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D-2788/2021

D-2788/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-06-22 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria e di concessione del gratuito patrocinio è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2788/2021 Sentenza del 22 giugno 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), Bielorussia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento;decisione della SEM del 7 giugno 2021 / N (...). Visto la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) 2021 (cfr. atto SEM [...]-4/2), i verbali relativi al rilevamento delle generalità del 12 aprile 2021 (cfr. atto 16/7) ed al colloquio personale Dublino, tenutosi il 15 aprile 2021 (cfr. atto 19/3), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 7 giugno 2021, notificata l'8 giugno 2021 (cfr. atto 26/1), mediante la quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Repubblica Ceca, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 12 giugno 2021, recte 14 giugno 2021 (cfr. timbro sulla busta d'invio; data d'entrata: 15 giugno 2021), per mezzo del quale l'insorgente ha postulato, quali misure cautelari, la concessione dell'effetto sospensivo al gravame e che sia fatto ordine alle autorità preposte di attendere l'esito della decisione del Tribunale circa l'impugnativa, prima di eseguire il trasferimento; nel merito, egli ha domandato l'annullamento della decisione avversata e che l'autorità inferiore proceda con il trattamento nazionale della domanda d'asilo entrandovi nel merito; a titolo eventuale, l'interessato ha concluso all'annullamento della decisione impugnata e alla ritrasmissione dell'incarto all'autorità di prima istanza per un completamento d'istruttoria; contestualmente - e con protesta di spese e ripetibili egli ha proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, e di attribuzione di un gratuito patrocinatore, la documentazione acclusa all'impugnativa, l'ulteriore copia del gravame, inoltrata al tribunale in data 15 giugno 2021, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che il ricorso è stato inoltrato in tedesco allorché la decisione impugnata è stata redatta in italiano; che non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che durante il colloquio Dublino, il richiedente ha riferito, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di aver lasciato la Bielorussia il (...) 2021 e di essersi recato in Svizzera; ch'egli avrebbe intrapreso clandestinamente il viaggio poiché, nonostante in possesso di un valido visto Schengen rilasciato dalla Repubblica Ceca, gli sarebbe stato impedito di espatriare legalmente dal Paese d'origine a motivo delle sue attività politiche, che posto di fronte alla possibile competenza della Repubblica Ceca nella trattazione della sua domanda d'asilo, l'interessato ha spiegato di non volervi essere trasferito poiché, oltre a non esservi mai stato, non conoscerebbe la cultura del luogo; che del resto, egli avrebbe sempre viaggiato in Paesi di lingua tedesca; che oltretutto, egli ha avversato un trasferimento nel Paese in parola, essendo già stato sottoposto ad uno stress considerevole; che sollecitato dal proprio patrocinatore, A._______ ha inoltre riferito di essersi rivolto alle autorità ceche unicamente nell'intento di ottenere un visto Schengen, senza però avere l'intenzione di recarsi in Repubblica Ceca, che nella querelata decisione, la SEM, dopo aver constatato l'ammissione della competenza da parte delle autorità ceche, ha in primo luogo osservato che le ragioni d'ordine personale evocate dal richiedente nel corso del colloquio Dublino non farebbero parte dei criteri prescritti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) atti a stabilire il Paese membro competente, ragion per cui non potrebbero essere prese in considerazione; che analogamente, posto che il Regolamento Dublino III non conferirebbe un diritto di scegliere lo Stato membro competente, anche il desiderio di rimanere in Svizzera sarebbe ininfluente, che nel prosieguo della sua disamina, l'autorità inferiore ha escluso che nello Stato di destinazione - il quale applicherebbe la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura); la direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione); nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) - sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, un rischio di trattamenti contrari all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE) e all'art. 3 CEDU o ancora, di violazione del principio del divieto di respingimento; che l'autorità in parola ha dipoi negato l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III, che infine, nel caso in esame non si ravviserebbero nemmeno motivi umanitari atti a giustificare l'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1; che in particolare, l'interessato medesimo avrebbe riferito di essere in buona salute, ciò che sarebbe del resto comprovato dal fatto che non vi sarebbero in previsione dei consulti medici, che in definitiva, il richiedente sarebbe quindi tenuto a lasciare la Svizzera, che nel proprio gravame, il ricorrente avversa su vari aspetti l'argomentazione di cui al sindacato provvedimento, ch'egli ritiene anzitutto pacifico il fatto che la Svizzera sarebbe il primo Paese nel quale egli si sarebbe recato, ragion per cui le autorità elvetiche sarebbero competenti ai sensi del Regolamento Dublino III (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4), ch'egli riferisce inoltre di un timore di essere trasferito in Repubblica Ceca; che in tal senso, un viaggio in aereo - conto tenuto della sua paura di volare e della claustrofobia delle quali soffrirebbe - minerebbe ulteriormente uno stato piscologico già indebolito dall'espatrio; che a ciò si aggiungerebbe il fatto che nello Stato di destinazione, nazione a suo tempo facente parte del blocco sovietico, potrebbero esservi tutt'oggi agenti e servizi rispettivamente filo-russi o filo-bielorussi, come del resto comproverebbero le esportazioni di materiale bellico ceco verso la Bielorussia (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4), che perdipiù, nell'atto di accettazione delle autorità ceche del 1° giugno 2021 - al quale l'interessato presumibilmente si riferisce - sarebbe indicata la data di nascita del (...); che non corrispondendo quest'ultima alla sua data di nascita, egli parrebbe confutare, secondo il senso, la validità del documento, che l'insorgente allega infine un quadro clinico precario, contraddistinto da problemi psicologici quali mal di testa e insonnia; che in proposito, malgrado ripetute segnalazioni, al richiedente sarebbero stati negati i consulti medici necessari; che in definitiva, la SEM avrebbe valutato erroneamente il suo stato valetudinario, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del Regolamento Dublino III è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che in casu, un confronto con il sistema centrale d'informazione sui visti (CS-VIS) ha permesso di constatare il rilascio, da parte della Repubblica Ceca, di un visto Schengen emesso in favore dell'interessato per il periodo (...) 2019 - (...) 2021 (cfr. atto 9/3), che sulla base di tali presupposti, l'8 aprile 2021, la SEM ha presentato alle autorità ceche competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di presa in carico del ricorrente fondata sull'art. 12 par. 2 Regolamento Dublino III (cfr. atto 12/8), che queste hanno espressamente accettato detta domanda (cfr. atto 22/1), che di conseguenza la competenza della Repubblica Ceca è in principio data, che sul punto, nulla mutano né la generica asserzione dell'insorgente, ai sensi della quale il primo Paese membro attraversato sarebbe la Svizzera, così come neppure un'eventuale preferenza circa la trattazione della domanda d'asilo in Svizzera, di cui parte delle considerazioni esposte in sede ricorsuale paiono poter essere espressione (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3), che oltretutto, quanto eccepito dall'insorgente in merito all'accettazione di presa in carico formulata dalla Repubblica Ceca, è palesemente pretestuoso; che in effetti, nel compilare l'apposito modulo di richiesta (cfr. atto 12/8) l'autorità inferiore ha esplicitamente indicato il numero di passaporto del richiedente (cfr. atto 12/8); che tale riferimento corrisponde a quello utilizzato dalle autorità ceche nell'elaborazione del visto rilasciato all'interessato (cfr. passaporto versato agli atti in originale), che ferme tali premesse, il semplice errore di battitura che le autorità ceche parrebbero aver commesso riportando la data di nascita del "(...)" anziché del "(...)", non dà adito a incomprensioni, che non v'è quindi alcun dubbio quanto al fatto che l'accettazione delle autorità ceche concernesse il trasferimento di A._______, che non vi sono poi fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2° frase Regolamento Dublino III), che, peraltro, il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. fra le tante: F-6195/2020 del 15 dicembre 2020), che tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che anche prendendo in considerazione le generiche allegazioni ricorsuali, all'occorrenza non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che, proseguendo nell'analisi, in virtù dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (OAsi 1, RS 142.311), se «motivi umanitari» lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda; che detta disposizione concretizza in diritto interno svizzero la cosiddetta «clausola di sovranità» prevista dall'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, e secondo la quale in deroga ai criteri di competenza ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che al contrario, qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la succitata clausola e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che in casu l'insorgente non ha reso verosimile che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, né ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che oltracciò dagli atti all'inserto non emergono elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che del resto egli nemmeno censura tale aspetto, che l'interessato allega però uno stato di salute particolarmente cagionevole, che vista la doglianza in tal senso, giova preliminarmente rammentare che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che orbene, dagli atti all'inserto non emerge alcuna patologia affliggente l'interessato; che come rettamente osservato dall'autorità inferiore, il richiedente stesso, peraltro regolarmente patrocinato, ha riferito nel corso del colloquio Dublino di essere in buona salute (cfr. atto 19/3); che l'asserzione secondo la quale la domanda postagli si riferisse alla sua capacità di sostenere l'audizione è manifestamente inconsistente nella misura in cui nella stessa occasione l'autorità inferiore gli ha anche rammentato di consultare l'infermeria del Centro federale qualora si fossero presentati problematiche di sorta, che è altresì d'uopo evidenziare come la dichiarazione secondo cui gli sarebbero state rifiutate le cure necessarie presso l'infermeria del Centro, si riducono a mere asserzioni di parte, che pertanto, non avendo egli consultato l'infermeria del Centro federale presso il quale alloggiava, al momento dell'emanazione della querelata decisione i problemi di salute menzionati dall'interessato non erano stati in alcun modo stabiliti, che su tali presupposti - ritenuto che nel quadro della procedura d'asilo, incombe alla parte collaborare all'accertamento dei fatti, la quale risulta nella posizione migliore per conoscerli (art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; 2011/54 consid. 5.1; 2009/50 consid. 10.2.1) - anche la censura circa una violazione del principio inquisitorio e del diritto di essere sentito dev'essere disattesa, che l'insorgente non ha poi dimostrato, né reso perlomeno verosimile, che le sue condizioni esistenziali in Repubblica Ceca rivestirebbero un tale grado di disagio e di gravità che sarebbero costitutive di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, che in conclusione, nella presente fattispecie, non ci sono elementi per ritenere che l'autorità di prima istanza abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere discrezionale, che non vi è dunque motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, la Repubblica Ceca rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste dal medesimo, che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso tale Paese conformemente all'art. 44 LAsi, posto che l'insorgente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera disgiunta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo risulta senza oggetto, che altresì, per lo stesso motivo succitato, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è respinta; che conseguentemente, una delle condizioni necessarie per l'ottenimento del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi non risulta essere adempiuta, sicché anche tale richiesta dev'essere respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria e di concessione del gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: