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D-2528/2013

D-2528/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2010-01-14 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / nuova procedura d'asilo per la Svizzera) ed allontanamento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Corte IV

D-2528/2013

Sentenza dell'8 maggio 2013

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,

con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;

cancelliera Nicole Manetti.

Parti

A._______, nato il (...),

Nigeria,

ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM),

Quellenweg 6, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;

decisione dell'UFM del 30 aprile 2013 / N (...).

Visto:

la prima domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera il 10 giugno 2009;

la decisione dell'UFM del 22 aprile 2010, con la quale ha annullato e sostituito la decisione del 14 gennaio 2010 e ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;

la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-909/2010 del 6 ottobre 2010, con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'interessato il 15 febbraio 2010 contro la summenzionata decisione;

il rimpatrio del richiedente avvenuto in data (...) novembre 2010;

il ritorno in Svizzera del richiedente in data 10 aprile 2013 e la nuova domanda d'asilo che egli vi ha depositato il medesimo giorno;

i verbali di audizione del 16 aprile 2013 (di seguito: verbale 1) e del 24 aprile 2013 (di seguito: verbale 2);

la decisione dell'UFM del 30 aprile 2013, con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) con contestuale pronuncia dell'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile;

il ricorso del ricorrente del 3 maggio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 6 maggio 2013) contro detta decisione;

la copia di una parte dell'incarto dell'UFM, pervenuta al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) via fax in data 6 maggio 2013;

l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale in data 7 maggio 2013;

i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato:

che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);

che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;

che di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile;

che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;

che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);

che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;

che il richiedente ha dichiarato di essere nuovamente espatriato e di avere presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera a causa degli scontri tra il MASSOB (Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra) e le forze dell'ordine nigeriane; che infatti nel 2011, quindi dopo essere stato rimpatriato, egli avrebbe iniziato a far parte del citato movimento; che nel (...) del 2012 egli sarebbe stato arrestato, trattenuto in una caserma militare per quattro giorni e picchiato; che alcuni membri del MASSOB sarebbero stati uccisi (cfr. verbale 1, pagg. 8 seg. e verbale 2, pagg. 4 seg.); che, in caso di rimpatrio, egli teme di essere arrestato (cfr. verbale 2, pag. 10);

che, nella sua decisione del 30 aprile 2013, l'UFM ha considerato che i nuovi motivi invocati dal richiedente nella presente procedura sarebbero palesemente inverosimili in ragione della loro incoerenza e inconsistenza; che infatti egli non avrebbe saputo rendere plausibile la sua appartenenza al MASSOB e nemmeno il presunto fermo di quattro giorni nel (...) del 2012; che di conseguenza l'UFM ha ritenuto che dopo la conclusione della precedente procedura d'asilo non sarebbero intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;

che di conseguenza l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso verso il suo Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile;

che nel ricorso l'insorgente ribadisce che dopo il suo rientro in Nigeria sarebbe stato imprigionato e picchiato in ragione della sua appartenenza al MASSOB; che in patria la sua vita sarebbe in pericolo; che in conclusione ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito nonché, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali con protesta di spese e ripetibili;

che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o durante la pendente procedura d'asilo è rientrato nel Paese di origine o di provenienza, a meno che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;

che preliminarmente il Tribunale osserva che la precedente procedura d'asilo in Svizzera si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione negativa dell'UFM del 22 aprile 2010;

che il Tribunale rileva che l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2);

che infatti, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, alla quale si rinvia, le dichiarazioni del richiedente circa i presunti fatti verificatisi dopo la conclusione della precedente domanda d'asilo, non sono verosimili;

che in particolare egli non è riuscito a rendere credibile la sua appartenenza al MASSOB in quanto non ha saputo fornire le indicazioni più elementari a proposito di questo movimento; che a titolo di esempio egli ha dichiarato di non conoscere l'inno del Biafra e non ha saputo menzionare la sua capitale (cfr. verbale 1, pag. 8); che inoltre durante la seconda audizione, seppure costantemente sollecitato a descrivere nel dettaglio l'arresto durato quattro giorni, l'interessato, come rettamente ritenuto dall'UFM, si è limitato a fornire risposte succinte (cfr. verbale 2, pagg. 6 seg.) quando, se egli avesse vissuto realmente e personalmente i fatti addotti, avrebbe certamente saputo sostanziare il racconto con maggiori dettagli; che, per il resto, si rinvia ai considerandi della decisione impugnata;

che di conseguenza l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti dall'insorgente nella presente procedura d'asilo sono inverosimili e quindi non sono propri a motivare la qualità di rifugiato né determinanti per la concessione della protezione provvisoria;

che visto quanto esposto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, privo di ogni fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);

che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);

che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso il suo Paese di origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);

che, in considerazione di quanto esposto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);

che inoltre la situazione vigente in Nigeria non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;

che quanto alla situazione personale del ricorrente egli è giovane, scolarizzato e vanta esperienze professionali come venditore e agricoltore (cfr. verbale 1, pag. 4); che inoltre egli dispone in patria di una rete familiare, visto che ha dichiarato che vi risiedono la sorella, il nipote e numerosi parenti materni (cfr. verbale 1, pag. 6); che infine il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici; che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);

che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che infatti il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;

che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;

che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;

che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;

che visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]);

(dispositivo alla pagina seguente)

il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico:

La cancelliera:

Daniele Cattaneo

Nicole Manetti

Data di spedizione: