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D-3333/2018

D-3333/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-06-14 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3333/2018 Sentenza del 14 giugno 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), con i figli B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), D._______, nata l' (...), Eritrea, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 22 maggio 2018 / N (...). Visto: le domande di asilo che A._______ con il figlio minorenne B._______ hanno presentato in Svizzera il 3 febbraio 2018 (cfr. atto A1), il verbale dell'audizione sulle generalità del 7 febbraio 2018 di A._______ con contestuale diritto di essere sentita in merito all'eventuale responsabilità dell'Italia per la trattazione della loro domanda d'asilo (cfr. atto A9), la nascita della figlia D._______ l' (...) a E._______ (F._______; cfr. atto A12), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 22 maggio 2018, notificata il 30 maggio 2018 (cfr. risultanze processuali; avviso di notifica e di ricevuta), mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento degli interessati verso l'Italia, il ricorso 6 giugno 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 8 giugno 2018) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la succitata decisione della SEM, con il quale i ricorrenti hanno concluso in via pregiudiziale che l'esecuzione dell'allontanamento venga sospesa ed in via principale all'annullamento della decisione ed al rinvio degli atti di causa all'autorità di prime cure per l'esame in Svizzera della loro domanda d'asilo, nonché che il loro allontanamento verso l'Italia venga considerato non ragionevolmente esigibile; altresì, essi hanno presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili, la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data 11 giugno 2018, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio di scritti, che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento, che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15 Regolamento Dublino III), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all' art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata), che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che nella presente disamina, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che la ricorrente A._______, in stato di gravidanza, è entrata illegalmente in Italia il (...) gennaio 2018 con il figlio B._______ (cfr. atto A7), che quanto precede è stato pure confermato dalla medesima interessata (cfr. atto A9, p.to 5.02, pag. 7), che il (...) marzo 2018, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di presa in carico dei ricorrenti fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III (cfr. atto A24), che l'Italia, non avendo risposto alla domanda di presa in carico entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 e 6 Regolamento Dublino III, ha tacitamente riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda di asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III), che, di conseguenza, la competenza dell'Italia, peraltro non contestata dai ricorrenti (cfr. ricorso, p.to 2, pag. 2), è di principio data, che non vi sono inoltre fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che, peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che inoltre, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Grecia, ad oggi non risulta che la legislazione in materia d'asilo in Italia non venga applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09; Mohammed Hussein contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, §114; decisione della CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33), che ad ogni buon conto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che ciò nondimeno nella fattispecie gli insorgenti allegano anzitutto che l'Italia non concederebbe loro un'assistenza adeguata, anche per quanto concerne la garanzia di un accesso ad un alloggio consono all'unità famigliare, al vitto ed alle cure mediche e che lo stesso Paese, malgrado sia firmatario di convenzioni internazionali che dovrebbero garantire i precitati diritti, non rispetterebbe concretamente; che pertanto il loro allontanamento verso il predetto Stato, non sarebbe ragionevolmente esigibile, che in seguito i ricorrenti contestano pure la questione delle garanzie di accoglienza delle autorità italiane, a loro dire generiche e non sufficientemente concrete, che invero, le liste dei centri fornite dall'Italia, non rappresenterebbero una garanzia sufficiente per la ricorrente ed i figli, di disporre di un alloggio adeguato alla loro situazione familiare, che segnatamente i centri SPRAR non avrebbero posti sufficienti ad accogliere e a garantire un posto ai nuclei famigliari, e che l'accesso a questi ultimi sarebbe comunque agevolato per chi dispone già di una forma di protezione e non per i richiedenti l'asilo, che anche l'interesse superiore del fanciullo in relazione ai figli, non sarebbe tutelato, in quanto il sistema d'accoglienza italiano non assicurerebbe agli stessi un ambiente sano e sicuro nel quale crescere, che infine al termine della procedura d'asilo in Italia vi sarebbe il rischio, per l'insorgente ed i suoi giovani figli, di cadere in uno stato d'abbandono, che, alla luce di quanto sopra, gli interessati ritengono che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata e gli atti restituiti all'autorità di prime cure affinché la domanda di asilo venga esaminata in Svizzera, poiché l'esecuzione dell'allontanamento verso l' Italia non sarebbe ragionevolmente esigibile; che gli stessi invocano l'utilizzo della clausola di sovranità da parte della Svizzera, per non esporre quest'ultima ad una violazione del diritto internazionale, segnatamente della CEDU (RS 0.101) e della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF; RS 0.107), che con tali argomenti i ricorrenti si riferiscono esplicitamente alla clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che qualora, invece, il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravvenga all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 della CEDU o all' art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che sulla questione delle garanzie in vista del trasferimento di famiglie in Italia questo Tribunale si è pronunciato con sentenza di principio DTAF 2015/4 riprendendo quanto stabilito dalla CorteEDU nella sopraccitata sentenza Tarakhel contro Svizzera, §122, secondo cui la Svizzera non può procedere al trasferimento di famiglie qualora non ottenga garanzie individuali dall'Italia circa la presa in carico adeguata e conforme all'età dei fanciulli ed alla preservazione dell'unità della famiglia; che in assenza di tali garanzie individuali da parte dell'Italia vi sarebbe un rischio di violazione dell'art. 3 CEDU, che nella sentenza DTAF 2016/2, il Tribunale ha constatato che le garanzie fornite dalle autorità italiane laddove i richiedenti l'asilo vengono indicati con nome, età e come comunità familiare («nucleo familiare») e viene fatto riferimento (anche implicito) alle garanzie generali rilasciate dall'Italia riguardo a una sistemazione conforme alle esigenze della famiglia - in particolare alle circolari del 2 febbraio 2015, dell'8 giugno 2015 e del 15 febbraio 2016 - sono da considerarsi sufficientemente individualizzate e concrete e ciò malgrado sia indicato unicamente l'aeroporto di destinazione e non l'alloggio (cfr. DTAF 2016/2 consid. 5), che tale giurisprudenza è stata pure confermata dalla CorteEDU con decisione Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §34-35, che nella medesima sentenza succitata, il Tribunale aveva inoltre già stabilito che alla luce degli sviluppi più recenti, l'Italia con una garanzia analoga assicurerebbe già una disponibilità di posti per i nuclei familiari in modo continuativo (cfr. DTAF 2016/2 consid. 5.2) e che pertanto la censura che una lista di centri d'accoglienza sarebbe desueta e non garantirebbe in modo attuale e concreto tali posti, sarebbe infondata, che in specie, il Tribunale constata che i ricorrenti, seppur unicamente in seguito all'accettazione tacita, sono stati riconosciuti dalle autorità italiane come «nucleo familiare» (cfr. comunicazione di accettazione del trasferimento delle autorità italiane del (...) maggio 2018, atto A32); che inoltre, in tale comunicazione, le autorità hanno riportato le generalità precise degli stessi, come pure il grado di parentela e le loro date di nascita (cfr. ibidem); che tale comunicazione menziona pure esplicitamente che la famiglia sarà alloggiata conformemente alla circolare dell'8 giugno 2015 e che i ricorrenti dovranno recarsi all'aeroporto di G._______ il prima possibile dal loro arrivo in Italia e presentarsi all' «H._______ (...)» (cfr. ibidem), che ai sensi della giurisprudenza succitata, le garanzie fornite dall'Italia risultano dunque sufficientemente concrete ed individualizzate, che altresì la censura sollevata dai ricorrenti circa l'attualità delle liste dei centri fornite dall'Italia e la disponibilità di alloggi, segnatamente in una struttura d'accoglienza consona al loro nucleo familiare, è alla luce dei recenti sviluppi, nella presente disamina infondata, che l'Italia ha invero, come altresì rettamente sottolineato nella decisione impugnata dall'autorità di prime cure, aggiornato la circolare dell'8 giugno 2015, con successive circolari del 15 febbraio 2016 - dove segnatamente viene comunicata una lista aggiornata dei progetti SPRAR a tutti gli Stati membri del Regolamento Dublino III, ove sono citati i centri in cui saranno accolti i nuclei familiari con minori richiedenti asilo, nel rispetto dei diritti fondamentali e delle specifiche vulnerabilità (cfr. Ministero dell'Interno italiano, Circolare del 15 febbraio 2016, http://www. asylumineurope.org/sites/default/files/resources/italy_sprar_list_feb_2016.pdf , consultato l'11.06.2018), - e del 24 luglio 2017, che ad ogni buon conto la lista dei progetti SPRAR viene costantemente rivalutata ed aggiornata dalle autorità italiane (cfr. Ministero dell'interno, Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), http://www.sprar.it/i-numeri-dello-sprar , consultato l'11 giugno 2018, dove si esplicano i dati aggiornati a marzo 2018 della composizione di base della Rete SPRAR, che per la Regione I._______ dispone in totale di (...) posti), come pure il numero di posti d'accoglienza disponibili viene periodicamente aumentato (cfr. da ultimo tra gli altri il Decreto del Ministro dell'Interno Minniti del 9 febbraio 2018, , con-sultato l'11.06.2018) e la situazione dei centri d'accoglienza monitorata per apportare i dovuti e necessari miglioramenti (cfr. Paolo Beni, Relazione sul sistema di protezione e di accoglienza dei richiedenti asilo approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate della Camera dei deputati in data 20 dicembre 2017, Atti parlamentari XVII Legislatura Doc. XXII-bis, N. 21,<http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/022bis/021/INTERO.pdf , consultato l'11.06.2018; cfr. anche in merito la sentenza del Tribunale D-5666/2017 del 19 marzo 2018 consid. 4.2), che gli utenti di tali centri sono sia richiedenti l'asilo che beneficiari di protezione internazionale (cfr. Sprar & Servizio centrale, http://www.sprar.it/la-storia , consultato l'11.06.2018), che inoltre in data 11 ottobre 2016 il Ministro dell'Interno italiano ha emanato una circolare contenente le regole per l'avvio di un sistema di ripartizione graduale e sostenibile dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale italiano attraverso i progetti SPRAR (cfr. Ministro dell'interno, Regole per l'avvio di un sistema di ripartizione graduale e sostenibile dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, 11 ottobre 2016, < http://www.sprar.it/wpcontent/uploads/2017/02/ministrointerno11ottobre2016.pdf , consultato l'11.06.2018), che ciò dimostra che l'Italia è impegnata continuativamente nel provvedere di alloggi consoni anche le famiglie da accogliere giusta il Regolamento Dublino III (cfr. sentenza DTAF 2016/2 consid. 5.2; sentenza del TAF D-112/2016 del 26 aprile 2016 consid. 7.1), che oltracciò, pure la censura dei ricorrenti circa il fatto che il loro allontanamento verso l'Italia non sarebbe ragionevolmente esigibile, poiché si ritroverebbero senza alcuna garanzia del rispetto dei loro bisogni primari e di accesso alle cure mediche, risulta completamente priva di oggettività e concretezza, che infatti l'Italia è Stato firmatario della direttiva accoglienza, e deve quindi provvedere affinché i richiedenti ricevano sia un'adeguata qualità di vita, segnatamente il sostentamento e l'alloggio consono e ne tuteli la loro salute fisica e mentale (artt. 17 e 18 direttiva accoglienza), sia la necessaria assistenza sanitaria, comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso ed il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienze particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che tra l'altro i ricorrenti non allegano alcuna problematica medica concreta di cui soffrirebbero e che potrebbe, a titolo unicamente eccezionale, esporre ad una violazione dell'art. 3 CEDU la Svizzera se respinti forzatamente, che, visto quanto sopra, il Tribunale non ha indizi concreti per dubitare che l'Italia, nonostante l'importante flusso migratorio che caratterizza il Paese, non sia in grado di accogliere la famiglia nucleare garantendo un alloggio adeguato sia alla madre che ai bambini ed alla preservazione dell'unità della famiglia (cfr. DTAF 2016/2 consid. 5.2, sentenza del TAF D-112/2016 del 26 aprile 2016 consid. 7.1), conformemente alla sentenza Tarakhel contro Svizzera, così da poter escludere una violazione dell'art. 3 CEDU, che in altre parole, i ricorrenti non hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, come pure che l'Italia contravvenga ai diritti dei minori ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie per uno sviluppo consono ed adeguato all'età ed al suo benessere, che ad ogni buon conto, appartiene agli interessati sollevare l'eventuale violazione dei loro diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che si ricorda che l'autorità di prime cure, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (disposizione che, come già rilevato, concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità) dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 e seg.); che la modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale; che pertanto il Tribunale può e deve unicamente controllare che l'autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti; che in questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM, che nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento, che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo dei ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderli in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo degli insorgenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che i ricorrenti non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dei ricorrenti dalla Svizzera verso l'Italia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per l'esame in Svizzera della domanda d'asilo, come pure all'accertamento che l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia non sia ragionevolmente esigibile, vanno respinte, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta pure senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: