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D-2816/2022

D-2816/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-07-06 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Francesca Bertini Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2816/2022 Sentenza del 6 luglio 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Segessenmann; cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), Afghanistan entrambi patrocinati da Giuseppina Santoro, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 20 giugno 2022 / N (...). Visto la domanda d'asilo che A._______ e B._______ hanno presentato in Svizzera l'11 marzo 2022 (cfr. atti SEM 2/2 e 3/2), il confronto con la banca dati dattiloscopica «EURODAC» del 15 marzo 2022, dal quale è risultato che gli interessati sono stati interpellati a C._______ (Italia) il (..:) febbraio 2022 (cfr. atti SEM 13/1 e 14/1), la procura conferita dagli interessati il 17 marzo 2022 alla rappresentanza legale assegnatagli (cfr. atti SEM 15/1 e 16/1), la richiesta di presa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III) presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) e trasmessa alle competenti autorità italiane il 21 marzo 2022, i verbali relativi al colloquio personale Dublino entrambi dell'11 aprile 2022 (cfr. atti SEM 30/2 e 31/2), l'assenza di risposta da parte delle autorità italiane (cfr. atto SEM 40/1), la decisione della SEM del 20 giugno 2022, notificata il giorno seguente, mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento degli interessati verso l'Italia, il ricorso del 28 giugno 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 29 giugno 2022), inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale i ricorrenti hanno postulato in via supercautelare la sospensione dell'allontanamento e in via cautelare la concessione dell'effetto sospensivo; nel merito, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti alla SEM per il completamento d'istruttoria; altresì gli interessati hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate tasse e spese, le misure supercautelari del 29 giugno 2022 tramite le quali il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento, la documentazione medica agli atti (cfr. atti SEM 24/2, 25/2, 26/2, 27/2, 34/2, 35/2, 36/2, 38/2, 39/2, 44/2, 47/2, 52/2, 57/2, 61/2, 63/2), lo scritto della rappresentante legale del 1° luglio 2022, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), che nel colloquio Dublino gli insorgenti, posti di fronte alla possibile competenza dell'Italia per l'analisi della loro domanda d'asilo, non l'hanno esplicitamente contestata, asserendo di non volervi fare ritorno poiché in Svizzera vivrebbe la loro figlia e desidererebbero stare con lei; che in più la ricorrente ha dichiarato di essere malata e di aver bisogno della figlia, che nella querelata decisione l'autorità inferiore, dopo aver constatato la tacita ammissione di competenza da parte dell'Italia, ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di violazione del principio del divieto di respingimento; che proseguendo nella propria analisi, visto quanto dichiarato nel colloquio Dublino dalla richiedente, la SEM ha osservato che non risulterebbe esservi un legame di dipendenza tra la stessa e la figlia; che pertanto, l'autorità di prima istanza non ha riconosciuto l'esistenza di motivi che impongano l'esame della domanda da parte della Svizzera ai sensi dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III; che altresì, l'autorità inferiore ha negato l'esistenza di motivi che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che in particolare, le condizioni di salute di entrambi gli insorgenti, sufficientemente acclarate, non risulterebbero di una gravità tale da rende inesigibile il loro trasferimento, tanto più che alla luce della più recente giurisprudenza, per le prese a carico, non vi sarebbe la necessità di richiedere delle garanzie individuali, che i ricorrenti censurano in primo luogo una violazione dell'obbligo di motivazione, che detta garanzia, derivante dal diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 26 - 35 PA), prevede che l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (cfr. DTF 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1), che ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte, essendo in altri termini sufficiente che l'autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2), che nel caso in esame l'autorità inferiore ha infatti indicato chiaramente le ragioni che la hanno condotta a pronunciare la non entrata nel merito ed in particolare a non applicare le clausole discrezionali previste dal Regolamento Dublino III, che la doglianza va così respinta, che nel loro ricorso gli insorgenti chiedono in seguito l'annullamento del provvedimento sindacato sulla base del fatto che la SEM non avrebbe esaminato in modo completo ed esaudiente i fatti giuridicamente rilevanti, omettendo di tenere debitamente in considerazione il loro stato di salute; che a loro dire, senza un'accurata valutazione medica non sarebbe al momento possibile effettuare una riammissione in Italia in quanto vi sarebbe un rischio di violazione dell'art. 3 CEDU; che inoltre, gli interessati osservano che l'autorità inferiore avrebbe dovuto ottenere garanzie individualizzate di presa a carico da parte delle autorità italiane, ossia accertarsi del loro accesso prioritario alle strutture del Sistema di accoglienza nazionale (SAI), che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che un confronto dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC» ha permesso di appurare che gli insorgenti sono stati interpellati a C._______ (Italia) il (...) febbraio 2022, riscontro fra l'altro confermato dai ricorrenti durante il colloquio Dublino (cfr. atti SEM 30/2 e 31/2), che su questi presupposti, il 21 marzo 2022, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di ammissione fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III, che non avendo risposto alla domanda di presa in carico entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 Regolamento di Dublino III, l'Italia ha tacitamente riconosciuto la propria competenza per la trattazione delle domande d'asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III), che pertanto la competenza dell'Italia risulta di principio essere data, che malgrado la procedura d'asilo ed il dispositivo d'accoglienza e di assistenza sociale in detto Stato siano in parte deficitarie, non vi sono fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale F-959/2022 del 14 marzo 2022 e D-4235/2021 del 19 aprile 2022 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 10.2), che inoltre, l'entrata in vigore del decreto n. 130/2020 del 21 ottobre 2020 convertito in legge il 20 dicembre 2020 (legge del 18 dicembre 2020 n. 173/2020), ha contribuito ad un importante miglioramento delle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Italia, anche ed in particolare per i casi di persone che vi vengono trasferite in applicazione del Regolamento Dublino III (cfr. recentemente, sentenza del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.4.3.2), che in ogni caso, l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che pertanto il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo ed in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e ad una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che giusta l'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente sia dipendente dall'assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d'origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto, che suddetta disposizione è direttamente applicabile e quindi impugnabile dinanzi al Tribunale (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2, e relativi riferimenti), che dalla formulazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III si evince che la situazione di dipendenza per motivi medici presuppone l'esistenza di problemi di salute di natura grave che richiedono un'assistenza sostanziale nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, una supervisione o addirittura una cura e un'attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5; sentenza del Tribunale F-530/2021 dell'11 giugno 2021 consid. 5.2 e relativi riferimenti), che pertanto, il semplice bisogno di sostegno emotivo, o anche psicologico, non è tale da stabilire la relazione di dipendenza richiesta dall'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5), che come a giusto titolo ritenuto dalla SEM, non risulta esservi nella fattispecie un legame di dipendenza ai sensi dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III; che infatti, dagli atti non risulta in nessun modo che gli insorgenti siano "dipendenti" da un'assistenza giornaliera permanente e siano quindi a carico della figlia che vive in Svizzera conformemente alla suddetta disposizione ed alla giurisprudenza restrittiva applicabile in materia, che, pertanto, non vi è motivo di applicare l'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se «motivi umanitari» lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che a questo proposito, va in primo luogo osservato come spetti innanzitutto ai ricorrenti presentare al più presto una domanda d'asilo alle autorità italiane competenti e rispettare le loro istruzioni, ciò che gli permetterà di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva accoglienza (cfr. sentenza del Tribunale F-5109/2020 del 2 dicembre 2021), che gli insorgenti non hanno del resto apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandoli in un Paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale Paese, che essi nemmeno hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia, che per il resto, il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.), che sempre in questo contesto, nelle procedure di ripresa in carico, le autorità svizzere devono richiedere a titolo preventivo agli omologhi italiani delle garanzie scritte individuali di presa a carico immediata per i richiedenti asilo affetti da problematiche mediche (somatiche o psichiche) gravi (cfr. sentenze del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 consid. 7.4.3 e D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 11), che tali garanzie non sono però necessarie nel caso in cui si tratti di procedure di presa in carico come nella fattispecie; che in un siffatto contesto si deve infatti partire dall'assunto che i richiedenti l'asilo possano in linea di principio accedere alle prestazioni assistenziali, comprensive anche delle cure e dei trattamenti necessari ed urgenti, sin dal loro arrivo in Italia (cfr. sentenza del Tribunale D-4235/2021 consid. 10.4.3.3), che essendo decisivo e vista la doglianza in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffrono gli insorgenti sia stato o meno esaustivo, e dall'altra se quest'ultime rientrino o meno nelle casistiche testé enucleate (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4), che in virtù dell'applicazione del principio inquisitorio l'autorità deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che nel caso in narrativa non appare però che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si imponevano in virtù di tale massima, che al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della SEM conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione medica degli insorgenti, che al ricorrente è stato diagnosticato (...), (...) e (...); che gli è stato prescritto un trattamento con (...), (...) e (...) (cfr. atti SEM 24/2, 26/2 e 44/2); che con ultima visita di controllo del 15 giugno 2022 (cfr. atto SEM 57/2) la terapia è rimasta invariata ed è stata fissata una visita di controllo a distanza di sei settimane; che inoltre si è accennato di organizzare una visita (...), che alla ricorrente in data 25 marzo 2022 gli è stata diagnosticata (...) e (...); che ella ha pertanto ricevuto come terapia (...), (...) e al bisogno (...), (...) e (...) (cfr. atto SEM 25/2); che inoltre, le è stato programmato un prelievo ed un elettrocardiogramma; che gli esami sono risultati nella norma (cfr. atto SEM 27/2); che altresì, ella è stata visitata da una (...) il 5 maggio 2022 e il 2 giugno 2022 (cfr. atti 36/2 e 47/2); che dalle visite è emersa la necessità di sottoporla ad un intervento di (...) e (...); che l'intervento è normodecorso, il recupero post-operatorio è stato regolare e le è stata fissata una visita di controllo per l'8 luglio 2022 (cfr. atto SEM 52/2); che come terapia le è stato prescritto unicamente del (...) in caso di dolore; che infine, la ricorrente ha anche beneficiato di diversi consulti psichiatrici in quanto presentava dei disturbi dell'adattamento e una sintomatologia depressiva (cfr. atti SEM 34/2, 35/2, 38/2, 39/2); che la lo psichiatra le ha più volte adattato la terapia, che al momento dell'emissione del provvedimento sindacato, lo stato di salute dei ricorrenti risultava dunque essere stato sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4) e non risultava ostativo all'esecuzione del trasferimento, né implica la necessità di ottenere delle garanzie dalle autorità italiane, trattandosi altresì di un caso di presa in carico (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg; DTAF 2011/9 consid. 7.1; sentenza del Tribunale D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 11), che per quanto riguarda invece la situazione valetudinaria attuale di entrambi (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6) non risultano esservi state evoluzioni significative, che il ricorrente nel frattempo non ha più avuto ulteriori accertamenti medici, che la ricorrente ha avuto un episodio depressivo di media gravità dovuto al timore di un trasferimento in Italia, tuttavia con consulto psichiatrico del 27 giugno 2022 le è stata nuovamente adattata la terapia con (...), (...), (...) e (...) in riserva in caso di (...); che inoltre, le è stato fissato un appuntamento per il 7 luglio 2022 (cfr. atto SEM 63/2); che ad ogni modo le turbe psichiche di cui soffre non risultano essere di particolare gravità ed il trattamento che sta seguendo non presenta eccezionali specificità, che l'Italia dispone del resto di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che le prestazioni di pronto soccorso sono garantite (cfr. sentenza del Tribunale D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 12.1), che peraltro, un'eventuale iniziale difficoltà ad accedere a prestazioni di psicoterapia può essere messa in conto senza che ci si debba attendere delle conseguenze drastiche sulla salute della ricorrente, che entrambi potranno dipoi ovviare a possibili complicazioni nell'ottenimento dei farmaci che gli sono stati prescritti venendo trasferiti con una riserva sufficiente, che altresì, prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità italiane dell'arrivo e dei problemi di salute degli interessati (cfr. art. 31 Regolamento Dublino III), che agli atti non figurano del resto elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe i ricorenti al rischio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che in questo contesto, quand'anche lo Stato richiesto non abbia risposto, ma in ogni caso comunque ciò avvenuto formalmente in maniera tacita, non si può dedurre che l'Italia non consideri trattarsi di un trasferimento di una famiglia con ciò che comporta a livello della loro tutela, per il che, nell'esito, il rimprovero che la SEM non abbia chiesto delle garanzie risulta ingiustificato, che in ogni caso se, dopo il loro trasferimento in Italia, essi dovessero essere costretti dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana o se dovessero ritenere che il paese in questione violi i suoi obblighi di assistenza nei loro confronti o in ogni altro modo leda i loro diritti fondamentali, apparterrà ai ricorrenti stessi sollevare la questione utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza), che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 («clausola di sovranità») Regolamento Dublino III, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame delle domande d'asilo degli interessati ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderli in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 Regolamento Dublino III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che i ricorrenti non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che le misure supercautelari del 29 giugno 2022 decadono, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Francesca Bertini Data di spedizione: