opencaselaw.ch

D-2968/2016

D-2968/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-07-15 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 600.- versato il 6 giugno 2016.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2968/2016 Sentenza del 15 luglio 2016 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Eritrea, rappresentato dal lic. iur. Mario Amato,Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento;decisione della SEM del 8 aprile 2016 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data 2 agosto 2014, i verbali d'audizione del 12 agosto 2014 (di seguito: verbale 1) e del 30 marzo 2016 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) dell'8 aprile 2016, notificata all'interessato il 12 aprile 2016 (cfr. atto A 24/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 12 maggio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 13 maggio 2016), con cui l'insorgente ha postulato l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo; in subordine, ha chiesto la trasmissione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni; in aggiunta, ha presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle spese processuali; con protestate spese e ripetibili, la decisione incidentale del Tribunale del 20 maggio 2016, che respingeva la domanda di esenzione dal relativo anticipo e che imponeva al ricorrente di versare entro il 6 giugno 2016, a copertura delle presunte spese processuali, una somma pari a CHF 600.-, il tempestivo versamento dell'anticipo delle spese processuali avvenuto il 6 giugno 2016, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che nella decisione querelata la SEM ha considerato manifestamente contradditorie le allegazioni circa i motivi della fuga; che di fatto, il ricorrente avrebbe dichiarato di aver ricevuto una lettera dal Mmhdar nel novembre 2012, qualificata in seguito come convocazione al militare, e di essere espatriato il giorno stesso per paura di dover svolgere il servizio militare; che tuttavia, nel corso dell'audizione sulle generalità, il richiedente avrebbe dichiarato tutt'altro, affermando di non aver assolutamente ricevuto una convocazione al servizio militare; che confrontato con l'incongruenza egli avrebbe semplicemente ribattuto di ricordare cosa avesse raccontato nelle due audizioni e di aver fornito la medesima versione dei fatti; che oltracciò, la SEM ritiene inverosimile l'espatrio illegale dall'Eritrea; che segnatamente, il richiedente avrebbe, in primo luogo, allegato di essere andato da C._______ a D._______ a piedi impiegando mezz'ora di cammino e di essere stato in seguito accompagnato dai militari etiopici a May Aini, sebbene nell'audizione successiva avrebbe invece sostenuto di essere andato a piedi fino alle trincee etiopiche, per poi proseguire in auto per circa un'ora fino al raggiungimento di D._______; che confrontato in merito, egli non sarebbe stato in grado di fornire una spiegazione convincente; che in secondo luogo, il ricorrente si sarebbe anche contraddetto sul momento del suo espatrio, avendo allegato dapprima di essere espatriato nel pomeriggio, per poi invece indicare di essere partito alle cinque del mattino; che inoltre, anche difronte alla richiesta di descrivere dettagliatamente l'attraversamento del confine, egli si sarebbe accontentato di asserire in modo assai superficiale, lapidario e stereotipato le sue dichiarazioni; che infine avrebbe riferito solamente in misura generale e senza persuasività sulle difficoltà pervenute nell'attraversamento del confine e di non aver preso alcuna precauzione per il passaggio della frontiera, che di conseguenza le allegazioni effettuate dal richiedente sono state considerate totalmente inverosimili e non soddisfacenti le condizioni dell'art. 7 LAsi, che in conclusione, la SEM ha respinto la domanda d'asilo del richiedente pronunciando l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento, in quanto ritenuto possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, del richiedente dalla Svizzera, che nel ricorso l'insorgente contesta le considerazioni dell'autorità inferiore limitandosi ad esporre quanto già fatto valere in corso di procedura; che in particolare, sottolinea di aver commesso un'unica contraddizione, ovvero sulla sua convocazione al militare; che in secondo luogo, il suo racconto riguardo all'uscita illegale non sarebbe affatto vago e stereotipato, ma al limite confuso e conseguentemente non totalmente inverosimile; che inoltre, anche la SEM considera estremamente difficile ottenere un passaporto ed un'autorizzazione di espatrio da parte delle autorità eritree; che pertanto, è da concludere all'espatrio illegale; che inoltre, tenuto conto dell'età idonea al servizio militare, non dovesse essergli concesso l'asilo, esso sarebbe da porre al beneficio dell'ammissione provvisoria, in quanto un eventuale rimpatrio lo esporrebbe al pericolo di trattamenti inumani e degradanti secondo l'art. 3 CEDU, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi, che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21); che le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile) e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi; che peraltro il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3; GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23), che inoltre, se è vero che da un lato le dichiarazioni rilasciate durante l'audizione sulle generalità, considerato il carattere sommario della stessa, hanno valore probatorio più limitato, dall'altro lato va considerato che se determinati avvenimenti, vengono invocati in seguito tra i motivi principali per la richiesta d'asilo, mentre in sede di audizione sommaria non sono stati nemmeno accennati, la contraddizione può essere ritenuta determinante (cfr. GICRA 1993 n. 3), che nella fattispecie, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente, risultano contradditorie su punti essenziali; che il ricorrente non ha addotto in sede di ricorso, al di là di generiche censure, argomenti o prove che siano suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni presentate si esauriscono infatti in mere affermazioni di parte, imprecise e non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, che in particolare le affermazioni relative alla lettera ricevuta dal Mmhdar sono manifestamente inverosimili; che infatti, questa vicenda, oltre ad essere stata esposta in modo approssimativo, non è in alcun modo stata menzionata dal richiedente in occasione dell'audizione sulle generalità; che al contrario, egli ha spontaneamente ed esplicitamente sostenuto durante l'audizione sulle generalità, di non aver ricevuto una convocazione al militare e di essere espatriato perché non poteva più andare a scuola (cfr. verbale 1, pag. 7); che quindi, la presunta chiamata al militare è stata esposta tardivamente (cfr. verbale 2, D39 segg.) e che la spiegazione fornita - ovvero che egli ricorda perfettamente quello che avrebbe detto nel corso della prima audizione e di aver affermato il medesimo (cfr. verbale 2, D59 segg.) - non pare atta a giustificare siffatta omissione nonché grave contraddizione, che in sunto, come ha rettamente ritenuto l'autorità inferiore, le allegazioni del richiedente non adempiono i criteri di verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi, che perciò, potendo escludere l'esistenza di motivi d'asilo originari, a questo Tribunale non resta che analizzare se al ricorrente debbano essere riconosciuti motivi soggettivi insorti dopo la fuga, che giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza; che in applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-4787/2013 del 20 novembre 2014 consid. 8.1 e riferimenti ivi citati); che sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. D-4787/2013 consid. 8.1 e riferimenti ivi citati); che il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. D-4787/2013 consid. 8.1 e riferimenti ivi citati), che secondo prassi, il Tribunale riconosce le difficoltà di un espatrio legale - i bambini a partire dagli undici anni, gli uomini fino a 54 anni e le donne fino a 47 anni sono, di principio, esclusi dal rilascio di un visto (cfr. sentenza TAF D-4787/2013 consid. 8.2 e riferimenti ivi citati) - dall'Eritrea; che ciononostante, la giurisprudenza costante non ammette un'inversione dell'onere delle prova; che anche in siffatte situazioni, vigono le condizioni previste dall'art. 7 LAsi, secondo cui il richiedente l'asilo deve dimostrare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che non è quindi sufficiente se un espatrio illegale dall'Eritrea viene semplicemente sostenuto (cfr. D-4787/2013 consid. 9; sentenza del TAF D-6657/2015 del 15 giugno 2016 consid. 6. 2 e riferimenti ivi citati), che non di meno, se, come nel caso in disamina, il ricorrente non fa parte delle persone suscettibili, di principio, di ottenere un visto di uscita per recarsi all'estero, questo Tribunale ritiene comunque che da solo, questo elemento, non è sufficiente per ammettere in modo schematico un'uscita illegale dal paese all'estero, anche considerando come non di rado proprio persone in questa fascia d'età, dopo aver ottenuto un visto, in modo deliberato non hanno più fatto rientro in patria (cfr. D-4787/2013 consid. 8.1 e riferimenti ivi citati; D-6657/2015 consid. 6. 2 e riferimenti ivi citati), che in relazione alle circostanze dell'espatrio, questo Tribunale ritiene, come la SEM, che il ricorrente non ha reso verosimile la sua uscita illegale dall'Eritrea; che pur non facendo parte delle persone che, di principio, avrebbero potuto ottenere un visto d'uscita, la qual cosa, come detto, non è sufficiente per ritenere un'uscita illegale dal paese, il ricorrente non ha d'altra parte fornito elementi di rilievo che permettano al Tribunale di ritenere che sia uscito illegalmente, che in particolare, le allegazioni addotte dal ricorrente nel corso delle audizioni - come rettamente analizzato dall'autorità di prime cure - risultano grossolanamente contraddittorie, nonché poco plausibili; che non si giustifica, come l'insorgente pretenda dapprima di essere andato a piedi - impiegando mezz'ora di cammino - da C._______ a D._______, per poi essere stato in seguito accompagnato dai militari etiopici a May Aini (cfr. verbale 1, pag. 5 seg.), mentre nell'audizione successiva sostenga di essere andato a piedi fino alle trincee etiopiche, per poi proseguire in auto - per circa un'ora - fino al raggiungimento di D._______ (cfr. verbale 2, D64 segg.); che oltretutto, C._______ e D._______ distano all'incirca 22 km in linea d'aria ed è perciò altamente improbabile che il ricorrente possa aver percorso a piedi tale distanza nel lasso di tempo da lui descritto, che in secondo luogo, il ricorrente si sarebbe anche notevolmente contraddetto sul momento del suo espatrio, avendo allegato dapprima di essere espatriato nel pomeriggio, per poi invece indicare - nel corso della medesima audizione - di essere partito alle cinque del mattino (cfr. verbale 2, D47 e D84), che oltracciò, l'interessato non è stato in grado, nonostante le molteplici richieste di approfondimento da parte dell'autorità inferiore, di fornire sufficienti dettagli riguardo al suo espatrio; che le allegazioni tendono a concludersi in affermazioni stereotipate ed inconsistenti; che segnatamente, egli si è limitato ad affermare di aver attraversato il fiume Mereb in secca e di essersi ritrovato in Etiopia (cfr. verbale 2, D83); che una volta attraversato c'erano solo alberi e foresta (cfr. verbale 2, D89.); che, interpellato sull'aspetto delle trincee etiopiche, esso è solamente stato in grado di sostenere, che esse si trovavano nelle montagne, senza riuscire a fornire qualsivoglia dettaglio (cfr. verbale 2, D94 segg.), che oltretutto, ha riferito solamente in misura generale e senza persuasività sulle difficoltà pervenute nell'attraversamento del confine; che di fatto, il ricorrente ha sostenuto di non aver preso alcuna precauzione per il passaggio della frontiera e di non aver avuto nessuna difficoltà nell'attraversamento; che alla domanda su eventuali controlli al confine eritreo, ha circoscritto la sua risposta ad un vago "sì, c'è un controllo verso destra e verso sinistra" (cfr. verbale 2, D88), che nel caso di specie, le dichiarazioni del ricorrente in merito ai motivi ed a riguardo dell'espatrio stesso sono contraddittorie nonché stereotipate, prive di dettagli ed inconsistenti; che di conseguenza, il Tribunale ritiene non dati elementi che indichino che il ricorrente sia espatriato nelle circostanze descritte ed in particolare illegalmente, che infine, per quanto concerne le allegazioni ricorsuali a riguardo delle possibili persecuzioni a causa della sottrazione dagli obblighi militari, il Tribunale osserva che, il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari; che oltremodo, non è sufficiente che il ricorrente abbia l'età idonea per prestare servizio militare e tema di poter, prima o poi, essere reclutato (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10), che in casu, stando alle dichiarazioni del ricorrente, al momento dell'espatrio non è verosimile che esso sia stato in contatto con le autorità militari del suo paese; che non è quindi conseguente che in caso di ritorno nel suo paese d'origine rischierebbe di essere esposto a degli atti di ritorsione dovuti alla violazione dell'obbligo di servire; che al richiedente non può dunque essere riconosciuto un timore oggettivamente fondato di essere sanzionato per renitenza in caso di ritorno in Eritrea, che, sulla scorta delle precedenti considerazioni, codesto Tribunale non può riconoscere al ricorrente di avere un timore fondato di subire delle persecuzioni future giusta dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga e pertanto riconoscergli la qualità di rifugiato, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr l'esecuzione dell'insorgente è pure ragionevolmente esigibile non essendoci indizi da cui desumere che egli sarà concretamente in pericolo in caso di ritorno in Eritrea, che invero, la situazione in Eritrea non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale (cfr. sentenza TAF D-6657/2015 consid. 8.3 e riferimenti ivi citati), che questo Tribunale riconosce, che l'esecuzione dell'allontanamento è solamente esigibile, se l'interessato non viene esposto ad una situazione che ne metta in pericolo la sua esistenza; che in particolare nel contesto eritreo, deve essere garantito che, al suo ritorno in patria, il ricorrente disponga di una rete sociale o famigliare atta a favorire la sua reintegrazione, o che si possa presumere che esso sia in grado di trovare in tempo utile un nuovo impiego (cfr. GICRA 2005 n. 12 consid. 10.8), che quanto alla situazione personale dell'insorgente, le autorità di asilo possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permettano loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio e alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (DTAF 2010/41 consid. 8.3.5 e relativi riferimenti), che dipoi, egli è giovane e dispone di una solida rete sociale nel paese d'origine con sui si trova tuttora in contatto telefonico (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, D27), che l'insorgente ha dichiarato di vivere in una casa abbastanza grande di proprietà della famiglia (cfr. verbale 2, D33 segg.); che la situazione economica era sufficientemente buona per vivere (cfr. verbale 2, D35); che in particolare la madre commerciava caffè, zucchero ed olio (cfr. verbale 2, D30 segg.); che egli stesso lavorava come contadino nei campi di famiglia (cfr. verbale 2, D 20 segg.), che inoltre, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria senza che da un esame di ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 e relativi riferimenti), che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti alla concessione dell'asilo ed in via subordinata alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e vengono prelevate sull'anticipo di CHF 600.- versato il 6 giugno 2016, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 600.- versato il 6 giugno 2016.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione: