Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a L'interessato ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 28 settembre 2022. Con decisione di ripartizione del 7 novembre 2022, la SEM ha attribuito il ricorrente al Cantone B._______. Il 12 settembre 2023, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto con lui un'approfondita audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi (RS 142.31). Il 14 settembre 2023, il dossier dell'interessato è stato assegnato alla procedura ampliata, mentre il 28 novembre seguente ha avuto luogo un'audizione complementare. A.b Durante le audizioni, il richiedente - cittadino iraniano proveniente da C._______ - ha sostanzialmente dichiarato di aver lasciato l'Iran in quanto avrebbe partecipato ad alcune attività del gruppo Dervishes Gonabadi - gruppo vietato dal regime - a partire dal 2014/2015. Nello stesso periodo, sarebbe stato arrestato, minacciato e torturato dalle autorità iraniane; dopo il rilascio, avrebbe altresì perso il proprio impiego presso un ospedale, poiché queste avrebbero comunicato al datore di lavoro la sua asserita appartenenza a tale gruppo. Negli anni successivi, l'interessato avrebbe iniziato a collaborare con un'emittente radiofonica con sede all'estero e dotata di un ampio seguito sui social media, fornendo informazioni sensibili relative ad alcuni eventi verificatisi in Iran. Per tale motivo, il Ministero dell'Informazione e della Sicurezza iraniano, noto come Ettela'at, avrebbe avviato indagini nei suoi confronti, procedendo successivamente al suo arresto e trattenendolo in detenzione per una settimana. Trascorsi circa tre mesi dal rilascio, il ricorrente sarebbe venuto a conoscenza, per il tramite di un conoscente impiegato presso la polizia, dell'imminente emissione di un mandato d'arresto nei suoi confronti. Tale circostanza lo avrebbe pertanto indotto a espatriare. Una volta giunto in Svizzera, egli avrebbe continuato a collaborare tanto con il gruppo quanto con l'emittente radiofonica summenzionati. A.c A supporto dei propri asserti, l'interessato ha versato agli atti una copia del suo certificato di nascita e della lettera di licenziamento. B. Con decisione del 13 dicembre 2023, notificata il giorno seguente, la SEM ha negato al richiedente la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e ne ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone B._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura. C. Con ricorso dell'11 gennaio 2024, l'interessato avversa la decisione succitata dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) postulando l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la conseguente concessione dell'asilo. In subordine, egli chiede gli sia accordata l'ammissione provvisoria in Svizzera, data l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Sul piano procedurale, postula la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili. Al gravame il ricorrente allega diversi nuovi mezzi di prova. D. Con decisione incidentale del 10 aprile 2025, il Tribunale ha invitato l'insorgente a produrre una traduzione dei mezzi di prova acclusi al gravame; invito a cui lo stesso ha parzialmente dato seguito con traduzione eseguita da software gratuiti online (cfr. atto TAF n. 3 e 4). E. Con decisione incidentale del 24 luglio 2025, il Tribunale ha accolto l'istanza dell'interessato volta alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, invitandolo a fornire il nominativo di un rappresentante legale. Al contempo ha invitato l'autorità inferiore ad inoltrare una risposta al ricorso ed al successivo scritto del 22 aprile 2025 (cfr. atto TAF n. 5). L'interessato ha dunque nominato l'avv. Michael Steiner quale proprio patrocinatore, mentre la SEM ha inoltrato le proprie osservazioni riconfermandosi nella propria decisione (cfr. atti TAF n. 6 e 7). F. Con decisione incidentale del 14 agosto 2025, il Tribunale ha confermato la nomina del patrocinatore indicato dal ricorrente e lo ha invitato ad inoltrare una replica (cfr. atto TAF n. 8); invito a cui lo stesso ha dato seguito, una volta ottenuto l'accesso agli atti, mediante il deposito di molteplici scritti (cfr. atti TAF n. 9, 12, 14 e 16). L'autorità inferiore ha in seguito duplicato con osservazioni del 29 dicembre 2025 (cfr. atto TAF n. 22). G. Con successivi scritti del 21 e 29 gennaio nonché del 10 aprile 2026, il ricorrente ha prodotto ulteriori mezzi di prova ed ha chiesto alla SEM di pronunciarsi nuovamente sulla propria situazione, tenuto conto dei più recenti sviluppi della situazione fattuale in Iran (cfr. atti TAF n. 24-26). H. Con ordinanza del 23 giugno 2026, il Tribunale ha infine trasmesso l'incarto all'autorità inferiore, unitamente agli ultimi scritti e mezzi di prova prodotti dal ricorrente, invitandola a presentare le proprie osservazioni entro l'8 luglio 2026 (cfr. atto TAF n. 27). La SEM vi ha dato seguito con scritto del 6 luglio 2026, riconfermandosi nelle proprie conclusioni (cfr. atto TAF n. 28).
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 1.3 Il ricorso manifestamente fondato, per i motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore non ha ritenuto verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi quanto dichiarato dall'interessato. Essa ha rilevato, in particolare, che il suo racconto circa una presunta sorveglianza da parte dei servizi segreti non risulterebbe credibile e che dagli atti non emergerebbero indizi concreti tali da far ritenere che la sua militanza nei Dervishes Gonabadi abbia suscitato o possa in futuro suscitare l'interesse delle autorità iraniane. La raccolta di informazioni che il ricorrente sostiene di aver svolto per un programma radio diffuso sui social media non sarebbe inoltre corroborata da concreti elementi di prova. Anche qualora tale attività fosse ritenuta veritiera, essa non consentirebbe comunque di concludere che l'interessato presenti un profilo particolare tale da costituire una seria e concreta minaccia per il regime iraniano, né a fondare il timore di persecuzioni passate, presenti o future. L'autorità inferiore nutre inoltre seri dubbi circa l'effettiva emissione di un mandato d'arresto nei confronti del ricorrente. Egli, infatti, non ne avrebbe fatto menzione nel corso della prima audizione e non sarebbe stato in grado di precisare le accuse mosse nei suoi confronti, lo stadio del relativo procedimento né se le autorità abbiano successivamente proseguito le ricerche nei suoi confronti o meno. Non sarebbero inoltre adempiuti i presupposti per il riconoscimento della qualità di rifugiato ex art. 3 LAsi, atteso che - come menzionato - l'interessato non presenterebbe un profilo personale tale da destare l'interesse delle autorità iraniane, i mezzi di prova prodotti non dimostrerebbero l'esistenza di una persecuzione nei suoi confronti e non emergerebbe un effettivo nesso causale tra le vessazioni asserite e l'espatrio. Da ultimo, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
E. 3.2 Nel gravame, il ricorrente sostiene di aver reso verosimili le proprie allegazioni, producendo diversi nuovi mezzi di prova, tra i quali figura anche un mandato di comparizione (recte: non un ordine d'arresto) emesso nei suoi confronti per il reato di "attività di propaganda contro la Repubblica islamica dell'Iran". A suo dire, tale documentazione corroborerebbe quanto da lui dichiarato nel corso della procedura. Egli ritiene inoltre che un suo rientro in Iran lo esporrebbe al rischio di essere condannato quale traditore e oppositore dello Stato, considerato che l'attività di trasmissione di informazioni da lui svolta - e già nota alle autorità iraniane - verrebbe senz'altro qualificata come attività politica di opposizione. Il ricorrente sostiene infine di far parte dei Dervishes Gonabadi, gruppo che sarebbe notoriamente illegale e i cui membri sarebbero esposti al rischio di detenzione o persecuzione.
E. 3.3 Con osservazioni dell'8 agosto 2025 e del 6 luglio 2026, l'autorità inferiore ha preso posizione sulle censure formulate nel gravame, sui nuovi mezzi di prova prodotti e sui successivi scritti del patrocinatore del ricorrente, riconfermandosi sostanzialmente nelle conclusioni della decisione impugnata. Da parte sua, il patrocinatore del ricorrente - con diversi successivi scritti - ha reiterato le tesi esposte nel gravame, versando agli atti ulteriore documentazione e sollecitando, in particolare, una nuova valutazione della situazione dell'interessato da parte della SEM alla luce dei più recenti sviluppi della situazione fattuale in Iran.
E. 4 Con riferimento al petitum ricorsuale, e meglio alla richiesta del riconoscimento dello statuto di rifugiato, occorre determinare se nella fattispecie siano adempiute le condizioni cumulative di cui agli artt. 3 e 7 LAsi (cfr. art. 2 LAsi), i quali prescrivono che il richiedente debba provare o per lo meno rendere verosimile che, nel Paese d'origine, sia esposto a seri pregiudizi a causa della razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, ovvero abbia un fondato timore d'essere esposto a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); intendendosi per pregiudizi seri, segnatamente, l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 5.1 Ora, la situazione in Iran è cambiata notevolmente negli ultimi mesi. Le proteste iniziate il 28 dicembre 2025 a Teheran si sono rapidamente diffuse fino a trasformarsi in manifestazioni di portata nazionale. Le autorità iraniane hanno reagito con una repressione sistematica e un massiccio ricorso alla forza, causando numerosi arresti, feriti gravi e vittime. Secondo le stime attuali, il conflitto avrebbe provocato lo sfollamento di milioni di persone, la maggior parte delle quali avrebbe lasciato Teheran ed altri centri urbani per rifugiarsi nel nord del Paese e nelle zone rurali. In tale contesto, con una situazione incerta e difficilmente valutabile, il 13 gennaio 2026 la SEM ha deciso di sospendere temporaneamente la trattazione delle domande d'asilo presentate da cittadini iraniani per le quali si prevedeva una decisione negativa e con pronuncia dell'allontanamento (cfr. sentenze del TAF D-7936/2025 del 15 giugno 2026 consid. 5; D-2224/2024 del 15 giugno 2026 consid. 5).
E. 5.2 Il 28 febbraio 2026, Israele e Stati Uniti hanno lanciato massicci attacchi aerei contro l'Iran, i quali hanno causato la morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, nonché di altri leader iraniani. Il Paese ha reagito immediatamente con attacchi contro Israele, Qatar, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Giordania, Kuwait e altri Stati, nonché disponendo il blocco dello Stretto di Hormuz. Allo stato attuale permane incertezza circa l'esito dei colloqui tra Stati Uniti e Iran, segnatamente quanto alla possibilità che essi conducano ad un cessate il fuoco a tempo indeterminato e ad un accordo di pace duraturo. La recente firma del protocollo d'intesa di Islamabad costituisce infatti solo una tappa del processo negoziale, dovendo le parti ancora condurre, entro un termine di 60 giorni - prorogabile di comune intesa - ulteriori negoziati al fine di pervenire ad un accordo definitivo (cfr. Radiotelevisione svizzera [RSI], L'Accordo tra Washington e Teheran è già firmato, 18 giugno 2026,, consultato il 29.06.2026). In tale contesto, pur in presenza di un accordo quadro tra le parti, sarebbero già intervenuti i primi scontri tra Stati Uniti ed Iran (cfr. RSI, USA-Iran, primi scontri dopo l'accordo, 27 giugno 2026, https://www.rsi.ch/info/mondo/USA-Iran-primi-scontri-dopo-l%E2%80%9 9accordo--3850484.html>, consultato il 07.07.2026).
E. 5.3 Ferme queste premesse, l'evoluzione della situazione concreta e di politica interna in Iran appare incerta e imprevedibile. Conseguentemente, l'esito delle analisi delle richieste di asilo depositate in Svizzera da cittadini iraniani non possono fondarsi su presupposti fattuali chiari e definitivi.
E. 6.1 Alla luce della situazione sopradescritta, occorre dunque determinare se il richiedente possa essere riconosciuto quale rifugiato e beneficiare dell'asilo.
E. 6.2.1 Nell'esame della qualità di rifugiato viene innanzitutto analizzata la situazione di persecuzione esistente al momento della partenza dal Paese d'origine della persona richiedente l'asilo. Secondo dottrina e giurisprudenza, occorre tuttavia fare riferimento alla situazione di rischio esistente al momento della decisione sull'asilo, qualora le condizioni nel Paese d'origine siano mutate in modo sostanziale - in senso favorevole o sfavorevole al richiedente - nel periodo intercorso tra l'espatrio e la decisione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.1 e riferimenti citati).
E. 6.2.2 In proposito, va qui ricordato che la vertenza dinnanzi a questo Tribunale può eccezionalmente concludersi con il rinvio della causa all'autorità inferiore, corredato di istruzioni vincolanti, qualora debbano essere accertati ulteriori fatti e si renda necessaria un'istruttoria estesa (cfr. art. 61 cpv. 1 PA). Nondimeno, gli elementi mancanti per la maturità del giudizio possono essere colmati anche dalla stessa autorità di ricorso, qualora ciò risulti opportuno per ragioni di economia processuale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5).
E. 6.3 Orbene, alla luce dell'attuale incertezza, sopra evidenziata circa l'evoluzione della situazione generale in Iran (cfr. supra consid. 7.3), il Tribunale ritiene che la necessaria rivalutazione delle mutate circostanze di fatto non debba essere effettuata dall'autorità di ricorso, bensì dall'autorità di prima istanza, una volta che il quadro fattuale nel Paese si sarà sufficientemente consolidato. Tale modo di procedere consentirà una nuova valutazione della questione dello statuto di rifugiato dei richiedenti l'asilo provenienti dall'Iran e quella dell'esecuzione dell'allontanamento alla luce delle condizioni politiche e socioeconomiche del Paese.
E. 6.4 Posto quanto sopra, si giustifica la cassazione della decisione impugnata. Nell'ambito del nuovo esame, l'autorità inferiore dovrà, da un lato, procedere all'accertamento della situazione generale in Iran e, dall'altro, garantire il diritto di essere sentito del ricorrente. Tale soluzione consente inoltre di preservare il doppio grado di giudizio, elemento tanto più essenziale nel contesto del diritto d'asilo, dove il Tribunale amministrativo federale funge da unica, e quindi ultima, istanza giudiziaria.
E. 7 Ritenuto quanto sopra, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 13 dicembre 2023 è annullata. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare - se necessario - l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza.
E. 8.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA).
E. 8.2 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA ed art. 7 cpv. 1 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese affinché il Tribunale possa fissare l'indennità dovuta alla parte sulla base di detta nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).
E. 8.3 Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati - come nel caso in esame - oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.-, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra i CHF 100.- e i CHF 150.- (cfr. artt. 12 e 10 cpv. 2 TS-TAF). Le spese non necessarie non vengono invece indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF).
E. 8.4 Nel concreto, il Tribunale ritiene adeguato condannare l'autorità inferiore, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), al versamento in suo favore di un'indennità per spese ripetibili pari a CHF 2'000.-, corrispondenti a dieci ore lavorative ad una tariffa oraria di CHF 200.-.
E. 9 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto.
- La decisione della SEM del 13 dicembre 2023 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per procedere ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali.
- La SEM rifonderà al ricorrente CHF 2'000.- a titolo di spese ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione: Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (raccomandata) - SEM, con l'incarto N (...) e il Dossier TAF D-298/2024 (in copia) - Autorità cantonale competente (in copia)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-298/2024 Sentenza del 20 agosto 2026 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Lorenz Noli; cancelliere Miroslav Vuckovic. Parti A._______, nato il (...), Iran, patrocinato dall'avv. Michael Steiner, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 13 dicembre 2023 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 28 settembre 2022. Con decisione di ripartizione del 7 novembre 2022, la SEM ha attribuito il ricorrente al Cantone B._______. Il 12 settembre 2023, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto con lui un'approfondita audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi (RS 142.31). Il 14 settembre 2023, il dossier dell'interessato è stato assegnato alla procedura ampliata, mentre il 28 novembre seguente ha avuto luogo un'audizione complementare. A.b Durante le audizioni, il richiedente - cittadino iraniano proveniente da C._______ - ha sostanzialmente dichiarato di aver lasciato l'Iran in quanto avrebbe partecipato ad alcune attività del gruppo Dervishes Gonabadi - gruppo vietato dal regime - a partire dal 2014/2015. Nello stesso periodo, sarebbe stato arrestato, minacciato e torturato dalle autorità iraniane; dopo il rilascio, avrebbe altresì perso il proprio impiego presso un ospedale, poiché queste avrebbero comunicato al datore di lavoro la sua asserita appartenenza a tale gruppo. Negli anni successivi, l'interessato avrebbe iniziato a collaborare con un'emittente radiofonica con sede all'estero e dotata di un ampio seguito sui social media, fornendo informazioni sensibili relative ad alcuni eventi verificatisi in Iran. Per tale motivo, il Ministero dell'Informazione e della Sicurezza iraniano, noto come Ettela'at, avrebbe avviato indagini nei suoi confronti, procedendo successivamente al suo arresto e trattenendolo in detenzione per una settimana. Trascorsi circa tre mesi dal rilascio, il ricorrente sarebbe venuto a conoscenza, per il tramite di un conoscente impiegato presso la polizia, dell'imminente emissione di un mandato d'arresto nei suoi confronti. Tale circostanza lo avrebbe pertanto indotto a espatriare. Una volta giunto in Svizzera, egli avrebbe continuato a collaborare tanto con il gruppo quanto con l'emittente radiofonica summenzionati. A.c A supporto dei propri asserti, l'interessato ha versato agli atti una copia del suo certificato di nascita e della lettera di licenziamento. B. Con decisione del 13 dicembre 2023, notificata il giorno seguente, la SEM ha negato al richiedente la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e ne ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone B._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura. C. Con ricorso dell'11 gennaio 2024, l'interessato avversa la decisione succitata dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) postulando l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la conseguente concessione dell'asilo. In subordine, egli chiede gli sia accordata l'ammissione provvisoria in Svizzera, data l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Sul piano procedurale, postula la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili. Al gravame il ricorrente allega diversi nuovi mezzi di prova. D. Con decisione incidentale del 10 aprile 2025, il Tribunale ha invitato l'insorgente a produrre una traduzione dei mezzi di prova acclusi al gravame; invito a cui lo stesso ha parzialmente dato seguito con traduzione eseguita da software gratuiti online (cfr. atto TAF n. 3 e 4). E. Con decisione incidentale del 24 luglio 2025, il Tribunale ha accolto l'istanza dell'interessato volta alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, invitandolo a fornire il nominativo di un rappresentante legale. Al contempo ha invitato l'autorità inferiore ad inoltrare una risposta al ricorso ed al successivo scritto del 22 aprile 2025 (cfr. atto TAF n. 5). L'interessato ha dunque nominato l'avv. Michael Steiner quale proprio patrocinatore, mentre la SEM ha inoltrato le proprie osservazioni riconfermandosi nella propria decisione (cfr. atti TAF n. 6 e 7). F. Con decisione incidentale del 14 agosto 2025, il Tribunale ha confermato la nomina del patrocinatore indicato dal ricorrente e lo ha invitato ad inoltrare una replica (cfr. atto TAF n. 8); invito a cui lo stesso ha dato seguito, una volta ottenuto l'accesso agli atti, mediante il deposito di molteplici scritti (cfr. atti TAF n. 9, 12, 14 e 16). L'autorità inferiore ha in seguito duplicato con osservazioni del 29 dicembre 2025 (cfr. atto TAF n. 22). G. Con successivi scritti del 21 e 29 gennaio nonché del 10 aprile 2026, il ricorrente ha prodotto ulteriori mezzi di prova ed ha chiesto alla SEM di pronunciarsi nuovamente sulla propria situazione, tenuto conto dei più recenti sviluppi della situazione fattuale in Iran (cfr. atti TAF n. 24-26). H. Con ordinanza del 23 giugno 2026, il Tribunale ha infine trasmesso l'incarto all'autorità inferiore, unitamente agli ultimi scritti e mezzi di prova prodotti dal ricorrente, invitandola a presentare le proprie osservazioni entro l'8 luglio 2026 (cfr. atto TAF n. 27). La SEM vi ha dato seguito con scritto del 6 luglio 2026, riconfermandosi nelle proprie conclusioni (cfr. atto TAF n. 28). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3 Il ricorso manifestamente fondato, per i motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore non ha ritenuto verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi quanto dichiarato dall'interessato. Essa ha rilevato, in particolare, che il suo racconto circa una presunta sorveglianza da parte dei servizi segreti non risulterebbe credibile e che dagli atti non emergerebbero indizi concreti tali da far ritenere che la sua militanza nei Dervishes Gonabadi abbia suscitato o possa in futuro suscitare l'interesse delle autorità iraniane. La raccolta di informazioni che il ricorrente sostiene di aver svolto per un programma radio diffuso sui social media non sarebbe inoltre corroborata da concreti elementi di prova. Anche qualora tale attività fosse ritenuta veritiera, essa non consentirebbe comunque di concludere che l'interessato presenti un profilo particolare tale da costituire una seria e concreta minaccia per il regime iraniano, né a fondare il timore di persecuzioni passate, presenti o future. L'autorità inferiore nutre inoltre seri dubbi circa l'effettiva emissione di un mandato d'arresto nei confronti del ricorrente. Egli, infatti, non ne avrebbe fatto menzione nel corso della prima audizione e non sarebbe stato in grado di precisare le accuse mosse nei suoi confronti, lo stadio del relativo procedimento né se le autorità abbiano successivamente proseguito le ricerche nei suoi confronti o meno. Non sarebbero inoltre adempiuti i presupposti per il riconoscimento della qualità di rifugiato ex art. 3 LAsi, atteso che - come menzionato - l'interessato non presenterebbe un profilo personale tale da destare l'interesse delle autorità iraniane, i mezzi di prova prodotti non dimostrerebbero l'esistenza di una persecuzione nei suoi confronti e non emergerebbe un effettivo nesso causale tra le vessazioni asserite e l'espatrio. Da ultimo, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 3.2 Nel gravame, il ricorrente sostiene di aver reso verosimili le proprie allegazioni, producendo diversi nuovi mezzi di prova, tra i quali figura anche un mandato di comparizione (recte: non un ordine d'arresto) emesso nei suoi confronti per il reato di "attività di propaganda contro la Repubblica islamica dell'Iran". A suo dire, tale documentazione corroborerebbe quanto da lui dichiarato nel corso della procedura. Egli ritiene inoltre che un suo rientro in Iran lo esporrebbe al rischio di essere condannato quale traditore e oppositore dello Stato, considerato che l'attività di trasmissione di informazioni da lui svolta - e già nota alle autorità iraniane - verrebbe senz'altro qualificata come attività politica di opposizione. Il ricorrente sostiene infine di far parte dei Dervishes Gonabadi, gruppo che sarebbe notoriamente illegale e i cui membri sarebbero esposti al rischio di detenzione o persecuzione. 3.3 Con osservazioni dell'8 agosto 2025 e del 6 luglio 2026, l'autorità inferiore ha preso posizione sulle censure formulate nel gravame, sui nuovi mezzi di prova prodotti e sui successivi scritti del patrocinatore del ricorrente, riconfermandosi sostanzialmente nelle conclusioni della decisione impugnata. Da parte sua, il patrocinatore del ricorrente - con diversi successivi scritti - ha reiterato le tesi esposte nel gravame, versando agli atti ulteriore documentazione e sollecitando, in particolare, una nuova valutazione della situazione dell'interessato da parte della SEM alla luce dei più recenti sviluppi della situazione fattuale in Iran.
4. Con riferimento al petitum ricorsuale, e meglio alla richiesta del riconoscimento dello statuto di rifugiato, occorre determinare se nella fattispecie siano adempiute le condizioni cumulative di cui agli artt. 3 e 7 LAsi (cfr. art. 2 LAsi), i quali prescrivono che il richiedente debba provare o per lo meno rendere verosimile che, nel Paese d'origine, sia esposto a seri pregiudizi a causa della razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, ovvero abbia un fondato timore d'essere esposto a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); intendendosi per pregiudizi seri, segnatamente, l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5. 5.1 Ora, la situazione in Iran è cambiata notevolmente negli ultimi mesi. Le proteste iniziate il 28 dicembre 2025 a Teheran si sono rapidamente diffuse fino a trasformarsi in manifestazioni di portata nazionale. Le autorità iraniane hanno reagito con una repressione sistematica e un massiccio ricorso alla forza, causando numerosi arresti, feriti gravi e vittime. Secondo le stime attuali, il conflitto avrebbe provocato lo sfollamento di milioni di persone, la maggior parte delle quali avrebbe lasciato Teheran ed altri centri urbani per rifugiarsi nel nord del Paese e nelle zone rurali. In tale contesto, con una situazione incerta e difficilmente valutabile, il 13 gennaio 2026 la SEM ha deciso di sospendere temporaneamente la trattazione delle domande d'asilo presentate da cittadini iraniani per le quali si prevedeva una decisione negativa e con pronuncia dell'allontanamento (cfr. sentenze del TAF D-7936/2025 del 15 giugno 2026 consid. 5; D-2224/2024 del 15 giugno 2026 consid. 5). 5.2 Il 28 febbraio 2026, Israele e Stati Uniti hanno lanciato massicci attacchi aerei contro l'Iran, i quali hanno causato la morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, nonché di altri leader iraniani. Il Paese ha reagito immediatamente con attacchi contro Israele, Qatar, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Giordania, Kuwait e altri Stati, nonché disponendo il blocco dello Stretto di Hormuz. Allo stato attuale permane incertezza circa l'esito dei colloqui tra Stati Uniti e Iran, segnatamente quanto alla possibilità che essi conducano ad un cessate il fuoco a tempo indeterminato e ad un accordo di pace duraturo. La recente firma del protocollo d'intesa di Islamabad costituisce infatti solo una tappa del processo negoziale, dovendo le parti ancora condurre, entro un termine di 60 giorni - prorogabile di comune intesa - ulteriori negoziati al fine di pervenire ad un accordo definitivo (cfr. Radiotelevisione svizzera [RSI], L'Accordo tra Washington e Teheran è già firmato, 18 giugno 2026,, consultato il 29.06.2026). In tale contesto, pur in presenza di un accordo quadro tra le parti, sarebbero già intervenuti i primi scontri tra Stati Uniti ed Iran (cfr. RSI, USA-Iran, primi scontri dopo l'accordo, 27 giugno 2026, https://www.rsi.ch/info/mondo/USA-Iran-primi-scontri-dopo-l%E2%80%9 9accordo--3850484.html>, consultato il 07.07.2026). 5.3 Ferme queste premesse, l'evoluzione della situazione concreta e di politica interna in Iran appare incerta e imprevedibile. Conseguentemente, l'esito delle analisi delle richieste di asilo depositate in Svizzera da cittadini iraniani non possono fondarsi su presupposti fattuali chiari e definitivi. 6. 6.1 Alla luce della situazione sopradescritta, occorre dunque determinare se il richiedente possa essere riconosciuto quale rifugiato e beneficiare dell'asilo. 6.2 6.2.1 Nell'esame della qualità di rifugiato viene innanzitutto analizzata la situazione di persecuzione esistente al momento della partenza dal Paese d'origine della persona richiedente l'asilo. Secondo dottrina e giurisprudenza, occorre tuttavia fare riferimento alla situazione di rischio esistente al momento della decisione sull'asilo, qualora le condizioni nel Paese d'origine siano mutate in modo sostanziale - in senso favorevole o sfavorevole al richiedente - nel periodo intercorso tra l'espatrio e la decisione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.1 e riferimenti citati). 6.2.2 In proposito, va qui ricordato che la vertenza dinnanzi a questo Tribunale può eccezionalmente concludersi con il rinvio della causa all'autorità inferiore, corredato di istruzioni vincolanti, qualora debbano essere accertati ulteriori fatti e si renda necessaria un'istruttoria estesa (cfr. art. 61 cpv. 1 PA). Nondimeno, gli elementi mancanti per la maturità del giudizio possono essere colmati anche dalla stessa autorità di ricorso, qualora ciò risulti opportuno per ragioni di economia processuale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). 6.3 Orbene, alla luce dell'attuale incertezza, sopra evidenziata circa l'evoluzione della situazione generale in Iran (cfr. supra consid. 7.3), il Tribunale ritiene che la necessaria rivalutazione delle mutate circostanze di fatto non debba essere effettuata dall'autorità di ricorso, bensì dall'autorità di prima istanza, una volta che il quadro fattuale nel Paese si sarà sufficientemente consolidato. Tale modo di procedere consentirà una nuova valutazione della questione dello statuto di rifugiato dei richiedenti l'asilo provenienti dall'Iran e quella dell'esecuzione dell'allontanamento alla luce delle condizioni politiche e socioeconomiche del Paese. 6.4 Posto quanto sopra, si giustifica la cassazione della decisione impugnata. Nell'ambito del nuovo esame, l'autorità inferiore dovrà, da un lato, procedere all'accertamento della situazione generale in Iran e, dall'altro, garantire il diritto di essere sentito del ricorrente. Tale soluzione consente inoltre di preservare il doppio grado di giudizio, elemento tanto più essenziale nel contesto del diritto d'asilo, dove il Tribunale amministrativo federale funge da unica, e quindi ultima, istanza giudiziaria.
7. Ritenuto quanto sopra, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 13 dicembre 2023 è annullata. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare - se necessario - l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. 8. 8.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). 8.2 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA ed art. 7 cpv. 1 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese affinché il Tribunale possa fissare l'indennità dovuta alla parte sulla base di detta nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). 8.3 Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati - come nel caso in esame - oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.-, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra i CHF 100.- e i CHF 150.- (cfr. artt. 12 e 10 cpv. 2 TS-TAF). Le spese non necessarie non vengono invece indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). 8.4 Nel concreto, il Tribunale ritiene adeguato condannare l'autorità inferiore, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), al versamento in suo favore di un'indennità per spese ripetibili pari a CHF 2'000.-, corrispondenti a dieci ore lavorative ad una tariffa oraria di CHF 200.-.
9. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
2. La decisione della SEM del 13 dicembre 2023 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per procedere ai sensi dei considerandi.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. La SEM rifonderà al ricorrente CHF 2'000.- a titolo di spese ripetibili.
5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione: Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (raccomandata)
- SEM, con l'incarto N (...) e il Dossier TAF D-298/2024 (in copia)
- Autorità cantonale competente (in copia)