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D-2518/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-04-27 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 27 aprile 2021

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Bundesverwal tungsgeri cht T ri bunal admi ni strati f fédéral T ri bunal e amm ini strati vo federal e T ri bunal admi ni strati v federal Corte IV D-2518/2021

S e n t e n z a d e l l ’ 8 f e b b r a i o 2 0 2 4 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Markus König, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliere Kevin Togni. Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…), alias D._______, nato il (…), Iraq, patrocinato dalla lic. iur. Elisabetta Luda, SOS Ticino Consultorio giuridico di SOS Ticino, (…), ricorrente,

contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 27 aprile 2021 / N (…).

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Fatti: A. A._______, cittadino iracheno, nato il (…), di religione musulmano sunnita, sarebbe espatriato nel 2014 e avrebbe raggiunto l’Europa nel 2019, prima di giungere in Svizzera il 18 agosto 2020 e depositarvi, il medesimo giorno, una domanda d’asilo (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. 1072717-1/1, 2/2, 3/1). B. Il 31 agosto 2020, la SEM ha svolto un’audizione per il rilevamento dei suoi dati personali. Dal verbale redatto (cfr. atto SEM n. 15/11) si evince che dal 1992 egli è coniugato con E._______ (alias F._______), la quale avrebbe dato alla luce sei figli, cinque dei quali si troverebbero con quest’ultima in Turchia, e uno scomparso. C. Il 3 settembre 2020, l’autorità inferiore ha svolto con l’interessato il collo- quio Dublino (cfr. atto SEM n. 21/2). D. Con lettere del 14 settembre e del 9 ottobre 2020, egli ha trasmesso alla SEM i seguenti mezzi di prova a sostegno della propria domanda d’asilo (cfr. atti SEM n. 31/1, 36/1, 37/1, 40/1): – un certificato di matrimonio del (…); – la copia del proprio passaporto; – la copia di fotografie di parenti raffigurati in letti d’ospedale; – la copia di attestati di lavoro. E. Con ulteriore lettera del 26 ottobre 2020, il patrocinatore ha inoltrato alla SEM, per volontà della di lui moglie, un “(…) video che mostra tortura e uccisione di uno dei figli (…)”, con richiesta di non mostrarlo al richiedente, il quale non sarebbe in grado di reggerne le immagini in ragione del suo precario stato di salute (cfr. atto SEM n. 41/1).

D-2518/2021 Pagina 3 F. Il 5 gennaio 2021, la SEM ha svolto una prima audizione sui motivi d’asilo. Dal verbale redatto (cfr. atto SEM n. 57/10) si evince che egli ha dichiarato, nel proprio racconto spontaneo, di aver vissuto, dalla sua nascita e fino al momento del suo espatrio, a G._______. Egli vi avrebbe frequentato le scuole dell’infanzia per poi iniziare ad assistere il padre nella sua attività indipendente di panettiere e pasticcere. Il (…), la forza paramilitare ira- chena sciita (…), sotto il comando di H._______, l’avrebbe sequestrato e torturato perché sunnita. Egli sarebbe stato liberato, tre giorni dopo, e mi- nacciato di morte se non avesse lasciato immediatamente il Paese. Il (…) avrebbe pertanto abbandonato, con la propria famiglia, la città di I._______ al fine di recarsi nel (…), che al quel momento sarebbe stata sotto il con- trollo dell’esercito degli J._______. Essi avrebbero risieduto inizialmente nella città di K._______ per poi trasferirsi a L._______. Da quel momento, non avrebbe più avuto problemi con tali forze paramilitari. Nel (…), con l’arrivo delle milizie di (…) e la partenza (…), egli avrebbe deciso di ripor- tare la propria famiglia a G._______ per evitare possibili ulteriori persecu- zioni. Nonostante ciò, il (…), egli avrebbe ricevuto una prima lettera di mi- nacce da parte della milizia (…). Dopo cinque giorni, suo figlio M._______ sarebbe, inoltre, stato rapito e torturato con l’intento di costringerlo a la- sciare la città. Dopo un sequestro durato cinque giorni, il figlio sarebbe riu- scito a fuggire. Cinque giorni dopo, le medesime milizie avrebbero rapito un altro suo figlio, N._______. Non essendo riusciti a rintracciarlo, due mesi dopo la sua sparizione, e meglio il (…), egli sarebbe espatriato con i re- stanti membri della famiglia in Turchia. Dopo la sua partenza, i membri della suddetta milizia si sarebbero recati ripetutamente, in particolare il (…) e il (…), presso la sua abitazione a G._______ al fine di scovarlo. Il (…), egli avrebbe ricevuto una seconda lettera di minacce presso la propria abi- tazione. In caso di ritorno nel proprio Paese d’origine, egli teme per la sua vita e quella della propria famiglia. In sede di audizione, l’interessato ha prodotto, a sostegno della propria do- manda d’asilo, una copia di una lettera di minacce notificata il (…) agli in- quilini della sua abitazione di G._______ da parte di (…) i quali, a suo dire, avrebbero pensato che fosse ritornato in tale città (cfr. atto SEM n. 57/10, R7).

D-2518/2021 Pagina 4 G. Con lettera del 15 gennaio 2021, la SEM ha invitato l’interessato a produrre una descrizione della moglie circa il contenuto del video trasmesso dal me- desimo il 26 ottobre 2020, ritenendo importante avere una presa di posi- zione (cfr. atto SEM n. 59/1). H. Con lettere del 15 gennaio, del 18 gennaio, del 19 gennaio e del 20 gen- naio 2021, quest’ultimo ha trasmesso alla SEM l’originale di un mandato d’arresto del 10 gennaio 2021, l’originale della lettera di minacce del 28 ot- tobre 2020 (cfr. atto SEM n. 77/3) e una copia della conferma scritta della moglie, non datata, che la persona che compare nel video trasmesso alla SEM il 26 ottobre 2020 sarebbe il figlio, N._______. I. Con decisione del 29 gennaio 2021, l’autorità inferiore ha assegnato il caso alla procedura ampliata (cfr. atto SEM n. 65/3, 66/1, 67/1). L’interessato ha contestualmente cambiato il proprio patrocinatore (cfr. atti SEM n. 68/1, 74/4). J. Il 14 aprile 2021, la SEM ha provveduto ad un’audizione integrativa sui motivi d’asilo, durante la quale egli ha sostanzialmente precisato quanto dichiarato in precedenza (cfr. atto SEM n. 79/13). Contestualmente, il patrocinatore ha ribadito di essere a conoscenza del contenuto del video prodotto tramite lettera del 26 ottobre 2020 ma di aver preso la decisione, dopo averlo visionato, di non mostrarlo all’interessato, seguendo le indicazioni della di lui moglie, al fine di tutelarne la salute, già precaria (cfr. atto SEM n. 79/13, R76). K. Con decisione del 27 aprile 2021, notificata il giorno successivo (cfr. atto SEM n. 92/1), la SEM non ha riconosciuto all’interessato la qualità di rifu- giato, respingendo la sua domanda d’asilo e pronunciando il suo allonta- namento dalla Svizzera. L’autorità inferiore ha tuttavia dichiarato quest’ul- timo non ragionevolmente esigibile e, di conseguenza, lo ha ammesso provvisoriamente in Svizzera (cfr. atto SEM n. 89/8).

D-2518/2021 Pagina 5 L. Con ricorso del 28 maggio 2021 (cfr. tracciamento dell’invio; data di entrata: 31 maggio 2021) l’interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) avverso la predetta decisione chiedendo l’annullamento della stessa, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. Egli ha presentato, inoltre, istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. M. Con complemento al ricorso del 5 agosto 2021, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale una copia di una sentenza, in lingua straniera, che lo condan- nerebbe a vent’anni di carcere per partecipazione al partito (…), indicando che avrebbe successivamente prodotto tale documento in originale. L’interessato ha, contestualmente, trasmesso un certificato medico del 16 luglio 2021 del (…), nella persona del (…), il quale sconsigliava di mo- strare il contenuto del video prodotto il 26 ottobre 2020 al ricorrente dato il suo precario stato di salute. N. Con decisione incidentale dell’8 febbraio 2022, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal paga- mento delle spese processuali e del relativo anticipo, a condizione che il ricorrente dimostrasse la propria indigenza mediante la produzione di un’attestazione entro il 23 febbraio 2022. Il Tribunale ha altresì invitato l’interessato a presentare, entro il medesimo termine, l’originale della sentenza inoltrata con scritto del 5 agosto 2021, nonché ad illustrarne le modalità di ottenimento e a presentarne una tradu- zione certificata in una lingua ufficiale svizzera. O. Con lettera raccomandata del 21 febbraio 2022, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale l’attestazione d’indigenza richiesta e la traduzione certificata del mezzo di prova.

D-2518/2021 Pagina 6 Egli ha altresì precisato di non essere riuscito a presentare, entro il termine fissatogli, la sentenza in originale siccome essa sarebbe custodita negli archivi di un tribunale di G._______, chiedendo dunque una proroga per procedere in tal senso; termine prorogato dal Tribunale al 10 marzo 2022 con decisione incidentale dell’8 febbraio 2022. P. Con lettera raccomandata del 24 marzo 2022, l’interessato ha provveduto alla trasmissione del documento in parola, in originale. Q. Con ordinanza del 3 maggio 2022, il Tribunale ha confermato la ricezione dell’attestazione di indigenza, come pure della sentenza in originale, ed avviato uno scambio di scritti tra le parti, il quale è scaturito in una risposta del 31 maggio 2021 (recte: 2022), una replica del 22 giugno 2022, una duplica del 22 luglio 2021 (recte: 2022) e delle osservazioni alla duplica del 10 agosto 2022. R. Con ordinanza del 12 agosto 2022, il Tribunale ha chiuso formalmente lo scambio di scritti, riservando altre eventuali misure istruttorie. S. Con complementi al ricorso del 23 agosto e del 27 ottobre 2022, il ricor- rente ha trasmesso al Tribunale l’originale di una tessera di (…) la quale permetterebbe di dimostrare che egli sarebbe perseguitato per la propria posizione di “capo di un gruppo famiglia” (cfr. anche ricorso del 28 maggio 2021, pag. 4), come pure la copia di “catture di schermo”, con la relativa traduzione in italiano, di presunti messaggi di minacce inviati da (…). A suo dire, tali documenti dimostrerebbero che avrebbe un profilo particolar- mente a rischio. T. Ulteriori fatti, argomenti addotti dalle parti e documenti presentati verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l’esito della causa.

D-2518/2021 Pagina 7 Diritto: 1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla pro- cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una deci- sione ai sensi dell’art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest’ultima. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomen- tazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF).

D-2518/2021 Pagina 8 4. 4.1 Nel merito, il ricorrente censura una violazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi). Contrariamente alla decisione dell’autorità in- feriore, egli avrebbe diritto al riconoscimento dello statuto di rifugiato (artt. 3 e 7 LAsi) e alla concessione dell’asilo in Svizzera (art. 2 LAsi). 4.2 4.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo- sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua defi- nizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. È riconosciuto quale rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (ele- mento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antece- denti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni ante- riori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipoteti- che che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5).

D-2518/2021 Pagina 9 Tra la persecuzione subita e l’espatrio deve, infine, esistere un nesso cau- sale temporale e materiale sufficientemente stretto (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2). L’esistenza del timore di persecuzione dev’essere esaminata al momento dell’espatrio (cfr. DTAF 2008/12, consid. 5.2) ma dev’essere ancora attuale al momento della decisione di merito sulla domanda d’asilo (cfr. DTAF 2008/12 consid. 5.2; 2010/57 consid. 2). 4.2.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere vero- simile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). Quest’ultima è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili, in particolare, le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispon- dono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina più autorevole riconosce quattro elementi costitutivi della “vero- simiglianza”: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo suf- ficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plau- sibili; il richiedente dev’essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affer- mazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli na- sconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l’autorità all’accertamento dei fatti (cfr. FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 4.3 4.3.1 Nel caso di specie, il Tribunale considera che le tesi ricorsuali non possano essere seguite in quanto le allegazioni del ricorrente contengono, come rettamente esposto dall’autorità inferiore, numerosi indicatori d’inve- rosimiglianza, su dei punti essenziali, che rendono le dichiarazioni relative ai motivi che l’avrebbero indotto all’espatrio parzialmente inverosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. In particolare, le dichiarazioni rese dal ricorrente sono parzialmente incoerenti e contraddittorie; i mezzi di prova allegati non per- mettono di pervenire ad una diversa conclusione. Ne consegue che un esame della rilevanza di tali dichiarazioni ai sensi dell’asilo in virtù dell’art. 3 LAsi non era necessario.

D-2518/2021 Pagina 10 4.3.2 In primo luogo, il ricorrente ha fornito delle dichiarazioni parzialmente incoerenti e contraddittorie in merito alla presunta sorveglianza della quale sarebbe stato oggetto presso la propria abitazione di G._______, come pure in proposito al presunto rapimento dei propri figli, M._______ e N._______, da parte dei membri del movimento politico radicale sciita (…) (cfr. atti SEM n. 57/10, R39; 79/13, R44, 45). Egli ha inizialmente dichiarato di aver ricevuto nel (…), a seguito del suo ritorno a G._______, avvenuto il medesimo anno, delle lettere di minacce da parte di tale milizia, la quale lo intimava di lasciare immediatamente tale città (cfr. atto SEM n. 57/10, R39). In tale occasione, egli avrebbe denunciato i fatti alle autorità di polizia locali (cfr. atto SEM n. 57/10, R45). Successivamente, egli ha invece sostenuto che il compito di assicurare la sicurezza della città fosse stato confidato proprio a tale organizzazione militare (cfr. atto SEM n., 79/13, R42). Egli ha altresì evocato che la sua famiglia temeva di lasciare la propria abitazione per paura di essere oggetto di un sequestro (cfr. atto SEM n. 79/13, n. 56), essendo la medesima sotto un’attenta sorveglianza e un controllo da parte dei membri di tale milizia (cfr. atto SEM n. 79/13, R57). L’obiettivo dei se- questri sarebbe stato quello di costringerlo a lasciare G._______ perché sunnita (cfr. atto SEM n. 79/13, R46, R48). Eppure, dalle sue dichiarazioni non si comprendono i motivi per i quali egli non sia stato personalmente sequestrato presso la propria abitazione (cfr. atto SEM n. 79/13, R59). Egli lo giustifica sostenendo di essere rimasto rinchiuso, al sicuro; ed essendo al sicuro – a differenza dei propri figli – i miliziani non avrebbero potuto prelevarlo dalla propria abitazione se non ledendo l’“(…) onore della sua famiglia (…)” (cfr. atto SEM n. 79/13, R57). Non risulta tuttavia coerente che il solo fatto di rinchiudersi presso la propria abitazione lo abbia protetto da tale milizia, la quale avrebbe dimostrato di non farsi scrupoli nel seque- strare, torturare ed uccidere uno dei suoi figli. A ciò si aggiunga che, sentito in merito alle circostanze del sequestro di questi ultimi, egli si è limitato a supporre che l’autore fosse stata la medesima forza militare, non addu- cendo alcun elemento oggettivo a sostegno delle sue allegazioni (cfr. atto SEM n. 79/13, R53), limitandosi a formulare delle mere ipotesi (“… ab- biamo pensato che era stato fermato da queste forze di sicurezza …”; cfr. atto SEM n. 79/13, R54), contribuendo ad accentuare l’inverosimi- glianza delle proprie dichiarazioni. Da ultimo, nonostante nella lettera di minacce del (…) trasmessagli da tale gruppo militare vi fosse effettiva- mente un riferimento al sequestro di suo figlio N._______ (cfr. atto SEM

n. 79/13, R55), tale documento non può essere considerato tale da rendere verosimile quanto da lui allegato. Esso non menziona innanzitutto espres- samente il nome dei figli del ricorrente (cfr. atto SEM n. 83/3). Pur ammet- tendo che uno dei figli di quest’ultimo sarebbe stato rapito, è inverosimile che una milizia che avesse sotto sorveglianza e controllo un’abitazione e

D-2518/2021 Pagina 11 fosse responsabile della sicurezza del quartiere (cfr. supra) decida di noti- ficare un tale documento al fine di costringere il ricorrente e la sua famiglia a lasciare G._______. 4.3.3 In secondo luogo, l’interessato ha sostenuto che (…) avrebbe emesso un mandato d’arresto nei suoi confronti per partecipazione al par- tito politico (…) vicino a O._______, negando tuttavia di essere un membro di tale partito (cfr. atto SEM n. 79/13, R64), sottintendendo che tale accusa fosse infondata e creata a soli scopi intimidatori (cfr. atto SEM n. 79/13, R66, R67). Il ricorrente ha infatti espressamente ammesso di non aver mai svolto attività politiche nel proprio Paese d’origine (cfr. atto SEM n. 79/13, R9). Ciò posto, agli occhi del Tribunale non risulta coerente che tale milizia trasmetta un ordine di arresto, per dei fatti diversi da quelli menzionati nella lettera di minacce spedita l’anno precedente (cfr. atto SEM n. 83/3), nume- rosi anni dopo il suo espatrio dall’Iraq. D’altronde, il ricorrente è espatriato nel (…) e dal contenuto del mandato di arresto si evince che la milizia fosse al corrente di tale fatto (cfr. atto SEM n. 82/4). Non è inoltre possibile se- guire il ragionamento del ricorrente secondo cui egli sarebbe di nuovo stato oggetto di minacce per il solo fatto che avrebbe locato la propria abitazione sita a G._______ (cfr. ricorso del 28 maggio 2021, pag. 2), considerato so- prattutto che nella lettera di minacce era menzionato che non vi sarebbero stati ulteriori avvisi (cfr. atto SEM n. 82/4). D’altronde, egli non ha saputo spiegare per quale motivo tale milizia avrebbe voluto arrestarlo (cfr. atto SEM 79/13, R64). Ne consegue che tale documento non permette di ren- dere verosimili l’esistenza di persecuzioni individuali nei suoi confronti. 4.3.4 Per quanto concerne invece il video da lui prodotto, in cui si assiste- rebbe alla tortura e all’uccisione del proprio figlio M._______, contraria- mente a quanto da lui sostenuto, il mezzo di prova è stato preso in consi- derazione dall’autorità inferiore. Quest’ultima ha infatti espressamente rite- nuto che “(…) non è atto a rendere verosimili le sue allegazioni in materia d’asilo” (cfr. atto SEM n. 89/8, pag. 4). In altre parole, non avendone preso visione e non conoscendone il contenuto, il ricorrente non ha potuto appor- tare degli elementi sufficienti al fine di rendere verosimile che l’uomo ivi rappresentato fosse effettivamente suo figlio. Nonostante umanamente si comprendano i motivi che hanno condotto il patrocinatore a ritenere oppor- tuno di non mostrare tale mezzo di prova al ricorrente (cfr. atto SEM

n. 41/1) e ciò anche in considerazione del suo stato di salute (cfr. in parti- colare Certificato medico del 16 luglio 2021 del […]), tale mezzo di prova non è atto a rendere verosimili le sue dichiarazioni. Non solo non è possi- bile stabilire se si tratti effettivamente del figlio ma, poi, le circostanze rela- tive al suo ottenimento destano seri dubbi in merito alla sua attendibilità: la

D-2518/2021 Pagina 12 signora (…), di religione musulmano sciita, vicina di casa del ricorrente, avrebbe trasmesso tale documento alla di lui moglie avendolo ricevuto a sua volta da terze persone, la cui identità è tutt’ora sconosciuta (cfr. atto SEM n. 57/10, R52-R54). Non si comprendono neppure i motivi per i quali tale mezzo di prova sia pervenuto al ricorrente oltre cinque anni dopo la presunta morte del figlio; incomprensione alla quale quest’ultimo non rie- sce a dare una spiegazione logica (cfr. atto SEM n. 57/10, R54-R56). A titolo abbondanziale si rileva infine che il video è disponibile anche in rete, pubblicato già nel 2019. Ne consegue che il ricorrente, contrariamente a quanto da lui sostenuto (cfr. ricorso del 28 maggio 2021, pag. 5), non ha subito alcuna violazione del proprio diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Sviz- zera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). 4.3.5 Per quanto riguarda infine i documenti trasmessi dal ricorrente in se- guito alla chiusura dello scambio di scritti, il Tribunale rileva quanto segue. L’originale della tessera di (…) è stato trasmesso solamente il 23 ago- sto 2022. Non essendone stata menzionata l’esistenza precedentemente, è altamente probabile che lo stesso sia stato prodotto, come affermato dall’autorità inferiore, a soli scopi di causa (cfr. duplica del 22 luglio 2021 recte: 2022, pag. 1). La stessa sorte è riservata ai messaggi di minacce pervenuti al ricorrente tramite Facebook e inoltrati al Tribunale il 27 otto- bre 2022, i quali potrebbero essere stati inviati da chiunque in assenza di un autore determinato e determinabile. 4.4 4.4.1 Ciò posto, il Tribunale deve ora esaminare se le restanti dichiarazioni del ricorrente, considerate verosimili, adempiono le condizioni poste dall’art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi per il riconoscimento della qualità di rifugiato. 4.4.2 Nel caso in narrativa occorre constatare come il ricorrente abbia avuto problemi con l’esercito del (…) a partire dal (…) (cfr. atto SEM

n. 79/13, R12) e sia stato, successivamente, e meglio a partire dal (…), oggetto di persecuzioni da parte del gruppo paramilitare (…) (cfr. atti SEM

n. 57/10, R39; 79/13, R13). 4.4.3 Per quanto concerne le persecuzioni subite dall’esercito del Mahdi, il ricorrente ha affermato che lo scopo di tale milizia fosse quello di effettuare una pulizia etnica con l’obiettivo di costringere le famiglie di appartenenza religiosa sunnita a lasciare G._______ (cfr. atto SEM n. 79/13, R27). In seguito alla sua partenza dalla città e al suo ritorno nel (…), egli non è tuttavia più stato contattato da tale organizzazione, la quale nel frattempo

D-2518/2021 Pagina 13 sarebbe stata soggetta a modificazioni interne (cfr. atto SEM n. 79/13, R39- R41). V’è dunque da concludere che, sulla base di tali elementi, non si possa partire dall’assunto che il ricorrente aveva, al momento del proprio espatrio, un fondato timore di essere oggetto di persecuzioni ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi. 4.4.4 Per quanto riguarda, invece, le presunte persecuzioni commesse da parte dei membri di (…), esse sono state considerate dallo scrivente Tribu- nale inverosimili (cfr. supra consid. 4.3) cosicché un esame della loro rile- vanza ai sensi dell’asilo non risulta essere necessario. 4.5 È dunque a giusto titolo che la SEM ha considerato inverosimili le di- chiarazioni relative alla presunta sorveglianza della sua abitazione e al pre- sunto rapimento dei suoi figli, come pure delle persecuzioni subite dall’or- ganizzazione (…) (cfr. supra consid. 4.3). Per quanto riguarda invece le restanti dichiarazioni, non andava riconosciuta al medesimo, in assenza di un timore fondato di persecuzione, la qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi (cfr. supra consid. 4.4). 5. Alla luce di quanto sopra, l’autorità inferiore non ha dunque violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi). La decisione della SEM del 27 aprile 2021 dev’essere confermata e le censure sollevate respinte. 6. Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudi- ziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, esse non vengono prelevate. 7. La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci- fra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D-2518/2021 Pagina 14 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Manuel Borla Kevin Togni

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