Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 6 maggio 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwal tungsgeri cht T ri bunal admi ni strati f fédéral T ri bunal e amm ini strati vo federal e T ri bunal admi ni strati v federal
Corte IV D-2669/2021
S e n t e n z a d e l 9 a g o s t o 2 0 2 4 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yanick Felley; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (…), alias A._______, nato il (…), Afghanistan, patrocinato da Simona Cautela, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (…), ricorrente,
contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 6 maggio 2021 / N (…).
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Fatti: A. A.a L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera l’8 feb- braio 2021. A.b Il 22 febbraio 2021 l’interessato ha svolto un’interrogazione sommaria sulla sua persona. A seguito della stessa egli è stato sottoposto ad una perizia per la determinazione dell’età, il cui esito ha confermato la minore età asserita. Il seguente 29 aprile 2021 il richiedente è stato sentito in un’audizione approfondita sui motivi d’asilo. Nell’ambito dei precitati verbali, in sunto e per quanto qui di rilievo, il richie- dente ha narrato di essere originario di del villaggio di B._______, distretto di C._______, provincia di D._______, Afghanistan. Ivi, per 6 anni, avrebbe frequentato la locale scuola coranica (Madrasa). I Talebani presenti, tutta- via, avrebbero preparato gli studenti alla Jihad. Il padre del richiedente non gli avrebbe però creduto e pertanto egli avrebbe continuato a frequentare la scuola, fino a quando sarebbe stato programmato un combattimento contro le forze governative afghane. In tale frangente l’interessato sarebbe fuggito verso casa insieme al fratello ed in tale circostanza sarebbe stato creduto dal padre. Quest’ultimo avrebbe impedito ai figli di partecipare al combattimento programmato dai Talebani. Quale conseguenza, il coman- dante dei Talebani si sarebbe recato a casa dell’interessato ed avrebbe ucciso suo padre. Lo stesso giorno si sarebbe tenuto il funerale del padre e l’interessato e suo fratello sarebbero espatriati, uno alla volta dell’Iran e uno verso la Svizzera, con l’aiuto di un passatore. Alla domanda d’asilo il ricorrente non ha accluso alcun mezzo di prova e nemmeno alcun docu- mento d’identità. A.c Il 4 maggio 2021 gli atti rilevanti e la bozza di decisione sono stati tra- smessi alla rappresentante legale del richiedente. Il successivo 5 maggio 2021, la rappresentante legale ha trasmesso un proprio parere in merito. B. Per il tramite della decisione del 6 maggio 2021 – notificata il medesimo giorno (cfr. atto della SEM n. [{…}]-46/1) – la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo, non- ché ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e ed ha reputato l’esecuzione di tale misura non ragionevolmente esigibile ed ha pertanto concesso l’ammissione provvisoria.
D-2669/2021 Pagina 3 C. Con ricorso del 7 giugno 2021, l’interessato è insorto al Tribunale ammini- strativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la decisione dell’autorità inferiore testé citata, chiedendo a titolo principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera. In subordine, ha postulato la restituzione degli atti alla SEM per completamento dell’istru- zione e per nuova decisione. Contestualmente ha pure presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e tasse. D. In data 25 giugno 2021 il ricorrente ha comunicato al Tribunale che suo fratello sarebbe stato ucciso dai talebani, accludendo l’annuncio della ceri- monia religiosa, delle fotografie del fratello deceduto, un video della ceri- monia in Afghanistan e un video della cerimonia in Svizzera. E. Il 26 agosto 2021 il ricorrente ha trasmesso un complemento al ricorso al fine di sottolineare il cambio di governo avvenuto in Afghanistan e gli effetti che ciò ha causato sulla famiglia del ricorrente. Inoltre, l’interessato sa- rebbe stato preoccupato per il fratello costretto a nascondersi, lasciando la madre e la sorella senza alcuna figura maschile familiare. F. Per mezzo della decisione incidentale del 25 gennaio 2022, il Tribunale ha esentato il ricorrente dal versamento di un anticipo a copertura delle pre- sunte spese processuali. Altresì, il Tribunale ha invitato la SEM ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 1° febbraio 2022. G. L’autorità inferiore ha presentato il suo memoriale responsivo in data 21 febbraio 2022, proponendo il respingimento del ricorso e ribadendo es- senzialmente le motivazioni e le conclusioni espresse nella sua decisione. H. Il ricorrente ha avuto modo di inoltrare la sua replica il 16 marzo 2022. Nella presa di posizione egli ha reiterato le precedenti prese di posizione. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
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Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una de- cisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se- condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). 4. 4.1 Nella propria decisione, l’autorità inferiore ha qualificato gli eventi nar- rati dall’insorgente come irrilevanti ai sensi dell’asilo. Il fatto per cui l’inte- ressato sarebbe stato coinvolto dai Talebani nella Jihad, le violenze subite da quest’ultimi, e la partecipazione ad un combattimento, oltre che l’ucci- sione del padre da parte dei Talebani, sarebbero da ricondurre ad una si- tuazione di violenza diffusa e da lotte per il controllo territoriale nella zona in cui abitava. Nemmeno la propria fuga a seguito dell’imminente combat- timento e le possibili conseguenze di tale gesto lo toccherebbero in modo specifico, bensì sarebbe stata una conseguenza che sarebbe spettata a chiunque avrebbe disobbedito gli ordini dei Talebani. Quanto accaduto, inoltre non potrebbe essere considerato un reclutamento forzato. Circa
D-2669/2021 Pagina 5 l’esecuzione dell’allontanamento, La SEM ha reputato la stessa come non ragionevolmente esigibile e ha concesso l’ammissione provvisoria. 4.2 In sede di ricorso, il ricorrente ha rilevato che la SEM, nella propria decisione, non si è pronunciata circa la verosimiglianza dei motivi d’asilo da lui addotti. Lo stesso, censura l’apprezzamento del profilo di rischio dell’interessato effettuato dall’autorità di prime cure, infatti egli sostiene che l’uccisione del padre da parte dei Talebani sarebbe stata una ripercussione diretta a seguito del suo rifiuto a partecipare alla Jihad. A seguito di tale episodio e per timore di ulteriori conseguenze, egli sarebbe espatriato. Inol- tre, il rifiuto di partecipare alla Jihad sarebbe equiparabile ad un rifiuto di servire per l’esercito e sarebbe considerato quale oppositore politico da parte dei Talebani. Dipoi, ai sensi delle linee guida UNHCR circa il ricono- scimento dello statuto di rifugiato per motivi specifici dei minori, la fattispe- cie può essere equiparata ad un reclutamento forzato. Egli avrebbe inoltre subito una pressione psicologica elevata sin da bambino e gli eventi trau- matizzanti da lui subiti renderebbero psicologicamente impossibile il suo ritorno a causa delle gravi persecuzioni. Egli ha concluso postulando l’ac- coglimento del ricorso e l’annullamento della decisione impugnata, il rico- noscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. In subor- dine egli richiede la restituzione degli atti all’autorità inferiore per il comple- tamento dell’istruzione e un nuovo esame delle allegazioni. 4.3 In seguito, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale nuovi mezzi di prova, al fine di dimostrare la morte del fratello avvenuta in Afghanistan ed ha inviato un aggiornamento circa il cambio di governo intervenuto nel frat- tempo in Afghanistan, indicando altresì che la sua famiglia si sarebbe tra- sferita a E._______. 4.4 La SEM ha ribadito in sostanza, nelle proprie osservazioni al ricorso, quanto già concluso nella decisone impugnata. Anche i cambiamenti poli- tici intercorsi nel frattempo non hanno cambiato la valutazione dell’autorità di prime cure. 4.5 Nella propria risposta alle osservazioni, il ricorrente ha riconfermato le proprie motivazioni. 5. 5.1 In primo luogo, occorre chinarsi sulle eventuali lacune formali (viola- zione del diritto di essere sentito e dell’obbligo di motivazione, accerta- mento inesatto ed incompleto dei fatti) in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1 e
D-2669/2021 Pagina 6 DTAF 2013/34 consid. 4.2 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di moti- vazione; e per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D- 1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2; Moser/Beusch/Kneubüh- ler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022,
n. 2.191). 5.2 In tal senso si osserva come l’autorità di prime cure non ha effettuato, nella decisione impugnata, un’analisi della verosimiglianza dei motivi d’asilo addotti dall’interessato, limitandosi ad approfondire la rilevanza de- gli stessi. A mente del Tribunale, ritenendo, come si vedrà di seguito, che sussistano dei dubbi circa la verosimiglianza degli asserti del richiedente, sarebbe stato opportuno effettuare in prima battuta un’analisi di quest’ul- tima, per procedere in un secondo momento con la valutazione della rile- vanza degli stessi. 5.3 Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 5.4 Il diritto di essere sentito (art. 29 della Costituzione federale della Con- federazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101] e art. 29 PA), non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipa- zione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate). L'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sen- tito e permette ai destinatari e a tutte le persone interessate, di compren- dere ed eventualmente impugnare il provvedimento, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed
D-2669/2021 Pagina 7 esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da con- sentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1, 142 II 49 consid. 9.2, 137 II 266 consid. 3.2, 136 I 229 consid. 5.2, 136 I 184 consid. 2.2.1, 134 I 83 consid. 4.1; DTAF 2013/34 consid. 4.1 e relativi riferimenti, 2012/23 consid. 6.1.2). 6. 6.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 6.2 Il Tribunale, nella presente disamina, nutre fondati dubbi circa la vero- simiglianza dei motivi d’asilo addotti. A titolo esemplificativo, constata che il racconto del ricorrente in relazione al proprio rifiuto di partecipare alla Jihad, al suo abbandono della Madrasa e alla successiva uccisione del pa- dre per mano dei Talebani presenta gravi incongruenze temporali. Infatti, in un primo passaggio il ricorrente ha indicato che un mercoledì i Talebani avrebbero comunicato agli studenti che il giovedì “dovevamo andare”, ma non che lui avrebbe fatto seguito a tale direttiva. Sarebbe tornato quindi a casa in quanto il venerdì sarebbe stato un giorno libero, ma al suo ritorno il padre avrebbe indicato che non voleva che partecipasse alla Jihad e quindi sabato non avrebbe fatto ritorno alla Madrasa (cfr. atto SEM n. 38/15, D73). Nel resto del racconto, invece, l’insorgente indica che il com- battimento si sarebbe dovuto tenere il giovedì sera (cfr. atto SEM n. 38/15, D77 e D95). I Talebani si sarebbero poi recati dal padre del ricorrente solo il sabato, per dapprima chiedergli per quale motivo il figlio non sarebbe tornato alla Madrasa, per poi ucciderlo (cfr. atto SEM n. 38/15, D99). Ciò risulta incongruente con il racconto precedente, infatti dalla descrizione, l’asserita uccisione del padre sarebbe da ricondurre al mancato ritorno dell’insorgente dopo il giorno libero del venerdì e non per la mancata par- tecipazione ai combattimenti del giovedì sera. Anche le modalità con cui il padre del ricorrente avrebbe iniziato a credere al figlio circa la reale inten- zione dei Talebani alla Madrasa risultano cronologicamente inconsistenti. Infatti, il padre del ricorrente non avrebbe inizialmente creduto al figlio circa la sua partecipazione alla Jihad e avrebbe iniziato a credergli unicamente
D-2669/2021 Pagina 8 dopo che sarebbe stato picchiato, vale a dire il giorno precedente alla sua uccisione, quindi il venerdì (cfr. atto SEM n. 38/15 D103, D105, D107). Il ricorrente non ha però indicato di essere stato picchiato dai Talebani i giorni precedenti l’asserito combattimento, anzi egli ha raccontato di essere stato picchiato in precedenza in due occasioni, un anno prima dell’espatrio con una lampadina e due mesi prima dell’espatrio con il calcio di un fucile (cfr. atto SEM n. 38/15, D53 e D54). Pertanto cronologicamente la motivazione addotta dall’interessato per il cambiamento di prospettiva da parte del pa- dre non è congruente. Dipoi, la descrizione dei combattimenti a cui il ricor- rente avrebbe partecipato appare superficiale e vaga, infatti ci si potrebbe aspettare che delle esperienze così traumatizzanti vengano ricordate in modo più preciso. Un altro aspetto che risulta contrario all’esperienza ge- nerale della vita è la modalità di espatrio. Infatti, dalla descrizione degli avvenimenti da parte dell’insorgente, il padre sarebbe stato ucciso il sa- bato, il pomeriggio avrebbero celebrato i funerali e il tardo pomeriggio sa- rebbe stato consegnato dalla madre ad un passatore (cfr. atto SEM n. 38/15 D44). Tale succedersi di eventi appare inverosimile, visto che appare alquanto singolare che la madre dell’insorgente sia riuscita ad organizzare l’espatrio in poche ore, lo stesso giorno in cui il marito sarebbe stato ucciso dai Talebani. Di conseguenza, visti questi elementi, vi è motivo di dubitare della verosimiglianza dei motivi addotti dal ricorrente. 6.3 Quindi, vista la mancata analisi della verosimiglianza, vi è modo di ri- levare che vi è una lacuna nella motivazione della decisione. Tale viola- zione dell’obbligo di motivazione non può tuttavia essere sanata da questo Tribunale risultando l'amministrazione delle prove troppo gravosa ed al fine di salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, poiché l'insor- gente potrà nuovamente contestare questi punti, i quali, per definizione, saranno nuovi (cfr. DTAF 2019 1/5 consid. 2.3).
7. Di conseguenza, in conformità all'art. 61 cpv. 1 PA, il ricorso è accolto ed i punti 1 a 3 del dispositivo della decisione della SEM del 6 maggio 2021 sono annullati. Gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità inferiore affin- ché la stessa proceda a completare – se necessario – l'istruttoria e a pro- nunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza e delle seguenti istruzioni vincolanti. La SEM è in particolare te- nuta ad esaminare in maniera approfondita e motivata – se del caso ado- perandosi nelle necessarie verifiche – se l’insorgente ha reso verosimili i propri motivi d’asilo. Una volta risposto anche a ciò, la SEM dovrà quindi emanare una nuova decisione che tenga conto, sia dal profilo della verosi- miglianza, sia da quello della rilevanza, delle risultanze ottenute,
D-2669/2021 Pagina 9 motivando in modo chiaro, completo e non contraddittorio il suo nuovo provvedimento. 8. Alla luce dell’esito succitato del ricorso, il Tribunale può inoltre esimersi dall’esaminare le ulteriori e residuali censure. 9. Visto l’esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). 10. 10.1 In seguito, ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso, se am- mette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronun- cia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l’indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). 10.2 Nella fattispecie, ai sensi dell’art. 111ater LAsi, non sono attribuite in- dennità ripetibili in quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell’art. 102h LAsi. 11. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2669/2021 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto. 2. I punti 1 a 3 del dispositivo della decisione della SEM del 6 maggio 2021 sono annullati e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non sono assegnate indennità ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Adriano Alari
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