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D-2338/2011

D-2338/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-12-15 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente e sono compensate con l'anticipo versato in data 7 settembre 2011.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Bruno D'Amaro Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente e sono compensate con l'anticipo versato in data 7 settembre 2011.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Bruno D'Amaro Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2338/2011 Sentenza del 15 dicembre 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliere Bruno D'Amaro. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 22 marzo 2011 / N [...]. Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 11 dicembre 2008 in Svizzera; i verbali d'audizione del 30 dicembre 2008 (di seguito: verbale 1) e del 29 aprile 2009 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del 22 marzo 2011, notificata all'interessato in data 25 marzo 2011 (cfr. avviso di ricevimento [act. A17]), con la quale detto Ufficio ha respinto la succitata domanda d'asilo e ha contestualmente pronunciato l'allontana-mento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile; il ricorso del 20 aprile 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 21 aprile 2011) contro la menzionata decisione dell'UFM con il quale il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, ed alla concessione dell'asilo con contestuale domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; l'ordinanza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 26 aprile 2011 con la quale ha informato il ricorrente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura; la decisione incidentale del 19 agosto 2011 del Tribunale con la quale il ricorrente è stato invitato a versare entro l'8 settembre 2011 un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali giusta l'art. 63 cpv. 4 e 5 dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dopo aver respinto la domanda d'assistenza giudiziaria del ricorrente, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; il pagamento dell'anticipo delle presunte spese processuali effettuato dal ricorrente il 7 settembre 2011; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5); che dalle audizioni si evince che l'interessato è cittadino iracheno, originario del villaggio di Sirie (Iraq), nel comune di Sheladeze, in provincia di Dohuk, di etnia curda e confessione sunnita, con ultimo domicilio nel comune originario (cfr. verbale 1, pagg. 1 seg.); che il richiedente ha dichiarato di essere espatriato in quanto, sarebbe stato costretto a fuggire a causa delle attività svolte in seno ad un partito politico illegale (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 6); che, infatti, dal 21 febbraio 2006 l'interessato sarebbe entrato a far parte del partito di opposizione curdo "G._______", legato al vecchio regime baathista iracheno, il cui leader sarebbe stato H._______ (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 7); che avrebbe distribuito a più riprese volantini di propaganda ed altro materiale politico, sia ai membri del partito che agli studenti della sua scuola e che detto movimento politico avrebbe effettuato delle attività segrete (cfr. verbale 1, pag. 4); che, in seguito, egli - presumibilmente il 3 dicembre 2008 - avrebbe ricevuto una telefonata da parte del suo responsabile del partito, "H._______", il quale gli avrebbe spiegato che egli sarebbe costretto a fuggire, siccome le sue attività politiche sarebbero state scoperte (cfr. verbale 1, pag. 5); che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le dichiarazioni del richiedente non soddisfano le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi; che, anzitutto, il ricorrente si sarebbe contraddetto in merito alla data e alle informazioni trasmessegli telefonicamente; che, durante la prima audizione, il richiedente avrebbe fatto risalire la telefonata al 2 dicembre 2008, mentre durante l'audizione sui motivi d'asilo, egli avrebbe citato il 3 dicembre 2008; che, inoltre, il richiedente si sarebbe contraddetto adducendo dapprima che sarebbero state scoperte le attività di parecchie persone del partito, e in un secondo tempo che sarebbero state portate alla luce soltanto le sue; che, i propositi del richiedente sarebbero stereotipati e superficiali, sia per quanto riguarda il suo reclutamento, sia per quanto riguarda i suoi rapporti con i superiori e il suo impegno politico concreto; che, infatti, il richiedente si sarebbe limitato a citare i nomi dei responsabili del partito, senza specificarne le funzioni e le attività; che egli non sarebbe stato in grado di spiegare in che modo venivano distribuiti i volantini di propaganda e non avrebbe fornito nessun dettaglio sul contenuto specifico dei volantini che avrebbe distribuito, né sulla maniera in cui avrebbe contattato i suoi colleghi di partito; che, infine, il richiedente non avrebbe fornito alcuna precisazione in merito alle persone che lo avrebbero ricercato al suo domicilio dopo la sua partenza, né avrebbe indicato concretamente l'appartenenza politica o l'identità di queste persone; che peraltro, il richiedente - con il presunto avvertimento tramite la telefonata del responsabile del partito - avrebbe appreso da terzi l'esistenza di un fondato timore di persecuzione ed inoltre il richiedente non sarebbe stato in grado di spiegare chi si trovasse all'origine dell'informazione; che da sola, l'informazione trasmessa da terzi non sarebbe atta a giustificare l'esistenza di un timore fondato di persecuzione; che, inoltre, il richiedente non sarebbe stato in grado di fornire elementi di prova atti a dimostrare che sarebbe effettivamente ricercato; che, di conseguenza, l'UFM ha ritenuto che il racconto del richiedente non consentirebbe di dedurre l'esistenza di un fondato timore di persecuzione e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq - segnatamente verso una delle tre province nord-irachene (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) - siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM, sostenendo che egli non si sarebbe contraddetto; che, infatti, per quello che riguarda la comunicazione da parte del suo responsabile del partito, avrebbe fornito due date (2 e 3 dicembre 2008) diverse, poiché le date si riferirebbero a domande non identiche; che, durante la prima audizione gli sarebbe stato chiesto quando sarebbe stato scoperto ed avrebbe risposto il 2 dicembre 2008, mentre nella seconda audizione gli sarebbe stato domandato quando il di lui capo gli avrebbe comunicato detta informa-zione ed avrebbe risposto il 3 dicembre 2008; che, inoltre, nemmeno per quello che riguarda il numero delle persone identificate, non ci sarebbe stata nessuna contraddizione, avendo specificato, nel corso della seconda audizione, di essere l'unica persona identificata; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo e in via sussidiaria, la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo giudizio; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati; che esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi); che, il timore delle persecuzioni future, conformemente a quelle elencate all'art. 3 LAsi, contengono un elemento oggettivo, in relazione ad una specifica situazione legata ai fatti, e integra rispettivamente nella sua definizione un elemento soggettivo; che, sarà riconosciuto come rifugiato, colui che ha delle buone ragioni, ossia delle ragioni oggettivamente riconoscibili da un terzo (elemento oggettivo), di temere (elemento soggettivo) di subire sicuramente in un prossimo futuro una persecuzione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 1 consid. 6 e GICRA 1998 n. 4 consid. 5d); che, quo all'elemento soggettivo, l'autorità deve tener conto degli antecedenti del ricorrente, segnatamente l'esistenza di persecuzioni anteriori, e della sua appartenenza ad un gruppo etnico, religioso, sociale o politico che lo esporrebbe in special modo a tali persecuzioni (cfr. ibidem); che, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 7; GICRA 1994 n. 24 e GICRA 1993 n. 11); che, per quanto concerne l'elemento oggettivo, il timore deve essere fondato su degli indizi concreti che possono lasciare presagire l'avvenimento, in un futuro prossimo e con un'alta probabilità, di misure statali determinanti giusta l'art. 3 LAsi; che, non é sufficiente, in questa ottica, riferirsi a delle minacce ipotetiche, che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. ibidem); che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21); che le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1, GICRA 1995 n. 23); che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni, non corroborate da elementi consistenti; che, inoltre, l'insorgente, con riferimento ai fatti evocati, si è limitato a pure congetture non fondate su alcuno indizio oggettivo; che, a titolo d'esempio, le allegazioni del ricorrente sono prive di prove, in quanto, egli non è stato in grado di descrivere in nessun modo le persone dalle quali sarebbe ricercato (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag 4), nonché da cosa concretamente sarebbe fuggito; che, egli non ha fornito nessun elemento di prova circa i suoi persecutori, nemmeno dopo aver asserito di essere stato informato che, alcuni giorni dopo la sua partenza, persone armate sarebbero venute a casa sua a ricercarlo (cfr. verbale 2, pag. 4); che, inoltre, sempre in merito alle attività politiche svolte da parte del ricorrente, egli non è stato in grado di fornire nessun dettaglio di come avrebbe partecipato alla propaganda politica, né del contenuto di essa come neanche del partito stesso di cui egli sarebbe stato membro; che, inoltre, il ricorrente non ha saputo spiegare, nemmeno con una certa precisione, come e quando sarebbero stati distribuiti i volantini di propaganda; che egli, soprattutto, non è stato in grado di indicare il contenuto specifico dei volantini che avrebbe distribuito in 30 o 40 diverse occasioni (cfr. verbale 2, pag. 8); che egli ha semplicemente affermato che sul volantino vi era scritto che esisterebbe un altro partito il quale tra le altre cose difenderebbe i diritti dell'umanità (cfr. verbale 2, pag. 7); che, inoltre, al ricorrente non sarebbero note né le attività degli esponenti del suo partito - di cui però conoscerebbe i rispettivi nomi - né quanti membri esso conterebbe (cfr. verbale 2, pag. 8); che egli si è anche contraddetto, come evidenziato rettamente dall'autorità inferiore, asserendo due opzioni differenti per quello che riguarda il numero delle persone di cui attività politica sarebbe stata scoperta (cfr. verbale 2, pag. 7); che, infatti, dapprima il ricorrente ha dichiarato che il responsabile del partito gli avrebbe comunicato al telefono che non solo le sue attività politiche, ma anche quelle di molte altre persone, sarebbero state scoperte (cfr. verbale 2, pag. 7), per poi dichiarare in seguito, di essere stato informato telefonicamente del fatto che solo le sue attività politiche sarebbero state scoperte, ragione per la quale egli avrebbe dovuto lasciare immediatamente il suo Paese d'origine (cfr. verbale 2, pag. 9); che, in secondo luogo - come rettamente osservato dall'autorità inferiore - conformemente alla giurisprudenza e alla dottrina nonché alla prassi permanente del Tribunale, per giustificare l'esistenza di un fondato timore di persecuzioni future, non basta aver appreso da terzi che si è ricercati (cfr. Alberto Achermann/Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Walter Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Friburgo 1991, p. 44; Walter KÄlin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte-sul-Meno 1990, pag. 144); che, il ricorrente, dichiarando di aver appreso, della possibilità di minacce a causa delle sue attività politiche, dal suo responsabile del partito solo telefonicamente, egli, difatti, fa valere solo dichiarazioni trasmesse da terzi, le quali non sono appropriate a giustificare l'esistenza di un timore fondato di persecuzione; che, quo all'elemento soggettivo del timore fondato, dai fatti, in primo luogo, non si evince l'esistenza di persecuzioni anteriori; che, non avendo vissuto nel Paese d'origine prima della fuga degli accaduti negativi da parte di privati, né essendo stato vittima di persecuzione statali, una persona ragionevole, in una simile situazione, non avrebbe sviluppato il timore di essere perseguito come lo ha fatto il ricorrente; che, una persona ragionevole ed accorta, dopo la telefonata del superiore di partito avrebbe dapprima cercato almeno approssimativamente di verificare la situazione di possibile pericolo, per esempio contattando altri membri del partito; che, per conseguenza, non vi sono i presupposti per giustificare un fondato timore soggettivo; che, sul piano oggettivo, - valutando le allegazioni del ricorrente - egli non è stato in grado di rendere verosimile il timore fondato di persecuzione, in quanto le sue ragioni non sono fondate su indizi concreti e validi da lasciar presupporre che in un prossimo futuro, con un alta probabilità, egli possa essere esposto a pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, infatti, il ricorrente si è riferito solamente a minacce ipotetiche, asserendo che certe persone, collegate alla sua identificazione politica, potrebbero diventare in un qualsivoglia modo pericolose per lui; che, egli nel suo Paese d'origine sarebbe potuto diventare vittima di ricatto e torture allo scopo di dover fornire informazioni concernenti l'organizzazione del suo partito; che dall'atto ricorsuale non emergono fatti nuovi che rendono verosimile un fondato timore di persecuzione; che, soprattutto non vi sono gli elementi di prova rispettivamente di verosimiglianza per dedurre, che in caso di mancata fuga, egli sarebbe stato sicuramente arrestato, torturato e forse avrebbe rischiato la sua vita; che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati non adempiono i criteri sopraccitati di rilevanza, in quanto le dichiarazioni dell'insorgente non consentono di dedurre l'esistenza di un fondato timore di persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi; che, pertanto, la mancanza di dettagli e di prove conduce quindi a desumere che le asserite ed in un futuro possibili persecuzioni non siano altro che un pretesto costruito dal ricorrente per fondare la sua domanda d'asilo; che, per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione dell'UFM; che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi); che, il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9); che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamento; che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che per gli stessi motivi sopra elencati non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, inoltre, nel Nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata ed il contesto politico non è talmente teso da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile; che, segnatamente, lo stato di sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese, come pure la situazione dei diritti dell'uomo la quale è migliore rispetto alle zone nel Sud e nel centro dell'Iraq; che, inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure relazioni con i partiti al potere (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8); che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, celibe, senza figli o obblighi familiari e disporrebbe di un'ottima formazione scolastica, essendo studente ed avendo frequentato il liceo scientifico al quale prima dell'espatrio si sarebbe trovato nell'ultimo anno (cfr. verbale 1, pag. 2); che, soprattutto, egli dispone di una densa rete familiare e sociale a F._______, dove peraltro egli è nato ed ha trascorso la maggior parte della sua vita (cfr. verbale 1, pag. 1); che, segnatamente, i suoi genitori, tre fratelli, tre sorelle, quattro zii e tanti cugini risiederebbero tutt'ora nella regione di F._______ (cfr. verbale 1, pag. 3); che, per conseguenza, la sua famiglia potrà aiutarlo nel reinserimento sociale, professionale o, eventualmente scolastico; che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine e segnatamente a F._______ è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che, ne consegue, che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; che l'autorità inferiore non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che le spese processuali sono compensate con l'anticipo tempestivamente versato in data 7 settem-bre 2011; che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente e sono compensate con l'anticipo versato in data 7 settembre 2011.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Bruno D'Amaro Data di spedizione: