Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 27 febbraio 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwal tungsgeri cht T ri bunal admi ni strati f fédéral T ri bunal e amm ini strati vo federal e T ri bunal admi ni strati v federal
Corte IV D-1983/2024
S e n t e n z a d e l 1 8 m a r z o 2 0 2 5 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), William Waeber, Susanne Bolz-Reimann, cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (…), Turchia, patrocinato dal MLaw Gianluca Schlaginhaufen, (…), ricorrente,
contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 27 febbraio 2024 / N (…).
D-1983/2024 Pagina 2 Fatti: A. A.a L’interessato, di etnia curda e originario di B._______, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 23 luglio 2023. Il 18 dicembre seguente, ha sostenuto dinanzi alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) un’audizione approfondita sui motivi d’asilo. Egli ha sostanzialmente addotto di essere perseguitato a causa della sua attiva di collaborazione con il Partito Democratico dei Popoli (in turco Halkların Demokratik Partisi [HDP]), iniziata all’età di 14 anni. In particolare, ha riferito di essere stato coinvolto nella campagna elettorale occupandosi della gestione dei veicoli e della sicurezza. Il suo quartiere sarebbe stato costantemente sorvegliato dalla polizia che lo avrebbe ripetutamente minacciato affinché si distan- ziasse dal partito. Durante le manifestazioni nel periodo elettorale, gli agenti lo avrebbero inoltre fermato, imponendogli di abbassare la musica; nonostante la sua collaborazione, sarebbe comunque stato vittima di per- cosse al petto e altre violenze. Inoltre, in due occasioni, sarebbe stato pre- levato dalla polizia a bordo di un’auto bianca, minacciato con una pistola e picchiato mentre gli veniva intimato di prendere le distanze dall’HDP. Suc- cessivamente, durante un’operazione all’alba, sarebbe stato prelevato dalla sua abitazione condotto in commissariato, rinchiuso in cella e tortu- rato per ore con un manganello, nel tentativo di costringerlo a collaborare con le autorità fornendo informazioni sui finanziamenti e sulle dinamiche interne al partito. Solo l’intervento del suo avvocato ne avrebbe permesso la liberazione; questi gli avrebbe poi consigliato di fuggire all’estero. Il ri- chiedente sarebbe dunque espatriato il 20 luglio 2023 e, cinque giorni dopo, sarebbe stato emesso un mandato di accompagnamento coattivo nei suoi confronti nell’ambito di un’inchiesta penale per il reato di propa- ganda terroristica. Egli teme quindi che, in caso di rimpatrio, le autorità lo incarcererebbero, lo torturerebbero e lo ucciderebbero, considerandolo in- fatti un terrorista (cfr. atto SEM n. […]-30/18).
A.b L’interessato ha versato agli atti i seguenti mezzi di prova:
– Rapporto di trasmissione all’Ufficio di preparazione della procura generale allestito dal Comando centrale della Gendarmeria della sottoprefettura di C._______ nella provincia di D._______ per i reati di insulto al presidente e di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica (mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1); – Rapporto di trasmissione al Ministero pubblico (n. 2); – Richiesta di mandato di accompagnamento coattivo (finalizzato all’interrogatorio) allestito dal Ministero pubblico di D._______ e indirizzato al Giudice dei provvedimenti coercitivi di E._______ per il reato di propaganda terroristica, datata il (…) 2023 (n. 3); – Decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi di D._______ del (…) 2023 (n. 4);
D-1983/2024 Pagina 3 – Altra decisione di ammissione del (…) 2023 emesso dalla Prima Corte delle Assise criminali di D._______ (n. 5); – Mandato di accompagnamento coattivo del (…) 2023 emesso dal Giudice dei provvedimenti coercitivi di D._______ per il reato di propaganda terroristica (n. 6); – Atto di accusa del (…) 2023 emesso dal Ministero pubblico di F._______ per il reato di insulto al presidente (n. 7).
A.c Il 23 gennaio 2024, la SEM ha infine assegnato la domanda d’asilo alla procedura ampliata.
B. Con decisione del 27 febbraio 2024, notificata il giorno successivo, la SEM non ha riconosciuto all’interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la do- manda d’asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, incari- cando il Cantone di G._______ dell’esecuzione di quest’ultima misura e ritirando l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso.
C. C.a Con ricorso del 2 aprile 2024, l’insorgente – per il tramite del suo av- vocato – avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) concludendo principalmente all’an- nullamento della stessa, al riconoscimento della qualità di rifugiato, alla concessione dell’asilo e, in subordine, all’ammissione provvisoria in Sviz- zera oppure alla restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione. Sul piano procedurale, egli presenta un’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio, con protesta di tasse e spese. Al gravame sono stati acclusi – in copia e senza traduzione – i seguenti do- cumenti giudiziari turchi: – Rapporto d’indagine della polizia turca del (…) 2023 in relazione al reato di propaganda terroristica (cfr. allegato n. 3); – Verbale di scambio tra il procuratore e la polizia del (…) 2023 (n. 4); – Verbale dell’indagine del (…) 2023 (n. 5); – Lettera della polizia del (…) 2023 (n. 6); – Lettera della polizia relativa alla perquisizione domiciliare del (…) 2023 (n. 7); – Richiesta del procuratore per l’emissione di un mandato di accompagnamento coattivo del (…) 2023 (n. 8); – Mandato di accompagnamento coattivo (Yakalama emri) del (…) 2023 in relazione all’inchiesta penale per propaganda terroristica (n. 9); – Lettere del Ministero pubblico (Yakalama Bürosu) del (…) 2023 e (…) 2024 (n. 10-11).
D-1983/2024 Pagina 4 C.b Con scritto del 31 luglio 2024, il patrocinatore del ricorrente ha comu- nicato al Tribunale della cessazione del suo rapporto di lavoro con il ZBA, proponendo contestualmente la nomina quale patrocinatore d’ufficio del si- gnor MLaw Gianluca Schlaginhaufen, anch’egli impiegato presso lo stesso studio legale (atto TAF n. 3).
Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) e ricevibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA. 1.3 Il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. Con il ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina- deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi e dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), né dalle argomenta- zioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. 3.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).
3.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pe- ricolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La nozione di fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella
D-1983/2024 Pagina 5 sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Giusta l'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifu- giato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). In particolare, sono in- verosimili le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determi- nante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina e la giurisprudenza riconoscono determinati elementi per riconoscere la vero- simiglianza delle allegazioni: quest’ultime devono essere sufficientemente fondate, concludenti e plausibili (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).
3.3 3.3.1 Nella sua recente sentenza di riferimento E-4103/2024 dell’8 novem- bre 2024, il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un’orga- nizzazione terroristica secondo l’art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo).
3.3.2 Anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati
– anche in combinazione tra loro – non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (sentenza del TAF E-4103/2024 dell’8 no- vembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]). 3.3.3 Il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure penali assumono una rilevanza per l’asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti con- dizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria repu- tando fondato l’atto d’accusa pronunciato dal ministero pubblico, vi è una preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo, la con- danna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi e la pena inflitta ha un’intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il profilo dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2). A tale riguardo, è stato segnatamente rilevato che, negli ultimi anni, soltanto il 10% delle inchieste penali per il reato di insulto al presidente hanno portato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per
D-1983/2024 Pagina 6 organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr. consid. 8.4). Per determinare se le azioni o le dichiarazioni della persona richiedente d’asilo (in particolare sui social media) sono suscettibili di com- portare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel con- tempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere a un esame individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso con- creto (cfr. consid. 8.5). Infine, non sussistono valide ragioni per ammettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure penali deb- bano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o tratta- menti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento penale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4 consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed infor- mazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4). Per definire l’esistenza di un politmalus o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre invece pro- cedere ad un esame del caso concreto considerando, in particolare, la pre- senza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo. Nel caso di reati commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate le corrispon- denti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in questo senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7).
4. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ritiene anzitutto che le dichiarazioni relative ai maltrattamenti subiti dal ricorrente da parte della polizia non siano verosimili sotto il profilo dell’art. 7 LAsi, in quanto caratterizzate da elementi stereotipati, poco dettagliati e inconcludenti (cfr. decisione avver- sata, pagg. 3-5). La procedura penale per il reato di offesa al presidente non giustificherebbe inoltre il riconoscimento della qualità di rifugiato poi- ché, in primo luogo, non sussisterebbe un rischio significativo di incorrere in una pena sproporzionata e, in secondo luogo, le pubblicazioni a sfondo politico effettuate su Facebook sarebbero, sotto il profilo temporale, stret- tamente legate alla richiesta d’asilo in Svizzera. In questo senso, l’interes- sato avrebbe avviato consapevolmente la procedura penale turca al fine di creare motivi soggettivi e ottenere così protezione in Svizzera. Le attività svolte all’interno dell’HDP non rifletterebbero inoltre un profilo politico di rilievo tale da giustificare il timore oggettivo di persecuzioni rilevanti per l’asilo. Infine, la procedura penale a suo carico sarebbe comunque legittima in base allo Stato di diritto (idem pagg. 5-8).
D-1983/2024 Pagina 7 4.2 Il ricorrente rimprovera tuttavia alla SEM di non aver adeguatamente considerato, sotto il profilo della verosimiglianza, il suo basso livello d’istru- zione nonché le conseguenti difficoltà di comprensione ed espressione. In particolare, egli afferma di aver riscontrato notevoli difficoltà nel compren- dere le domande dell’interrogante, tanto da renderne spesso necessaria la ripetizione o la riformulazione. Anziché riconoscere questa circostanza come un fattore rilevante nella valutazione della sua credibilità, la SEM avrebbe tuttavia messo in dubbio, senza fondati motivi, la veridicità del suo basso grado di alfabetismo e, di riflesso, del suo racconto. L’autorità infe- riore avrebbe inoltre interpretato erroneamente le dichiarazioni sul sup- porto fornito all’HDP, attribuendogli un ruolo di responsabilità nella gestione delle autovetture ch’egli non avrebbe mai rivendicato. Analogamente, la valutazione giuridica dei maltrattamenti subiti dalla polizia sarebbe lacu- nosa, in quanto non terrebbe conto della coerenza delle allegazioni, dei dettagli forniti e dell’uso della narrazione in discorso diretto, tutti elementi che ne rafforzerebbero la verosimiglianza (cfr. ricorso, pagg. 7-11). Sulla rilevanza dei motivi d’asilo, la SEM non avrebbe poi considerato la gravità della sua situazione personale, trascurando in particolare l’esistenza di un’inchiesta penale per il reato di propaganda terroristica, oltre al procedi- mento per il reato di offesa al presidente. Egli sottolinea inoltre il rischio concreto di essere posto in carcerazione preventiva, nonché la probabilità che un’eventuale condanna per propaganda terroristica comporti una pena detentiva senza condizionale. Infine, le pubblicazioni effettuate su Fa- cebook rientrerebbero nel suo diritto fondamentale alla libertà di espres- sione (idem pagg. 12-16).
4.3 4.3.1 A fronte di un’attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale giu- dica anzitutto che non sussistono valide ragioni per discostarsi dalla valu- tazione della SEM in merito all’inverosimiglianza delle asserite violenze di polizia (art. 7 LAsi).
4.3.2 In primo luogo, il ricorrente non ha fornito delle dichiarazioni sufficien- temente fondate e comprovate, nella misura in cui non ha presentato alcun mezzo di prova o documento a sostegno degli episodi di violenza narrati, rispettivamente delle lesioni subite.
4.3.3 In secondo luogo, la veridicità del racconto può essere messa in dub- bio anche sulla base di una valutazione della plausibilità e della conclu- denza logica. In particolare, il richiedente ha affermato di essere stato in- terrogato e maltrattato dalla polizia in tre occasioni a causa della sua attività politica con l’HDP – nonostante non fosse ufficialmente un membro del
D-1983/2024 Pagina 8 partito (cfr. atto SEM n. 30/18 D32) – senza essere tuttavia in grado di for- nire i documenti a comprova di tali interrogatori (idem D33). Un’ulteriore incongruenza emerge poi dal racconto sui presunti sequestri. Egli ha infatti addotto di essere stato catturato due volte a bordo di un’auto bianca della polizia dove sarebbe stato picchiato e minacciato di morte, aggiungendo però che, in occasione del terzo arresto, il suo avvocato sarebbe riuscito ad ottenerne il rilascio (idem D69 e D80). Non è quindi ragionevole ammet- tere che, se effettivamente soggetto a un livello così elevato di persecu- zione (finalizzata alla raccolta di cardinali informazioni sull’HDP), le autorità lo abbiano rilasciato senza prendere ulteriori provvedimenti per impedirne la fuga. Del resto, il mandato di accompagnamento coattivo successiva- mente pronunciato era finalizzato unicamente all’interrogatorio dell’interes- sato. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame (cfr. ricorso, pag. 14), la possibilità di procedere a un arresto secondo l’art. 98 del Codice di procedura penale turco (Ceza Muhakemesi Kanunu, di seguito: CMK) – diposizione indicata sul mandato succitato – riguarda principalmente il caso in cui l’imputato non si presenti spontaneamente all’interrogatorio, senza quindi implicare necessariamente una carcerazione preventiva ai sensi dell’art. 100 CMK (cfr. mdp SEM n. 6). Infine, risulta alquanto singolare che l’insorgente non ricordi le date dei primi due episodi di maltrattamenti, men- tre è in grado di indicare con precisione il (…) 2023 come data dell’ultimo arresto (cfr. atto SEM n. 30/18 D59 e D68). Anche le presunte minacce ricevute dai sostenitori del Partito della Giustizia e dello Sviluppo (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) sono state descritte in maniera stereotipata e senza elementi di dettaglio che possano comprovare la loro effettiva gra- vità; lo stesso vale per i presunti ruoli ricoperti all’interno dell’HDP, che sono stati descritti in modo vago e differente in base alle domande formulate dall’interrogante (idem D37, D42-45, D57, D62 e D78). Visto quanto pre- cede, la mera indicazione di alcuni dettagli spazio-temporali e la parziale narrazione in discorso diretto non possono ragionevolmente avvalorare la verosimiglianza delle allegazioni (cfr. ricorso, pagg. 7-11). Nel complesso, la narrazione proposta risulta quindi frammentaria, priva di riscontri ogget- tivi e caratterizzata da elementi incongruenti che ne compromettono la cre- dibilità.
4.3.4 Per questi motivi, risulta quindi inverosimile che l’insorgente sia stato vittima di persecuzioni mirate da parte della polizia.
4.4 4.4.1 Il Tribunale giudica inoltre che le procedure penali turche a carico dell’interessato non siano rilevanti per l’asilo (art. 3 LAsi).
D-1983/2024 Pagina 9 4.4.2 4.4.2.1 Occorre anzitutto rilevare che, in virtù della giurisprudenza succi- tata (cfr. consid. 3.4 supra), il semplice fatto che sia pendente un’inchiesta penale presso il ministero pubblico turco per il reato di propaganda a favore di un’organizzazione terroristica – come nel caso concreto (cfr. mdp SEM
n. 1-6; allegati al ricorso n. 3-11) – non costituisce un fondato timore di subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.8). Tale procedura penale non costituisce pertanto un valido motivo d’asilo.
4.4.2.2 La circostanza per cui la SEM non abbia sviluppato delle conside- razioni in merito a tale inchiesta penale (cfr. ricorso, pagg. 19-20) non è sufficiente per ammettere un grave vizio procedurale – segnatamente la violazione del suo obbligo di motivazione (sulla portata di quest’ultimo, cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; 139 V 496 consid. 5.1; DTAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2) – tale da imporre l’annullamento della decisione avversata e il rinvio della causa per nuova istruzione. Infatti, l’autorità infe- riore ha debitamente esposto il tenore dell’art. 3 LAsi nonché le relative definizioni giurisprudenziali, mettendole in relazione con il procedimento penale per il reato di insulto al presidente, già sfociato in un atto d’accusa. Inoltre, l’insorgente ha dimostrato di comprendere pienamente la portata della decisione, formulando puntuali e dettagliate censure nel ricorso. Po- sta la recente giurisprudenza di riferimento sulla rilevanza delle inchieste penali turche per propaganda terroristica (cfr. consid. 3.4.2 supra), un rinvio degli atti alla SEM per nuova istruzione si rivela pertanto inopportuna, in quanto costituirebbe una mera formalità che provocherebbe un ulteriore ritardo nella procedura, incompatibile con l’interesse del ricorrente a otte- nere quanto prima un giudizio definitivo sull’asilo.
4.4.3 4.4.3.1 Con riferimento al procedimento penale per il reato di offesa al pre- sidente (art. 299 TCK), il Tribunale constata inoltre che l’insorgente ha la- sciato la Turchia in un momento in cui l’inchiesta non era ancora stata av- viata (cfr. mdp SEM n. 1-3; atto SEM n. 30/18 D37 e D69). Posta l’invero- simiglianza delle violenze di polizia (cfr. consid. 4.3 supra), va quindi ragio- nevolmente concluso ch’egli non poteva avere un concreto timore di per- secuzione in relazione al procedimento penale succitato, a fronte del quale non restava altra soluzione che la fuga dal Paese.
4.4.3.2 Ad ogni buon conto, il procedimento in parola non può costituire un fondato timore di persecuzioni future. Infatti, la giurisprudenza ha chiara- mente stabilito che non sussistono valide ragioni per ammettere che, in
D-1983/2024 Pagina 10 generale, le persone sottoposte a una procedura giudiziaria per il reato di offesa al presidente debbano temere un politmalus in senso assoluto o re- lativo, imponendosi piuttosto un esame specifico delle circostanze del caso concreto (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.3).
4.4.3.3 Nel contesto di tale analisi, non si può ragionevolmente presumere che l’interessato sarà esposto al rischio di trattamenti contrari ai diritti fon- damentali dell’uomo sebbene, in caso di rimpatrio, possa essere arrestato ai fini dell’interrogatorio. Infatti, essendo incensurato, non si può ritenere a priori ch’egli verrà condannato ad una pena detentiva pluriennale senza condizionale in quanto, secondo la prassi dei tribunali turchi in relazione al reato di offesa al presidente, verrebbe piuttosto pronunciata una pena con- dizionale (cfr. art. 51 TCK), rispettivamente il rinvio della procedura penale in virtù dell’art. 231 cpv. 5 del Codice di procedura penale turco (cfr. sen- tenza E-4103/2024 consid. 8.7.1); il rischio di essere posto in carcerazione preventiva è altresì improbabile (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-1524/2024 del 7 febbraio 2025 consid. 6.5.4.3). di un profilo politico di rilievo sulla base del quale le autorità potrebbero pronunciare una pena sproporzionatamente severa. L’interessato ha infatti dichiarato di non es- sere membro dell’HDP (partito legale in Turchia) – ma unicamente simpa- tizzante – e di essersi essenzialmente occupato della sicurezza delle per- sone, del trasporto quale autista durante le campagne elettorali, nonché della preparazione di manifesti e volantini (atto SEM n. 30/18 D37 e D42-45). La sua attività politica non si è quindi tradotta in incarichi di re- sponsabilità.
4.4.3.4 Quanto alle circostanze in cui sono state effettuate le pubblicazioni oggetto del procedimento penale (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7.4), il Tribunale osserva che l’atto d’accusa del (…) 2023 poggia unica- mente su quattro post su Facebook, sicché la presunta attività di critica politica si conferma estremamente modesta (mdp SEM n. 6). Inoltre, il ri- corrente si è limitato a condividere delle fotografie senza formulare partico- lari commenti, ciò che rafforza l’assenza di un profilo politico di rilievo nei confronti del quale le autorità turche potrebbero adottare delle pene spro- porzionatamente severe ed inumane (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 9.4). In ogni caso, va riconosciuto che la natura delle pubblicazioni è tale da giustificare l’apertura di un’indagine penale legittima in Turchia, rispetti- vamente un rinvio a giudizio, per determinare la sussistenza del reato se- condo il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenze D-1524/2024 consid. 6.5.4.3; E-4103/2024 consid. 9.3). Infatti, l’insorgente ha paragonato il pre- sidente turco a un militante dell’ISIS, commentando inoltre “Fermate lo Stato terroristico turco. Lo Stato barbaro turco continua il genocidio lasciato
D-1983/2024 Pagina 11 in sospeso dai terroristi dell'lSlS. Lo permetterete?” (cfr. mdp SEM n. 6 [atto d’accusa]). Non si può quindi escludere che tali affermazioni costituiscano un legittimo motivo di persecuzione penale in base alle regole di uno Stato di diritto. Del resto, le dichiarazioni potenzialmente ingiuriose nei confronti di figure politiche potrebbero essere perseguite anche in Svizzera (cfr. artt. 173, 174 e 177 del Codice penale svizzero [CP, RS 311.0]; cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.6.2). Qualora la procedura penale in parola do- vesse sfociare in un giudizio di colpevolezza, non è pertanto ravvisabile un perseguimento penale illegittimo o un politmalus.
4.4.4 Neppure le pretese discriminazioni in ragione dell’etnia curda risul- tano dirimenti per il giudizio (cfr. ricorso, pag. 15). Per invalsa giurispru- denza, infatti, la mera appartenenza a tale etnia non giustifica il riconosci- mento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti per l’asilo (cfr. sentenze del TAF E-4103/2024 consid. 7.1). Del resto, il ricorrente si limita ad affermare genericamente, senza apportare esempi concreti, di aver pa- tito attacchi razzisti e che i curdi sono un popolo oppresso in Turchia poiché spesso accusati di propaganda terroristica (cfr. atto SEM n. 30/28 D54, D61 e D83). Posta l’inverosimiglianza dei maltrattamenti da parte della polizia (cfr. consid. 4.3 supra), tali argomentazioni non sono sufficienti a dimo- strare l’esistenza di un rischio concreto di persecuzione.
4.5 In queste circostanze, i timori espressi dal ricorrente si rivelano infon- dati sotto il profilo dell’art. 3 LAsi. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata.
5. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è quindi tenuto a confermarla.
6. 6.1 L’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell’art. 44 LAsi, dispone che l’esecu- zione dell’allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), am- missibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM di- spone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).
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6.2 A tale proposito, il ricorrente censura segnatamente che il suo rinvio in Turchia non sarebbe ammissibile e ragionevolmente esigibile poiché si ri- troverebbe in una situazione di grave precarietà economica, privo di allog- gio e sostegno familiare. I procedimenti penali a suo carico renderebbero inoltre impossibile la sua reintegrazione sociale e lavorativa (cfr. ricorso, pagg. 17-19).
6.3 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è am- missibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto in- ternazionale pubblico della Svizzera. A tale proposito, l’insorgente non può
– per i motivi già enucleati – prevalersi del principio del divieto di respingi- mento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi). Non v’è inoltre motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Anche l’attuale situazione dei diritti umani nel Paese d’origine non risulta ostativa al suo rimpatrio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 12.4). L’esecuzione dell'allontanamento è pertanto ammissibile.
6.4 6.4.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
6.4.2 Per invalsa giurisprudenza, nonostante la ripresa del conflitto curdo- turco e degli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali nel sud- est del Paese dal luglio 2015, nonché gli sviluppi successivi al tentativo di colpo di Stato del luglio 2016, in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 13.2 e 13.4.8). Posta l’attuale situazione nelle provincie colpite dai terremoti avvenuti nel 2023, tra le quali figura quella di B._______ (luogo d’origine dell’insorgente), l’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento dev’essere esaminata caso per caso qualora la persona interessata sia originaria di queste zone (cfr. sentenza del TAF E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.2.7 e 11.3.1 [sentenza di riferimento]).
D-1983/2024 Pagina 13 6.4.3 Nel caso concreto, l’insorgente è celibe, giovane e non soffre di pro- blemi di salute particolarmente gravi (cfr. atti SEM n. 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 27/2 e 28/2), come dichiarato da lui stesso (cfr. atto SEM n. 30/18 D7). Egli dispone inoltre di una valida esperienza professionale – che lo ha condotto a lavorare anche ad Istanbul e in Russia (idem D107-110) – nonché di una solida rete familiare in patria, in particolare la madre e i fratelli tutt’ora pre- senti a G._______, con i quali è in buoni rapporti (idem D116-121). Indi- pendentemente dalla possibilità – incontestata nel ricorso – di ritornare nella regione d’origine, non è quindi verosimile che l’interessato riscontrerà difficoltà eccessive nell’ambito della sua reintegrazione lavorativa e so- ciale. Per questi motivi, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragione- volmente esigibile.
6.5 Infine, non risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecu- zione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI).
6.6 Pertanto, la decisione avversata va confermata anche in materia di esecuzione dell’allontanamento.
7. In esito, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è inoltre incorsa in un abuso del suo potere d’apprez- zamento in relazione alla misura dell’allontanamento. Il ricorso va quindi respinto.
8. Avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versa- mento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto.
9. Poiché le richieste di giudizio non erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, va accolta la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Quest’ultime non vengono quindi prelevate.
10. 10.1 Di riflesso, occorre porre il ricorrente al beneficio del gratuito patroci- nio ai sensi dell’art. 102m LAsi. Il Tribunale nomina quindi il signor MLaw Gianluca Schlaginhaufen quale patrocinatore d’ufficio.
D-1983/2024 Pagina 14 10.2 Nei casi di nomina di un patrocinatore d’ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi (art. 12 TS-TAF in combinato disposto con l'art. 10 cpv. 2 TS-TAF) – in materia d’asilo, il Tribunale applica una tariffa oraria tra i 200 e 220 franchi. Sulla base della nota d’onorario del 2 aprile 2024, relativa alle prestazioni pro- fessionali svolte da un avvocato (cfr. allegato al ricorso n. 12), il Tribunale giudica che il dispendio orario e la tariffa indicati siano troppo elevati. Ap- portando un’adeguata riduzione, viene quindi accordato il versamento di un’indennità di CHF 1’040.–, corrispondente a cinque ore lavorative a una tariffa oraria di CHF 200.– unitamente a CHF 40.– di spese.
11. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1983/2024 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali. 4. La domanda di gratuito patrocinio è accolta. Il signor MLaw Gianluca Schla- ginhaufen, Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende (ZBA), è nominato quale patrocinatore d’ufficio. 5. Al patrocinatore d’ufficio, MLaw Gianluca Schlaginhaufen, è accordato un onorario complessivo di CHF 1’040.– a carico della cassa del Tribunale. Il ricorrente sarà tenuto a rimborsare tale importo al Tribunale amministra- tivo federale qualora, in futuro, venisse meno il suo stato di bisogno. 6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Manuel Borla Matteo Piatti
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