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D-2925/2009

D-2925/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-07-03 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.- versato in data 29 maggio 2009.

E. 3 Comunicazione a: ricorrenti (plico raccomandato) UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) H._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.- versato in data 29 maggio 2009.
  3. Comunicazione a: ricorrenti (plico raccomandato) UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) H._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2925/2009 {T 0/2} Sentenza del 3 luglio 2009 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione di Martin Zoller, giudice; cancelliera Lydia Lazar Köhli. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), ed i loro figli C._______, nato il (...) e D._______, nato il (...), Mongolia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, decisione dell'UFM del 30 aprile 2009 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che gli interessati hanno inoltrato in Svizzera in data 23 febbraio 2009 per sé e, in veste di rappresentanti, per i loro due figli nati nel (...), rispettivamente (...), i verbali d'audizione degli interessati del 4 marzo 2009 (con complemento del 17 marzo 2009 per la ricorrente) e dell'8 aprile 2009, la decisione dell'UFM del 30 aprile 2009, notificata agli interessati il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dalla ricorrente), il ricorso inoltrato dagli interessati il 6 maggio 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), la domanda di assistenza giudiziaria parziale nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la decisione incidentale del 13 maggio 2009, con la quale il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha considerato il gravame privo di probabilità di esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda di esenzione dal pagamento dell'anticipo, invitando quindi i ricorrenti a versare un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali di CHF 600.- entro il 2 giugno 2009, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento, il pagamento dell'anticipo richiesto, avvenuto tempestivamente in data 29 maggio 2009, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell' art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, gli interessati hanno dichiarato di essere di etnia (...) (mongola) e di aver avuto, prima dell'espatrio, dimora ad E._______ (Mongolia), che i richiedenti hanno affermato di essere espatriati il (...) per paura di essere uccisi, dopo che il ricorrente sarebbe stato coinvolto indirettamente in una disputa tra due esponenti di due partiti avversi (X. ed Y.); che, concretamente, il ricorrente avrebbe casualmente aiutato X., dopo che quest'ultimo sarebbe stato aggredito da Y.; che il ricorrente avrebbe in seguito rifiutato la richiesta di X. di uccidere, per conto di quest'ultimo, Y.; che dopo la morte di Y., il ricorrente avrebbe subito aggressioni, ferimenti e minacce di morte, sia da parte di X. che di uomini di Y.; che, dopo il tentato sequestro del loro figlio nel (...) e senza aspettare l'esito delle loro denunce alla polizia per i fatti subiti, i ricorrenti avrebbero lasciato E._______, spostandosi a F._______; che, dopo aver ricevuto una telefonata di minaccia da parte di X., i ricorrenti avrebbero quindi deciso di recarsi a G._______; che anche qui i ricorrenti non si sarebbero sentiti al sicuro (in particolare dopo una sparatoria che avrebbe, a loro parere, avuto loro stessi come bersaglio), ragione per cui avrebbero poi trascorso poco più di (...) in montagna presso G._______ e (...) mesi ad E._______ nella casa di un conoscente, prima di espatriare, che, nella decisione del 30 aprile 2009, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dai richiedenti sono inverosimili siccome illogiche, non sufficientemente corroborate da elementi concreti e generiche, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, i ricorrenti sostengono di avere raccontato il vero e di avere fornito dichiarazioni concrete e ricche di dettagli, ragione per cui l'UFM avrebbe considerato il loro racconto come illogico basandosi su una mera speculazione; che, inoltre, essi ritengono - per i rischi a cui sarebbero esposti in Patria - che un loro rinvio sarebbe inesigibile, che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che gli stessi hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria parziale nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e relativo anticipo, che, giusta l'art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d'indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi s'intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall'art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che basti rilevare come il racconto dei ricorrenti, seppur privo di grandi contraddizioni, si distingue per la povertà di dettagli su punti centrali e per la sua illogicità; che, a titolo d'esempio, non risulta pertinente che il ricorrente da un parte abbia denunciato i fatti subiti, cercando quindi esplicitamente aiuto presso le autorità, ma dall'altra abbia sottaciuto alla polizia i nominativi di coloro che egli sospettava esserne gli autori (cfr. verbale audizione del ricorrente del 4 marzo 2009 [di seguito "verbale del ricorrente I" pag. 9) e si sarebbe poi però lamentato dell'assenza di esiti concreti delle indagini (cfr. verbale audizione del ricorrente dell'8 aprile 2009 [di seguito "verbale del ricorrente II"] pag. 10/84); che il pericolo di essere uccisi fatto valere dai ricorrenti non risulta essere credibile alla luce del fatto che quest'ultimi, prima di espatriare, avrebbero vissuto addirittura (...) (seppure in casa di un conoscente) ad E._______, vale a dire la località dove si troverebbero le persone che essi sospetterebbero essere gli autori dei pestaggi e delle minacce subite; che illogica risulta pure la decisione dei ricorrenti di espatriare, tenuto conto del fatto che essi, prima di intraprendere il viaggio, non si siano più informati sul corso delle indagini di polizia messe in atto da loro medesimi tramite denuncia (cfr. ibidem pag. 10/D89), né abbiano mai avuto la certezza su chi fosse il mandante delle aggressioni subite rispettivamente a chi fosse realmente rivolta la sparatoria del luglio 2008 (cfr. verbale del ricorrente II pag. 8/D65-66) e quindi abbiano basato il loro timore sempre su mere supposizioni, che, in tale contesto e segnatamente evocata l'inverosimiglianza della vicenda resa, non appare motivo per ritenere che i ricorrenti non possano ricevere un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei loro confronti, tantopiù che essi hanno dichiarato di non avere mai avuto qualsivoglia problema con le autorità del loro Paese (cfr. verbale del ricorrente I pag. 9 e verbale audizione della ricorrente del 4/17 marzo 2009 [di seguito "verbale della ricorrente I] pag. 8), che, ad ogni modo, i motivi resi dai ricorrenti a sostegno della loro domanda non costituiscono, di per sé, un motivo d'asilo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, che per gli stessi motivi non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, pertanto, nel caso di specie non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei ricorrenti; che i ricorrenti adulti, infatti, sono entrambi (...), dispongono di (...) come pure di esperienza professionale (cfr. verbale del ricorrente I pag. 3 e verbale della ricorrente I pag. 3) ed erano in grado, fino all'espatrio, di mantenersi da soli grazie alla (...) (cfr. ibidem); che i loro due figli hanno attualmente (...) rispettivamente (...) d'età e non si trovano pertanto in età scolastica; che i ricorrenti possono inoltre beneficiare, in Patria, di una rete sociale e familiare, potendo fare riferimento al (...) e diversi (...) (cfr. verbale del ricorrente I pag. 4); che i ricorrenti non hanno, altresì, preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali CHF di 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.- versato dagli insorgenti in data 29 maggio 2009, (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.- versato in data 29 maggio 2009. 3. Comunicazione a: ricorrenti (plico raccomandato) UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) H._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: