Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessato, cittadino cubano, nato e cresciuto a l'Avana, è espatriato per la prima volta il (...) 2007 facendo rientro nel Paese in data (...) 2009, dopo che il suo matrimonio con una cittadina francese residente in Svizzera, concluso il (...) 2008, è stato annullato nel (...) dello stesso anno. Il (...) 2009 ha sposato a Cuba una cittadina croata e il (...) 2009, assieme alla moglie, è espatriato in Croazia. Il (...) 2010 il richiedente ha divorziato e ha fatto nuovamente rientro in patria il (...) 2010. Il (...) 2011 è espatriato per la terza volta recandosi in Croazia, dove è rimasto per quasi tre mesi, per poi giungere in Svizzera il 6 maggio 2011, depositandovi il giorno stesso la sua domanda d'asilo (cfr. verbale di audizione sulle generalità del 19 maggio 2011 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 e 5 seg. e verbale di audizione del 2 agosto 2011 [di seguito: verbale 2], pagg. 5-8). Interrogato sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato di essere espatriato e di avere chiesto asilo in Svizzera poiché a Cuba avrebbe avuto una vita difficile. In primo luogo, nel 1992 sarebbe stato incarcerato per tre anni in quanto si sarebbe sottratto al servizio militare obbligatorio. Inoltre, considerate le ristrettezze economiche in cui sarebbe cresciuto, non avrebbe potuto continuare gli studi e avrebbe iniziato a guadagnarsi da vivere con i turisti. Tuttavia la legge cubana vieterebbe queste attività, a causa delle quali egli sarebbe stato portato al posto di polizia innumerevoli volte tra il 1995 e il 2010. In occasione di uno di questi fermi, avvenuto il (...) 2007, sarebbe stato messo in detenzione per 18 giorni. Il (...) 2009, quindi dopo essere nel frattempo uscito e rientrato nel Paese, avrebbe avuto un problema con quattro poliziotti i quali, a suo dire, avrebbero voluto sottrargli il materiale che egli avrebbe comprato per restaurare la casa della madre; ne sarebbe nata una rissa ed egli sarebbe stato portato alla stazione di polizia, da dove sarebbe stato rilasciato il giorno seguente dietro pagamento di una cauzione di (...) pesos. Interrogato su eventuali problemi avuti dopo il suo ultimo rientro in patria nel (...) 2010, ha dichiarato di essere stato portato, nel (...) 2010, al posto di polizia di B._______ a seguito del decesso di un membro di una comitiva di (...) persone (...) alle quali egli avrebbe fatto da guida. In questa occasione egli sarebbe stato rilasciato senza problemi, ma unicamente grazie alla buona parola di un poliziotto che avrebbe conosciuto personalmente. Egli ritiene che, se fosse rimasto a Cuba, sarebbe stato incarcerato in quanto avrebbe ancora avuto un anno da espiare in ragione di una condanna pronunciata nel 2007 dopo avere ospitato una turista a casa sua. In caso di rimpatrio temerebbe di venire arrestato (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg. e verbale 2, pagg. 5-7). A sostegno della sua domanda d'asilo, il richiedente ha prodotto i seguenti documenti:
- il suo passaporto cubano, rilasciato il (...) 2007 e valido fino al (...) 2013;
- un documento datato del (...) 2009 della polizia nazionale rivoluzionaria della Repubblica di Cuba concernente una cauzione di (...) pesos;
- una dichiarazione scritta del ricorrente in lingua spagnola riguardante i problemi che avrebbe avuto a Cuba;
- attestazioni di multe ricevute a Cuba tra il 1995 e il 2009;
- una citazione a comparire della polizia nazionale rivoluzionaria della Repubblica di Cuba datata del (...) 1999;
- una lettera della madre dell'interessato datata del (...) 1999, indirizzata a un Tribunale di C._______;
- un documento del comitato statale del lavoro e della sicurezza sociale di Cuba, concernente l'interessato e datato del (...) 1999;
- un documento di un'impresa di restauro di monumenti stilato a C._______ il (...) 1999, attestante l'attività dell'interessato;
- copie di multe rilasciate tra il (...) e il (...) del 2009 per infrazioni legate all'attività edilizia;
- uno scritto in spagnolo contenente delle informazioni circa la politica d'asilo in Croazia;
- dichiarazioni scritte e corrispondenza varia concernenti il primo matrimonio dell'interessato;
- un documento dell'Unità notarile del Ministero di giustizia della Repubblica di Cuba del (...) 2009;
- un documento datato del (...) della Direzione immobiliare del Municipio di (...) C._______;
- una copia del passaporto croato e del permesso di domicilio (permesso C) del cantone Ticino della seconda moglie dell'interessato;
- copia del certificato di matrimonio dell'interessato con la sua seconda moglie, datato del (...)2009;
- uno scritto destinato all'interessato e redatto dalla sua seconda moglie;
- una riservazione aerea del richiedente, datata del (...)2010, per un volo da D._______ (Croazia) verso Cuba il (...) 2010 e un volto da Cuba a D._______ il (...) 2010;
- un avviso di ricevimento, datato del (...) 2011, con destinatario l'Ambasciata di Cuba in E._______ e con mittente la seconda moglie dell'interessato;
- copia di un documento riportante una lista di problemi avuti dal ricorrente con la giustizia cubana tra il 1996 e il 2007;
- un documento del (...) 2010 dell'Unità notarile di C._______ concernente l'interessato;
- la sentenza del Tribunale (...) di (...) C._______ del (...) 2007, tramite la quale l'interessato è stato condannato a (...) e (...) giorni di vigilanza da parte della polizia nazionale rivoluzionaria ai sensi dell'articolo 80 del codice penale. B. Con decisione del 5 marzo 2012, notificata all'interessato al più presto il 6 marzo 2012 (cfr. act. A 35/7), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo. C. Con ricorso del 3 aprile 2012 (timbro del plico raccomandato: 4 aprile 2012; data di entrata: 5 aprile 2012) il ricorrente è insorto contro la decisione dell'UFM dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione, subordinatamente il riconoscimento della qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo e, in via ancor più subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria. L'interessato ha altresì presentato, secondo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria, intesa come dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili. D. Con ordinanza del 5 aprile 2012 il Tribunale ha informato il ricorrente sulla possibilità di soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura e si è riservato di decidere sull'eventuale esenzione di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali come pure sull'assistenza giudiziaria in prosieguo di causa; E. Il (...) dicembre 2012 la polizia cantonale di Locarno ha redatto un rapporto di segnalazione circa gli specifici obblighi dell'interessato in qualità di richiedente l'asilo, indirizzato alla Sezione della popolazione del Cantone Ticino (di seguito: SPOP). Secondo detto rapporto l'Ufficio sostegno sociale e inserimento ha dovuto spostare l'interessato a più riprese e in data (...) dicembre 2012 l'ha collocato a F._______ presso (...) con l'avviso che se avessero dovuto verificarsi nuovi disordini, avrebbe potuto decidere di non più attribuirgli un alloggio a seguito del suo assiduo comportamento negativo. F. Con decreto del (...) 2012, il Ministero pubblico ha condannato l'interessato a una pena pecuniaria di (...) aliquote per lesioni semplici qualificate (art. 123 cifra 2 cpv. 1 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP, RS 311.0]); Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
E. 3 I ricorsi manifestamente infondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
E. 4 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese di origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; DTAF 2008/4 consid. 5.4).
E. 5 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2010/57, consid. 2.5 e DTAF 2010/44, consid. 3.3). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e DTAF 2010/9 consid. 5.2). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pagg. 447 segg.; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pagg. 69 segg.).
E. 6.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni dell'interessato non rilevanti ai sensi dell'asilo. In particolare ha ritenuto che la pena scontata dall'interessato tra il 1992 e il 1995 per avere rifiutato di prestare servizio militare costituirebbe una pena legittima dal profilo dello stato di diritto. Inoltre detta pena risalirebbe a parecchio tempo addietro e nulla lascerebbe presagire che il richiedente rischi di essere sottoposto in futuro a delle persecuzioni per questo motivo. L'UFM ha oltre a ciò considerato che non vi sarebbero elementi per ritenere che a Cuba il richiedente possa essere arrestato in ragione della condanna pronunciata con la sentenza del Tribunale di C._______ del (...) 2007. Infatti, visto il contenuto della stessa, i timori allegati dal richiedente non verterebbero su un arresto ma su una mera sorveglianza, che sarebbe peraltro già terminata in data (...) 2008. L'UFM aggiunge poi che, nonostante la sentenza, il richiedente sarebbe riuscito, versando bustarelle, a lasciare il Paese a tre riprese, rientrandovi due volte dimorando per parecchi mesi al medesimo indirizzo senza essere arrestato. Infine l'UFM osserva che dagli atti emergerebbe che il richiedente sia piuttosto in buoni rapporti con le autorità cubane e che provenga da una famiglia conforme al sistema. Infatti avrebbe uno zio con il grado di (...) e un altro parente ricoprirebbe la funzione di (...) di Fidel Castro. In quest'ottica e considerate le ripetute partenze e i rispettivi ritorni nel Paese, peraltro senza intoppi, andrebbe dedotto che l'interessato sarà in grado di intrattenere buoni rapporti con le autorità locali. Pertanto l'autorità inferiore ha concluso che non vi sarebbe ragione di ritenere che il richiedente in patria possa essere esposto con grande probabilità in un futuro prossimo a seri pregiudizi. Infine, riguardo agli innumerevoli arresti subiti tra il 1995 e il 2012, l'UFM ritiene che questi, considerata la breve durata degli stessi, ovvero da poche ore fino a un massimo di 18 giorni, rappresentino delle semplici angherie e non delle persecuzioni con un'intensità tale da essere rilevanti ai sensi dell'asilo. Per queste ragioni l'Ufficio ha ritenuto le dichiarazioni del richiedente irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non gli ha quindi riconosciuto la qualità di rifugiato e ha respinto la sua domanda d'asilo.
E. 6.2 Nel ricorso l'insorgente ha reiterato i motivi d'asilo esposti in sede di audizione e ha contestato quanto ritenuto dall'UFM nella decisione impugnata circa la loro rilevanza. In primo luogo egli osserva che nonostante il periodo di sorveglianza da parte della polizia avrebbe dovuto giungere a scadenza il (...) 2008, l'UFM ignorerebbe che egli si sarebbe sottratto a tale sorveglianza e che per questa ragione rischierebbe una nuova pena. Egli non nega di essere rientrato a Cuba dopo questa data, tuttavia asserisce di essere riuscito a sottrarsi alle conseguenze del suo agire unicamente grazie al fatto di avere corrotto diverse persone. L'insorgente osserva poi che il fatto di avere uno zio (...) e un altro parente attivo come (...) di Fidel Castro, non ha impedito al Tribunale di C._______ di emettere una condanna nei suoi confronti. Questo dimostrerebbe che il suo legame di parentela con delle persone con una certa influenza sul potere non gli garantisce necessariamente di essere protetto da problemi con le autorità. Di conseguenza sarebbe a torto che l'UFM ha ritenuto che non vi siano motivi per ritenere che egli, nel caso di un rientro a Cuba, possa essere esposto a seri pregiudizi in un futuro prossimo, in quanto avrebbe potuto sottrarsi a tali pregiudizi unicamente dopo avere corrotto delle persone che gli avrebbero consentito di uscire e dal Paese, rispettivamente di rientrarci. In aggiunta il ricorrente contesta che i continui fermi da lui subiti a causa dei suoi contatti con i turisti possano essere considerati delle semplici angherie. Infatti, quando simili vicende si protraggono nel tempo, queste rappresenterebbero delle vere e proprie persecuzioni ai sensi dell'asilo, tanto che per liberarsi da una tale sistematica inosservanza dei suoi diritti sarebbe stato de facto costretto a fuggire e a chiedere asilo. L'insorgente ha in aggiunta espresso il timore di compromettere le persone che lo avrebbero aiutato a espatriare. Infine ha ritenuto che in caso di rinvio sarebbe esposto al rischio di trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101).
E. 7 Questo Tribunale considera che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, i fatti addotti dal richiedente nell'ambito della sua domanda d'asilo non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In primo luogo, circa la pena scontata dall'interessato per essersi sottratto al servizio militare obbligatorio, il Tribunale si associa a quanto ritenuto dall'UFM sulla legittimità di uno stato di diritto a pronunciare una pena a seguito di un'infrazione della legge da parte di un cittadino, come pure sull'assenza di un legame di causalità temporale tra il motivo addotto, che risale a parecchi anni addietro, e l'espatrio. Infatti, nella letteratura e nella prassi nell'ambito dell'asilo, è menzionato un lasso di tempo variabile tra i sei e i dodici mesi, dopo i quali tale legame viene in principio a cadere (cfr. DTAF 2009/51 consid. 4.2.5 e relativi riferimenti). Circa poi la condanna pronunciata con la sentenza emessa a C._______ il (...) 2007, questo Tribunale osserva in primo luogo che, come rettamente ritenuto dall'UFM, si tratta di una condanna a una vigilanza. In aggiunta, nonostante egli abbia evitato tale condanna uscendo dal Paese, il Tribunale constata che comunque egli è rientrato in patria a due riprese, senza più riscontrare alcun problema legato a tale sentenza. Seppure nel ricorso egli abbia sostenuto che questo sarebbe stato possibile unicamente dopo avere corrotto delle persone, il Tribunale non ritiene che egli nel caso di un rientro in patria possa riscontrare particolari difficoltà in relazione a questa circostanza, visto che comunque egli è tornato ad alloggiare al suo solito indirizzo (cfr. verbale 1, pag. 1) e dagli atti non risulta che in occasione dei suoi successivi contatti con la polizia (nel [...] del 2009 in relazione al materiale acquistato per restaurare la casa della madre, nonché nel [...] 2010 a seguito del decesso di un membro di una comitiva da lui accompagnata), egli abbia ancora dovuto confrontarsi con il fatto di essersi sottratto a quanto pronunciato nella summenzionata sentenza. Infine il Tribunale conferma quanto ritenuto dall'autorità inferiore circa i vari fermi subiti a causa dei contatti intrattenuti con i turisti. Infatti, considerata la breve durata degli stessi, in alcun modo può essere ritenuto che vi sia un'intensità tale da ammettere un serio pregiudizio ai sensi dell'art. 3 LAsi. Alla luce di quanto precede, ne deriva che i motivi addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo non sono propri a motivare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Su questo punto, la decisione impugnata va pertanto confermata.
E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 9 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 9.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale e immediato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. Sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito: Corte EDU] Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008). In altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione a un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 9.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2009/52 consid. 10.1, DTAF 2009/51 consid. 5.5 e DTAF 2009/2 consid. 9.2.1). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente a Cuba, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro. Nella fattispecie, codesto Tribunale non può ammettere che la situazione attuale prevalente a Cuba sia in sé costitutiva di un impedimento alla reintegrazione del ricorrente. Infatti è notorio che questo Paese non conosce una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata. Quanto alla situazione personale del ricorrente, si rileva che egli è giovane, non ha preteso di soffrire di particolari o gravi problemi di salute, è istruito e vanta una certa esperienza lavorativa visto che, oltre all'attività quale guida turistica, per quanto non autorizzata che sia stata, egli ha comunque indicato di avere lavorato, a Cuba, nella costruizione e, in Svizzera, in un supermercato nonché presso un'impresa di telefonia. Inoltre egli in patria può contare sulla presenza di una solida rete sociale, in quanto vi risiedono sua madre, sua figlia e la madre di quest'ultima, due sorellastre e lo zio (...) (cfr. verbale 1, pagg. 2 seg. e 6 nonché verbale 2, pag. 4). Visto quanto precede, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto come adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole in riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese di origine. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile.
E. 9.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti dagli atti si evince che al ricorrente è stato rilasciato un passaporto cubano valido fino al (...) 2013, completo di una proroga validata dall'autorità di migrazione cubana in data (...) 2011 (quindi il giorno del suo ultimo espatrio) e valida fino al (...) 2013. Questo Tribunale ritiene pertanto possibile l'esecuzione dell'allontanamento, potendosi peraltro pretendere dal ricorrente, usando della necessaria diligenza, di adoperarsi per adempiere eventuali formalità indispensabili al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 9.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 10 Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prima istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
E. 11 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 12 Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 14 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1837/2012 Sentenza del 28 febbraio 2013 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nato il (...), Cuba, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 marzo 2012 / N [...]. Fatti: A. L'interessato, cittadino cubano, nato e cresciuto a l'Avana, è espatriato per la prima volta il (...) 2007 facendo rientro nel Paese in data (...) 2009, dopo che il suo matrimonio con una cittadina francese residente in Svizzera, concluso il (...) 2008, è stato annullato nel (...) dello stesso anno. Il (...) 2009 ha sposato a Cuba una cittadina croata e il (...) 2009, assieme alla moglie, è espatriato in Croazia. Il (...) 2010 il richiedente ha divorziato e ha fatto nuovamente rientro in patria il (...) 2010. Il (...) 2011 è espatriato per la terza volta recandosi in Croazia, dove è rimasto per quasi tre mesi, per poi giungere in Svizzera il 6 maggio 2011, depositandovi il giorno stesso la sua domanda d'asilo (cfr. verbale di audizione sulle generalità del 19 maggio 2011 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 e 5 seg. e verbale di audizione del 2 agosto 2011 [di seguito: verbale 2], pagg. 5-8). Interrogato sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato di essere espatriato e di avere chiesto asilo in Svizzera poiché a Cuba avrebbe avuto una vita difficile. In primo luogo, nel 1992 sarebbe stato incarcerato per tre anni in quanto si sarebbe sottratto al servizio militare obbligatorio. Inoltre, considerate le ristrettezze economiche in cui sarebbe cresciuto, non avrebbe potuto continuare gli studi e avrebbe iniziato a guadagnarsi da vivere con i turisti. Tuttavia la legge cubana vieterebbe queste attività, a causa delle quali egli sarebbe stato portato al posto di polizia innumerevoli volte tra il 1995 e il 2010. In occasione di uno di questi fermi, avvenuto il (...) 2007, sarebbe stato messo in detenzione per 18 giorni. Il (...) 2009, quindi dopo essere nel frattempo uscito e rientrato nel Paese, avrebbe avuto un problema con quattro poliziotti i quali, a suo dire, avrebbero voluto sottrargli il materiale che egli avrebbe comprato per restaurare la casa della madre; ne sarebbe nata una rissa ed egli sarebbe stato portato alla stazione di polizia, da dove sarebbe stato rilasciato il giorno seguente dietro pagamento di una cauzione di (...) pesos. Interrogato su eventuali problemi avuti dopo il suo ultimo rientro in patria nel (...) 2010, ha dichiarato di essere stato portato, nel (...) 2010, al posto di polizia di B._______ a seguito del decesso di un membro di una comitiva di (...) persone (...) alle quali egli avrebbe fatto da guida. In questa occasione egli sarebbe stato rilasciato senza problemi, ma unicamente grazie alla buona parola di un poliziotto che avrebbe conosciuto personalmente. Egli ritiene che, se fosse rimasto a Cuba, sarebbe stato incarcerato in quanto avrebbe ancora avuto un anno da espiare in ragione di una condanna pronunciata nel 2007 dopo avere ospitato una turista a casa sua. In caso di rimpatrio temerebbe di venire arrestato (cfr. verbale 1, pagg. 4 seg. e verbale 2, pagg. 5-7). A sostegno della sua domanda d'asilo, il richiedente ha prodotto i seguenti documenti:
- il suo passaporto cubano, rilasciato il (...) 2007 e valido fino al (...) 2013;
- un documento datato del (...) 2009 della polizia nazionale rivoluzionaria della Repubblica di Cuba concernente una cauzione di (...) pesos;
- una dichiarazione scritta del ricorrente in lingua spagnola riguardante i problemi che avrebbe avuto a Cuba;
- attestazioni di multe ricevute a Cuba tra il 1995 e il 2009;
- una citazione a comparire della polizia nazionale rivoluzionaria della Repubblica di Cuba datata del (...) 1999;
- una lettera della madre dell'interessato datata del (...) 1999, indirizzata a un Tribunale di C._______;
- un documento del comitato statale del lavoro e della sicurezza sociale di Cuba, concernente l'interessato e datato del (...) 1999;
- un documento di un'impresa di restauro di monumenti stilato a C._______ il (...) 1999, attestante l'attività dell'interessato;
- copie di multe rilasciate tra il (...) e il (...) del 2009 per infrazioni legate all'attività edilizia;
- uno scritto in spagnolo contenente delle informazioni circa la politica d'asilo in Croazia;
- dichiarazioni scritte e corrispondenza varia concernenti il primo matrimonio dell'interessato;
- un documento dell'Unità notarile del Ministero di giustizia della Repubblica di Cuba del (...) 2009;
- un documento datato del (...) della Direzione immobiliare del Municipio di (...) C._______;
- una copia del passaporto croato e del permesso di domicilio (permesso C) del cantone Ticino della seconda moglie dell'interessato;
- copia del certificato di matrimonio dell'interessato con la sua seconda moglie, datato del (...)2009;
- uno scritto destinato all'interessato e redatto dalla sua seconda moglie;
- una riservazione aerea del richiedente, datata del (...)2010, per un volo da D._______ (Croazia) verso Cuba il (...) 2010 e un volto da Cuba a D._______ il (...) 2010;
- un avviso di ricevimento, datato del (...) 2011, con destinatario l'Ambasciata di Cuba in E._______ e con mittente la seconda moglie dell'interessato;
- copia di un documento riportante una lista di problemi avuti dal ricorrente con la giustizia cubana tra il 1996 e il 2007;
- un documento del (...) 2010 dell'Unità notarile di C._______ concernente l'interessato;
- la sentenza del Tribunale (...) di (...) C._______ del (...) 2007, tramite la quale l'interessato è stato condannato a (...) e (...) giorni di vigilanza da parte della polizia nazionale rivoluzionaria ai sensi dell'articolo 80 del codice penale. B. Con decisione del 5 marzo 2012, notificata all'interessato al più presto il 6 marzo 2012 (cfr. act. A 35/7), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo. C. Con ricorso del 3 aprile 2012 (timbro del plico raccomandato: 4 aprile 2012; data di entrata: 5 aprile 2012) il ricorrente è insorto contro la decisione dell'UFM dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione, subordinatamente il riconoscimento della qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo e, in via ancor più subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria. L'interessato ha altresì presentato, secondo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria, intesa come dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili. D. Con ordinanza del 5 aprile 2012 il Tribunale ha informato il ricorrente sulla possibilità di soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura e si è riservato di decidere sull'eventuale esenzione di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali come pure sull'assistenza giudiziaria in prosieguo di causa; E. Il (...) dicembre 2012 la polizia cantonale di Locarno ha redatto un rapporto di segnalazione circa gli specifici obblighi dell'interessato in qualità di richiedente l'asilo, indirizzato alla Sezione della popolazione del Cantone Ticino (di seguito: SPOP). Secondo detto rapporto l'Ufficio sostegno sociale e inserimento ha dovuto spostare l'interessato a più riprese e in data (...) dicembre 2012 l'ha collocato a F._______ presso (...) con l'avviso che se avessero dovuto verificarsi nuovi disordini, avrebbe potuto decidere di non più attribuirgli un alloggio a seguito del suo assiduo comportamento negativo. F. Con decreto del (...) 2012, il Ministero pubblico ha condannato l'interessato a una pena pecuniaria di (...) aliquote per lesioni semplici qualificate (art. 123 cifra 2 cpv. 1 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP, RS 311.0]); Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3. I ricorsi manifestamente infondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
4. Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese di origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; DTAF 2008/4 consid. 5.4).
5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2010/57, consid. 2.5 e DTAF 2010/44, consid. 3.3). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e DTAF 2010/9 consid. 5.2). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pagg. 447 segg.; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pagg. 69 segg.). 6. 6.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni dell'interessato non rilevanti ai sensi dell'asilo. In particolare ha ritenuto che la pena scontata dall'interessato tra il 1992 e il 1995 per avere rifiutato di prestare servizio militare costituirebbe una pena legittima dal profilo dello stato di diritto. Inoltre detta pena risalirebbe a parecchio tempo addietro e nulla lascerebbe presagire che il richiedente rischi di essere sottoposto in futuro a delle persecuzioni per questo motivo. L'UFM ha oltre a ciò considerato che non vi sarebbero elementi per ritenere che a Cuba il richiedente possa essere arrestato in ragione della condanna pronunciata con la sentenza del Tribunale di C._______ del (...) 2007. Infatti, visto il contenuto della stessa, i timori allegati dal richiedente non verterebbero su un arresto ma su una mera sorveglianza, che sarebbe peraltro già terminata in data (...) 2008. L'UFM aggiunge poi che, nonostante la sentenza, il richiedente sarebbe riuscito, versando bustarelle, a lasciare il Paese a tre riprese, rientrandovi due volte dimorando per parecchi mesi al medesimo indirizzo senza essere arrestato. Infine l'UFM osserva che dagli atti emergerebbe che il richiedente sia piuttosto in buoni rapporti con le autorità cubane e che provenga da una famiglia conforme al sistema. Infatti avrebbe uno zio con il grado di (...) e un altro parente ricoprirebbe la funzione di (...) di Fidel Castro. In quest'ottica e considerate le ripetute partenze e i rispettivi ritorni nel Paese, peraltro senza intoppi, andrebbe dedotto che l'interessato sarà in grado di intrattenere buoni rapporti con le autorità locali. Pertanto l'autorità inferiore ha concluso che non vi sarebbe ragione di ritenere che il richiedente in patria possa essere esposto con grande probabilità in un futuro prossimo a seri pregiudizi. Infine, riguardo agli innumerevoli arresti subiti tra il 1995 e il 2012, l'UFM ritiene che questi, considerata la breve durata degli stessi, ovvero da poche ore fino a un massimo di 18 giorni, rappresentino delle semplici angherie e non delle persecuzioni con un'intensità tale da essere rilevanti ai sensi dell'asilo. Per queste ragioni l'Ufficio ha ritenuto le dichiarazioni del richiedente irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non gli ha quindi riconosciuto la qualità di rifugiato e ha respinto la sua domanda d'asilo. 6.2 Nel ricorso l'insorgente ha reiterato i motivi d'asilo esposti in sede di audizione e ha contestato quanto ritenuto dall'UFM nella decisione impugnata circa la loro rilevanza. In primo luogo egli osserva che nonostante il periodo di sorveglianza da parte della polizia avrebbe dovuto giungere a scadenza il (...) 2008, l'UFM ignorerebbe che egli si sarebbe sottratto a tale sorveglianza e che per questa ragione rischierebbe una nuova pena. Egli non nega di essere rientrato a Cuba dopo questa data, tuttavia asserisce di essere riuscito a sottrarsi alle conseguenze del suo agire unicamente grazie al fatto di avere corrotto diverse persone. L'insorgente osserva poi che il fatto di avere uno zio (...) e un altro parente attivo come (...) di Fidel Castro, non ha impedito al Tribunale di C._______ di emettere una condanna nei suoi confronti. Questo dimostrerebbe che il suo legame di parentela con delle persone con una certa influenza sul potere non gli garantisce necessariamente di essere protetto da problemi con le autorità. Di conseguenza sarebbe a torto che l'UFM ha ritenuto che non vi siano motivi per ritenere che egli, nel caso di un rientro a Cuba, possa essere esposto a seri pregiudizi in un futuro prossimo, in quanto avrebbe potuto sottrarsi a tali pregiudizi unicamente dopo avere corrotto delle persone che gli avrebbero consentito di uscire e dal Paese, rispettivamente di rientrarci. In aggiunta il ricorrente contesta che i continui fermi da lui subiti a causa dei suoi contatti con i turisti possano essere considerati delle semplici angherie. Infatti, quando simili vicende si protraggono nel tempo, queste rappresenterebbero delle vere e proprie persecuzioni ai sensi dell'asilo, tanto che per liberarsi da una tale sistematica inosservanza dei suoi diritti sarebbe stato de facto costretto a fuggire e a chiedere asilo. L'insorgente ha in aggiunta espresso il timore di compromettere le persone che lo avrebbero aiutato a espatriare. Infine ha ritenuto che in caso di rinvio sarebbe esposto al rischio di trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). 7. Questo Tribunale considera che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, i fatti addotti dal richiedente nell'ambito della sua domanda d'asilo non sono rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In primo luogo, circa la pena scontata dall'interessato per essersi sottratto al servizio militare obbligatorio, il Tribunale si associa a quanto ritenuto dall'UFM sulla legittimità di uno stato di diritto a pronunciare una pena a seguito di un'infrazione della legge da parte di un cittadino, come pure sull'assenza di un legame di causalità temporale tra il motivo addotto, che risale a parecchi anni addietro, e l'espatrio. Infatti, nella letteratura e nella prassi nell'ambito dell'asilo, è menzionato un lasso di tempo variabile tra i sei e i dodici mesi, dopo i quali tale legame viene in principio a cadere (cfr. DTAF 2009/51 consid. 4.2.5 e relativi riferimenti). Circa poi la condanna pronunciata con la sentenza emessa a C._______ il (...) 2007, questo Tribunale osserva in primo luogo che, come rettamente ritenuto dall'UFM, si tratta di una condanna a una vigilanza. In aggiunta, nonostante egli abbia evitato tale condanna uscendo dal Paese, il Tribunale constata che comunque egli è rientrato in patria a due riprese, senza più riscontrare alcun problema legato a tale sentenza. Seppure nel ricorso egli abbia sostenuto che questo sarebbe stato possibile unicamente dopo avere corrotto delle persone, il Tribunale non ritiene che egli nel caso di un rientro in patria possa riscontrare particolari difficoltà in relazione a questa circostanza, visto che comunque egli è tornato ad alloggiare al suo solito indirizzo (cfr. verbale 1, pag. 1) e dagli atti non risulta che in occasione dei suoi successivi contatti con la polizia (nel [...] del 2009 in relazione al materiale acquistato per restaurare la casa della madre, nonché nel [...] 2010 a seguito del decesso di un membro di una comitiva da lui accompagnata), egli abbia ancora dovuto confrontarsi con il fatto di essersi sottratto a quanto pronunciato nella summenzionata sentenza. Infine il Tribunale conferma quanto ritenuto dall'autorità inferiore circa i vari fermi subiti a causa dei contatti intrattenuti con i turisti. Infatti, considerata la breve durata degli stessi, in alcun modo può essere ritenuto che vi sia un'intensità tale da ammettere un serio pregiudizio ai sensi dell'art. 3 LAsi. Alla luce di quanto precede, ne deriva che i motivi addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo non sono propri a motivare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Su questo punto, la decisione impugnata va pertanto confermata.
8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 9.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale e immediato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. Sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito: Corte EDU] Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008). In altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione a un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 9.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2009/52 consid. 10.1, DTAF 2009/51 consid. 5.5 e DTAF 2009/2 consid. 9.2.1). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente a Cuba, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro. Nella fattispecie, codesto Tribunale non può ammettere che la situazione attuale prevalente a Cuba sia in sé costitutiva di un impedimento alla reintegrazione del ricorrente. Infatti è notorio che questo Paese non conosce una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata. Quanto alla situazione personale del ricorrente, si rileva che egli è giovane, non ha preteso di soffrire di particolari o gravi problemi di salute, è istruito e vanta una certa esperienza lavorativa visto che, oltre all'attività quale guida turistica, per quanto non autorizzata che sia stata, egli ha comunque indicato di avere lavorato, a Cuba, nella costruizione e, in Svizzera, in un supermercato nonché presso un'impresa di telefonia. Inoltre egli in patria può contare sulla presenza di una solida rete sociale, in quanto vi risiedono sua madre, sua figlia e la madre di quest'ultima, due sorellastre e lo zio (...) (cfr. verbale 1, pagg. 2 seg. e 6 nonché verbale 2, pag. 4). Visto quanto precede, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto come adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole in riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese di origine. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 9.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti dagli atti si evince che al ricorrente è stato rilasciato un passaporto cubano valido fino al (...) 2013, completo di una proroga validata dall'autorità di migrazione cubana in data (...) 2011 (quindi il giorno del suo ultimo espatrio) e valida fino al (...) 2013. Questo Tribunale ritiene pertanto possibile l'esecuzione dell'allontanamento, potendosi peraltro pretendere dal ricorrente, usando della necessaria diligenza, di adoperarsi per adempiere eventuali formalità indispensabili al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 9.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
10. Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prima istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
12. Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
14. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione: