Asilo e allontanamento (procedura celere) | Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 16 dicembre 2022
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Bundesverwal tungsgeri cht T ri bunal admi ni strati f fédéral T ri bunal e amm ini strati vo federal e T ri bunal admi ni strati v federal
Corte IV D-233/2023
S e n t e n z a d e l 1 4 f e b b r a i o 2 0 2 5 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yanick Felley; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (…), Gambia, patrocinato da Cristina Tosone, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (…), ricorrente,
contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 16 dicembre 2022 / N (…).
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Fatti: A. A.a L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 6 agosto 2022. A.b Il 17 novembre 2022 l’interessato ha svolto una prima audizione sui motivi d’asilo. Il seguente 12 dicembre 2022, egli è stato sentito in un’ulte- riore audizione approfondita sui motivi di asilo. Nell’ambito dei precitati verbali, in sunto e per quanto qui di rilievo, il richie- dente ha narrato di essere cittadino gambiano di etnia B._______, di es- sere nato e cresciuto a C._______ e di aver trascorso i 10 anni antecedenti l’espatrio, in data (…), a D._______ distretto di E._______. Egli ha soste- nuto di essere espatriato a causa del proprio orientamento sessuale, in quanto egli avrebbe fatto coming out dopo che il padre lo avrebbe minac- ciato di farlo sposare con la cugina. La discussione scaturita sarebbe al- tresì stata sentita dai vicini, costringendolo a fuggire in F._______ dallo zio, sino a quando, in data (…), il padre lo ha costretto a tornare in Gambia, per poi rinchiuderlo in una stanza per 3 giorni senza cibo e acqua, ferendolo alla gamba con dell’acqua bollente. In seguito egli sarebbe riuscito a fug- gire ed espatriare. In caso di ritorno in Gambia egli teme di essere ucciso dal padre a causa della sua omosessualità. A sostegno della sua domanda d’asilo l’interessato ha prodotto gli originali della sua carta d’identità e del passaporto, oltre che due foto in copia. A.c Il 13 dicembre 2022 gli atti rilevanti e la bozza di decisione sono stati trasmessi alla rappresentante legale del richiedente. Il successivo 15 di- cembre 2022, la rappresentante legale ha trasmesso un proprio parere in merito. B. Per il tramite della decisione del 16 dicembre 2022 – notificata il medesimo giorno (cfr. atto della SEM n. [{…}]-29/1) – la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo, non- ché ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e ne ha pronun- ciato l’esecuzione. C. Con ricorso del 16 gennaio 2023, l’interessato è insorto al Tribunale
D-233/2023 Pagina 3 amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la decisione dell’autorità inferiore testé citata, chiedendo a titolo principale il riconosci- mento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera. In subordine, ha richiesto la concessione dell’ammissione provvisoria. In ul- teriore subordine ha postulato la restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame della fattispecie. Contestualmente ha pure presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e tasse. D. In data 27 dicembre 2023 il ricorrente ha comunicato al Tribunale che egli intratterrebbe una relazione sentimentale con un uomo del canton G._______. Inoltre, nel frattempo è stato rilevato che egli è positivo all’HIV. In tal senso egli ha prodotto i risultati di laboratorio. E. Il 19 settembre 2024 il ricorrente ha trasmesso un nuovo scritto con cui comunica che egli sarebbe intenzionato a sposarsi con l’uomo con cui in- trattiene una relazione in Svizzera. Inoltre egli ha iniziato uno stage come addetto all’economia domestica, allegandovi il relativo contratto. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una de- cisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
D-233/2023 Pagina 4 giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Il ricorso manifestamente fondato, ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se- condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. Nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto inverosimili le allegazioni del richiedente, in quanto non sufficientemente motivate in punti essenziali e non concrete, dettagliate e circostanziate, così da dare l’impressione che gli eventi addotti non siano stati personalmente vissuti. In particolare l’au- torità di prime cure ha ritenuto la discussione avuta con il padre circa la propria omosessualità priva di dettagli e nonostante egli si sia stato solle- citato a fornire ulteriori dettagli egli non ha aggiunto nulla di sostanziale. Inoltre, a mente della SEM, la descrizione della dinamica secondo la quale i vicini sarebbero venuti a conoscenza della sua omosessualità durante la discussione con il padre non sarebbe verosimile. L’autorità di prime cure ha ritenuto inoltre inverosimile l’episodio di reclusione della durata di 3 giorni per ordine del padre, in quanto l’insorgente non sarebbe riuscito a fornire dettagli in tal senso. La SEM ha inoltre rilevato alcune contraddizioni nel corso delle audizioni, ad esempio in quanto egli ha dichiarato di non aver intrapreso delle relazioni omosessuali in patria, per poi ritrattare in seguito tale dichiarazione. Nemmeno i mezzi di prova sarebbero poi atti a dimostrare le problematiche addotte, in quanto le foto che raffigurerebbero il piede bruciato non è atto a comprovare l’episodio di sequestro da parte del padre. Per quanto concerne la pertinenza, la SEM ha analizzato le di- chiarazioni del richiedente circa il suo vissuto prima dell’espatrio e ha con- cluso che egli sarebbe stato in grado di condurre una vita dignitosa nono- stante la sua omosessualità. Pertanto non sussisterebbero indizi sufficienti per far ritenere che in Gambia egli sarebbe sottoposto ad una pressione psicologica insopportabile. Per tali motivi l’autorità di prime cure non ha riconosciuto al richiedente la qualità di rifugiato e ha respinto la domanda d’asilo. Di conseguenza ne ha ordinato l’allontanamento. Circa
D-233/2023 Pagina 5 l’esecuzione dello stesso, la SEM non ha rilevato motivi ostativi, in quanto egli è un giovane uomo, in buona salute con esperienza lavorativa.
5. 5.1 In primo luogo, occorre chinarsi sulle eventuali lacune formali (viola- zione del diritto di essere sentito e dell’obbligo di motivazione, accerta- mento inesatto ed incompleto dei fatti) in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1 e DTAF 2013/34 consid. 4.2 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di moti- vazione; e per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜH- LER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). 5.2 Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 5.3 Il diritto di essere sentito (art. 29 della Costituzione federale della Con- federazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101] e art. 29 PA), non ha come solo obiettivo di stabilire correttamente i fatti ed assicurare in tal senso la qualità della decisione, bensì pure il diritto, indissociabile dalla personalità e dalla dignità umana, di garantire ad un individuo la partecipa- zione alla presa di decisione che lo concerne (cfr. DTAF 2011/22 consid. 5 con referenze citate). L'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sen- tito e permette ai destinatari e a tutte le persone interessate, di compren- dere ed eventualmente impugnare il provvedimento, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole
D-233/2023 Pagina 6 circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da con- sentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 148 III 30 con- sid. 3.1; 142 II 49 consid. 9.2; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; 136 I 184 consid. 2.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; DTAF 2013/34 consid. 4.1 e relativi riferimenti; 2012/23 consid. 6.1.2). 6. 6.1 Nel suo memoriale ricorsuale del 16 gennaio 2023, l’insorgente ritiene tra le altre cose, sul piano formale, che la SEM non abbia analizzato sotto nessun profilo la questione del matrimonio forzato. Inoltre, mancherebbe, nel contesto dell’analisi della rilevanza dei motivi addotti, un’analisi della propria condizione di omosessuale in Gambia. Ciò anche sotto il profilo della possibilità di ottenere protezione da parte delle autorità statali, ai sensi della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] B. e C. contro Svizzera del 17 novembre 2020, Terza Sezione, 889/19 e 43987/16. Il ricorrente lamenta inoltre una scarna argomenta- zione per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento. 6.1.1 In tal senso, il Tribunale ritiene che effettivamente l’autorità di prime cure non abbia effettuato un’analisi sotto il profilo della verosimiglianza e della rilevanza del matrimonio forzato addotto dal ricorrete e che pure l’omosessualità del ricorrente sia stata analizzata unicamente tenendo in considerazione le sue dichiarazioni circa la sua quotidianità prima di espa- triare, senza tuttavia effettuare un’analisi relativa allo statuto delle persone omosessuali in Gambia, soprattutto in ottica statale, anche ai sensi della sentenza della CorteEDU sopra citata. Inoltre, l’analisi dell’esecuzione dell’allontanamento risulta effettivamente troppo scarna, non avendo al SEM nemmeno menzionato l’omosessualità del ricorrente. 6.1.2 Quindi, vista la mancata analisi di tali aspetti, vi è modo di rilevare che vi è una lacuna nella motivazione della decisione. Tale violazione non può tuttavia essere sanata da questo Tribunale risultando l'amministra- zione delle prove troppo gravosa ed al fine di salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, poiché l'insorgente potrà nuovamente con- testare questi punti, i quali, per definizione, saranno nuovi (cfr. DTAF 2019 1/5 consid. 2.3). 6.1.3 Di conseguenza, in conformità all'art. 61 cpv. 1 PA, il ricorso è accolto ed i punti 1 a 5 del dispositivo della decisione della SEM del 16 dicembre 2022 sono annullati. Gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità inferiore
D-233/2023 Pagina 7 affinché la stessa proceda a completare – se necessario – l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della pre- sente sentenza, alle censure presenti nell’allegato ricorsiaule e delle se- guenti istruzioni vincolanti. 6.1.4 La SEM è in particolare tenuta ad esaminare in maniera approfondita e motivata – se del caso adoperandosi nelle necessarie verifiche – la que- stione del matrimonio forzato e dell’omosessualità in Gambia. Dovrà tenere presente la nuova situazione di fatto, vista la positività all’HIV dell’insor- gente nel frattempo constatata. Una volta esperita tale analisi, la SEM do- vrà quindi emanare una nuova decisione che tenga conto, sia dal profilo della verosimiglianza, sia da quello della rilevanza, delle risultanze otte- nute, motivando in modo chiaro, completo e non contraddittorio il suo nuovo provvedimento. 6.1.5 Qualora la SEM dovesse nuovamente respingere la domanda d’asilo e non riconoscere lo statuto di rifugiato al ricorrente, essa avrà premura di valutare la presenza di ostacoli per l’esecuzione dell’allontanamento alla luce della situazione politica e sociale attualizzata in Gambia nei confronti di una persona con orientamento omosessuale e HIV positiva. Inoltre dovrà valutare se il suo stato di salute sia o meno ostativo all’esecuzione dell’al- lontamento. 6.2 Alla luce dell’esito succitato del ricorso, il Tribunale può inoltre esimersi dall’esaminare le ulteriori e residuali censure. 7. Visto l’esito della procedura, non vengono riscosse spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e l’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anti- cipo, presentata dall’insorgente nel gravame, risulta pertanto priva d’og- getto. 8. 8.1 In seguito, ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso, se am- mette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della
D-233/2023 Pagina 8 pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tri- bunale fissa l’indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). 8.2 Nella fattispecie, ai sensi dell’art. 111ater LAsi, non sono attribuite in- dennità ripetibili in quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell’art. 102h LAsi. 9. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
D-233/2023 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 16 dicembre 2022 è annul- lata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non vengono assegnate indennità ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Adriano Alari
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