha a sua volta escluso di aver avuto a che fare con altre persone attive nella comunità Bahá'í, al di fuori di alcuni iniziati di cui ignora peraltro le generalità (atto [...], pag. 16), che tutto ciò premesso, vien da sé che vi sia anche da dubitare fortemente in merito al fatto che l'insorgente fosse realmente ricercato per tali motivi nel suo paese d'origine; che ad ogni modo, le sue dichiarazioni al riguardo risultano a loro volta poco concludenti; che anche a tal proposito egli si è infatti limitato a riportare presunte informazioni riferitegli da un conoscente senza avere avuto alcun contatto personale con le autorità (cfr. decisione avversata, pag. 5, a cui è opportuno rinviare), che il presunto ordine di comparizione prodotto in sede ricorsuale non giustifica una diversa valutazione del caso, che appare invero poco comprensibile che la madre abbia omesso di informarlo al riguardo per timore, riesumando il mezzo di prova dopo l'esito negativo della procedura d'asilo (cfr. atto [...], pag. 2); che d'altro canto, lo stesso insorgente ha asserito che quest'ultima non sarebbe stata al corrente del suo interessamento per il bahaismo e che probabilmente i famigliari avrebbero interrotto i contatti con lui se avessero scoperto tale evenienza (cfr. atto [...], pag. 10), allorché nel documento in questione è espressamente menzionato tale capo d'imputazione; che in sede ricorsuale nulla è stato specificato circa le modalità di trasmissione del documento verso la Svizzera, né tantomeno è stata prodotta la busta di intimazione, e ciò nonostante l'insorgente abbia a più riprese sottolineato la difficoltà nell'invio di tali documenti; che nelle fonti disponibili non vi è inoltre alcun riscontro in ordine al fatto che le condanne pronunciate in contumacia, la quale avverrebbe il giorno medesimo della mancata comparizione (cfr. ricorso, pt. 4f), non sarebbero notificate (cfr. Judicial Issues; Joint report from the Danish Immigration Service and the Danish Refugee Council based on interview in Tehran, Iran, and Landon, United Kingdom, 9 September to 15 September 2017 and 2 October to 3 October 2017, February 2018, pag. 6-8, https://www.ecoi.net/en/file/local/1438731/1226_1531997457_report-judicial-issues-220218.pdf >, consultato il 22 luglio 2019), che il tentativo di integrazione del ricorrente nella comunità Bahá'í in Svizzera non permette di giungere ad una diversa conclusione nemmeno se analizzato quale motivo soggettivo insorto dopo la fuga; che in primo luogo, va constatato come la documentazione rilasciata il 29 maggio 2019 dalla locale assemblea spirituale attesta unicamente che l'insorgente è persona conosciuta, escludendo del resto espressamente ch'egli sia un membro della comunità; che ad ogni buon conto, il solo fatto di aver preso parte ad alcune riunioni e ricorrenze non permette di giustificare un timore fondato d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2) dal momento che non si può partire dall'assunto che le autorità iraniane siano venute a conoscenza di tali marginali circostanze (cfr. situazione comparabile nella sentenza D-3108/2019 del 5 luglio 2019), che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente ritiene che anche tale conclusione debba essere disattesa; ch'egli è dell'opinione che l'esecuzione del provvedimento si ponga in contrasto con l'art. 3 CEDU, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso l'Iran, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, stante il fatto che in Iran non viga attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica e che la situazione personale del ricorrente non dia adito a dubbi quanto al rischio di una messa in pericolo concreta, l'esecuzione dell'allontanamento risulta parimenti ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStrI), che il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria, senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: