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D-3296/2006

D-3296/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2010-03-24 · Italiano CH

Revoca dell'ammissione provvisoria (asilo)

Sachverhalt

A. Il 12 luglio 1999, l'interessato - cittadino cossovaro, originario di B._______ e di etnia rom - ha inoltrato, unitamente alla moglie ed i quattro figli, una domanda d'asilo in Svizzera. Nella decisione del 2 maggio 2001, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente ed in seguito UFM) ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato e pronunciato la concessione dell'ammissione provvisoria a causa dell'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il Cossovo. B. Il 12 agosto 2002, l'interessato è stato condannato dal Ministero pubblico del Canton C._______ (in seguito: D._______) a sette giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e al pagamento di una multa di CHF 800.- per falsità in certificati (per avere mostrato una licenza di condurre jugoslava, risultata contraffatta dagli agenti della Polizia scientifica), grave infrazione alle norme della circolazione (superamento del limite di velocità; 96 km/h invece di 50 km/h) e ripetuta circolazione senza licenza di condurre. C. Il 13 gennaio 2003, l'interessato è stato condannato dal D._______ a venti giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni, e al pagamento di una multa di CHF 500.- per furto d'uso e ripetuta circolazione senza licenza di condurre. D. Con scritto del 7 febbraio 2003, l'UFM ha informato l'interessato che in caso di una nuova condanna tale Ufficio avrebbe potuto avviare una procedura di revoca dell'ammissione provvisoria. E. Il 12 dicembre 2003, l'interessato è stato condannato dal Giudice della Pretura penale del Canton C._______ alla pena di venti giorni di arresto da espiare e ad una multa di CHF 200.- per ripetuta circolazione senza licenza di condurre. F. Con scritto del 24 febbraio 2004, l'UFM ha accordato all'interessato un termine, scadente il 24 marzo 2004, per inoltrare le sue osservazioni in merito ad un'eventuale revoca dell'ammissione provvisoria. L'autorità inferiore ha in particolare fatto presente all'interessato che, conto tenuto dei reati commessi, vi sarebbe luogo di applicare l'art. 14a cpv. 6 della, nel frattempo, abrogata legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS) e, quindi, di prescindere da un esame del carattere esigibile dell'esecuzione dell'allontanamento. G. Il 22 marzo 2004, l'interessato - per il tramite di un nuovo mandatario - ha presentato le proprie osservazioni in merito ad un'eventuale revoca dell'ammissione provvisoria. H. Il 5 aprile 2004, l'interessato è stato condannato dal D._______ a 45 giorni di detenzione da espiare ed a CHF 300.- di multa per furto d'uso e ripetuta circolazione senza licenza di condurre. I. Il 3 giugno 2004, l'UFM ha accordato all'interessato un termine, scadente il 3 luglio 2004, per inoltrare le sue osservazioni in merito ad un'eventuale revoca dell'ammissione provvisoria. J. Il 30 giugno 2004, il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni. K. Con decisione del 29 settembre 2004, l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria, pronunciata il 2 maggio 2001. In tale ambito, ha conside-rato adempiti i presupposti per l'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS. L. Il 2 novembre 2004, per il tramite del suo attuale mandatario, il ricorrente ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento del provvedimento litigioso ed ha presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali. M. Con decisione incidentale del 23 dicembre 2004, la CRA, in assenza di motivi particolari, ha invitato il ricorrente a versare, entro il 7 gennaio 2005, un anticipo di CHF 600.- (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. N. Il 7 gennaio 2005, l'interessato ha tempestivamente effettuato il versamento richiesto. O. Il 21 aprile 2009, il ricorrente è stato condannato ad una multa di CHF 200.- per stato difettoso del veicolo (carico sporgente non era contrassegnato ben visibilmente; cfr. gli art. 93 e 29 della Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale [LCStr, RS 741.01] e l'art. 58 cpv. 2 dell'Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 [ONC, RS 741.11]). P. Con decisione incidentale del 23 dicembre 2009, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha invitato l'UFM ad inoltrare le proprie osservazioni in merito al ricorso. Q. L'8 gennaio 2010, l'UFM, nell'ambito della risposta al ricorso, ha proposto la reiezione del gravame. R. Il 27 gennaio 2010, il ricorrente ha presentato l'atto di replica.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché dell'UFM in materia degli stranieri concernenti l'ammissione provvisoria (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32] e art. 83 lett. c n. 3 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]), nella misura in cui una delle eccezioni di inammissibilità previste all'art. 32 LTAF non sia applicabile.

E. 1.2 Dal 1° gennaio 2007 il TAF giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).

E. 1.3 La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale (art. 112 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]).

E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA.

E. 3 Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA).

E. 4 Giusta l'art. 126a cpv. 4 LStr relativo alle disposizioni transitorie inerenti la modifica del 16 dicembre 2005 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), le persone ammesse a titolo provvisorio, prima della citata modifica della LAsi e dell'entrata in vigore della LStr al 1° gennaio 2008, sono sottomesse al nuovo diritto. Ne consegue che alla presente causa è applicabile la LStr e non la LDDS.

E. 5 Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che, giusta la prassi dell'art. 14a cpv. 6 LDDS, il ricorrente ha messo in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblico o li avrebbe compromessi in maniera grave da non potersi prevalere della protezione prevista dall'art. 14a cpv. 4 LDDS. Le molteplici condanne o il fatto che l'UFM abbia segnalato al ricorrente che in caso di recidiva gli sarebbe stata revocata l'ammissione provvisoria, non avrebbero avuto nessuna incidenza sul comportamento di quest'ultimo. Circolando ripetutamente senza essere in possesso di una regolare licenza di condurre e ad una velocità elevata (96 km/h, quando il limite massimo era di 50 km/h), egli avrebbe messo in serio pericolo l'incolumità e la sicurezza altrui. Inoltre, tramite le condanne per furto d'uso e falsità in certificati, l'insorgente avrebbe compromesso l'ordine pubblico. L'autorità inferiore ha, inoltre, sottolineato che la gravità del suo comportamento sarebbe stata riconosciuta e sanzionata più volte. Alla luce delle molteplici condanne, delle pene detentive e di un avvertimento da parte dell'autorità inferiore, non si potrebbe considerare che l'interessato si sia reso conto della gravità del suo comportamento e delle conseguenze che questo avrebbe potuto generare. L'UFM ha ritenuto che il solo fatto che l'interessato si sia attivato per ottenere una regolare licenza di condurre non attenuerebbe la responsabilità del suo comportamento. In siffatte condizioni, l'autorità inferiore ha concluso che la questione dell'esigibilità dell'allontanamento non dovrebbe più essere considerata e non esisterebbe a priori, né sarebbe stato menzionato nell'ambito del diritto di essere sentito, alcun elemento che metterebbe in causa l'ammissibilità e la possibilità dell'allontanamento. Infine, l'UFM ha constatato che l'ammissione provvisoria in casi di rigore personale grave (cfr. l'oramai abrogato art. 44 cpv. 3 LAsi e l'art. 33 cpv. 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) sarebbe applicabile, se il comportamento precedente generale e gli atteggiamenti del richiedente l'asilo e dei suoi familiari consentirebbero di concludere che essi desidererebbero e sarebbero in grado di integrarsi nel sistema giuridico vigente in Svizzera. Nel caso specifico, l'UFM ha concluso che, alla luce del comportamento dell'interessato, non potrebbe entrare in considerazione il mantenimento dell'ammissione provvisoria per rigore personale grave. Infine, la situazione della sua famiglia non dovrebbe essere presa in considerazione, ritenuto che il provvedimento concernerebbe esclusivamente l'insorgente, lasciando alla propria famiglia la libertà di seguirlo in Patria in caso di bisogno.

E. 6 Nel gravame, il ricorrente ha osservato di avere, nell'arco di oltre cinque anni di permanenza in Svizzera, superato per una sola volta la velocità massima consentita, ricevuto una condanna per furto d'uso di un'autovettura di cui avrebbe avuto la piena disponibilità (circostanza che sarebbe stata negata dal proprietario del mezzo in questione per evitare maggiori problemi con l'autorità inquirente) e di avere condotto più volte autovetture, senza essere in possesso di una licenza di condurre valida in Svizzera (in Patria avrebbe conseguito il permesso di condurre, il quale, nel (...), non sarebbe però stato ritenuto valido e, di conseguenza, ritirato dalla Polizia Cantonale). All'infuori di quanto precede, il ricorrente non avrebbe mai commesso altre infrazioni, né provocato incidenti e non avrebbe mai messo in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblico o quanto meno compromessi in modo grave. Per di più, sarebbe colpevole di infrazioni d'ordine amministrativo e mai di reati contro la sicurezza e l'incolumità. Peraltro, da tempo lavorerebbe onestamente e con il suo salario manterrebbe la propria famiglia. Ritenuto quanto precede, l'interessato ha concluso che con il provvedimento impugnato, l'UFM avrebbe violato i principi di legalità, della buona fede, dell'equità, dell'adeguatezza, della sicurezza del diritto, della parità di trattamento e della proporzionalità.

E. 7.1 Nella sua risposta al ricorso, l'UFM ha rilevato che il ricorrente non avrebbe apportato nessun elemento o mezzo di prova nuovo che potrebbe modificare il provvedimento litigioso. L'autorità inferiore ha ritenuto opportuno precisare che nella decisione in questione sarebbe stata, diligentemente, ponderata la situazione dell'interessato. D'altronde, il decreto d'accusa del 21 aprile 2009 confermerebbe che con il suo comportamento il ricorrente non sarebbe, tuttora, in grado di conformarsi all'ordinamento giuridico Svizzero. L'interesse generale alla partenza dalla Svizzera dell'insorgente sarebbe, dunque, preponderante rispetto a quello dell'interessato a rimanere in Svizzera. Per di più, secondo una recente analisi della situazione vigente in Cossovo da parte dello stesso Ufficio, l'esecuzione dell'allontanamento di persone albanofone di etnia rom provenienti da E._______, sarebbe, a determinate condizioni, esigibile. Infine, la situazione della moglie e dei figli dell'autore del gravame verrebbe esaminata in un secondo tempo, nell'ambito delle abituali verifiche che vengono effettuate periodicamente dall'autorità inferiore.

E. 7.2 Nella replica, l'insorgente ha ritenuto opportuno esporre la propria situazione familiare, sottolineando che sia lui che la moglie sarebbero impiegati e provvederebbero ai loro bisogni e a quelli dei loro figli. Inoltre, le figlie F._______ e G._______ frequenterebbero la scuola media di H._______ 2 (classe 4A, rispettivamente 2A), mentre la figlia I._______ ed il figlio J._______ frequenterebbero la classe di scuola speciale presso la sede di H._______ COP e la quinta elementare presso l'Istituto comunale K._______ (allegati C a F). Le figlie F._______ e I._______ avrebbero inoltrato una domanda di naturalizzazione e, in data (...) rispettivamente (...), le sarebbe stata concessa l'attinenza comunale da parte del Comune di H._______ e, il (...), rilasciata a I._______ anche l'autorizzazione da parte dell'UFM. Tutta la famiglia si sarebbe integrata perfettamente nel tessuto sociale del Cantone C._______ (v. certificati di buona condotta, allegato I). Il ricorrente ha, inoltre, sottolineato di non avere più avuto dal 2004 alcun problema con la giustizia, eccetto il decreto d'accusa dell'aprile 2009 per lo stato difettoso del veicolo da lui condotto per motivi di lavoro. Per di più, mal comprenderebbe la natura dell'interesse generale ad una sua partenza, avendo lavorato onestamente per otto anni, avendo pagato sempre le imposte e provveduto al sostentamento della propria famiglia. L'UFM non avrebbe, inoltre, precisato le condizioni secondo cui sarebbe esigibile un ritorno in Cossovo. Infine, revocando l'ammissione provvisoria dell'insorgente, l'autorità inferiore metterebbe a dura prova l'unione della famiglia. Di conseguenza, la decisione di revoca dell'ammissione provvisoria violerebbe il principio di proporzionalità fra comportamento sanzionabile e pena conseguente. Tenuto conto del grado d'integrazione e della prognosi futura sia sul piano della socializzazione, sia sul piano lavorativo, nonché familiare, il rinvio dalla Svizzera del ricorrente costituirebbe una misura eccessivamente incisiva e lesiva del principio di proporzionalità.

E. 8.1 Giusta l'art. 84 cpv. 2 LStr l'UFM può revocare un'ammissione provvisoria ordinata perché l'esecuzione dell'allontanamento non era ragionevolmente esigibile o possibile (art. 83 cpv. 2 e 4 LStr) e ordinare l'esecuzione dell'allontanamento, se sussistono motivi di cui all'art. 83 cpv. 7 LStr.

E. 8.2 L'art. 83 cpv. 7 LStr, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, ha rimpiazzato l'art. 14a cpv. 6 LDDS. Secondo il Messaggio del Consiglio federale concernente la legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002 (FF 2002 3433-3434), il contenuto della nuova disposizione riprende in parte quello della norma anteriore, di modo che non v'è motivo di scostarsi dalla giurisprudenza sviluppata in merito all'art. 14a cpv. 6 LDDS (cfr. in particolare Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA 2004 n. 39]). L'art. 83 cpv. 7 LStr - che vale non soltanto in materia di rifiuto ma anche di revoca dell'ammissione provvisoria (cfr. Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/32 consid. 3.2 pag. 388) - permette di allontanare lo straniero nello Stato d'origine o di provenienza, dove l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe possibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LStr oppure ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cvp. 4 LStr, nella misura in cui è colpito da una pena privativa di libertà di lunga durata o di un provvedimento di diritto penale. Segnatamente, l'art. 83 cpv. 7 lett. a LStr stabilisce che l'ammissione provvisoria, secondo i capoversi 2 e 4, è esclusa se lo straniero "è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 64 o 61 del Codice penale". Se, da un lato, la nozione di "pena detentiva di lunga durata" non è stata definita dal legislatore, dall'altro, secondo la dottrina è reputata una pena preventiva di lunga durata quella superiore ad un anno (cfr. MARC SPESCHA, in MARC SPESCHA/HANSPETER THÜR/ANDREAS ZÜND/PETER BOLZLI, Kommentar Migrationsrecht, Zürich 2008, n. 6 ad art. 62 LStr, come pure BOLZLI, op. cit., n. 22 ad art. 83 LStr. e n. 5 ad art. 84 LStr), così come secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale (Sentenza del Tribunale federale 2C_295/2009 del 25 settembre 2009, consid. 4.2), il quale ha stabilito ad un anno la soglia a partire dalla quale una pena privativa di libertà è considerata di lunga durata, in considerazione del fatto che le pene pecuniarie - le quali rimpiazzano le pene privative di libertà di corta durata - non possono essere pronunciate per una durata superiore ad un anno, ovvero 360 giorni. La lett. b dell'art. 83 cpv. 7 LStr prevede che l'ammissione provvisoria è altresì esclusa se lo straniero "ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera [...]". A tal proposito, s'intende violazione dell'ordine pubblico (sulla nozione di ordine pubblico cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.5 pag. 389) quando lo straniero commette un crimine o un delitto o quando viola in maniera grave o ripetuta delle norme legali o delle decisioni prese in applicazione di queste norme. Nel messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla LStr, il Consiglio federale definisce che la sicurezza e l'ordine pubblici costituiscono il termine sovraordinato per definire i beni da proteggere: l'ordine pubblico comprende l'insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Ne consegue che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici, segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità, nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato. Ciò può anche essere il caso in presenza di atti che di per sé non giustificano una revoca, ma la cui ripetizione lascia presupporre che la persona non è disposta ad osservare l'ordine vigente (FF 2002 3424; cfr. anche DTAF 2007/32 consid. 3.5 pag. 389).

E. 8.3 La giurisprudenza si rileva restrittiva nell'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.2 pag. 386). Infatti, solo la messa in pericolo grave della sicurezza e dell'ordine pubblici o gravi compromissioni di quest'ultimi giustificano la revoca di un'ammissione provvisoria. Un tale comportamento è segnatamente dedotto dalla condanna ad una pena privativa di libertà. Di principio, non è sufficiente una condanna ad una pena privativa di libertà con il beneficio della condizionale, ma la recidiva, la quotità particolarmente elevata di una pena o la compromissione di beni da proteggere particolarmente preziosi possono giustificare l'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS, nonostane il giudice penale abbia rinunciato ad una pena detentiva da espiare (cfr. GICRA 2004 n. 39 consid. 5.3). Quando applica la disposizione in oggetto, anche nell'ambito di una revoca dell'ammissione provvisoria, l'autorità deve rispettare il principio della proporzionalità e procedere alla ponderazione degli interessi in presenza, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, in particolare della gravità della pena pronunciata, del rischio per la sicurezza e l'ordine pubblici (gravità della colpa, natura dei beni giuridici compromessi o messi in pericolo, circostanze particolari in cui gli atti reprensibili sono stati commessi, pronostico, rispettivamente rischio di recidiva) e degli antecedenti della persona (cfr. GICRA 2006 n. 30 consid. 6.3.1 e giurisprudenza citata; 2006 n. 23 consid. 6 e 7; 2004 n. 39 consid. 5.3). L'autorità dovrà quindi ponderare, da un lato, l'interesse privato dello straniero a continuare a beneficiare della ammissione provvisoria e, dall'altro, l'interesse pubblico della Svizzera a che lo statuto concesso sia revocato (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.2 e riferimenti citati).

E. 9.1 Nella fattispecie, va pertano esaminato, se - in considerazione del comportamento delittuoso dell'insorgente - sono adempite le condizioni d'applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStr, che ha rimpiazzato l'art. 14a cpv. 6 LDDS su cui si fonda la decisione impugnata e, di conseguenza, se può essere escluso l'esame dell'esigibilità e della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, giusta i capoversi 2 e 4 della medesima norma.

E. 9.2 Il TAF constata che il comportamento dell'insorgente - per i reati di cui è stato ritenuto responsabile e, di conseguenza, condannato ad una pene detentiva di complessivamente 92 giorni - non costituisce una violazione talmente grave e ripetuta della sicurezza e dell'ordine pubblici, per l'applicazione dell'art. 83 cpv. 7 lett. b LStr. Infatti, anche se il ricorrente ha indubbiamente presentato un comportamento scorretto, irriflessivo, sconsiderato ed imprudente in occasione delle varie condanne, le stesse sono avvenute in un lasso di tempo limitato, tra l'agosto 2002 e l'aprile 2004 e risalgono ad almeno sei anni fa, fatta eccezione dell'ultima subita nel 2009, da reputare come un caso isolato con un limitato rischio di recidiva. Inoltre, l'insorgente si trova in questo Paese da undici anni, esercita un'attività professionale presso una ditta di trasporti (contratto di lavoro agli atti) e vive con la sua famiglia in un appartamento di 4,5 locali, il cui canone di locazione viene interamente pagato dal ricorrente e da sua moglie. Pertanto, egli ha dimostrato negli ultimi anni di essere in grado di adattarsi all'ordinamento sociale e giuridico svizzero. Per di più, in caso di allontanamento del ricorrente, alla sua famiglia verrebbe a mancare un'importante entrata finanziaria che non potrebbe essere colmata esclusivamente dal salario della moglie del ricorrente, la quale, anche se impiegata come donna di servizio presso un albergo di H._______, non sarebbe in grado di sostentere da sola tutte le spese della famiglia. Visto quanto sopra considerato, l'interesse dello straniero a restare in Svizzera pesa in maniera elevata nella ponderazione degli interessi in presenza. Pertanto la pronuncia della revoca dell'ammissione provvisoria, ritenuta la natura delle infrazioni commesse e l'interesse dell'insorgente a rimanere nel nostro Paese, non risulta essere proporzionale. Tuttavia, nonostante in base allo stato attuale degli atti di causa non sia stata raggiunta nella ponderazione degli interessi della fattispecie, la soglia per cui un allonatanamento del ricorrente possa essere ritenuta giustificata e proporzionale, a codesto Tribunale preme evidenziare, a titolo di monito per il ricorrente, che i reati commessi da quest'ultimo sono comunque di una certa gravità. Inoltre, l'ammissione provvisoria può essere revocata in qualsiasi momento e, in caso di ulteriori future condanne, gli interessi del ricorrente ad una permanenza in Svizzera, segnatamente dal profilo dell'unità della famiglia, potrebbero avere un peso proporzionalmente minore nell'ambito della ponderazione prevista a norma di legge, rispetto a quello attuale.

E. 9.3 In considerazione di quanto precede, non può essere esclusa la presa in considerazione dell'esigibilità e della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento giusta l'art. 83 cpv. 2 e 4 LStr.

E. 10 Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la decisione impugnata del 29 settembre 2004 annullata. L'ammissione provvisoria, pronunciata in data 2 maggio 2001, viene quindi mantenuta.

E. 11.1 Visto l'esito del gravame, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è, pertanto, divenuta priva d'oggetto. Ritenuto che il ricorrente ha già versato il 7 gennaio 2005 un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, tale ammontare gli sarà rimborsato dalla cassa del Tribunale.

E. 11.2 Peraltro, ritenuto che il ricorrente è difeso da un mandatario, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in CHF 600.-, conto tenuto del lavoro effettivo ed utile, peraltro limitato, svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto e la decisione impuganta è annullata.
  2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, versato dal ricorrente il 7 gennaio 2005, verrà rimborsato dalla cassa del Tribunale.
  3. L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 600.- a titolo di spese ripetibili.
  4. Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato: formulario per il pagamento) UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) L._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3296/2006 {T 0/2} Sentenza del 24 marzo 2010 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Muriel Beck Kadima e Claudia Cotting-Schalch; cancelliera Chiara Piras. Parti A._______, Cossovo, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Revoca dell'ammissione provvisoria; decisione dell'UFM del 29 settembre 2004 / N (...). Fatti: A. Il 12 luglio 1999, l'interessato - cittadino cossovaro, originario di B._______ e di etnia rom - ha inoltrato, unitamente alla moglie ed i quattro figli, una domanda d'asilo in Svizzera. Nella decisione del 2 maggio 2001, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente ed in seguito UFM) ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato e pronunciato la concessione dell'ammissione provvisoria a causa dell'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il Cossovo. B. Il 12 agosto 2002, l'interessato è stato condannato dal Ministero pubblico del Canton C._______ (in seguito: D._______) a sette giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e al pagamento di una multa di CHF 800.- per falsità in certificati (per avere mostrato una licenza di condurre jugoslava, risultata contraffatta dagli agenti della Polizia scientifica), grave infrazione alle norme della circolazione (superamento del limite di velocità; 96 km/h invece di 50 km/h) e ripetuta circolazione senza licenza di condurre. C. Il 13 gennaio 2003, l'interessato è stato condannato dal D._______ a venti giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni, e al pagamento di una multa di CHF 500.- per furto d'uso e ripetuta circolazione senza licenza di condurre. D. Con scritto del 7 febbraio 2003, l'UFM ha informato l'interessato che in caso di una nuova condanna tale Ufficio avrebbe potuto avviare una procedura di revoca dell'ammissione provvisoria. E. Il 12 dicembre 2003, l'interessato è stato condannato dal Giudice della Pretura penale del Canton C._______ alla pena di venti giorni di arresto da espiare e ad una multa di CHF 200.- per ripetuta circolazione senza licenza di condurre. F. Con scritto del 24 febbraio 2004, l'UFM ha accordato all'interessato un termine, scadente il 24 marzo 2004, per inoltrare le sue osservazioni in merito ad un'eventuale revoca dell'ammissione provvisoria. L'autorità inferiore ha in particolare fatto presente all'interessato che, conto tenuto dei reati commessi, vi sarebbe luogo di applicare l'art. 14a cpv. 6 della, nel frattempo, abrogata legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS) e, quindi, di prescindere da un esame del carattere esigibile dell'esecuzione dell'allontanamento. G. Il 22 marzo 2004, l'interessato - per il tramite di un nuovo mandatario - ha presentato le proprie osservazioni in merito ad un'eventuale revoca dell'ammissione provvisoria. H. Il 5 aprile 2004, l'interessato è stato condannato dal D._______ a 45 giorni di detenzione da espiare ed a CHF 300.- di multa per furto d'uso e ripetuta circolazione senza licenza di condurre. I. Il 3 giugno 2004, l'UFM ha accordato all'interessato un termine, scadente il 3 luglio 2004, per inoltrare le sue osservazioni in merito ad un'eventuale revoca dell'ammissione provvisoria. J. Il 30 giugno 2004, il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni. K. Con decisione del 29 settembre 2004, l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria, pronunciata il 2 maggio 2001. In tale ambito, ha conside-rato adempiti i presupposti per l'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS. L. Il 2 novembre 2004, per il tramite del suo attuale mandatario, il ricorrente ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento del provvedimento litigioso ed ha presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali. M. Con decisione incidentale del 23 dicembre 2004, la CRA, in assenza di motivi particolari, ha invitato il ricorrente a versare, entro il 7 gennaio 2005, un anticipo di CHF 600.- (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. N. Il 7 gennaio 2005, l'interessato ha tempestivamente effettuato il versamento richiesto. O. Il 21 aprile 2009, il ricorrente è stato condannato ad una multa di CHF 200.- per stato difettoso del veicolo (carico sporgente non era contrassegnato ben visibilmente; cfr. gli art. 93 e 29 della Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale [LCStr, RS 741.01] e l'art. 58 cpv. 2 dell'Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962 [ONC, RS 741.11]). P. Con decisione incidentale del 23 dicembre 2009, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha invitato l'UFM ad inoltrare le proprie osservazioni in merito al ricorso. Q. L'8 gennaio 2010, l'UFM, nell'ambito della risposta al ricorso, ha proposto la reiezione del gravame. R. Il 27 gennaio 2010, il ricorrente ha presentato l'atto di replica. Diritto: 1. 1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché dell'UFM in materia degli stranieri concernenti l'ammissione provvisoria (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32] e art. 83 lett. c n. 3 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]), nella misura in cui una delle eccezioni di inammissibilità previste all'art. 32 LTAF non sia applicabile. 1.2 Dal 1° gennaio 2007 il TAF giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale (art. 112 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA. 3. Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). 4. Giusta l'art. 126a cpv. 4 LStr relativo alle disposizioni transitorie inerenti la modifica del 16 dicembre 2005 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), le persone ammesse a titolo provvisorio, prima della citata modifica della LAsi e dell'entrata in vigore della LStr al 1° gennaio 2008, sono sottomesse al nuovo diritto. Ne consegue che alla presente causa è applicabile la LStr e non la LDDS. 5. Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che, giusta la prassi dell'art. 14a cpv. 6 LDDS, il ricorrente ha messo in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblico o li avrebbe compromessi in maniera grave da non potersi prevalere della protezione prevista dall'art. 14a cpv. 4 LDDS. Le molteplici condanne o il fatto che l'UFM abbia segnalato al ricorrente che in caso di recidiva gli sarebbe stata revocata l'ammissione provvisoria, non avrebbero avuto nessuna incidenza sul comportamento di quest'ultimo. Circolando ripetutamente senza essere in possesso di una regolare licenza di condurre e ad una velocità elevata (96 km/h, quando il limite massimo era di 50 km/h), egli avrebbe messo in serio pericolo l'incolumità e la sicurezza altrui. Inoltre, tramite le condanne per furto d'uso e falsità in certificati, l'insorgente avrebbe compromesso l'ordine pubblico. L'autorità inferiore ha, inoltre, sottolineato che la gravità del suo comportamento sarebbe stata riconosciuta e sanzionata più volte. Alla luce delle molteplici condanne, delle pene detentive e di un avvertimento da parte dell'autorità inferiore, non si potrebbe considerare che l'interessato si sia reso conto della gravità del suo comportamento e delle conseguenze che questo avrebbe potuto generare. L'UFM ha ritenuto che il solo fatto che l'interessato si sia attivato per ottenere una regolare licenza di condurre non attenuerebbe la responsabilità del suo comportamento. In siffatte condizioni, l'autorità inferiore ha concluso che la questione dell'esigibilità dell'allontanamento non dovrebbe più essere considerata e non esisterebbe a priori, né sarebbe stato menzionato nell'ambito del diritto di essere sentito, alcun elemento che metterebbe in causa l'ammissibilità e la possibilità dell'allontanamento. Infine, l'UFM ha constatato che l'ammissione provvisoria in casi di rigore personale grave (cfr. l'oramai abrogato art. 44 cpv. 3 LAsi e l'art. 33 cpv. 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) sarebbe applicabile, se il comportamento precedente generale e gli atteggiamenti del richiedente l'asilo e dei suoi familiari consentirebbero di concludere che essi desidererebbero e sarebbero in grado di integrarsi nel sistema giuridico vigente in Svizzera. Nel caso specifico, l'UFM ha concluso che, alla luce del comportamento dell'interessato, non potrebbe entrare in considerazione il mantenimento dell'ammissione provvisoria per rigore personale grave. Infine, la situazione della sua famiglia non dovrebbe essere presa in considerazione, ritenuto che il provvedimento concernerebbe esclusivamente l'insorgente, lasciando alla propria famiglia la libertà di seguirlo in Patria in caso di bisogno. 6. Nel gravame, il ricorrente ha osservato di avere, nell'arco di oltre cinque anni di permanenza in Svizzera, superato per una sola volta la velocità massima consentita, ricevuto una condanna per furto d'uso di un'autovettura di cui avrebbe avuto la piena disponibilità (circostanza che sarebbe stata negata dal proprietario del mezzo in questione per evitare maggiori problemi con l'autorità inquirente) e di avere condotto più volte autovetture, senza essere in possesso di una licenza di condurre valida in Svizzera (in Patria avrebbe conseguito il permesso di condurre, il quale, nel (...), non sarebbe però stato ritenuto valido e, di conseguenza, ritirato dalla Polizia Cantonale). All'infuori di quanto precede, il ricorrente non avrebbe mai commesso altre infrazioni, né provocato incidenti e non avrebbe mai messo in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblico o quanto meno compromessi in modo grave. Per di più, sarebbe colpevole di infrazioni d'ordine amministrativo e mai di reati contro la sicurezza e l'incolumità. Peraltro, da tempo lavorerebbe onestamente e con il suo salario manterrebbe la propria famiglia. Ritenuto quanto precede, l'interessato ha concluso che con il provvedimento impugnato, l'UFM avrebbe violato i principi di legalità, della buona fede, dell'equità, dell'adeguatezza, della sicurezza del diritto, della parità di trattamento e della proporzionalità. 7. 7.1 Nella sua risposta al ricorso, l'UFM ha rilevato che il ricorrente non avrebbe apportato nessun elemento o mezzo di prova nuovo che potrebbe modificare il provvedimento litigioso. L'autorità inferiore ha ritenuto opportuno precisare che nella decisione in questione sarebbe stata, diligentemente, ponderata la situazione dell'interessato. D'altronde, il decreto d'accusa del 21 aprile 2009 confermerebbe che con il suo comportamento il ricorrente non sarebbe, tuttora, in grado di conformarsi all'ordinamento giuridico Svizzero. L'interesse generale alla partenza dalla Svizzera dell'insorgente sarebbe, dunque, preponderante rispetto a quello dell'interessato a rimanere in Svizzera. Per di più, secondo una recente analisi della situazione vigente in Cossovo da parte dello stesso Ufficio, l'esecuzione dell'allontanamento di persone albanofone di etnia rom provenienti da E._______, sarebbe, a determinate condizioni, esigibile. Infine, la situazione della moglie e dei figli dell'autore del gravame verrebbe esaminata in un secondo tempo, nell'ambito delle abituali verifiche che vengono effettuate periodicamente dall'autorità inferiore. 7.2 Nella replica, l'insorgente ha ritenuto opportuno esporre la propria situazione familiare, sottolineando che sia lui che la moglie sarebbero impiegati e provvederebbero ai loro bisogni e a quelli dei loro figli. Inoltre, le figlie F._______ e G._______ frequenterebbero la scuola media di H._______ 2 (classe 4A, rispettivamente 2A), mentre la figlia I._______ ed il figlio J._______ frequenterebbero la classe di scuola speciale presso la sede di H._______ COP e la quinta elementare presso l'Istituto comunale K._______ (allegati C a F). Le figlie F._______ e I._______ avrebbero inoltrato una domanda di naturalizzazione e, in data (...) rispettivamente (...), le sarebbe stata concessa l'attinenza comunale da parte del Comune di H._______ e, il (...), rilasciata a I._______ anche l'autorizzazione da parte dell'UFM. Tutta la famiglia si sarebbe integrata perfettamente nel tessuto sociale del Cantone C._______ (v. certificati di buona condotta, allegato I). Il ricorrente ha, inoltre, sottolineato di non avere più avuto dal 2004 alcun problema con la giustizia, eccetto il decreto d'accusa dell'aprile 2009 per lo stato difettoso del veicolo da lui condotto per motivi di lavoro. Per di più, mal comprenderebbe la natura dell'interesse generale ad una sua partenza, avendo lavorato onestamente per otto anni, avendo pagato sempre le imposte e provveduto al sostentamento della propria famiglia. L'UFM non avrebbe, inoltre, precisato le condizioni secondo cui sarebbe esigibile un ritorno in Cossovo. Infine, revocando l'ammissione provvisoria dell'insorgente, l'autorità inferiore metterebbe a dura prova l'unione della famiglia. Di conseguenza, la decisione di revoca dell'ammissione provvisoria violerebbe il principio di proporzionalità fra comportamento sanzionabile e pena conseguente. Tenuto conto del grado d'integrazione e della prognosi futura sia sul piano della socializzazione, sia sul piano lavorativo, nonché familiare, il rinvio dalla Svizzera del ricorrente costituirebbe una misura eccessivamente incisiva e lesiva del principio di proporzionalità. 8. 8.1 Giusta l'art. 84 cpv. 2 LStr l'UFM può revocare un'ammissione provvisoria ordinata perché l'esecuzione dell'allontanamento non era ragionevolmente esigibile o possibile (art. 83 cpv. 2 e 4 LStr) e ordinare l'esecuzione dell'allontanamento, se sussistono motivi di cui all'art. 83 cpv. 7 LStr. 8.2 L'art. 83 cpv. 7 LStr, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, ha rimpiazzato l'art. 14a cpv. 6 LDDS. Secondo il Messaggio del Consiglio federale concernente la legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002 (FF 2002 3433-3434), il contenuto della nuova disposizione riprende in parte quello della norma anteriore, di modo che non v'è motivo di scostarsi dalla giurisprudenza sviluppata in merito all'art. 14a cpv. 6 LDDS (cfr. in particolare Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA 2004 n. 39]). L'art. 83 cpv. 7 LStr - che vale non soltanto in materia di rifiuto ma anche di revoca dell'ammissione provvisoria (cfr. Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/32 consid. 3.2 pag. 388) - permette di allontanare lo straniero nello Stato d'origine o di provenienza, dove l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe possibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LStr oppure ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cvp. 4 LStr, nella misura in cui è colpito da una pena privativa di libertà di lunga durata o di un provvedimento di diritto penale. Segnatamente, l'art. 83 cpv. 7 lett. a LStr stabilisce che l'ammissione provvisoria, secondo i capoversi 2 e 4, è esclusa se lo straniero "è stato condannato in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 64 o 61 del Codice penale". Se, da un lato, la nozione di "pena detentiva di lunga durata" non è stata definita dal legislatore, dall'altro, secondo la dottrina è reputata una pena preventiva di lunga durata quella superiore ad un anno (cfr. MARC SPESCHA, in MARC SPESCHA/HANSPETER THÜR/ANDREAS ZÜND/PETER BOLZLI, Kommentar Migrationsrecht, Zürich 2008, n. 6 ad art. 62 LStr, come pure BOLZLI, op. cit., n. 22 ad art. 83 LStr. e n. 5 ad art. 84 LStr), così come secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale (Sentenza del Tribunale federale 2C_295/2009 del 25 settembre 2009, consid. 4.2), il quale ha stabilito ad un anno la soglia a partire dalla quale una pena privativa di libertà è considerata di lunga durata, in considerazione del fatto che le pene pecuniarie - le quali rimpiazzano le pene privative di libertà di corta durata - non possono essere pronunciate per una durata superiore ad un anno, ovvero 360 giorni. La lett. b dell'art. 83 cpv. 7 LStr prevede che l'ammissione provvisoria è altresì esclusa se lo straniero "ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici in Svizzera [...]". A tal proposito, s'intende violazione dell'ordine pubblico (sulla nozione di ordine pubblico cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.5 pag. 389) quando lo straniero commette un crimine o un delitto o quando viola in maniera grave o ripetuta delle norme legali o delle decisioni prese in applicazione di queste norme. Nel messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla LStr, il Consiglio federale definisce che la sicurezza e l'ordine pubblici costituiscono il termine sovraordinato per definire i beni da proteggere: l'ordine pubblico comprende l'insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Ne consegue che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici, segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità, nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato. Ciò può anche essere il caso in presenza di atti che di per sé non giustificano una revoca, ma la cui ripetizione lascia presupporre che la persona non è disposta ad osservare l'ordine vigente (FF 2002 3424; cfr. anche DTAF 2007/32 consid. 3.5 pag. 389). 8.3 La giurisprudenza si rileva restrittiva nell'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.2 pag. 386). Infatti, solo la messa in pericolo grave della sicurezza e dell'ordine pubblici o gravi compromissioni di quest'ultimi giustificano la revoca di un'ammissione provvisoria. Un tale comportamento è segnatamente dedotto dalla condanna ad una pena privativa di libertà. Di principio, non è sufficiente una condanna ad una pena privativa di libertà con il beneficio della condizionale, ma la recidiva, la quotità particolarmente elevata di una pena o la compromissione di beni da proteggere particolarmente preziosi possono giustificare l'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS, nonostane il giudice penale abbia rinunciato ad una pena detentiva da espiare (cfr. GICRA 2004 n. 39 consid. 5.3). Quando applica la disposizione in oggetto, anche nell'ambito di una revoca dell'ammissione provvisoria, l'autorità deve rispettare il principio della proporzionalità e procedere alla ponderazione degli interessi in presenza, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, in particolare della gravità della pena pronunciata, del rischio per la sicurezza e l'ordine pubblici (gravità della colpa, natura dei beni giuridici compromessi o messi in pericolo, circostanze particolari in cui gli atti reprensibili sono stati commessi, pronostico, rispettivamente rischio di recidiva) e degli antecedenti della persona (cfr. GICRA 2006 n. 30 consid. 6.3.1 e giurisprudenza citata; 2006 n. 23 consid. 6 e 7; 2004 n. 39 consid. 5.3). L'autorità dovrà quindi ponderare, da un lato, l'interesse privato dello straniero a continuare a beneficiare della ammissione provvisoria e, dall'altro, l'interesse pubblico della Svizzera a che lo statuto concesso sia revocato (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.2 e riferimenti citati). 9. 9.1 Nella fattispecie, va pertano esaminato, se - in considerazione del comportamento delittuoso dell'insorgente - sono adempite le condizioni d'applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStr, che ha rimpiazzato l'art. 14a cpv. 6 LDDS su cui si fonda la decisione impugnata e, di conseguenza, se può essere escluso l'esame dell'esigibilità e della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, giusta i capoversi 2 e 4 della medesima norma. 9.2 Il TAF constata che il comportamento dell'insorgente - per i reati di cui è stato ritenuto responsabile e, di conseguenza, condannato ad una pene detentiva di complessivamente 92 giorni - non costituisce una violazione talmente grave e ripetuta della sicurezza e dell'ordine pubblici, per l'applicazione dell'art. 83 cpv. 7 lett. b LStr. Infatti, anche se il ricorrente ha indubbiamente presentato un comportamento scorretto, irriflessivo, sconsiderato ed imprudente in occasione delle varie condanne, le stesse sono avvenute in un lasso di tempo limitato, tra l'agosto 2002 e l'aprile 2004 e risalgono ad almeno sei anni fa, fatta eccezione dell'ultima subita nel 2009, da reputare come un caso isolato con un limitato rischio di recidiva. Inoltre, l'insorgente si trova in questo Paese da undici anni, esercita un'attività professionale presso una ditta di trasporti (contratto di lavoro agli atti) e vive con la sua famiglia in un appartamento di 4,5 locali, il cui canone di locazione viene interamente pagato dal ricorrente e da sua moglie. Pertanto, egli ha dimostrato negli ultimi anni di essere in grado di adattarsi all'ordinamento sociale e giuridico svizzero. Per di più, in caso di allontanamento del ricorrente, alla sua famiglia verrebbe a mancare un'importante entrata finanziaria che non potrebbe essere colmata esclusivamente dal salario della moglie del ricorrente, la quale, anche se impiegata come donna di servizio presso un albergo di H._______, non sarebbe in grado di sostentere da sola tutte le spese della famiglia. Visto quanto sopra considerato, l'interesse dello straniero a restare in Svizzera pesa in maniera elevata nella ponderazione degli interessi in presenza. Pertanto la pronuncia della revoca dell'ammissione provvisoria, ritenuta la natura delle infrazioni commesse e l'interesse dell'insorgente a rimanere nel nostro Paese, non risulta essere proporzionale. Tuttavia, nonostante in base allo stato attuale degli atti di causa non sia stata raggiunta nella ponderazione degli interessi della fattispecie, la soglia per cui un allonatanamento del ricorrente possa essere ritenuta giustificata e proporzionale, a codesto Tribunale preme evidenziare, a titolo di monito per il ricorrente, che i reati commessi da quest'ultimo sono comunque di una certa gravità. Inoltre, l'ammissione provvisoria può essere revocata in qualsiasi momento e, in caso di ulteriori future condanne, gli interessi del ricorrente ad una permanenza in Svizzera, segnatamente dal profilo dell'unità della famiglia, potrebbero avere un peso proporzionalmente minore nell'ambito della ponderazione prevista a norma di legge, rispetto a quello attuale. 9.3 In considerazione di quanto precede, non può essere esclusa la presa in considerazione dell'esigibilità e della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento giusta l'art. 83 cpv. 2 e 4 LStr. 10. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la decisione impugnata del 29 settembre 2004 annullata. L'ammissione provvisoria, pronunciata in data 2 maggio 2001, viene quindi mantenuta. 11. 11.1 Visto l'esito del gravame, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è, pertanto, divenuta priva d'oggetto. Ritenuto che il ricorrente ha già versato il 7 gennaio 2005 un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, tale ammontare gli sarà rimborsato dalla cassa del Tribunale. 11.2 Peraltro, ritenuto che il ricorrente è difeso da un mandatario, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in CHF 600.-, conto tenuto del lavoro effettivo ed utile, peraltro limitato, svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impuganta è annullata. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, versato dal ricorrente il 7 gennaio 2005, verrà rimborsato dalla cassa del Tribunale. 3. L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 600.- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato: formulario per il pagamento) UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) L._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: