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D-3327/2013

D-3327/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-06-20 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) ed allontanamento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3327/2013 Sentenza del 20 giugno 2013 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), William Waeber, Fulvio Haefeli, cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 maggio 2013 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data 31 gennaio 2011 in Svizzera; il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il giorno medesimo e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare entro 48 ore un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili non si entra nel merito della domanda d'asilo; i verbali dell'audizione sulle generalità del 2 febbraio 2011 (di seguito: verbale 1) e dell'audizione del 14 febbraio 2013 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'UFM del 16 maggio 2013, notificata al ricorrente il 4 giugno 2013 (cfr. act. A 14/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile; il ricorso dell'11 giugno 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 12 giugno 2013), con i seguenti allegati:

- una lettera del prete della sua parrocchia a B._______, datata del (...) 2013;

- una lettera di un connazionale in patria di nome C._______, datata del (...) 2013; la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 12 giugno 2013; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che il richiedente ha dichiarato di essere di etnia tamil, di provenire da B._______ (regione di Vanni) e che prima di espatriare avrebbe vissuto a D._______ (Vavuniya) presso un amico del padre, di nome E._______ (cfr. verbale 1, pagg. 1 e 5 nonché verbale 2, pag. 4); che nella decisione impugnata l'UFM ha ritenuto, da un lato, che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi fosse realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso lo Sri Lanka siccome lecita, esigibile e possibile; che nel ricorso l'insorgente, circa la questione dei motivi scusabili per la mancata consegna dei documenti ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi, ha spiegato di essersi in più occasioni informato al fine di ottenere dei documenti d'identità ma senza successo; che perlomeno la lettera allegata al ricorso redatta dal suo parroco in patria confermerebbe i suoi dati personali; che inoltre egli sarebbe riuscito, dopo ripetuti insuccessi, a parlare con uno zio in patria che gli avrebbe confermato di potergli inviare il passaporto, che dovrebbe poter giungere in Svizzera entro due settimane; che erroneamente l'UFM non avrebbe ritenuto necessari ulteriori chiarimenti; che l'insorgente ribadisce che a suo avviso l'avvenuto arresto dei suoi genitori sarebbe dovuto all'appartenenza degli zii, in passato, alle Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE); che infatti diverse organizzazioni rivelerebbero che le autorità srilankesi, per timore di nuove insurrezioni delle Tigri, reprimerebbero, anche in maniera sproporzionata, qualsiasi persona sospetta di un legame col movimento; che a causa dell'arresto dei genitori sarebbe molto probabile che le autorità in patria conoscano le generalità dell'interessato; che egli teme quindi di potere essere arrestato in caso di rimpatrio; che a sostegno delle sue allegazioni egli ha riportato degli estratti del "World Report 2013 - Sri Lanka" di Human Rigths Watch, del rapporto annuale del 2013 sul Paese di Amnesty International e del documento dell'Organizzazione svizzera aiuto ai rifugiati (OSAR) del 15 novembre 2012 "Sri Lanka: situation actuelle - Mise à jour"; che inoltre l'insorgente contesta la valutazione dell'UFM secondo cui, considerata l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la regione di Vanni, sussisterebbe un'alternativa di soggiorno a Vavuniya dove abita E._______; che infatti l'UFM sarebbe a torto partito dal presupposto che questa persona sarebbe tenuta a ospitarlo e a mantenerlo a tempo indeterminato; che l'insorgente osserva che egli non avrebbe alcun obbligo nei suoi confronti; che inoltre mal si capirebbe come l'UFM abbia potuto concludere che, per il solo fatto di possedere un negozio di alimentari, E._______ sarebbe benestante e quindi in grado di mantenere l'interessato; che in conclusione ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo; che, in via sussidiaria, ha chiesto la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione e, in via ancor più subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha presentato, secondo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria, intesa come dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili; che nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa; che di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'interessato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5); che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (ibid., consid. 6); che nel caso concreto il ricorrente, a distanza di più di due anni dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che secondo le sue dichiarazioni egli non avrebbe mai posseduto né richiesto un passaporto o una carta d'identità; che quindi egli non saprebbe come fare per procurarsi tali documenti; che per il viaggio d'espatrio egli avrebbe usato un passaporto appartenente a un estraneo, che tuttavia avrebbe riportato il nome dell'interessato; che sarebbe stato il passatore a procurargli tale documento (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 7 nonché verbale 2, pagg. 2 seg.); che argomentazioni come quelle addotte quo al possesso di documenti risultano inattendibili; che, manifestamente, lo scritto del parroco allegato al ricorso in alcun modo può sostituire la consegna di un documento d'identità ai sensi della giurisprudenza suesposta; che inoltre agli atti non vi è traccia di alcun genere di tentativo da parte dell'interessato, fino al momento del ricorso, di procurarsi i documenti richiesti, nonostante egli abbia chiesto asilo da oltre due anni, per il che il Tribunale ha ragione di concludere che il richiedente dissimuli i documenti per i bisogni della causa; che per quanto concerne l'auspicato invio, da parte dello zio, del suo passaporto, va osservato, in considerazione del tempo già trascorso, che simili allegazioni non possono che aspirare a guadagnare del tempo; che di conseguenza, non avendo né esibito un documento d'identità né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5); che in sede di audizione l'interessato ha dichiarato di essere espatriato per timore di essere arrestato; che infatti i suoi zii materni avrebbero fatto parte delle LTTE e il (...) 2010 i suoi genitori sarebbero stati arrestati nei pressi di Vavuniya a causa delle attività degli zii; che anche i genitori stessi avrebbero sostenuto le LTTE fornendo loro del cibo; che al momento dell'arresto dei genitori, le forze dell'ordine avrebbero cercato anche il richiedente, che tuttavia in quel momento si sarebbe trovato presso amici (cfr. verbale 1, pagg. 4-6 e verbale 2, pagg. 10-13); che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, le allegazioni del richiedente circa i suoi motivi d'asilo sono da ritenere contraddittorie e illogiche; che ad esempio è rimasto assai generico circa il motivo per cui avrebbe dovuto essere arrestato; che egli ha riferito che i suoi genitori sarebbero stati arrestati in quanto gli zii materni avrebbero lavorato per le LTTE; che tuttavia questi zii sarebbero deceduti quando l'interessato aveva appena due anni; che quindi mal si capisce quale interesse dovrebbero avere le forze dell'ordine ad arrestare il richiedente dopo un lasso di tempo così grande e peraltro posteriormente alla fine della guerra nel maggio del 2009 (cfr. DTAF 2011/24 consid. 7.6); che sia come sia, considerato che egli ha dichiarato di essere sfuggito all'arresto semplicemente grazie al fatto di essersi trovato fuori casa con amici al momento dell'arrivo dei militari e di non essere stato cercato altre volte, il Tribunale si sente comunque di escludere che, anche in considerazione dei gruppi di persone ritenuti particolarmente a rischio secondo la giurisprudenza del Tribunale (cfr. DTAF 2011/24 consid. 8), egli possa presentare un profilo che potrebbe interessare le autorità in patria; che in aggiunta egli si è contraddetto riguardo ai soggiorni precedenti all'espatrio; che infatti durante la prima audizione ha dichiarato di avere soggiornato a F._______ (Mullaitivu) per due o tre mesi, a Vavuniya per circa cinque mesi e a Colombo per circa un mese (cfr. verbale 1, pag. 5); che invece, in occasione dell'audizione successiva, ha allegato di essere rimasto a F._______ dal marzo del 2009 fino all'aprile del 2010, a Vavuniya per circa otto mesi e a Colombo per otto giorni (cfr. verbale 2, pagg. 4 seg. e 13), per poi tuttavia nuovamente affermare di essere rimasto a Colombo per circa un mese (cfr. verbale 2, pag. 13); che le menzionate lettere allegate al ricorso, secondo le quali sarebbe auspicabile, per l'interessato, trovare rifugio all'estero a causa dei conflitti etnici interni al Paese, rappresentano mere dichiarazioni di parte e non possono indurre il Tribunale a un esito diverso; che circa infine gli estratti di alcuni rapporti riportati dall'insorgente nel ricorso, il Tribunale constata la mancanza di un legame concreto tra le citazioni riportate e la situazione individuale del ricorrente e osserva che peraltro la suesposta giurisprudenza è stata regolarmente confermata anche di recente (cfr. tra le altre la Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4298/2012 del 21 maggio 2013); che di conseguenza l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto che l'interessato non ha la qualità di rifugiato giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente; che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7); che, per le ragioni suesposte e in considerazione della giurisprudenza sviluppata dal Tribunale nella DTAF 2011/24 (cfr. consid. 10.4.2) non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il suo Paese di origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale e immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il richiedente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50 consid. 9); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che la situazione vigente nello Sri Lanka non è attualmente caratterizzata da una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione nazionale; che secondo la giurisprudenza del Tribunale, in considerazione del miglioramento della situazione dal profilo della sicurezza e delle condizioni di vita in generale in detto Paese, un ritorno è ora di principio ragionevolmente esigibile anche verso il nord nonché verso l'est; che l'esecuzione dell'allontanamento per i richiedenti l'asilo respinti è quindi ora da considerarsi di principio ragionevolmente esigibile verso tutto il Paese, ad eccezione delle persone che provengono dalla regione di Vanni e che non dispongono di una rete sociale al di fuori di detta regione (cfr. DTAF 2011/24 consid. 11.2.2); che il richiedente proviene dalla regione di Vanni (per la delimitazione della regione di Vanni cfr. DTAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) e quindi, come rettamente osservato dall'autorità inferiore, un rinvio verso la sua località di origine non può essere considerato ragionevolmente esigibile; che tuttavia, il Tribunale si associa a quanto ritenuto dall'UFM circa l'alternativa di soggiorno a Vavuniya; che infatti egli ha vissuto presso l'amico del padre per diversi mesi e, nonostante il ricorrente abbia sostenuto che questa persona non avrebbe alcun obbligo nei suoi confronti, va osservato che, oltre ad averlo ospitato per un lungo periodo, E._______ si sarebbe adoperato anche per organizzargli e finanziargli il viaggio di espatrio; che quindi il Tribunale ritiene che l'interessato possa contare su un punto di appoggio a Vavuniya; che peraltro E._______ dispone di un negozio di alimentari ed era nelle condizioni economiche per finanziare il viaggio all'interessato; che inoltre il richiedente è giovane e scolarizzato e, in considerazione di quanto precede, il Tribunale ritiene che potrà ritrovare a Vavuniya le condizioni di vita come prima dell'espatrio e garantirsi il minimo vitale (cfr. DTAF 2011/24 consid. 13.2.1); che infine il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici; che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi), potendo egli, usando della necessaria diligenza, procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che in sunto ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l'UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva; (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione: