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D-2551/2021

D-2551/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2023-09-18 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Sachverhalt

A. A._______, cittadino del Burundi di etnia tutsi, ha depositato una domanda in Svizzera il 27 settembre 2020. B. In data 1° ottobre 2020 egli ha conferito procura alla rappresentanza legale assegnatagli. C. La Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha sentito l'inte- ressato sui suoi dati personali il 2 ottobre 2020, mentre sui motivi d'asilo egli è stato interrogato dapprima in data 9 novembre 2020 e poi in data 4 dicembre 2020. D. Con decisione incidentale dell'11 dicembre 2020 la SEM ha deciso di trat- tare la domanda di asilo nell'ambito della procedura ampliata e con deci- sione di ripartizione del 14 dicembre 2020 ha attribuito l'interessato al can- tone B._______. E. In data 11 dicembre 2020 la protezione giuridica della Regione (…) ha sot- toscritto una dichiarazione di rinuncia al mandato di rappresentanza ed il medesimo giorno l'interessato ha autorizzato la suddetta protezione giuri- dica a trasmettere al Consultorio giuridico cantonale le informazioni sullo stato della sua procedura d'asilo. F. La SEM, il 13 gennaio 2021 ed il 23 marzo 2021, ha richiesto delle infor- mazioni relative al richiedente all'Ambasciata ruandese in Svizzera. G. In data 20 gennaio 2021 l'interessato ha trasmesso alla SEM la procura conferita al Consultorio Giuridico del cantone B._______ e quali nuovi mezzi di prova ha inoltrato due convocazioni. H. L'Ambasciata ruandese in Svizzera ha risposto con scritto del 24 marzo 2021, riconoscendo l'interessato come straniero legalmente re- sidente in Ruanda, con visto valido fino al (..) settembre 2021, e confer- mando che egli potrebbe ritornare in tale Paese e ricongiungersi alla moglie

D-2551/2021 Pagina 3 ed al figlio. Con scritto del 6 aprile 2021 la SEM ha concesso all'interessato il diritto di essere sentito in merito al contenuto essenziale delle informa- zioni trasmesse dalla suddetta Ambasciata. I. In data 27 aprile 2021 l'interessato ha preso posizione in merito alle infor- mazioni dell'Ambasciata ruandese ed ha allegato uno scritto in lingua fran- cese. J. In corso di procedura l'interessato è stato sottoposto a delle visite mediche per dei problemi agli occhi. K. Con decisione del 20 maggio 2021, notificata il 21 maggio 2021, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allonta- namento dell'interessato dalla Svizzera, incaricando il cantone B._______ dell'esecuzione della misura. L. In data 31 maggio 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata; 1° giugno 2021), l'interessato è insorto contro la decisione della SEM di- nanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chie- dendo, anzitutto la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e la so- spensione dell'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera; in via princi- pale, l'annullamento della decisione avversata ed il riconoscimento dello "statuto di asilante" al ricorrente, con protestate tasse e spese. Al gravame, oltre alla decisione impugnata ed alla procura, egli ha allegato diversi mezzi di prova (doc. C a S) nonché un video del discorso del Presidente del Ruanda del 1° maggio 2021. M. Il Tribunale, con decisione incidentale del 2 giugno 2021, ha informato il ricorrente che il ricorso ha effetto sospensivo, l'ha autorizzato a soggior- nare in Svizzera fino a conclusione della procedura e l'ha nel contempo invitato a versare, entro il 17 giugno 2021, un anticipo di CHF 750.– a co- pertura delle presunte spese processuali, con comminatoria d'inammissi- bilità del ricorso in caso d'inosservanza. L'insorgente ha versato l'anticipo richiesto in data 8 giugno 2021.

N. Il ricorrente, con complemento al ricorso del 22 luglio 2021, ha nuovamente

D-2551/2021 Pagina 4 richiesto la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso ed ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. T a Z; AA a CC nonché una chiavetta USB contenente un'intervista). O. Con scritto del 3 agosto 2021 l'insorgente ha prodotto dei nuovi mezzi di prova (doc. DD a FF ed una chiavetta USB con un estratto di un’intervista). P. Il Tribunale, con ordinanza del 10 agosto 2021, ha trasmesso alla SEM un esemplare del ricorso, dei complementi del 22 luglio 2021 e del 3 ago- sto 2021 e dei relativi allegati e l'ha invitata a presentare una risposta. Q. In data 24 agosto 2021 la SEM ha presentato le proprie osservazioni. Le stesse sono state trasmesse al ricorrente con possibilità di esprimersi. R. R.a Con replica del 4 ottobre 2021 l'insorgente ha allegato ulteriori mezzi di prova (doc. II a TT). R.b La suddetta replica è stata trasmessa alla SEM con possibilità di espri- mersi. S. Con scritto del 19 novembre 2021 la SEM ha inoltrato le proprie osserva- zioni. Le stesse sono state trasmesse all'insorgente con ordinanza del Tri- bunale del 24 novembre 2021 e lo scambio scritti è stato chiuso, su riserva di altre misure d'istruzione. T. Con scritto del 23 novembre 2021 il ricorrente ha, da una parte, informato il Tribunale che i suoi famigliari, a causa delle dichiarazioni rilasciate dai testimoni (doc. LL a SS), sarebbero attualmente esposti ad un fondato ri- schio di rappresaglie. D'altra parte, egli ha chiesto al Tribunale di astenersi dall'ordinare indagini per mezzo della SEM o dei canali diplomatici con il Ruanda e il Burundi. Infatti, queste richieste potrebbero generare delle gravi ritorsioni per l'incolumità della famiglia. La medesima lettera è stata inoltrata dall'insorgente anche alla SEM in data 10 dicembre 2021. U. In data 11 maggio 2022 l'insorgente ha trasmesso un complemento di ret- tifica al ricorso del 31 maggio 2021. In particolare, egli chiede, senza voler

D-2551/2021 Pagina 5 addurre nuovi fatti o mezzi di prova, di modificare il petitum come segue: in via supercutelare, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e di conseguenza l'autorizzazione per il ricorrente di attendere l'esito della pro- cedura in Svizzera e la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento; in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e il riconosci- mento dello "statuto di asilante"; in via subordinata il riconoscimento dell'ammissione provvisoria in Svizzera per inesigibilità dell'allontana- mento. V. Con scritto del 28 agosto 2023 l'insorgente ha trasmesso un memoriale di aggiornamento della situazione generale e personale e diversi nuovi mezzi di prova (doc. VV a FFF).

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.

E. 2.3 Nell'ambito di un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in materia d'asilo, l'autorità di ricorso si limita a esaminare se l'autorità in- feriore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda d'asilo

D-2551/2021 Pagina 6 e l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo che presuppone un esame materiale della domanda stessa (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 con- sid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). Di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo ("statuto di asilante") è inammissibile. Nei citati limiti, occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 Quali motivi d'asilo l'interessato ha fatto valere di avere avuto problemi con le autorità burundesi poiché egli sarebbe stato considerato un opposi- tore al governo e a causa della sua etnia. In particolare, nel 2015 avrebbe avuto problemi con le milizie Imbonerakure, così si sarebbe recato in Ruanda dove avrebbe lavorato come (…), facendo comunque spesso rien- tro in Patria per sostenere la famiglia. In seguito, a luglio 2019 la polizia avrebbe fatto irruzione a casa sua e l'avrebbe minacciato. Poco dopo, l'in- teressato avrebbe ricevuto da parte delle autorità due convocazioni a com- parire alle quali non avrebbe dato seguito. Le autorità avrebbero così emesso nei suoi confronti un mandato d'accompagnamento coattivo. Egli sarebbe dunque tornato in Ruanda senza più fare rientro in Burundi. In Ruanda tuttavia, avrebbe saputo che due suoi pazienti facevano parte dei servizi segreti ed avrebbero familiarizzato con il richiedente al fine di tra- smettere sue informazioni alle autorità del Burundi. Approfittando di un vi- sto per poter continuare i suoi studi presso l'Università di C._______, egli è venuto in Svizzera dove ha chiesto protezione.

E. 4.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto anzitutto che le autorità ruandesi avrebbero riconosciuto il diritto dell'interessato a risiedere nel loro territorio ed avrebbero confermato la sua possibilità di rientrare in tale Paese e ricongiungersi a sua moglie e suo figlio. Egli stesso avrebbe di- chiarato di non aver avuto problemi con le autorità del Ruanda e le sue allegazioni a proposito di persone legate ai servizi segreti del Burundi con cui egli sarebbe entrato in contatto nell'ambito della sua professione di (…) sarebbero prive di indizi di persecuzione, così come quanto accaduto alla sua famiglia dopo l'espatrio. In merito ai recenti rinvii in Ruanda di rifugiati

D-2551/2021 Pagina 7 del Burundi, la SEM ha rilevato che si tratterebbe di rimpatri su base vo- lontaria che non giustificherebbero le inquietudini del richiedente.

E. 4.3 In sede di ricorso l'insorgente rileva anzitutto che a causa della sua appartenenza all'etnia tutsi e a causa del suo ruolo attivo nell'associazione cristiana della diocesi, egli sarebbe considerato un oppositore del governo del Burundi. Nel 2019 le autorità burundesi l'avrebbero convocato a due riprese e nei suoi confronti avrebbero emesso un mandato d'accompagna- mento coattivo. In Burundi egli rischierebbe dunque di essere perseguitato sia per la sua etnia sia per la sua appartenenza religiosa e politica. In se- condo luogo, il ricorrente avrebbe un giustificato timore di essere persegui- tato dalle autorità del Burundi anche in Ruanda, infatti i servizi segreti bu- rundesi lo avrebbero raggiunto in Ruanda dove avrebbero raccolto infor- mazioni su di lui e sorvegliato i suoi spostamenti. Durante la sua perma- nenza in tale Paese egli avrebbe visto più volte persone sospette informarsi sulla sua persona e aggirarsi intorno alla sua abitazione. L'insorgente avrebbe poi timori per la sua famiglia la quale, una volta scaduto il per- messo di soggiorno a settembre 2021, avrebbero dovuto far ritorno in Bu- rundi. Dalla sua partenza per la Svizzera la famiglia sarebbe già stata at- taccata tre volte. Di conseguenza, la decisione della SEM accerterebbe in modo manifestamente inesatto o comunque incompleto i fatti. In seguito, il ricorrente ritiene che l'art. 31a cpv. 1 lett. c LAsi non sarebbe applicabile alla presente fattispecie. Invero, il Ruanda non potrebbe essere conside- rato uno Stato terzo sicuro. Le autorità burundesi, nell'ambito delle relazioni bilaterali con il Ruanda, eserciterebbero pressioni al fine di ottenere l'espul- sione di rifugiati tutsi. Il ricorrente teme dunque che una volta giunto in Ruanda verrebbe consegnato alle autorità del suo paese d'origine. Inoltre, sembrerebbe che anche le autorità del Ruanda avrebbero iniziato a sorve- gliarlo. Dal rapporto di Amnesty International (doc. S) si evincerebbe che il governo del Burundi incoraggerebbe il rientro in patria dei suoi cittadini ri- fugiati in Ruanda, tuttavia, i rimpatriati accusati di aver sostenuto l'opposi- zione, verrebbero minacciati e aggrediti fisicamente da Imbonerakure.

E. 4.4 Con complemento al ricorso del 22 luglio 2021 l'insorgente trasmette nuovi mezzi di prova e reitera che non sarebbe possibile considerare il Ruanda come uno stato sicuro o uno Stato che garantisca una protezione effettiva dal respingimento. Egli rileva, in ragione della normalizzazione dei rapporti tra Burundi e Ruanda, di temere che la collaborazione tra i due Paesi potrebbe portare al suo rimpatrio forzato. A comprova del pericolo concreto che correrebbero i rifugiati burundesi nel campo profughi di D._______ (Ruanda) il ricorrente produce l'intervista alla signora E._______. Per quanto attiene alla situazione di persecuzione specifica

D-2551/2021 Pagina 8 dell'insorgente e della sua famiglia egli produce un rapporto della polizia ugandese (doc. CC), dal quale si evincerebbe che alcuni membri della fa- miglia rifugiati in un campo profughi in Uganda sarebbero stati attaccati da degli sconosciuti poiché considerati oppositori al governo del Burundi e di etnia tutsi.

E. 4.5 Con ulteriore complemento del 3 agosto 2021 l'insorgente trasmette dei nuovi mezzi di prova i quali comproverebbero ulteriormente che il Ruanda non potrebbe garantire una protezione effettiva dal respingimento. Invero, le infiltrazioni di agenti burundesi in Ruanda renderebbe tale Paese insicuro per i cittadini burundesi che vi si rifugiano. Altresì, il ricorrente rife- risce della repressione nei confronti di persone considerate oppositori da parte della milizia Imbonerakure, egli avrebbe dunque un timore fondato di venire esposto a seri pregiudizi in caso di ritorno in Ruanda o in Burundi.

E. 4.6 In sede di risposta al ricorso la SEM, con osservazioni del 24 ago- sto 2021, ritiene che i nuovi mezzi di prova presentati in sede ricorsuale non potrebbero cambiare la valutazione della SEM. Invero, in nessun mezzo di prova verrebbe nominato il ricorrente. In secondo luogo, non sa- rebbero pertinenti i mezzi di prova che riguarderebbero problemi tra Paesi terzi (Uganda o Tanzania). Il Paese ritenuto sicuro sarebbe infatti il Ruanda. Questa valutazione sarebbe basata su una garanzia specifica ri- guardante l'insorgente e fornita dalle autorità del Ruanda. La tesi ricor- suale, secondo cui la normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi po- trebbe condurre a non precisati problemi per il ricorrente non potrebbe es- sere considerata come una concreta possibilità. La testimonianza della si- gnora E._______ non potrebbe provare delle persecuzioni future nei con- fronti del ricorrente. Anche le recenti informazioni di ordine generale in me- rito ad una limitata libertà d'espressione dei media non avrebbero un rap- porto diretto con la possibilità del ricorrente di tornare in Ruanda e svolgere la sua vita come avrebbe fatto negli ultimi anni.

E. 4.7 Con replica del 4 ottobre 2021, l'insorgente inoltra ulteriori mezzi di prova a sostegno delle allegazioni ricorsuali. In particolare, egli rileva che né il Ruanda né il Burundi figurerebbero attualmente nell'allegato 2 dell'or- dinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), il quale elenca gli Stati d'origine o di provenienza sicuri da persecuzioni. Il ricorrente osserva in seguito che sebbene molti rifugiati burundesi abbiano fatto rientro in Burundi nell'ambito di un pro- gramma di rimpatrio volontario, coloro che erano stati politicamente attivi in passato sarebbero stati accusati di collaborare con gruppi armati e alcuni di loro sarebbero stati arrestati, detenuti arbitrariamente e torturati. Delle

D-2551/2021 Pagina 9 ingiustizie sarebbero pure state subite da alcune persone sulla base del loro profilo etnico. L'insorgente fornisce poi delle dichiarazioni di persone a lui vicine a testimonianza della sua situazione e dei rischi di persecuzioni future. In particolare, egli sarebbe stato soggetto ad un procedimento giu- diziario, il quale sarebbe basato su un criterio esclusivamente etnico. Al- tresì, egli sarebbe stato convocato dalle autorità burundesi e oggetto di un mandato di arresto e le autorità ruandesi avrebbero anche mostrato inte- resse nei suoi confronti. A ciò si aggiungerebbe il fatto che diversi membri della famiglia del ricorrente sarebbero stati perquisiti ed avrebbero subito persecuzioni da parte delle autorità burundesi al fine di ottenere informa- zioni in merito all'insorgente.

E. 4.8 Con duplica del 19 novembre 2021, la SEM rileva anzitutto che dagli atti non sarebbero emersi indizi di minacce o persecuzioni. In seguito, per quanto riguarda il fatto che il Ruanda non sia uno Stato sicuro ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 LAsi, l'autorità inferiore precisa che la decisione è fon- data sulla lettera c del cpv. 1. La dicitura "sicuro" utilizzata dalla SEM si riferirebbe al caso specifico della situazione di vita del ricorrente in Ruanda tenendo conto delle garanzie fornite dall'Ambasciata del Ruanda in Sviz- zera e dalle dichiarazioni del ricorrente in merito al suo vissuto in Ruanda. Per quanto concerne il doc. II, la SEM conferma quanto già rilevato, ovvero che i rientri di rifugiati burundesi avverrebbero su base volontaria. In as- senza, dunque, di volontà manifesta del ricorrente di rientrare in patria, l'autorità inferiore non ritiene di dover aggiungere altro in merito agli even- tuali rischi nei quali potrebbe incorrere in caso di rientro in Patria dal Ruanda. In seguito, la SEM non ha riconosciuto il nesso tra i problemi subiti dalla famiglia del ricorrente e la possibilità di continuare a vivere in Ruanda. Per quanto riguarda le minacce espresse nei confronti della sorella del ri- corrente, le stesse sarebbero state riportate in maniera diversa durante l'audizione, altresì si tratterebbe di fatti riportati da terzi. In seguito, la SEM ritiene che il comportamento delle autorità burundesi sarebbe parso asso- lutamente libero da intimidazioni. Infine, a proposito degli attacchi di cui sarebbero stati vittima in Ruanda la moglie e il figlio del ricorrente, la SEM ritiene che gli stessi non potrebbero essere identificati e riconosciuti né come attacchi né tantomeno come indizi di persecuzione.

E. 5.1 Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente procede d'ufficio all'accertamento dei fatti (art. 6 LAsi in rela- zione con l'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documenta- zione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche

D-2551/2021 Pagina 10 ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. AUER/ BINDER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesge- setz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9).

E. 5.2 Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'istru- zione del caso, gli atti vanno di principio retrocessi all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo ac- certamento dei fatti. Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e rela- tivi riferimenti; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191).

E. 5.3.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. c LAsi, di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente. Prima di poter emet- tere una decisione di non entrata nel merito, la SEM è tuttavia tenuta in particolare ad ottenere una garanzia di riammissione dal Paese terzo in questione.

E. 5.3.2 In conformità all'art. 31a cpv. 2 LAsi, il capoverso 1 lett. c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Nei casi previsti dall'art. 31a cpv. 1 lett. c LAsi in cui il Paese terzo non può essere definito "sicuro" ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 LAsi, spetta alla SEM di- mostrare la sicurezza del Paese terzo nel singolo caso e, a tal fine, esami- nare in modo approfondito e tenendo in debita considerazione le allega- zioni individuali del richiedente asilo, se vi sono indicazioni che nel Paese terzo in questione non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del TAF D-5806/2022 del 24 feb- braio 2023 consid. 3.7). Qualora l'allontanamento in un Paese terzo è con- siderato attuabile, di regola non si procede all'esame della qualità di rifu- giato, bensì la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo e ordina l'allontanamento verso il Paese terzo.

E. 5.4.1 Nel caso in esamina, risulta indiscutibile e non contestato che l'insor- gente, prima del suo arrivo in Svizzera, risiedeva legalmente in Ruanda

D-2551/2021 Pagina 11 (Paese terzo; cfr. atti SEM 42/3). Di conseguenza, l'art. 31a cpv. 1 lett. c LAsi risulta essere in linea di principio applicabile. Tuttavia, nel frattempo, il titolo di soggiorno, così come il visto d'entrata per tale Paese terzo è sca- duto. Di conseguenza, vi è già modo di chiedersi se ad oggi, la dichiara- zione di riammissione delle autorità ruandesi emessa in data 24 marzo 2021 – che riconosceva l'interessato quale straniero legalmente residente in Ruanda, in possesso di un visto d'entrata valido fino al (…) set- tembre 2021 e confermava che egli aveva quindi la possibilità di tornare in tale Paese e raggiungere moglie e figlio ("He also holds a Rwandan fo- reigner’s visa valid until […].09.2021 and can therefore, return to Rwanda where his wife and children reside") – sia tuttora attuale. Dal momento che non vi sono informazioni in merito ad un eventuale rinnovo del permesso di soggiorno per stranieri e/o la concessione di un nuovo visto d'entrata in tale Paese, già solo per questo motivo si giustifica il ritorno degli atti all'au- torità inferiore per ulteriori accertamenti.

E. 5.4.2 In secondo luogo, il Tribunale rileva che vi sono ulteriori motivi che giustificano il rinvio degli atti alla SEM. Invero, nel caso di specie l'autorità inferiore non ha approfondito la questione della protezione effettiva del re- spingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. L'autorità inferiore non ha né citato l'art. 31a cpv. 2 LAsi né citato il principio di non-refoulement, e si è limitata – nella decisione impugnata e negli scambi di scritti successivi, a fare riferimento alla dichiarazione di riammissione per ritenere che fosse sicuro per il ricorrente riprendere il soggiorno in Ruanda. Se da una parte è vero che l'autorità inferiore ha negato l'esistenza di persecuzioni in Ruanda, d'altra parte è necessario rilevare che tale analisi non può essere equiparata alla verifica di una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Né nella decisione né negli scambi di scritti successivi figura alcuna motivazione in merito all'esistenza di una prote- zione effettiva dal respingimento da parte delle autorità ruandesi. L'autorità inferiore non ha neppure effettuato dei chiarimenti in merito al sistema di asilo in Ruanda ed in particolare in merito ad eventuali respingimenti di rifugiati. L'esame di una protezione effettiva dal respingimento deve essere effettuato dall'autorità inferiore nel caso di specie e non può essere basato su una dichiarazione di riammissione delle autorità ruandesi, dichiarazione che per altro non fornisce alcuna indicazione sull'esistenza di una tale pro- tezione. Tale omissione della SEM risulta tanto più importante ritenuti i mo- tivi d'asilo esposti dal ricorrente. Egli ha infatti a più riprese riferito di essere in pericolo, non soltanto nel suo Paese d'origine, bensì anche in Ruanda. Ciò risulta altresì contraddittorio alla motivazione in merito all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto la SEM ritiene che il ricor- rente si può rendere in uno Stato terzo in cui potrebbe trovare protezione

D-2551/2021 Pagina 12 dal respingimento, pertanto "il principio di non-refoulement relativo al Paese d'origine o di ultima residenza non deve essere esaminato".

E. 5.4.3 Alla luce delle suesposte considerazioni, la SEM ha dunque violato il diritto federale ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi ed il ricorso va ac- colto.

E. 6.1 Nel caso di specie, la violazione del diritto federale non può essere sanata da questo Tribunale, risultando l'amministrazione delle prove troppo gravosa ed al fine di salvaguardare il principio della doppia istanza di giu- dizio, poiché il ricorrente potrà nuovamente contestare questi punti, i quali, per definizione, saranno nuovi (cfr. DTAF 2019 1/5 consid. 2.3, MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., n. 3.113).

E. 6.2 Di conseguenza, in conformità all'art. 61 cpv. 1 PA, il ricorso, per quanto ammissibile, è accolto e la decisione della SEM del 20 maggio 2021 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Con- federazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]), a completare l'i- struttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza e delle seguenti istruzioni vincolanti.

E. 6.3 L'autorità inferiore è in particolare invitata a verificare se l'accordo di riammissione delle autorità ruandesi sia tuttora valido a seguito della sca- denza del titolo di soggiorno e del visto d'entrata del ricorrente. In seguito, la SEM è invitata, in conformità all'art. 31a cpv. 2 LAsi, a verificare se in Ruanda, nel singolo caso, vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi ed effettuare degli ulteriori chiarimenti in me- rito alla procedura d'asilo in Ruanda.

E. 7.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). L'anticipo spese di CHF 750.– versato in data 8 giu- gno 2021 è restituito al ricorrente.

E. 7.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008

D-2551/2021 Pagina 13 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili de- vono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota (art. 14 cpv. 1 TS-TAF). In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF).

E. 7.3 Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 3'150.– (le spese ripetibili non comprendono l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF).

E. 8 La presente decisione non concerne delle persone contro la quali è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno ab- bandonato in cerca di protezione, per cui non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo pagina seguente)

D-2551/2021 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Per quanto ammissibile, il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 20 maggio 2021 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di CHF 750.–, ver- sato in data 8 giugno 2021, è restituito al ricorrente. 3. La SEM rifonderà al ricorrente CHF 3'150.– a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

La presidente del collegio: La cancelliera:

Chiara Piras Sebastiana Bosshardt

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i Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2551/2021 Sentenza del 18 settembre 2023 Composizione Giudici Chiara Piras (presidente del collegio), Manuel Borla, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Burundi, patrocinato dall'avv. Paolo Bernasconi e dal MLaw Elios Suffiotti, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / paese terzo) ed allontanamento; decisione della SEM del 20 maggio 2021 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadino del Burundi di etnia tutsi, ha depositato una domanda in Svizzera il 27 settembre 2020. B. In data 1° ottobre 2020 egli ha conferito procura alla rappresentanza legale assegnatagli. C. La Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha sentito l'interessato sui suoi dati personali il 2 ottobre 2020, mentre sui motivi d'asilo egli è stato interrogato dapprima in data 9 novembre 2020 e poi in data 4 dicembre 2020. D. Con decisione incidentale dell'11 dicembre 2020 la SEM ha deciso di trattare la domanda di asilo nell'ambito della procedura ampliata e con decisione di ripartizione del 14 dicembre 2020 ha attribuito l'interessato al cantone B._______. E. In data 11 dicembre 2020 la protezione giuridica della Regione (...) ha sottoscritto una dichiarazione di rinuncia al mandato di rappresentanza ed il medesimo giorno l'interessato ha autorizzato la suddetta protezione giuridica a trasmettere al Consultorio giuridico cantonale le informazioni sullo stato della sua procedura d'asilo. F. La SEM, il 13 gennaio 2021 ed il 23 marzo 2021, ha richiesto delle informazioni relative al richiedente all'Ambasciata ruandese in Svizzera. G. In data 20 gennaio 2021 l'interessato ha trasmesso alla SEM la procura conferita al Consultorio Giuridico del cantone B._______ e quali nuovi mezzi di prova ha inoltrato due convocazioni. H. L'Ambasciata ruandese in Svizzera ha risposto con scritto del 24 marzo 2021, riconoscendo l'interessato come straniero legalmente residente in Ruanda, con visto valido fino al (..) settembre 2021, e confermando che egli potrebbe ritornare in tale Paese e ricongiungersi alla moglie ed al figlio. Con scritto del 6 aprile 2021 la SEM ha concesso all'interessato il diritto di essere sentito in merito al contenuto essenziale delle informazioni trasmesse dalla suddetta Ambasciata. I. In data 27 aprile 2021 l'interessato ha preso posizione in merito alle informazioni dell'Ambasciata ruandese ed ha allegato uno scritto in lingua francese. J. In corso di procedura l'interessato è stato sottoposto a delle visite mediche per dei problemi agli occhi. K. Con decisione del 20 maggio 2021, notificata il 21 maggio 2021, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, incaricando il cantone B._______ dell'esecuzione della misura. L. In data 31 maggio 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata; 1° giugno 2021), l'interessato è insorto contro la decisione della SEM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, anzitutto la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera; in via principale, l'annullamento della decisione avversata ed il riconoscimento dello "statuto di asilante" al ricorrente, con protestate tasse e spese. Al gravame, oltre alla decisione impugnata ed alla procura, egli ha allegato diversi mezzi di prova (doc. C a S) nonché un video del discorso del Presidente del Ruanda del 1° maggio 2021. M. Il Tribunale, con decisione incidentale del 2 giugno 2021, ha informato il ricorrente che il ricorso ha effetto sospensivo, l'ha autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura e l'ha nel contempo invitato a versare, entro il 17 giugno 2021, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso d'inosservanza. L'insorgente ha versato l'anticipo richiesto in data 8 giugno 2021. N. Il ricorrente, con complemento al ricorso del 22 luglio 2021, ha nuovamente richiesto la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso ed ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. T a Z; AA a CC nonché una chiavetta USB contenente un'intervista). O. Con scritto del 3 agosto 2021 l'insorgente ha prodotto dei nuovi mezzi di prova (doc. DD a FF ed una chiavetta USB con un estratto di un'intervista). P. Il Tribunale, con ordinanza del 10 agosto 2021, ha trasmesso alla SEM un esemplare del ricorso, dei complementi del 22 luglio 2021 e del 3 agosto 2021 e dei relativi allegati e l'ha invitata a presentare una risposta. Q. In data 24 agosto 2021 la SEM ha presentato le proprie osservazioni. Le stesse sono state trasmesse al ricorrente con possibilità di esprimersi. R. R.a Con replica del 4 ottobre 2021 l'insorgente ha allegato ulteriori mezzi di prova (doc. II a TT). R.b La suddetta replica è stata trasmessa alla SEM con possibilità di esprimersi. S. Con scritto del 19 novembre 2021 la SEM ha inoltrato le proprie osservazioni. Le stesse sono state trasmesse all'insorgente con ordinanza del Tribunale del 24 novembre 2021 e lo scambio scritti è stato chiuso, su riserva di altre misure d'istruzione. T. Con scritto del 23 novembre 2021 il ricorrente ha, da una parte, informato il Tribunale che i suoi famigliari, a causa delle dichiarazioni rilasciate dai testimoni (doc. LL a SS), sarebbero attualmente esposti ad un fondato rischio di rappresaglie. D'altra parte, egli ha chiesto al Tribunale di astenersi dall'ordinare indagini per mezzo della SEM o dei canali diplomatici con il Ruanda e il Burundi. Infatti, queste richieste potrebbero generare delle gravi ritorsioni per l'incolumità della famiglia. La medesima lettera è stata inoltrata dall'insorgente anche alla SEM in data 10 dicembre 2021. U. In data 11 maggio 2022 l'insorgente ha trasmesso un complemento di rettifica al ricorso del 31 maggio 2021. In particolare, egli chiede, senza voler addurre nuovi fatti o mezzi di prova, di modificare il petitum come segue: in via supercutelare, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e di conseguenza l'autorizzazione per il ricorrente di attendere l'esito della procedura in Svizzera e la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento; in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento dello "statuto di asilante"; in via subordinata il riconoscimento dell'ammissione provvisoria in Svizzera per inesigibilità dell'allontanamento. V. Con scritto del 28 agosto 2023 l'insorgente ha trasmesso un memoriale di aggiornamento della situazione generale e personale e diversi nuovi mezzi di prova (doc. VV a FFF). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. 2.3 Nell'ambito di un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in materia d'asilo, l'autorità di ricorso si limita a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda d'asilo e l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo che presuppone un esame materiale della domanda stessa (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). Di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo ("statuto di asilante") è inammissibile. Nei citati limiti, occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Quali motivi d'asilo l'interessato ha fatto valere di avere avuto problemi con le autorità burundesi poiché egli sarebbe stato considerato un oppositore al governo e a causa della sua etnia. In particolare, nel 2015 avrebbe avuto problemi con le milizie Imbonerakure, così si sarebbe recato in Ruanda dove avrebbe lavorato come (...), facendo comunque spesso rientro in Patria per sostenere la famiglia. In seguito, a luglio 2019 la polizia avrebbe fatto irruzione a casa sua e l'avrebbe minacciato. Poco dopo, l'interessato avrebbe ricevuto da parte delle autorità due convocazioni a comparire alle quali non avrebbe dato seguito. Le autorità avrebbero così emesso nei suoi confronti un mandato d'accompagnamento coattivo. Egli sarebbe dunque tornato in Ruanda senza più fare rientro in Burundi. In Ruanda tuttavia, avrebbe saputo che due suoi pazienti facevano parte dei servizi segreti ed avrebbero familiarizzato con il richiedente al fine di trasmettere sue informazioni alle autorità del Burundi. Approfittando di un visto per poter continuare i suoi studi presso l'Università di C._______, egli è venuto in Svizzera dove ha chiesto protezione. 4.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto anzitutto che le autorità ruandesi avrebbero riconosciuto il diritto dell'interessato a risiedere nel loro territorio ed avrebbero confermato la sua possibilità di rientrare in tale Paese e ricongiungersi a sua moglie e suo figlio. Egli stesso avrebbe dichiarato di non aver avuto problemi con le autorità del Ruanda e le sue allegazioni a proposito di persone legate ai servizi segreti del Burundi con cui egli sarebbe entrato in contatto nell'ambito della sua professione di (...) sarebbero prive di indizi di persecuzione, così come quanto accaduto alla sua famiglia dopo l'espatrio. In merito ai recenti rinvii in Ruanda di rifugiati del Burundi, la SEM ha rilevato che si tratterebbe di rimpatri su base volontaria che non giustificherebbero le inquietudini del richiedente. 4.3 In sede di ricorso l'insorgente rileva anzitutto che a causa della sua appartenenza all'etnia tutsi e a causa del suo ruolo attivo nell'associazione cristiana della diocesi, egli sarebbe considerato un oppositore del governo del Burundi. Nel 2019 le autorità burundesi l'avrebbero convocato a due riprese e nei suoi confronti avrebbero emesso un mandato d'accompagnamento coattivo. In Burundi egli rischierebbe dunque di essere perseguitato sia per la sua etnia sia per la sua appartenenza religiosa e politica. In secondo luogo, il ricorrente avrebbe un giustificato timore di essere perseguitato dalle autorità del Burundi anche in Ruanda, infatti i servizi segreti burundesi lo avrebbero raggiunto in Ruanda dove avrebbero raccolto informazioni su di lui e sorvegliato i suoi spostamenti. Durante la sua permanenza in tale Paese egli avrebbe visto più volte persone sospette informarsi sulla sua persona e aggirarsi intorno alla sua abitazione. L'insorgente avrebbe poi timori per la sua famiglia la quale, una volta scaduto il permesso di soggiorno a settembre 2021, avrebbero dovuto far ritorno in Burundi. Dalla sua partenza per la Svizzera la famiglia sarebbe già stata attaccata tre volte. Di conseguenza, la decisione della SEM accerterebbe in modo manifestamente inesatto o comunque incompleto i fatti. In seguito, il ricorrente ritiene che l'art. 31a cpv. 1 lett. c LAsi non sarebbe applicabile alla presente fattispecie. Invero, il Ruanda non potrebbe essere considerato uno Stato terzo sicuro. Le autorità burundesi, nell'ambito delle relazioni bilaterali con il Ruanda, eserciterebbero pressioni al fine di ottenere l'espulsione di rifugiati tutsi. Il ricorrente teme dunque che una volta giunto in Ruanda verrebbe consegnato alle autorità del suo paese d'origine. Inoltre, sembrerebbe che anche le autorità del Ruanda avrebbero iniziato a sorvegliarlo. Dal rapporto di Amnesty International (doc. S) si evincerebbe che il governo del Burundi incoraggerebbe il rientro in patria dei suoi cittadini rifugiati in Ruanda, tuttavia, i rimpatriati accusati di aver sostenuto l'opposizione, verrebbero minacciati e aggrediti fisicamente da Imbonerakure. 4.4 Con complemento al ricorso del 22 luglio 2021 l'insorgente trasmette nuovi mezzi di prova e reitera che non sarebbe possibile considerare il Ruanda come uno stato sicuro o uno Stato che garantisca una protezione effettiva dal respingimento. Egli rileva, in ragione della normalizzazione dei rapporti tra Burundi e Ruanda, di temere che la collaborazione tra i due Paesi potrebbe portare al suo rimpatrio forzato. A comprova del pericolo concreto che correrebbero i rifugiati burundesi nel campo profughi di D._______ (Ruanda) il ricorrente produce l'intervista alla signora E._______. Per quanto attiene alla situazione di persecuzione specifica dell'insorgente e della sua famiglia egli produce un rapporto della polizia ugandese (doc. CC), dal quale si evincerebbe che alcuni membri della famiglia rifugiati in un campo profughi in Uganda sarebbero stati attaccati da degli sconosciuti poiché considerati oppositori al governo del Burundi e di etnia tutsi. 4.5 Con ulteriore complemento del 3 agosto 2021 l'insorgente trasmette dei nuovi mezzi di prova i quali comproverebbero ulteriormente che il Ruanda non potrebbe garantire una protezione effettiva dal respingimento. Invero, le infiltrazioni di agenti burundesi in Ruanda renderebbe tale Paese insicuro per i cittadini burundesi che vi si rifugiano. Altresì, il ricorrente riferisce della repressione nei confronti di persone considerate oppositori da parte della milizia Imbonerakure, egli avrebbe dunque un timore fondato di venire esposto a seri pregiudizi in caso di ritorno in Ruanda o in Burundi. 4.6 In sede di risposta al ricorso la SEM, con osservazioni del 24 agosto 2021, ritiene che i nuovi mezzi di prova presentati in sede ricorsuale non potrebbero cambiare la valutazione della SEM. Invero, in nessun mezzo di prova verrebbe nominato il ricorrente. In secondo luogo, non sarebbero pertinenti i mezzi di prova che riguarderebbero problemi tra Paesi terzi (Uganda o Tanzania). Il Paese ritenuto sicuro sarebbe infatti il Ruanda. Questa valutazione sarebbe basata su una garanzia specifica riguardante l'insorgente e fornita dalle autorità del Ruanda. La tesi ricorsuale, secondo cui la normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi potrebbe condurre a non precisati problemi per il ricorrente non potrebbe essere considerata come una concreta possibilità. La testimonianza della signora E._______ non potrebbe provare delle persecuzioni future nei confronti del ricorrente. Anche le recenti informazioni di ordine generale in merito ad una limitata libertà d'espressione dei media non avrebbero un rapporto diretto con la possibilità del ricorrente di tornare in Ruanda e svolgere la sua vita come avrebbe fatto negli ultimi anni. 4.7 Con replica del 4 ottobre 2021, l'insorgente inoltra ulteriori mezzi di prova a sostegno delle allegazioni ricorsuali. In particolare, egli rileva che né il Ruanda né il Burundi figurerebbero attualmente nell'allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), il quale elenca gli Stati d'origine o di provenienza sicuri da persecuzioni. Il ricorrente osserva in seguito che sebbene molti rifugiati burundesi abbiano fatto rientro in Burundi nell'ambito di un programma di rimpatrio volontario, coloro che erano stati politicamente attivi in passato sarebbero stati accusati di collaborare con gruppi armati e alcuni di loro sarebbero stati arrestati, detenuti arbitrariamente e torturati. Delle ingiustizie sarebbero pure state subite da alcune persone sulla base del loro profilo etnico. L'insorgente fornisce poi delle dichiarazioni di persone a lui vicine a testimonianza della sua situazione e dei rischi di persecuzioni future. In particolare, egli sarebbe stato soggetto ad un procedimento giudiziario, il quale sarebbe basato su un criterio esclusivamente etnico. Altresì, egli sarebbe stato convocato dalle autorità burundesi e oggetto di un mandato di arresto e le autorità ruandesi avrebbero anche mostrato interesse nei suoi confronti. A ciò si aggiungerebbe il fatto che diversi membri della famiglia del ricorrente sarebbero stati perquisiti ed avrebbero subito persecuzioni da parte delle autorità burundesi al fine di ottenere informazioni in merito all'insorgente. 4.8 Con duplica del 19 novembre 2021, la SEM rileva anzitutto che dagli atti non sarebbero emersi indizi di minacce o persecuzioni. In seguito, per quanto riguarda il fatto che il Ruanda non sia uno Stato sicuro ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 LAsi, l'autorità inferiore precisa che la decisione è fondata sulla lettera c del cpv. 1. La dicitura "sicuro" utilizzata dalla SEM si riferirebbe al caso specifico della situazione di vita del ricorrente in Ruanda tenendo conto delle garanzie fornite dall'Ambasciata del Ruanda in Svizzera e dalle dichiarazioni del ricorrente in merito al suo vissuto in Ruanda. Per quanto concerne il doc. II, la SEM conferma quanto già rilevato, ovvero che i rientri di rifugiati burundesi avverrebbero su base volontaria. In assenza, dunque, di volontà manifesta del ricorrente di rientrare in patria, l'autorità inferiore non ritiene di dover aggiungere altro in merito agli eventuali rischi nei quali potrebbe incorrere in caso di rientro in Patria dal Ruanda. In seguito, la SEM non ha riconosciuto il nesso tra i problemi subiti dalla famiglia del ricorrente e la possibilità di continuare a vivere in Ruanda. Per quanto riguarda le minacce espresse nei confronti della sorella del ricorrente, le stesse sarebbero state riportate in maniera diversa durante l'audizione, altresì si tratterebbe di fatti riportati da terzi. In seguito, la SEM ritiene che il comportamento delle autorità burundesi sarebbe parso assolutamente libero da intimidazioni. Infine, a proposito degli attacchi di cui sarebbero stati vittima in Ruanda la moglie e il figlio del ricorrente, la SEM ritiene che gli stessi non potrebbero essere identificati e riconosciuti né come attacchi né tantomeno come indizi di persecuzione. 5. 5.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente procede d'ufficio all'accertamento dei fatti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Auer/ Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). 5.2 Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'istruzione del caso, gli atti vanno di principio retrocessi all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti. Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e relativi riferimenti; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). 5.3 5.3.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. c LAsi, di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente. Prima di poter emettere una decisione di non entrata nel merito, la SEM è tuttavia tenuta in particolare ad ottenere una garanzia di riammissione dal Paese terzo in questione. 5.3.2 In conformità all'art. 31a cpv. 2 LAsi, il capoverso 1 lett. c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Nei casi previsti dall'art. 31a cpv. 1 lett. c LAsi in cui il Paese terzo non può essere definito "sicuro" ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 LAsi, spetta alla SEM dimostrare la sicurezza del Paese terzo nel singolo caso e, a tal fine, esaminare in modo approfondito e tenendo in debita considerazione le allegazioni individuali del richiedente asilo, se vi sono indicazioni che nel Paese terzo in questione non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del TAF D-5806/2022 del 24 febbraio 2023 consid. 3.7). Qualora l'allontanamento in un Paese terzo è considerato attuabile, di regola non si procede all'esame della qualità di rifugiato, bensì la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo e ordina l'allontanamento verso il Paese terzo. 5.4 5.4.1 Nel caso in esamina, risulta indiscutibile e non contestato che l'insorgente, prima del suo arrivo in Svizzera, risiedeva legalmente in Ruanda (Paese terzo; cfr. atti SEM 42/3). Di conseguenza, l'art. 31a cpv. 1 lett. c LAsi risulta essere in linea di principio applicabile. Tuttavia, nel frattempo, il titolo di soggiorno, così come il visto d'entrata per tale Paese terzo è scaduto. Di conseguenza, vi è già modo di chiedersi se ad oggi, la dichiarazione di riammissione delle autorità ruandesi emessa in data 24 marzo 2021 - che riconosceva l'interessato quale straniero legalmente residente in Ruanda, in possesso di un visto d'entrata valido fino al (...) settembre 2021 e confermava che egli aveva quindi la possibilità di tornare in tale Paese e raggiungere moglie e figlio ("He also holds a Rwandan foreigner's visa valid until [...].09.2021 and can therefore, return to Rwanda where his wife and children reside") - sia tuttora attuale. Dal momento che non vi sono informazioni in merito ad un eventuale rinnovo del permesso di soggiorno per stranieri e/o la concessione di un nuovo visto d'entrata in tale Paese, già solo per questo motivo si giustifica il ritorno degli atti all'autorità inferiore per ulteriori accertamenti. 5.4.2 In secondo luogo, il Tribunale rileva che vi sono ulteriori motivi che giustificano il rinvio degli atti alla SEM. Invero, nel caso di specie l'autorità inferiore non ha approfondito la questione della protezione effettiva del respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. L'autorità inferiore non ha né citato l'art. 31a cpv. 2 LAsi né citato il principio di non-refoulement, e si è limitata - nella decisione impugnata e negli scambi di scritti successivi, a fare riferimento alla dichiarazione di riammissione per ritenere che fosse sicuro per il ricorrente riprendere il soggiorno in Ruanda. Se da una parte è vero che l'autorità inferiore ha negato l'esistenza di persecuzioni in Ruanda, d'altra parte è necessario rilevare che tale analisi non può essere equiparata alla verifica di una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Né nella decisione né negli scambi di scritti successivi figura alcuna motivazione in merito all'esistenza di una protezione effettiva dal respingimento da parte delle autorità ruandesi. L'autorità inferiore non ha neppure effettuato dei chiarimenti in merito al sistema di asilo in Ruanda ed in particolare in merito ad eventuali respingimenti di rifugiati. L'esame di una protezione effettiva dal respingimento deve essere effettuato dall'autorità inferiore nel caso di specie e non può essere basato su una dichiarazione di riammissione delle autorità ruandesi, dichiarazione che per altro non fornisce alcuna indicazione sull'esistenza di una tale protezione. Tale omissione della SEM risulta tanto più importante ritenuti i motivi d'asilo esposti dal ricorrente. Egli ha infatti a più riprese riferito di essere in pericolo, non soltanto nel suo Paese d'origine, bensì anche in Ruanda. Ciò risulta altresì contraddittorio alla motivazione in merito all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto la SEM ritiene che il ricorrente si può rendere in uno Stato terzo in cui potrebbe trovare protezione dal respingimento, pertanto "il principio di non-refoulement relativo al Paese d'origine o di ultima residenza non deve essere esaminato". 5.4.3 Alla luce delle suesposte considerazioni, la SEM ha dunque violato il diritto federale ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi ed il ricorso va accolto. 6. 6.1 Nel caso di specie, la violazione del diritto federale non può essere sanata da questo Tribunale, risultando l'amministrazione delle prove troppo gravosa ed al fine di salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, poiché il ricorrente potrà nuovamente contestare questi punti, i quali, per definizione, saranno nuovi (cfr. DTAF 2019 1/5 consid. 2.3, Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 3.113). 6.2 Di conseguenza, in conformità all'art. 61 cpv. 1 PA, il ricorso, per quanto ammissibile, è accolto e la decisione della SEM del 20 maggio 2021 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101]), a completare l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza e delle seguenti istruzioni vincolanti. 6.3 L'autorità inferiore è in particolare invitata a verificare se l'accordo di riammissione delle autorità ruandesi sia tuttora valido a seguito della scadenza del titolo di soggiorno e del visto d'entrata del ricorrente. In seguito, la SEM è invitata, in conformità all'art. 31a cpv. 2 LAsi, a verificare se in Ruanda, nel singolo caso, vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi ed effettuare degli ulteriori chiarimenti in merito alla procedura d'asilo in Ruanda. 7. 7.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). L'anticipo spese di CHF 750.- versato in data 8 giugno 2021 è restituito al ricorrente. 7.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota (art. 14 cpv. 1 TS-TAF). In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). 7.3 Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 3'150.- (le spese ripetibili non comprendono l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF).

8. La presente decisione non concerne delle persone contro la quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per cui non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Per quanto ammissibile, il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 20 maggio 2021 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di CHF 750.-, versato in data 8 giugno 2021, è restituito al ricorrente.

3. La SEM rifonderà al ricorrente CHF 3'150.- a titolo di spese ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: