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D-2648/2025

D-2648/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-08-14 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a L'interessato ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 4 settembre 2022. Con decisione di ripartizione dell'8 novembre 2022, la SEM ha attribuito il ricorrente al Cantone B._______. Il 29 aprile 2024, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto con lui un'approfondita audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi (RS 142.31). In tale occasione, il richiedente - cittadino iraniano di etnia curda - ha sostanzialmente dichiarato di aver lasciato l'Iran in quanto sarebbe ricercato dal Ministero dell'Informazione e della Sicurezza iraniano, noto come Ettela'at, visto il suo coinvolgimento all'interno del "Partito Democratico Curdo dell'Iran" (in curdo Hîzbî Dêmukratî Kurdistanî Êran o PDCI). Per il partito, egli avrebbe svolto diverse attività, tra le quali l'affissione di manifesti, il trasporto dei membri al confine con il Kurdistan iracheno - ove ha anche vissuto diversi mesi - e la ricerca di persone scomparse. L'interessato sarebbe stato, in un'occasione, sottoposto a perquisizione da parte dello zio materno, asseritamente vicino al regime. Nel (...) 2021 avrebbe poi sventato un'aggressione che lo stesso avrebbe tentato di compiere nei confronti del di lui fratello. A seguito di tale episodio, lo zio avrebbe denunciato ad Ettela'at le sue attività in favore del PDCI. Successivamente, alcuni uomini riconducibili al partito lo avrebbero prelevato e accompagnato fuori dal Paese, consentendogli di lasciare illegalmente l'Iran. A.b A supporto dei propri asserti, oltre alla tessera militare in originale ed una copia dell'atto di nascita, l'interessato ha versato agli atti diversi mezzi di prova (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1-10), tra i quali la copia di un'attestazione di adesione al PDCI (mdp n. 1), diverse fotografie che lo ritraggono nel Kurdistan iracheno, sul confine tra Iran e Iraq e con esponenti del PDCI (n. 2-5) e documentazione riferita ai di lui familiari. A.c Il 7 maggio 2024, il dossier dell'interessato è stato assegnato alla procedura ampliata. B. Con decisione del 17 marzo 2025, la SEM ha negato al richiedente la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e ne ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone B._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura. C. Con ricorso del 14 aprile 2025, l'interessato avversa la decisione succitata dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) postulando il riconoscimento della qualità di rifugiato e la conseguente concessione dell'asilo. In subordine, egli chiede gli sia accordata l'ammissione provvisoria in Svizzera data l'inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Sul piano procedurale, postula la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, nonché il gratuito patrocinio, con protesta di spese e ripetibili. D. Con decisione incidentale del 10 settembre 2025, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio inoltrata dall'interessato ed ha invitato lo stesso a versare, entro il 25 settembre 2025, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali; tale importo è stato tempestivamente corrisposto (cfr. atto TAF n. 3 e 4). E. Con scritto del 30 ottobre 2025, l'insorgente ha presentato delle nuove osservazioni, integrando quanto esposto nel gravame, ed inoltrando dei nuovi mezzi di prova (cfr. atto TAF n. 5). F. Con ordinanza del 25 giugno 2026, il Tribunale ha inviato una copia del gravame e dello scritto del 30 ottobre all'autorità inferiore invitandola ad inoltrare una risposta entro il 10 luglio 2026 (cfr. atto TAF n. 6); ciò che la stessa ha fatto - riconfermandosi nella propria posizione - il 1° luglio 2026 (cfr. atto TAF n. 7).

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 1.3 Il ricorso manifestamente fondato, per i motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha ritenuto inverosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi quanto dichiarato dall'interessato, in quanto stereotipato, generico, inconsistente e disarticolato. Segnatamente, le affermazioni dell'interessato evidenziano incongruenze e carenze tali da non consentire di ritenere verosimile che egli abbia effettivamente vissuto le circostanze da lui allegate. Qualora fosse stato realmente denunciato dallo zio e ricercato da Ettela'at egli avrebbe senza dubbio fornito dichiarazioni più circostanziate e ricche di elementi personali. Non sarebbero inoltre adempiute le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato ex art. 3 LAsi, atteso che l'interessato non presenterebbe un profilo personale tale da destare l'interesse delle autorità iraniane - essendo oltretutto solo un mero simpatizzante del PDCI - né i mezzi di prova prodotti dimostrerebbero l'esistenza di una persecuzione nei suoi confronti. Da ultimo, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

E. 3.2 Nel proprio gravame, il ricorrente sostiene di aver reso verosimile il suo racconto, avendo contestualizzato in maniera puntuale l'episodio che avrebbe indotto lo zio a denunciarlo telefonicamente alle autorità. Per quanto attiene alla rilevanza delle proprie allegazioni, il ricorrente sostiene di aver avuto un fondato timore di subire seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, come risulterebbe dai mezzi di prova prodotti. Egli afferma infatti di essere membro del PDCI, organizzazione qualificata come illegale e terroristica in Iran, e di aver contribuito in diversi modi, nel corso della propria militanza, alle attività del partito. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile, poiché sussisterebbe un'elevata probabilità che, in caso di rientro in Iran, egli venga interrogato o direttamente arrestato, con il conseguente rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti contrari all'art. 3 CEDU.

E. 4 Con riferimento al petitum ricorsuale, e meglio alla richiesta del riconoscimento dello statuto di rifugiato, occorre determinare se nella fattispecie siano adempiute le condizioni cumulative di cui agli artt. 3 e 7 LAsi (cfr. art. 2 LAsi), i quali prescrivono che il richiedente debba provare o per lo meno rendere verosimile che, nel Paese d'origine, sia esposto a seri pregiudizi a causa della razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, ovvero abbia un fondato timore d'essere esposto a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); intendendosi per pregiudizi seri, segnatamente, l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.1 Ora, la situazione in Iran è cambiata notevolmente negli ultimi mesi. Le proteste iniziate il 28 dicembre 2025 a Teheran si sono rapidamente diffuse fino a trasformarsi in manifestazioni di portata nazionale. Le autorità iraniane hanno reagito con una repressione sistematica e un massiccio ricorso alla forza, causando numerosi arresti, feriti gravi e vittime. Secondo le stime attuali, il conflitto avrebbe provocato lo sfollamento di milioni di persone, la maggior parte delle quali avrebbe lasciato Teheran ed altri centri urbani per rifugiarsi nel nord del Paese e nelle zone rurali. In tale contesto, con una situazione incerta e difficilmente valutabile, il 13 gennaio 2026 la SEM ha deciso di sospendere temporaneamente la trattazione delle domande d'asilo presentate da cittadini iraniani per le quali si prevedeva una decisione negativa e con pronuncia dell'allontanamento (cfr. sentenze del TAF D-7936/2025 del 15 giugno 2026 consid. 5; D-2224/2024 del 15 giugno 2026 consid. 5).

E. 5.2 Il 28 febbraio 2026, Israele e Stati Uniti hanno lanciato massicci attacchi aerei contro l'Iran, i quali hanno causato la morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, nonché di altri leader iraniani. Il Paese ha reagito immediatamente con attacchi contro Israele, Qatar, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Giordania, Kuwait e altri Stati, nonché disponendo il blocco dello Stretto di Hormuz. Allo stato attuale permane incertezza circa l'esito dei colloqui tra Stati Uniti e Iran, segnatamente quanto alla possibilità che essi conducano ad un cessate il fuoco a tempo indeterminato e ad un accordo di pace duraturo. La recente firma del protocollo d'intesa di Islamabad costituisce infatti solo una tappa del processo negoziale, dovendo le parti ancora condurre, entro un termine di 60 giorni - prorogabile di comune intesa - ulteriori negoziati al fine di pervenire ad un accordo definitivo (cfr. Radiotelevisione svizzera [RSI], L'Accordo tra Washington e Teheran è già firmato, 18 giugno 2026,, consultato il 29.06.2026). In tale contesto, pur in presenza di un accordo quadro tra le parti, sarebbero già intervenuti i primi scontri tra Stati Uniti ed Iran (cfr. RSI, USA-Iran, primi scontri dopo l'accordo, 27 giugno 2026, https://www.rsi.ch/info/mondo/USA-Iran-primi-scontri-dopo-l%E2%80%9 9accordo--3850484.html>, consultato il 07.07.2026).

E. 5.3 Ferme queste premesse, l'evoluzione della situazione concreta e di politica interna in Iran appare incerta e imprevedibile. Conseguentemente, l'esito delle analisi delle richieste di asilo depositate in Svizzera da cittadini iraniani non possono fondarsi su presupposti fattuali chiari e definitivi.

E. 6.1 Alla luce della situazione sopradescritta, occorre dunque determinare se il richiedente possa essere riconosciuto quale rifugiato e beneficiare dell'asilo.

E. 6.2.1 Nell'esame della qualità di rifugiato viene innanzitutto analizzata la situazione di persecuzione esistente al momento della partenza dal Paese d'origine della persona richiedente l'asilo. Secondo dottrina e giurisprudenza, occorre tuttavia fare riferimento alla situazione di rischio esistente al momento della decisione sull'asilo, qualora le condizioni nel Paese d'origine siano mutate in modo sostanziale - in senso favorevole o sfavorevole al richiedente - nel periodo intercorso tra l'espatrio e la decisione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.1 e riferimenti citati).

E. 6.2.2 In proposito, va qui ricordato che la vertenza dinnanzi a questo Tribunale può eccezionalmente concludersi con il rinvio della causa all'autorità inferiore, corredato di istruzioni vincolanti, qualora debbano essere accertati ulteriori fatti e si renda necessaria un'istruttoria estesa (cfr. art. 61 cpv. 1 PA). Nondimeno, gli elementi mancanti per la maturità del giudizio possono essere colmati anche dalla stessa autorità di ricorso, qualora ciò risulti opportuno per ragioni di economia processuale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5).

E. 6.3 Orbene, alla luce dell'attuale incertezza, sopra evidenziata circa l'evoluzione della situazione generale in Iran (cfr. supra consid. 7.3), il Tribunale ritiene che la necessaria rivalutazione delle mutate circostanze di fatto non debba essere effettuata dall'autorità di ricorso, bensì dall'autorità di prima istanza, una volta che il quadro fattuale nel Paese si sarà sufficientemente consolidato. Tale modo di procedere consentirà una nuova valutazione della questione dello statuto di rifugiato dei richiedenti l'asilo provenienti dall'Iran e quella dell'esecuzione dell'allontanamento alla luce delle condizioni politiche e socioeconomiche del Paese.

E. 6.4 Posto quanto sopra, si giustifica la cassazione della decisione impugnata. Nell'ambito del nuovo esame, l'autorità inferiore dovrà, da un lato, procedere all'accertamento della situazione generale in Iran e, dall'altro, garantire il diritto di essere sentito del ricorrente. Tale soluzione consente inoltre di preservare il doppio grado di giudizio, elemento tanto più essenziale nel contesto del diritto d'asilo, dove il Tribunale amministrativo federale funge da unica, e quindi ultima, istanza giudiziaria.

E. 7 Ritenuto quanto sopra, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 17 marzo 2025 è annullata. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare - se necessario - l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza.

E. 8.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). L'anticipo delle presumibili spese processuali, corrisposto in data 12 settembre 2025, sarà restituito al ricorrente.

E. 8.2 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA ed art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese affinché il Tribunale possa fissare l'indennità dovuta alla parte sulla base di detta nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).

E. 8.3 Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.-, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvocati, come nel caso in esame, tra i CHF 100.- e i CHF 150.- (cfr. artt. 12 e 10 cpv. 2 TS-TAF). Le spese non necessarie non vengono invece indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF).

E. 8.4 Nel concreto, il Tribunale ritiene adeguato condannare l'autorità inferiore, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), al versamento in suo favore di un'indennità per spese ripetibili pari a CHF 500.-, corrispondenti a cinque ore lavorative ad una tariffa oraria di CHF 100.-.

E. 9 Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto.
  2. La decisione della SEM del 17 marzo 2025 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per procedere ai sensi dei considerandi.
  3. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo delle presumibili spese processuali, corrisposto in data 12 settembre 2025, sarà restituito al ricorrente.
  4. La SEM rifonderà al ricorrente complessivi CHF 500.- a titolo di spese ripetibili.
  5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione: Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (raccomandata; allegato: formulario "indirizzo per il pagamento") - SEM, per l'incarto N (...) (in copia) - Autorità cantonale competente (in copia)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2648/2025 Sentenza del 14 agosto 2026 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Camilla Mariéthoz Wyssen; cancelliere Miroslav Vuckovic. Parti A._______, nato il (...), Iran, patrocinato dalla MLaw Elisabetta Luda, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 17 marzo 2025. Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 4 settembre 2022. Con decisione di ripartizione dell'8 novembre 2022, la SEM ha attribuito il ricorrente al Cantone B._______. Il 29 aprile 2024, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha svolto con lui un'approfondita audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi (RS 142.31). In tale occasione, il richiedente - cittadino iraniano di etnia curda - ha sostanzialmente dichiarato di aver lasciato l'Iran in quanto sarebbe ricercato dal Ministero dell'Informazione e della Sicurezza iraniano, noto come Ettela'at, visto il suo coinvolgimento all'interno del "Partito Democratico Curdo dell'Iran" (in curdo Hîzbî Dêmukratî Kurdistanî Êran o PDCI). Per il partito, egli avrebbe svolto diverse attività, tra le quali l'affissione di manifesti, il trasporto dei membri al confine con il Kurdistan iracheno - ove ha anche vissuto diversi mesi - e la ricerca di persone scomparse. L'interessato sarebbe stato, in un'occasione, sottoposto a perquisizione da parte dello zio materno, asseritamente vicino al regime. Nel (...) 2021 avrebbe poi sventato un'aggressione che lo stesso avrebbe tentato di compiere nei confronti del di lui fratello. A seguito di tale episodio, lo zio avrebbe denunciato ad Ettela'at le sue attività in favore del PDCI. Successivamente, alcuni uomini riconducibili al partito lo avrebbero prelevato e accompagnato fuori dal Paese, consentendogli di lasciare illegalmente l'Iran. A.b A supporto dei propri asserti, oltre alla tessera militare in originale ed una copia dell'atto di nascita, l'interessato ha versato agli atti diversi mezzi di prova (cfr. mezzi di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1-10), tra i quali la copia di un'attestazione di adesione al PDCI (mdp n. 1), diverse fotografie che lo ritraggono nel Kurdistan iracheno, sul confine tra Iran e Iraq e con esponenti del PDCI (n. 2-5) e documentazione riferita ai di lui familiari. A.c Il 7 maggio 2024, il dossier dell'interessato è stato assegnato alla procedura ampliata. B. Con decisione del 17 marzo 2025, la SEM ha negato al richiedente la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e ne ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera, incaricando il Cantone B._______ dell'esecuzione di quest'ultima misura. C. Con ricorso del 14 aprile 2025, l'interessato avversa la decisione succitata dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) postulando il riconoscimento della qualità di rifugiato e la conseguente concessione dell'asilo. In subordine, egli chiede gli sia accordata l'ammissione provvisoria in Svizzera data l'inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Sul piano procedurale, postula la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, nonché il gratuito patrocinio, con protesta di spese e ripetibili. D. Con decisione incidentale del 10 settembre 2025, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio inoltrata dall'interessato ed ha invitato lo stesso a versare, entro il 25 settembre 2025, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali; tale importo è stato tempestivamente corrisposto (cfr. atto TAF n. 3 e 4). E. Con scritto del 30 ottobre 2025, l'insorgente ha presentato delle nuove osservazioni, integrando quanto esposto nel gravame, ed inoltrando dei nuovi mezzi di prova (cfr. atto TAF n. 5). F. Con ordinanza del 25 giugno 2026, il Tribunale ha inviato una copia del gravame e dello scritto del 30 ottobre all'autorità inferiore invitandola ad inoltrare una risposta entro il 10 luglio 2026 (cfr. atto TAF n. 6); ciò che la stessa ha fatto - riconfermandosi nella propria posizione - il 1° luglio 2026 (cfr. atto TAF n. 7). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3 Il ricorso manifestamente fondato, per i motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha ritenuto inverosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi quanto dichiarato dall'interessato, in quanto stereotipato, generico, inconsistente e disarticolato. Segnatamente, le affermazioni dell'interessato evidenziano incongruenze e carenze tali da non consentire di ritenere verosimile che egli abbia effettivamente vissuto le circostanze da lui allegate. Qualora fosse stato realmente denunciato dallo zio e ricercato da Ettela'at egli avrebbe senza dubbio fornito dichiarazioni più circostanziate e ricche di elementi personali. Non sarebbero inoltre adempiute le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato ex art. 3 LAsi, atteso che l'interessato non presenterebbe un profilo personale tale da destare l'interesse delle autorità iraniane - essendo oltretutto solo un mero simpatizzante del PDCI - né i mezzi di prova prodotti dimostrerebbero l'esistenza di una persecuzione nei suoi confronti. Da ultimo, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 3.2 Nel proprio gravame, il ricorrente sostiene di aver reso verosimile il suo racconto, avendo contestualizzato in maniera puntuale l'episodio che avrebbe indotto lo zio a denunciarlo telefonicamente alle autorità. Per quanto attiene alla rilevanza delle proprie allegazioni, il ricorrente sostiene di aver avuto un fondato timore di subire seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, come risulterebbe dai mezzi di prova prodotti. Egli afferma infatti di essere membro del PDCI, organizzazione qualificata come illegale e terroristica in Iran, e di aver contribuito in diversi modi, nel corso della propria militanza, alle attività del partito. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile, poiché sussisterebbe un'elevata probabilità che, in caso di rientro in Iran, egli venga interrogato o direttamente arrestato, con il conseguente rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti contrari all'art. 3 CEDU.

4. Con riferimento al petitum ricorsuale, e meglio alla richiesta del riconoscimento dello statuto di rifugiato, occorre determinare se nella fattispecie siano adempiute le condizioni cumulative di cui agli artt. 3 e 7 LAsi (cfr. art. 2 LAsi), i quali prescrivono che il richiedente debba provare o per lo meno rendere verosimile che, nel Paese d'origine, sia esposto a seri pregiudizi a causa della razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, ovvero abbia un fondato timore d'essere esposto a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); intendendosi per pregiudizi seri, segnatamente, l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5. 5.1 Ora, la situazione in Iran è cambiata notevolmente negli ultimi mesi. Le proteste iniziate il 28 dicembre 2025 a Teheran si sono rapidamente diffuse fino a trasformarsi in manifestazioni di portata nazionale. Le autorità iraniane hanno reagito con una repressione sistematica e un massiccio ricorso alla forza, causando numerosi arresti, feriti gravi e vittime. Secondo le stime attuali, il conflitto avrebbe provocato lo sfollamento di milioni di persone, la maggior parte delle quali avrebbe lasciato Teheran ed altri centri urbani per rifugiarsi nel nord del Paese e nelle zone rurali. In tale contesto, con una situazione incerta e difficilmente valutabile, il 13 gennaio 2026 la SEM ha deciso di sospendere temporaneamente la trattazione delle domande d'asilo presentate da cittadini iraniani per le quali si prevedeva una decisione negativa e con pronuncia dell'allontanamento (cfr. sentenze del TAF D-7936/2025 del 15 giugno 2026 consid. 5; D-2224/2024 del 15 giugno 2026 consid. 5). 5.2 Il 28 febbraio 2026, Israele e Stati Uniti hanno lanciato massicci attacchi aerei contro l'Iran, i quali hanno causato la morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, nonché di altri leader iraniani. Il Paese ha reagito immediatamente con attacchi contro Israele, Qatar, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Giordania, Kuwait e altri Stati, nonché disponendo il blocco dello Stretto di Hormuz. Allo stato attuale permane incertezza circa l'esito dei colloqui tra Stati Uniti e Iran, segnatamente quanto alla possibilità che essi conducano ad un cessate il fuoco a tempo indeterminato e ad un accordo di pace duraturo. La recente firma del protocollo d'intesa di Islamabad costituisce infatti solo una tappa del processo negoziale, dovendo le parti ancora condurre, entro un termine di 60 giorni - prorogabile di comune intesa - ulteriori negoziati al fine di pervenire ad un accordo definitivo (cfr. Radiotelevisione svizzera [RSI], L'Accordo tra Washington e Teheran è già firmato, 18 giugno 2026,, consultato il 29.06.2026). In tale contesto, pur in presenza di un accordo quadro tra le parti, sarebbero già intervenuti i primi scontri tra Stati Uniti ed Iran (cfr. RSI, USA-Iran, primi scontri dopo l'accordo, 27 giugno 2026, https://www.rsi.ch/info/mondo/USA-Iran-primi-scontri-dopo-l%E2%80%9 9accordo--3850484.html>, consultato il 07.07.2026). 5.3 Ferme queste premesse, l'evoluzione della situazione concreta e di politica interna in Iran appare incerta e imprevedibile. Conseguentemente, l'esito delle analisi delle richieste di asilo depositate in Svizzera da cittadini iraniani non possono fondarsi su presupposti fattuali chiari e definitivi. 6. 6.1 Alla luce della situazione sopradescritta, occorre dunque determinare se il richiedente possa essere riconosciuto quale rifugiato e beneficiare dell'asilo. 6.2 6.2.1 Nell'esame della qualità di rifugiato viene innanzitutto analizzata la situazione di persecuzione esistente al momento della partenza dal Paese d'origine della persona richiedente l'asilo. Secondo dottrina e giurisprudenza, occorre tuttavia fare riferimento alla situazione di rischio esistente al momento della decisione sull'asilo, qualora le condizioni nel Paese d'origine siano mutate in modo sostanziale - in senso favorevole o sfavorevole al richiedente - nel periodo intercorso tra l'espatrio e la decisione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.1 e riferimenti citati). 6.2.2 In proposito, va qui ricordato che la vertenza dinnanzi a questo Tribunale può eccezionalmente concludersi con il rinvio della causa all'autorità inferiore, corredato di istruzioni vincolanti, qualora debbano essere accertati ulteriori fatti e si renda necessaria un'istruttoria estesa (cfr. art. 61 cpv. 1 PA). Nondimeno, gli elementi mancanti per la maturità del giudizio possono essere colmati anche dalla stessa autorità di ricorso, qualora ciò risulti opportuno per ragioni di economia processuale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). 6.3 Orbene, alla luce dell'attuale incertezza, sopra evidenziata circa l'evoluzione della situazione generale in Iran (cfr. supra consid. 7.3), il Tribunale ritiene che la necessaria rivalutazione delle mutate circostanze di fatto non debba essere effettuata dall'autorità di ricorso, bensì dall'autorità di prima istanza, una volta che il quadro fattuale nel Paese si sarà sufficientemente consolidato. Tale modo di procedere consentirà una nuova valutazione della questione dello statuto di rifugiato dei richiedenti l'asilo provenienti dall'Iran e quella dell'esecuzione dell'allontanamento alla luce delle condizioni politiche e socioeconomiche del Paese. 6.4 Posto quanto sopra, si giustifica la cassazione della decisione impugnata. Nell'ambito del nuovo esame, l'autorità inferiore dovrà, da un lato, procedere all'accertamento della situazione generale in Iran e, dall'altro, garantire il diritto di essere sentito del ricorrente. Tale soluzione consente inoltre di preservare il doppio grado di giudizio, elemento tanto più essenziale nel contesto del diritto d'asilo, dove il Tribunale amministrativo federale funge da unica, e quindi ultima, istanza giudiziaria.

7. Ritenuto quanto sopra, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 17 marzo 2025 è annullata. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare - se necessario - l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. 8. 8.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). L'anticipo delle presumibili spese processuali, corrisposto in data 12 settembre 2025, sarà restituito al ricorrente. 8.2 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA ed art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese affinché il Tribunale possa fissare l'indennità dovuta alla parte sulla base di detta nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). 8.3 Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.-, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvocati, come nel caso in esame, tra i CHF 100.- e i CHF 150.- (cfr. artt. 12 e 10 cpv. 2 TS-TAF). Le spese non necessarie non vengono invece indennizzate (art. 8 cpv. 2 TS-TAF). 8.4 Nel concreto, il Tribunale ritiene adeguato condannare l'autorità inferiore, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), al versamento in suo favore di un'indennità per spese ripetibili pari a CHF 500.-, corrispondenti a cinque ore lavorative ad una tariffa oraria di CHF 100.-.

9. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

2. La decisione della SEM del 17 marzo 2025 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per procedere ai sensi dei considerandi.

3. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo delle presumibili spese processuali, corrisposto in data 12 settembre 2025, sarà restituito al ricorrente.

4. La SEM rifonderà al ricorrente complessivi CHF 500.- a titolo di spese ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Miroslav Vuckovic Data di spedizione: Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (raccomandata; allegato: formulario "indirizzo per il pagamento")

- SEM, per l'incarto N (...) (in copia)

- Autorità cantonale competente (in copia)