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D-2388/2010

D-2388/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-04-15 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Comunicazione a: ricorrenti, tramite il Centro di registrazione e di procedura di I._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Centro di registrazione e di procedura di I._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza ai ricorrenti e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) J._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  3. Comunicazione a: ricorrenti, tramite il Centro di registrazione e di procedura di I._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Centro di registrazione e di procedura di I._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza ai ricorrenti e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) J._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2388/2010/cac {T 0/2} Sentenza del 15 aprile 2010 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérald Bovier; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), C._______, nato il (...), D._______, nata il (...), E._______, nata il (...), Serbia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 7 aprile 2010 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato, per loro stessi e per i loro figli, in data (...) in Svizzera, i verbali d'audizione del 10 marzo 2010 degli interessati e del figlio C._______, nonché quelli del 29 marzo 2010 degli interessati e del 30 marzo 2010 relativo al figlio C._______, la decisione dell'UFM del 7 aprile 2010, notificata agli interessati il giorno medesimo (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato il 9 aprile 2010 dagli insorgenti per loro e per i loro figli (cfr. timbro del plico raccomandato), la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta a codesto Tribunale in data 12 aprile 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno dichiarato di essere di etnia rom, originari di F._______ (Repubblica della Serbia) dove avrebbero sostanzialmente visssuto sino al loro espatrio nel (...), che i richiedenti hanno affermato di essere espatriati, a causa dei problemi che avrebbero avuto con i membri di una famiglia di origine albanese proveniente dal Kosovo, detti "G._______", i quali avrebbero minacciato gli interessati e maltrattato loro figlio C._______, a causa della loro etnia rom; che, infatti, un mese prima del loro espatrio, i cinque fratelli della famiglia albanese avrebbero in due occasioni malmenato e insultato il figlio C._______ mentre rincasava da scuola; che, inoltre, la seconda volta, nel corso della serata, i suddetti aggressori e il loro padre si sarebbero recati a casa degli interessati muniti di pistole e li avrebbero minacciati di lasciare la loro abitazione entro un paio d'ore; che, a questo, punto, gli interessati avrebbero raccolto le loro cose e si sarebbero rifugiati presso la sorella del ricorrente H._______ a F._______, da dove il giorno seguente sarebbero espatriati, non potendo ottenere in patria alcuna protezione, essendo di etnia rom, che, nella decisione del 7 aprile 2010, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Repubblica della Serbia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dai richiedenti e dal figlio David sono inverosimili, siccome vaghe, illogiche e contraddittorie, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione del loro allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, gli insorgenti contestano in primis che la Serbia possa essere considerata un Paese sicuro, in quanto essi sarebbero stati vittime di gravi persecuzioni; che, pertanto, nel loro caso sarebbero emersi quantomeno indizi di persecuzioni, secondo un'accezione ampia e un grado di prova ridotto, per cui l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della loro domanda d'asilo; che, peraltro, i ricorrenti sottolineano che lo stesso UFM avrebbe ammesso la possibile esistenza di pregiudizi contro i rom, i quali - come sarebbe il caso per i ricorrenti - sono vittime di minacce e violenze; che, d'altronde, essi fanno valere che, non avendo protezione da parte della Polizia, essi avrebbero avuto troppa paura a denunciare le persecuzioni subite; che, inoltre, le contraddizioni rilevate dall'UFM non sarebbero tali da giustificare una decisione di non entrata nel merito, e l'autorità inferiore non avrebbe tenuto conto delle allegazioni dettagliate che avrebbero fornito e del fatto che gli avvenimenti resi sarebbero stati vissuti da punti di vista differenti tra lui, la moglie e il figlio; che, in secondo luogo, i ricorrenti contestano la decisione di rinvio verso la Serbia, alla luce delle persecuzioni subite e espresse nel corso delle audizioni, nonché ritenuta la grave forma di (...) di cui soffrirebbe la ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM secondo cui essa sarebbe in buona salute; che, infatti, nel primo foglio di trasmissione di informazioni mediche del (...), vi sarebbe indicato che la ricorrente presenta sintomi di (...), mentre che, nel secondo del (...), sarebbe indicato che la consultazione sarebbe finalizzata al controllo delle (...); che, di conseguenza, la decisione dell'UFM si baserebbe su un accertamento dei fatti erroneo; che, inoltre, nel caso del loro allontanamento, la ricorrente sarebbe esposta a grave pericolo per la vita poiché - a causa delle condizioni economiche e delle discriminazioni - non sarebbe possibile ricevere le cure necessarie in Serbia; che, peraltro, alla luce dell'insicurezza della situazione generale in Serbia, nonché dell'assenza di garanzie di protezione da parte dello Stato serbo, il loro rinvio in Serbia sarebbe inesigibile, che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della loro domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che hanno, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d'indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi s'intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall'art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 6 marzo 2009, la Repubblica della Serbia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, gli insorgenti non sono stati in grado di abbozzare minimamente l'identità delle persone da cui pretenderebbero essere perseguitate; che, infatti, sia il padre, la madre che anche loro figlio hanno dichiarato espressamente di non conoscere il nome dei membri della famiglia di cui sarebbero stati vittime (cfr. verbale d'audizione del 10 marzo 2010 del ricorrente pag. 7, della ricorrente pag. 7 e del figlio pag. 6, nonché verbale d'audizione del 29 marzo 2010 del ricorrente D12-14, della ricorrente D16-17 e del 30 marzo 2010 del figlio D28) né il nome della famiglia stessa (cfr. verbale d'audizione del 10 marzo 2010 del ricorrente pag. 7) né il quartiere in cui la famiglia vivrebbe (cfr. verbale d'audizione del 29 marzo 2010 del ricorrente D16, della ricorrente D19 e del 30 marzo 2010 del figlio D30); che la mancanza di tali informazioni da parte dei ricorrenti risulta alquanto incredibile e illogica, allorquando, in particolare, il ricorrente ha dichiarato che nel suo Paese "[...] tutti sanno tutto [...]" (cfr. verbale d'audizione del 29 marzo 2010 del ricorrente D8), "[...] si sa chi sono loro, chi è la loro famiglia [...]" (cfr. ibidem D33) e "[...] tutti più o meno sanno chi sono [...]" (cfr. ibidem D33); che, inoltre, risulta altrettanto illogico credere che i presunti malfattori, di cui non si conosce l'identità come detto, abbiano cominciato a perseguitare i ricorrenti, in special modo loro figlio, solo durante il mese anteriore al loro espatrio, ed in particolare in due occasioni, tra il (...) e il (...) (cfr. verbale d'audizione del 10 marzo 2010 dei ricorrenti), dal momento in cui, secondo le dichiarazioni degli insorgenti, la famiglia in questione si sarebbe trasferita nella loro zona ben due o tre anni prima (cfr. verbale d'audizione del 29 marzo 2010 del ricorrente D39 e della ricorrente D22); che, infatti, se i ricorrenti fossero stati effettivamente il bersaglio di persecuzioni da parte dei loro malfattori, quest'ultimi non avrebbero atteso certo anni per attivarsi contro di loro, che a ciò aggiungasi che i ricorrenti non sono stati nemmeno in grado di indicare il motivo per cui sarebbero stati vittime di persecuzioni da parte dei loro aggressori, limitandosi in maniera del tutto generale a far riferimento alla loro appartenenza etnica quale causa principale (cfr. verbale d'audizione del 10 marzo 2010 dei ricorrenti), come del resto hanno preteso in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 2); che, orbene, la sola appartenenza dei ricorrenti all'etnia rom non giustifica il riconoscimento in loro favore di un timore fondato di essere esposti a persecuzioni o pregiudizi; che, infatti, sebbene si siano verificate negli scorsi anni delle azioni contro questa minoranza, da un lato, non si può considerare che i rom in Serbia siano vittime di atti di violenza o di gravi discriminazioni o che rischino d'esserlo in maniera sistematica e generalizzata; che, d'altra parte, non si può nemmeno ritenere che le autorità serbe rinuncino in maniera generale a perseguire i responsabili di tali azioni o tollerino tali comportamenti (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale E-4666/2006 del 27 marzo 2009 consid. 2.2), che, pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni che toccano proprio gli elementi essenziali del racconto dei ricorrenti, v'è ragione di ritenere che sono palesemente inverosimili le allegazioni dei ricorrenti circa le asserite persecuzioni di cui sarebbero oggetto in patria, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi inattendibili della loro vicenda oppure la pertinenza delle numerose contraddizioni rilevate dall'UFM, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti nella Repubblica della Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, del resto, in sede di ricorso, i ricorrenti non hanno fatto valere alcunché in tal senso, che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, nella Repubblica della Serbia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, pertanto, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei ricorrenti; che, infatti, i ricorrenti sono giovani ed hanno entrambi una formazione scolastica nonché vantano anni d'esperienza nell'ambito di un'attività lucrativa (cfr. verbale d'audizione del 10 marzo 2010 dei ricorrenti pag. 3); che, il loro figlio maggiore, così come le figlie più giovani, hanno sempre vissuto in patria con i genitori, dove C._______ ha potuto essere scolarizzato e presumibilmente anche le sue sorelle; che, inoltre, i ricorrenti dispongono in patria di una densa rete famigliare e sociale, ritenuto che vivono in loco ancora diversi loro parenti (cfr. verbale d'audizione del 10 marzo 2010 dei ricorrenti pag. 4), che, inoltre, gli insorgenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, infatti, il (...) di cui pretenderebbe soffrire la ricorrente non costituisce un grave problema di salute, tanto più che tale patologia non è stata corroborata da alcun mezzo di prova adeguato, e meglio da un rapporto medico dettagliato; che, i ricorrenti si sono limitati a produrre in sede di ricorso semplicemente i fogli di trasmissione, nonché i test sulla (...) che tuttavia nulla comprovano circa l'asserita gravità della malattia o il bisogno di cure speciali che non potrebbero essere garantite nel loro Paese d'origine, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando la necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi), oltre alle carte d'identità che già possiedono (cfr. risultanze processuali); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: ricorrenti, tramite il Centro di registrazione e di procedura di I._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Centro di registrazione e di procedura di I._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza ai ricorrenti e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) J._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: